Giornata divulgativa FEDERBIO Legnaro (PD) 17 novembre 2008 Alberto Manzo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Ufficio SACO X - Agricoltura.

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“semplificazione della P.A.C.” Roma, 20 febbraio 2007 Settore oleicolo SALA MARCORA III PIANO Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
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Giornata divulgativa FEDERBIO Legnaro (PD) 17 novembre 2008 Alberto Manzo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Ufficio SACO X - Agricoltura Biologica Il nuovo quadro normativo europeo e la sua prossima evoluzione

La nuova regolamentazione comunitaria EVOLUZIONE NORMATIVA Regolamento (CEE) n. 2092/91 Regolamento (CEE) n. 1804/99 sulla zootecnia biologica Regolamento (CE) n. 834/2007 (dal 1° gennaio 2009) ) Regolamento (CE) n. 889/2008 (dal 1° gennaio 2009)

/ esplicita gli obiettivi, i principi e le norme di produzione dellagricoltura biologica, lasciando allo stesso tempo una certa flessibilità per tenere conto delle condizioni locali e dei vari stadi di sviluppo; animalevegetale trasformati / assicura che gli obiettivi e i principi si applichino ugualmente a tutte le fasi della produzione biologica animale, vegetale, dellacquacoltura e dei mangimi, nonché alla produzione di alimenti biologici trasformati; / chiarifica la disciplina in materia di OGM, ribadendo in particolare lassoluto divieto di utilizzare OGM nella produzione biologica e precisando che, ai fini della presenza accidentale di OGM autorizzati, il limite di etichettatura dello 0,9% relativo ai prodotti convenzionali si applica anche ai prodotti biologici; La nuova regolamentazione comunitaria

/ rende obbligatorio il marchio UE per i prodotti biologici di origine comunitaria, consentendo tuttavia l'uso complementare di marchi nazionali o privati, al fine di promuovere il concetto comune di produzione biologica; / garantisce che siano etichettati bio soltanto gli alimenti contenenti almeno il 95% di ingredienti biologici; / autorizza lindicazione degli ingredienti biologici nella composizione dei prodotti non biologici; / non contempla il settore della ristorazione privata e collettiva, ma autorizza gli Stati membri a regolamentare questo comparto, in attesa di un riesame a livello Unione Europea nel 2011; La nuova regolamentazione comunitaria

/ potenzia e migliora il sistema di controllo, allineandolo al sistema ufficiale di controllo vigente nellUnione Europea per la generalità delle derrate alimentari e dei mangimi, ma mantenendo anche controlli specifici per la produzione biologica; / istituisce un nuovo regime permanente dimportazione, in virtù del quale i paesi terzi possono esportare sul mercato dellUnione Europea a condizioni identiche o equivalenti a quelle applicabili ai produttori dell'Unione europea; / prescrive lindicazione in etichetta del luogo di provenienza dei prodotti, anche per quelli importati che recano il marchio Unione Europea; / Prevede ulteriori disposizioni nel settore biologico per acquacoltura (Regolamento in corso di approvazione), vitivinicoltura (Reg. nel 2009) lieviti (Regolamento approvato); La nuova regolamentazione comunitaria

/ lascia invariato lelenco delle sostanze autorizzate in agricoltura biologica, prescrive la pubblicazione delle richieste di autorizzazione di nuove sostanze e sottopone a un sistema centralizzato la concessione di eventuali deroghe; / prevede la trasposizione delle modalità di applicazione dal regolamento precedente al nuovo, con particolare riguardo allelenco delle sostanze, alle norme in materia di controllo e ad altre disposizioni applicative. La nuova regolamentazione comunitaria

23/02/2014Presentazione7 Il sistema di controllo e vigilanza

Operatori e superfici in Italia dal 1990 al 2007 Dati : elaborazioni SINAB su stime diverse. Dati : MiPAAF; elaborazioni: Nomisma (1993), IFOAM (1994), BioBank ( ), SINAB ( ).

Numero operatori per tipologia e regione fonte: elaborazioni SINAB su dati Odc ProduttoriPreparatoriImportatoriProd / trasf Prod / trasf / imp Altri operatori TOTALE Totale al 31/12/06 Var. % TOTALE ,55 SICILIA ,23 CALABRIA ,23 PUGLIA ,95 BASILICATA ,45 EMILIA R ,49 MARCHE ,52 LAZIO ,15 TOSCANA ,63 PIEMONTE ,02 SARDEGNA ,38 VENETO ,44 UMBRIA ,05 CAMPANIA ,45 LOMBARDIA ,60 ABRUZZO ,04 Pr. Aut. TN e BZ ,74 MOLISE ,62 LIGURIA ,09 FRIULI V.G ,85 V. AOSTA ,49

Variazione percentuale del numero operatori per regione: confronto 2006 – 2007 fonte: elaborazioni SINAB su dati OdC

Superfici e colture in agricoltura biologica (in ettari) fonte: elaborazioni SINAB su dati OdC

Giornata divulgativa FEDERBIO Legnaro (PD) 17 novembre 2008 Alberto Manzo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Ufficio SACO X - Agricoltura Biologica Il nuovo quadro normativo europeo e la sua prossima evoluzione Sistema importazioni

SCAMBI CON I PAESI TERZI Articolo 32 Importazioni di prodotti conformi (Reg.834/07) Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario come biologico a condizione che: a) il prodotto in questione sia conforme alle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV del presente regolamento ed alle norme di attuazione relative alla sua produzione, adottate ai sensi del regolamento stesso; b) tutti gli operatori, compresi gli esportatori, siano stati soggetti a controllo da parte di unautorità o un organismo di controllo riconosciuti conformemente al paragrafo 2; c) gli operatori interessati siano in grado di fornire in ogni momento agli importatori o alle Autorità nazionali il documento giustificativo di cui allarticolo 29, che consente di identificare loperatore che ha eseguito lultima operazione e di verificare che detto operatore si è conformato al disposto delle lettere a) e b), emesso dallautorità o dallorganismo di controllo di cui alla lettera b).

