La prova del contratto di lavoro Direttiva 91/533/CEE Base giuridica art.94 Tce (ex art.100) * Recepimento italiano: d.lgs. n. 152/1997
Campo d'applicazione qualsiasi lavoratore subordinato che abbia un contratto di lavoro definito dalla legislazione vigente in uno Stato membro Esclusioni facoltative degli Stati membri: a) contratti di durata complessiva non superiore ad 1 mese e/o alle otto ore di lavoro settimanale b) contratti di carattere occasionale e/o particolare purché, nel caso specifico, ragioni obiettive giustifichino la sua non applicazione. (in Italia ad es.: familiari e diplomatici)
Contenuti dell’informazione Obbligo generale Il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore subordinato gli elementi essenziali del contratto o del rapporto di lavoro.
Informazioni necessarie a) identità delle parti; b) il luogo di lavoro; c) titolo, grado, qualità o categoria dell'impiego attribuiti al lavoratore, oppure caratteristiche o descrizione sommaria del lavoro; d) la data d'inizio del contratto o del rapporto di lavoro; e) per i contratti di lavoro temporaneo: durata prevedibile del rapporto; f) durata delle ferie retribuite o le modalità di attribuzione/ determinazione; g) durata dei termini di preavviso o le modalità di determinazione; h) l'importo di base iniziale, altri elementi costitutivi, nonché periodicità del versamento di retribuzione a cui ha diritto il lavoratore; i) durata normale giornaliera o settimanale del lavoro; e) menzione dei contratti collettivi applicati
Modifica di elementi del contratto di lavoro deve essere indicata in un documento scritto che il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore al più presto e non oltre un mese dalla modifica. non è obbligatorio in caso di modifica delle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie ovvero dei contratti collettivi
consegna al lavoratore Mezzi d'informazione consegna al lavoratore entro due mesi dall'inizio del suo lavoro o entro il termine del contratto se inferiore: a) di un contratto di lavoro scritto e/o b) di una lettera di assunzione e/o c) di uno o più altri documenti scritti e) dichiarazione ad hoc del datore
Informazioni supplementari per i lavoratori impiegati all’estero per più di un mese da comunicarsi prima della partenza a) la durata del lavoro esercitato all'estero; b) la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione; c) eventuali vantaggi in denaro e in natura collegati all'espatrio; d) le condizioni del rimpatrio del lavoratore.
Efficacia della direttiva 91/533 non incide sulle legislazioni nazionali in materia di: - forma del contratto o del rapporto di lavoro, - regime delle prove di esistenza e del contenuto del contratto o del rapporto di lavoro, norme procedurali applicabili in materia Garanzia di giustiziabilità negli Stati membri: - Gli Stati membri debbono assicurare che il lavoratore leso dalla mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla direttiva possa difendere i propri diritti per via legale - Gli Stati membri possono prevedere il preventivo ricorso a organi conciliativi e la previa messa in mora del datore di lavoro, salvo che per il lavoratore che ha un contratto di lavoro temporaneo, o che non è coperto da contratti collettivi che hanno attinenza col rapporto di lavoro.