ODCEC Vicenza – 28 gennaio 2011. Il reddito complessivo è determinato apportando allutile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo allesercizio.

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ODCEC Vicenza – 28 gennaio 2011

Il reddito complessivo è determinato apportando allutile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo allesercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti ai criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. (art. 83 c1 TUIR)

+ UTILE (RF4) / PERDITA DESERCIZIO (RF5) + VARIAZIONI IN AUMENTO (RF33) - VARIAZIONI IN DIMINUZIONE (RF55) ________________________________ =REDDITO IMPONIBILE (RF61) / PERDITA RIPORTABILE (RF62)

VARIAZIONE IN AUMENTO ELEMENTI POSITIVI NON INCLUSI A BILANCIO (O INCLUSI PER IMPORTI INFERIORI) NEUTRALIZZAZIONE DI ELEMENTI NEGATIVI NON DEDUCIBILI, IN TUTTO O IN PARTE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE ELEMENTI POSITIVI INCLUSI A BILANCIO E NON DEDUCIBILI IN TUTTO O IN PARTE ELEMENTI NEGATIVI NON INCLUSI A BILANCIO

Per la determinazione del reddito complessivo ai fini fiscali è necessario assumere come base di riferimento il risultato del conto economico redatto secondo regole e per fini civilistici PRINCIPIO DI DERIVAZIONE

PRINCIPIO DEL DOPPIO BINARIO Doppio binario possibile fino al bilancio riferito allesercizio in corso al 31 dicembre 2007 (L 244/2007). Vedasi quadro EC per ammortamenti, accantonamenti, altre rettifiche.

RISULTATO CIVILISTICO REDDITO FISCALE PRINCIPIO DI DERIVAZIONE

I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; … (art. 109 c1 primo periodo TUIR)

Lattività di impresa è convenzionalmente suddivisa in esercizi: a ogni esercizio corrisponde un periodo dI imposta. Lart. 109 stabilisce il criterio in base al quale imputare a un esercizio piuttosto che a un altro i componenti positivi e negativi di reddito. PRINCIPIO DI COMPETENZA

COMPETENZA CIVILISTICA COMPETENZA AI FINI DELLE IIDD.

COMPETENZA CIVILISTICA Art bis - Princìpi di redazione del bilancio 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo ;

COMPONENTI ECONOMICI PROVENTI / ONERI INCASSI / PAGAMENTI MOVIMENTI FINANZIARI Art. 2423bis – comma 3

I COMPONENTI ECONOMICI CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL RISULTATO DELLESERCIZIO NEL QUALE SI VERIFICANO I PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO A CUI SI RICOLLEGANO, A PRESCINDERE DAL MOMENTO IN CUI SI VERIFICANO I CORRISPONDENTI MOVIMENTI FINANZIARI. Art. 2423bis – comma 3

I RISCHI E LE PERDITE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL RISULTATO DELLESERCIZIO A CUI SI RIFERISCONO, ANCHE SE CONOSCIUTI DOPO LA CHIUSURA DELLO STESSO. IN OSSEQUIO AL PRINCIPIO DELLA PRUDENZA: LE PERDITE SONO INDICATE ANCHE SE PRESUNTE GLI UTILIZZI SONO INDICATI SOLO SE REALIZZATI Art. 2423bis – comma 4

…tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nellesercizio di competenza non sia ancora certa lesistenza o determinabile in modo obiettivo lammontare concorrono a formarlo nellesercizio in cui si verificano tali condizioni. (art. 109 c1 secondo periodo TUIR)

LA CERTEZZA ATTIENE ALLAN, MENTRE LOBIETTIVA DETERMINABILITA ATTIENE AL QUANTUM ENTRAMBI I REQUISITI (CERTEZZA E DETERMINABILITA) DEVONO ESSERE SODDISFATTI NELLESERCIZIO DI RILEVAZIONE