La Commissione, conformemente alla procedura di cui allarticolo 37, paragrafo 2, riconosce gli organismi e le Autorità di controllo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, compresi gli organismi e le autorità di controllo di cui allarticolo 27, competenti ad effettuare controlli e a rilasciare il documento giustificativo di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, nei paesi terzi e compila un elenco degli organismi e autorità di controllo suddetti. omissis Sulla base delle relazioni di valutazione, la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura lappropriata vigilanza delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di vigilanza è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

Articolo 33 Importazioni di prodotti che offrono garanzie equivalenti (Reg.834/07) Un prodotto importato da un paese terzo può essere anche immesso sul mercato comunitario come prodotto biologico a condizione che: a) il prodotto in questione sia stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle di cui ai titoli III e IV; b) gli operatori siano stati soggetti a misure di controllo di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V e siffatte misure di controllo siano state applicate in modo continuo ed efficace; c) in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione nel paese terzo, gli operatori abbiano sottoposto le proprie attività ad un sistema di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 2 o ad unautorità o ad un organismo di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 3; d) il prodotto sia munito di un certificato di ispezione rilasciato dalle autorità competenti o da organismi o autorità di controllo del paese terzo riconosciuti ai sensi del paragrafo 2, o da unautorità o da un organismo di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 3 e attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.

La Commissione può riconoscere, secondo la procedura di cui allarticolo 37, paragrafo 2, i paesi terzi il cui sistema di produzione soddisfa principi e norme di produzione equivalenti a quelli di cui ai titoli II, III e IV e le cui misure di controllo sono di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V e compila un elenco di detti paesi. La valutazione dellequivalenza tiene conto delle linee guida del Codex alimentarius CAC/GL 32. omissis Sulla base delle informazioni di queste relazioni annuali, la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura lappropriata vigilanza dei paesi terzi riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di vigilanza è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

Per i prodotti non importati ai sensi dellarticolo 32, e non importati da un paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può, secondo la procedura di cui allarticolo 37, paragrafo 2, riconoscere le autorità e gli organismi di controllo, inclusi le autorità e gli organismi di controllo di cui allarticolo 27, competenti ad effettuare controlli e a rilasciare certificati nei paesi terzi ai fini del paragrafo 1, e compilare un elenco delle autorità e degli organismi di controllo suddetti. La valutazione dellequivalenza tiene conto delle linee guida del Codex alimentarius CAC/GL 32. omissis Sulla base di queste relazioni di valutazione la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura lappropriata vigilanza delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di vigilanza è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

Articolo 38 Norme di attuazione La Commissione adotta, secondo la procedura di cui allarticolo 37, paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, norme dettagliate per lapplicazione del presente regolamento. Esse comprendono in particolare: Omissis d) norme dettagliate per lapplicazione delle norme dimportazione da paesi terzi di cui al titolo VI, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per il riconoscimento dei paesi terzi e degli organismi di controllo ai sensi dellarticolo 32 e dellarticolo 33, compresa la pubblicazione degli elenchi dei paesi terzi e degli organismi di controllo riconosciuti, nonché ai certificati di cui allarticolo 33, paragrafo 1, lettera d), in considerazione dei vantaggi della certificazione elettronica;

Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. …/2008 DELLA COMMISSIONE del [data] recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi * Compilazione e contenuto dell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità Domanda di inclusione nell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità Gestione e revisione dell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità Documenti giustificativi necessari per l'importazione di prodotti conformi Importazioni di prodotti che offrono garanzie di equivalenti Elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza Immissione in libera pratica di prodotti importati nell'ambito del regime di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 *proposta di regolamento approvata dallo SCOF (standing commettee organic farming) dell novembre 2008

Articolo 19 Disposizioni transitorie relative all'importazione equivalente di prodotti non originari di paesi terzi figuranti nell'elenco 1. In conformità all'articolo 40 (Misure transitorie) del regolamento (CE) n. 834/2007 l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare gli importatori di tale Stato membro che abbiano comunicato la propria attività a norma dell'articolo 28 del citato regolamento, a immettere sul mercato prodotti importati da paesi terzi che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento Omissis Le autorizzazioni scadono al più tardi 24 mesi dopo la pubblicazione del primo elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento. Omissis

LINEE GUIDA PER LIMPORTAZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA PAESI TERZI Per completare il quadro di riferimento occorre segnalare che è attualmente in fase di elaborazione presso lo SCOF la predisposizione di un documento di lavoro Guidelines on imports of organic products into the European Union. Con tali Linee Guida la Commissione intende supportare lattuazione del nuovo sistema dimportazione di prodotti da agricoltura biologica da paesi terzi affrontando in particolare i seguenti argomenti: - richiesta dinserimento nelle liste da parte degli organismi di controllo; - stesura del rapporto di accertamento iniziale; - notifica alle Autorità dei Paesi terzi; - relazione annuale da parte degli O.d.C.; - norme per la definizione dellEquivalenza; - norme per la valutazione dellequivalenza dei gruppi di piccoli produttori; - norme per la pubblicazione delle liste degli operatori da parte degli O.d.C.; - trattamento delle irregolarità e delle infrazioni riferite ai prodotti importati.

GRAZIE PER LATTENZIONE Dott. Alberto Manzo