Revisione negli Enti Locali

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La gestione del bilancio Dott. Giovanni Di Pangrazio Insegnamento “Diritto degli Enti Locali” a.a. 2007/2008.
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Revisione negli Enti Locali Relazione dei Revisori al Bilancio di Previsione 2009 Venerdì 20 febbraio 2009 dalle ore 15.30 alle ore 19.30 Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Matera Sala Convegni "Dott. G. Di Franco" Via Tortorella n.3- 75100 Matera Relatori: Dott. Giuseppe Munafò Componente della commissione Revisione Enti Locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Presidente della Commissione Aziende Pubbliche ODCEC di Milano. Dott.ssa Chiara Franchi Responsabile area finanziaria del comune di Motta Visconti

Ordinamento Finanziario e contabile La struttura contabile,è molto diversa rispetto a quanto accade in un’impresa… LA CONTABILITA’ FINANZIARIA

PRINCIPI E POSTULATI CONTABILI

Principi in materia di contabilità Il Bilancio di Previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno Il Bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale ed è redatto per programmi, servizi ed interventi I documenti dei responsabili dei servizi comportano impegni di spesa I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio Il rendiconto è approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno di ogni anno Principi in materia di Contabilità (art. 151 Tuel)

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELLA CONTABILITÀ DELL’ENTE LOCALE prevale l’aspetto previsionale prevale il controllo dell’equilibrio finanziario si affiancano due sistemi contabili: uno di tipo finanziario ed uno di tipo economico/patrimoniale il sistema contabile ha il compito di tradurre in valore le politiche adottate e controllarne l’attuazione la contabilità finanziaria ha carattere autorizzativo

La Contabilità Finanziaria La funzione tipica della contabilità finanziaria è quella di rilevare e consentire il controllo degli equilibri fra le entrate e le spese A) I principi che regolano la contabilità finanziaria: una previsione annuale e pluriennale autorizzatoria in pareggio; una gestione che vigila sul mantenimento del pareggio; un risultato finale che dimostri lo scostamento dell’equilibrio. B) Le regole di contabilizzazione volte a garantire l’equilibrio parziale all’interno dell’equilibrio generale: la copertura di spese correnti con entrate correnti; l’equilibrio fra le entrate e le spese di natura eccezionale; l’equilibrio delle entrate a destinazione specifica e vincolata ; l’equilibrio tra risorse destinate ad investimenti Titoli IV e V dell’entrata ed il Titolo II della spesa; I limiti all’indebitamento e all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.

Contabilità finanziaria: Equilibri di bilancio Equilibrio di parte corrente: Entrate correnti (titoli I+II+III) = Spese correnti + quote di prestiti in scadenza Pareggio finanziario: Entrate di competenza = spese di competenza Equivalenza dei servizi per c/terzi Equilibrio Fonti/impieghi: A ogni spesa in c/capitale devono corrispondere uno o più stanziamenti di entrata indicanti le relative fonti di finanziamento

Competenza finanziaria e competenza economica In base al principio della competenza finanziaria le entrate e le spese sono imputate all’anno in cui si forma il diritto a riscuotere somme e si costituisce idoneo titolo giuridico per vincolare l’ente al pagamento di prestazioni richieste. In base al principio della competenza economica costi e proventi devono essere attribuiti all’esercizio al quale si riferiscono, indipendentemente dalla manifestazione finanziaria. Ricavo il processo produttivo è terminato e/ o l’erogazione del servizio è avvenuta; i proventi tributari e i trasferimenti si considerano conseguiti nell’esercizio in cui l’entrata è stata accertata Costo  il fattore produttivo ha ceduto la sua utilità e/o è correlato al provento

PRINCIPI CONTABILI GENERALI UNITÀ: l’insieme delle entrate è destinato a finanziare le spese nel loro insieme, fatte salve le eccezioni di legge (entrate a destinazione vincolata per funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione, mutui…) ANNUALITÀ: le previsioni iscritte a bilancio devono essere riferite all’anno finanziario. Dopo la fine dell’anno non è possibile assumere impegni o accertare alcuna entrata sull’esercizio concluso. UNIVERSALITÀ E INTEGRITÀ: tutte le entrate e le spese devono essere previste in bilancio. Le entrate devono essere previste al lordo delle eventuali spese da sostenere per la loro riscossione (non esistono gestioni fuori bilancio o compensazioni). PAREGGIO FINANZIARIO: il complesso delle entrate deve essere pari al complesso delle uscite previste.

PRINCIPI CONTABILI GENERALI VERIDICITA’: Dei documenti previsionali: devono essere evitate sopravvalutazioni delle entrate o sottovalutazioni delle spese. La veridicità delle entrate e delle spese correnti deve essere supportata dall’andamento storico delle stesse evitando l’iscrizione di entrate dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio ove le previsioni di spesa sono iscritte in bilancio per l’importo nreale che si ritiene di dover sostenere. Per le spese in conto capitale è sufficiente dimostrarne la coerenza rispetto alle fonti disponibili o la capacità di indebitamento nel caso in cui si intenda ricorrere al credito. Nel rendiconto: esso deve rispecchiare le operazioni di gestione poste in essere. Non esistendo una verità assoluta di bilancio, per interpretare il principio di verità (True and fair value – attendibile, informazione scevra da errori – rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale economica e finanziaria dell’ente) si deve far riferimento ai principi di CORRETTEZZA e CHIAREZZA. La CORRETTEZZA consiste nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano l’ordinamento contabile degli enti. La CHIAREZZA (O COMPRENSIBILITÀ) riguarda la classificazione delle poste, che deve risultare sufficientemente analitica (per il controllo da parte dell’organo di governo) ma anche sintetica (pena la poca comprensibilità del bilancio)

PRINCIPI CONTABILI GENERALI PUBBLICITA’: gli enti locali devono rendere conoscibili alla collettività i dati contenuti nei documenti previsionali. ATTENDIBILITÀ: Nei documenti previsionali è riferita alle entrate: le aspettative di acquisizione delle risorse devono essere fondate su accurate analisi di andamenti storici o da altri idonei riferimenti ad atti o parametri di riferimento. Per le spese, simmetricamente, si parla di congruità: questa va valutata rispetto agli obiettivi definiti dagli organi di governo. Nei documenti di rendicontazione l’attendibilità è riferita al processo valutativo.

