CORSO ESTIVO 2015 LEZIONE 3 I contratti di lavoro subordinato

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CORSO ESTIVO 2015 LEZIONE 3 I contratti di lavoro subordinato Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2014/2015 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci CORSO ESTIVO 2015 LEZIONE 3 Il rapporto di lavoro subordinato I contratti di lavoro subordinato “non standard”: il contratto a termine.

CONTRATTI DI LAVORO SPECIALI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO NON STANDARD CONTRATTI DI LAVORO SPECIALI Specialità della causa: Causa mista: formazione + retribuzione Contratto di apprendistato Contratto di formazione e lavoro Rimasto per il pubblico impiego Contratto di Inserimento Abrogato dalla Riforma Fornero L. n. 92/2012 2 2

CONTRATTI DI LAVORO A DISCIPLINA SPECIALE SEGUE: CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO NON STANDARD Duplicità dei rapporti CONTRATTI DI LAVORO A DISCIPLINA SPECIALE Lavoro socio di coop. Disciplina in parte diversa dal contratto di lavoro standard (a tempo pieno e indeterminato) per: Peculiarità dell’interesse perseguito dal datore Peculiarità del lavoro oggetto di prestazione Durata del contratto Orario di lavoro Uso indiretto del lavoratore Luogo di esecuzione della prestazione Part-time Contratto a termine Lavoro Somministrato Contratto di lavoro ripartito (Job Sharing ma abrogato dal Jobs Act, D. Lgs. 81/2015) Lavoro domestico Lavoro nelle p.a. Lavoro sportivo Distacco Lavoro a domicilio Contratto di lavoro Intermittente (Job on call) Lavoro giornalistico Contratto di lavoro negli appalti Il telelavoro non è una tipologia contrattuale, ma un modo di esecuzione della prestazione. 3 Fonte: Codice del Lavoro, Giuffré 3

IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di contratto di lavoro. Così si conferma l'incipit del recente Jobs Act (art. 1 D. Lgs. 81 del 15 giugno 2015). Tuttavia, il carattere dominante del contratto di lavoro a tempo indeterminato viene poi contraddetto dalla possibilità di assunzioni temporanee acausali generalizzate prevista inizialmente dal primo Jobs Act (DL 34/2014) ed ora, definitivamente, dagli articoli seguenti dell'ultimo Jobs Act (D. Lgs 81/2015).

IL CONTRATTO A TERMINE. REQUISITI (art. 19). Fonti: D. Lgs. n IL CONTRATTO A TERMINE. REQUISITI (art. 19). Fonti: D.Lgs. n. 368/2001 (mod. da L. n. 247/07, L. n. 133/08, L. n. 92/2012, L. n. 99/2013, DL 34/2014, conv. L. 78/2014). Dal 15 giugno 2015: D. Lgs. 81/2015 1. Forma scritta, a pena di inefficacia (salvo rapporto non superiore a 12 gg.) 2. Fino a marzo 2014: Ragioni tecniche, produttive, organizzative, sostitutive, anche se riferibili alla attività ordinaria del datore di lavoro. Requisito ora non più richiesto, dopo il primo Jobs Act (DL 34/2014) che ha introdotto il contratto “acausale”. 3. Limite temporale di massimo 36 mesi ma, aggiunge il Jobs act, solo per I contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.

Segue. REQUISITI (art. 23). Rispetto delle “clausole di contingentamento” previste dalla cont.coll. e comunque entro il generale limite del 20% introdotto dal DL 34/2014, del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Il limite non si applica: - alle imprese fino a 5 dipendenti; - nella fase di avvio di nuove attività, secondo quanto specificato dai cont coll - alle start up innovativa per 4 anni dalla costituzione - per le attività stagionali - per specifici spettacoli o programmiì radiofonici o televisivi - per sostituzione di lavoratori assenti; - con lavoratori di età superiore a 50 anni - per I contratti di ricerca univesitaria vigono norme particolari.

