Il Processo di Esecuzione

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Transcript della presentazione:

Il Processo di Esecuzione Introduzione Consideriamo in questa voce alcune norme relative alla materia dell'"espropriazione forzata in generale", e cioè alla materia disciplinata -- nel suo complesso -- dal I Capo del II Titolo del III Libro del Codice di Procedura Civile. Più particolarmente consideriamo le norme della I Sezione di tale Capo (artt. 483-490), che trattano "dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale". In connessione con le succitate norme degli artt. 483-490, di argomento più strettamente processuale, si pongono le disposizioni contenute negli artt. 2910 e 2911 c.c.. L'esecuzione forzata. Nel tentativo di descrivere l'esecuzione forzata nel modo meno approssimativo e incompleto possibile, si può argomentare da due caratteristiche strutturali, per poi trarre una conferma dal profilo funzionale dell'istituto. Dunque, si ebbe a osservare, dal punto di vista degli effetti sul patrimonio del debitore, che nell'esecuzione forzata si priva in tutto o in parte, immediatamente o progressivamente, l'obbligato della tutela giurisdizionale, che potrebbe giovargli per conservare quel godimento del bene dovuto, che per adempiere dovrebbe abbandonare. Di poi si rilevò che, se la notificazione della situazione giuridica dell'obbligato non riesce a fargli desistere dall'atteggiamento in cui si concreta l'inadempimento, è necessario l'impiego della forza fisica per modificare la situazione materiale, ma tale impiego non può avvenire se non a opera di uomini che appartengono al potere giudiziario. Sotto il profilo funzionale, poi, si è messa in luce l'equivalenza non solo economica, ma anche giuridica fra adempimento e esecuzione per la quale però non occorre, a mio parere, risalire fino alla struttura dell'obbligazione, e seguire quell'estrema teoria per cui il soddisfacimento dell'obbligazione stessa dovrebbe consistere essenzialmente in un pati, perché tale equivalenza è salva seguendo quella nota tesi, ormai prevalente, secondo la quale l'oggetto dell'obbligazione non consiste nella prestazione, ma nel bene dovuto. Prima di concludere questo paragrafo introduttivo occorre ancora ch'io mi soffermi sul carattere di coattività dell'esecuzione forzata. In primo luogo, che tale caratteristica non possa essere intesa come aggressione in concreto della sfera patrimoniale del debitore, siccome l'esecuzione forzata opera in via surrogatoria e sostitutiva dell'attività del debitore, non necessariamente si tratta di esercitare la violenza sul suo patrimonio, potendosene, infatti, prescindere, qualora il soggetto passivo del processo lasci fare. In secondo luogo, come si ebbe a dimostrare addirittura tre quarti di secolo fa, la coercizione non significa esclusivamente impiego di forza materiale, ma attività di organi giurisdizionali contro un privato obbligato, per procacciare al creditore un bene a lui dovuto: la dimostrazione si può trarre dal pignoramento di un credito presso terzi, che inizia un'esecuzione con effetti non materiali, ma è egualmente esecuzione forzata, perché offre al pignorante un bene nei confronti dell'obbligato, che avrebbe dovuto prestarlo. Dott. Giovanni Cardona Giudice Ausiliario di Corte di Appello

Esecuzione forzata e responsabilità patrimoniale. Espropriazione In base all’art.2740 c.c., il debitore risponde delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri e, se non adempie, il creditore può procedere ad esecuzione forzata sui suoi beni. Legislazione: artt. 2910, 2911 c.c. art. 483 e ss. c.p.c. l. 3-8-1998, n. 302 (norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai) d. lg. 19-2-1998, n. 51 (norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) Esecuzione forzata e responsabilità patrimoniale. Non è infrequente in dottrina l'asserzione, secondo la quale l'art. 2910 c.c., per cui il creditore, al fine di conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, in base alle regole poste dal codice di procedura civile, trova il suo presupposto nell'art. 2740 c.c. nel quale si stabilisce appunto che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Di questa responsabilità patrimoniale si tende a delineare un'efficacia del tutto peculiare. Ovvero la si configura come rapporto giuridico attuale, incidente su un oggetto che è diverso da quello dell'obbligazione, e che presenta un soggetto passivo, titolare dell'oggetto su cui si scarica tale responsabilità, e che ha per funzione di assicurare la tutela delle obbligazioni tutelate, anche senza o contro la volontà dell'obbligato, rapporto che presenta come momenti di attuazione la surrogatoria, il sequestro conservativo, l'azione revocatoria, l'espropriazione forzata e il fallimento. Tuttavia non mancano indirizzi diversi. Decisiva, infine, è la sussistenza di un'ipotesi, normativamente sancita, in cui l'esecuzione in forma specifica è idonea a realizzare la responsabilità patrimoniale: quella del risarcimento del danno in forma specifica dell'art. 2058 c.c., per cui il debitore risponde dell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria con l'intero suo patrimonio. D'altronde, l'appartenenza del concetto di responsabilità patrimoniale al processo esecutivo viene sostenuta persino in originali vedute, che tendono a risolvere l'esecuzione forzata e il fallimento nella nozione di esecuzione processuale, che sarebbe la sola ed esclusiva ad attribuire la certezza dell'adempimento: la responsabilità, infatti si risolve in ciò che tale certezza non potrebbe essere riferita alla realizzazione del singolo rapporto obbligatorio isolatamente preso, ma alla realizzazione dell'intera dinamica patrimoniale, nella quale il rapporto stesso è inserito. Comunque, resta pur sempre che il considerare la responsabilità patrimoniale come un profilo oggettivo e soggettivo dell'esecuzione forzata, e non come un rapporto giuridico a sé stante, evitando duplicazioni concettuali, contribuisce alla chiarezza della sistemazione della delicata materia.

Oggetto dell'espropriazione Caratteri Il processo di esecuzione tende all’attuazione coattiva di un diritto già accertato, anche contro la volontà del debitore. Oggetto dell'espropriazione L'art. 2910 c.c., articolo avente finalità enunciative e di collegamento, definisce l'"oggetto dell'espropriazione". Espropriabili, anzitutto, sono i beni compresi nel patrimonio del debitore. Lo afferma già (principio della responsabilità patrimoniale) l'art. 2740 c.c., del quale l'art. 2910 costituisce la prosecuzione e quasi l'attuazione. Il creditore di denaro espropria i beni del debitore "per conseguire quanto gli è dovuto" (art. 2910, 1° co.). La funzione del complessivo processo di espropriazione (espropriazione in senso ampio), e particolarmente dell'atto o atti espropriativi in senso stretto in cui esso culmina, è appunto quella di soddisfare il credito di denaro, di procurare al creditore, pur senza l'adempimento del debitore, il bene, il denaro, dovutogli. E si ottiene denaro a carico del debitore operando sui suoi beni e precisamente trasformandoli in denaro. I beni del debitore non sono l'oggetto del diritto del creditore, ma solo l'oggetto del processo di espropriazione, e particolarmente di quell'atto o atti espropriati in senso stretto: bene dovuto al creditore (denaro), e bene colpito con tale atto o atti, si distinguono. Questa distinzione, si noti, definisce il processo di espropriazione forzata rispetto al processo di esecuzione "in forma specifica", con il quale si attuano forzatamente i crediti di consegna o rilascio di beni mobili o immobili e i crediti aventi per contenuto prestazioni di fare o di non fare: nell'esecuzione in forma specifica, infatti, quella distinzione non si ha più, e il creditore consegue direttamente e immediatamente "quanto gli è dovuto". Nel processo di espropriazione hanno due fasi fondamentali: nella prima, espropriativa e strumentale, si colpiscono i beni del debitore vincolandoli per i fini del processo e li si trasforma in denaro, in un bene omogeneo rispetto a quello dovuto, anzi nello stesso bene dovuto; nella seconda, satisfattiva e finale, si attribuisce al creditore il denaro ottenuto, pervenendo così al soddisfacimento del credito. A causa della prima fase, che, se è solo strumentale, riesce però a definirlo in modo specifico, il nostro processo riceve, nella sua unità e totalità, la denominazione di processo di espropriazione, accanto all'altra, meno utilizzata di processo di esecuzione per credito di denaro. Secondo l'enunciazione contenuta nell'art. 2910, il processo di espropriazione si svolge nei modi stabiliti dal codice di procedura civile. In realtà, con le norme di questo codice dovremmo ricordare anche tutte le altre norme concernenti l'esecuzione per credito di denaro: quelle che introducono particolari modifiche del processo ordinario per determinare situazioni, quelle che disciplinano processi di espropriazione speciali, quelle relative all'espropriazione generale o "concorsuale". Né si devono dimenticare le speciali norme di autotutela nel campo dell'espropriazione (vendita "privata" del bene ricevuto in pegno, ecc.): norme anch'esse, secondo noi, di natura processuale (riteniamo cioè che si possa parlare di processo anche per l'autotutela e non solo per la tutela giurisdizionale). Nell'ampio concetto di espropriazione e di processo di espropriazione debbono poi comprendersi, ai fini dell'art. 2910, anche le procedure e attività di "amministrazione" forzata, quelle cioè che, senza giungere all'alienazione del bene fruttifero colpito (con la vendita e l'assegnazione di questo bene), pervengono ugualmente a ottenere il bene dovuto, il denaro, operando sui frutti del bene colpito (sono perciò espropriative in senso stretto per quel che riguarda i frutti). Si verifica un'amministrazione forzata in via principale nel procedimento previsto dall'art. 41 r.d. 16-7-1905, n. 646 (credito fondiario), e in via incidentale nell'ipotesi di cui negli artt. 592-595 (amministrazione giudiziaria); un'amministrazione forzata in regime di autotutela (un'autotutela a base consensuale) si ha secondo noi nel caso di anticresi (artt. 1960-1964 c.c.). Espropriabili sono in primo luogo, come si è detto, i beni del debitore. Ma non tutti: non lo sono quelli "impignorabili" (e, nel processo di espropriazione concorsuale, i beni "non compresi nel fallimento", art. 46 r.d. 16-3-1942, n. 267). In questi casi, fra l'oggetto possibile dell'espropriazione e il patrimonio del debitore vi è una non coincidenza per difetto.

L'organo dell'esecuzione. Soggetti del Rapporto I soggetti del rapporto processuale esecutivo sono: Le parti e la capacità Sono troppo note le polemiche, talvolta assai aspre, che ha suscitato in dottrina la nozione di parte, perché non ci si meravigli che anche riguardo al processo d'esecuzione si segnalino concezioni spesso diametralmente contrastanti fra di loro. Concezioni tutte che peraltro non escludono che si possa aderire alla conclusione, anche alla luce dell'art. 485 c.p.c., per cui il processo esecutivo italiano è costruito come un processo di parti, individuate precisamente nel creditore pignorante, nei creditori intervenuti e nel debitore esecutato, al quale va equiparato il terzo proprietario, assoggettato a esecuzione per obbligo altrui, e nel creditore o avente diritto e nell'obbligato nell'esecuzione in forma specifica. Per quel che concerne, infine, la capacità del creditore e del debitore, anche per il procedimento esecutivo in esame si ripropone la nota dicotomia fra capacità di essere parte, dipendente dalla capacità giuridica, e capacità processuale o di stare in giudizio, legata alla capacità d'agire, dicotomia che costituisce il presupposto dell'art. 75 c.p.c., per cui sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere. Norma a sua volta, che esercita una portata di carattere generale, in quanto stare in giudizio significa compiere o subire gli effetti di atti processuali, propri di qualunque procedimento. Occorre, tuttavia, tenere presente che l'art. 75, 2° co., c.p.c., nel prescrivere che le persone, le quali non hanno il libero esercizio dei diritti, non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme, che regolano la loro capacità, rinvia, fra l'altro, all'art. 320, 3° co., c.c., che stabilisce che i capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, che ne determina l'impiego. Restano la tutela degli incapaci e la curatela dei minori emancipati e di inabilitati: per la prima ipotesi si evince dagli artt. 374, n. 5, e 375, c.c., la conferma della tesi, poc'anzi sostenuta, che è necessaria tale autorizzazione per l'espropriazione di crediti per sorte capitale. Viceversa, il minore emancipato e l'inabilitato possono agire in via esecutiva con l'assistenza del curatore, senza necessità di autorizzazione, a norma degli artt. 394 e 424 c.c., coordinati con gli artt. 374, n. 5 e 375 c.c.; non mi pare, invece, che, a differenza che nell'ipotesi in cui si agisca per ottenere una condanna al pagamento di una somma di danaro, occorra tale assistenza per procedere esecutivamente contro uno di questi soggetti. Tale assistenza si rende necessaria quando si tratti di proporre un'opposizione, non solo all'esecuzione o di terzo, ma anche agli atti esecutivi, dato che la fase incidentale, che si apre, richiede proprio l'apprestamento di difese tipiche dell'esercizio di un'attività di azione o di eccezione in sede di cognizione. L'organo dell'esecuzione. L'espressione "organo dell'esecuzione forzata", com'è noto, costituisce una vera e propria anfibologia, potendo stare a significare tanto la persona alla quale sono assegnate funzioni del processo esecutivo, quanto il complesso di queste funzioni, in quanto si accentrino in una persona, alla quale sono attribuite, e che anche nel processo esecutivo appaiono nella triplice figura del giudice, del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario. Di queste tre figure sia la relazione al codice sia l'art. 484 c.p.c. accentuano l'importanza del giudice dell'esecuzione, che sta al centro del processo esecutivo per dirigere, stimolare e coordinare le attività degli interessati, che vi partecipano, tanto da rapportarlo al giudice istruttore, dato che nel 4° comma di quest'ultima norma si stabilisce che gli si applichino gli artt. 174 (immutabilità del giudice istruttore) e 175 (direzione del procedimento). Equiparazione, peraltro, che la dottrina limita al conferimento al giudice dell'esecuzione dei poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, sottolineando per di più la differenza fra i due organi: infatti, mentre l'istruttore, dovendo preparare la causa per la decisione, è strutturalmente e funzionalmente legato al collegio, al quale deve rimettere la causa, viceversa il giudice dell'esecuzione è autonomo, come lo sono i suoi provvedimenti. Opportunamente è stato messo in luce in dottrina, che nell'esecuzione forzata sia il cancelliere, sia l'ufficiale giudiziario svolgono funzioni non soltanto più ampie, ma anche aventi autonoma rilevanza rispetto al processo di cognizione. Per concludere, non si può non ricordare che nel processo esecutivo acquista particolare rilevanza la figura della persona investita, in modo contingente e per il singolo processo, di funzioni processuali, che si è autorevolmente suggerito di chiamare incaricato processuale, soggetti fra i quali si ricordano lo stimatore, il commissionario, il custode, lo stesso terzo debitore pignorato, dato anche che non è parte, il conservatore dei registri immobiliari e del P.R.A., l'amministratore giudiziario, e, infine, i comproprietari di beni indivisi, almeno sotto il profilo del dovere di collaborazione di cui all'art. 599, 2° co., c.p.c.

Caratteri principali del processo esecutivo Mancanza della fase istruttoria; Mancanza del contraddittorio (eventuale); Il titolo esecutivo (presupposto formale); La limitazione al solo fine della espropriazione; La non esclusività (pluralità di azioni esecutive). Esecuzione forzata e processo esecutivo. In questi ultimi decenni la distinzione fra esecuzione forzata e processo esecutivo, autorevolmente negata da chi identifica i due termini come corollario dell'asserzione che il processo esecutivo non costituisce la realizzazione di un diritto sostanziale, non solo non è stata più messa in discussione, ma ci si è addirittura giovati di essa per riportare l'inizio di tale processo alla notificazione del precetto. Conseguentemente non sono più sorti ostacoli ad approfondire questa dicotomia, distinguendo l'oggetto dell'esecuzione dall'oggetto del processo esecutivo, guardando sotto quest'ultimo profilo non a "ciò che si esegue", ma a "ciò su cui si esegue", con la duplice conseguenza che si rifiuta un riferimento sostanziale al risultato finale del processo, per prospettare invece il concetto in termini idonei a ricomprendere l'attività processuale nell'arco completo del suo sviluppo, e che si pone l'accento sulla necessità che, per attribuire sufficiente determinazione alla figura, si prendono in considerazione, nel definirla, gli atti tipici del processo che ne informano la natura. Dicotomia, infine, la cui origine, a seguito di un'indagine sul sistema del codice del 1865, è stata ricondotta all'intestazione del libro II, che si riferiva all'esecuzione forzata delle sentenze, delle ordinanze e degli atti ricevuti da ufficiale pubblico. Infatti, l'esecuzione di quanto stabilito nel titolo non costituisce sempre l'oggetto del processo di esecuzione forzata, almeno per l'esecuzione per espropriazione, perché l'oggetto ha invece rilevanza prevalentemente processuale, e solo al momento della vendita o dell'assegnazione viene a essere trasferito a un terzo o a un creditore, palesando così un'indubbia efficacia sostanziale. D'altro canto, che i procedimenti di esecuzione forzata costituiscano veri processi, cioè che in essi è ravvisabile il contraddittorio, è sostenuto ormai quasi pacificamente, dato anche che agli interessati è consentito di rivolgersi al giudice, affinché disponga alcunché, e che comunque il contraddittorio stesso è stabilito in caso d'incidente sulla validità di un atto esecutivo, oltreché nelle altre ipotesi alle quali si farà cenno in seguito. A mo' di conclusione mi pare necessario accennare a un tema strettamente connesso alla dicotomia fin qui esaminato, considerando cioè la tesi, secondo la quale accanto a un processo esecutivo inteso in senso diretto, se ne potrebbe delineare una nozione più ampia: ciò in quanto, siccome l'agire in via esecutiva da creditore ammette anche l'esperienza dell'opposizione all'esecuzione, vi sarebbe la necessità di adottare un concetto di processo esecutivo come comprendente in sé la possibilità di trasformazione in opposizione. Tuttavia si è avuto agio di replicare che nel codice del 1940 si è costruito il sistema delle opposizioni come esterno al processo esecutivo, come comprova altresì l'avere il legislatore dell'epoca resa costantemente facoltativa la sospensione dell'esecuzione in conseguenza della proposizione di tali opposizioni.

