MAURO ANDREA 5°A MERCURIO
IDENTITÀ EVOLUZIONE STORICASTRUTTURA PRINCIPALI FONTI NORMATIVE PROSPETTIVE FUTURE LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO RERUM NOVARUM SERVICES
IDENTITÀ DELLE BCC BANCHE DIFFERENTI DISTRIBUITE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
PERCHÉ DIFFERENTI? Hanno una doppia anima funzione di intermediario creditizio funzione di impresa a responsabilità sociale Imprese senza scopo di lucro Banche cooperative e mutualistiche al servizio dei soci e del territorio
Formula imprenditoriale Composta da: COOPERAZIONE LOCALISMO MUTUALITÀ
Si traduce in un’impresa a proprietà diffusa Si riscontra nel principio ”una testa e un voto” e nell’obiettivo sociale e nel perseguimento del benessere dei soci Le banche di Credito Cooperativo : Devono adottare la forma di società cooperative per azioni Soci devono essere almeno 200 Ogni socio ha diritto a 1 voto La denominazione deve contenere l’espressione “credito cooperativo” Devono operare con e per i soci Devono avere capitale sociale minimo di 2 milioni di euro COOPERAZIONE
È un valore sancito dalla legge Significa realizzare vantaggi per i soci Si articola in: -INTERNA -ESTERNA -DI SISTEMA Le BCC: Società di persone Operano nei confronti dei soci(50% dell’attività di rischio) Agiscono secondo la logica del vantaggio e non del dividendo Non hanno fini di lucro Destinano i propri utili -70% a riserva legale -3% fondi mutualistici -rimanenti a fini di beneficenza o mutualità MUTUALITÀ
LOCALISMO Sono banche del territorio (I soci operano o risiedono nel territorio di competenza) per il territorio (il risparmio raccolto sostiene lo sviluppo del territorio) nel territorio (Le BCC appartengono al territorio in cui operano)
LA STRUTTURA
EVOLUZIONE STORICA: ORIGINI (1800) Il movimento cooperativo nasce in e si espande in tutta Europa Nasce la prima cassa rurale con Raiffesein Nasce nel 1883 la prima cassa di Loreggia con Wollemborg
EVOLUZIONE IN ITALIA 1883: nascita della prima cassa rurale a Loreggia (Wollemborg) Scopo:liberare dalla miseria e dall’usura 1891:nascita ed espansione delle casse rurali in tutta l’Italia con la Rerum Novarum (1891) Periodo repubblicano con l’art 45: rilancio Il regime fascista le contrasta, causando un ridimensionamento (da nel 1922 a 804 nel 1947)
1950 viene costituita 1993 con il Testo Unico Bancario cambia la denominazione: da Casse Rurali a Banche di Credito Cooperativo 1999 viene alla luce il documento che raccoglie le regole di comportamento delle BCC 2005 viene approvata il documento contenente i principi a cui le BCC devono ispirarsi EVOLUZIONE IN ITALIA Oggi, a oltre 120 anni dallo loro nascita…
RERUM NOVARUM Tappa importante nel processo di conciliazione tra Stato e Chiesa art. 7 “Libera Chiesa in libero Stato” Tentativi di Aspromonte e di Mentana Convenzione di settembre Breccia di Porta Pia Sillabo 1864 Rifiuto leggi Guarentigie Non expedit Patto Gentiloni Fine Non Expedit 15 Maggio 1891 Leggero mutamento della Chiesa verso lo Stato moderno Avvio nuovi rapporti con lo Stato Conciliazione: Patti Lateranensi “Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi”
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE ART 45 della Costituzione “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura,con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità” Testo Unico Bancario del 1993 (disciplina ad hoc agli articoli 33-37) Codice civile, titolo VI- modificato dal nuovo diritto societario del 2003 ART 2 dello Statuto tipo del 2005 che esprime gli obiettivi delle BCC Favorire i soci Migliorare le loro condizioni morali,culturali ed economiche Promuovere la cooperazione e l’educazione al risparmio Promuovere la crescita del territorio
SERVICES
PROSPETTIVE FUTURE Intendono essere: BUONE BANCHE, garantendo solidità ed efficienza BUONE COOPERATIVE, favorendo i soci e sviluppando il territorio
SOCIETÀ COOPERATIVE:principali caratteristiche Imprese a proprietà diffusa Scopo mutualistico (creare vantaggio ai soci) Non scopo di lucro Riconosciute dall’articolo 45 della costituzione Disciplinate dal Titolo VI del c.c., modificato dal nuovo diritto societario Capitale variabile, tranne che nelle cooperative di credito, e l’entrata dei nuovi soci non comporta modifica dello statuto Voto espresso per testa Numero minimo dei soci: 9 o 3 se la società ha forma della s.r.l. I soci hanno responsabilità limitata Sono sottoposte a controllo governativo e giudiziario Si distinguono in cooperative: a mutualità prevalentediverse