ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura delle carni bovine e dei prodoti a base di carni bovine, e che abroga il Reg. CE 1820/97 del Consiglio CSQA Certificazioni srl Stefania Pinton
Reg. CE 1760/00 – I Considerando Considerando n. 4: Come conseguenza dellinstabilità del mercato delle carni bovine causata dalla crisi dellencefalopatia spongiforme bovina, la migliorata trasparenza in merito alle condizioni di produzione e commercializzazione di tali prodotti, in particolare per quanto attiene alla rintracciabilità, ha esercitato uninfluenza positiva sul consumo di carni bovine. Per mantenere e rafforzare la fiducia del consumatore nelle carni bovine ed evitare che sia ingannato, è necessario sviluppare il quadro nellambito del quale si forniscono informazioni al consumatore mediante unetichetta adeguata e chiara del prodotto ……continua…..
Considerando n. 5: a tal fine è indispensabile istituire, da un lato, un sistema efficace di identificazione e di registrazione dei bovini nella fase della produzione e, dallaltro, un sistema comunitario specifico di etichettatura nel settore delle carni bovine fondato su criteri oggettivi nella fase di commercializzazione. Considerando n. 6: Grazie alle garanzie fornite da tale miglioramento, saranno parimenti soddisfatte talune esigenze di interesse generale, in particolare la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali. Considerando n. 7: Di conseguenza la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bovine e dei prodotti a base di carni sarà migliorata, sarà preservato un livello elevato di tutela della salute pubblica, e la stabilità duratura del mercato delle carni bovine sarà rafforzata. ……continua…..
Considerando n. 15: è importante che ogni stato membro adotti tutte le misure eventualmente ancora necessarie affinché la banca dati informatizzata nazionale sia completamente operativa il più rapidamente possibile Considerando n. 16: Occorre adottare provvedimenti affinché siano messe in atto le condizioni tecniche idonee a garantire una comunicazione ottimale tra il produttore e la base di dati, nonché una completa utilizzazione delle basi stesse Considerando n. 17: Per poter ricostruire i loro movimenti, i bovini dovrebbero essere identificati con un marchio apposto su ciascun orecchio e accompagnati di norma da un passaporto nel corso dei vari movimenti. Dovrebbe essere rilasciato un passaporto per ciascun animale cui sono stati assegnati marchi auricolari ……continua…..
Considerando n. 30 : Lobiettivo delletichettatura è di procurare la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine Considerando n. 32: Per tutte le indicazioni diverse da quelle obbligatorie è necessario prevedere un quadro normativo comunitario relativo alletichettatura. Data la diversità delle descrizioni delle carni bovine commercializzate nella Comunità, appare indicato istituire un sistema di etichettatura facoltativo. Un sistema efficace di etichettatura facoltativo presuppone la possibilità di risalire dalle carni bovine etichettate allanimale o agli animali di origine. Le modalità di etichettatura decise da un operatore o da una organizzazione dovrebbero essere contenute in un disciplinare da trasmettere, per lautorizzazione, allautorità competente. ……continua…..
……. Loperatore e lorganizzazione dovrebbero essere autorizzati ad etichettare le carni bovine soltanto se letichetta reca il nome o il logotipo didentificazione rispettivo. Le autorità competenti degli stati membri dovrebbero essere autorizzate a revocare lapprovazione di un disciplinare qualora siano riscontrate irregolarità.