Competenza, connessione e litispendenza. I limiti alla giurisdizione italiana e il difetto di giurisdizione. La riforma costituita dalla legge 218/1995 non detta particolari disposizioni in ordine alla determinazione dell'ambito della giurisdizione italiana quanto ai processi di esecuzione forzata. Nel sistema previgente i limiti alla giurisdizione italiana, posti negli artt. 2, 4 c.p.c., e il correlativo difetto di cui agli artt. 37 e 41 c.p.c. sono, com'è noto, formulati con espresso riferimento al processo di cognizione, donde l'insorgere del problema della loro applicabilità all'esecuzione forzata. In particolare, per quel che concerne i limiti giurisdizionali del processo esecutivo, si è concordi in dottrina nel reputare che l'oggetto materiale deve essere situato nel territorio della Repubblica, anche se le motivazioni addotte a suffragio di questa tesi sono diverse e talvolta contrastanti. Il rilievo del difetto di giurisdizione, qualunque ne sia la causa, è attribuito d'ufficio al giudice dell'esecuzione, anche per l'inapplicabilità dell'art. 37, 2° co., c.p.c., stante l'irrilevanza del problema della giurisdizione verso lo straniero. Infine, non resta che esaminare il problema dell'ammissibilità di un regolamento di giurisdizione nel processo esecutivo, facoltà che viene negata, almeno per quel che riguarda l'ipotesi dell'art. 41, 1° co., c.p.c., perché in sede d'esecuzione non trova spazio quella logica delle questioni pregiudiziali e dell'economia dei giudizi, nella cui prospettiva trova la sua essenziale utilità e giustificazione come rimedio preventivo il regolamento stesso. Dopo la riforma sembra prevalere l'orientamento che considera applicabile l'art. 3, 2 co. ed il richiamo ivi contenuto alle norme sulla competenza territoriale, anche ai processi di esecuzione forzata. Di conseguenza la competenza giurisdizionale in materia esecutiva deve desumersi specialmente dagli artt. 26 e 543 c.p.c. applicando in particolare le norme sulla competenza territoriale ex art. 26, 2 co., c.p.c. per cui risulta decisivo il domicilio in Italia del terzo debitore (8) anche se c'è ancora chi sostiene applicabile il diverso criterio della localizzazione del credito espropriando, ritenendo la sussistenza della giurisdizione italiana quando i l suddetto credito sia da adempiersi in Italia (9). Competenza, connessione e litispendenza. Prima che il d. lg. 51/1998 abrogasse gli artt. 8 e 16 c.p.c. la competenza per materia del processo esecutivo era ripartita nell'art. 16, 1°, 2° e 4° co., c.p.c., fra pretore e tribunale: a quest'ultimo spettava la sola espropriazione immobiliare, mentre quella mobiliare e dei crediti, oltre all'esecuzione forzata per consegna e rilascio, e degli obblighi di fare e di non fare, pertineva al pretore. Con l'istituzione del giudice unico di primo grado la competenza esclusiva in materia di esecuzione forzata ai sensi dell'art. 9 c.p.c. spetta al tribuanle. A sua volta la competenza per territorio viene nell'art. 26 divisa fra il giudice del luogo, in cui le cose si trovano, come per l'espropriazione mobiliare e immobiliare, il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore, come per l'espropriazione di crediti, e il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto. Viene in quest'ultima norma omesso qualunque riferimento alla competenza per territorio nell'esecuzione per consegna e rilascio, ma a ciò si può ovviare applicando l'art. 606 c.p.c., che, descrivendo il modo della consegna, stabilisce che l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano. Statuizione, poi, che per identità di ragione vale anche per l'esecuzione per rilascio di immobili. Assai più delicati sono i problemi a cui dà luogo il concetto di connessione, dato che, sia per lo scarso rilievo che nelle questioni di competenza esecutiva esplica il titolo della domanda, sia viceversa per il costante riferimento che al processo di cognizione formulano gli artt. 31-36 c.p.c., queste ultime disposizioni, con i relativi spostamenti di competenza, non si applicano ai processi di esecuzione forzata. Tuttavia, la dottrina ha desunto l'ipotizzabilità di una peculiare forma di accessorietà, che importa una modificazione di competenza per territorio, fra l'immobile e i mobili che ne costituiscono l'arredamento: distinti restano gli atti di pignoramento, ma l'unico processo esecutivo è di competenza del tribunale. Altre ipotesi di accessorietà, poi, vengono desunte dagli artt. 515 e 516 c.p.c. rispettivamente per le cose destinate, anche non durevolmente, al servizio o alla coltivazione del fondo, quando siano pignorate insieme all'immobile, e per i frutti naturali del fondo, prima delle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario nella loro maturazione. Problemi non meno delicati insorgono a proposito della litispendenza esecutiva, rispetto alla quale in dottrina si è venuto delineando un netto contrasto fra chi reputa che vi sia possibilità di litispendenza fra più processi di espropriazione, che concernano gli stessi beni, anche senza che vi sia stata una previa violazione delle norme sulla competenza, e chi esclude l'applicabilità dell'art. 39 c.p.c. all'esecuzione forzata, dato che quest'ultima norma si riferisce inequivocabilmente al processo di cognizione. Dopo il d.lg. 51/1998 la competenza per i procedimenti di esecuzione spetta solo al tribunale, essendo recisamente esclusa la competenza del giudice di pace, e quindi ora può semplicemente prospettarsi il riparto tra diversi tribunali o giudici diversi dello stesso tribunale. Si è, peraltro, rilevato che si possono effettivamente produrre casi di contemporanea pendenza, di fronte a giudici diversi, di processi esecutivi diversi, ma fra gli stessi soggetti per uno stesso diritto sullo stesso oggetto, per cui, se esiste il problema, deve parimenti esistere la soluzione, concludendosi che uno solo dei processi esecutivi può proseguire, mentre all'altro si pone termine, anche d'ufficio; infine, la scelta fra quale dei due debba essere fatto salvo è legata al criterio della prevenzione.

Tipi di processo di esecuzione Tipi di azioni esecutive sono: Esecuzione in forma specifica e espropriazione. E' noto che la dottrina processualcivilistica, nell'ambito generale dell'esecuzione forzata, già da tempo suole distinguere tipi diversi di tutela giurisdizionale, suddivisi a loro volta nei due grandi sottogruppi dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica. E', però, altrettanto noto che a partire dagli anni Cinquanta questa sistemazione è stata contestata. Si è sostenuto, da un primo punto di vista, che i procedimenti esecutivi diversi dall'espropriazione forzata rivestono il carattere della tipicità, circoscritti come sono a ipotesi predeterminate, sulla base della coercibilità delle obbligazioni con prestazioni fungibili, al fine di rispettare il principio della tutela della sfera patrimoniale del debitore. Per contro si reputa che il concetto di infungibilità della prestazione sia inesatto e soggetto a troppo ampie oscillazioni di significato, per essere utilizzabile, mentre l'interferenza nella sfera dei diritti reali del debitore non si ha soltanto nell'esecuzione per consegna e rilascio e dagli obblighi di fare e di non fare, ma anche nell'espropriazione forzata, per cui ci si preferisce rifare, come criterio discretivo, alla insussistenza della responsabilità patrimoniale al di fuori dell'ambito delle obbligazioni intese in senso stretto e con esclusione degli obblighi, per cui l'esecuzione specifica serve esclusivamente alla tutela delle cosiddette situazioni finali. Constatata la difficoltà di superare le critiche, al concetto di infungibilità della prestazione, è incontestabile che la responsabilità patrimoniale non possa concernere se non le obbligazioni, con esclusione degli obblighi derivanti dalle violazioni di diritti reali. Si pensi, infatti, al possessore e al detentore che, anche se ha cessato per fatto proprio di possedere o detenere la cosa, è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno (art. 948, 1° co., c.c.). Un ulteriore criterio discretivo fra espropriazione e esecuzione forzata in forma specifica può essere forse rinvenuto nella necessità di un'esplicita previsione legislativa delle situazioni giuridiche sostanziali tutelate, per potersi procedere ad esecuzione forzata in forma specifica, a differenza delle obbligazioni pecuniarie vere e proprie. Ciò, sia come conseguenza della ben più lata espressione contenuta nell'art. 2910, 1° co., c.c., per quel che concerne l'espropriazione, sia perché l'esecuzione in forma specifica si traduce in una intrusione nel patrimonio del debitore, che dalla coscienza sociale è considerata più penetrante dell'espropriazione, e in un più delicato impiego di attività degli organi esecutivi, non si può non consentire con la tesi di chi reputa che il termine "specifica" non può avere che un senso relativo, ossia designare una forma particolare o speciale di esecuzione, distinta dall'espropriazione, senza che ciò stia a significare una diversità di situazione sostanziale, dato che in tutte le ipotesi in esame si hanno procedimenti di attuazione del titolo esecutivo. Conclusione alla quale, peraltro, può aderire anche chi reputa che un'ulteriore difformità fra l'espropriazione e gli altri procedimenti esecutivi sia costituita dal contenuto dell'obbligazione portata dal titolo esecutivo stesso.

Esecuzione forzata in forma generica L’esecuzione forzata in forma generica o per crediti di denaro si suddivide in: Espropriazione forzata presso il debitore (artt. 513-542); Espropriazione forzata presso terzi (artt. 543-554); Espropriazione immobiliare (artt. 555-598); Espropriazione beni indivisi (artt. 599-601); Espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 602-614); Lo svolgimento dei processi esecutivi. Lo svolgimento del processo d'esecuzione forzata per espropriazione è disciplinato in una sorta di parte generale, costituente il capo primo del titolo secondo, che va dagli artt. 483 a 512, e in cinque capi successivi, ciascuno dedicato a uno specifico procedimento: espropriazione mobiliare (artt. 513-542), presso terzi (artt. 543-554), immobiliare (artt. 555-598), di beni indivisi (artt. 599-602), e, infine, contro il terzo proprietario (artt. 602-604). Di fronte a questa ricchezza di norme, a cui si aggiungono gli artt. 153-182 del r.d. 18-12-1941, n. 1368, contenente fra l'altro le disposizioni di attuazione, si pongono i sette articoli (605-611) dedicati al procedimento per consegna e rilascio, e i soli tre (612-614), che si occupano dell'esecuzione forzata dagli obblighi di fare e di non fare nella presente trattazione, dedicata ai problemi comuni ai vari procedimenti, non mi resta che mettere in luce come né nella esecuzione forzata per consegna o rilascio, né in quella di obblighi di fare e di non fare sia possibile distinguere fasi o stati, che rivestano efficacia peculiare rispetto a fasi e stati successivi, mentre si possono indicare le fattispecie degli artt. 610 e 613 c.p.c. come incidenti d'esecuzione, che il pretore risolve con decreto. Viceversa, per l'espropriazione forzata si possono enumerare fasi cronologicamente susseguentesi e uno stato diacronico; tali fasi, successive alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, sono quelle del pignoramento, della vendita o dell'assegnazione-vendita, della distribuzione della somma ricavata, con l'alternativa, per queste ultime due, della contrazione nell'assegnazione satisfattiva. Ogni fase, dunque, è legata alla fase successiva, secondo l'ordine procedimentale, da un vincolo di preliminarietà necessaria, nel senso che senza pignoramento l'organo esecutivo non può disporre la vendita forzata, senza della quale, a sua volta, è impossibile provvedere al riparto. Lo stato diacronico, poi, concerne il potere d'intervento dei creditori, che può essere espletato lungo tutto l'arco del procedimento, prima del provvedimento di distribuzione, e con differente graduazione secondo che accedano anteriormente all'udienza di autorizzazione alla vendita oppure no (artt. 525, 528, 563 e 565), con esclusione dei creditori iscritti e privilegiati per gli effetti dell'art. 566 c.p.c. Accertamenti e esecuzione forzata. Si pone ora l'esigenza di una trattazione dei rapporti fra cognizione e esecuzione. A questo proposito va accolto il suggerimento di considerare il problema dall'angolo visuale dell'incidenza dell'accertamento sul processo di esecuzione, anche al fine di tratteggiare la proponibilità dell'azione, incidenza che si manifesta in una priorità dell'accertamento che, oltre ad essere storica, è pure concreta, manifestandosi particolarmente nelle opposizioni, attraverso la sospensione del processo esecutivo. Come non si è mancato di precisare, un atteggiamento di priorità si ha anche nell'espropriazione presso terzi, per quel che concerne l'accertamento dell'obbligo del terzo, che è considerato come un momento essenziale della formazione del pignoramento, tanto per acclarare l'effettiva esistenza del bene aggredito, quanto per operarne quella determinazione specifica ai fini dell'espropriazione, che è connaturata alla stessa funzione del pignoramento. D'altro canto, ammesso questo rapporto di pregiudizialità, nel processo esecutivo non si dà luogo né a una cognizione formale, né ad un accertamento munito di autorità di cosa giudicata fuori del sistema delle opposizioni. La conclusione è che il rapporto fra questi speciali accertamenti compiuti dagli organi del processo esecutivo, e emanati mediante provvedimenti di carattere squisitamente procedurale, da un lato, e l'esecuzione forzata dall'altro, non è né di priorità, né tanto meno di pregiudizialità in senso tecnico, dato che mancano le peculiarità proprie di un accertamento atto ad assumere autorità di giudicato sostanziale. Non è escluso, tuttavia, che gli accertamenti degli organi esecutivi possano produrre un effetto dilatorio rispetto al singolo atto d'esecuzione, almeno quando questa verifica si effettui prima che tali organi provvedano all'espletamento delle attività loro demandate. Infine, la sussistenza di un accertamento in senso tecnico nel processo esecutivo non potrebbe neppure risultare nell'ambito più limitato della distribuzione del ricavato nell'espropriazione, come pure si sostiene autorevolmente, dato che, almeno nella formulazione più recente di questa tesi, la fase di riparto costituirebbe un giudizio di cognizione vero e proprio, che si conclude o con una conciliazione giudiziale o con una sentenza emanata a norma dell'art. 512 c.p.c.. Si può, infatti, osservare che nella prima alternativa si raggiunge un accordo di riparto, che non è un accertamento, e che, soltanto nel secondo caso si può ottenere un accertamento in senso tecnico, ma ciò dipende dall'apertura di una fase incidentale di cognizione nell'ambito della distribuzione del ricavato.

Atti preliminari alla esecuzione Gli atti del processo esecutivo. L'atto processuale non è se non un momento del divenire del processo, anche la teoria degli atti esecutivi, in quanto atti del processo esecutivo, va compiuta utilizzando gli schemi elaborati per gli atti processuali in genere, e comunque non si presenta per l'esecuzione in forme diverse o con note peculiari. Fondamentale partizione degli atti processuali è quella fra atti in senso stretto e atti normativi, i quali ultimi, a differenza dei primi, racchiudono la statuizione delle conseguenze giuridiche cui danno vita, ripartendosi in provvedimenti e negozi, è stata oggetto di una revisione di carattere restrittivo, secondo cui la normativa dell'atto ha significato solo là dove l'ordinamento riconosce ai soggetti una competenza normativa e una funzione creativa nel processo di produzione giuridica, facendo della volontà obiettiva la fattispecie di ulteriori situazioni giuridiche, e, quindi, risultando limitata a provvedimenti e a negozi, e di converso resta estranea agli atti processuali di parte. Tuttavia, pur riconoscendo che questa dicotomia resta confinata sul piano classificatorio, si è fatto presente che chi si affida al procedimento, al fine di cogliere la distinzione fra atti e fatti, questi ultimi avulsi dal ciclo procedimentale, rischia di non riuscire a individuare né gli atti, né la rilevanza dei fatti, critica alla quale, peraltro, mi sembra resti indenne chi ricollega l'atto processuale a una situazione soggettiva di potere, dovere o onere. Pare, inoltre, superata anche la partizione fra atti causativi e atti induttivi. Per quel che concerne, infine, il contenuto dei provvedimenti, si sono distinti i provvedimenti esecutivi istruttori dai provvedimenti esecutivi definitivi, facendo rientrare tra i primi quelli che operano nel processo e nei suoi limiti, e fra gli altri quelli che soddisfano gli interessi tutelati, ovvero si è suggerito di contrapporre ai provvedimenti ordinatori quelli esecutori, destinati a incidere direttamente sulla situazione giuridica del debitore, e ai provvedimenti strumentali quelli finali. Spedizione e notificazione. I titoli esecutivi di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 474 c.p.c. richiedono l'attuazione dell'ulteriore formalità della spedizione della formula esecutiva a norma dell'art. 475, 1° co.. Ciò in quanto i provvedimenti e gli atti in esame vengono conservati in originale in cancelleria o presso i notai roganti, sicché non possono essere rilasciati agli interessati se non in copia autentica; onde, per assicurare il rispetto dell'art. 476, 1° co., secondo cui non può spedirsi senza giusto motivo (consistente nella perdita non imputabile del documento) più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte, la si munisce appunto della formula, così come specificata testualmente nell'art. 475, 3° co. Non solo, ma a norma dell'art. 153 disp. att. il cancelliere rilascia la formula stessa soltanto se la sentenza o il provvedimento del giudice sia formalmente perfetto. Le ulteriori copie, stabilisce l'art. 476 c.p.c., sono chieste dalla parte interessata al capo dell'ufficio, che ha pronunciato il provvedimento, oppure al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato: contro il rifiuto a rilasciare la copia in forma esecutiva si è suggerito di applicare analogicamente l'art. 476, 2° co., c.p.c. La Cassazione è pressochè unanime nel ritenere che la carenza della formula esecutiva attiene alla regolarità formale del titolo e dà luogo alla opposizione ex art. 617 (Cass., 7-7-1999, n. 7026; Cass., 3-6-1993, n. 6221). L'art. 475, 2° co., poi, stabilisce che tale spedizione può essere effettuata anche a favore dei successori della parte, nei riguardi della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, successione che si giudica possa risultare tanto a titolo universale, quanto a titolo particolare, e per taluno anche a favore del rappresentante e del sostituto processuale, sia per l'espropriazione, sia per l'esecuzione in forma specifica. Viceversa quest'ultima norma non si applica né ai titoli di credito di cui all'art. 474, n. 2, anche nel caso in cui il trasferimento, ad esempio per cessione o successione a causa di morte, non risulti dal titolo stesso, né, in generale nell'ipotesi in cui la successione si produca dopo la spedizione. Inoltre, a norma dell'art. 477, 1° co., il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dieci giorni dopo la notificazione del titolo. A norma poi, dell'art. 479, 1° co., c.p.c., se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere proceduta dalla notificazione del titolo esecutivo; a questa notificazione, assieme a quella del precetto, che può essere effettuata congiuntamente oppure no (art. 479, 3° co.), ma che deve essere fatta separatamente nel caso dell'art. 477, 1° co., viene attribuita la funzione di preannunciare solennemente al debitore il proposito di esercitare l'azione esecutiva, che si fonda sul titolo che va notificato, e per il conseguimento del diritto, e con quella portata soggettiva, che emerge dal titolo. Con la duplice conseguenza di offrire al debitore l'ultima possibilità di eseguire il proprio obbligo spontaneamente, e di conoscere tutti gli elementi dell'azione esecutiva per valutarne le concrete possibilità di contestarne la legittimità. Dunque, la notificazione dei titoli esecutivi, di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 474, si effettua mediante consegna di una copia autentica dell'unica copia, parimenti autentica, munita di formula esecutiva: quest'ultima può essere rilasciata soltanto a norma dell'art. 155 disp. att., mentre le altre lo possono essere anche a cura dell'ufficiale giudiziario notificante, a norma dell'art. 111 d.p.r. 15-12-1959, n. 1229. Per quel che riguarda, invece, i titoli esecutivi di cui al n. 2 dell'art. 474, la notifica è impossibile, perché non si può ricavare una copia autentica da un originale non autentico, onde a norma dell'art. 480, 2° co., c.p.c., in relazione agli artt. 63 legge camb. e 55 legge ass., è necessaria una trascrizione integrale del titolo esecutivo stesso nell'atto di precetto, ma in quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario deve certificarne la conformità all'originale. Notificazione del precetto. La notificazione del precetto costituisce un atto distinto dal precetto stesso, che è atto di parte, in quanto è posto in essere dall'ufficiale giudiziario; la notificazione, però, risulta strumentale e necessaria rispetto all'atto da notificarsi. Essa va effettuata personalmente al debitore a norma degli artt. 137 ss. c.p.c., e quindi per consegna di copia a mezzo di ufficiale giudiziario: originali e copie tutte sottoscritte dal precettante o dal procuratore; a norma dell'art. 107, 2° co., d.p.r. 15-12-1959, n. 1229, non modificato dagli artt. 1 e 16 legge 20-11-1982, n. 890, poi, tale notificazione può essere compiuta anche a mezzo posta (6). Come si è già accennato, la notificazione del precetto può espletarsi contestualmente a quella del titolo esecutivo con redazione di seguito a quest'ultimo, ma a norma dell'art. 479, 3° co., c.p.c. ciò può essere fatto soltanto nei confronti della parte personalmente, mentre due notifiche distinte sono inevitabili, se il titolo viene notificato al procuratore, o agli eredi a norma dell'art. 477 c.p.c. E' stato sostenuto che i vizi che investono la notifica del precetto siano sanati ex tunc per effetto dell'opposizione agli atti esecutivi e che in questo modo diviene sanabile anche la nullità derivante dalla notificazione del precetto in un'unica copia a più intimati (7). I requisiti dell'art. 480, 4° co., c.p.c., non sono previsti a pena di nullità , ma in dottrina si reputa applicabile l'art. 160 c.p.c., relativo alla nullità della notificazione per inosservanza delle disposizioni circa la persona, alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva la sanatoria per il raggiungimento dello scopo. Dalla notificazione del precetto dipende l'inizio del decorso di un termine dilatorio e di uno acceleratorio. Il primo: a norma dell'art. 482 c.p.c. non si può iniziare l'esecuzione forzata anteriormente al decorso del termine indicato nel precetto, e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla sua notificazione. Il termine acceleratorio è disciplinato nell'art. 481, 1° co., c.p.c., per il quale il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione: determinazione relativamente semplice quanto all'espropriazione, dato che l'art. 491 c.p.c. stabilisce che inizi con il pignoramento, mentre nell'ipotesi dell'art. 502 c.p.c. nel termine in esame deve essere presentata istanza di vendita, a norma del 2° co. dello stesso articolo. Se, poi, contro il precetto è proposta opposizione, resta sospeso il termine di efficacia del precetto medesimo, ma si presenta l'ennesimo problema esegetico quando si dispone la ripresa: si sostiene che il termine riprende a decorrere dal giorno in cui è passata in giudicato la sentenza di primo grado, o è comunicata la sentenza di appello, che respinge l'opposizione, ma il rinvio, che l'art. 481, 2° co., c.p.c., effettua all'art. 627 sembra piuttosto nel senso che la sospensione della decorrenza del termine cessi non oltre sei mesi dopo i due fatti, di cui si è or ora scritto.

