Obbligo di informazione dell’agente circa i documenti e le formalità per l’espatrio
Sentenza n°1 Sede di giudizio Giudice di Pace di Trieste Sentenza del 10 dicembre 2002
Sentenza n°1 Massima Tra gli obblighi di diligenza e di buona fede nell’esecuzione del contratto a carico dell’agenzia di viaggi rientra quello di informare i clienti, appartenenti e non appartenenti agli Stati Membri dell’Unione Europea, dell’esistenza di restrizioni imposte dal paese di destinazione del viaggio per l’ingresso nel suo territorio.
Sentenza n°1 Soggetti ATTORI Alma Perkovic e Stefan Veljko CONVENUTI Sinfonia Viaggi s.r.l. Buon Viaggio s.p.a. Francorosso International
Sentenza n°1 Ricostruzione del fatto Alma Perkovic e Stefan Veljko acquistano, il 18/09/01, un pacchetto di viaggio per l’Egitto dalla Sinfonia Viaggi s.r.l., informando l’agenzia della nazionalità croata del Sig. Veljko e del suo essere domiciliato in Italia All’aeroporto il Sig. Veljko non viene fatto imbarcare causa invalidità del visto fornitogli da Francorosso La coppia ricorre al Giudice di Pace Sinfonia Viaggi, Buon Viaggio e Francorosso si costituiscono in giudizio Sentenza del 10/12/02 a favore degli attori
Sentenza n°1 Ragioni ATTORI sostengono l’inadempimento dei convenuti, i quali nell’esercizio delle loro attività, ognuno per il compito ad esso spettante, hanno trascurato di considerare con la dovuta diligenza una circostanza di cui erano a conoscenza (cittadinanza croata di un viaggiatore) CONVENUTI contestano la pretesa attorea, deducendo che nessun inadempimento possa essere loro addebitato ed eccependo inoltre in via preliminare la carenza di legittimazione attiva del Sig. Veljko, in quanto cittadino extra-comunitario.
Sentenza n°1 Disposizione del giudice CONCLUSIONE Viene affermata la legittimazione attiva del Sig. Veljko (ex art.3 L.218/95) e tutte e tre le convenute sono tenute a rispondere del danno preteso dagli attori, consistente nell’ammontare del prezzo pagato di € 2.458 MOTIVAZIONI: tra gli obblighi di diligenza e di buona fede nell’esecuzione del contratto a carico dell’agenzia di viaggi rientra quello di informare i clienti dell’esigenza di restrizioni d’ingresso imposte dal paese di destinazione del viaggio.
Sentenza n°1 Normative di riferimento L. 218/95 art.3, comma 1: la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia, generalizzando la regola che sostituisce il criterio della nazionalità con il domicilio. L. 1084/77 (CCV): art.3: nell’adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di viaggio, di organizzazione e intermediario di viaggio, l’organizzatore e l’intermediario proteggono i diritti e gli interessi dei viaggiatori, secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo. art. 22.1: l’intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell’adempimento dei suoi obblighi, l’inosservanza venendo stabilita considerando i doveri che competono ad un intermediario di viaggio diligente Art. 1703 ss. C.c.: contratto di mandato
Sentenza n°2 Sede di giudizio Giudice di Pace di Trento Sentenza dell’11 dicembre 2002
Sentenza n°2 Massima L’agenzia di viaggi, nel caso di vendita di un pacchetto tutto compreso ad un cittadino extra-europeo, non è tenuta espressamente all’obbligo di informazione sulle condizioni di viaggio in tema di passaporto e visto, statuito dall’art.8, D.Lgs. N. 111/95, essendo richiesta la qualità di cittadino di Stato membro dell’Unione Europea, ma è tenuta alla disciplina della responsabilità precontrattuale, come prevista e disciplinata dall’art. 1337 c.c.