COMPONENTI NEGATIVI INCERTI O NON OGGETTIVAMENTE DETERMINABILI RISULTATO ECONOMICO REDDITO DESERCIZIO RILEVATI STORNATI

descrizioneriferimentocompetenza fiscale COMPONENTI PRIVI DEL REQUISITO DI CERTEZZA E/O DETERMINABILITA ART. 109 C1 secondo periodo esercizio in cui sono certi e oggettivamente determinabili UTILI DI PARTECIPAZIONEART. 59, C2Esercizio di incasso COMPENSI AD AMMINISTRATORIART. 95 C5Esercizio di pagamento IMPOSTE DIVERSE DA QUELLE SUI REDDITI PER CUI E PREVISTA LA RIVALSA ART. 99 C1 E C2 Esercizio di pagamento o definitivo accertamento CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA ART. 99, C3Esercizio di pagamento LA COMPETENZA FISCALE DIVERGE DALLA COMPETENZA CIVILISTICA PER:

LE REGOLE GENERALI DELLA COMPETENZA FISCALE SONO: CESSIONE DI BENI MOBILI data di consegna o spedizione o, se successiva, data di traslazione del diritto reale PRESTAZIONE DI SERVIZI data di ultimazione della prestazione

LE REGOLE GENERALI DELLA COMPETENZA FISCALE SONO: CESSIONE DI BENI IMMOBILI E AZIENDE data di stipula dellatto o, se successiva, allatto di traslazione del diritto reale PRESTAZIONE DA CONTRATTI A CORRISPETTIVI PERIODICI data di maturazione dei corrispettivi

LAPPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI COMPETENZA TEMPORALE IMPLICA LA PARTECIPAZIONE AL REDDITO DI QUEI COMPONENTI NEGATIVI CHE HANNO DETERMINATO LA FORMAZIONE DEI COMPONENTI POSITIVI DI COMPETENZA PRINCIPIO DI CORRELAZIONE COSTI-RICAVI

I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico…. (art. 109 c3 TUIR) Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. (art. 109 c4 primo periodo TUIR)

Sono comunque deducibili i costi imputati a conto economico in esercizi precedenti se il differimenti della deducibilità è disposto da norme specifiche (art. 109 c4 lett a)TUIR) competenza civilistica # competenza fiscale

Sono comunque deducibili i costi e gli oneri relativi a componenti positivi tassati che, seppur non rilevati a conto economico, concorrono a formare limponibile se risultano da elementi certi e precisi. (art. 109 c4 lett b)TUIR) Es. costi non rilevati in contabilità riferibili al maggior imponibile accertato

Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi (art. 109 c5 TUIR) PRINCIPIO DI INERENZA

Per la deducibilità è dunque richiesta una connessione (inerenza), anche indiretta, alla realizzazione dei componenti positivi di reddito. Linerenza non deve essere rispetto ai ricavi ma rispetto allattività della società (sono deducibili anche i costi sostenuti in prospettiva di ricavi futuri). I costi, per essere deducibili, devono afferire ad una attività anche solo potenzialmente idonea a produrre proventi tassati, indipendentemente dal fatto che li abbia effettivamente prodotti.

Non sono deducibili i costi connessi a beni ad uso promiscuo per la quota relativa allutilizzo non aziendale (= quota non inerente). Il legislatore sancisce la presunzione legale di parziale inerenza per: apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico (art. 102 c9 TUIR) mezzi di trasporto a motore (art. 164 TUIR) spese di vitto e alloggio (art. 109 c5 ultimo periodo TUIR)

Con riferimento ad apparecchi e impianti di telefonia la forfetizzazione della deducibilità non si configura come norma antielusiva e dunque pare non consentire lapplicazione dellart. 37-bis c8 del DPR 600/73 (Ris 196/E 2008) salvo che sia materialmente escludibile lutilizzo o impiego differente da quello per finalita' di carattere imprenditoriale. (Ris. 320/E 2008).