Poteri del Giudice della Esecuzione I poteri del Giudice della esecuzione sono: Giudice dell'esecuzione L'art. 484 c.p.c. si occupa del giudice dell'esecuzione. Va premesso che la competenza in materia di espropriazione non è più regolata dall'art. 16 per il riparto di competenza "ratione materia" dopo la riforma del giudice unico, ma solo dall'art. 26 dello stesso codice, secondo i quali: a) per gli immobili, ed anche per i mobili costituenti arredo nel caso dell'art. 556, è competente il tribunale del luogo ove gli immobili si trovano (se l'immobile appartiene a più circoscrizioni di tribunale, competente, ex art. 21, 1° co., è ogni tribunale nella cui circoscrizione si trova una parte di esso); b) per i mobili, siti presso il debitore o presso terzi, è competente il tribunale del luogo ove essi si trovano; c) per i crediti è competente il tribunale del luogo ove risiede il terzo debitore. Nell'ambito dell'ufficio competente, ogni singolo procedimento di espropriazione è affidato a un giudice nominato di volta in volta, il giudice dell'esecuzione. Nei tribunali egli è nominato dal presidente, su presentazione, a cura del cancelliere, del fascicolo dell'esecuzione, entro due giorni da che il fascicolo è stato formato. Figura analoga a quella del giudice istruttore nel processo di cognizione, egli "dirige" l'espropriazione, adoperandosi per il suo svolgimento sollecito e leale, e particolarmente fissando le udienze e i termini per gli atti processuali (art. 175 c.p.c., richiamato dall'art. 484, 3° co.). E' insostituibile, salvo i casi di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio (art. 174, anch'esso richiamato dall'art. 483, 3° co.). "Dirige" il processo in tutte le sue fasi, completandone anche l'ultima, quella di attribuzione del ricavato, e così definendolo (mentre il processo di cognizione non è definito di regola dal giudice istruttore ma dal collegio): da questo punto di vista l'analogia fra giudice dell'esecuzione e giudice istruttore appare alquanto attenuata. Per ciò che riguarda i termini che il giudice dell'esecuzione può fissare per gli atti processuali, notiamo che essi sono di regola ordinatorii, e che perciò dalla loro inosservanza non derivano nullità o decadenze. Un giudice dell'esecuzione dirige anche l'espropriazione di navi e di aeromobili (artt. 649, 1060 c.nav.). Egli è nominato dal capo dell'ufficio competente (e cioè dal presidente del tribunale per le navi maggiori). La nomina è fatta dopo la formazione del fascicolo dell'esecuzione, formazione che avviene dopo il deposito dell'istanza di vendita (artt. 653, 1065 stesso codice). Fascicolo dell'esecuzione L'art. 488 c.p.c. si occupa del fascicolo dell'esecuzione. Per ogni procedimento di espropriazione il cancelliere forma un fascicolo dell'esecuzione, in cui si raccoglie la documentazione degli atti del processo e anche tutti gli atti di parte e i documenti depositati dalle parti a sostegno dei loro atti. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione "al momento del deposito", del processo verbale o scrittura di pignoramento (artt. 518, ult. co. e 557, ult. co.): tale deposito avviene nell'espropriazione mobiliare presso il debitore entro ventiquattr'ore dal compimento delle operazioni di pignoramento (art. 518, ult. co.), e nell'espropriazione presso terzi e in quella immobiliare subito dopo la notifica del pignoramento (artt. 543, ult. co. e 557, 1° co.). Nel caso di espropriazione del bene mobile ricevuto in pegno o gravato da ipoteca, se l'istanza di vendita o assegnazione viene proposta ai sensi dell'art. 502 senza previo pignoramento, il fascicolo dell'esecuzione è naturalmente formato al momento del deposito di tale istanza. Nell'espropriazione navale ed aeronautica, la formazione del fascicolo avviene dopo il deposito della domanda di vendita notificata, deposito eseguito dal creditore (artt. 653, 1064 c. nav.). Nel fascicolo il creditore, se autorizzato dal giudice, può depositare una copia autentica del titolo esecutivo invece dell'originale, con obbligo di presentare l'originale ad ogni richiesta del giudice. Competente a concedere questa autorizzazione è il giudice dell'esecuzione se già nominato, e in sua mancanza il presidente del tribunale. Si noti che nelle espropriazioni presso terzi e in quelle immobiliari il termine per il deposito del titolo esecutivo scade dopo quello previsto per la nomina del giudice dell'esecuzione, il che spiega il riferimento della legge a quest'ultimo. Il giudice competente potrà naturalmente autorizzare anche la successiva sostituzione del titolo originale con una copia autentica; in applicazione anche qui, riteniamo, dell'art. 488. L'art. 488 non si occupa dei procedimenti di esecuzione in forma specifica. Anche per questi, però, la formazione di un fascicolo è obbligatoria, in applicazione della regola generale di cui nell'art. 36 disp. att. c.p.c., 1° co. ("il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prescritta espressamente dalla legge").

Delega ai notai per le esecuzioni forzate Legge 3.08.1998 nr.302 “Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai” Il notaio quale delegato del giudice dell'esecuzione delle operazioni di vendita con incanto. La legge 302 del 1998 ha introdotto gli artt. 534 bis e 534 ter, oltre al 591 bis e ter relativi all'esecuzione immobiliare, segnando l'entrata del notaio nelle procedure di esecuzione forzata, quale delegato del giudice dell'esecuzione alle operazioni di vendita del compendio pignorato, alfine di snellire e semplificare la procedura. Curioso resta il fatto che nelle norme si faccia ancora riferimento al giudice ormai soppresso e non al giudice dell'esecuzione; anche se è proprio in tal senso che devono essere rilette le norme. Contro gli atti del notaio è esperibile il rimedio del reclamo ai sensi degli artt. 534 ter e 168 disp. att. c.p.c. pur difettando l'indicazione del termine entro il quale esperire il rimedio, si ritiene che si debba fare riferimento al termine previsto per le opposizioni agli atti. Si è ritenuto che la mancanza all'interno della norma di un richiamo all'impugnabilità dell'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione in sede di reclamo, sia comunque da intendere in questo senso (7).

L’espropriazione Forzata E’ quel tipo di processo esecutivo costituito da un complesso di atti diretti a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni facenti parte del suo patrimonio ed a convertirli in danaro, con cui soddisfare il creditore. I beni La diversa funzione dei beni, nell'espropriazione rispetto all'esecuzione in forma specifica, nella quale coincidono l'oggetto del processo esecutivo e l'oggetto del rapporto di diritto sostanziale attuato, in difformità dell'espropriazione, nella quale la tutela giurisdizionale si realizza colpendo un bene diverso da quello inerente al diritto materiale da tutelarsi, tanto che si distingue un oggetto mediato da uno immediato, ha indotto parte della dottrina a vedere in ciò l'indice di una più profonda differenza fra i relativi processi, al fine di chiarire le conseguenze dell'impignorabilità-inespropriabilità dei beni del debitore, si suole distinguere fra quella stabilita per categorie di beni, ovvero per beni, che siano oggetto di diritti, la cui natura o destinazione li rende inidonei a costituire oggetto di espropriazione; tuttavia questa dicotomia non mi pare rivesta un sicuro fondamento logico, perché in entrambe le ipotesi l'inespropriabilità è sancita dalla legge, esplicitamente nel primo caso, implicitamente nell'altro. Più producente mi sembra rapportare l'inespropriabilità all'inalienabilità legale, la quale porta di necessità con sé la prima. Riassumendo in una formula geometrica la soluzione del problema in esame, si è scritto che la responsabilità patrimoniale e l'espropriabilità, quest'ultima di ambito minore della prima, possono essere delineate come cerchi concentrici con diverso raggio di applicazione, mentre il rapporto fra l'alienabilità e l'espropriabilità può essere configurato in due cerchi di diversa ampiezza, il minore ricompreso nell'altro: il maggiore è l'inalienabilità, perché tutto ciò che è inalienabile è inespropriabile, mentre il minore è l'inespropriabilità, perché non di tutto ciò che è inespropriabile è inibita la trasferibilità contrattuale. Questa correlazione si trova rispettata negli artt. 189 e 170 c.c., quali risultano dalla novella del 19-5-1975, n. 151, a proposito dei beni del fondo patrimoniale, che non soltanto non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare, se non è stato espressamente consentito nell'atto costitutivo, o manchi il consenso dei coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione del giudice, ma non possono essere espropriati per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Infatti, a un'inalienabilità limitata corrisponde un'inespropriabilità altrettanto limitata. Infine, per quel che concerne la comunione fra coniugi, i beni, che vi sono ricompresi, rispondono in termini di responsabilità patrimoniale e esecutiva per le ipotesi di cui all'art. 186 c.c., con l'esclusione delle obbligazioni degli artt. 187-189 c.c., ma con l'estensione sancita espressamente nell'art. 189 c.c., per le obbligazioni contratte separatamente dai coniugi, e implicitamente per quelle derivanti dalla responsabilità civile connessa a beni della comunione, o comunque da essa custoditi, a norma degli artt. 2051 e 2054, 3° co., c.c..

Nozione e caratteri In relazione all’oggetto, l’espropriazione può essere:

Art.483 c.p.c. Il creditore può optare cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge con una limitazione Cumulo dei mezzi di espropriazione. Naturalmente, non tutti i beni che costituiscono oggetto possibile di espropriazione debbono essere concretamente colpiti in occasione di un concreto processo espropriativo. Debbono dunque essere colpiti, in linea di principio, soltanto (e tutti) i beni occorrenti per far conseguire al creditore, in relazione al determinato credito che egli tutela, "quanto gli è dovuto". Nel processo concorsuale, s'intende, viene espropriata per definizione la generalità dei beni; ma questo perché, sempre per definizione, appunto la generalità dei beni occorre per far conseguire ai creditori quanto è loro dovuto, e ciò stante la crisi del patrimonio del debitore, considerato come unità e totalità, alla quale quel processo reagisce. La legge, nel disciplinare l'espropriazione, si preoccupa di proporzionare con alcuni accorgimenti lo strumento alla funzione, sia nel senso dell'estensione che in quello della limitazione. In primo luogo essa considera e disciplina, con l'art. 483 c.p.c., il "cumulo dei mezzi di espropriazione", consentendolo e insieme limitandolo. Nel senso dell'estensione, l'art. 483 permette al creditore di valersi cumulativamente, contemporaneamente, dei diversi "mezzi" di espropriazione. Esso si riferisce con ciò: a) alla possibilità di contemporanea espropriazione di beni di diversa specie (immobili, mobili presso il debitore, mobili presso terzi, crediti; non esiste nell'ordinario procedimento un onere di colpire una data specie di beni prima di un'altra); b) alla possibilità di contemporanea espropriazione di beni davanti a giudici diversi. La dottrina ha inteso il concetto di cumulo. Come la possibilità di utilizzare sia una pluralità di espropriazioni diverse, sia una pluralità di espropriazioni omogenee (1). Nel senso della limitazione, l'art. 483, sempre riferendosi alle suddette situazioni a) e b), stabilisce che il giudice può limitare l'espropriazione ad un mezzo (o naturalmente, se è il caso, a più mezzi) fra quelli utilizzati dal creditore, se questi, agendo "cumulativamente", ha ecceduto rispetto allo scopo dell'espropriazione; e cioè se egli ha colpito -- nel complesso -- una massa di beni eccessiva rispetto all'ammontare del suo credito. Il giudice competente ai fini dell'art. 483 è il tribunale dopo la riforma operata dal d.lg. 51/1998, in quanto giudice dell'esecuzione se sono più procedimenti di espropriazione, sia che si tratti di espropriazioni mobiliari presso il debitore e/o di espropriazioni mobiliari presso terzi e/o di espropriazioni di crediti. Se sono poi avviate più espropriazioni immobiliari sarà competente il giudice del procedimento immobiliare iniziato per primo (col pignoramento). In ogni caso il giudice competente, se ritiene eccessiva un'espropriazione avviata davanti a un altro giudice, non si limita, come per la verità è stato sostenuto, a formulare una proposta o consiglio, sulla cui base l'altro giudice possa (eventualmente) provvedere in modo adesivo; egli dispone la limitazione con pieno e incondizionato effetto per l'altro processo. L'altro giudice dovrà prendere atto della limitazione disposta dal giudice competente, dandole in quanto occorra piena attuazione, ed eventualmente ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento venuto a cadere. La limitazione è disposta, come risulta dall'art. 483, sulla base di istanza del debitore. L'istanza del debitore è designata dall'art. 483 come "opposizione"; ma non si tratta di vera opposizione ad atti esecutivi, né tanto meno di opposizione all'esecuzione, bensì, di un'attività del debitore nell'interno del processo esecutivo, intesa a consentire, sia pure nell'interesse del debitore, il migliore svolgimento del processo, e simile a quella (sempre del debitore) consistente nel muovere "osservazioni" sulle modalità della vendita o dell'assegnazione (art. 530, 2° co.). Il giudice decide perciò (previa comparizione delle parti) con ordinanza, pienamente inserita nel processo esecutivo, e non con sentenza. L'ordinanza che dispone la limitazione non è impugnabile (art. 483), ma può ritenersi soggetta a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. Se il giudice ritiene di dover disporre la limitazione (una decisione, questa, sempre ardua, e da assumere perciò con la maggiore prudenza e solo nei casi di eccesso più evidente), la scelta del mezzo o mezzi di espropriazione da mantenere spetta al creditore, e solo se questi non sceglie al giudice.

