IL CONTO DEL PATRIMONIO ex Dpr. 194/’96 A) IMMOBILIZZAZIONI A) PATRIMONIO NETTO I) IMM. IMMATERIALI I Netto patrimoniale 1. Costi pluriennali capitalizzati II) Netto da beni demaniali II) IMMOB. MATERIALI TOTALE PARTIMONIO NETTO 1. Beni demaniali 2. Terreni (patrimonio indisponibile) B) CONFERIMENTI 3. Terreni (patrimonio disponibile) I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale 4. Fabbricati (patrimonio indisp.) II) Conferimenti da concessioni a edificare 5. Fabbricati (patrim.disponibile) TOTALE CONFERIMENTI 6. Macchinari, attrezz. E impianti 7. Attrezz,. E sistemi informatici C) DEBITI 8. Automezzi e motomezzi I) Debiti di finanziamento 9. Mobili e macchine d’ufficio 1. Per finanziamenti a breve termine 10. Universalità di beni (patrim. indisponibile) 2. Per mutui e prestiti 11. Universalità di beni (patrim. Disponibile) 3. Per prestiti obbligazionari 12. Diritti reali su beni di terzi 4. Per debiti pluriennali 13. Immobilizzaz. In corso II) Debiti di funzionamento III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZ. III) Debiti per IVA 1. Partecipazioni IV) Debiti per anticipazioni di cassa 2. Crediti V) Debiti per somme anticipate daterzi 3. Titoli VI) I debiti verso controllate, collegate, altri 4. Crediti per depositi cauzionali VII) Altri debiti TOTALE IMMOBILIZZAZIONI TOTALE DEBITI B) ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE D) RATEI E RISCONTI II) CREDITI I) Ratei passivi 1. Verso contribuenti II) Risconti passivi 2. Verso enti del settore pubblico allargato TOTALE RATEI E RISCONTI 3. Verso debitori diversi 4. Crediti per IVA 5. Crediti per depositi (banche) III. ATTIVITA’ FIN. CHE NON COSTIT. IMM. 1. Titoli IV. DISPONIBILITA’ LQUIDE 1. Fondo cassa 2. Depositi bancari TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C) RATEI E RISCONTI TOTALE ATTIVO
Conto del patrimonio art. 230 comma 2 tuel Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso di beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione e attraverso la cui rappresentazione contabile e il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Operativamente il conto del patrimonio è determinato contemporaneamente al conto economico attraverso il prospetto di conciliazione o attraverso sistemi complessi di scritture contabili applicati al metodo della partita doppia.
Criteri di valutazione per i beni acquisiti successivamente al D Criteri di valutazione per i beni acquisiti successivamente al D.lgs 77/1995 Beni demaniali : al costo Terreni, fabbricati e beni mobili: al costo Crediti e debiti : al valore nominale Censi, livelli e enfiteusi : capitalizzazione della rendita al tasso legale (determinazione del valore attuale) Rimanenze art. 2426 del codice civile CONTO DEL PATRIMONIO
Deficit patrimoniale P > A Il patrimonio netto si determina come differenza tra l’attivo il passivo. PN = A – P Esso è un fondo di valori misurato in un certo istante (31/12) che comprende il risultato economico dell’esercizio. Se il risultato economico è positivo il netto aumenta; se negativo il netto diminuisce Deficit patrimoniale P > A CONTO DEL PATRIMONIO
IL SERVIZIO DI TESORERIA
Il servizio di tesoreria Il servizio di tesoreria è obbligatorio sulla base di una convenzione deliberata dal Consiglio e deve essere affidato in alternativa: a una banca a una S.p.A. con capitale sociale interamente versato non inferiore ad 1 miliardo di lire (solo per i Comuni non capoluoghi di Provincia, comunità montane ed unione di comnuni) al concessionario del servizio nazionale di riscossione (D. Lgs. 112/99 art.3).