PRINCIPI CONTABILI GENERALI COERENZA: implica un nesso logico, senza contraddizione alcuna, tra gli atti contabili preventivi e consuntivi, siano questi strettamente tecnico finanziari, ovvero descrittivi e di indirizzo politico. COERRENZA INTERNA (tra gli atti di programmazione): - linee programmatiche; - piano di sviluppo; - programmazione triennale fabbisogno del personale; - programma triennale ed elenco annuale lavori pubblici; - strumenti urbanistici e piani attuativi; - relazione previsionale e programmatica. COERENZA ESTERNA: - patto di stabilità; - norme di coordinamento della finanza pubblica

Fonti Testo unico enti locali approvato con D.Lgs 267/2000 Principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali (www.osservatorio.it) Principi di revisione e comportamento dell’Organo di revisione negli Enti Locali (www.cndc.it - sezione enti pubblici)

Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali Articolo 150 - Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile “…L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonché i principi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui sia applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario…” Le fasi di programmazione, gestione e rendicontazione si basano sui seguenti documenti: Programmazione: linee programmatiche ; piano generale di sviluppo; RPP; bilancio pluriennale e bilancio annuale; PEG); Gestione del bilancio: gestione finanziaria delle entrate e delle uscite; ricognizione dello stato di attuazione dei programmi Rendicontazione : conto del bilancio; prospetto di conciliazione; Conto economico e conto del patrimonio

I DOCUMENTI CONTABILI DELL’ENTE LOCALE Rendiconto, che si compone di: Conto del bilancio Conto economico Conto del patrimonio Variazioni di bilancio Delibera di assestamento Bilancio di previsione, nel rispetto del Patto di stabilità Bilancio pluriennale Relazione previsionale e programmatica Piano esecutivo di gestione Piano delle opere Fabbisogno del personale FASE DI RENDICONTAZIONE FASE DI GESTIONE FASE DI PROGRAMMAZIONE È requisito di legittimità del bilancio di previsione il rispetto degli obiettivi finanziari definiti dalla normativa relativa al Patto di Stabilità Interno. Il rispetto di tali obiettivi deve permanere lungo l’arco delle tre fasi.

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Linee programmatiche e piano generale di sviluppo illustra gli obiettivi politici è redatto dal sindaco (primo adempimento pianificatorio) deve essere presentato in Consiglio, sentita la giunta (comma 3 dell’articolo 46 del D.Lgs. n. 267/00 ) Piano generale di sviluppo è tratto dalle linee programmatiche di cui rende operativi gli obiettivi è un documento tecnico predisposto dalla Giunta definisce il contenuto degli interventi e ne quantifica il costo è approvato dal C.C. prima del primo bilancio l’organo di revisione esprime un motivato giudizio di congruità

FASI ATTUAZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA REALIZZAZIONE PROGRAMMA PROGRAMMAZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA REALIZZAZIONE PROGRAMMA VERIFICA DEI RISULTATI FASI RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA BILANCIO PLURIENNALE E BILANCIO ANNUALE P.E.G. ATTIVITA’ OPERATIVA CONTROLLO INTERNO ATTUAZIONE BUDGET OBIETTIVO RESPONSABILE RISORSE UMANE RISORSE FINANZIARIE RISORSE STRUMENTALI Individua e descrive gli obiettivi strategici di medio e lungo periodo Manifestazione finanziaria degli obiettivi definiti nella RPP

PIANO GENERALE DI SVILUPPO DELL’ENTE Prima della redazione del piano generale di sviluppo dell’ente è necessario approfondire ed analizzare: le necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei servizi che non abbisognano di realizzazione di investimento; le possibilità di finanziamento con risorse correnti per l’espletamento dei servizi, oltre le risorse assegnate in precedenza, nei limiti delle possibilità di espansione; il contenuto concreto degli investimenti e delle opere pubbliche che si pensa di realizzare; il costo di essi in termini di spesa di investimento; i riflessi in termini di spesa corrente per ciascuno degli anni del mandato; le disponibilità di mezzi straordinari; le disponibilità in termini di indebitamento; il costo delle operazioni finanziarie e le possibilità di copertura; la compatibilità con le disposizioni del patto di stabilità interno.

Il “Sistema dei Bilanci” negli enti locali

Documentazione Bilancio di previsione Il Bilancio di previsione è composto da: Bilancio di previsione annuale (art. 165 TUEL) Relazione Previsionale e Programmatica (art. 170 TUEL) Bilancio pluriennale (art. 171 TUEL) Altri allegati al bilancio di previsione (art. 172 TUEL) sono: Rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione Le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle Unioni dei Comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l’esercizio di funzioni pubbliche, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce Deliberazione di verifica della qualità e quantità di aree e fabbricati da destinarsi a residenza, attività produttive e che potranno essere ceduti, con indicazione del prezzo Programma triennale lavori pubblici Delibere con le quali sono determinate per l’esercizio successivo le tariffe e le aliquote di imposta Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare (art. 58 D.L. 112/2008) Prospetto dimostrativo del rispetto del Patto di stabilità Interno

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Programmazione Generale RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA Sulla base delle azioni e dei progetti indicati nel piano di sviluppo dell’ente, si procede alla redazione del documento di piano che è la relazione previsionale e programmatica mediante la quale si attua l’individuazione e graduazione degli obiettivi strategici di medio e lungo periodo