Regole comuni nell’espropriazione In generale il procedimento di espropriazione si svolge sinteticamente attraverso tre fasi: Atti del processo di espropriazione. Gli artt. 485-487 c.p.c. si occupano degli atti dell'espropriazione, specificando e integrando (almeno in parte) le norme generali degli artt. 121-135, in tema di atti processuali. a) L'espropriazione, come si è visto, è "diretta" dal giudice dell'esecuzione. Questi, per la formazione dei suoi provvedimenti, tien conto delle notizie e proposte che possono giungergli dalle parti, ed eventualmente dagli altri interessati. E per provocare tali notizie o proposte, quando la legge lo richiede o quando egli stesso lo ritiene necessario (o almeno opportuno), egli dispone l'audizione delle parti e degli interessati; fissa cioè un'udienza (applicando le consuete regole, richiamate dall'art. 485: fissazione dell'udienza con decreto, comunicazione del decreto ad opera del cancelliere). Se alcune delle parti o degli interessati convocati non compare all'udienza, e risulta o è probabile che ciò sia dovuto a causa indipendente dalla volontà del non comparso, il giudice fissa un'altra udienza (art. 485, 3° co.). La comparizione del convocato non è costituzione in giudizio (si tratta soltanto, come si è detto, di dar notizie e di formulare proposte per il miglior successo del procedimento, e non di introdurre pretese o di esporre ragioni). L'assenza non dà luogo a contumacia. Non esiste a nostro parere alcun onere di patrocinio (2). Intorno ai provvedimenti del giudice, l'art. 487 fissa alcuni principi: va adottata la forma dell'ordinanza, a meno che la legge non disponga altrimenti; l'ordinanza è modificabile o revocabile, finché non abbia avuto esecuzione; si osservano gli artt. 176 ss., in quanto applicabili, e 186. Fra le norme così richiamate, sono inoperanti, perché sostituiti da corrispondenti disposizioni specifiche per la nostra materia, gli artt. 176, 1° co. (forma dei provvedimenti: si veda l'art. 487), 177, 2° co. (principio della revocabilità: art. 487), 180, 1° co. (forma della trattazione: art. 486), 181 (mancata comparizione delle parti: artt. 485, 631). Sono certamente applicabili gli artt. 176, 2° co. (necessità di comunicazione delle ordinanze pronunciate fuori udienza, e non di quelle in udienza), 179 (condanne a pene pecuniarie: un'applicazione è prevista dall'art. 67, 1° co., per il custode), 180, 2° co. (processo verbale di udienza, 182 (difetto di rappresentanza o di autorizzazione). E' separatamente richiamato, e applicabile in toto, l'art. 186 (pronuncia dei provvedimenti). Infine, l'art. 177, 3° co. (ipotesi di ordinanze irrevocabili), va coordinato col principio dell'art. 487, per cui le ordinanze sono revocabili finché non abbiano avuto esecuzione; dal coordinamento risulta che sottratte a revoca sono quelle: a) già eseguite (art. 487); b) pronunciate sull'accordo delle parti, salvo che intervenga l'accordo di queste per la revoca (art. 177, 3° co., 1a ipotesi). Sono pure da ritenere irrevocabili, in linea di massima, le ordinanze dichiarate dalla legge non impugnabili (art. 177, 3° co., 2a ipotesi), salvo il caso di fatti sopravvenuti. E trova applicazione nel nostro campo anche la 3a ipotesi del medesimo 3° co. (ordinanze soggette a speciale reclamo: si vedano gli artt. 630, ult. co. e 631, ult. co.). Si può procedere a revoca o modificazione dell'ordinanza sia per l'invalidità del provvedimento, sia per la sua semplice inopportunità, originaria o sopravvenuta. Sorge qui il problema della relazione fra la revoca (a cui può farsi luogo, essenzialmente, anche d'ufficio) e l'opposizione ad atti esecutivi: il problema concerne soprattutto i casi di revoca per invalidità. Se l'invalidità e rilevabile d'ufficio (ad es., per violazione di fondamentali regole ed esigenze del processo esecutivo), il giudice può revocare anche senza un'opposizione ad atti esecutivi, ed anche dopo la scadenza del termine per la proposizione di questa. Se, invece, si tratta d'invalidità eccepibile solo dalla parte, evidentemente non è ammessa revoca, ma solo opposizione. Eseguite, ai fini dell'art. 487, debbono ritenersi le ordinanze il cui comando sia stato, nelle sue linee fondamentali, posto in atto. A queste possiamo equiparare quelle che per sé, e senza bisogno di una successiva attività di esecuzione (salvo che per fini secondari), costituiscono nuove situazioni, e cioè producono immediatamente il risultato fondamentale a cui sono ordinate (le denomineremmo ordinanze costitutive: si vedano i casi dell'aggiudicazione del bene pignorato e della sua assegnazione). Attività di notifica nel processo di espropriazione. Gli artt. 489 e 490 c.p.c. si occupano del "luogo delle notificazioni e delle comunicazioni" e della "pubblicità degli avvisi", disciplinando così alcuni aspetti delle attività di notifica (in senso ampio) nel processo di espropriazione. a) "Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni" (art. 489) ai creditori pignoranti è la residenza dichiarata o il domicilio eletto nel precetto (non avrebbe dunque rilevanza una dichiarazione o elezione successiva, a es. nell'istanza di vendita). Per gli intervenienti si ha riguardo alla dichiarazione o elezione contenuta nella domanda di intervento. In mancanza di dichiarazione o elezione le notifiche "possono" eseguirsi presso la cancelleria (ma possono sempre eseguirsi anche secondo le regole ordinarie). Che cosa avviene, in mancanza della suddetta dichiarazione o elezione, quanto alle comunicazioni? L'art. 489 tace; si è sostenuto che esso debba applicarsi egualmente, per analogia, anche alle comunicazioni; ma vi è da chiedersi se non sia preferibile pensare che esse possano venire del tutto omesse. Notifiche e comunicazioni al debitore debbono, invece, eseguirsi secondo le regole ordinarie. La residenza del debitore risulterà quanto meno dal precetto. Diverso ambito di applicazione ha l'analoga norma dell'art. 480, 3° co. (luogo di notifica delle opposizioni al precetto, se in questo il creditore non dichiara la residenza né elegge domicilio). b) Il processo esecutivo interessa non solo le parti, ma anche la generalità: i terzi potranno intervenire quali creditori concorrenti, o presentarsi quali candidati all'acquisto dei beni pignorati. Alla generalità debbono, perciò, notificarsi alcuni atti processuali. Per le forme di questa notifica ("pubblica notizia"), l'art. 490 detta disposizioni generali (disposizioni speciali sono negli artt. 534, 570, 576). Quando la legge dispone (appunto) che sia data pubblica notizia di un determinato atto esecutivo, il cancelliere deve redigere un avviso relativo a tale atto, "contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico", e cioè tutti i dati la cui conoscenza è opportuna affinché siano rese possibili o stimolate certe attività dei terzi. Questo avviso deve essere affisso nell'albo dell'ufficio davanti al quale è in corso il processo; e, nelle espropriazioni immobiliari, deve anche venire inserito nel Foglio annunzi legali della provincia in cui l'ufficio ha sede (pubblicità ordinaria). Il giudice può anche (pubblicità straordinaria) disporre che lo stesso avviso sia inserito una o più volte in determinati giornali, e, quando occorre, divulgato con le forme della pubblicità commerciale (circolari, avvisi murali, annunci radiofonici e televisivi) (3).

Unione di pignoramenti e pignoramento successivo. Il Pignoramento E’ l’atto con cui inizia qualunque forma di espropriazione. Consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi (art.492 c.p.c.) Categorie di beni-strumenti destinati ad assicurare la soddisfazione delle obbligazioni di somme di denaro. L'art. 2910 c.c., recante il titolo "oggetto dell'espropriazione", stabilisce che per conseguire quanto gli è dovuto il creditore può fare espropriare (secondo le regole del codice di procedura civile), oltre ai beni del debitore, anche quelli di un terzo quando sono posti a garanzia delle obbligazioni del debitore o sono oggetto di un atto che è stato revocato (1). Dunque se il debitore di somme di denaro si sottrae all'osservanza del dovere scaturente dall'ordine giuridico di adempiere la prestazione, l'ordine violato può essere ripristinato attraverso l'azione positiva del creditore, giuridicamente organizzata nelle forme dell'espropriazione forzata, tipico strumento giudiziario diretto a far conseguire al creditore il risultato proprio dell'adempimento. Il potere di fare espropriare di cui parla l'art. 2910 c.c. in concreto si esercita attraverso il compimento di atti di immediata aggressione del patrimonio responsabile del debitore, inizialmente diretti a specificare i beni sui quali deve avvenire l'esecuzione. Siffatta individuazione, comportando un vincolo per quei determinati beni del debitore, li rende indisponibili, perché destinati alla soddisfazione del credito per il quale si procede e degli altri eventuali crediti per i quali ulteriori soggetti intervengono nel processo esecutivo. Il pignoramento altro non è che il risultato di una complessa attività di vari soggetti, diretta a costituire siffatto vincolo giuridico, che rende inefficaci nei confronti del creditore procedente e dei creditori intervenuti nell'espropriazione gli atti con i quali il debitore dovesse disporre delle cose pignorate. Unione di pignoramenti e pignoramento successivo. Il principio di carattere generale, enunciato nell'art. 493 c.p.c., che il bene può essere pignorato successivamente da più creditori trova concreta attuazione nell'esecuzione mobiliare, dove è prevista l'ipotesi di una duplicità di pignoramenti eseguiti contemporaneamente; il fenomeno comporta la redazione di un unico verbale da parte degli ufficiali giudiziari che si siano "incontrati" nella casa del debitore o negli altri luoghi dove il pignoramento viene in concreto eseguito. L'istituto dell'unione dei pignoramenti trova scarsa applicazione, essendo comunque consentito al creditore che abbia iniziato il secondo pignoramento di rinunciarvi, per intervenire nel primo e provocare i singoli atti d'esecuzione, a ciò legittimato dal possesso del titolo esecutivo (sempre che non preferisca pignorare beni diversi da quelli già sottoposti ad espropriazione dal creditore che lo ha preceduto). Lo stesso dicasi per il pignoramento successivo: la scarsa utilità di questo istituto si deve al fatto che anche qui il creditore munito di titolo esecutivo anziché procedere ad un secondo pignoramento può intervenire tempestivamente nel primo e darvi impulso, conseguendo in tal modo i medesimi risultati che avrebbe raggiunto con il più complicato meccanismo dell'art. 524 c.p.c.. In ogni caso se il pignoramento successivo è compiuto anteriormente all'udienza ex art. 525, 2° co. c.p.c. o alla presentazione del ricorso ex art. 525, 3° co., l'esecuzione si svolge in unico processo (il che avviene con l'inserimento nel fascicolo del primo pignoramento degli atti relativi al secondo); ed il cancelliere dà notizia di quanto accaduto al creditore primo pignorante, che in tal modo si ritrova a partecipare automaticamente alla distribuzione del ricavato della vendita dei beni successivamente pignorati, senza che occorra una sua apposita istanza di intervento. Discorso diverso va fatto quando il pignoramento successivo sia stato eseguito oltre la prima udienza per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione, ovvero dopo la presentazione del ricorso ex art. 525, 3° co. c.p.c.: se sono stati colpiti i medesimi beni, oggetto della prima esecuzione, si ha egualmente un unico processo e trovano applicazione le regole appena illustrate; altrimenti, e cioè se sono stati pignorati anche quegli "altri beni" ai quali fa riferimento l'art. 525 c.p.c., "ha luogo separato processo", nel senso che il pignoramento successivo potrà essere unito al primo solo per i beni comuni, mentre per "gli altri beni" si avrà un autonomo procedimento esecutivo. La mancanza di comunicazione implica che il creditore primo pignorante e quelli intervenuti nella precedente procedura se intendono partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita degli "altri beni" hanno l'onere di intervenire tempestivamente nel relativo procedimento separato.

Scopo del pignoramento E’ quello di vincolare i beni da assoggettare all’esecuzione, ossia di sottrarli alla libera disponibilità del debitore (vincolo giuridico). Gli atti di disposizione compiuti sono affetti da inefficacia relativa, poiché l’atto è di per se valido e non produce effetti soltanto nei confronti dell’espropriante e degli intervenuti. Restano, comunque, salvi gli effetti del possesso in buona fede per i mobili non iscritti nei pubblici registri (art.2913 c.c.) Il pignoramento mobiliare. Forma e contenuto. La legge enuncia che l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento (art. 491 c.p.c.), precisando che esso consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione ed ai frutti stessi. Le forme di pignoramento sono determinate dalla natura del bene (a seconda che esso sia mobile o immobile, o sia un credito) e presentano notevoli differenze: notificazione al debitore di un atto scritto e sua successiva trascrizione nei pubblici registri, per gli immobili; apprensione diretta per i mobili; ingiunzione al debitore e intimazione al terzo con contestuale citazione, per i crediti. In tutti i casi l'atto di pignoramento, nella sua essenza propria di ingiunzione, è posto in essere dall'ufficiale giudiziario su istanza del creditore (da proporre in forma orale) e previa esibizione, da parte di quest'ultimo, del titolo esecutivo e del precetto, ritualmente notificati. Per procedere all'apprensione diretta dei mobili occorre individuarli; da qui l'esigenza che l'ufficiale giudiziario (che ha sede nella circoscrizione del tribunale competente per l'esecuzione) li ricerchi nella casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti. Il pignoramento non può essere eseguito: a) nei giorni festivi; b) prima delle ore 7 e dopo le ore 19 dal 1° ottobre al 31 marzo; c) prima delle ore 6 e dopo le ore 20 dal 1° aprile al 30 settembre; ma se venga iniziato nelle ore prescritte il pignoramento può essere proseguito, sino al suo compimento, anche di notte o nei giorni festivi. L'inosservanza del divieto comporta una mera irregolarità, che non dà luogo a nullità di alcun genere; al debitore pertanto è solo consentito di rifiutarsi di fare accedere l'ufficiale giudiziario nella sua casa (eventualmente opponendosi con la forza al suo ingresso). Su istanza motivata del creditore il giudice può autorizzare l'ufficiale giudiziario ad eseguire il pignoramento nei giorni e nelle ore non consentite; se con l'autorizzazione di cui sopra (che può essere concessa in calce all'atto di precetto) occorre quella a pignorare immediatamente (ex art. 492 c.p.c.), anche questo atto può essere notificato fuori orario e nei giorni festivi.

Profili del pignoramento Sotto il profilo soggettivo Sotto il profilo oggettivo Il pignoramento è un atto dell’ufficiale giudiziario Il pignoramento consiste in una ingiunzione Cenni sul pignoramento e sulla vendita Notificati il titolo esecutivo e il precetto, l'espropriazione si inizia (oppure continua, se si ritiene, contrariamente all'opinione dominante, che la notifica del titolo e il precetto appartengano già in realtà al processo esecutivo) col pignoramento. Il quale consiste, essenzialmente, nell'individuazione dei beni che nel procedimento verranno espropriati, e nella formazione, con quei beni e rispetto agli altri (che non vengono colpiti), di una massa separata, costituente l'attivo, ancor da liquidare, dell'esecuzione. Sugli oggetti colpiti si imprime un particolare vincolo processuale. Col pignoramento i beni colpiti vengono destinati ai fini del processo in modo attuale, specifico ed esclusivo. Il principio della responsabilità patrimoniale trova così una prima attuazione; gli oggetti colpiti acquistano una destinazione specifica (servono appunto per l'attuazione, nel processo, di tale responsabilità, e in ultima analisi per la soddisfazione del credito); e si liberano, per così dire, da ogni altra possibile destinazione (tanto che ogni negozio o atto che li riguardi è senza effetti nei confronti del processo di espropriazione (4). Non vi è un distinto atto di pignoramento, ma sorge egualmente un vincolo processuale esecutivo sul bene, nell'ipotesi di sequestro conservativo che, acquisito dal creditore il titolo esecutivo, si converta in pignoramento. Non occorre pignoramento, e si può chiedere senz'altro la vendita o l'assegnazione, nel caso dell'art. 502 (beni mobili soggetti a pegno o ipoteca). Non occorre qui imprimere sui beni alcun vincolo processuale, posto che su di essi preesiste, in modo già specifico, un vincolo sostanziale. Il pignoramento, pur costituendo già un'attuazione della responsabilità patrimoniale, ha solo una funzione preparatoria. Il vincolo processuale sul bene si risolve e si consuma con l'atto espropriativo vero e proprio, la vendita o l'assegnazione (da chiedere al giudice, sotto pena di inefficacia del pignoramento, entro novanta giorni da questo, e noi preciseremmo dal compimento di questo). Con l'atto espropriativo, l'oggetto colpito viene dall'ufficio giurisdizionale alienato; esce dal patrimonio del debitore, ed anche dalla scena del processo; la sua funzione è così adempiuta. Se l'atto espropriativo è una vendita, entra in scena, in luogo del bene pignorato, il denaro (prezzo); il processo ha così acquisito, grazie allo strumento costituito da quel bene, il bene dovuto al creditore (appunto, il denaro); si può procedere a questo punto al momento finale, all'attribuzione della somma ricavata. Con l'assegnazione, invece, si ha il trasferimento di quell'oggetto, a scopo satisfattivo, al creditore stesso, sulla base della stima; la trasformazione del bene in denaro avviene solo idealmente, e cioè grazie appunto alla stima; il credito viene soddisfatto nei limiti del valore da questa determinato (l'eccedenza del valore rispetto al credito deve essere restituita all'espropriato); il bene esce dalla scena, senza che però il denaro entri in campo; il processo, con l'assegnazione, si definisce (salva la necessità di versare all'espropriato l'eccedenza). Alla fase espropriativa appartiene anche, nell'espropriazione immobiliare, l'amministrazione giudiziaria, intesa a render possibile una successiva vendita o assegnazione con esito favorevole, ma anche -- intanto -- ad acquisire e trasformare in denaro i frutti del bene pignorato, frutti che sono dunque oggetto, come si è già notato, di atti espropriativi in senso stretto.

