Invalidità delle deliberazioni assembleari

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Invalidità delle deliberazioni assembleari SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA CORSO DI DIRITTO COMMERCIALE AVANZATO anno accademico 2012/2013 Prof. Mario Campobasso Invalidità delle deliberazioni assembleari

Annullabilità Nullità Inesistenza ? INVALIDITA’ DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI (PRIMA DELLA RIFORMA) Annullabilità Nullità Inesistenza ?

ANNULLABILITÀ NULLITÀ NULLITÀ RADICALE INVALIDITÀ DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI ANNULLABILITÀ Deliberazioni non conformi alla legge o allo statuto NULLITÀ Mancata convocazione Assenza verbale Oggetto impossibile o illecito NULLITÀ RADICALE Modifica oggetto sociale con attività illecite o impossibili

La deliberazione non può essere annullata: Precisazioni inserite per contrastare la tesi dell’inesistenza (Art. 2377, 5° comma). La deliberazione non può essere annullata: 1) per la partecipazione all’assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell’assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369;

La deliberazione non può essere annullata: Precisazioni inserite per contrastare la tesi dell’inesistenza (Art. 2377, 5° comma). La deliberazione non può essere annullata: 2) per l’invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l’errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;

La deliberazione non può essere annullata: Precisazioni inserite per contrastare la tesi dell’inesistenza (Art. 2377, 5° comma). La deliberazione non può essere annullata: 3) per l’incompletezza o l’inesattezza del verbale, salvo che impediscano l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.

Impugnazione deliberazioni annullabili (1) Legittimazione Soci assenti, dissenzienti, astenuti: 5% società chiuse 1‰ società aperte Amministratori, sindaci, consiglieri di sorveglianza, rappresentante azionisti di risparmio N.B.: I soci sotto soglia e quelli senza voto possono chiedere il risarcimento del danno (art. 2377, 4° comma). La partecipazione rilevante deve essere posseduta fino alla sentenza (art. 2378 c.c.).

Impugnazione deliberazioni annullabili (2) Termine: 90 gg. Dalla data della deliberazione, ovvero, se previsti dalla data dell’iscrizione o del deposito nel registro delle imprese (art. 2377, 6° C.) Sospensione: (facoltativa) In via cautelare, inaudita altera parte: solo per eccezionale e motivata urgenza (art. 2378, 3° c.) Durante il processo: valutazione comparativa del pregiudizio (art. 2378, 4° c.)

Sanatoria delle delibere annullabili Impugnazione deliberazioni annullabili (3) Sanatoria delle delibere annullabili (art. 2377, 8° comma) L’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto

Effetti dell’annullamento Art. 2377, 7° comma L’annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

NULLITÀ NULLITÀ RADICALE 1) Mancata convocazione 2) Assenza verbale 3) Oggetto impossibile o illecito NULLITÀ RADICALE Modifica oggetto sociale con attività illecite o impossibili

Vizi della convocazione NULLITÀ Non proviene da un componente dell’organo di amministrazione o di controllo della società; Non è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere tempestivamente avvertiti della convocazione e della data dell’assemblea” (art. 2379, 3° c.). SANATORIA L’impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell’assemblea (art. 2379-bis)

Vizi del verbale NULLITÀ Non contiene la data della deliberazione Non contiene il suo oggetto Non è sottoscritto propriamente (art. 2379, 3° c.) ANNULLABILITÀ Impedisce l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione (Art. 2377, 5° c.) MERA IRREGOLARITÀ Altri vizi dell’atto SANATORIA: L’invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell’assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione (Art. 2379-bis)

Impugnazione deliberazioni nulle (1) Legittimazione: assoluta Termine: Nullità: tre anni gg. Dalla data della deliberazione, ovvero, se previsti, dalla data dell’iscrizione o del deposito nel registro delle imprese (art. 2377, 6° C.); b) Nullità assoluta: Senza limiti di tempo Sanatoria per sostituzione della delibera invalida: Sì Salvezza dei diritti dei terzi in buona fede: Sì

Regimi speciali nullità Deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e della emissione di obbligazioni. (Società chiuse) “Nei casi previsti dall’art. 2379 l’impugnativa dell’aumento di capitale, della riduzione del capitale ai sensi dell’art. 2445 o della emissione di obbligazioni non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita.” (Art. 2379-ter, 1°comma)

Regimi speciali nullità Deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e della emissione di obbligazioni. (Società aperte) “Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’invalidità della deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell’art. 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese l’attestazione che l’aumento è stato anche parzialmente eseguito; l’invalidità della deliberazione di riduzione del capitale ai sensi dell’art. 2445 o della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita.” (Art. 2379-ter, 2°comma)