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA La relazione previsionale e programmatica, che viene redatta dall’organo esecutivo, è il documento su cui si fonda la programmazione dell’ente e a cui si fa riferimento, a fine esercizio, per analizzare i risultati conseguiti in rapporto ai programmi previsti e ai costi sostenuti. La relazione previsionale e programmatica deve essere redatta utilizzando i nuovi schemi approvati con il DPR n. 326/98 ed in conformità a quanto stabilito dall’articolo 170 del d.lgs. n. 267/00, dallo statuto e dal regolamento di contabilità.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA FASE DELLA PIANIFICAZIONE In questa fase Sindaco e Giunta devono individuare gli obiettivi generali da raggiungere in coerenza con il programma del Sindaco approvato dal Consiglio nonché gli obiettivi specifici previa analisi dei fabbisogni della collettività amministrata. FASI DELLA PROGRAMMAZIONE Gli obiettivi generali e specifici sono assegnati ai soggetti preposti alla gestione (responsabili dei servizi) affinchè provvedano a coordinare le attività dell’Ente finalizzandole al conseguimento degli obiettivi stessi. Con la programmazione di medio-lungo periodo viene tradotto in termini operativi ciò che è stato deciso in sede di pianificazione.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA Sez. 1: Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economia insediata e dei servizi dell’Ente Sez. 2: Analisi delle risorse (valutazione generale dei mezzi finanziari) Sez. 3: Programmi ed eventuale suddivisione in progetti (descrizione dettagliata con indicazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché indicazione delle motivazione delle scelte) Sez. 4:Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione Sez. 5: Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici Sez. 6: Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo e di settore e agli atti programmatici della regione

IL BILANCIO PLURIENNALE

BILANCIO PLURIENNALE Il bilancio pluriennale deve essere redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 171 del D.Lgs. n. 267/00 e secondo lo schema approvato con il D.P.R. n. 194/96. Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di spesa.

BILANCIO PLURIENNALE Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale devono tener conto: dell’osservanza dei principi del bilancio; dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle spese di investimento; della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento; del tasso di inflazione programmato ; degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell’articolo 183, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 267/00; delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare; delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici; del rispetto del patto di stabilità interno (per gli enti con più di 5.000 abitanti).

IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

Il bilancio: aziende private vs aziende pubbliche nelle aziende private nelle aziende pubbliche Il termine bilancio denomina il prospetto contabile che espone a fine esercizio i valori consuntivi denomina il documento contabile che espone i valori preventivi delle entrate e delle uscite finanziarie che si verificheranno durante il futuro esercizio Il bilancio è predisposto dall’organo amministrativo per rendere conto dell’attività svolta ai soggetti proprietari dell’impresa dall’organo amministrativo e presentato all’organo volitivo come proposta di futura attività amministrativa Mediante la sua approvazione da parte dell’organo volitivo, si ratifica l’attività degli amministratori l’organo volitivo autorizza quello amministrativo a realizzare le entrate e le spese previste nel bilancio. Il bilancio assume il significato di vincolo giuridico a realizzare quelle entrate e spese Della situazione patrimoniale dell’azienda e il risultato economico di esercizio 3. Mediante la sua approvazione gli organi di amministrazione rendono conto della attività svolta ai soggetti proprietari dell’azienda. L’approvazione da parte dell’organo volitivo ha il significato di ratifica dell’attività degli amministratori 6. Per l’amministrazione il bilancio assume il significato di vincolo giuridico a realizzare quelle entrate e quelle spese, perché l’approvazione del bilancio da parte dell’organo volitivo avviene con atto formale avente rilevanza giuridica. NELLE AZIENDE PUBBLICHE DI EROGAZIONE CON IL TERMINE DI BILANCIO SI INDICA IL PREVENTIVO.

IL CONCETTO DI COMPETENZA NELLA CONTABILITA’ DELL’ENTE LOCALE Il bilancio di previsione viene redatto in termini di competenza finanziaria. E’ di competenza: l’entrata accertata nell’esercizio; la spesa impegnata nell’esercizio. È una competenza di tipo finanziario, non economico.

Struttura del bilancio: le entrate ENTRATE: sia per il bilancio preventivo che per il consuntivo la classificazione è "per natura" fonte di provenienza tipologia specifica individuazione oggetto solo nel P.E.G. TITOLI CATEGORIE RISORSE CAPITOLI di PEG

individuano la natura dell’entrata e sono: I TITOLI DI ENTRATA individuano la natura dell’entrata e sono: entrate tributarie entrate da contributi e trasferimenti correnti dello stato, regione e altri enti pubblici… entrate extratributarie entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti entrate derivanti da accensione di prestiti entrate da servizi per conto di terzi

II. ENTRATE DA CONTRIBUTI III. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE LE ENTRATE CORRENTI TITOLO CATEGORIA I. ENTRATE TRIBUTARIE 1. Imposte 2. Tasse 3. Tributi speciali e altre entrate tributarie II. ENTRATE DA CONTRIBUTI 1. Contrib. e trasferim. correnti dallo Stato 2. Contrib. e trasfer. correnti dalla Regione 3. Contrib. e trasfer. correnti dalla Regione per funzioni delegate 4. Contr. e trasferim. da organismi comunitari e internazionali 5. Contr. e trasferim. da altri enti del settore pubblico III. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1. Proventi da servizi pubblici 2. Proventi dei beni dell’ente 3. Interessi su anticipazioni e crediti 4. Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi da società 5. Proventi diversi

V. ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE TITOLO CATEGORIA / CAPITOLO (solo per titolo VI) IV. ENTRATE DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI 1. Alienazione di beni patrimoniali 2. Trasferimenti di capitale dallo Stato 3. Trasferimenti di capitale dalla Regione 4. Trasferim. di capitale da altri enti pubblici 5. Trasferimenti di capitale da altri soggetti 6. Riscossione di crediti V. ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI 1. Anticipazioni di cassa 2. Finanziamenti a breve termine 3. Assunzione di mutui e prestiti 4. Emissione di prestiti obbligazionari

VI. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI LE ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI VI. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI 01. Ritenute previd. e assist. al personale 02. Ritenute erariali 03. Altre ritenute al personale per conto di terzi 04. Depositi cauzionali 05. Rimborso spese per servizi per conto terzi 06. Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 07. Depositi per spese contrattuali

La risorsa Costituisce per le entrate, ad eccezione che per i servizi conto terzi, l’unità elementare del bilancio, dunque l’oggetto cui imputare le entrate in fase previsionale e gli accertamenti durante la gestione. Per ciascuna risorsa bisognerà indicare: l’ammontare degli accertamenti che risultano dall’ultimo rendiconto approvato la previsione aggiornata degli accertamenti relativi all’esercizio in corso L’ammontare delle entrate che si prevede di accertare nell’esercizio cui il bilancio si riferisce