Oggetto del pignoramento Il pignoramento può avere ad oggetto: Beni determinati (art.2910 co 1° c.c.) Beni appartenenti a terzi (art.2910 co 2° c.c.) La ricerca e la scelta delle cose da pignorare. Si è visto che l'ufficiale giudiziario al quale sia stata rivolta, sia pure oralmente la richiesta di effettuare il pignoramento deve individuare "le cose da pignorare" (art. 513 c.p.c.. Il pignoramento mobiliare normalmente ha per oggetto la proprietà delle cose (in quanto oggetto di diritti), ma può essere pignorato anche l'usufrutto; invece non lo sono i diritti di uso. Le universalità di mobili aventi per oggetto cose corporali (universitas facti, quali mandrie, greggi, collezioni di quadri) possono essere sottoposte a vincolo esecutivo nel loro complesso, con unico atto di pignoramento; se si tratta di universitas iuris (avente per oggetto cose incorporali, quali eredità, aziende, ecc.), il pignoramento è ammesso solo sui singoli beni. Possono essere destinati all'esecuzione i beni immateriali(brevetti per invenzioni o per modelli industriali, diritto d'autore), titoli di credito, denaro contante e mobili registrati (autoveicoli, navi, aeromobili). L'elemento spaziale ha una rilevanza decisiva nel meccanismo della individuazione delle cose da pignorare, dal momento che le cose mobili (fatta eccezione per quelle iscritte nei pubblici registri) sono in un certo senso anonime; l'unico modo per attribuire al debitore l'appartenenza di una cosa è quello di fare riferimento allo spazio dove essa si trova. E' questo il motivo per cui l'art. 513 c.p.c. prescrive che la ricerca si fa nella casa del debitore, nei luoghi a lui appartenenti, sulla sua persona. Per quanto riguarda la casa del debitore il significato da attribuire alla parola "casa" negli artt. 513, 621 e 622 del vigente codice di procedura civile è quello stesso del comune linguaggio, e cioè il luogo in cui un oggetto abiti stabilmente, da solo o con la propria famiglia. Questa interpretazione porta ad escludere che possano considerarsi casa del debitore l'abitazione in cui egli si trovi momentaneamente quale ospite (mancando il requisito dell'abitualità), la casa di cura o l'albergo, e la casa in cui il debitore viva per motivi di lavoro (per es. quale servitore domestico). Laddove il debitore abiti in una casa ammobiliata o in una camera presso una famiglia, trattandosi di luoghi nei quali egli ha l'esclusivo godimento in virtù del fatto che vi dimora abitualmente, non si vede come l'ufficiale giudiziario possa astenersi dal pignorare le cose che rinviene in loco, salvo il ricorso all'art. 619 c.p.c. da parte del padrone di casa. La ricerca delle cose da pignorare può essere condotta anche nell'azienda di proprietà del debitore, che va individuata in quel complesso unitario di beni organizzati e destinati dall'esecutato ad una determinata attività economica. Infine "l'appartenenza" al debitore di determinati "luoghi" viene presa in considerazione dalla legge allo scopo di sancire la legittimità della "ricerca" dell'ufficiale giudiziario e di fissarne i limiti. Gli "altri luoghi" di cui parla l'art. 513 c.p.c. sono quelli in cui al debitore venga assicurato il godimento esclusivo in virtù di qualsiasi rapporto giuridico (proprietà , locazione, comodato); ma anche nell'ipotesi che il debitore abbia in un determinato luogo il godimento in concorso con altri (si pensi alla coabitazione), può ritenersi che quel luogo sia "a lui appartenente". Da qui la possibilità che uno stesso bene sia pignorato in danno di più debitori, con evidente pregiudizio per il secondo pignoramento. E' inoltre consentito eseguire il pignoramento su cose rinvenute sulla persona dello stesso debitore. E

Beni impignorabili Non sono pignorabili: Perché non suscettibili di espropriazione I beni demaniali dello Stato; Beni del patrimonio indisponibile dello Stato; Edifici destinati all’esercizio del culto cattolico; Le cose sacre; Gli immobili di cui agli artt.14-16 del trattato lateranense; I beni di stati stranieri; I beni dotali destinati ad sustinenda onera matrimonii; L’usufrutto legale degli ascendenti; I diritti di uso e di abitazione; I beni del fondo patrimoniale e i frutti di essi (art.170 c.c.). I vari casi di impignorabilità. Dal novero dei beni del debitore destinati a garantire (ex art. 2740 c.c.) l'adempimento delle obbligazioni che egli abbia assunto nei confronti dei terzi rimangono escluse determinate cose che il codice di procedura civile considera non espropriabili. L'impignorabilità dipendente dalla inalienabilità della cosa (per il rinvio contenuto nel primo comma dell'art. 514 c.p.c.), a differenza di quella direttamente disciplinata dal codice di rito, può essere rilevata anche di ufficio dal giudice e non è pregiudicata dalla vendita forzata. Si tratta dei beni demaniali dello Stato o degli altri enti pubblici territoriali (artt. 822, 823, 824, 825 c.c.), dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato e degli altri enti pubblici in genere (artt. 826, 827, 828, 829, 830 c.c.), degli edifici di culto e dei beni degli enti ecclesiastici(art. 831 c.c., dei beni di Stati stranieri aventi destinazione pubblica, dei fondi speciali per la previdenza e l'assistenza costituiti dagli imprenditori (art. 2117 c.c.), dei beni assoggettati al particolare regime patrimoniale della famiglia (l. 19-5-1975, n. 151). L'inalienabilità che tragga origine da una convenzione tra gli interessati (si pensi soprattuto alla materia societaria) invece non è opponibile ai terzi, e quindi a chi espropria il bene del debitore in base al principio di carattere generale sancito dall'art. 2740 c.c.. Al di fuori da queste ipotesi, il codice di procedura civile (art. 514) elenca varie categorie di beni che qualifica "cose assolutamente impignorabili", per distinguerle da quelle "relativamente impignorabili" (specificate nel successivo art. 515). Taluni beni sono dichiarati assolutamente impignorabili perché destinati a finalità lato sensu pubbliche: si tratta delle cose sacre (secondo il concetto che ne dà il diritto canonico) e di quelle che servono all'esercizio del culto indipendentemente da ogni consacrazione (art. 514, n. 1) e delle armi e degli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio, purché esista un collegamento idoneo a dimostrare che i beni sono destinati al buon funzionamento del servizio nel pubblico interesse (art. 514, n. 5). Per altri beni, quali l'anello nuziale (art. 514, n. 1), le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia ed i manoscritti (art. 514, n. 6) prevale la tutela della personalità, ed il divieto si giustifica con la sproporzione tra il modesto valore economico della cosa ed il rilevante significato che essa assume per la persona del debitore. L'impignorabilità è inoltre stabilita, per motivi di umanità, per tutti quei beni indispensabili (direttamente o indirettamente) ai bisogni della famiglia convivente con il debitore: vestiti, biancheria, letti, tavoli per la consumazione dei pasti con relative sedie, armadi, guardaroba, cassettoni e cassapanche, frigorifero, stufe e fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, lavatrice, utensili di casa e di cucina unitamente al mobile idoneo a contenerli.

Non sono pignorabili: Perché sottratti all’ espropriazione Le cose materiali ex art. 514 c.p.c.; L’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, gli utensili di casa e cucina; I commestibili e combustibili necessari al mantenimento del debitore e della sua famiglia per un mese solare; Gli strumenti necessari all’esercizio della professione arte o mestiere; Le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio; Le decorazioni al valore, le lettere, i registri, gli scritti di famiglia. (Segue). A. Altri beni impignorabili. Rimangono comunque esclusi dal divieto (e sono pertanto pignorabili) i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato; inoltre non dovrebbero rientrare tra i beni "indispensabili" di cui al n. 2 dell'art. 514 c.p.c. i tavoli destinati ad uso diverso da quello per la consumazione dei pasti, le pellicce e quant'altro non sia diretto a soddisfare le esigenze primarie di vita, con riferimento non solo a quelle fisiche di sopravvivenza, ma anche a minime esigenze morali di decoro, tenuto conto anche della posizione sociale del debitore. Sempre per motivi di umanità, al fine di assicurare la vita del debitore e della sua famiglia, la legge ha incluso tra i beni impignorabili i commestibili ed i combustibili necessari per un mese al mantenimento dell'esecutato e delle persone con lui conviventi. Al fine di assicurare al debitore-lavoratore i mezzi di sussistenza l'art. 514, n. 4, annovera tra i beni impignorabili gli strumenti, gli oggetti e i libri a lui indispensabili "per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere". Si possono giovare di questa disposizione, eccezionale rispetto al principio di carattere generale stabilito dall'art. 2740 c.c., soltanto i professionisti, gli artisti ed i piccoli imprenditori (4). Interpretando la ratio dell'art. 514, n. 4, la giurisprudenza ha avuto occasione di affermare che le norme sull'impignorabilità non trovano applicazione quando sia accertata l'esistenza di altri redditi del debitore, provenienti da attività diverse da quella professionale e da soli sufficienti per il suo sostentamento. Le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento di altre (cosiddette pertinenze) secondo il codice civile (artt. 817 ss.) sono liberamente alienabili ("possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici"); invece l'art. 515 c.p.c. nel prenderle in considerazione stabilisce che esse sono pignorabili "separatamente dagli immobili" solo in mancanza di altri mobili. La norma prevede inoltre che anche nell'ipotesi che non vi siano altri mobili "le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo" possono essere escluse dal pignoramento quando emerga (in seguito ad istanza del debitore e sentito il creditore) che si tratta di strumenti necessari alla coltivazione del fondo. Pure il coltivatore non proprietario del fondo può avvalersi delle limitazioni previste dall'art. 515. La legge stabilisce che per ottenere l'esclusione dal pignoramento delle cose "necessarie per la coltura del fondo" il debitore (proprietario o coltivatore) debba rivolgersi al giudice con istanza senza il rispetto dei termini perentori dell'art. 617 c.p.c. e senza forme particolari. Va considerato che le limitazioni dell'art. 515 possono essere eluse dal creditore (che tema una declaratoria di impignorabilità) mediante il pignoramento dell'intero immobile, dal momento che ai sensi dell'art. 2912 c.c. esso ricomprende anche le pertinenze. E' il caso infine di ricordare che se le somme di denaro di proprietà della P.A. risultino vincolate all'esercizio di una concreta funzione pubblica rientrano tra le cose impignorabili; anche qui si tratta di impignorabilità relativa, cioè di una particolare disciplina del pignoramento di certi beni, ben diversa dalla impignorabilità assoluta di cui all'art. 514 c.p.c..

Impignorabilità del credito alimentare. Quanto ai crediti I crediti alimentari; I crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento, sussidi dovuti per maternità, malattia o funerali da vari enti. Impignorabilità del credito alimentare. L'impignorabilità del credito alimentare è espressamente sancita dall'art. 545, 1° co., c.p.c., secondo cui "non possono essere pignorati i crediti alimentari tranne che per causa di alimenti e sempre con l'autorizzazione del Pretore e per la parte da lui determinata mediante decreto". L'impignorabilità non è tuttavia assoluta. Lo stesso articolo sopra citato, infatti, prevede che anche il credito alimentare possa essere pignorato da chi è a sua volta titolare di un credito alimentare. In tale ipotesi vengono a trovarsi di fronte due creditori aventi entrambi il diritto al soccorso nei confronti di debitori diversi, ma i due rapporti risultano collegati in modo che uno dei debitori è a sua volta creditore, sempre per causa di alimenti, nei confronti dell'altro. è allora consentito ad uno dei creditori di sottoporre ad esecuzione forzata il credito del proprio debitore alle condizioni previste dalla norma sopra citata. è indubbio che essa fa riferimento a crediti alimentari legati per cui, trattandosi di norma eccezionale, dovrebbe escludersi l'impignorabilità dei crediti alimentari extra-legali. Naturalmente l'eccezione prevista dall'art. 545 c.p.c. potrà essere invocata solo quando il Pretore accerti che il debitore pignorato ha diritto ad una prestazione alimentare tale da consentire un margine, sia pure esiguo, risultante dalla differenza rispetto alla quantità di alimenti che è indispensabile per vivere. Per completezza di trattazione, riteniamo di dover richiamare qui l'art. 44, n. 2, l. fall., secondo cui non entrano nella massa fallimentare i crediti alimentari mentre, per altro verso, in virtù dell'art. 47 della stessa legge se il fallito viene a trovarsi in stato di bisogno, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può concedere a lui ed alla famiglia un sussidio a titolo di alimenti. Secondo la giurisprudenza, il concetto di mantenimento del fallito e della sua famiglia (art. 47, r.d. 16-3-1942, n. 267) non va inteso con riferimento alle esigenze meramente alimentari, ma deve determinarsi "in una misura intermedia tra il minimo alimentare ed il minimo socialmente adeguato in base al principio costituzionale della retribuzione sufficiente" (11).

Effetti del pignoramento Occorre distinguere tra: Effetti sostanziali:

Effetti processuali Consistono nel diritto di provocare i singoli atti di espropriazione, quali:

Svolgimento del pignoramento Il creditore può scegliere liberamente i beni da pignorare, salvo che non sia titolare di pegno o ipoteca: in tal caso, egli non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone ad esecuzione i beni gravati da ipoteca, pegno o privilegi (art.2911 c.c.). Scelta dei beni da espropriare Il creditore non solo può cumulare (di regola) più mezzi di espropriazione, ma può anche, e prima di tutto, scegliere fra i vari beni espropriabili quello o quelli da concretamente colpire. Anche questa regola però subisce qualche eccezione. Una prima eccezione, ma alquanto elastica, è posta dall'art. 517 c.p.c.: l'espropriazione di mobili presso il debitore, se non vi è pregiudizio per il creditore, deve cadere preferibilmente sulle cose indicate dal debitore. Un altro e più rigido limite è posto dall'art. 2911 c.c., nell'ipotesi di creditore avente prelazione su determinati beni del debitore. Precisamente: a) il creditore garantito da pegno o da privilegio speciale su mobili può pignorare altri beni (mobili, immobili o crediti), ma solo se colpisce contemporaneamente anche quelli gravati da pegno o privilegio speciale (lo stesso vale, probabilmente, anche per l'ipoteca mobiliare); b) il creditore garantito da ipoteca o da privilegio speciale su immobili può pignorare altri immobili, ma solo se colpisce contemporaneamente anche gli immobili gravati (può invece colpire liberamente i mobili e i crediti). Naturalmente, se nei casi a) e b) si verifica un eccesso nell'espropriazione ai sensi dell'art. 483 o dell'art. 496, la limitazione o riduzione prevista da questi articoli avviene liberando i beni non gravati da prelazione a preferenza di quelli gravati. Ciò risulta anche dall'art. 558 c.p.c., particolare applicazione dell'art. 2911 c.c., in virtù del quale, se il creditore avente ipoteca su un immobili pignora, con tale immobile, anche immobili non ipotecati, e si verifica per effetto di ciò un eccesso nell'espropriazione, il giudice può ridurre il pignoramento ex art. 496, oppure sospendere la vendita dei beni non ipotecati fino al compimento di quella dei beni ipotecati. L'art. 2911 è applicabile anche quando i beni vincolati a speciale garanzia del creditore siano di terzi? La lettera della norma non è chiarissima, ma la ratio è sicuramente identica (anzi, il pregiudizio che i creditori concorrenti subirebbero a causa dell'azione del nostro creditore sui beni non vincolati sarebbe in questo caso definitivo e non temporaneo). Daremmo perciò al quesito una risposta positiva. L'ingiunzione e la redazione del verbale. Una volta effettuata la ricerca e scelte le cose da pignorare, l'ufficiale giudiziario, al fine di identificarle, provvede alla loro descrizione, indicando il valore di ogni singolo bene mobile; se si tratta di cose generiche, oltre alla individuazione appare opportuno separarle, eseguendo le necessarie operazioni di peso, misura, ecc. Per le universalità di mobili occorre indicare il numero di cose che la compongono e che vengono pignorate. Dei frutti pendenti e separati dal suolo, o dei bachi da seta l'ufficiale giudiziario descrive la natura, la qualità e l'ubicazione. Per provvedere alla stima si può fare ricorso ad un esperto, che preliminarmente deve giurare di bene e fedelmente adempiere al mandato. Inoltre deve farsi documentazione dell'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c. (e cioè dell'invito ad astenersi da atti diretti a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi) che l'ufficiale giudiziario rivolge al debitore e, se questi non è presente, alle persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minori di quattordici anni o palesemente incapaci. Diversamente dall'espropriazione immobiliare, dove l'ingiunzione costituisce elemento costitutivo del pignoramento, qui lo scopo dell'atto si realizza egualmente con la descrizione delle cose, che deve risultare dal processo verbale. Pertanto in mancanza di ingiunzione il pignoramento mobiliare non è nullo, purché emerga inequivocabilmente che l'ufficiale giudiziario con la scelta e l'apprensione dei beni ha inteso imprimere ad essi il vincolo alla soddisfazione delle ragioni del creditore procedente; di contro la carenza o l'incertezza assoluta della descrizione delle cose pignorate non consentono all'atto dell'ufficiale giudiziario di raggiungere lo scopo al quale è destinato. Ma se il difetto di ingiunzione non legittima il debitore a proporre ricorso ex art. 617 c.p.c., per altro verso rende a lui inapplicabili le sanzioni previste dagli artt. 334 e 335 c.p.c., 388, 3°, 4° e 5° co., e 388 bis c.p., introdotti dalla legge n. 689 del 1981. La mancata indicazione del valore delle cose pignorate non determina la nullità del pignoramento, giacché tale lacuna può successivamente essere eliminata dal giudice (ex artt. 532 e 535 c.p.c.; invece deve considerarsi nullo il pignoramento che non contenga la sottoscrizione del verbale da parte dell'ufficiale giudiziario. Il verbale di pignoramento, unitamente al titolo esecutivo ed al precetto, dovrebbe essere depositato dall'ufficiale giudiziario nella cancelleria del giudice dell'esecuzione entro ventiquattr'ore dal completamento delle operazioni, in modo da consentire al cancelliere di formare il fascicolo; ma si tratta di un termine dilatorio, che solitamente non viene osservato. La custodia dei beni pignorati. Nel pignoramento mobiliare e l'ufficiale giudiziario che provvede alla nomina del soggetto che dovrà custodire le cose da sottrarre alla disponibilità del debitore; e laddove l'ufficiale giudiziario abbia omesso di nominare il custode, il pignoramento non è nullo, essendo consentita la nomina successiva. A ciò si provvede o in seguito ad istanza presentata dal creditore (che chieda al giudice di autorizzare l'ufficiale giudiziario a completare il suo compito), ovvero per opera dello stesso ufficiale giudiziario, senza alcuna preventiva autorizzazione. In ogni caso il giudice, ex officio, può provvedere direttamente alla nomina, quando essa manchi. Il denaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi debbono essere immediatamente asportati dal luogo del pignoramento e consegnati, dall'ufficiale giudiziario (nelle vesti di momentaneo custode), al cancelliere; quest'ultimo provvede al deposito del denaro nel libretto postale infruttifero intestato al debitore ed inserito nel fascicolo dell'esecuzione ex artt. 3 e 13 r.d. 10-3-1910, n. 149; mentre degli oggetti preziosi e dei titoli (che richiedono un'attività di amministrazione) è il giudice, con decreto ex art. 166 disp. att. c.p.c., a determinare le modalità di custodia. La conservazione delle altre case pignorate è affidata all'ufficiale giudiziario, che le trasporta in un pubblico deposito o le affida ad uno o più custodi, quando trattasi di pluralità di beni aventi diversa destinazione. Ai sensi dell'art. 159 disp. att. c.p.c. la custodia può essere anche affidata agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei mobili pignorati. Il custode nominato dall'ufficiale giudiziario deve essere maggiorenne e avere la piena capacità di agire; non possono svolgere le funzioni di custode il creditore ed il suo coniuge, né il debitore e, in genere, le persone con lui conviventi (compresi i domestici e, in genere, le persone addette al suo servizio); a meno che non vi consentano rispettivamente il debitore ed il creditore (art. 521 c.p.c.). Poiché il custode non è tenuto ad accettare l'incarico, la sua volontà di adempiere a tale funzione deve risultare dal processo verbale di nomina, anche se la sottoscrizione di tale verbale non costituisce elemento di perfezione del rapporto di custodia. Gli obblighi del custode sono tutti quelli inerenti alla conservazione della cosa; egli pertanto deve amministrare e conservare i beni con la diligenza del buon padre di famiglia ed è responsabile dei danni cagionati alle parti (ex art. 67, 2° co. c.p.c.). Le spese che è necessario affrontare per la custodia devono essere anticipate dal creditore procedente, su provvedimento del giudice dell'esecuzione; in mancanza di autorizzazione il custode è tenuto a rispondere personalmente nei confronti dei terzi degli obblighi assunti. Delle spese anticipate potrà successivamente chiedere il rimborso in sede di liquidazione del compenso. (Segue). A. Custodia di titoli e compenso per il custode. Per il custode dei titoli di credito si pongono una serie di problemi. Mentre egli è sicuramente tenuto a compiere gli atti giuridici intesi a conservare i diritti inerenti al titolo (far levare il protesto, interrompere la prescrizione), nonché ad esercitare l'azione cambiaria ovvero a richiedere misure cautelari (sia pure previa autorizzazione del giudice), si dubita se possa partecipare alle delibere assembleari delle società di capitali quando il pignoramento abbia avuto per oggetto azioni o quote, se possa esercitare il diritto di opzione in caso di aumento di capitale, ovvero impugnare delibere assembleari. Di fronte a queste situazioni è bene che il custode chieda al giudice, di volta in volta, le necessarie istruzioni per essere autorizzato a compiere gli atti più opportuni; va tuttavia avvertito che per quanto riguarda il diritto di voto la giurisprudenza si è orientata nel senso che il custode lo possa esercitare liberamente nell'ambito dell'ordinaria amministrazione; oltre a questi limiti deve attenersi alle istruzioni del giudice. Per quanto riguarda le azioni giudiziarie il custode è legittimato attivamente e passivamente in quelle inerenti alla conservazione e amministrazione dei beni, sempre che si riferiscano ad eventi successivi al pignoramento. In ogni tempo il giudice, su istanza di parte o di ufficio, e con ordinanza non impugnabile, può provvedere alla sostituzione del custode; se questi non esegue l'incarico assunto è prevista una pena pecuniaria; se commette illeciti penali ne risponde ex artt. 328, 334, 335, 388 e 388 bis c.p.. In ogni caso se non ha esercitato la custodia da buon padre di famiglia è tenuto al risarcimento del danno (art. 67, 2° co. c.p.c.). La legge (art. 65 c.p.c.) considera come normale il compenso al custode; ma l'art. 521 c.p.c. precisa che nel pignoramento di cose mobili egli non ha diritto ad alcun compenso se non l'abbia chiesto e se, all'atto della nomina, non gli sia stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario. Nessun compenso è dovuto al creditore e al suo coniuge, al debitore e alle persone di famiglia con lui conviventi; ma in questi casi il custode ha comunque il diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute. Il compenso è liquidato dal giudice, tenuto conto dell'attività che il custode abbia svolto (art. 52 disp. att. c.p.c.); nel decreto (che costituisce titolo esecutivo) deve essere indicata la parte tenuta all'erogazione, e cioè il creditore procedente (ai sensi dell'art. 90 c.p.c.), che può rivalersi sul ricavato. Il custode ha il diritto di farsi liquidare spese e compenso con preferenza su ogni altro credito ammesso; se la cosa è venduta le spese di custodia vanno pagate in prededuzione. L'attività del custode permane sino alla vendita o all'assegnazione delle cose pignorate, ovvero all'estinzione del processo esecutivo; il rapporto si conclude con l'emanazione del provvedimento che ordina di consegnare la cosa a chi di ragione.