ATTORI Andreotti Sonia e Fassih Mohammed CONVENUTI s.r.l. Neve Sole Sentenza n°2 Soggetti ATTORI Andreotti Sonia e Fassih Mohammed CONVENUTI s.r.l. Neve Sole
Sentenza n°2 Ricostruzione del fatto Sonia Andreotti stipula, anche per conto del Sig. Fassih (cittadino marocchino), un contratto di compravendita di un pacchetto turistico di tipo last minute per due pax per l’Egitto dall’agenzia s.r.l. Neve Sole Malgrado la coppia venga portata a conoscenza dall’agenzia della necessità di un particolare visto, non si attiva al fine di procurarsi tale permesso Al momento dell’imbarco il Sig. Fassih viene fermato perché non in possesso del particolare visto necessario e di conseguenza la coppia è impossibilitata a partire Il 03/10/01 i Sig.ri Andreotti e Fassih citano la s.r.l. Sole Neve in giudizio La s.r.l Sole Neve si costituisce in giudizio Sentenza dell’11 dicembre 2002 a favore della s.r.l. Neve Sole Sentenza n°2 Ricostruzione del fatto
Sentenza n°2 Ragioni ATTORI CONVENUTI sostengono che l’agenzia di viaggi all’atto della stipula del contratto non li ha informati della necessità che il sig. Fassih dovesse essere in possesso di apposito visto. Richiedono quindi la restituzione della somma versata e il risarcimento dei danni CONVENUTI contestano l’assunto attoreo escludendo ogni responsabilità per i seguenti motivi: L’agenzia sostiene invece di aver informato la sig.ra Andreotti della necessità del visto per il compagno. Secondo l’art.8, D.Lgs. N. 111/95 l’agenzia non è espressamente tenuta all’obbligo di informazione in tema di passaporto e visto nei confronti di cittadini extra-europei, quale risulta il Sig. Fassih
Sentenza n°2 Disposizione del giudice Conclusione la domanda attorea non si ritiene fondata e come tale va respinta Motivazioni: Grazie alla deposizione della teste Sandri Giuseppina, confermata dalla testimonianza del Sig. Gregari Federico, la s.r.l. Neve Sole dimostra di aver informato la Sig.ra Andreotti della necessità di procurarsi un visto particolare per il compagno di viaggio. È dimostrato che la s.r.l Neve Sole ha agito, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, secondo buona fede (Art.1337 c.c.)
Sentenza n°2 Normative di riferimento Art. 8, D.Lgs. 111/95: nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’UE, in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio. Art 1337 c.c.: Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede Art 1703 ss. c.c.: contratto di mandato L. 1084/77 (CCV): art.3, 22.1
Responsabilità dell’agenzia Negligenza del cliente Sentenze a confronto Sentenza 1 (Sig. Veljko) Responsabilità dell’agenzia Sentenza 2 (Sig. Fassih) Negligenza del cliente L’agenzia, pur essendo a conoscenza della nazionalità extra-europea del cliente, non lo informa e gli procura un visto non adatto il cliente non parte Il giudice ritiene l’agenzia responsabile in quanto: Non informando il cliente non ha agito secondo i principi di diligenza e buona fede Normative di riferimento: L. 1084/77 (CCV) D.Lgs. 111/95 Art 1703 ss. c.c. (mandato) L. 218/95 L’agenzia, messa a conoscenza della cittadinanza extra-europea del cliente, lo informa della necessità di procurarsi un particolare visto; il cliente non provvede e quindi non parte Il giudice non ritiene l’agenzia responsabile: né dato l’art.8 D.Lgs. 111/95, in quanto essa ha informato il cliente, nonostante non ne avesse l’obbligo, poichè si tratta di un cittadino extra-comunitario nè data l’art 1337 c.c., in quanto, informando il cliente, l’agenzia ha agito secondo buona fede. Normative di riferimento: L. 1084/77 (CCV) D.Lgs. 111/95 Art 1703 ss. c.c. (mandato) Art 1337 c.c. (buona fede)
Conclusione Nonostante l’art.8 D.Lgs. 111/95 faccia riferimento ai soli cittadini comunitari, da tale norma, e di conseguenza dalle sentenze analizzate, si evince che l’agenzia di viaggi è tenuta, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, ad agire in buona fede e secondo la diligenza del professionista. Si ritiene quindi implicito l’obbligo da parte dell’agenzia di informare i propri clienti, indipendentemente dalla loro nazionalità, riguardo i documenti e le condizioni di viaggio.