Struttura del bilancio: le spese TITOLI TITOLI IN RELAZIONE AI PRINCIPALI AGGREGATI ECONOMICI: individuano la struttura degli impieghi rispetto alla loro origine FUNZIONI ATTIVITA’ DELLE “FUNZIONI” DELL’ENTE: le spese sono considerate sulla base della tipologia delle attività svolte SERVIZI Suddivisi sulla base della localizzazione nei CENTRI DI SPESA INTERVENTI NATURA ECONOMICA DEI FATTORI PRODUTTIVI: elementi e mezzi per il raggiungimento del fine cui ogni servizio è preposto Centro di costo Capitolo Nel PEG le spese sono suddivise in centri di costo Nel PEG le spese sono suddivise in capitoli

SPESE IN CONTO CAPITALE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI TITOLI E FUNZIONI DI SPESA TITOLO FUNZIONE SPESE CORRENTI SPESE IN CONTO CAPITALE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 1.Funz. generali di amministraz., gestione e controllo 2. Funzioni relative alla giustizia 3. Funzioni di polizia locale 4. Funzioni di istruzione pubblica 5. Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 6. Funzioni nel settore sportivo o ricreativo 7. Funzioni nel campo turistico 8. Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 9. Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente 10. Funzioni del settore sociale 11. Funzioni nel campo dello sviluppo economico 12. Funzioni relative a servizi produttivi

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA LO SVILUPPO DI UNA FUNZIONE DI SPESA CORRENTE TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO I. SPESE CORRENTI 04. FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 01. SCUOLA MATERNA Personale Acq. beni di consumo e materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari dalla gestione corrente Ammortamenti 02. ISTRUZIONE ELEMENTARE 03. ISTRUZIONE MEDIA 04. ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 05. ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE…

LO SVILUPPO DI UNA FUNZIONE DI SPESA CORRENTE TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO I. SPESE CORRENTI 01. FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01. ……… Personale Acq. beni di consumo e materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari dalla gestione corrente Ammortamenti Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva 02. …….. 03. ……. 04. ……. 05. ……. 06 ……. 07. ……. 08. Altri servizi Mentre gli interventi da 1 a 9 sono comuni a tutti i servizi di tutte le funzioni, gli interventi 10 e 11 esistono solamente all’interno della funzione 1 servizio 08.

Gli interventi

PARTE ENTRATA PARTE SPESA Entrate Correnti   PARTE ENTRATA PARTE SPESA Entrate Correnti Dirette al finanziamento di spese correnti   TITOLO I Entrate tributarie TITOLO II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione o altri enti pubblici TITOLO III Entrate extratributarie Spese Correnti Relative alla gestione ordinaria dell’ente Spese correnti Entrate in conto capitale Destinate al finanziamento di spese di investimento TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti TITOLO V Entrate derivanti da accensione di prestiti Spese in conto capitale Comprendono gli investimenti, le partecipazioni, i conferimenti e le concessioni di crediti Spese per rimborso prestiti Comprendono le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e di ogni altra operazione di prestito. Entrate da servizi per conto di terzi Relative a servizi effettuati per conto di terzi TITOLO VI Entrate da servizi per conto terzi Spese per servizi per conto di terzi

ANALISI DELLE COMPONENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE Il bilancio di previsione si articola in quattro componenti L’analisi delle quattro componenti Individua le risorse rispettivamente destinate: al funzionamento dell’ente Bilancio corrente all’attivazione di investimenti Bilancio Investimenti ad operazioni prive di contenuto economico: anticipazione di tesoreria, riscossione e concessione di crediti Movimenti di fondi Servizi per conto terzi alle operazioni di giro effettuate per conto terzi

SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA LO SVILUPPO DI UNA FUNZIONE DI SPESA IN CONTO CAPITALE TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO II. SPESE IN CONTO CAPITALE 04. FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 01. SCUOLA MATERNA Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Acquisto beni per realizzaz. in economia Utilizzo beni di terzi per realizzaz. in economia Acq. Beni mobili, macchine e attrezzature Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessioni di crediti e anticipazioni 02. ISTRUZIONE ELEMENTARE 03. ISTRUZIONE MEDIA 04. ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 05. ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE…

SPESE DEL BILANCIO CHE NON CORRISPONDONO A USCITE FINANZIARIE Fondo di riserva (artt. 166 e 176): viene costituito un fondo per sopperire a eventuali spese che si manifestano nella gestione senza essere previste. Il fondo non può eccedere il 2% delle spese correnti e non può essere inferiore allo 0,30% delle stesse. L’utilizzo del fondo richiede una variazione di bilancio. Ammortamento (art. 167): l’ente deve prevedere una quota di amm.to pari almeno al 30% della quota prevista dall’art. 229 per i beni di ciascun servizio. Tali somme, non corrispondendo a vere uscite, comporteranno economie di spesa che contribuiranno alla formazione dell’avanzo. Su tali valori vige un vincolo di reinvestimento. Fondo svalutazione crediti: è necessario prevedere una somma destinata a coprire eventuali perdite su crediti. Non rappresentando una reale uscita, la svalutazione comporterà necessariamente una economia di bilancio e inciderà sul risultato di amministrazione. I crediti inesigibili vengono stralciati in sede di rendiconto e mantenuti nel patrimonio sino al momento della prescrizione. Il fondo svalutazione crediti va distinto dalla svalutazione imputata nel conto economico; il primo viene iscritto in sede previsionale al solo scopo di incidere come economia di spesa sul risultato di amministrazione. In sostanza, si vuole evitare che l’ente spenda risorse che non sarà realmente in grado di riscuotere: porre una svalutazione a fronte di crediti inesigibili significa evitare uscite che non troverebbero mai riscontro in alcuna entrata. E’ uno strumento di “prudenza” applicato alla contabilità finanziaria.