Beni specifici su cui eseguire il pignoramento. Organo Competente Organo competente alla effettuazione del pignoramento è l’Ufficiale Giudiziario al quale il debitore versando l’importo del credito e delle spese può evitare il pignoramento (art.494 c.p.c.) oppure, può sostituire alle cose pignorate una somma di denaro che rimane depositata come oggetto del pignoramento in questo caso l’importo del credito e delle spese va aumentato di due decimi Beni specifici su cui eseguire il pignoramento. La legge attribuisce all'ufficiale giudiziario il potere di introdursi, anche contro la volontà del debitore e del terzo ed eventualmente con la forza, nella casa dell'esecutato e negli altri luoghi a lui appartenenti, per ricercare le cose da pignorare; a tal fine, avvalendosi dei poteri di impero di cui all'art. 513, 2° co., c.p.c. egli può disporre l'allontanamento di persone che disturbano l'attività di ricerca, che può concretamente esercitarsi mediante l'apertura di porte, ripostigli o recipienti. Si devono escludere le cose impignorabili e preferire quelle indicate dal debitore (laddove ciò non comporti pregiudizio per il creditore); in ogni caso vanno preferiti il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito che l'ufficiale giudiziario ritenga di sicura realizzazione. Per i titoli di credito va tenuto presente che ai sensi dell'art. 1997 c.c. il pignoramento deve eseguirsi sul titolo, con l'avvertenza che, ove questo sia nominativo, il vincolo non produce effetto se non è annotato sul registro dell'emittente (art. 2024 c.c.); mentre l'annotazione non è necessaria per i titoli all'ordine o al portatore. Invece il pignoramento dei titoli rappresentativi di merci, dei documenti di legittimazione e dei titoli impropri (artt. 1996 e 2002 c.c.) e quello del libretto postale deve essere eseguito nelle forme dell'art. 543 (3). Per quanto riguarda i frutti naturali di cui parla l'art. 820 c.c. è consentito pignorarli liberamente a partire dalle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione; altrimenti, se non sono stati ancora raccolti o separati dal suolo, perché si possa procedere al pignoramento indipendentemente dall'immobile a cui essi accedono occorre che abbiano assunto una loro individualità fisica (secondo quella che è la comune esperienza) che il creditore pignorante se ne assuma le maggiori spese di custodia. Pertanto non è in ogni caso ammissibile il pignoramento di frutti che ancora non siano pervenuti ad esistenza (come nel caso di campo appena seminato, sia pure con l'impegno del creditore di provvedere egli stesso alle relative spese di coltivazione e di custodia). Ove sorgano contestazioni in ordine alla individuazione delle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della maturazione sarà il giudice a decidere, tenendo conto delle condizioni ambientali e stagionali e di eventuali fenomeni atmosferici che possano avere influito sul procedimento di maturazione (ritardandolo o anticipandolo). Rimane fermo che se viene pignorato l'intero immobile i frutti non raccolti o separati dal suolo devono considerarsi anch'essi pignorati, senza che sia necessario attendere la loro individuazione o maturazione nei tempi di cui si è detto. L'identico discorso va fatto per i bachi da seta: ove essi siano stati pignorati insieme al fondo non occorre avere riguardo al tempo in cui il vincolo viene ad operare; mentre ove si proceda autonomamente bisogna attendere che essi si trovino, nella maggior parte, sui rami per formare il bozzolo (art. 516, 2° co. c.p.c.).

Conversione del pignoramento Il debitore dopo l’effettuazione del pignoramento può chiedere la conversione dello stesso (art.495 c.p.c.) La somma può anche essere rateizzata dal giudice dell’esecuzione, ma tale possibilità non può essere concessa al debitore per più di una volta. ossia può chiedere in qualunque momento anteriore alla vendita, la sostituzione delle cose pignorate con una somma di denaro determinata dal giudice con ordinanza.

Riduzione del pignoramento Il debitore dopo il pignoramento può chiedere la riduzione dello stesso quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti la riduzione delle cose pignorate è disposta dal giudice con ordinanza

Efficacia del pignoramento Il pignoramento deve essere eseguito dopo dieci e non oltre novanta giorni dalla notifica del precetto. Eseguito il pignoramento è necessario chiedere negli stessi termini di dieci e novanta giorni l’assegnazione o la vendita. In mancanza, il pignoramento diviene inefficace. Dal punto vista sostanziale, il pignoramento rende inefficaci nei confronti del creditore procedente e di quelli intervenuti nel processo d’espropriazione gli eventuali atti di disposizione delle cose pignorate compiuti dal debitore. L’eventuale alienazione compiuta dal debitore non è, quindi, né nulla né annullabile, ma semplicemente inefficace relativamente ai creditori procedenti ed intervenuti. Se, quindi, il processo esecutivo si estingue, l’atto compiuto dal debitore acquisterà piena efficacia. Regole diverse sono stabilite secondo che gli atti di disposizione riguardino beni mobili, crediti, beni immobili. (Art. 2914 cc., Art. 2913 cc., Art. 2917 cc.). È necessario, infatti, coordinare le norme sul pignoramento con quelle sul possesso dei beni mobili, con il regime della trascrizione per i beni immobili, e con le norme sulla cessione del credito. È possibile che più creditori pignorino congiuntamente o successivamente lo stesso bene; in quest’ultimo caso ogni pignoramento ha effetto indipendente dall’altro, anche se unito in unico processo. Il debitore può comunque evitare il pignoramento eseguendo il Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario o, quando questo sia già avvenuto, ottenere la Conversione del pignoramento. Se poi il pignoramento appare eccessivo rispetto al credito, il debitore può chiedere la riduzione del pignoramento.

Intervento di creditori Nel processo di esecuzione è ammesso l’intervento di altri creditori. Pertanto accanto al creditore che ha assunto l’iniziativa chiamato creditore procedente, abbiamo altri soggetti che vengono denominati creditori intervenuti. L'intervento dei creditori. Nel libro terzo del vigente codice di procedura civile emerge che il concorso dei creditori è organizzato in modo tale da distinguere il momento espropriativo (cosiddetto strumentale), culminante con la vendita o assegnazione dei beni del debitore, da quello satisfattivo (o finale), diretto alla soddisfazione attraverso la distribuzione del ricavato. I creditori muniti di titolo sono posti tutti sullo stesso piano del pignorante, perché anch'essi possano provocare autonomamente i singoli atti di espropriazione; i creditori non muniti di titolo esecutivo vengono invece ad inserirsi soltanto nel momento satisfattivo. Il che sta a significare che per partecipare alla distribuzione del ricavato non è necessario il titolo esecutivo. Allo scopo di consentire ai creditori privilegiati di tutelare i loro interessi non soltanto nella fase satisfattiva, ma anche in quella strumentale dell'alienazione dei beni oggetto della garanzia reale, la legge inoltre prevede che dell'espropriazione siano avvertiti i creditori che sui beni pignorati abbiano un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri. Per concorrere, insieme al creditore procedente, alla distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati gli altri creditori devono assumere una precisa iniziativa, che consiste nell'intervenire nel processo esecutivo. L'intervento si concreta in una domanda, proposta nella forma del ricorso, che va depositato anteriormente alla prima udienza di autorizzazione della vendita, ad evitare la postergazione rispetto al pignorante ed agli altri creditori intervenuti tempestivamente (sanzione che, però, non si applica ai privilegiati). Il ricorso, sottoscritto dalla parte personalmente, ovvero dal difensore munito di procura, è diretto al giudice dell'esecuzione e deve contenere l'indicazione del credito e del titolo di esso, la domanda di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione; in difetto di essa ogni successivo atto relativo alla procedura si intenderà legalmente portato a conoscenza dell'intervenuto con il deposito nella cancelleria del giudice dell'esecuzione. Per l'espropriazione mobiliare l'art. 525 c.p.c. pone come condizione di ammissibilità dell'intervento la certezza, liquidità ed esigibilità del credito che si fa valere. La certezza deve risultare dal titolo che si produce a sostegno dell'intervento, ma può anche essere conseguita in sede di distribuzione, attraverso la mancata contestazione; si tratta di un requisito che deve sussistere sia in relazione all'oggettività del diritto che al carattere non contestato o non contestabile della pretesa. Conseguentemente l'intervento non è ammesso per un credito del quale sia in corso un accertamento giudiziale determinante per l'esistenza stessa del diritto o per la sua obiettiva individuazione. La liquidità del credito è correlata alla certezza del suo ammontare, che può essere concretamente determinato anche mediante un calcolo matematico da effettuarsi sulla base di elementi certi risultanti dal titolo; l'esigibilità è sempre connessa alla sottoposizione del diritto a termine o condizione. La declaratoria di inammissibilità dell'intervento (per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità) va pronunciata prima che il creditore interveniente venga collocato nel progetto di distribuzione del ricavato; il giudice dell'esecuzione può provvedere di ufficio (con ordinanza), ovvero in sede di controversia circa la sussistenza del credito (ex art. 512 c.p.c.), oppure in seguito ad opposizione agli atti esecutivi. Nel sistema della legge l'intervento viene considerato tempestivo quando è effettuato non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione (art. 525, 2° co. c.p.c.) e non oltre la data di presentazione del ricorso nel caso previsto dall'art. 525, 3° co. c.p.c.. Di esso il cancelliere dà notizia al creditore pignorante, nelle forme dell'art. 160 disp. att. c.p.c., onde consentirgli di indicare l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili. Quando, in base alla valutazione effettuata dall'ufficiale giudiziario, il valore dei beni pignorati non superi le lire cinquantamila (cosiddetta piccola espropriazione mobiliare) coloro che nei confronti del debitore vantino un credito certo, liquido ed esigibile devono intervenire non oltre la data di presentazione dell'istanza di assegnazione o di vendita delle cose pignorate. Per soddisfarsi sul ricavato della vendita in ragione dei loro diritti di prelazione sulle cose pignorate è sufficiente che i creditori privilegiati intervengano nel processo esecutivo prima del provvedimento di distribuzione.

Principi generali di intervento Il nostro codice accoglie i seguenti principi generali per il caso che l’esecuzione debba servire a più creditori: Sullo stesso bene è ammesso un solo processo di esecuzione; I creditori intervenuti, possono provocare i singoli atti espropriativi; In sede di distribuzione del prezzo tutti i creditori sono in condizioni di parità. (Punto 2) la condizione è che siano muniti di titolo esecutivo e nel caso di inerzia del creditore procedente. (punto 3) il principio della par condicio creditorum, salvo cause di prelazione, privilegi ed ipoteche, art. 2741 c.c.

Forme di intervento L’intervento può avvenire in due forme In via di partecipazione all’atto di pignoramento In via di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni del debitore (punto 2) ciò purchè siano titolari di un credito certo, liquido ed esigibile, nell’espropriazione mobiliare, o anche aventi un credito sottoposto a termine o condizione nell’espropriazione immobiliare. L'intervento dei creditori. Nel libro terzo del vigente codice di procedura civile emerge che il concorso dei creditori è organizzato in modo tale da distinguere il momento espropriativo (cosiddetto strumentale), culminante con la vendita o assegnazione dei beni del debitore, da quello satisfattivo (o finale), diretto alla soddisfazione attraverso la distribuzione del ricavato. I creditori muniti di titolo sono posti tutti sullo stesso piano del pignorante, perché anch'essi possano provocare autonomamente i singoli atti di espropriazione; i creditori non muniti di titolo esecutivo vengono invece ad inserirsi soltanto nel momento satisfattivo. Il che sta a significare che per partecipare alla distribuzione del ricavato non è necessario il titolo esecutivo. Allo scopo di consentire ai creditori privilegiati di tutelare i loro interessi non soltanto nella fase satisfattiva, ma anche in quella strumentale dell'alienazione dei beni oggetto della garanzia reale, la legge inoltre prevede che dell'espropriazione siano avvertiti i creditori che sui beni pignorati abbiano un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri. Per concorrere, insieme al creditore procedente, alla distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati gli altri creditori devono assumere una precisa iniziativa, che consiste nell'intervenire nel processo esecutivo. L'intervento si concreta in una domanda, proposta nella forma del ricorso, che va depositato anteriormente alla prima udienza di autorizzazione della vendita, ad evitare la postergazione rispetto al pignorante ed agli altri creditori intervenuti tempestivamente (sanzione che, però, non si applica ai privilegiati). Il ricorso, sottoscritto dalla parte personalmente, ovvero dal difensore munito di procura, è diretto al giudice dell'esecuzione e deve contenere l'indicazione del credito e del titolo di esso, la domanda di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione; in difetto di essa ogni successivo atto relativo alla procedura si intenderà legalmente portato a conoscenza dell'intervenuto con il deposito nella cancelleria del giudice dell'esecuzione. Per l'espropriazione mobiliare l'art. 525 c.p.c. pone come condizione di ammissibilità dell'intervento la certezza, liquidità ed esigibilità del credito che si fa valere. La certezza deve risultare dal titolo che si produce a sostegno dell'intervento, ma può anche essere conseguita in sede di distribuzione, attraverso la mancata contestazione; si tratta di un requisito che deve sussistere sia in relazione all'oggettività del diritto che al carattere non contestato o non contestabile della pretesa. Conseguentemente l'intervento non è ammesso per un credito del quale sia in corso un accertamento giudiziale determinante per l'esistenza stessa del diritto o per la sua obiettiva individuazione. La liquidità del credito è correlata alla certezza del suo ammontare, che può essere concretamente determinato anche mediante un calcolo matematico da effettuarsi sulla base di elementi certi risultanti dal titolo; l'esigibilità è sempre connessa alla sottoposizione del diritto a termine o condizione. La declaratoria di inammissibilità dell'intervento (per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità) va pronunciata prima che il creditore interveniente venga collocato nel progetto di distribuzione del ricavato; il giudice dell'esecuzione può provvedere di ufficio (con ordinanza), ovvero in sede di controversia circa la sussistenza del credito (ex art. 512 c.p.c.), oppure in seguito ad opposizione agli atti esecutivi. Nel sistema della legge l'intervento viene considerato tempestivo quando è effettuato non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione (art. 525, 2° co. c.p.c.) e non oltre la data di presentazione del ricorso nel caso previsto dall'art. 525, 3° co. c.p.c.. Di esso il cancelliere dà notizia al creditore pignorante, nelle forme dell'art. 160 disp. att. c.p.c., onde consentirgli di indicare l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili. Quando, in base alla valutazione effettuata dall'ufficiale giudiziario, il valore dei beni pignorati non superi le lire cinquantamila (cosiddetta piccola espropriazione mobiliare) coloro che nei confronti del debitore vantino un credito certo, liquido ed esigibile devono intervenire non oltre la data di presentazione dell'istanza di assegnazione o di vendita delle cose pignorate. Per soddisfarsi sul ricavato della vendita in ragione dei loro diritti di prelazione sulle cose pignorate è sufficiente che i creditori privilegiati intervengano nel processo esecutivo prima del provvedimento di distribuzione.