Reg. CE 1760/00 Titolo 1 – identificazione e registrazione dei bovini. Art. 1: Ogni Stato membro istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini
Art. 3: Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini comprende i seguenti elementi: Marchi auricolari Basi di dati informatizzate Passaporti per animali Registri di stalla Reg. CE 1760/00
Art. 4: Tutti gli animali di unazienda […] sono identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio e approvato dallautorità competente Reg. CE 1760/00
Art. 5: Le autorità competenti degli stati membri istituiscono una banca dati informatizzata Reg. CE 1760/00 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" Via Campo Boario TERAMO
Art. 6: A decorrere dal 1° gennaio 1998 per ciascun animale […] lautorità competente rilascia un passaporto. […] Ogni qualvolta un animale è spostato deve essere accompagnato dal suo passaporto Reg. CE 1760/00
Art. 7: Ogni detentore di animali (eccetto i trasportatori): Tiene un registro aggiornato (manuale o su supporto informatico) Comunica allautorità competente tutti i movimenti a destinazione e a partire dallazienda nonché le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nellazienda, specificandone la data Completa il passaporto allarrivo di ciascun animale nellazienda e prima della sua partenza da questa e provvede affinché il passaporto accompagni lanimale Il detentore fornisce allautorità competente (a richiesta) tutte le informazioni relative allorigine, allidentificazione e alla destinazione degli animali
Art. 12: Etichettatura: lapposizione di unetichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale dimballaggio o, per i prodotti non preimballati, le informazioni appropriate scritte e visibili al consumatore nel punto vendita Organizzazione: gruppo di operatori del medesimo settore o di settori diversi negli scambi delle carni bovine Reg. CE 1760/00 Titolo 2 – Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine
Etichettatura facoltativa Etichettatura obbligatoria Etichettatura delle carni bovine
Chiunque etichetti carne bovina deve indicare in etichetta: Nesso fra la carne e lanimale di provenienza Macellato in [Paese] [Bollo CEE del macello] Sezionato in [Paese] [Bollo CEE del lab. Sez.] Art. 13: Quali informazioni? Stato membro o paese terzo di nascita Stati membri o paesi terzi in cui ha luogo la fase di ingrasso ? Sezione I: Sistema OBBLIGATORIO
Art. 16 Sezione II: Sistema FACOLTATIVO Chiunque intenda etichettare le carni bovine con indicazioni aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie deve essere autorizzato dal MIPAAF Disciplinare etichettatura carni al MIPAAF …… continua …..
Modalità atte a garantire la veridicità delle indicazioni da apporre in etichetta Descrizione della Banca Dati e delle modalità operative Descrizione dellOrganizzazione Indicazioni da apporre in etichetta Provvedimenti verso chi non rispetti il Disciplinare Etichettatura autorizzato Art. 16: Contenuti del disciplinare ……continua…..
Deve essere designato lOrganismo Indipendente conforme alla UNI EN che effettuerà lattività di controllo sullOrganizzazione in merito allapplicazione del disciplinare etichettatura carni Art. 16: Contenuti del disciplinare
Decreto 30/08/2000 Recepimento del Reg. CE 1760/00 Art. 7 1.E istituita presso il MIPAAF una apposita Commissione con il compito di esprimere pareri in merito: Allapprovazione dei disciplinari degli operatori e delle organizzazioni, anche nel caso di segmenti produttivi della filiera Alla conformità degli organismi indipendenti designati ai controlli Alla revoca dellapplicazione dei disciplinari Alla revoca dellautorizzazione allorganismo indipendente Allapprovazione dei disciplinari presentati, nel caso che la produzione e/o la vendita di carni bovine si effettuino in due o più Stati UE, esclusivamente per gli elementi che riguardano operazioni che hanno luogo nel territorio nazionale ……continua…..
Decreto 30/08/2000 Recepimento del Reg. CE 1760/00 Art. 7 Alle modalità e ai criteri per i controlli per la verifica della corretta applicazione dei disciplinari Alle modalità di controllo della banca dati Allattività di monitoraggio sulla corretta applicazione del disciplinare Alla modalità, alla frequenza ed ai volumi dei controlli nellambito dellattività di vigilanza
Decreto 30/08/2000 Recepimento del Reg. CE 1760/00 Art. 8 Della Commissione fanno parte: 2 funzionari del MIPAAF di cui uno con funzioni di preside 1 funzionario del Ministero della Sanità 1 funzionario del Ministero dellIndustria 4 rappresentanti delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, nominati dai componenti della Conferenza Permanente tra Stato e Regioni
Decreto 30/08/2000 Recepimento del Reg. CE 1760/00 Art. 10 Il Disciplinare deve indicare, in particolare: Le informazioni, oltre quelle obbligatorie, che si intendono fornire in etichetta Le misure atte a garantire la veridicità delle informazioni riportate in etichetta ed il sistema di controllo adottato i criteri e le modalità per garantire il nesso tra lidentificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carni, da un lato, e il singolo animale o il lotto degli animali interessati, dallaltro gli autocontrolli da effettuarsi su tutte le fasi della produzione e della vendita da parte dellorganizzazione ……continua…..