La “lettura” per programmi Deve essere consentita la lettura per programmi, servizi e interventi Il programma fa riferimento ad una pluralità di servizi collegati da un comune denominatore organizzativo, finalistico od operativo

Il Servizio Unità fondamentale, sotto il profilo organizzativo. E’ un reparto composto da persone o mezzi strumentali affidato ad un responsabile che risponde dell’utilizzazione dei mezzi finanziari assegnati

Art. 165 - Struttura del bilancio “8. A ciascun servizio è correlato un reparto organizzativo, semplice o complesso, composto da persone e mezzi, cui è preposto un responsabile. 9. A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio”. Il D.lgs. 77/95 ha introdotto il principio della coincidenza tra unità contabile e organizzazione

L’equilibrio di parte corrente e il pareggio complessivo

L’avanzo di parte corrente del bilancio preventivo  

Il disavanzo della parte corrente del bilancio preventivo

Bilancio abbreviato I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e le comunità montane, nell’ambito di ciascuna funzione, possono iscrivere gli interventi nel servizio che abbia carattere di prevalenza nello svolgimento dell’attività

Esercizio provvisorio Previsto dal comma 3 dell’art. 163 del Tuel: automaticamente autorizzato dalla legge, a seguito dello spostamento del termine per la deliberazione del bilancio preventivo. Durante tale periodo di “gestione per dodicesimi” gli enti possono effettuare spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo calcolato su ciascun intervento dell’ultimo bilancio approvato nell’esercizio precedente. Come unica eccezione vi sono le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Gestione provvisoria Prevista dal comma 2 dell’art. 163 del Tuel Diversa e più penalizzante, essa scatta nel caso in cui, dopo la scadenza fissata dalla legge per l’approvazione del bilancio, l’ente non abbia ancora deliberato il bilancio. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed è in generale limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi.

Se il bilancio non viene approvato... ... entro i termini perché la giunta non lo ha predisposto è prevista la nomina di un commissario perché lo rediga d’ufficio e lo sottoponga al consiglio. . In tal caso se il consiglio non lo approva viene assegnato un termine massimo di 20 gg. per l’approvazione. Decorso il quale viene nominato un commissario e si procede poi con lo scioglimento del Consiglio stesso (art. 141 c. 2del TUEL).

PATTO DI STABILITA’ INTERNO

Il patto di stabilità interno Il Patto di Stabilità viene stabilito dal Governo per tutte le pubbliche amministrazioni in modo che i conti dell'Italia tutta stiano dentro i parametri di Maastricht. Si traduce in un insieme di vincoli che dal 2007 assumono come parametro di riferimento il saldo finanziario, dato dalla differenza fra le entrate finali (titolo I, II, III, IV) e spese finali (titolo I, II) e spingono nella direzione di ridurre la spesa ed aumentare le entrate

Il patto di stabilità interno Sono assoggettati al Patto i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province Sono previsti monitoraggi semestrali ed annuali da comunicare al Ministero dell’economia ed anche controlli da parte della Corte di conti attraverso il questionario al bilancio e al rendiconto da compilato dall’organo di revisione. Esiste un sistema sanzionatorio per gli enti che non rispettano il patto (art. 77 bis del D.L. 112/2008 – L. 133/2008).

Il patto di stabilità interno In sostanza, ogni ente locale calcola la manovra correttiva che deve apportare ai propri bilanci 2008/2010 (secondo un procedimento previsto dalla legge) La finanziaria 2008, nell’apportare correttivi ha introdotto il criterio di competenza ibrida (una fusione fra gli accertamenti e gli impegni della gestione corrente e gli incassi ed i pagamenti della parte in conto capitale). Si calcola il saldo medio del triennio base 2003/2005 e lo si migliora dell’importo della manovra: si ottiene così l’obiettivo programmatico (soglia oltre la quale il Patto risulta violato)

Il patto di stabilità interno Il rispetto dell’obiettivo programmatico del Patto di Stabilità Interno dal 2008 è requisito di legittimità del bilancio, attraverso apposito prospetto da allegare al bilancio medesimo. In tale allegato deve essere verificata la coerenza con il Piano triennale delle Opere Pubbliche ed elenco annuale, con particolare riguardo al cronoprogramma dei lavori. Durante la gestione, con gli atti di variazione al bilancio e con gli atti di gestione (accertamenti e impegni, riscossioni e pagamenti) deve essere garantito il permanere del rispetto dell’obiettivo programmatico.

Il patto di stabilità. La Manovra 2009: Destinatari Sono individuati 4 gruppi di enti: 1. enti che hanno rispettato il patto 2007 ed hanno un saldo finanziario positivo 2007 in competenza mista 2. enti che non hanno rispettato il patto 2007 ed hanno un saldo finanziario positivo 2007 in competenza mista 3. enti che hanno rispettato il patto 2007 ed hanno un saldo finanziario negativo 2007 in competenza mista 4. enti che non hanno rispettato il patto 2007 ed hanno un saldo finanziario negativo 2007 in competenza mista

Il patto di stabilità. La Manovra 2009 La base della manovra è il saldo 2007 (nel 2008 era la media del triennio 2003-2004-2005) calcolato in termini di competenza mista Il saldo obiettivo è il saldo 2009 dovrà essere migliore del saldo raggiunto nel 2007 (per gli enti che hanno un saldo base 2007 negativo) oppure uguale o addirittura peggiore del saldo raggiunto nel 2007 (per gli enti che hanno un saldo base 2007 positivo) La scelta di utilizzare per la base di calcolo il solo anno 2007, abbandonando il triennio 2003/2005, determina un alleggerimento della manovra a carico dell’intero comparto, in considerazione degli ottimi risultati ottenuti dal settore degli enti locali nell’ultimo esercizio chiuso.

Il patto di stabilità. La manovra 2009: Le nuove regole Il saldo rilevante è uno solo ed è calcolato secondo la competenza mista 1. accertato e impegnato parte corrente, 2. incassato e pagato (competenza +residui) parte capitale. è dato da: [(accertato entrate correnti titolo I, titolo II, titolo III + incassato in conto competenza e in conto residui c/capitale titolo IV) – (impegnato spesa corrente titolo I + pagato in conto competenza e in conto residui spesa c/capitale)].

