Gestione rifiuti applicazioni pratiche Federica Castaman Ingegnere ambientale Consulente Ambiente Sicurezza Gennaio 2015
(deposito temporaneo) gestione aziendale del rifiuto (deposito temporaneo)
gestione aziendale del rifiuto
Codice C.E.R.
Codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) Elenco armonizzato, non esaustivo, di categorie di rifiuti (serve ad introdurre una componente oggettiva nell’identificazione dei rifiuti – permette elaborazioni statistiche) – allegato D D.Lgs. 152/06 parte IV È oggetto di periodica revisione, Contiene la nomenclatura di riferimento (a livello comunitario armonizza la classificazione e permette l’uso di una terminologia comune); 5
CER il catalogo è organizzato in 20 classi differenti identificate da codice numerico Il codice CER è costituito da 3 gruppi di 2 cifre ciascuno: XX.YY.ZZ 6
CODICE EUROPEO DEL RIFIUTO (CER) XX.YY.ZZ primi due numeri categoria o attività che genera i rifiuti secondi due numeri processo produttivo che genera il rifiuto ultimi due numeri identificano il singolo rifiuto 7
Codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) Allegato D Codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquacoltura Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili 8
Codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) Allegato D Codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) Rifiuti della produzione conciaria e tessile Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone Rifiuti da processi chimici inorganici Rifiuti da processi chimici organici 9
Codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) Allegato D Codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), sigillanti, e inchiostri per stampa Rifiuti dell'industria fotografica 10
Codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) Allegato D Codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) Rifiuti inorganici provenienti da processi termici Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli; idrometallurgia non ferrosa Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli, e plastica 11
Codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) Allegato D Codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) Oli esausti (tranne gli oli commestibili 05 e 12) Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 e 08) Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 12
Codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) Allegato D Codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) Rifiuti non specificati altrimenti nel Catalogo Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade) Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura) 13
Codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) Allegato D Codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 14
Processo di attribuzione del CER 1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli da 1 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione. 2. Se nessuno dei codici da 1 a 12 e da 17 a 20 si presta per la classificazione, esaminare i capitoli 13, 14 e 15. 3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici del capitolo 16. 4. Infine scorrere i codici all’interno del capitolo identificato per individuare il caso specifico. 15
Chi attribuisce il codice CER ?? SOLO E UNICAMENTE IL PRODUTTORE DEL RIFIUTO !!!! NON il consulente NON il trasportatore NON il laboratorio che analizza il rifiuto NON l’impianto di destinazione Solamente il produttore conosce nel dettaglio il processo produttivo che ha originato il rifiuto RESPONSABILITA’ il produttore risponde legalmente 16
Rifiuti pericolosi Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco (*), nell’elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H e I . pericolosi non pericolosi 17
Caratteristiche di pericolo dei rifiuti Le caratteristiche di pericolo sono definite (di norma tramite analisi di laboratorio) dall’allegato H. H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene; H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica; 55°C; 18
Caratteristiche di pericolo dei rifiuti H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose; H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21°C e inferiore o pari a 55°C; 19
Caratteristiche di pericolo dei rifiuti H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato: prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria; H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata; H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte; 20
Caratteristiche di pericolo dei rifiuti H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l’incidenza; H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva; H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi; 21
Caratteristiche di pericolo dei rifiuti H10 "Tossico per la riproduzione": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l’incidenza; H12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; 22
Caratteristiche di pericolo dei rifiuti H13 “Sensibilizzanti”: sostanze e preparati che per inalazione o penetrazione cutanea possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici; H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente. H15 Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate. 23
Analisi di caratterizzazione 24 Onere del produttore Servono per determinare se un rifiuto è pericoloso o no, nei casi di riferimento (esplicito o non) a sostanze pericolose in esso contenute Servono per determinare l’ammissibilità o meno del rifiuto in discarica (in funzione dell’autorizzazione in essere presso l’impianto di destinazione. Devono essere ripetute periodicamente (di norma annualmente).
