Corso di Diritto Privato

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Il rapporto obbligatorio: nozione
Advertisements

I SOGGETTI PASSIVI a cura di Daniela Casale Corso di Diritto tributario Sonda Università degli Studi di Napoli.
Società semplice disposizioni generali
Società nome collettivo
OBBLIGAZIONE PECUNIARIA Sono le più importanti: per diffusione, per regole proprie (luogo adempimento…) Somma di denaro: mezzo legale di pagamento/unità
Corso di Diritto commerciale avanzato
Corso di Diritto commerciale avanzato
OBBLIGAZIONE E’ un rapporto giuridico (regolato dal diritto)
Le modificazioni soggettive nel lato passivo del rapporto obbligatorio
OBBLIGAZIONE PECUNIARIA Sono le più importanti: per diffusione, per regole proprie (luogo adempimento…) Somma di denaro: mezzo legale di pagamento/unità
Istituzioni di diritto commerciale
Adempimento e Inadempimento
LA FIDEIUSSIONE.
L’obbligazione DARE FARE NON FARE Diritti di credito Diritti personali
Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato
Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato
RECUPERO CREDITO PROFESSIONALE
Schema Normativo Ipertestuale
Istituzioni di diritto commerciale
Di Iuliana Doboş E Matteo Consonni
Eleonora Baio Sabrina Casartelli
Le obbligazioni La parola obbligazione ha in sé,evidente,il concetto di legame,di vincolo:”obligatio est iuris vinculum”(l’obbligazione è un vincolo giuridico)
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Corso di Diritto Privato
Corso di Diritto Privato
Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Prof. Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte terza.
Corso di Diritto Privato
Corso di Diritto Privato
Corso di Diritto Privato
Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Prof. Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte terza.
Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Prof. Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte terza.
Corso di Diritto Privato
Corso di Diritto Privato
Diritto privato e Pubblico Diritto privato aa 2013/2014
SOCIETA SEMPLICE S.S..
Dott. Claudio Ferone Nola, 30 Gennaio 2015
del revisore contabile
06 Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia Aziendale Prof. Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte terza.
ALTRE CAUSE DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSE DALL’ADEMPIMENTO
OBBLIGAZIONE PECUNIARIA Sono le più importanti: per diffusione, per regole proprie (luogo adempimento…) Somma di denaro: mezzo legale di pagamento/unità.
non è necessario che siano di proprietà dell’imprenditore
INADEMPIMENTO Il debitore è inadempiente quando c’è una discordanza tra il dovuto e ciò che si è prestato. Il debitore non esegue la prestazione la esegue.
LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ SEMPLICE SONO:
EFFETTI DEL CONTRATTO ART. 1372: contiene 2 regole:
Corso di Diritto Privato
TEMPO DELL’ADEMPIMENTO
FONTI : Art. D.Lgs 276/2003 CONTRATTI COLLETTIVI.
LE OBBLIGAZIONI.
OBBLIGAZIONI CON PIU SOGGETTI Nella sua forma più semplice, il rapporto obbligatorio lega un solo debitore ad un solo creditore. Può accadere, però, che.
Le modificazioni soggettive nel lato passivo del rapporto obbligatorio
Fonti obbligazioni art.1173 Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.
LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
SOCIETA DI PERSONE Sono la forma piu antica di società. Nel 600 le s.n.c erano la forma tipica del capitalismo commerciale (il soggetto attivo del sistema.
SOCIETA DI PERSONE Sono la forma piu antica di società. Nel 600 le s.n.c erano la forma tipica del capitalismo commerciale (il soggetto attivo del sistema.
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO s.n.c.. Caratteri generali È una società di persone È una società COMMERCIALE Può avere come oggetto sociale sia l’esercizio.
ADEMPIMENTO Esatto adempimento estingue l’obbligazione con pieno soddisfacimento del creditore e piena liberazione del debitore Principio della diligenza.
IL RAPPORTO OBBLIGATORIO. OBBLIGAZIONE Con il termine obbligazione si intende il rapporto tra due soggetti -Il soggetto passivo  debitore -Il soggetto.
Diritto privato Mora ed inadempimento. Mora del creditore Se il creditore non offre la necessaria cooperazione ai fini dell’adempimento (es. impossibilità.
Bisogna volersi bene L’ATTUAZIONE COATTIVA DELLE PRETESE CREDITORIE E REALI E LA REGOLAZIONE CONCORSUALE DEI CREDITI.
Diritto privato Rapporto obbligatorio Struttura e Fonti.
Modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio
Le società di persone Dr. Mariasofia Houben. Costituzione Società semplice (deputata all’attività agricola): “il contratto non è soggetto a forme speciali,
Il sistema delle revocatorie: azioni a tutela della par condicio creditorum Marzo 2016 Corso di diritto fallimentare GIURISPRUDENZA ED ECONOMIA Marzo 2016.
Diritto privato Adempimento del rapporto obbligatorio.
OIC 22 CONTI D’ORDINE. OIC 22 CONTI D’ORDINE AMBITO DI APPLICAZIONE Il principio non affronta la trattazione degli aspetti connessi a: patrimoni e finanziamenti.
Tecnica Professionale – Corso progredito Anno accademico 2010 – 2011 LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI 3 a LEZIONE Presentazione a cura del Dott. Riccardo.
Diritto privato Modifica della componente soggettiva del rapporto.
Conferimenti Con il conferimento ciascun socio vincola una parte del proprio patrimonio allo svolgimento in comune dell'attività economica: questi apporti.
Diritto privato Altre modalità estintive. La compensazione E’ il meccanismo che consente di estinguere due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il.
Transcript della presentazione:

Corso di Diritto Privato Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato Rapporto obbligatorio Specie tipiche di obbligazioni

Obbligazioni pecuniarie obbligazioni nelle quali costituisce oggetto della prestazione una somma di danaro. Nozione Disciplina L'adempimento delle obbligazioni pecuniarie viene indicato col termine pagamento. L’esecuzione delle prestazioni pecuniarie è governata dal principio nominalistico (1277 c.c.): il debito pecuniario si estingue con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.

Obbligazioni pecuniarie Debito di valore: debito che ha ad oggetto una somma pecuniaria (indeterminata) la quale rileva non in se, per il suo valore nominale, bensì in quanto rappresentativa di un valore economico da trasferire al creditore. Tipi di obbligazione pecuniaria Debito di valuta: debito che ha ad oggetto una somma pecuniaria già determinata. Non incide ai fini della determinazione della somma dovuta l'eventuale svalutazione del danaro intercorsa tra la nascita dell'obbligazione e la scadenza .

Obbligazioni pecuniarie Correttivi al principio nominalistico Clausole di rivalutazione monetaria (clausola Istat, debito espresso in valuta straniera, clausola oro, merci) dove il valore nominale della somma dovuta, e quindi già determinata, viene agganciato ad un criterio di aggiornamento automatico. Interessi corrispettivi: i crediti pecuniari purchè liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto, salvo che diversamente risulti dalla legge o dal titolo, i quali costituiscono il corrispettivo del godimento della somma dovuta.

Obbligazioni pecuniarie Interessi La corresponsione degli interessi è oggetto di una obbligazione accessoria: tale carattere attiene però al momento genetico. Una volta maturato, il credito degli interessi costituisce obbligazione pecuniaria autonoma rispetto a quella principale. Tuttavia gli interessi scaduti producono a loro volta interessi soltanto dal giorno della domanda giudiziale o per accordo successivo alla scadenza e sempre che riguardino un periodo superiore ai sei mesi (anatocismo, 1283 c.c.).

Obbligazioni pecuniarie Gli interessi possono, altresì, essere: Legali: fissati nella misura del 2.5% annuo (1284 c.c.). Convenzionali: stabiliti dalle parti con patto scritto avente forma ad substantiam, in misura maggiore rispetto agli interessi legali. Moratori: interessi dovuti per ritardato pagamento, qualificato dalla costituzione in mora del debitore. Usurari: interessi fissati dalle parti in misura non solo maggiore rispetto al tasso di interesse legale, ma sproporzionata rispetto al mercato. In questo caso il patto è nullo e non sono dovuti interessi neppure nella misura legale (sanzione, 1815 c.c.).

Obbligazione alternative Nozione: Disciplina: obbligazioni aventi ad oggetto due o più prestazioni; il debitore è obbligato in alternativa ad eseguire una delle prestazioni dedotte in obbligazione. La facoltà di scelta spetta, di regola al debitore, ma può essere convenzionalmente attribuita al creditore o ad un terzo (1286, I comma, c.c.). Con la notificazione della dichiarazione di scelta o con l'esecuzione di una delle prestazioni, la scelta diviene irrevocabile. La scelta attua la c.d. concentrazione dell'obbligazione, la quale da questo momento si considera semplice.