Il patto di stabilità. La manovra 2009: Le nuove regole Le voci da portare in detrazione sono: entrate derivanti dalla riscossione di crediti e spese derivanti dalla concessione di crediti. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e da vendita di patrimonio non sono conteggiate, ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali e alla riduzione del debito. La nuova regola (comma 8) ha un effetto distorsivo e paradossale, togliendo agli enti strumenti di azione per il rispetto dei saldi programmatici. L’esclusione è neutra se il ricavato viene destinato alla riduzione del debito, mentre è fortemente negativa se tali risorse sono destinate agli investimenti.

Inseriti i commi 7 bis e 7 ter Il patto di stabilità. La manovra 2009: Le voci escluse Inseriti i commi 7 bis e 7 ter Esclusione dai saldi utili per il rispetto del patto le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L’esclusione concerne anche le ordinanze già adottate, purché le relative entrate e spese non siano già state rilevate nei patti degli anni precedenti. L’esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore all’ammontare delle corrispondenti risorse assegnate. (Circolare n. 2/2009 RGS)

Nuova formulazione Comma 8: Il patto di stabilità. La manovra 2009: Le voci escluse Nuova formulazione Comma 8: Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate sui mercati regolamentati, le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 per l’individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito. Per valutarne la destinazione occorre fare riferimento alla collocazione in bilancio degli stanziamenti di spesa finanziati con i proventi stessi. Tale esclusione deve essere applicata sia al saldo finanziario preso a base di riferimento (anno 2007) che al saldo degli anni di gestione del patto (2009/2011). (Circolare RGS)

Il patto di stabilità. La manovra 2009: Le voci escluse decreto anticrisi I comuni che hanno rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2006-2008 possono escludere dal computo dei saldi rilevati per l’anno 2009 le somme destinate a investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale relative a impegni già assunti, qualora tali spese siano finanziate da risparmi derivanti: dai minori oneri per interessi che derivano dalla riduzione dei tassi di interesse sui mutui ovvero dalla rinegoziazione dei mutui stessi, se tale minore onere non risulti già conteggiato nei bilanci di previsione; dai minori oneri per interessi registrati a seguito dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti.

Il patto di stabilità. La Manovra 2009 Le nuove regole: conseguenze l'incassato entrata corrente e il pagato spesa corrente non rilevano ai fini patto. l’accertato di parte corrente contribuisce, ai soli fini patto, alla copertura dei pagamenti di parte capitale, come pure l’incassato di parte capitale contribuisce,ai soli fini patto, alla copertura degli impegni di parte corrente. accertando entrate in conto capitale e impegnando spese per investimenti, non sorgono difficoltà ai fini patto, nemmeno se la fonte di finanziamento è il mutuo o l’avanzo, che rimangono esclusi ai fini patto. Questo deriva dal fatto che l’accertato e l’impegnato di parte capitale non sono considerati ai fini patto. Nasceranno difficoltà quando la spesa in conto capitale impegnata sarà successivamente pagata. se l’incassato e il pagato della parte capitale avvengono nel medesimo anno, non si producono distorsioni a livello patto, che assorbe in tal modo entrambe le voci. Diverso è il caso contrario, molto più probabile nella pratica, in cui l’incassato e il pagato di parte capitale siano contabilizzati in anni diversi.

peggiorano il saldo del 10% Il patto di stabilità. La Manovra 2009. Calcolo dei saldi Saldo obiettivo 2009 Enti adempienti nel 2007 Enti inadempienti nel 2007 Enti positivi peggiorano il saldo del 10% stesso saldo Enti negativi migliorano del 48% migliorano del 70%

peggiorano il saldo del 10% Il patto di stabilità. La Manovra 2009. Calcolo dei saldi Saldo obiettivo 2010 Enti adempienti nel 2007 Enti inadempienti nel 2007 Enti positivi peggiorano il saldo del 10% stesso saldo Enti negativi migliorano del 97% migliorano del 110%

Saldo obiettivo 2011 Enti adempienti nel 2007 Il patto di stabilità. La Manovra 2009. Calcolo dei saldi Saldo obiettivo 2011 Enti adempienti nel 2007 Enti inadempienti nel 2007 Enti positivi stesso saldo Enti negativi migliorano del 165% migliorano del 180%

Il patto di stabilità. La Manovra 2009. Calcolo del saldo Come si vede, i gruppi di enti con saldo finanziario 2007 in competenza mista negativo devono migliorare il saldo rispetto al 2007, ma la manovra appare più elevata per chi non ha rispettato il patto 2007. I gruppi di enti con saldo finanziario 2007 in competenza mista positivo possono peggiorare il saldo rispetto al 2007, ma tale possibilità appare più contenuta per chi non ha rispettato il patto 2007.

Il patto di stabilità. La Manovra 2009. Calcolo del saldo Ottenuto l’importo annuo della manovra, si procede a determinare il saldo finanziario, in termini di competenza mista, che gli enti devono conseguire. Il risultato a fine 2009 deve essere un saldo in competenza mista (parte corrente: accertato meno impegnato; parte capitale incassato c/competenza e c/residui meno pagato c/competenza e c/residui) migliore o peggiore del medesimo saldo in competenza mista avuto nel 2007 per un importo pari alla manovra di cui sopra. Quindi, nel 2009, dobbiamo agire sugli accertamenti dei primi tre titoli entrata (da aumentare), sugli impegni del titolo I spesa (da ridurre), sull’incassato del titolo IV entrata (da aumentare), sul pagato del titolo II spesa (da ridurre).

Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza triennale. Il patto di stabilità. La Manovra 2009. I limiti all’indebitamento Le province ed i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall’anno 2010, la propria consistenza del debito al 31 dicembre dell’anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall’art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. Ad oggi il limite è fissato dalla Legge finanziaria 2007 al 15% delle entrate correnti. Nel caso in cui l’ente registri per l’anno precedente un rapporto percentuale tra lo stock di debito ed il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell’economia e finanze, sentita la Conferenza Stato–città e autonomie locali, la percentuale precedente è ridotta di un punto. Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza triennale.