La deduzione è ammessa senza limitazioni anche per i componenti riconducibili ad attività o beni che non concorrono alla formazione del reddito in quanto, ancorchè inerenti, ne sono esclusi per espressa previsione di legge (agevolazione: es. dividendi)

PRINCIPIO DI DERIVAZIONE - (art. 83 c1) PRINCIPIO DI COMPETENZA / CORRELAZIONE DI COSTI E RICAVI - (art. 109 c1 primo periodo) PRINCIPIO DI CERTEZZA E OGGETTIVA DETERMINABILITA - (art. 109 c1 secondo periodo) COMPONENTI POSITIVI RILEVANTI ANCHE SE NON IMPUTATI A CE - (art. 109 c3) COMPONENTI NEGATIVI SOLO SE IMPUTATI A CE - (art. 109 c4) PRINCIPIO DI INERENZA - (art. 109 c5) SINTESI DEI CRITERI DI RILEVANZA FISCALE DI PROVENTI E ONERI:

……E NEL CASO DI BILANCI REDATTI SECONDO PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IFRS?

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti princìpi contabili. (art. 83 c1 terzo periodo TUIR)

Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali. (art. 109 c4 secondo periodo TUIR)

Nei bilanci IAS assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali rilevati in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma sanciti dagli standard IAS/IFRS. Non sono dunque applicabili i principi di competenza, certezza e determinabilità previsti dai commi 1 e 2 dellart. 109 TUIR. Sulla base del DM 1° aprile 2009 n. 48:

..con riferimento ai componenti negativi: i limiti quantitativi le esclusioni di deducibilità le ripartizioni temporali di deducibilità Sulla base del DM 1° aprile 2009 n. 48 sono applicabili:

..con riferimento ai componenti positivi: i limiti quantitativi di imponibilità le esclusioni di imponibilità le ripartizioni temporali di imponibilità Il criterio di cassa limponibilità del maggior reddito accertato ancorchè non rilevato. Sulla base del DM 1° aprile 2009 n. 48 sono applicabili:

gli IAS fanno anche essi riferimento a criteri di certezza e determinabilità, specificandone in vario modo il contenuto, sicché la sovrapposizione applicativa della norma fiscale avrebbe potuto generare incertezza. è palese che fenomeni sino ad oggi rilevati sulla base di risultanze giuridico formali – cui il TUIR da sempre rinvia - vengono, invece, rilevati in base alla sostanza delloperazione per effetto dei principi contabili internazionali. RM al DM 28 ottobre 2008 (poi divenuto DM 1/4/2009)

Esempi di riconoscimento fiscale dei criteri contabili IAS/IFRS sono: Leasing finanziario (IAS 17) Prestazioni di risultato (IAS 18) Ricavi misti (IAS 18) Acquisto rivendita azioni proprie Commesse a lungo termine (IAS 11) Costo di iscrizione dei beni e scorporo di componente finanziaria (IAS 2) Capitalizzazione di fondi di ripristino (IAS 16) Qualificazione della componente finanziaria per attualizzazione in sede di prima iscrizione dei crediti (IAS 39) RM al DM 28 ottobre 2008 (poi divenuto DM 1/4/2009)

Essendo estranee alla nozione di qualificazione, classificazione e imputazione temporale, si è ritenuto che debbano restare, viceversa, valevoli per i soggetti IAS non solo le disposizioni che pongono dei limiti al riconoscimento fiscale degli ammortamenti, delle valutazioni e degli accantonamenti, ma anche quelle che, per motivi di carattere prettamente fiscale, derogano al bilancio redatto con i criteri nazionali e che, dunque, continuano a porre analoghe deroghe anche al bilancio redatto con gli IAS. RM al DM 28 ottobre 2008 (poi divenuto DM 1/4/2009)

Esempi di prevalenza delle norme fiscali sui criteri contabili IAS/IFRS sono: Costi deducibili per cassa, quali ad esempio interessi di mora, compensi amministratori, ecc. Imposizione frazionata (es. plusvalenze) Scorporo forfetario del valore dei terreni RM al DM 28 ottobre 2008 (poi divenuto DM 1/4/2009)