Obbligazioni alternative Impossibilità di adempimento di una o più prestazione Se l’impossibilità si verifica prima della scelta l’obbligazione si considera semplice ed è preclusa la facoltà di scelta (art. 1288 c.c.). Se l’impossibilità si verifica dopo la scelta l’obbligazione si estingue secondo le regole generali poiché, in seguito alla concentrazione, l’obbligazione era divenuta semplice.

Obbligazioni facoltative Nozione: Disciplina: hanno ad oggetto una sola prestazione, ma il debitore, per espressa previsione legislativa, o convenzionalmente, ha facoltà di liberarsi eseguendo una diversa prestazione. La disciplina è identica a quella prevista per le obbligazioni semplici, in quanto la prestazione dedotta nel rapporto è unica (a differenza dell’obbligazione alternativa che è un’obbligazione complessa).

Obbligazioni cumulative Nozione: hanno ad oggetto più prestazioni; il debitore si libera eseguendole cumulativamente. L'unicità del rapporto è determinata dall'unicità della prestazione dovuta, tenuto conto dell'unitarietà dell'interesse del creditore. Per alcuni, sarebbero ravvisabili più prestazioni da adempiere cumulativamente e , quindi una pluralità di rapporti (obbligazioni accessorie) collegati ad un rapporto fondamentale (obbligazione principale).

Obbligazioni solidali Solidarietà passiva: è un vincolo che lega più debitori all'esecuzione di una medesima prestazione dove ciascuno di essi può essere "costretto" all'adempimento dell'intera prestazione, ma l'adempimento di uno libera gli altri (1292 c.c.). Il creditore può pretendere l'adempimento da uno qualsiasi dei coobbligati in solido, anche se l'obbligazione è stata assunta nell'interesse esclusivo di uno di essi. Solidarietà attiva: si ha quando ciascuno dei creditori può pretendere l'esecuzione dell'intera prestazione dal debitore, e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso gli altri creditori (1292c.c.). La solidarietà attiva non si presume (arg. ex 1294 c.c.). Il debitore può indifferentemente adempiere nei confronti di uno qualsiasi dei creditori, salvo che non sia stato prevenuto da uno solo di essi con domanda giudiziale (1296 c.c.).

Obbligazioni solidali Nei rapporti esterni gli effetti favorevoli si estendono agli altri debitori, quelli sfavorevoli hanno un ambito limitato al rapporto tra creditore ed il singolo debitore. Nei rapporti interni l'obbligazione si divide tra i diversi debitori salvo che sia stata assunta nell'interesse esclusivo di uno di essi (1298 c.c.). Il debitore che ha eseguito l'intera prestazione ha azione di regresso verso gli altri (1299 c.c.). La solidarietà passiva si presume. Presupposti sono l’unicità della fonte e del titolo, nonché identità e unicità di prestazione, ma sia la legge sia la volontà delle parti possono escluderla. La solidarietà passiva è esclusa dalla previsione legale o convenzionale del beneficium excussionis, ipotesi nella quale il creditore deve preventivamente escutere il patrimonio di uno dei coobbligati.

Obbligazioni divisibili e indivisibili Quando la cosa o il fatto oggetto della prestazione, in considerazione della loro utilità oggettiva e della funzione economico-sociale o nella considerazione delle parti, è insuscettibile di divisione (1316 c.c.). La prospettiva è teleologica: è indivisibile l'obbligazione quando l'adempimento pro quota non è idoneo a soddisfare proporzionalmente l'interesse del creditore. Sotto questo profilo non si può distinguere la indivisibilità oggettiva da quella soggettiva. L'indivisibilità può avere anche fonte legale. Si applica la disciplina prevista per le obbligazioni solidali in quanto compatibile (1317 c.c.). L'indivisibilità, a differenza della solidarietà, opera anche nei confronti degli eredi del debitore o del creditore.

Divisibili: Presuppone una pluralità di creditori o di debitori (1314 c.c.). Se l'obbligazione è divisibile e non vi è solidarietà, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte (art. 1314 c.c.).