Il patto di stabilità. La Manovra 2009. Procedura. 1. Verificare se l’ente ha rispettato il patto 2007 - saldo 2007 positivo o negativo. 2. Se l’ente ha saldo di cassa negativo, quantificare la manovra, confermando la manovra 2008 già calcolata a seguito di legge finanziaria 2007. 3. Se l’ente ha saldo di cassa positivo, la manovra diventa pari a zero, con obbligo di mantenimento nel 2008 almeno del saldo medio 2003-2005 in competenza mista.. 4. Calcolare il saldo 2007 in competenza mista. Sarà la base su cui lavorare come confronto rispetto al 2009. 5. Determinare l’importo del saldo in competenza mista che deve essere raggiunto nel 2009. 6. Fare previsioni di competenza (entrata e spesa corrente) e di cassa (entrata e spesa in conto capitale) per simulare gli effetti della gestione sul 2009, individuando opportune soluzioni per raggiungere il saldo programmatico determinato. 7. Prepararsi ad attestare parere regolarità contabile nella verifica della rispondenza degli stanziamenti di bilancio rispetto ai saldi misti patto stabilità.

Il patto di stabilità. La Manovra 2009 Bilancio di previsione La Finanziaria 2008 aveva introdotto il principio contabile della obbligatorietà del rispetto del patto di stabilità interno come elemento necessario per l’approvazione del bilancio di previsione. Si prevede che il bilancio di previsione deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno

Il patto di stabilità. La Manovra 2009 Incidenza spese di personale Articolo 76 (Assunzioni di personale da parte degli enti locali) Enti sottoposti al patto Il DL n. 112/2008 ha introdotto significative novità in materia di contenimento delle spese di personale negli Enti Locali, mantenendo tuttavia inalterata la distinzione tra gli Enti sottoposti e gli Enti non sottoposti al patto di stabilità. Per quanto riguarda gli Enti con popolazione superiore ai 5000 abitanti, ossia gli Enti tenuti al rispetto delle regole del patto di stabilità, resta in vigore quanto disposto dal comma 557, così come integrato dal comma 120 dell’art. 3 della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), in virtù del quale è possibile derogare all’obbligo di riduzione della spesa del personale nel rispetto dei parametri ivi definiti.

(Spese di personale e sanzioni) Enti sottoposti al patto Il patto di stabilità. La Manovra 2009 Incidenza spese di personale Articolo 76, comma 4 (Spese di personale e sanzioni) Enti sottoposti al patto “In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.” La Sezione Veneto (Del 116/08) ritiene che l’efficacia di tale norma non sia circoscritta alla violazione degli obiettivi del Patto per il solo anno 2007 (anno precedente rispetto a quello di entrata in vigore della legge), ma si estenda sine die (fino, ovviamente, a sua abrogazione), in ragione sia dell’assenza di riferimenti temporali della violazione (a differenza dell’art. 1 comma 561 che faceva riferimento all’anno 2006), sia della valenza pluriennale della manovra economica varata col Dl 112.

Con DPCM sono definiti i parametri di virtuosità. Il patto di stabilità. La Manovra 2009 Incidenza spese di personale Gli enti soggetti al Patto assicurano la riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per contrattazione integrativa decentrata. Con DPCM sono definiti i parametri di virtuosità. Estensione anche agli enti non soggetti al Patto.

- potenziamento di entrate tributarie; Il patto di stabilità. Come migliorare il saldo Utilizzare leve di bilancio dirette a potenziare le entrate rilevanti patto e a ridurre le spese correnti e in conto capitale. Si individuano a tal fine: - potenziamento di entrate tributarie; - maggiore copertura di servizi a domanda individuale con leva tariffaria; - sviluppo delle entrate da sponsorizzazioni; - maggiore redditività del patrimonio; - maggiore redditività delle aziende partecipate con rilevanza economica; - maggiore incisività nell’alienazione di beni - maggiore utilizzo di concessioni edilizie per il finanziamento di opere; - maggiore ricorso alle fonti di finanziamento europee; - minore incidenza della spesa di personale; minore incidenza oneri acquisto di beni; minore incidenza di oneri per contratti di servizio dalle proprie aziende; - minore incidenza di fitti passivi; - minore incidenza di contributi ad enti e associazioni; - rinegoziazione di mutui e rimodulazione debito con riduzione di interessi passivi; - utilizzo di crediti tributari in compensazione di debiti tributari; - opzione irap per attività commerciali; - riduzione impatto degli investimenti sul bilancio dell’ente.

Il patto di stabilità. Come agire sulla cassa a) analizzare gli stanziamenti di bilancio e stimare il gettito presumibile di incassi a titolo IV in conto competenza e di pagamenti a titolo II in conto competenza, tenendo presente l’andamento degli ultimi anni; b) analizzare i residui attivi a titolo IV e individuare i presumibili incassi; c) analizzare i residui passivi, nel loro presupposto giuridico e nella loro struttura (per comprendere trattasi di debiti patrimoniali, quindi di futuro pagamento, oppure di conti d’ordine, ovvero di impegni finanziari in attesa di prestazione, il cui pagamento è dilazionato nel tempo); d) rivedere il ciclo passivo della spesa in conto capitale, con particolare riferimento ai lavori pubblici, per programmare le fasi di S.A.L. – fattura – mandato di pagamento;

verificando la previsione di incassi e pagamenti sulle deleghe; Il patto di stabilità. Come agire sulla cassa e) analizzare i rapporti con gli altri enti pubblici, soprattutto con la Regione, verificando la previsione di incassi e pagamenti sulle deleghe; f) stimolare al massimo, in capo a tutti i responsabili di settore, i solleciti e le altre azioni esecutive nei confronti dei soggetti debitori dell’ente per favorire gli incassi a titolo IV; g) rallentare gli impegni di competenza a titolo II (che non siano obbligazioni già assunte) per ridurre l’incidenza e la tempistica dei pagamenti; h) non commettere l’errore di impegnare spesa in conto capitale (per il solo fatto che l’impegnato a titolo II non è più rilevante patto) senza considerarne gli effetti sulla cassa negli anni successivi.

Il patto di stabilità. Monitoraggio Gli enti trasmettono semestralmente alla Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti i risultati di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun ente. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l’ente inadempiente l’assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno. In caso di mancata emanazione del citato decreto ministeriale in tempi utili per il rispetto dell’invio delle informazioni relative al monitoraggio del patto alla data del 30 giugno 2009, nessun dato dovrà essere trasmesso (via e-mail, via fax o per posta) sino all’emanazione del citato decreto.