Decreto 30/08/2000 Recepimento del Reg. CE 1760/00 Art. 10 I controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente riconosciuto rispondente ai criteri stabiliti nella norma europea UNI EN le caratteristiche del logo e le modalità di apposizione di un eventuale marchio dellorganizzazione sulle carcasse, mezzene, quarti Il funzionamento del sistema di etichettatura con particolare riguardo alle modalità di controllo i provvedimenti disciplinari (sanzione pecuniaria, sospensione ed espulsione) da adottare nei confronti di qualsiasi membro dellorganizzazione di filiera che non dovesse rispettare il disciplinare lorganismo indipendente designato per i controlli
Decreto 30/08/2000 Recepimento del Reg. CE 1760/00 Art. 14 Ciascun operatore ed organizzazione responsabile di etichettare le carni deve assicurare su base informatica: lelenco delle aziende agrarie interessate Lelenco degli animali interessati con rispettivo numero di identificazione Lelenco dei macelli con codice univoco di identificazione Identificazione dei lotti commerciali Lelenco degli esercizi di vendita Lo scarico dei singoli animali e dei lotti
Art. 15 La vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa alletichettatura delle carni bovine viene svolta dal MIPAF quale autorità competente in collaborazione con le regioni e province autonome. Decreto 30/08/2000 Recepimento del Reg. CE 1760/00
Circolare del MIPAF n. 5 del 15/10/2001 Informazioni in etichetta: Dicitura Razza: il termine può essere usato solo per animali iscritti al libro genealogico (o registro anagrafico) o se figlio di genitori entrambi iscritti Dicitura Tipo genetico: il termine viene utilizzato quando linformazione si desume dal passaporto bovino Dicitura alimentazione vegetale: vietata. E consentita la dicitura Alimentazione priva di grassi animali aggiunti Dicitura alimentazione senza additivi antibiotici: vietata Dicitura razione bilanciata, razione controllata da: vietate Dicitura alimentazione non OGM: consentita ma con molte limitazioni Categoria della carcassa (A, B, C, D, E): consentita solo se indicata nel disciplinare ……continua…..
Etichetta: In etichetta deve comparire unicamente la denominazione e/o logo dellOrganizzazione responsabile delletichettatura in quanto lapposizione di loghi di aziende agrarie, macelli, laboratori di sezionamento, organismo indipendente designato ai controlli, pur facenti parte della filiera, può ingenerare confusione tra i consumatori nellidentificare lorganizzazione diretta responsabile nelletichettatura delle carni. Sulletichetta sono da escludersi i marchi commerciali privati, dichiarazioni di certificazione volontaria di processo o prodotto (vedere anche Circolare 1 del 15 Febbraio 2008) Circolare del MIPAF n. 5 del 15/10/2001
Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003 Chiarimenti in merito a: Etichetta: La presenza di indicazioni – adesivi o altri simboli o diciture – accanto alletichetta riportanti informazioni facoltative di tipo generico sullorigine ed alimentazione degli animali, sulle proprietà qualitative del processo produttivo o del prodotto (es. carni italiane, produzione controllata, allevamenti selezionati ecc.) non è conforme allattuale normativa Non è ammissibile luso di immagini che richiamino lorigine nazionale o suggeriscano particolari ambienti di allevamento (es. montagne innevate con animali al pascolo ecc.) ……continua…..