deposito temporaneo
DEPOSITO TEMPORANEO La nuova definizione è dettata dall'art. 183, comma 1, lett. m) del Testo Unico Ambientale, così come modificata dal D.Lgs. n. 4/2008; Deposito temporaneo : il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti. DEVONO ESSERE RISPETTATE ALCUNE CONDIZIONI
Condizioni: 1) qualità dei rifiuti depositati I rifiuti depositati non devono contenere le seguenti sostanze: policlorodibenzodiossine policlorodibenzofurani policlorodibenzofenoli (in quantità > 2,5 ppm) policlorobifenile e policlorotrifenili (in quantità > 25 ppm)
Condizioni: 2) tempistiche di conferimento I rifiuti devono essere allontanati con tempistiche a scelta del produttore: scelta temporale: cadenza almeno trimestrale; scelta volumetrica: senza superare i 30 mc complessivi, di cui al massimo 10 mc di pericolosi e comunque entro un anno dal carico
Condizioni: 3) divieto di miscelazione Il deposito deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti, ossia senza miscelare rifiuti di diversa origine e soprattutto mantenendo separati i rifiuti pericolosi dai non pericolosi. Inoltre anche rifiuti simili ma aventi differenti caratteristiche di pericolo devono essere tenuti se-parati.
Condizioni: 4) modalità di stoccaggio I rifiuti devono essere stoccati nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute (modalità imballaggio ed etichettatura);
Organizzazione delle aree di deposito: Obiettivo: garantire sicurezza ambiente e persone le aree di deposito devono essere identificate mediante appositi cartelli, indicanti codice CER e descrizione dei rifiuti;
Organizzazione delle aree di deposito: Obiettivo: garantire sicurezza ambiente e persone i rifiuti pericolosi vanno inoltre dotati di cartelli indicanti lo specifico pericolo ad essi associato (es. infiammabili, irritanti ecc.);
Organizzazione delle aree di deposito: Obiettivo: garantire sicurezza ambiente e persone i depositi di rifiuti liquidi o con la possibilità di produrre percolato (come nel caso degli oli esausti) devono essere dotati di apposito bacino di contenimento per evitare spandimenti accidentali al suolo;
Organizzazione delle aree di deposito: Obiettivo: garantire sicurezza ambiente e persone i rifiuti (specialmente quelli pericolosi) devono essere protetti dalle intemperie per evitare che la pioggia possa dilavarne le sostanze pericolose e rilasciarle in ambiente;
Organizzazione delle aree di deposito: Obiettivo: garantire sicurezza ambiente e persone le aree di deposito devono essere collocate lontano da possibili fonti di innesco;
Organizzazione delle aree di deposito: Obiettivo: garantire sicurezza ambiente e persone in prossimità di eventuali depositi di rifiuti combustibili o infiammabili è opportuno siano predisposti idonei mezzi di estinzione.
registro carico e scarico
entro 10 giorni dall’operazione di carco o scarico ANNOTAZIONI Le annotazioni sul registro devono essere fatte: entro 10 giorni dall’operazione di carco o scarico Per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro 2 giorni dalla presa in carico dei rifiuti; registro 10 giorni
Tenuta del registro i registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli Intermediari; i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 2 tonnellate di rifiuti pericolosi, possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi; i rifiuti provenienti da attività di manutenzione e assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività
Registri di carico e scarico Vanno conservati per 5 anni Tenuta del registro Registri di carico e scarico Vanno conservati per 5 anni formulari il registro dovrà avere fogli numerati e vidimati dall’ufficio del registro imprese; Non è possibile inserire fogli
Struttura del registro Frontespizio Fogli Fogli Fogli Fogli dati anagrafici dell’azienda ubicazione dell’esercizio attività svolta estremi delle numerazioni del registro con le date relative (dal n. xx del… al n. yy del…).