Il patto di stabilità. Monitoraggio Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto. La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano tutte le sanzioni previste, ma soltanto il blocco totale delle assunzioni .

Sanzioni derivanti dall’inosservanza del sistema di monitoraggio Il patto di stabilità. Monitoraggio Sanzioni derivanti dall’inosservanza del sistema di monitoraggio Fattispecie Sanzione Mancata comunicazione dell’obiettivo programmatico Sanzione applicabile come se non avesse rispettato il patto Mancata comunicazione della certificazione del raggiungimento dell’obiettivo Mancata segnalazione della situazione di commissariamento Assoggettamento al patto

Il patto di stabilità. Comuni nuovi e commissariati Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilita interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009 Per quanto concerne gli enti locali commissariati, sono da escludere dal patto di stabilità gli enti locali i cui organi consiliari siano stati commissariati, per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico Questi enti sono soggetti alle regole del patto dall’anno successivo a quello della rielezione degli Organi istituzionali. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento, determina per l'ente inadempiente l’assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno. A partire dall’anno 2009 non sono più esclusi dall’assoggettamento alle regole del patto gli enti commissariati ai sensi dell’articolo 141 del TUEL

Il patto di stabilità. Le sanzioni Taglio del contributo ordinario dovuto dal Ministero dell’Interno per l’anno successivo per un importo pari allo sforamento del patto e comunque non superiore il 5%. Limite all’impegno delle spese correnti in misura non superiore all’importo annuale minimo degli impegni effettuati nell’ultimo triennio. Divieto di ricorrere all’indebitamento. Infatti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento del patto di stabilità per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o collocamento del prestito in assenza del predetto attestato. Non sono da considerare indebitamento le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un’altra amministrazione pubblica, ai sensi dell’articolo 1, commi 75 e 76, della legge n. 311/2004.

Riduzione 30% indennità amministratori (art. 61 comma 10) Il patto di stabilità. Le sanzioni Divieto di assunzione come previsto dell’art. 76, comma 4 a qualsiasi titolo, tipologia di contratto anche in riferimento ai processi di stabilizzazione, inoltre è fatto divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino elusivi della disposizione Riduzione 30% indennità amministratori (art. 61 comma 10) Blocco incremento fondo risorse decentrate (art. 8 comma 1 CCNL 11.04.2008) Tutte queste misure non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l’anno in cui le misure vengono realizzate Gli enti non potranno utilizzare la leva fiscale in quanto permane il blocco delle aliquote e delle addizionali (art. 1 comma 7 D.L 93 del 2008) con esclusione della TARSU.

Inserito il comma 21 bis, se: Il patto di stabilità. Le sanzioni Inserito il comma 21 bis, se: • l’ente non ha rispettato il patto di stabilità 2008 per i pagamenti di spese per investimenti effettuati nei limiti di disponibilità di cassa • ha rispettato il patto nel triennio 2005/2007 • gli impegni nell’anno 2008 della spesa corrente, al netto della spesa per adeguamento contrattuale del personale dipendente, compreso il segretario comunale non sono superiori a quelli medi del triennio 2005/2007 non si applicheranno le sanzioni previste nei commi 20 e 21 dell’art. 77 bis del Decreto Legge 112 convertito in legge 133/2008

e le modalità di riparto Il patto di stabilità. I premi Nel caso in cui il comparto abbia raggiunto l’obiettivo assegnato il maggior contributo derivante dal recupero dello sforamento sarà redistribuito fra gli enti che vengono definiti virtuosi in base a due indicatori economico strutturali, e in base al loro valore medio per classe demografica. Gli indicatori, i valori medi di fascia e le modalità di riparto verranno definiti tramite Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

OPERE PUBBLICHE

OPERE PUBBLICHE I legami tra la normativa finanziaria sugli investimenti e le prescrizioni in materia di bilancio triennale devono indirizzare le scelte dell’ente verso la predisposizione di un piano generale dei lavori pubblici realistico e realizzabile, in piena armonia con la reale disponibilità di risorse. Gli elementi fondamentali che stanno alla base di una programmazione realistica delle opere pubbliche possono essere così individuate: valutazione del grado di priorità dell’investimento, data la limitatezza delle risorse disponibili; valutazione dell’investimento in termini economici e di efficacia; capacità tecnica di realizzazione; scelta adeguata della fonte di finanziamento tenendo conto che il ricorso all’indebitamento deve far riferimento non tanto alla massima disponibilità teorica ma, soprattutto, alla capacità reale di rimborsare i mezzi di terzi.

OPERE PUBBLICHE Le modalità di finanziamento degli investimenti sono individuate dall’ art. 199 del d.lgs. n. 267/00. “1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare: a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti; b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni; d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali; e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187; f) mutui passivi; g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.”

OPERE PUBBLICHE Per le opere finanziate con fonti onerose occorre verificare il rispetto dei limiti al ricorso all’indebitamento previsti dal 1° comma dell’articolo 204 del d.lgs. n. 267/00 e gli effetti economici e finanziari sul bilancio pluriennale e sui bilanci successivi. art. 204 Regole particolari per l'assunzione di mutui Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

OPERE PUBBLICHE

OPERE PUBBLICHE La programmazione delle opere pubbliche si concretizza con la predisposizione del programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici (o l’aggiornamento annuale) di cui all’ex articolo 14 della legge n. 109/94 ora art.128 del D.Lgs.163/2006 che devono essere redatti secondo le indicazioni e gli schemi ministeriali.

Per gli interventi inseriti nel Piano Triennale delle Opere pubbliche e nell’elenco annuale inferiori a 1 milione di euro devono essere predisposti SINTETICI STUDI (ai sensi dell'art. 11, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999; art. 2, commi 2 e 3 D. M. 9 giugno 2005) superiori a 1 milione di euro devono essere predisposti STUDI di FATTIBILITÀ (secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144) Per i lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla STIMA SOMMARIA DEI COSTI ( art. 2 comma 4 D. M. 9 giugno 2005) .