Relazioni Industriali mercoledì 15 luglio 2015, ore Incontro di Zona “Vallecamonica” JOBS ACT Potenzialità e criticità
2 Relazioni Industriali Legge Delega 10 dicembre 2014, n. 183 Primi decreti attuativi Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23) NASPI (d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22) Conciliazione delle esigenze vita e lavoro (d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80 Contratti di lavoro e normativa in tema di mansioni (d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81)
3 Relazioni Industriali La nuova disciplina dei licenziamenti (tutele crescenti) (D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23) si applica ai lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015
4 Relazioni Industriali licenziamento per motivi disciplinari quando il fatto materiale non sussiste ↓ reintegrazione nel posto di lavoro + risarcimento (max 12 mensilità) Tutela reintegratoria licenziamento discriminatorio, nullo, verbale e licenziamento illegittimo per disabilità fisica o psichica del lavoratore ↓ reintegrazione nel posto di lavoro + risarcimento (min 5 mensilità) > 15 dipendenti Tutte le imprese
5 …in tutti gli altri casi di licenziamento illegittimo Relazioni Industriali Tutela indennitaria
6 Relazioni Industriali Tutela indennitaria indennità pari a 1 mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio (min 2 e max 6 mensilità) indennità pari a 2 mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio (min 4 e max 24 mensilità) > 15 dipendenti fino a 15 dipendenti
7 Relazioni Industriali Tutela indennitaria (vizi di motivazione e di procedura) indennità pari a 1 mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio (min 2 e max 12 mensilità) indennità pari a 0,5 mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio (min 1 e max 6 mensilità) > 15 dipendenti fino a 15 dipendenti
8 Relazioni Industriali In caso di revoca del licenziamento entro 15 giorni dall’impugnazione dello stesso da parte del lavoratore, il rapporto viene ripristinato senza soluzione di continuità Revoca del licenziamento
9 Relazioni Industriali Per evitare il contenzioso giudiziario, il datore di lavoro può offrire al lavoratore c/o le “sedi assistite” (es. sede sindacale o DTL) un importo a titolo conciliativo: Offerta di conciliazione l’importo, da corrispondere con assegno circolare, non è imponibile ai fini fiscali e contributivi 1 mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio (min 2 e max 18 mensilità)
10 Relazioni Industriali licenziamento intimato senza forma scritta Licenziamento collettivo (L. n. 223/1991) reintegrazione nel posto di lavoro + risarcimento (min 5 mensilità) violazione della procedura di licenziamento e violazione dei criteri di scelta indennità pari a 2 mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio (min 4 e max 24 mensilità)
11 Relazioni Industriali La nuova disciplina delle mansioni (art. 3, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81) si applica a tutti i lavoratori, anche a quelli già in forza
12 Relazioni Industriali Normativa previgente (art cod.civ. prima della modifica) il lavoratore deve essere adibito a mansioni equivalenti alle ultime svolte (parità di contenuto professionale) non può intervenire alcuna diminuzione della retribuzione ogni patto contrario è nullo
13 Relazioni Industriali Il datore di lavoro può modificare le mansioni del lavoratore senza rispettare l’equivalenza di mansioni fermo restando il livello di inquadramento e la categoria legale (operai, impiegati, quadri) Modifica unilaterale delle mansioni
14 Relazioni Industriali - assegnazione a mansioni di 1 livello inferiore - mantenimento della categoria legale, del livello di inquadramento e della retribuzione (salvo elementi economici collegati alla precedente mansione) - obbligo formativo (se necessario) a) modifica degli assetti organizzativi aziendali b) nelle altre ipotesi previste dai contratti collettivi Demansionamento unilaterale
15 Relazioni Industriali - conservare il posto di lavoro - acquisire una diversa professionalità - migliorare le proprie condizioni di vita Patti di demansionamento Patti individuali stipulati c/o le “sedi assistite” (es. sede sindacale o DTL) nell’interesse del lavoratore a: è possibile modificare le mansioni, la categoria legale, il livello di inquadramento e la retribuzione