Struttura del registro Fogli Fogli Fogli Fogli vanno compilati ogni volta che un rifiuto viene prodotto, oppure stoccato, o portato al di fuori del luogo di produzione, ecc. un registro può avere al suo interno più registrazioni di rifiuti diversi sono composti da 5 sezioni
1° parte Alla voce carico / scarico: Il rifiuto viene prodotto (oppure viene depositato nell’area di stoccaggio) SCARICO Il rifiuto viene allontanato dal sito in cui è stato prodotto (destino D o R) Strettamente connessa alla registrazione di carico e scarico è la data del movimento (non è stata messa la dicitura generica “data”, ma è stato messo un più immediato “del”, il quale vuole indicare proprio la data di quel movimento effettuato)
dati relativi al formulario di identificazione e trasporto rifiuti. 1° parte numero della registrazione: il numero è progressivo e continuo con riferimento all’anno solare: 145/2013, 146/2013, 147/2013 01/2014, 02/2014 Il primo numero e l’ultimo, con la data di registrazione, sono i numeri che devono essere riportati sul frontespizio del registro stesso. In caso di operazione di scarico, dati relativi al formulario di identificazione e trasporto rifiuti.
1° parte Dati formulario: numero del formulario: questo numero si trova in alto a destra del foglio del formulario stesso ed è già prestampato dalla tipografia ed è diverso per ogni nuovo foglio del formulario (es. PRY 654826/13) data di effettuazione del trasporto riferimenti alle operazioni di carico: lo scarico del rifiuto sarà comprensivo di un certo numero di carichi (es. 46/2013, 152/2013, 01/2014) 12/2014 01/2014 152/2013 46/2013
2° parte Codice CER del rifiuto: codice dato da 6 cifre Ad ogni codice numerico corrisponde una descrizione specifica. Stato fisico del rifiuto: solido polverulento solido non polverulento fangoso liquido
2° parte La classe di pericolo si indica solo se il rifiuto oggetto della registrazione è un rifiuto pericoloso. Indicazioni classe da H01 ad H14 (analisi). Serve ad identificare che tipo di pericolo può portare quel rifiuto all’ambiente esterno, alle persone o agli animali in caso di sversamenti accidentali o di contatto con occhi, derma o inalazione. Le classi di pericolo sono indicate nell’allegato I alla parte IV del D.Lgs.n.152/97.
2° parte Indicare il destino del rifiuto: Solo in caso di scarico Indicare la voce R.... o D.... RECUPERO Da R01 a R14 SMALTIMENTO Da D01 a D15
3° parte Indicare il quantitativo del rifiuto movimentato: Si indica il quantitativo in kg, litri o metri cubi CARICO STIMA SCARICO PESO VERIFICATO
3° parte 2 5 10 3 Indicare il quantitativo del rifiuto movimentato: Quando si effettua una registrazione di scarico, il quantitativo relativo alla registrazione devono corrispondere alla somma dei carichi di riferimento (indicati nella prima parte del foglio). 2 5 10 3
4° parte La prima sezione riguarda il luogo di produzione e l’attività di provenienza dei rifiuti: da compilare solo in caso di attività di manutenzione in sedi diffuse sul territorio e tenuta dei registri presso unità centralizzate o di coordinamento.
4° parte la seconda parte invece riguarda la gestione della presa in carico del rifiuto da parte di eventuali intermediari. In questo caso occorre inserire i seguenti dati: - denominazione o ragione sociale dell’impresa; - codice fiscale; - sede dell’impresa; - numero di iscrizione all’albo gestori.