Il servizio di tesoreria L’oggetto: svolgere le operazioni legate alla gestione finanziaria, finalizzate: alla riscossione delle entrate e dei depositi effettuati da terzi, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori. Secondo il dettato normativo ogni deposito deve essere intestato all’ente e va gestito da tesoriere nel rispetto del sistema UNICO di tesoreria. Il tesoriere nella sua attività deve conformarsi alla legge, allo statuto, ai regolamenti dell’ente e alle specifiche convenzioni.
Il servizio di tesoreria Il Tesoriere svolge adempimenti contabili connessi: alla riscossione delle entrate al versamento delle spese al rilascio di quietanze alla comunicazione relative alle operazioni eseguite.
Il servizio di tesoreria Il Tesoriere inoltre deve: Controllare le condizioni di legittimità (codifica dei mandati e limiti di stanziamento) Tener conto delle variazioni di bilancio e dei prelevamenti dal fondo di riserva Assumersi la piena responsabilità per la estinzione dei mandati Provvedere alla gestione dei titoli.
Il servizio di tesoreria Gli obblighi del Tesoriere sono legati al contenuto della convenzione con l’ente. Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio il tesoriere rende all’ente locale il conto della propria gestione. Il tesoriere concede all’ente, in seguito a deliberazioni della Giunta, anticipazioni di tesoreria entro il limite dei 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente. L’anticipazione dovrebbe avere una breve durata nel rispetto degli equilibri finanziari.
PATTO DI STABILITA’ INTERNO
Il patto di stabilità interno Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 luglio 2010 (G.U. n. 176 del 30 luglio 2010) Determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno del triennio 2010-2012 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2010/2012 di cui al comma 14 dell’articolo 77–bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le modalità ed i prospetti definiti nell’allegato A al decreto. I prospetti devono essere trasmessi - utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (29 agosto 2010).
Il patto di stabilità interno Il comma 11 dell’articolo 77-ter del decreto legge n. 112/2008 che ha introdotto la facoltà, per le regioni, di “adattare” le regole e i vincoli posti dalla normativa nazionale (articolo 77-bis), sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali, in relazione alle diverse situazioni finanziarie degli enti locali compresi nel proprio territorio, fermo restando l’obiettivo determinato complessivamente sulla base delle regole statali del patto di stabilità interno per gli enti locali; Il comma 7 dell’articolo 7-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 che, ai fini dell’applicazione del comma 11 dell’articolo 77-ter, stabilisce che ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo del patto di stabilità interno per gli anni 2009-2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali; Gli enti locali che, ai sensi del comma 11 dell’articolo77-ter del decreto legge n. 112/2008 e del comma 7 dell’articolo 7-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, rideterminano i propri obiettivi, provvedono a trasmettere i nuovi obiettivi, secondo le modalità di cui al comma 2, entro 15 giorni dalla loro rideterminazione.
Il patto di stabilità interno Le province e i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che non provvedono ad inviare il prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi del citato comma 14 dell’articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008, inadempienti al patto di stabilità interno. Terminato l’anno di riferimento non è più consentito variare le voci determinanti l’obiettivo del medesimo anno. Per l’anno 2010, eventuali rettifiche o variazioni possono essere apportate esclusivamente tramite il sistema web di cui al comma 2 entro e non oltre il 31dicembre 2010.
Il patto di stabilità. Bilancio di previsione La Finanziaria 2008 aveva introdotto il principio contabile della obbligatorietà del rispetto del patto di stabilità interno come elemento necessario per l’approvazione del bilancio di previsione. Si prevede che il bilancio di previsione deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. In tale allegato deve essere verificata la coerenza con il Piano triennale delle Opere Pubbliche ed elenco annuale, con particolare riguardo al cronoprogramma dei lavori. Durante la gestione, con gli atti di variazione al bilancio e con gli atti di gestione (accertamenti e impegni, riscossioni e pagamenti) deve essere garantito il permanere del rispetto dell’obiettivo programmatico.
