“Diritto alla procreazione cosciente e responsabile” (come esempio di nuovo diritto della personalità) Si ha lesione di tale diritto (con conseguente danno.

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“Diritto alla procreazione cosciente e responsabile” (come esempio di nuovo diritto della personalità) Si ha lesione di tale diritto (con conseguente danno ingiusto ex art. 2043) nel caso di nascita di un figlio non desiderata (non programmata) a causa dell’errore del medico: donna in stato di gravidanza si sottopone ad intervento di interruzione gravidanza e intervento abortivo non va a buon fine per imperizia del medico con conseguente nascita di figlio non voluto Violazione (da parte del medico e della struttura sanitaria) del diritto di interruzione della gravidanza; della libertà di scelta di non procreare; del diritto alla procreazione cosciente e responsabile (diritto assoluto, della personalità)

Legge 1978 n. 174: Norme sull’interruzione volontaria della gravidanza Art. 4: L’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni è ammessa se la gravidanza, il parto o la maternità possano comportare un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione alle sue condizioni economiche, sociali o familiari…. Art. 6: L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertate malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Art. 7: Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’inter- ruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell’art. 6.

Cass., 08-07-1994, n. 6464, Corr. giur., 1995, 91: “Il sanitario è responsabile per la mancata interruzione della gravidanza nei casi previsti dalla l. 22 maggio 1978 n. 194, ed il danno risarcibile è quello consistente nel pregiudizio alla salute fisica o psichica della donna per la nascita indesiderata”. App. Bologna, 19-12-1991, Arch. civ., 1992, 295: “L’insuccesso dell’intervento di interruzione della gravidanza, dovuto ad imperizia e negligenza del sanitario è fonte di responsabilità diretta del medico e anche dell’ente ospedaliero in tal caso sono risarcibili alla donna i danni diretti costituiti dalla lesione del diritto alla salute e quelli indiretti, rappresentati dagli oneri di mantenimento della prole non voluta, in quanto causa di conseguenze negative sulla vita della madre”. Cfr. anche Trib. Venezia, 10-09-2002; Trib. Busto Arsizio, 17-07-2001; Trib. Monza, 19-04-2005.

*Legittimato a far valere la lesione del diritto alla procreazione cosciente e responsabile è anche il padre del nascituro Trib. Milano, 20-10-1997, Danno e resp., 1999, 82: “Nell'ipotesi di sterilizzazione maschile non riuscita per colpa del medico (intervento di vasectomia non eseguito correttamente) è risarcibile ai genitori del figlio indesiderato il danno-evento consistente nella lesione del diritto alla procreazione cosciente e responsabile (che in quanto lesione di un diritto assoluto, è apprezzabile ai sensi dell'art. 2043 c.c.); ed il danno-conseguenza da individuarsi in quella parte di reddito e di consumi diretti degli attori che la nascita del nuovo figlio verrà irrimediabilmente a compromettere”.

Altra fattispecie di lesione del diritto alla procreazione cosciente e responsabile Cass., 01-12-1998, n. 12195, Foro it., 1999, I, 77: “...il medico, il quale per negligenza od imperizia ometta di avvertire la madre della esistenza di gravi malformazioni del feto, viola il diritto della madre all’aborto, così ponendo in essere una condotta illecita fonte di responsabilità…”. Trib. Roma, 9.3.2004, Danno e resp., 2005, 197: “Il medico il quale ometta di rilevare gravi malformazioni del feto, impedendo alla donna l’esercizio del diritto all’interruzione della gravidanza, causa alla gestante un danno ingiusto, lesivo di un interesse costituzionalmente protetto…”.

il difetto d’informazione da parte del medico per omessa diagnosi Cass., 21-06-2004, n. 11488: “Posto che, in caso di gravi malformazioni del feto, si assume come normale e corrispondente a regolarità causale che la gestante, se informata correttamente e tempestivamente sulla gravità delle patologie cui va incontro il nascituro, interrompa la gravidanza, il difetto d’informazione da parte del medico per omessa diagnosi prenatale determina responsabilità per perdita del diritto di scelta d’interruzione della gravidanza” “Nel caso di responsabilità del sanitario per il mancato esercizio del diritto all’interruzione della gravidanza nei casi previsti dalla l. 22 maggio 1978 n. 194, il danno risarcibile è rappresentato non solo da quello dipendente dal pregiudizio alla salute fisio-psichica della donna specificamente tutelata dalla predetta legge, ma anche da quello più genericamente dipendente da ogni pregiudizievole conseguenza patrimoniale dell’inadempimento del sanitario…” (nello stesso senso, Trib. Reggio Calabria, 31-03-2004, Danno e resp., 2005, 179).