DIVIETI DI CONTRATTO A TERMINE (artt. 20 ) 1. Sostituzione scioperanti 2. Salvo diverso accordo sindacale, quando nei 6 mesi precedentisi sia proceduto a licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni 3. Quando vi sia CIG per lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a termine 4. Per datori che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ex D.Lgs. n.81/08

PROROGA DEL CONTRATTO A TERMINE (ART. 21) 1) SOLO PER CONTRATTI INFERIORI A 36 MESI 2) CON IL CONSENSO DEL LAVORATORE 3) (Prima: solo 1 volta) Ora (dopo DL 34/2014): max 5 VOLTE indipendentemente dal numero dei contratti 4) per una durata totale non superiore a 36 mesi.

SANZIONI Violazione del limite formale: INEFFICACIA della clausola appositiva del termine e il contratto si considera a tempo indeterminato (art. 19). Violazione del limite temporale di 36 mesi il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento (art. 19). Violazione di divieti il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato (art. 20). Violazione del limite di massimo 5 proroghe il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato dalla data della sesta proroga (art. 21). Nei casi di trasformazione il risarcimento del danno a favore del lavoratore consisterà in un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione . La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro

SANZIONE (art. 23) Per il superamento della percentiale massima consentita, si esclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato e si prevede solo una sanzione amministrativa di importo pari: a) al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno; b) al 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.

DECADENZA ( art. 28 D. Lgs. 81/2015 e art. 32 L. 183/2010) L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire entro il termine di decadenza di 120 gg. dalla cessazione del singolo contratto con inefficacia della stessa se il ricorso non è depositato nei successivi 180 giorni (art. 28, D. Lgs. 81/2015 e art. 32, 3° comma, lett. a) L. n. 183/2010, come mod. da L. n. 92/12)

PROSECUZIONE DI FATTO (ART. 22) PERIODO CUSCINETTO: Maggiorazione retributiva giornaliera del 20% per i primi 10gg. e del 40% oltre. Dopo 30 o 50 gg. (NOVITA’ FORNERO: prima della L. 92 era venti o trenta) a seconda di contratto inferiore o superiore a 6 mesi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

RINNOVO: LIMITI ALLA SUCCESSIONE (ART. 21) In caso di riassunzione entro 10 o 20 gg. dalla scadenza di un contratto rispettivamente inferiore o superiore a 6 mesi il secondo contratto si considera a tempo ind. Le previsioni non si applicano: 1) per i lavoratori stagionali; 2) nelle ipotesi previste dai contratti collettivi; 3) per i contratti a termine stipulati da “start-up innovative (art. 25, D.L. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012).

DISCIPLINA DEL RAPPORTO (ARTT. 24-27) NON DISCRIMINAZIONE (ART. 25): partià di trattamento. FORMAZIONE (ART. 26) ad opera dei contratti collettivi, formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale INFORMAZIONE (ART. 19) sui posti vacanti disponibili CRITERI DI COMPUTO (ART. 27) prima non computo cont inferiore a 9 mesi, ora numero medio mensile di lavoratori a termine negli ultimi due anni sulla base dell'effettiva durata del rapporto. RECESSO ANTE TEMPUS solo per giusta causa (ART. 2119 C.C.) DIRITTO DI PRECEDENZA (ART. 24): vedi infra.

DIRITTO DI PRECEDENZA (ARTT. 24) Diritto di precedenza per il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa presso la stessa azienda – con uno o più contratti a termine – per un periodo superiore a 6 mesi (si computa anche il periodo di congedo di maternità), con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato (e a t.d. per le lavoratrici in congedo di maternità) effettuate nei 12 mesi successivi ed alle mansioni già da lui espletate. Diritto di precedenza per il lavoratore a termine stagionale con riferimento a nuove assunzioni a termine per le medesime attività. Il diritto di precedenza in ambedue i casi può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti la propria volontà con atto scritto rispettivamente entro 6 mesi e 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto e si estingue comunque entro un anno dalla cessazione del rapporto.