Il patto di stabilità interno DEFINIZIONE DEL SALDO FINANZIARIO Il saldo finanziario è definito dalla differenza tra entrate finali Titoli I – II – III – IV dell’entrata) e spese finali (titoli I e II della spesa) ed è espresso, come previsto dal comma 5 dell’articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, in termini di “competenza mista” ossia pari alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto competenza ed in conto residui) per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti. Come indicato espressamente ai commi 6 e 7 dell’articolo 77-bis, i valori di riferimento devono essere quelli registrati nei conti consuntivi.
Il patto di stabilità Interno
Il patto di stabilità Interno
Il patto di stabilità Interno Saldo finanziario programmatico Il saldo finanziario programmatico per gli anni 2010, 2011 e 2012 è ottenuto sommando al saldo del 2007, espresso in termini di competenza mista, un valore pari al concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto. Come per il 2009, al fine di determinare il concorso alla manovra, sono stati individuati quattro gruppi di enti in funzione del segno del saldo di competenza mista registrato nel 2007 ed in funzione del rispetto o meno delle regole del patto di stabilità 2007. Per gli enti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi è stata individuata la variazione del saldo 2007 che è necessaria per determinare il saldo programmatico per ciascuno degli anni 2010/2012
Il patto di stabilità Interno: Individuazione manovra correttiva L'individuazione del contributo alla manovra e dei saldi obiettivi è determinata mediante la procedura di cui all'allegato: B/10/C se: • l'ente nel 2007 HA rispettato il PSI (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista NEGATIVO (SFIN 07), • il comune partecipa al Patto in quanto la popolazione di riferimento supera, al 31/12/2008, la soglia dei 5.000 abitanti e registra un saldo negativo nel 2007;
Il patto di stabilità Interno: Individuazione manovra correttiva L'individuazione del contributo alla manovra e dei saldi obiettivi è determinata mediante la procedura di cui all'allegato: - C/10/C se: • l'ente nel 2007 NON HA rispettato il PSI (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista NEGATIVO (SFIN 07);
Il patto di stabilità Interno: Individuazione manovra correttiva L'individuazione del contributo alla manovra e dei saldi obiettivi è determinata mediante la procedura di cui all'allegato: D/10/C se: • l'ente nel 2007 HA rispettato il PSI (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista POSITIVO o PARI a 0 (SFIN 07), • il comune partecipa al patto in quanto la popolazione di riferimento supera, al 31/12/2008, la soglia dei 5.000 abitanti e registra un saldo positivo o pari a 0 nel 2007 • l'ente è stato commissariato nel 2004 e/o nel 2005 ai sensi dell'art. 141 o 143 del TUEL; • l'ente non è stato assoggettato al patto 2007 perchè commissariato ai sensi dell'art. 143 del TUEL;
Il patto di stabilità Interno: Individuazione manovra correttiva L'individuazione del contributo alla manovra e dei saldi obiettivi è determinata mediante la procedura di cui all'allegato: - E/10/C se: • l'ente nel 2007 NON HA rispettato il PSI (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista POSITIVO o PARI a 0 (SFIN 07).
Il patto di stabilità Interno: Individuazione manovra correttiva La RGS ha ritenuto opportuno specificare nel decreto del 14 luglio che per l’anno 2012, in assenza di specifiche disposizioni legislative, si ritiene opportuno che venga confermato lo stesso obiettivo programmatico individuato per l’anno 2011 e, quindi, le percentuali da applicare, per la determinazione del concorso di ciascun ente relativo all’anno 2012, sono le stesse utilizzate per l’anno 2011.