Alle stesse regole soggiace anche linformazione pubblicitaria, comunque diffusa, che non può fare riferimento ad indicazioni diverse da quelle contenute nelletichetta e non rientranti in disciplinari approvati dal MIPAF Può essere consentito luso di marchi aziendali o consortili, sotto la responsabilità delloperatore, purché non miranti a sostituirsi alle indicazioni che devono comparire in etichetta, traendo così in inganno il consumatore. ……continua….. Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003
E ammesso lutilizzo di informazioni relative alla certificazione volontaria UNI EN ISO 9001 (tipo di certificazione, estremi della certificazione e organismo certificatore) allorché loperatore voglia organizzare un sistema qualità e dare dimostrazione ai propri clienti delle capacità organizzative e funzionali impiegate per soddisfare le loro esigenze. Può esser consentito in questo caso luso di marchi aziendali o consortili, sotto la responsabilità delloperatore, purché non miranti a sostituirsi formalmente e sostanzialmente alle indicazioni che devono comparire in etichetta traendo in inganno il consumatore. ……continua….. Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003
Dicitura alimentazione non OGM OGM-FREE: concetto assoluto. In termini analitici, può essere definito OGM FREE un prodotto nel quale il contenuto di OGM sia inferiore al limite di rilevazione strumentale. Dicitura NON CONSENTITA NON OGM: presenza accidentale di OGM < 0,9 % Dicitura CONSENTITA Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003
Diciture relative alle modalità di allevamento: allevamento allo stato brado, semibrado, al pascolo, con ricorso al pascolo, in stabulazione libera allaperto, in stabulazione libera parzialmente allaperto, in stabulazione libera stallina su lettiera, in stabulazione libera stallina su pavimento continuo, in stabulazione libera stallina su pavimento fessurato, in stabulazione fissa
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008 Art. 2: Alimentazione zootecnica priva di grassi animali aggiunti – questione UNIFEED Per garantire lassenza di grassi animali aggiunti vengono fissati i nuovi limiti analitici di accettabilità di colesterolo nel controllo dei prodotti destinati alla alimentazione zootecnica sottoforma di unifeed: a. Percentuale relativa di colesterolo nella frazione sterolica < 1.5% b. Contenuto assoluto di colesterolo nel grasso estratto: < 600 mg/kg
MANGIMEUNIFEED Circ. 5 del Colesterolo < 1% Colesterolo < 50mg/kg Colesterolo < 1% Colesterolo < 50mg/kg Circ. 1 del Colesterolo < 1,5 % Colesterolo < 200mg/kg Colesterolo < 1% Colesterolo < 50mg/kg Circ. 1 del Colesterolo < 1,5 % Colesterolo < 200mg/kg Colesterolo < 1,5 % Colesterolo < 600 mg/kg Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
Art. 6: Marchi privati e certificazioni volontarie Ad integrazione di quanto già indicato nella Circolare n. 5 del 15 ottobre 2001 e nella Circolare n. 1 del 9 aprile 2003, allorchè lorganizzazione voglia applicare un sistema di qualità aziendale o di prodotto, è ammesso lutilizzo, sulle confezioni, di informazioni relative a certificazioni volontarie regolamentate attestate da organismi terzi
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008 Art. 6.1: Certificazioni di prodotto e di processo Relativamente alle certificazioni di prodotto e di processo si richiama quanto segue: 1.Certificazioni volontarie di prodotto che non prevedono requisiti specifici ma prevedono la certificazione di aspetti che riguardano principalmente limplementazione di un sistema organizzativo/gestionale dellorganizzazione che si fa carico della gestione/controllo della filiera produttiva per uno specifico prodotto (es. UNI 10939:01, ISO 22005, ecc…) sono ammesse a condizione di riportare chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente, tipo di contratto, numero di certificato); 2.Certificazioni volontarie di sistema (es. ISO 9001:00, ISO 22000, ecc…) possono essere comunicate sulla confezione ……continua…..
