LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, BENI, SERVIZI E CAPITALI art. 3 lett.c) TCE: La CE ha tra i suoi obiettivi la creazione di un “mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali”
Libera circolazione delle persone Nasce nel TCE come libertà strumentale alla circolazione dei lavoratori quali risorsa produttiva Estensione ad opera della giurisprudenza della CGCE agli aspiranti a un lavoro (caso Levin C-53/81) - Soltanto con il Trattato di Maastricht del 1991 con l’affermazione della cittadinanza comunitaria la libertà si emancipa in parte dalla funzione strumentale al mercato: “Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso” (art.18 TCE). - Trattato di Nizza del 2001 passaggio al voto a maggioranza qualificata in materia di libera circolazione delle persone
Libera circolazione dei lavoratori lavoratori subordinati: - nozione comunitaria di subordinazione (3 criteri concorrenti: a) prestazione di attività non marginale, b) in condizione di subordinazione, c) a fronte di retribuzione - caso Bernini 1992); - estensione al nucleo familiare (coniuge + ascendenti e discendenti a carico) B) lavoratori autonomi: b.1 - diritto di stabilimento b.2 - libera prestazione dei servizi
Eliminazione visti e controlli alle frontiere Accordo di Schengen del 1985 tra Francia, Germania e Belgio Trattato di Maastricht importazione dell’acquis di Schengen nel Trattato CE Trattato di Nizza passaggio al metodo comunitario; * Diritto di ingresso: - prescinde dal rapporto di lavoro - limite temporale 3 mesi Diritto di soggiorno: strumentale al rapporto di lavoro illimitato se il lavoratore è occupato - può essere limitato a non meno di 12 mesi nel caso in cui il lavoratore sia rimasto disoccupato per oltre 12 mesi consecutivi nello Stato membro ospitante
Principio di non discriminazione Art.12 TCE (ex 6): … è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Art. 39 TCE (ex 48): La libera circolazione dei lavoratori … implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Art. 43 TCE (ex 52) … le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. … La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società …
Diritti dei lavoratori subordinati comunitari art. 39 TCE rispondere a offerte di lavoro, (caso Bosman 1995) spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali.
Diritto di soggiorno dopo aver perduto l’impiego (Reg. 1251/70) Il lavoratore comunitario può rimanere liberamente sul territorio di un diverso Stato membro, dopo aver perduto un impiego a condizione che si risponda alternativamente ai seguenti requisiti: 1) raggiungimento età pensionabile dopo aver lavorato in quello Stato per 12 mesi e aver lì risieduto per 3 anni; 2) 2 anni di residenza in quello Stato; incapacità permanente di lavoro a seguito di infortunio o malattia professionale; 3) dopo 3 anni di impiego e residenza in quello Stato, si può mantenere la residenza se si lavoro in un diverso Stato, ma ritornando nello Stato di residenza ogni giorno o almeno una volta alla settimana; 4) aver sposato un cittadino/a di quello Stato o aver perduto la cittadinanza a causa del matrimonio con un lavoratore proveniente da altro Stato membro
Diritto di soggiorno della famiglia del lavoratore I membri della famiglia che risiedono con il lavoratore hanno gli stessi diritti, anche dopo la sua morte se il lavoratore aveva acquisito il diritto a rimanervi stabilmente: diritto di soggiorno diritto di lavorare diritto di frequentare la scuola pubblica e i corsi di formazione professionale pubblici * Si considerano membri della familgia del lavoratore: - coniuge - discendenti con meno di 21 anni o a carico - ascendenti a carico del lavoratore o del coniuge
Diritto di soggiorno della famiglia del lavoratore Se invece il lavoratore muore prima di aver acquisito il diritto a soggiornare nello Stato membro permanentemente, i membri della famiglia possono rimanervi a condizione che : a) Il lavoratore deceduto abbia risieduto continuativamente in quello Stato per almeno 2 anni; b) il lavoratore sia deceduto per infortunio sul lavoro o malattia professionale; c) Il coniuge sia stato un cittadino di quello Stato ma abbia perduto la cittadinanza a causa del matrimonio con il lavoratore deceduto
Le discipline nazionali vietate a) Discriminazioni dirette in base alla nazionalità; b) Discriminazioni indirette: sulla base di norme neutre ma che in concreto producono effetti discriminatori in base alla nazionalità (caso dei lettori universitari C-259/91). Reg. 1612 del 1968: Divieto di diritti di preferenza nell’accesso; Divieto di requisiti aggiuntivi; Meccanismo di compensazione tra domanda e offerta di lavoro tra servizi per l’impiego. Reg. 2434 del 1992: Abolizione di qualsiasi meccanismo di compensazione; Parità nelle condizioni di lavoro e nell’accesso ai servizi di formazione, nei vantaggi sociali e fiscali, nei diritti sindacali
Limitazioni alla libera circolazione Accesso alle pubbliche amministrazioni: - esercizio di pubblici poteri Motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza: - in relazione al caso singolo - non nei confronti degli stranieri residenti Motivi di sanità pubblica: - elenco delle patologie (Reg. 221/64) - sono escluse le ragioni di spesa sanitaria
Diritti dei lavoratori autonomi comunitari – art.43 TCE Diritto di stabilimento: sia a titolo principale che secondario comporta: - alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento per i propri cittadini - accesso alle attività non salariate e all’esercizio - costituzione e gestione di imprese e di società Parificazione dei titoli: - Art. 47 TCE (ex 57): Al fine di agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste, il Consiglio stabilisce direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli - in assenza di direttive la CGCE ha affermato il diritto del lavoratore alla valutazione sostanziale di equivalenza da parte dello Stato ospitante (caso Vlassopolou 1991)
Diritti dei lavoratori autonomi comunitari – art.49 TCE Libertà di prestazione di servizi: - prestazioni onerose non regolate dalla libera circolazione delle merci, capitali e persone - transfrontaliere - temporanee, cioè senza stabilimento nel diverso Stato - divieto di discriminazioni dirette (applicazione indistinta del trattamento normativo nazionale) - divieto di discriminazioni indirette valutate secondo i criteri della necessità e proporzionalità (Rush Portuguesa) - possibilità e ammissibilità della discriminazione inversa, a danno cioè dei cittadini dello Stato ospitante (salvo correttivi da parte dell’ordinamento nazionale in base al principio di parità di trattamento (ad es. art. 3 Cost.)