Il patto di stabilità. Le nuove regole: conseguenze l'incassato entrata corrente e il pagato spesa corrente non rilevano ai fini patto. l’accertato di parte corrente contribuisce, ai soli fini patto, alla copertura dei pagamenti di parte capitale, come pure l’incassato di parte capitale contribuisce,ai soli fini patto, alla copertura degli impegni di parte corrente. accertando entrate in conto capitale e impegnando spese per investimenti, non sorgono difficoltà ai fini patto, nemmeno se la fonte di finanziamento è il mutuo o l’avanzo, che rimangono esclusi ai fini patto. Questo deriva dal fatto che l’accertato e l’impegnato di parte capitale non sono considerati ai fini patto. Nasceranno difficoltà quando la spesa in conto capitale impegnata sarà successivamente pagata. se l’incassato e il pagato della parte capitale avvengono nel medesimo anno, non si producono distorsioni a livello patto, che assorbe in tal modo entrambe le voci. Diverso è il caso contrario, molto più probabile nella pratica, in cui l’incassato e il pagato di parte capitale siano contabilizzati in anni diversi.
Il patto di stabilità interno Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 luglio 2010 (G.U. n. 178 del 2 agosto 2010) Monitoraggio semestrale del Patto di stabilità interno per l'anno 2010 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e i prospetti di rilevazione Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti forniscono al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – le informazioni per il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l’anno 2010 - di cui all’articolo 77-bis, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - con le modalità e i prospetti definiti dall’allegato A al decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi con riferimento a ciascun semestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it”.
Il patto di stabilità interno Saldo finanziario Il comma 3, dell’articolo 77-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche prevede, come per il 2009, che il saldo finanziario obiettivo sia determinato solo in termini di competenza mista. Conseguentemente, anche il saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità è espresso in termini di competenza mista.
Il patto di stabilità interno Specifiche sui prospetti del monitoraggio Cumulabilità - I modelli devono essere compilati dagli enti con riferimento a ciascun semestre, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il primo semestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2010). Variazioni – In presenza di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l’errore. Dati provvisori - A tal riguardo, il decreto fa presente che, nel caso ne sussistano i presupposti, i dati sono modificabili entro un mese dalla data ultima prevista per l’approvazione del consuntivo dell’anno 2010. Trascorso tale termine non è più possibile apportare variazioni ai dati comunicati.
Il patto di stabilità interno
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Il patto di stabilità interno Effetti finanziari delle sanzioni Il regime sanzionatorio (comma 20 dell’articolo 77-bis, il comma 10 dell’articolo 61 ed il comma 4 dell’articolo 76, richiamato dal comma 21 del predetto articolo 77-bis) prevede l’applicazione delle seguenti sanzioni: a) i trasferimenti ordinari dovuti dal Ministero dell’interno sono ridotti di un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale e, comunque, in una misura non superiore al 5%; b) gli impegni di spese correnti, identificate dal titolo 1° della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996), senza alcuna esclusione, non possono superare il valore annuale più basso del corrispondente ammontare annuo degli impegni effettuati nell’ultimo triennio (comma 21, lettera a)); c) il ricorso all’indebitamento non è consentito anche se finalizzato agli investimenti; naturalmente, non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito; segue ……
Il patto di stabilità interno Effetti finanziari delle sanzioni d) il divieto di assunzione del personale (come previsto dall’articolo 76, comma 4). Tale divieto opera per le assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione. E’ fatto, altresì, divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano elusivi della citata disposizione. e) riduzione delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza (articolo 61, comma 10, del decreto legge n. 112/2008). Gli emolumenti degli amministratori di cui all’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.
Il patto di stabilità interno Effetti finanziari delle sanzioni Il comma 22 del più volte richiamato articolo 77-bis prevede che gli effetti finanziari conseguenti all’applicazione della sanzione relativa alla riduzione degli impegni per spese correnti (precedente punto b) e della sanzione che vieta di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (punto d), non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l’anno in cui le sanzioni vengono attuate. L’ente sanzionato non potrà, quindi, considerare nel saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno 2010 la minore spesa derivante dall’applicazione delle sanzioni.