*Cass., 14-07-2006, n. 16123, Corriere giur., 2006, 1691, “Il sanitario che non abbia informato i genitori sui rischi di malformazione del nascituro precludendo alla madre la scelta d’interrompere la gravidanza, risponde dei danni, conseguenti alla nascita del neonato malformato, nei confronti dei genitori, ma non nei confronti del minore non essendo concepibile nel nostro ordinamento un diritto a non nascere del minore malformato”. Trib. Cagliari, 12-04-2006, Riv. giur. sarda, 2007, 419: “Il medico che si renda inadempiente all’obbligo di informazione circa le possibili malformazioni del nascituro, in presenza delle condizioni di legge cui è subordinata la facoltà di ricorrere all’aborto, lede la libertà di scelta della gestante tra la prosecuzione o l’interruzione della gravidanza”.

Cass. S.U. 2008, n. 26972: “…anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali. la lesione dei diritti inviolabili della persona comporta l'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale. Se l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espediente del cumulo di azioni. Nei contratti conclusi nel settore sanitario gli interessi da realizzare attengono alla sfera della salute, di guisa che l'inadempimento del debitore è suscettivo di ledere diritti inviolabili della persona cagionando pregiudizi non patrimoniali, come nel caso della lesione del diritto inviolabile all'autodeterminazione della gestante che, per errore diagnostico, non era stata posta in condizione di decidere se interrompere la gravidanza”.

II) Il danno è ingiusto nel caso di lesione di diritti reali altrui -Danneggiamento o distruzione di bene altrui Lesione del diritto di proprietà altrui -Occupazione abusiva di immobile altrui o possesso ille- gittimo di bene mobile altrui Immissioni intollerabili ex art. 844 - Atto emulativo ex art. 833 - Violazione delle distanze, ecc. Lesione di diritti reali altrui diversi dalla proprietà: Impedimento all’esercizio di servitù coattiva di passaggio, servitù, usufrutto, ecc. all’esercizio del dir. di usufrutto

III) Terza categoria di ipotesi in cui il danno è ingiusto nella evoluzione dell’interpretazione dell’art. 2043 Il danno è ingiusto ex art. 2043 quando un terzo estraneo al rapporto obbligatorio lede il diritto di credito altrui Il creditore può pretendere dal terzo il risarcimento del danno per la mancata soddisfazione del suo credito. Orientamento interpretativo tradizionale Cass. 25.04.1975, n. 1582: “Con riferimento ai limiti entro i quali va contenuta la tutela aquiliana ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., va ribadito il principio secondo cui rimangono al di fuori di questa tutela quegli interessi che non assurgono al rango di diritti soggettivi assoluti”. Trib. Firenze, 29-04-1980: “La responsabilità extracontrattuale non può essere invocata a tutela di un diritto relativo, cioè nascente da un rapporto contrattuale tra le parti e che riceve protezione proprio e soltanto dalla disciplina di tale rapporto”.

Nuovo orientamento - Cass., 14-11-1996, n. 9984: “Anche la lesione da parte di un terzo di un diritto di credito, come quella di un diritto assoluto, può cagionare un danno ingiusto, ed è risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.”. Cass., 13/06/2006, n. 13673, Resp. civ., 2007, 11, 900: “Per ormai acquisita esegesi giurisprudenziale dell'art. 2043 c.c. il "danno ingiusto" suscettibile di risarcimento, secondo il paradigma della suddetta norma, è anche quello derivante dalla lesione esterna di un diritto di credito, da una lesione, cioè, riferibile ad un terzo diverso dall'obbligato. Il quale (terzo) abbia impedito l'adempimento dell'obbligato o abbia comunque pregiudicato l'esistenza di quel diritto”.