Modalità ed effetti dell’intervento I creditori concorrenti nella procedura di espropriazione vanno distinti in tre categorie, a seconda delle modalità e degli effetti dell’intervento: Facoltà e diritti dei creditori intervenuti. I creditori intervenuti, siano o meno muniti di titolo esecutivo, partecipano insieme al creditore procedente alla espropriazione dei beni mobili pignorati, oltre che alla distribuzione della somma ricavata. Non c’è quindi differenza tra creditori muniti di titolo e quelli sprovvisti del titolo esecutivo in merito alla ripartizione della somma ricavata. Vi sono, però, delle differenze di natura processuale in quanto solo i creditori muniti di titolo esecutivo possono provocare i singoli atti dell’espropriazione. Potrebbe accadere, ad esempio, che il creditore procedente non presenti, dopo il pignoramento, l’istanza per l’assegnazione o vendita dei beni pignorati. In tal caso un altro creditore munito di titolo potrebbe presentare l’istanza evitando l’estinzione del processo di espropriazione. Nella espropriazione mobiliare è data facoltà al creditore procedente, che subisce sicuramente un danno dall’intervento di altri creditori, di indicare loro altri beni sui quali possono soddisfarsi. Se i creditori non si giovano senza giusto motivo dell’indicazione, il creditore procedente ha diritto ad essere preferito in sede di distribuzione.

Vendita ed Assegnazione Per il realizzo del credito, il creditore procedente (o qualunque altro creditore intervenuto, munito di titolo esecutivo) deve ottenere la liquidazione dei beni oggetto di espropriazione, ossia la trasformazione dei beni in denaro. Egli ha due possibilità: Vendita e assegnazione. La vendita forzata è l'atto di impulso processuale che conclude l'espropriazione in senso stretto, provocando la trasformazione del bene pignorato nel bene dovuto, cioè nel denaro liquido da distribuire ai creditori a fini satisfattivi; pertanto quando il pignoramento abbia per oggetto una somma di denaro liquido o i beni siano stati sostituiti dal denaro ex art. 494, 3° co. o 495 c.p.c. non occorre che la vendita venga disposta, essendo sufficiente che il creditore ne chieda la distribuzione. Appunto perché atto di espropriazione la vendita forzata può essere richiesta soltanto dal creditore munito di titolo esecutivo e intervenuto tempestivamente (laddove non sia il pignorante); l'istanza va proposta nel termine (acceleratorio) di novanta giorni dalla data del verbale di pignoramento, purché siano trascorsi almeno dieci giorni da esso. Se si tratta di cose deteriorabili l'istanza verbale può essere presentata prima della scadenza di tale termine dilatorio; in tal caso il giudice, valutate le motivazioni adottate dal creditore pignorante, provvede con ordinanza, dopo avere sentito le parti, o con decreto, inaudita altera parte, nei casi di particolare urgenza. Al riguardo la Suprema Corte ha avuto occasione di precisare che la deteriorabilità non va fissata per categoria di beni astrattamente considerati, ma concretamente accertata e quindi "riconosciuta tenendo conto, oltre che delle naturali qualità delle cose pignorate, di tutti gli elementi che, nella specifica situazione, possono di fatto incidere sulla relativa conservazione e far perdere alle stesse il valore di scambio" (5). L'istanza di vendita o di assegnazione, nelle forme del ricorso al giudice dell'esecuzione, è sottoscritta dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura; in mancanza l'atto deve considerarsi invalido e quindi assoggettabile ad opposizione ex art. 617 c.p.c.. Al ricorso, oltre al titolo esecutivo, vanno uniti il certificato di iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati e gli atti comprovanti l'avvenuta notifica dell'avviso ex art. 498 c.p.c. ai creditori iscritti; in mancanza il giudice non può provvedere né in ordine all'assegnazione, né sulle modalità di tempo e di luogo della vendita forzata. Il secondo comma dell'art. 529 c.p.c. prevede l'eventualità che il pignoramento abbia colpito titoli di credito o altre cose, il cui valore risulti da listino di borsa o di mercato; nel qual caso il creditore, senza che sia necessario attendere l'esito infruttuoso della vendita, ha facoltà di chiederne l'assegnazione per un valore non inferiore alle spese d'esecuzione ed ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente. In seguito all'istanza di vendita o di assegnazione il giudice provvede, con decreto, a fissare l'udienza per la comparizione del debitore, dei creditori intervenuti tempestivamente e di quelli iscritti. Si tratta di un momento culminante del processo esecutivo, perché a queste categorie di soggetti interessati all'espropriazione sarà attribuito il ricavato, con postergazione di tutti quelli che dovessero intervenire successivamente.

L’alternativa della vendita o della assegnazione può avvenire in: Via preventiva, solo nell’espropriazione mobiliare di titoli di credito o di beni con valore determinato o determinabile da listini di borsa o mercuriali; Via successiva, solo dopo che siano falliti gli esperimenti di vendita.

Efficacia del pignoramento. Il pignoramento deve essere eseguito dopo dieci e non oltre novanta giorni dalla notifica del precetto. Eseguito il pignoramento è necessario chiedere negli stessi termini di dieci e novanta giorni l’assegnazione o la vendita. In mancanza, il pignoramento diviene inefficace. Dal punto vista sostanziale, il pignoramento rende inefficaci nei confronti del creditore procedente e di quelli intervenuti nel processo d’espropriazione gli eventuali atti di disposizione delle cose pignorate compiuti dal debitore. L’eventuale alienazione compiuta dal debitore non è, quindi, né nulla né annullabile, ma semplicemente inefficace relativamente ai creditori procedenti ed intervenuti. Se, quindi, il processo esecutivo si estingue, l’atto compiuto dal debitore acquisterà piena efficacia. Regole diverse sono stabilite secondo che gli atti di disposizione riguardino beni mobili, crediti, beni immobili. (Art. 2914 cc., Art. 2913 cc., Art. 2917 cc.). È necessario, infatti, coordinare le norme sul pignoramento con quelle sul possesso dei beni mobili, con il regime della trascrizione per i beni immobili, e con le norme sulla cessione del credito. È possibile che più creditori pignorino congiuntamente o successivamente lo stesso bene; in quest’ultimo caso ogni pignoramento ha effetto indipendente dall’altro, anche se unito in unico processo. Il debitore può comunque evitare il pignoramento eseguendo il Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario o, quando questo sia già avvenuto, ottenere la Conversione del pignoramento. Se poi il pignoramento appare eccessivo rispetto al credito, il debitore può chiedere la riduzione del pignoramento.

(Segue). A. Provvedimenti successivi all'udienza di comparizione delle parti. L'udienza ha la duplice finalità di consentire alle parti: a) di fare osservazioni (non vincolanti per il giudice) in ordine all'assegnazione o al tempo e alle modalità della vendita; b) di proporre, a pena di decadenza, quelle opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 C.p.c. per le quali non sia già decorso il termine di cinque giorni dal compimento o dalla notificazione dell'atto che si assume viziato. Se tutte le parti interessate sono presenti l'opposizione può anche essere proposta verbalmente all'udienza; altrimenti occorre provvedere alla notifica del ricorso, non potendo costituire equipollente la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 485 c.p.c.. In questo secondo caso sarà necessario differire l'udienza di vendita. La decadenza dal diritto di proporre opposizione non riguarda le nullità insanabili e quelle comunque rilevabili di ufficio (6). Se non si raggiunge un accordo, per procedersi alla vendita o all'assegnazione occorre attendere il passaggio in giudicato della sentenza che rigetti l'opposizione; l'accoglimento dell'opposizione potrebbe invece dare luogo alla rinnovazione degli atti nulli o irregolari (con l'esigenza di una nuova istanza di vendita) o all'estinzione del processo esecutivo. La scelta tra l'assegnazione e la vendita è lasciata alla discrezionalità del giudice, che provvede con ordinanza (fatta eccezione per i beni deteriorabili e per la piccola espropriazione mobiliare). Si è già visto che l'assegnazione sostitutiva della vendita (detta anche assegnazione-aggiudicazione) di cui è cenno nell'art. 505 c.p.c., ma che trova concreta regolamentazione nelle singole forme di espropriazione, è diversa dall'assegnazione in solutum a carattere satisfattivo, prevista per gli oggetti d'oro e d'argento rimasti invenduti per il loro valore intrinseco (art. 539 c.p.c.) e per i titoli di credito e le altre cose il cui valore risulti dai listini di borsa o di mercato (art. 529, 2° co. c.p.c.). L'assegnazione-aggiudicazione, che nell'espropriazione mobiliare è subordinata al previo esperimento della vendita, può essere fatta al creditore pignorante (o a favore di più creditori) per un valore determinato, che è stabilito nel minimo con riferimento alle spese di esecuzione ed ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore e quello dell'offerente (art 506 c.p.c.. Laddove in seguito a più domande di assegnazione (sostitutiva della vendita) il giudice abbia disposto una gara sull'offerta più alta e si sia realizzato un prezzo superiore a quello previsto dall'art. 506 (ma ciò può accadere anche quando il creditore sia indotto a fare un'offerta sostanziosa per evitare che venga respinta), sull'eccedenza si apre il normale concorso dei creditori, con vantaggio anche per l'assegnatario. L'istanza di assegnazione sostitutiva della vendita presuppone il titolo esecutivo; ma è da ritenere che, una volta che essa sia stata legittimamente proposta, ogni altro creditore possa chiedere l'assegnazione a proprio favore; il titolo esecutivo inoltre non è necessario per i creditori tempestivamente intervenuti che chiedano l'assegnazione delle cose rimaste invendute al primo incanto. Diversamente dall'assegnazione satisfattiva, per procedersi a quella sostitutiva della vendita non è necessario il consenso di tutti gli altri creditori; a costoro, peraltro, è consentito di chiedere l'assegnazione in concorrenza con il creditore pignorante o con chi li abbia preceduti. In tal caso, nell'udienza in cui si discute dell'assegnazione, il giudice indice una gara sulle offerte più alte nelle forme che ritiene più opportune, senza bisogno di formalità di alcun genere. Invece quando non si raggiunga l'accordo sull'assegnazione dei titoli di credito e delle altre cose indicate nell'art. 529, 2° co., il giudice, se lo ritenga conveniente, può disporre la vendita di tali beni, su istanza di altri creditori. A meno che non si tratti di piccola espropriazione mobiliare all'assegnazione sostitutiva della vendita il giudice provvede con ordinanza, che deve contenere, oltre all'indicazione del prezzo, la menzione del soggetto rimasto assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario del bene assegnato. L'effetto traslativo si produce al momento del pagamento del prezzo. La forma dell'ordinanza è prevista per il provvedimento con il quale il giudice stabilisce se la vendita debba essere eseguita tramite commissionario o con incanto, a lotti o meno. In ogni caso la vendita va fatta per contanti e nel provvedimento deve essere indicato il prezzo base; se si tratta di cose il cui valore risulti da listino di borsa o di mercato, esso è determinato dal minimo del giorno precedente; se si tratta di oggetti d'oro e d'argento il prezzo base non può essere inferiore al loro valore intrinseco; per tutte le altre cose il valore viene determinato dal giudice, che può avvalersi della consulenza di uno stimatore. Va tenuto tuttavia presente che per la vendita all'incanto al maggior offerente non è necessario determinare il prezzo base e che per la vendita tramite commissionario occorre pure fissare l'importo fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita. Rimane da accennare alla piccola espropriazione mobiliare di cui all'art. 525, ult. co. c.p.c. (beni pignorati di valore inferiore a lire dieci milioni), dove ai fini della tempestività dell'intervento bisogna fare riferimento alla data di deposito dell'istanza per l'autorizzazione o per la vendita (anziché a quella dell'udienza per la comparizione delle parti). L'art. 530 c.p.c. stabilisce che se non siano intervenuti creditori sino alla data di presentazione dell'istanza di assegnazione o di vendita il giudice provvede con decreto, senza sentire neppure il debitore. In mancanza di un momento preclusivo per le opposizioni agli atti esecutivi, tali rimedi vanno proposti soltanto nel rispetto del termine di cinque giorni previsto dall'art. 617 c.p.c..

Natura ed effetti giuridici dell'assegnazione. L’Assegnazione consiste nella attribuzione diretta del bene pignorato al creditore sulla base di un determinato valore al fine di soddisfare il suo credito Con l’assegnazione il bene viene trasferito al creditore, per un valore che non può essere inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriori al credito dell’offerente (art. 506 c.p.c.) Natura ed effetti giuridici dell'assegnazione. L'art. 2925 c.c. rende applicabili all'assegnazione le norme che disciplinano gli effetti della vendita forzata, salvo quanto disposto specificamente dagli artt. 2926, 2927 e 2928 c.c.. Il raccordo che l'art. 2925 c.c. opera con le norme sulla vendita forzata rende certi dell'effetto traslativo dell'assegnazione e del carattere derivativo dell'acquisto dell'assegnatario. L'assegnazione possiede altresì un'efficacia purgativa di ipoteche, pegni e privilegi speciali identica a quella prodotta dalla vendita forzata. Con l'assegnazione satisfattiva il credito dell'assegnatario si estingue per una somma corrispondente al valore del bene assegnato e il debitore è definitivamente liberato, anche se l'assegnatario ha assunto, ai sensi dell'art. 508 c.p.c., un debito ipotecario o pignoratizio (80). Se invece il trasferimento avviene a seguito di assegnazione-vendita, il creditore assegnatario conserva le sue ragioni contro il debitore anche dopo la chiusura dell'esecuzione, salvo quanto abbia percepito in sede di distribuzione del prezzo eccedente il minimo fissato dall'art. 506 c.p.c. (e può anche avvenire che egli ottenga tutto il dovuto). Si è già visto che l'assegnazione sostitutiva della vendita (detta anche assegnazione-aggiudicazione) di cui è cenno nell'art. 505 c.p.c., ma che trova concreta regolamentazione nelle singole forme di espropriazione, è diversa dall'assegnazione in solutum a carattere satisfattivo, prevista per gli oggetti d'oro e d'argento rimasti invenduti per il loro valore intrinseco (art. 539 c.p.c.) e per i titoli di credito e le altre cose il cui valore risulti dai listini di borsa o di mercato (art. 529, 2° co. c.p.c.). L'assegnazione-aggiudicazione, che nell'espropriazione mobiliare è subordinata al previo esperimento della vendita, può essere fatta al creditore pignorante (o a favore di più creditori) per un valore determinato, che è stabilito nel minimo con riferimento alle spese di esecuzione ed ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore e quello dell'offerente (art 506 c.p.c.. Laddove in seguito a più domande di assegnazione (sostitutiva della vendita) il giudice abbia disposto una gara sull'offerta più alta e si sia realizzato un prezzo superiore a quello previsto dall'art. 506 (ma ciò può accadere anche quando il creditore sia indotto a fare un'offerta sostanziosa per evitare che venga respinta), sull'eccedenza si apre il normale concorso dei creditori, con vantaggio anche per l'assegnatario.

L’assegnazione è un atto concorrente con la vendita, la cui funzione è quella di liquidare i beni pignorati al fine di soddisfare i creditori. Essa è rimessa alla discrezione dei creditori, entro i seguenti limiti: Espropriazione mobiliare: L’assegnazione può essere chiesta sin dall’inizio per i titoli di credito o per quei beni il cui valore risulti da listino di borsa o di mercato (art.529 c.p.c.);

Per tutti gli altri beni, invece, l’assegnazione può essere chiesta solo in seguito alla mancata vendita al primo incanto (art.538 c.p.c.); Espropriazione immobiliare: L’assegnazione può essere chiesta soltanto dopo il vano esperimento della vendita con incanto, nel qual caso concorre con l’amministrazione giudiziale;

Espropriazione mobiliare presso terzi: L’assegnazione è l’unica forma satisfattoria prevista, quando il pignoramento riguarda somme di denaro immediatamente esigibili o esigibili in un termine non superiore a 90 giorni (art. 533 c.p.c.).

Condizione sospensiva della vendita e dell’assegnazione La vendita e l’assegnazione sono considerati atti processuali condizionati, in quanto posti in essere sotto condizione sospensiva: Nel caso della vendita: del versamento del prezzo; Nel caso dell’assegnazione: del deposito della parte di prezzo eccedente il credito dell’assegnatario o del versamento della somma non inferiore al valore minimo del bene o del prezzo determinato dal valore dell’immobile.

Una volta che la condizione sospensiva si è verificata il giudice potrà pronunciare il provvedimento che trasferisce il bene; conseguentemente a tale provvedimento si verificano effetti sostanziali ed effetti processuali: Effetti sostanziali:

Effetti processuali: Oggetto del processo esecutivo, una volta trasferito il bene, non è più la cosa, ma il prezzo, sul quale dovrà soddisfarsi il creditore; Nel caso di mancato versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario: a) Nella vendita mobiliare all’incanto, l’organo esecutivo delegato alla vendita procede ad una ulteriore a spese del primo aggiudicatario (art 540 c.p.c.);

b) Nella vendita immobiliare con incanto il giudice, se il prezzo non è depositato nel termine, con decreto: Il nuovo incanto. Dell'esito negativo del primo esperimento di vendita, per mancanza di concorrenti o per nullità delle offerte, il cancelliere dà notizia al debitore e indistintamente a tutti i creditori (muniti o meno di titolo esecutivo, tempestivi e tardivi), dal momento che ormai non si tratta più di provocare atti di espropriazione, ma di individuare fra i creditori chi di essi chieda di avere assegnate le cose per il prezzo di apertura dell'incanto. Nel caso di pluralità di domande per l'assegnazione della cosa invenduta ci si è chiesti se debba essere preferita l'offerta anteriormente pervenuta o quella proveniente dal creditore di rango anteriore; ma non è escluso che in questi casi il giudice disponga una gara tra i richiedenti ovvero, in luogo all'assegnazione, un nuovo incanto. Va avvertito che la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità dell'art. 538 c.p.c., laddove, ammettendosi qualsiasi offerta al secondo incanto, potrebbe ravvisarsi una disparità di trattamento con la vendita immobiliare; secondo i giudici della Consulta la diversità di disciplina è giustificata dal più ridotto valore dei beni mobili. Quando rimanga deserto anche il nuovo incanto viene generalmente ammessa la possibilità di un terzo incanto. La rivendita. La vendita può considerarsi perfetta con la maggiore offerta; cosicché da quel momento sorgono i diritti e gli obblighi dell'aggiudicatario, primo tra tutti quello di pagare il prezzo; non appena egli vi provveda si verifica quell'effetto traslativo che nella vendita volontaria postula il consenso delle parti. L'aggiudicazione si atteggia, dunque, a provvedimento meramente dichiarativo, perché inidoneo a produrre effetti reali. La riprova dell'esattezza di questa interpretazione è data dall'art. 540, 2° co. c.p.c., laddove è stabilito che "se il prezzo non è pagato si procede immediatamente a nuovo incanto", senza che occorra risolvere la precedente vendita. Il che sta a dimostrare che la proprietà ancora non è stata trasferita. La disciplina dell'istituto della rivendita è pressoché analoga a quella dell'espropriazione immobiliare (artt. 574, 3° co. e 587 c.p.c.); si tratta di una continuazione dell'esecuzione contro il debitore e non già contro il terzo, atteso che, in seguito al mancato pagamento del prezzo, la vendita è come se non fosse avvenuta. Ma il compratore inadempiente, essendo vincolato dalla propria offerta, è tenuto a rispondere della differenza tra il prezzo che abbia offerto e quello minore per il quale è avvenuta la seconda vendita, nonché delle maggiori spese; per analogia dovrebbe trovare applicazione anche l'art. 177 disp. att. c.p.c. che attribuisce efficacia di titolo esecutivo al decreto del giudice che consente ai creditori di conseguire quanto dovuto dall'aggiudicatario inadempiente. Va ancora detto che l'art. 540 è operante esclusivamente nel caso di vendita con incanto o di vendita senza incanto eseguita col sistema delle offerte in cancelleria, o con altre forme che prevedano un provvedimento del giudice dell'esecuzione; mentre non trova applicazione nella vendita tramite commissionario, dato che quest'ultimo, agendo in nome proprio, rimane unico responsabile dell'inadempimento dell'acquirente. Se la prima vendita è stata effettuata col sistema della licitazione privata e dell'aggiudicazione al maggiore offerente, la successiva rivendita forzata ex art. 540 può essere eseguita con il medesimo sistema. Infine l'art. 168 disp. att. c.p.c. consente di ricorrere al giudice contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita (ufficiale giudiziario e cancelliere, e non il commissionario o l'istituto autorizzato). Si tratta di un vero e proprio reclamo, che si atteggia come rimedio interno al processo, attinente alle funzioni di direzioni attribuite dall'art. 484 c.p.c. al giudice dell'esecuzione; ha una portata più vasta dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma la sua proposizione non preclude il ricorso a quest'ultimo rimedio, a meno che la vendita non sia stata sospesa.