Sanzioni derivanti dall’inosservanza del sistema di monitoraggio Il patto di stabilità interno Effetti delle sanzioni Sanzioni derivanti dall’inosservanza del sistema di monitoraggio Fattispecie Sanzione Mancata comunicazione dell’obiettivo programmatico Sanzione applicabile come se non avesse rispettato il patto Mancata comunicazione della certificazione del raggiungimento dell’obiettivo Mancata segnalazione della situazione di commissariamento Assoggettamento al patto
Il patto di stabilità interno Verifica del rispetto del Patto Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2010 con l’obiettivo annuale prefissato. Al fine di evitare le difficoltà interpretative riscontrate negli anni passati circa il significato da attribuire al segno (positivo o negativo) derivante dalla differenza tra risultato registrato e obiettivo programmatico, anche per il patto 2010 la RGS stabilisce che, se tale differenza al 31 dicembre 2010 risulta: positiva o pari a 0, il patto di stabilità per l’anno 2010 è stato rispettato; negativa, il patto di stabilità interno 2010 non è stato rispettato. Qualora il prospetto del monitoraggio venga redatto in modo non esaustivo e/o risulti incoerente con i dati di consuntivo, non sarà ritenuta valida la conseguente certificazione inoltrata ai sensi del comma 15 dell’articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008.
Il patto di stabilità interno Certificazione Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA –, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno di riferimento, secondo il prospetto e le modalità contenute nell’allegato A al decreto di approvazione dei modelli di certificazione. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.
Il patto di stabilità interno Certificazione Le province e i comuni di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare detta certificazione nei modi e nei tempi indicati sono considerati, ai sensi dell’articolo 77-bis, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. 2, inadempienti al patto di stabilità interno. Inoltre, come disposto dall’articolo 9-bis, comma 4, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 7 l’ente rispettoso del patto che non trasmette la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente e sarà, quindi, applicata, sino alla data di invio della certificazione stessa, la sanzione (divieto di assunzione del personale) di cui al comma 4 dell’articolo 76 del decreto legge n. 112 del 2008.
Il patto di stabilità interno Premialità I commi 23, 24, 25 e 26 dell’art. 77-bis el decreto legge n. 112/2008 avevano introdotto un meccanismo di premialità correlato con i risultati raggiunti dal comparto degli enti locali rispetto agli obiettivi programmatici assegnati allo stesso e basato su un nuovo elemento di virtuosità. L'art. 14, comma 12 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 ha disposto che tale meccanismo non si applica per il 2010. a fronte di altre modifiche apportate ai criteri di calcolo ed esclusioni che dovrebbero avere effetti positivi sugli enti locali, tra i quali la reintroduzione della possibilità per le province e i comuni con piu' di 5.000 abitanti di escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilita' interno relativo all'anno 2009
- potenziamento di entrate tributarie; Il patto di stabilità. Come migliorare il saldo Utilizzare leve di bilancio dirette a potenziare le entrate rilevanti patto e a ridurre le spese correnti e in conto capitale. Si individuano a tal fine: - potenziamento di entrate tributarie; - maggiore copertura di servizi a domanda individuale con leva tariffaria; - sviluppo delle entrate da sponsorizzazioni; - maggiore redditività del patrimonio; - maggiore redditività delle aziende partecipate con rilevanza economica; - maggiore incisività nell’alienazione di beni - maggiore utilizzo di concessioni edilizie per il finanziamento di opere; - maggiore ricorso alle fonti di finanziamento europee; - minore incidenza della spesa di personale; minore incidenza oneri acquisto di beni; minore incidenza di oneri per contratti di servizio dalle proprie aziende; - minore incidenza di fitti passivi; - minore incidenza di contributi ad enti e associazioni; - rinegoziazione di mutui e rimodulazione debito con riduzione di interessi passivi; - utilizzo di crediti tributari in compensazione di debiti tributari; - opzione irap per attività commerciali; - riduzione impatto degli investimenti sul bilancio dell’ente.