Caso “Meroni” (Sezioni Unite 15 gennaio 1971, n. 174) Primo caso in cui la Cassazione ha ravvisato un danno ingiusto (2043) per lesione, da parte di un terzo, di un dir. di credito Torino Calcio, in cambio di un corrispetti- vo, è titolare del diritto (di credito) di ricevere la prestazione sportiva del calciatore Meroni Società Torino Calcio calciatore Meroni Terzo estraneo al rapporto obbligatorio, impedendo al debitore (Meroni) di adem- piere, lede indirettamente il diritto del creditore (Torino Calcio), che perde la possibilità di ricevere la prestazione Un automobilista investe il calciatore Meroni, provocandone la morte: oltre al risarcimento nei confronti dei familiari dell’ucciso, danno provocato anche al Torino Calcio che perde il dir. a ricevere le prestazioni sportive del calciatore Meroni.

Altro caso di lesione del diritto di credito ad opera di un terzo 1) Cass., 30-10-1984, n. 5562, Foro it., 1985, I, 149: “Posto che la tutela aquiliana ex art. 2043 c.c., si applica anche al caso di lesione del diritto di credito da parte di soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, l’autore di un fatto colposo (nella specie: incidente stradale), da cui siano derivate al lavoratore dipendente lesioni personali con invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro dell’ammontare delle retribuzioni corrisposte a vuoto nel periodo di assenza del dipendente, atteso che tale erogazione retributiva si traduce, in difetto della attività lavorativa dell’infortunato, in una perdita patrimoniale legata da rapporto di causalità con il fatto del terzo” (cfr. anche Cass., S.U. 12-11-1988, n. 6132, Foro it., 1989, I, 742).

2) Cass., 25-06-1993, n. 7063: “Il responsabile di lesioni personali in danno di lavoratore dipendente, che abbiano provocato la sua invalidità temporanea lavorativa assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative del predetto dipendente, e ciò a prescindere dalla prova della sua sostituzione o della conse- guente diminuzione della produzione, atteso che l'esborso delle retribuzioni e dei relativi contributi previdenziali obbligatori esprime il normale valore delle prestazioni perdute, salvo restando la risarcibilità dell'ulteriore pregiudizio patrimoniale eventualmente subito dal medesimo datore di lavoro in caso di particolare nocumento alla produzione” (cfr. anche Cass., 04-11-2002, n. 15399).

III bis) In caso di fatto illecito che provoca la morte di un soggetto, è danno ingiusto risarcibile ex art. 2043 la lesione del diritto al mantenimento economico di cui può essere titolare il familiare dell’ucciso. Cass. 02/03/1994, n.2038: “Poichè il genitore ha l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio fin dalla nascita di quest'ultimo, il figlio, che è titolare del correlativo diritto al mantenimento nei confronti del genitore, qualora tale mantenimento venga a cessare per la morte del genitore stesso, della quale sia responsabile, per fatto illecito, un terzo, ha diritto jure proprio nei confronti di quest'ultimo al risarcimento del danno, consistente, nel pregiudizio economico per la cessazione del mantenimento, dal giorno in cui si è verificato tale danno”

Cass., 06/02/2007, n. 2546; Cass., 16-10-2001, n. 12597: “Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che spetta, a norma dell’art. 2043 c.c., ai congiunti di persona deceduta a causa di altrui fatto illecito, richiede l’accertamento che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro”. 2) Cass., 23-02-2004, n. 3549: “A norma dell'art. 2043 c.c., ai prossimi congiunti di un soggetto, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo (come nel caso di morte del lavoratore dovuta ad infortunio sul lavoro imputabile al datore di lavoro) compete il risarcimento del danno anche patrimoniale, purché sia accertato in concreto che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a beneficiare in futuro” (cfr. anche Cass., 02/02/2007, n. 2318; Cass. 08/03/2006, n. 4980; Cass., 03/11/1995, n.11453).