Imprenditore datore di Lavoro Barbara Gaggelli e Dino Del Sala
L’imprenditore quando attiva rapporti di lavoro subordinati diventa datore di lavoro. “ … E’ inteso lavoratore subordinato chi presta la propria attività lavorativa in via continuativa e sistematica all’interno di una impresa collaborando con l’imprenditore dietro compenso (retribuzione), senza alcun proprio rischio, che grava invece sull’imprenditore, al cui potere direttivo, gerarchico e disciplinare è sottoposto….”
DATORE DI LAVORO TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO PIENO O PARZIALE LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO PIENO O PARZIALE LAVORATORE SUBORDINATO LAVORANTI A DOMICILIO LAVORO INTERINALE IMPIEGATI OPERAI LAVORATORE APPRENDISTA LAVORATORE CON CONTRATTO DI INSERIMENTO
che ne disciplina gli aspetti economici e normativi. IL CONTRATTO DI LAVORO Ogni tipologia di rapporto di lavoro subordinato instaurato è regolamentato dal CONTRATTO DI LAVORO che ne disciplina gli aspetti economici e normativi. I contratti di lavoro possono essere: COLLETTIVI NAZIONALI TERRITORIALI AZIENDALI INDIVIDUALI E si differenziano per ogni categoria (metalmeccanici, acconciatori, abbigliamento ecc.)
CONTRATTI DI INSERIMENTO BREVI CENNI SU PARTICOLARI INSTAURAZIONI DI LAVORO CHE PREVEDONO AGEVOLAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO APPRENDISTATO CONTRATTI DI INSERIMENTO
APPRENDISTATO Chi sono gli apprendisti: Figure che hanno un’età non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 24 anni, con eccezione nell’artigianato per attività stabilite ad alto contenuto professionale, per le quali è prevista una elevazione del limite di età a 29 anni. L’apprendistato è un rapporto di lavoro a termine che deve garantire oltre all’insegnamento del datore di lavoro anche una formazione gratuita esterna all’azienda attualmente almeno di 120 ore. La contribuzione INPS e INAIL per il datore di lavoro artigiano è praticamente inesistente per tutta la durata dell’apprendistato.
CONTRATTI DI INSERIMENTO Chi sono i lavoratori con contratti di inserimento: Figura di lavoratore introdotta dalla legge Biagi che ha la finalità di inserire o reinserire soggetti in uno specifico contesto lavorativo mediante un progetto individuale. Le modalità di attivazione di questo particolare rapporto di lavoro vanno valutate singolarmente rispetto alle caratteristiche soggettive della persona che deve essere assunta. Esempi Soggetto età compresa fra 18 e 29 anni Lavoratore con più di 45 anni privo di un posto di lavoro o in procinto di perderlo
CONTRATTI DI INSERIMENTO Si tratta di un contratto a termine NON INFERIORE a 9 mesi e NON SUPERIORE a 18 mesi Per le imprese artigiane esiste una AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA del 25% a carico del datore di lavoro L’inquadramento del lavoratore può essere FINO a 2 LIVELLI INFERIORE a quello spettante ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti
Agevolazioni contributive sulle assunzioni Oltre all’apprendistato e ai contratti di inserimento esistono altre forme di assunzioni agevolative, previste per legge. Legge 407/90 disoccupati di lunga durata Requisiti: iscrizione continuativa alle liste di collocamento per almeno 2 anni Limite minimo: 3 anni di agevolazioni contributive Limite massimo: 3 di agevolazioni contributive Sgravi contributivi: Artigiani contribuzione fissa come per gli apprendisti Altre Imprese 50% a carico del datore di lavoro
Agevolazioni contributive sulle assunzioni Legge 223/91 lavoratori in mobilità Requisti: iscrizione nelle liste di mobilità di ogni singola regione (lavoratori licenziati) Limite minimo: 12 mesi di agevolazioni contributive Limite massimo: 24 mesi di agevolazioni contributive Sgravi contributivi: Per tutte le imprese - I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi. - La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti. - Nel caso in cui il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi.
ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DI LEGGE IN SEGUITO ALL’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO verifica ambienti di lavoro e accertamenti in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro con relativi adempimenti sanitari (visite mediche). vidimazione registri obbligatori di lavoro: libro matricola registro presenze registro infortuni da effettuarsi prima della attivazione del rapporto di lavoro
Comunicazioni agli Enti preposti ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DI LEGGE IN SEGUITO ALL’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Comunicazioni agli Enti preposti CENTRO DELL’IMPIEGO comunicazione di assunzione (5 giorni dall’instaurazione) INAIL codice fiscale lavoratore (immediato) comunicazione salari (entro 30 giorni) INPS apertura posizione assicurativa dipendenti (entro il 16° giorno del mese successivo all’assunzione) CASSA EDILE comunicazione con dati del dipendente (entro il 16° giorno del mese successivo all’assunzione) ISPETTORATO LAVORO assunzioni part-time
Dichiarazione di assunzione ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DI LEGGE IN SEGUITO ALL’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Dichiarazione di assunzione La dichiarazione di assunzione deve essere consegnata al lavoratore al momento dell’assunzione e, comunque, prima dell’inizio della prestazione lavorativa. La dichiarazione di assunzione dovrà essere sottoscritta dalle parti. La dichiarazione di assunzione deve contenere i seguenti punti:
La dichiarazione di assunzione deve contenere: I dati della registrazione sul libro matricola Il luogo di lavoro La data di inizio del rapporto di lavoro La durata del rapporto di lavoro (determinato o indeterminato) La durata del periodo di prova L’inquadramento, il livello e la qualifica L’importo iniziale della retribuzione e il periodo di pagamento L’orario di lavoro Alcune delle informazioni sopra riportate possono essere sostituite dal riferimento al contratto di lavoro applicato.
Periodo di prova Si richiama l’attenzione sulla delicatezza del momento di attivazione del rapporto di lavoro: il periodo di prova deve risultare da atto scritto con gli adempimenti prima richiamati.
Le collaborazioni a progetto ALTRE TIPOLOGIE CONTRATTUALI Le collaborazioni a progetto - Una delle tipologie contrattuali tra le più discusse e dibattute e fra le più utilizzate sono le collaborazioni a progetto. - La legge Biagi ha modificato quelle che venivano definite Co.Co.Co. (collaborazioni coordinate e continuative) in collaborazioni a progetto. - Si deve intendere per collaborazioni a progetto delle collaborazioni sì coordinate e continuative, ma riconducibili ad un progetto o programma o fase di lavoro in funzione di un risultato.
Le collaborazioni a progetto ALTRE TIPOLOGIE CONTRATTUALI Le collaborazioni a progetto Caratteristiche principali: Necessario apporto di una specifica professionalità Piena autonomia del collaboratore nello sviluppo del lavoro Il coordinamento deve intervenire fra l’autonomia del collaboratore e gli indirizzi del committente nell’ambito della propria attività. Il corrispettivo è prestabilito e proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.
Le collaborazioni a progetto ALTRE TIPOLOGIE CONTRATTUALI Le collaborazioni a progetto Alcuni elementi di criticità: - Si tratta di rapporti a metà strada fra il lavoro subordinato e il lavoro autonomo. - Anche in questa circostanza sono previste delle iscrizioni obbligatorie ad enti ed istituti come l’INPS gestione autonomi e l’INAIL. - Sono obbligatori inoltre gli adempimenti previsti in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
ALTRE TIPOLOGIE CONTRATTUALI Oltre al lavoro a progetto possono essere attivati altri contratti del tipo: Lavoro occasionale Mini Co. Co. Co. Lavoro a chiamata Ogni tipologia di contratto deve essere valutata caso per caso.