Il patto di stabilità. Come agire sulla cassa a) analizzare gli stanziamenti di bilancio e stimare il gettito presumibile di incassi a titolo IV in conto competenza e di pagamenti a titolo II in conto competenza, tenendo presente l’andamento degli ultimi anni; b) analizzare i residui attivi a titolo IV e individuare i presumibili incassi; c) analizzare i residui passivi, nel loro presupposto giuridico e nella loro struttura (per comprendere trattasi di debiti patrimoniali, quindi di futuro pagamento, oppure di conti d’ordine, ovvero di impegni finanziari in attesa di prestazione, il cui pagamento è dilazionato nel tempo); d) rivedere il ciclo passivo della spesa in conto capitale, con particolare riferimento ai lavori pubblici, per programmare le fasi di S.A.L. – fattura – mandato di pagamento;
Il patto di stabilità. Come agire sulla cassa e) analizzare i rapporti con gli altri enti pubblici, soprattutto con la Regione, verificando la previsione di incassi e pagamenti sulle deleghe; f) stimolare al massimo, in capo a tutti i responsabili di settore, i solleciti e le altre azioni esecutive nei confronti dei soggetti debitori dell’ente per favorire gli incassi a titolo IV; g) rallentare gli impegni di competenza a titolo II (che non siano obbligazioni già assunte) per ridurre l’incidenza e la tempistica dei pagamenti; h) non commettere l’errore di impegnare spesa in conto capitale (per il solo fatto che l’impegnato a titolo II non è più rilevante patto) senza considerarne gli effetti sulla cassa negli anni successivi.
OPERE PUBBLICHE
OPERE PUBBLICHE I legami tra la normativa finanziaria sugli investimenti e le prescrizioni in materia di bilancio triennale devono indirizzare le scelte dell’ente verso la predisposizione di un piano generale dei lavori pubblici realistico e realizzabile, in piena armonia con la reale disponibilità di risorse. Gli elementi fondamentali che stanno alla base di una programmazione realistica delle opere pubbliche possono essere così individuate: valutazione del grado di priorità dell’investimento, data la limitatezza delle risorse disponibili; valutazione dell’investimento in termini economici e di efficacia; capacità tecnica di realizzazione; scelta adeguata della fonte di finanziamento tenendo conto che il ricorso all’indebitamento deve far riferimento non tanto alla massima disponibilità teorica ma, soprattutto, alla capacità reale di rimborsare i mezzi di terzi.
OPERE PUBBLICHE Le modalità di finanziamento degli investimenti sono individuate dall’ art. 199 del d.lgs. n. 267/00. “1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare: a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti; b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni; d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali; e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187; f) mutui passivi; g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.”
OPERE PUBBLICHE Per le opere finanziate con fonti onerose occorre verificare il rispetto dei limiti al ricorso all’indebitamento previsti dal 1° comma dell’articolo 204 del d.lgs. n. 267/00 e gli effetti economici e finanziari sul bilancio pluriennale e sui bilanci successivi. art. 204 Regole particolari per l'assunzione di mutui Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.
OPERE PUBBLICHE
OPERE PUBBLICHE La programmazione delle opere pubbliche si concretizza con la predisposizione del programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici (o l’aggiornamento annuale) di cui all’ex articolo 14 della legge n. 109/94 ora art.128 del D.Lgs.163/2006 che devono essere redatti secondo le indicazioni e gli schemi ministeriali.
Per gli interventi inseriti nel Piano Triennale delle Opere pubbliche e nell’elenco annuale inferiori a 1 milione di euro devono essere predisposti SINTETICI STUDI (ai sensi dell'art. 11, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999; art. 2, commi 2 e 3 D. M. 9 giugno 2005) superiori a 1 milione di euro devono essere predisposti STUDI di FATTIBILITÀ (secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144) Per i lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla STIMA SOMMARIA DEI COSTI ( art. 2 comma 4 D. M. 9 giugno 2005) .