5° parte In questa sezione vanno riportate eventuali annotazioni: Esempi: «Correzione del peso a seguito della verifica a destino» «Modifica del codice CER in seguito a verifica analitica» «Operazione annullata per errore di trascrizione» ecc. ecc. ecc.
sanzioni Chiunque ometta di tenere il registro di rifiuti non pericolosi, o lo tenga in modo incompleto sanzione pecuniaria da 2600 € a 15500 €
sospensione del responsabile sanzioni sanzione pecuniaria da 15500 € a 93000 € + sospensione del responsabile da 1 mese a 1 anno Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi
sanzioni Per rifiuti non pericolosi Per rifiuti pericolosi riduzione Per le imprese con meno di 15 dipendenti le sanzioni sono ridotte Per rifiuti non pericolosi Per rifiuti pericolosi riduzione da 260 € a 1550 € riduzione da 1040 € a 6200 €
sanzioni Se le indicazioni incomplete o inesatte, contengono però gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge sanzione pecuniaria da 260 € a 1550 €
FORMULARIO
formulario Il formulario è un documento che accompagna i rifiuti durante il loro trasporto a prescindere dal vettore (sia esso camion, treno o nave) ed identifica principalmente: - i soggetti attivi del trasporto (produttore del rifiuto, trasportatore e destinatario); - il rifiuto oggetto del trasporto (codice CER, quantità, caratteristiche di pericolo, ecc.); - il percorso che sta facendo (o che dovrà fare). Serve a dimostrare che un determinato rifiuto è stato gestito dal produttore correttamente, interessando soggetti abilitati al trasporto ed autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero.
formulario Deve essere compilato dal produttore, perché: - il rifiuto è suo, quindi egli è l’unico che può conoscerlo veramente a fondo; di fronte a trasporti di rifiuti pericolosi, il produttore deve informare il trasportatore di eventuali rischi, consegnando certificati di analisi sul rifiuto o schede di sicurezza ecc. la norma individua nel produttore il soggetto responsabile del corretto recupero o smaltimento dei rifiuti Eccezioni: per il conferimento al servizio pubblico di raccolta; dopo la ricezione della «quarta copia» (che dimostra che il rifiuto è stato correttamente conferito all’impianto di destinazione scelto dal produttore)
formulario Può essere compilato anche dal trasportatore, ma non decadono le responsabilità del produttore relativamente alle informazioni sulla tipologia di rifiuto, né quelle relative alla corretta gestione dello stesso.
formulario Il formulario è compilato in 4 copie: Produttore: la prima copia rimane presso il produttore (o detentore) – le altre 3 viaggiano con il rifiuto fino all’impianto di destinazione Trasportatore: la seconda copia rimane al trasportatore (anche dopo la consegna del rifiuto all’impianto Destinatario: la terza copia resta all’impianto di destinazione Produttore: la 4° copia, datata e controfirmata dal destinatario è re-inviata al produttore, che la verificherà e la conserverà unitamente alla prima.
La 4° copia La 4° copia del formulario deve ritornare al produttore tramite il trasportatore, entro 90 giorni dall’effettuazione del viaggio. Nel caso in cui dovessero passare più di 90 giorni dall’effettuazione del viaggio, il produttore è manlevato dalla responsabilità del rifiuto solo se effettua immediatamente una comunicazione di mancato ricevimento del formulario alla Provincia.
formulario I formulari sono dei bollettari a ricalco (in 4 copie), ove compaiono le informazioni necessarie ed indicate nel D.M. 145 del 1/4/98. I formulari sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministro delle Finanze; gli estremi dell’autorizzazione alle tipografie devono essere indicati su ciascuno dei predetti stampati, unitamente ai dati identificativi della tipografia. Devono essere annotati sul registro IVA acquisti. Non si possono usare altri tipi di quaderni o bollettari.
formulario I formulari devono essere numerati progressivamente anche con l’adozione di prefissi alfabetici di serie. es. FIR 00001, XRE 00001 I formulari devono essere vidimati dall’Ufficio del Registro o dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o dagli uffici regionali o provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione è OBBLIGATORIA ma GRATUITA.
formulario I formulari sono parte integrante dei registri di carico e scarico: vanno conservati per 5 anni. Unica eccezione sono i formulari collegati al registro delle discariche, che vanno invece tenuti per tutta la vita della discarica e alla chiusura vanno consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione. I formulari devono essere conservati nello stesso posto fisico del registro di carico e scarico. Per comodità la 4° copia va pinzata alla 1° copia.