Art. 6.1: Certificazioni di prodotto e di processo 3.Certificazioni volontarie di prodotto che prevedono, da parte dellorganizzazione certificata, il controllo centralizzato di requisiti igienico sanitari aggiuntivi rispetto a quelli normalmente previsti dalla normativa vigente sono ammesse a condizione di riportare chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente, tipo di certificazione, numero di certificato) 4.Non possono, invece, essere citate in etichetta certificazioni volontarie di prodotto relative a requisiti specifici (es. NO OGM, alimentazione vegetale, omega 3, benessere animale) in assenza di un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato ai sensi del Regolamento CE 1760/00 e dal DM 30 agosto Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
Art. 6.2: Marchi privati e collettivi Luso di marchi privati o collettivi registrati sulle confezioni delle carni è ammesso a condizione che i marchi medesimi non siano tali da fornire informazioni che dovrebbero essere invece previste in un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato ai sensi del Reg. CE e del DM 30 agosto Qualora il marchio in questione sia riferito alla denominazione/logo dellOrganizzazione autorizzata dal MIPAAF, il marchio può comparire in etichetta tra le informazioni obbligatorie Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
Art. 6.3: Ulteriore modalità di comunicazione marchi privati e certificazioni volontarie Le suddette certificazioni e marchi privati e/o collettivi, al fine di facilitare loperatività, possono essere contenute anche in unica etichetta con le informazioni previste dal Reg. CE 1760/00 e dal DM 30 agosto 2000, purchè sia evidente una separazione fisica tra le certificazioni e marchi e le informazioni medesime. La separazione fisica può essere realizzata graficamente, raggruppando le informazioni relative alla etichettatura in un apposito spazio in etichetta. In ogni caso, letichetta unica deve essere espressamente prevista ed approvata nellambito del disciplinare di etichettatura. Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
Art. 9: Indicazioni per riportare in etichetta informazioni riguardanti lallevamento, lalimentazione e la tecnica di allevamento I disciplinari di etichettatura che prevedono informazioni relative alle tecniche di allevamento, allalimentazione e allindicazione delle denominazione o sede o Regione dellallevamento devono sempre prevedere anche lindicazione del periodo al quale fanno riferimento e per il quale sono garantite, periodo che non può essere inferiore ai quattro mesi
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008 Art. 10: Indicazioni per riportare in etichetta informazioni riguardanti razza, tipo genetico e meticcio Le organizzazioni in possesso di un disciplinare di etichettatura autorizzato, che prevedono la possibilità di riportare in etichetta, tra le informazioni facoltative, le diciture razza, tipo genetico o meticcio/incrocio devono attenersi alle seguenti indicazioni: a)Tipo genetico: in etichetta linformazione dovrà essere riportata come tipo genetico: incrocio di (seguito dalla razza del padre) b)Razza: in etichetta linformazione dovrà essere riportata come razza: (seguita dal nome della razza). Si fa rilevare che per potere indicare la razza è necessario che il bovino sia iscritto ad un libro genealogico.
110* disciplinari etichettatura volontaria delle carni bovine approvati dal MIPAAF nel periodo 2000/ disciplinari cui è stata revocata lautorizzazione 38 disciplinari controllati da CSQA FONTE: niBovine/default.htm * Dato aggiornato al Reg. CE 1760/00 - lo stato attuale ……continua…..
Reg. CE 1760/00 - lo stato attuale Informazioni facoltative approvate: 1.Data di nascita 2.Sesso 3.Tipo genetico 4.Denominazione e sede dellallevamento 5.Periodo di ingrasso in Italia 6.Razza 7.Sistema di allevamento 8.Composizione razione alimentare 9.Alimentazione priva di grassi animali aggiunti 10.Alimentazione NO OGM
Reg. CE 1760/00 - lo stato attuale Informazioni facoltative approvate: 11.Alimentazione senza additivi antibiotici 12.Esclusione fattori di crescita 13.Sospensione trattamenti terapeutici 14.Denominazione macello 15.Data di macellazione 16.Categoria 17.Denominazione laboratorio di sezionamento 18.Periodo di frollatura
Esito delle verifiche LOrganismo Indipendente, incaricato dei controlli da parte dellOrganizzazione, segnala, alla stessa e al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, eventuali inadempienze al disciplinare nonché eventuali violazioni alla normativa vigente Art. 11 del Decreto
1 - valuta gli aspetti definiti e approvati nel Piano dei controlli e non emette alcun giudizio sulla qualità del prodotto 2 – non certifica ma controlla LOrganismo Indipendente
Reg. CE 1760/00 Assicurare criteri di trasparenza in merito alla rintracciabilità della carne Non garantisce NULLA in merito alla qualità della carne I disciplinari approvati non prevedono la gestione dei requisiti igienico sanitari, i controlli sullutilizzo e la somministrazione di sostanze illecite
Metodiche di analisi ufficiali Luso di laboratori accreditati per lesecuzione di prove analitiche ufficiali, è condizione indispensabile per una corretta interpretazione dei dati anche sotto il profilo legale.
ALCUNE ETICHETTE…
GRAZIE PER LATTENZIONE! CSQA Certificazioni srl Via San Gaetano,74 THIENE (VI) 0445 – –