ANATOCISMO: Con il termine anatocismo si indica il fenomeno della produzione di (ulteriori) interessi da parte degli interessi cd.primari decorrenti su.

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ANATOCISMO: Con il termine anatocismo si indica il fenomeno della produzione di (ulteriori) interessi da parte degli interessi cd.primari decorrenti su di un debito pecuniario. Fenomeno che viene anche indicato con il termine “CAPITALIZZAZIONE” degli interessi.

ART.1283 c.c.: In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

ART.1282 co.1 c.c.: I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente. ART.1232 c.c. 1865: ANATOCISMO GIUDIZIALE ANATOCISMO CONVENZIONALE

CAPITALIZZAZIONE ANNUALE PER I CREDITI A FAVORE DEL CLIENTE DAL 1952: CAPITALIZZAZIONE OGNI 3 MESI PER I CREDITI A FAVORE DELLA BANCA GIUGNO MARZO SETTEMBRE DICEMBRE CAPITALIZZAZIONE ANNUALE PER I CREDITI A FAVORE DEL CLIENTE Per eludere l’art.1283 c.c. era necessario elevare a usi normativi gli usi bancari

PRASSI: Uso generalizzato di capitalizzazione degli interessi ma disparità dei periodi di conteggio tra banca e cliente. CASO PARADIGMATICO: Operazioni in conto corrente.

SENTENZA n.2374/1999 CORTE DI CASSAZIONE: E’ nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, aventi ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente giacchè essa si basa su di un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria. Revirement: Derogabilità del disposto dell’art.1283 c.c. Natura negoziale e non normativa degli usi relativi alla capitalizzazione degli interessi a debito del cliente Inesistenza, prima dell’entrata in vigore del codice del 1942, di usi in tal senso. Mancanza dell’elemento soggettivo.

D.lgs. 342/1999 art.25 inserito all’art.120 T.U.B: Modalità per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria. Le banche per il futuro sono tenute a calcolare gli interessi attivi e passivi con la stessa periodicità.

DELIBERA C.I.C.R. 9/2/2000: Ricomprende nella riforma le operazioni degli intermediari finanziari oltre a quelle compiute dalle banche.

ILLEGITTIMITA’ DELL’ ART.25 d.lgs. 342/1999 IN RELAZIONE A: a) art.3 Cost. Discriminazione tra soggetti che stipulano contratti antecedentemente o successivamente alla delibera C.I.C.R. del 2000. Tutela “eccessiva” degli istituti di credito. b) art.24 Cost. Viene meno il diritto alla difesa non essendo possibile agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate fino al 22/4/2000

ILLEGITTIMITA’ DELL’ ART.25 d.lgs. 342/1999 c) art.76 Cost. La funzione legislativa non può essere delegata al Governo. Eccesso di delega nei riguardi della legge di delega 128/1998. d) art.77 Cost. Manca delega per l’esercizio della funzione legislativa.

SENTENZA n.425/2000 CORTE COSTITUZIONALE: Sancisce definitivamente l’illegittimità costituzionale dell’art.25 comma 3 d.lgs.342/1999 nella parte in cui stabilisce in maniera indiscriminata la validità e l’efficacia della clausole relative alla produzione di interessi anatocistici, contenute nei contratti bancari stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera C.I.C.R.

TUTELA DEL CONSUMATORE Le clausole anatocistiche vengono ricondotte tra le clausole vessatorie ai sensi degli artt.1469 bis e ss.c.c. e come tali inefficaci Diritto per i clienti di pretendere il rimborso delle spese pagate indebitamente Opposizione delle banche alle richieste di restituzione operate dai clienti

SENTENZA 4 novembre 2004 n.21095 della CORTE di CASSAZIONE Le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi configurano violazione del divieto di anatocismo di cui all’articolo 1283 c.c.,non rinvenendosi l’esistenza di usi normativi che soli potrebbero derogare al divieto imposto dalla suddetta norma, neppure nei periodi anteriori al mutamento giurisprudenziale in proposito avvenuto nel 1999, non essendo idonea la contraria interpretazione giurisprudenziale seguita fino ad allora a conferire normatività a una prassi negoziale che si è poi dimostrata essere contra legem.

Scenari futuri Nullo l’uso bancario dell’anatocismo: Le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi violano il divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 del c.c., non rinvenendosi l’esistenza di usi normativi che soli potrebbero derogare al divieto imposto dalla norma, neppure nei periodi anteriori al mutamento giurisprudenziale avvenuto nel 1999

Incertezze E’ incerto il termine di prescrizione per la ripetizione dell’indebito che è ordinariamente della durata di 10 anni, ma nel caso specifico resta nel dubbio il momento dal quale questi iniziano a decorrere. Per l’Adusbef le richieste del risarcimento potranno retrocedere fino al 1952, ma solo per i clienti che avranno conservato la documentazione. Per tutti gli altri risparmiatori che hanno maturato il diritto sulla base della sentenza, ma hanno smarrito gli estratti conto necessari a fondarne le pretese, i rimborsi potranno retrocedere solo fino al 1989.

Incertezze Considerazioni più prudenziali vedrebbero in vigore il termine ordinario di prescrizione di 10 anni per la ripetizione dell’indebito a partire dal 4 Novembre 2004, data di deposito della sentenza delle SU Il periodo sospetto sarebbe quindi quello compreso dal 1994 al 1999, visto che dopo quell’anno la prassi di capitalizzazione trimestrale è stata dismessa. Nel 2009 tutto potrebbe essere finito.