I sistemi di controllo e tutela delle produzioni Bio Dott. Luigi Tozzi Ufficio Qualità e Sicurezza Alimentare Area Ambiente e Territorio
Ogni Stato Membro deve designare una o più autorità competente/i (CA), responsabile/i dei controlli sul biologico.
L’Autorità Competente può: Sistema A delegare i compiti di controllo a uno o più Organismi di Controllo, che deve essere da lei approvato e supervisionato Sistema B conferire le sue competenze di controllo ad una o più altre autorità di controllo (OdC sono pubblici ufficiali, UK e Land ) Sistema C creare una mix di questi due sistemi
L’Autorità Competente può: Sistema D L’Autorità Competente non delega o non conferisce ed è responsabile dei controlli sul biologico In questo caso deve avere una serie di requisiti : deve garantire l'efficacia e l'adeguatezza dei controlli: deve avere un numero sufficiente di personale esperto e adeguatamente qualificato
Tutela intra UE Nei casi in cui l’Organismo di Controllo è stato istituito e approvato da un altro Stato Membro, devono essere siglati accordi di cooperazione per la sua supervisione con l’Autorità Competente di tale Stato Membro.
Frequenza di controllo degli operatori Tutti gli operatori sono soggetti ad una ispezione fisica almeno una volta all'anno. Inoltre, visite di controllo supplementari sono effettuate sulla base della valutazione del rischio di non conformità con le regole di produzione biologica.
Al fine di consentire la tracciabilità di ogni prodotto biologico Le proposte del Mipaaf Al fine di consentire la tracciabilità di ogni prodotto biologico in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione gli Organismi di Controllo emettono per ogni transazione commerciale effettuata dagli operatori un documento contenente: - numero del documento contraddistinto da un codice identificativo alfa numerico; - nome, indirizzo e numero di codice dell’Organismo di Controllo; - nome, indirizzo e numero di codice dell’operatore; - riferimento al numero del documento giustificativo di cui all’All. XII del Reg. (CE) n. 889/2008; - descrizione con indicazione della denominazione di vendita e riferimento al codice TARIC, qualifica (biologico/in conversione), quantità e numero di lotto del prodotto movimentato; - data e luogo di rilascio della dichiarazione; - firma dell’Organismo di Controllo
Si confonde la tracciabilità con la congruità
Le proposte del Mipaaf Modello C: Mix tra Conferire agli OdC le sue competenze di controllo ad una o più altre autorità di controllo (e gli altri controlli???) Delegare i compiti di controllo a uno o più Organismi di Controllo, che deve essere da lei approvato e supervisionato
Noi proponiamo: Utilizzo dei documenti della tracciabilità ex Reg. 178/02 Controlli mirati da parte di Mipaaf e Regioni mediante l’analisi del rischio della congruità Reale non sovrapposizione dei controlli Odc ed ufficiali