formulario frontespizio fogli Il formulario è diviso in: Il frontespizio riporta i dati del proprietario del formulario: nome della ditta residenza o il domicilio codice fiscale ubicazione dell’esercizio numeri del formulario dal n…. al n…. frontespizio fogli
frontespizio Ditta: .................................................................. Residenza o domicilio: Comune: .................................... Via: .............................. n°: .............. Codice fiscale: ................................................ Ubicazione dell'esercizio: Formulario dal n. ............ al n. ..................
fogli
compilazione In alto sulla destra compare: il numero di identificazione del formulario (prestampato) che deve essere trascritto sul registro di carico e scarico nella prima parte alla voce “numero del formulario”. gli spazi per la data d’emissione del formulario ed il numero del registro relativo allo scarico (per n° di registro si intende il n° progressivo della registrazione di scarico relativa). Le 3 parti successive sono identiche, per il produttore, il destinatario e il trasportatore, ai fini delle informazioni da immettere: denominazione o ragione sociale unità locale - luogo di destinazione per il destinatario – indirizzo per il trasportatore codice fiscale numero di autorizzazione/iscrizione all’albo data del rilascio dell’autorizzazione/iscrizione all’albo
compilazione Spazio dedicato alle note: Riferimenti al numero di protocollo del certificato analitico che eventualmente accompagna il rifiuto Indicazioni relative ad eventuali correzioni effettuate sul documento Annotazioni relative al trasporto in conto proprio Estremi degli eventuali intermediari che concorrono alle gestione del rifiuto trasportato.
compilazione Informazioni sulle caratteristiche del rifiuto: denominazione/descrizione del rifiuto, presa dalle descrizioni del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti); CER (la codificazione numerica dei rifiuti); stato fisico (1. solido pulverulento, 2. solido non pulverulento, 3. fangoso, 4. liquido) caratteristiche di pericolo di cui all’allegato I della parte IV del D.Lgs.152/06, qualora il rifiuto sia pericoloso N. colli/contenitori, se il rifiuto viaggia all’interno di tali contenitori.
Rifiuto destinato a recupero Rifiuto destinato a smaltimento compilazione Informazioni sulla destinazione del rifiuto: Rifiuto destinato a recupero Codici di attività da R1 a R14 Rifiuto destinato a smaltimento Codici di attività da D1 a D15
compilazione Informazioni sui quantitativi di rifiuto trasportato: Si possono indicare: Peso lordo ● Peso in chilogrammi Tara ● Volume in litri Per chi non ha la possibilità di pesare i rifiuti si può mettere un generico “peso da verificarsi a destino” ad integrazione di un peso o di un volume che deve essere comunque indicato (informazione che il produttore ha quando riceve la 4° copia).
compilazione Informazioni sul trasporto e sul percorso effettuato: E’ necessario indicare se il percorso che si effettua è diverso dal più breve Bisogna quindi specificare se il trasporto è sottoposto alla normativa ADR/RID. Si indicano i dati dell’automezzo, il nome del conducente e la data e l’ora dell’inizio del trasporto.
compilazione Informazioni sul conferimento a destino: Il destinatario deve dichiarare se: il carico è stato accettato per intero il carico è stato accettato per una parte (indicando il quantitativo accettato) il carico è stato respinto (indicando la ragione) La data e la firma del destinatario concludono la compilazione del formulario
sanzioni Trasporto di rifiuti senza formulario, o con dati incompleti sanzione pecuniaria da 1600 € a 9300 € Se le indicazioni incomplete o inesatte, contengono però gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge sanzione pecuniaria da 260 € a 1550 €
sanzioni indicazioni false su natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti pericolosi art. 483 del codice penale falso ideologico in atto pubblico elaborazione e uso di un certificato falso