Distribuzione del ricavato. E’ l’ultima fase del processo di esecuzione. Essa consiste nella ripartizione fra i creditori della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore, al fine di realizzare il soddisfacimento dei loro crediti. Distribuzione del ricavato. L'art. 541 c.p.c. prevede un accordo extraprocessuale con il quale i creditori concorrenti dispongono irrevocabilmente del loro diritto di partecipazione alla distribuzione del ricavato. L'accordo va redatto per iscritto e sottoscritto da tutti i creditori o dai loro difensori muniti di procura speciale, ma può essere manifestato anche verbalmente, davanti al giudice, all'udienza da questi fissata in seguito all'iniziativa di uno dei creditori; in questo caso l'accordo è documentato nel verbale d'udienza. Nella distribuzione amichevole del ricavato non è necessario che l'accordo sia sottoscritto anche dal debitore, che tuttavia va sempre convocato per sentire le sue eventuali osservazioni. Stante il contenuto sostanziale delle intese raggiunte dai creditori, una volta intervenuta l'approvazione del giudice il piano di riparto diviene irrevocabile. Invece quando non sia stato raggiunto l'accordo preventivo al quale fa riferimento l'art. 541 c.p.c., ovvero il giudice non abbia approvato il piano predisposto dai creditori, suol parlarsi di distribuzione giudiziale del ricavato. In questo caso il piano di riparto viene formato dal giudice dopo che sia stata proposta da parte di uno o più creditori concorrenti, anche se privi di titolo esecutivo, istanza per la distribuzione della somma ricavata. Vanno sentite tutte le parti e non solo il debitore, e se alcuna di esse non compare dovrà essere fissata una nuova udienza ex art. 485, 3° co. c.p.c.; ove tali formalità non vengano osservate gli interessati possono proporre opposizione ex art. 617. Se all'udienza il progetto viene approvato dalle parti il giudice non può, d'ufficio, muovere obiezioni ma soltanto suggerire agli interessati i motivi per un'eventuale contestazione. Nell'ipotesi che sorga controversia tra i creditori concorrenti, o tra i creditori ed il debitore, trovano applicazione le regole dettate dall'art. 512 c.p.c. sull'espropriazione forzata in generale; ciò comporta che il giudice deve sospendere totalmente o parzialmente la distribuzione, alla quale si provvederà solo dopo che la sentenza sarà passata in cosa giudicata e in seguito alla riassunzione prevista dall'art. 627 c.p.c. Nelle more, e sino al provvedimento di distribuzione, vi sarà spazio per ulteriori interventi di nuovi creditori, non costituendo preclusione le udienze ex artt. 541 e 542 c.p.c.. Dapprima vanno soddisfatti con prededuzione su ogni altro, i crediti per spese di giustizia (art. 2777 c.c.); si tratta precisamente delle spese effettuate nell'"interesse comune" dei creditori (artt. 2755 e 2770 c.c.), che ricomprendono: a) le spese anticipate dal creditore procedente o dagli intervenuti muniti di titolo esecutivo per il compimento di atti di impulso processuale o per la conservazione, gestione e amministrazione dei beni pignorati; b) le spese e diritti spettanti agli ufficiali giudiziari ovvero agli ausiliari di giustizia (che non siano state anticipate dai creditori); c) le spese degli eventuali giudizi di opposizione nei quali il debitore esecutato sia rimasto soccombente. La cosiddetta massa netta (costituita da quanto rimane dopo il pagamento dei crediti in prededuzione) va distribuita in base a questo criterio: I) primo rango, nel quale rientrano i crediti assistiti da diritti di prelazione sui beni espropriati, che vanno soddisfatti con precedenza rispetto ai chirografari; II) secondo rango, costituito dai crediti chirografari tempestivi che, in caso di incapienza, vengono soddisfatti in misura proporzionale; III) terzo rango, che ricomprende i crediti chirografari tardivi. Il residuo eventuale, verrà attribuito al terzo che abbia subito l'espropriazione o consegnato al debitore. Alla distribuzione e all'attribuzione il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza.

In particolare bisogna distinguere: TRA

Massa attiva da distribuire La massa attiva (art.509 c.p.c.) che deve essere distribuita tra i creditori intervenuti all’espropriazione, è composta da:

Regole di distribuzione La distribuzione della somma ricavata (art. 510 c.p.c.) avviene secondo le seguenti regole: Se vi è un solo creditore pignorante, il giudice dispone in favore del creditore il pagamento di quanto spetta per capitale, interesse e spese. Nel caso in cui la somma ricavata non è sufficiente e il creditore vanta più crediti, l’imputazione dei pagamenti si farà in base alla norma generale dettata dall’art.1193 c.c..

Se vi sono più creditori, compignoranti o intervenienti, il giudice procede ad un riparto dei vari crediti, con le seguenti modalità: Dopo aver sentito tutti i creditori viene formato un piano di riparto; Se viene formato un contratto plurilaterale di accertamento da parte dei creditori, il giudice si limita ad approvarlo; Se manca l’accordo o l’approvazione del giudice, il piano sarà formato dallo stesso giudice.

Forme di Espropriazione L’espropriazione mobiliare presso il debitore.

L’espropriazione mobiliare presso il debitore ha per oggetto beni mobili da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Il pignoramento è eseguito dall’ufficiale giudiziario, il quale vi procede munito di

Fasi del pignoramento Fasi Il pignoramento si svolge attraverso le seguenti Fasi Scelta dei beni da espropriare Il creditore non solo può cumulare (di regola) più mezzi di espropriazione, ma può anche, e prima di tutto, scegliere fra i vari beni espropriabili quello o quelli da concretamente colpire. Anche questa regola però subisce qualche eccezione. Una prima eccezione, ma alquanto elastica, è posta dall'art. 517 c.p.c.: l'espropriazione di mobili presso il debitore, se non vi è pregiudizio per il creditore, deve cadere preferibilmente sulle cose indicate dal debitore. Un altro e più rigido limite è posto dall'art. 2911 c.c., nell'ipotesi di creditore avente prelazione su determinati beni del debitore. Precisamente: a) il creditore garantito da pegno o da privilegio speciale su mobili può pignorare altri beni (mobili, immobili o crediti), ma solo se colpisce contemporaneamente anche quelli gravati da pegno o privilegio speciale (lo stesso vale, probabilmente, anche per l'ipoteca mobiliare); b) il creditore garantito da ipoteca o da privilegio speciale su immobili può pignorare altri immobili, ma solo se colpisce contemporaneamente anche gli immobili gravati (può invece colpire liberamente i mobili e i crediti). Naturalmente, se nei casi a) e b) si verifica un eccesso nell'espropriazione ai sensi dell'art. 483 o dell'art. 496, la limitazione o riduzione prevista da questi articoli avviene liberando i beni non gravati da prelazione a preferenza di quelli gravati. Ciò risulta anche dall'art. 558 c.p.c., particolare applicazione dell'art. 2911 c.c., in virtù del quale, se il creditore avente ipoteca su un immobili pignora, con tale immobile, anche immobili non ipotecati, e si verifica per effetto di ciò un eccesso nell'espropriazione, il giudice può ridurre il pignoramento ex art. 496, oppure sospendere la vendita dei beni non ipotecati fino al compimento di quella dei beni ipotecati. L'art. 2911 è applicabile anche quando i beni vincolati a speciale garanzia del creditore siano di terzi? La lettera della norma non è chiarissima, ma la ratio è sicuramente identica (anzi, il pregiudizio che i creditori concorrenti subirebbero a causa dell'azione del nostro creditore sui beni non vincolati sarebbe in questo caso definitivo e non temporaneo). Daremmo perciò al quesito una risposta positiva. La ricerca e la scelta delle cose da pignorare. Si è visto che l'ufficiale giudiziario al quale sia stata rivolta, sia pure oralmente la richiesta di effettuare il pignoramento deve individuare "le cose da pignorare" (art. 513 c.p.c.. Il pignoramento mobiliare normalmente ha per oggetto la proprietà delle cose (in quanto oggetto di diritti), ma può essere pignorato anche l'usufrutto; invece non lo sono i diritti di uso. Le universalità di mobili aventi per oggetto cose corporali (universitas facti, quali mandrie, greggi, collezioni di quadri) possono essere sottoposte a vincolo esecutivo nel loro complesso, con unico atto di pignoramento; se si tratta di universitas iuris (avente per oggetto cose incorporali, quali eredità, aziende, ecc.), il pignoramento è ammesso solo sui singoli beni. Possono essere destinati all'esecuzione i beni immateriali(brevetti per invenzioni o per modelli industriali, diritto d'autore), titoli di credito, denaro contante e mobili registrati (autoveicoli, navi, aeromobili). L'elemento spaziale ha una rilevanza decisiva nel meccanismo della individuazione delle cose da pignorare, dal momento che le cose mobili (fatta eccezione per quelle iscritte nei pubblici registri) sono in un certo senso anonime; l'unico modo per attribuire al debitore l'appartenenza di una cosa è quello di fare riferimento allo spazio dove essa si trova. E' questo il motivo per cui l'art. 513 c.p.c. prescrive che la ricerca si fa nella casa del debitore, nei luoghi a lui appartenenti, sulla sua persona. Per quanto riguarda la casa del debitore il significato da attribuire alla parola "casa" negli artt. 513, 621 e 622 del vigente codice di procedura civile è quello stesso del comune linguaggio, e cioè il luogo in cui un oggetto abiti stabilmente, da solo o con la propria famiglia. Questa interpretazione porta ad escludere che possano considerarsi casa del debitore l'abitazione in cui egli si trovi momentaneamente quale ospite (mancando il requisito dell'abitualità), la casa di cura o l'albergo, e la casa in cui il debitore viva per motivi di lavoro (per es. quale servitore domestico). Laddove il debitore abiti in una casa ammobiliata o in una camera presso una famiglia, trattandosi di luoghi nei quali egli ha l'esclusivo godimento in virtù del fatto che vi dimora abitualmente, non si vede come l'ufficiale giudiziario possa astenersi dal pignorare le cose che rinviene in loco, salvo il ricorso all'art. 619 c.p.c. da parte del padrone di casa. La ricerca delle cose da pignorare può essere condotta anche nell'azienda di proprietà del debitore, che va individuata in quel complesso unitario di beni organizzati e destinati dall'esecutato ad una determinata attività economica. Infine "l'appartenenza" al debitore di determinati "luoghi" viene presa in considerazione dalla legge allo scopo di sancire la legittimità della "ricerca" dell'ufficiale giudiziario e di fissarne i limiti. Gli "altri luoghi" di cui parla l'art. 513 c.p.c. sono quelli in cui al debitore venga assicurato il godimento esclusivo in virtù di qualsiasi rapporto giuridico (proprietà , locazione, comodato); ma anche nell'ipotesi che il debitore abbia in un determinato luogo il godimento in concorso con altri (si pensi alla coabitazione), può ritenersi che quel luogo sia "a lui appartenente". Da qui la possibilità che uno stesso bene sia pignorato in danno di più debitori, con evidente pregiudizio per il secondo pignoramento. E' inoltre consentito eseguire il pignoramento su cose rinvenute sulla persona dello stesso debitore.

Intervento di creditori Possono intervenire nel processo esecutivo tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito

Segue). A. Intervento tempestivo e intervento tardivo. Tempi d’intervento L’intervento deve luogo non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o dell’assegnazione L’intervento che ha luogo oltre tale udienza viene considerato intervento tempestivo tardivo Segue). A. Intervento tempestivo e intervento tardivo. I creditori chirografari intervenuti oltre l'udienza indicata nell'art. 525, 2° co., c.p.c. ovvero oltre la data di presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nell'ipotesi prevista dall'art. 525, 3° co. vengono considerati tardivi; in quanto tali (ai sensi dell'art. 528 c.p.c.) concorrono soltanto alla distribuzione della parte della somma ricavata che dovesse sopravanzare dopo la soddisfazione dei creditori privilegiati, del pignorante e degli intervenienti tempestivi. L'udienza per l'autorizzazione della vendita o dell'assegnazione, alla quale fa riferimento l'art. 525 c.p.c., è quella fissata dal giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore procedente, e non quella in cui effettivamente venga autorizzata la vendita o disposta l'assegnazione, dopo eventuali rinvii dalla prima; così pure è tardivo l'intervento spiegato medio termine, nel caso in cui il giudice, per qualunque motivo, abbia sospeso la vendita e fissato una nuova udienza di comparizione delle parti. Per converso, se in seguito alla riunione di più procedure esecutive promosse da diversi creditori il giudice dell'esecuzione stabilisce altra udienza per la comparizione di tutte le parti onde provvedere ad una nuova autorizzazione della vendita, è quest'ultima che costituisce il punto di riferimento per la tempestività degli interventi. Ai creditori muniti di titolo esecutivo che siano intervenuti tempestivamente, il pignorante ha facoltà di indicare oralmente all'udienza o con atto notificato, e comunque non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione dell'intervento, l'esistenza di altri beni dell'esecutato utilmente assoggettabili ad espropriazione, invitandoli ad estendere su di essi il pignoramento. Ci si viene così a trovare in presenza di due pignoramenti in un processo esecutivo unico, analogamente a quanto previsto dall'art. 524 c.p.c.. Se il creditore intervenuto sia sprovvisto di titolo esecutivo la legge prevede che in questi casi egli anticipi le spese necessarie affinché il creditore procedente provveda lui stesso a pignorare gli "altri beni" del debitore indicati nell'art. 527 c.p.c.. Si ha in tal modo un'estensione dell'originario pignoramento, maggiore di quella giustificata dal titolo esecutivo; tanto che si è parlato di "sostituzione processuale nell'espropriazione". L'ampliamento, come è stato autorevolmente precisato, deve tuttavia avvenire entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del precetto. L'art. 527 stabilisce infine che se i creditori intervenuti non danno seguito, senza giusto motivo, all'invito loro fatto dal creditore pignorante, questi, in virtù dell'acquisita prelazione processuale, ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione del ricavato della vendita. Occorre a questo punto accennare ai poteri dei creditori intervenuti nel processo esecutivo: i creditori intervenuti prima della udienza fissata ex art. 525 c.p.c. partecipano alla distribuzione del ricavato alla pari col creditore pignorante; quelli intervenuti dopo, a meno che non abbiano un diritto di prelazione sulle cose pignorate, sono postergati ai creditori intervenuti tempestivamente. I creditori intervenuti tempestivamente ma sprovvisti di titolo possono proporre al giudice le proprie osservazioni o istanze, devono essere sentiti nel caso di riduzione del pignoramento e ai fini della determinazione della somma da sostituire alle cose pignorate nella conversione del pignoramento; inoltre possono chiedere la sostituzione del custode e la proroga del termine nella vendita senza incanto, fare osservazioni circa l'assegnazione ovvero sul tempo e le modalità della vendita e svolgere tutte le altre attività lato sensu cautelari, nella prospettiva di conseguire il maggiore vantaggio dall'espropriazione. Invece i creditori muniti di titolo e intervenuti tempestivamente assumono nel processo esecutivo mobiliare la posizione di parti a tutti gli effetti; pertanto, in concorso o in alternativa col creditore pignorante e con gli altri intervenuti muniti di titolo, possono provocare tutti gli atti di impulso del processo esecutivo, come le istanze per la vendita, per l'assegnazione e per la distribuzione del ricavato; invitare gli altri creditori intervenuti ad estendere il pignoramento sui beni di cui all'art. 527 c.p.c.; chiedere la sostituzione del custode; devono prestare il loro consenso all'estinzione del processo esecutivo effettuata prima della vendita delle cose pignorate. Invece la rinuncia agli atti, posteriore alla vendita o all'assegnazione, per essere valida ed efficace deve essere compiuta da tutti indistintamente i creditori, compresi quelli intervenuti tardivamente, non muniti di titolo esecutivo.

L'assegnazione di cose mobili. Poteri dei creditori Trascorsi 10 giorni dal pignoramento, il creditore pignorante o uno degli intervenuti munito di titolo esecutivo, con apposita istanza, possono chiedere L'istanza di vendita. Il procedimento di vendita o di assegnazione forzata ha inizio con l'istanza che il creditore pignorante o un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo rivolgono al giudice dell'esecuzione per la vendita dei beni pignorati (Cass., 16-11-2000, n. 14863), MGI, 2000): la forma è quella del ricorso, che può essere sottoscritto personalmente dalla parte (1) o dal difensore con procura. L'istanza va presentata nel termine perentorio di novanta giorni dal pignoramento (art. 497 c.p.c.) e decorso il termine dilatorio di dieci giorni, da cui vanno esenti le cose deteriorabili (2): ad ambedue i termini si applica la sospensione feriale ex art. 1 legge n. 742/1969 (3). Quando il creditore garantito, che sia altresì in possesso di un titolo esecutivo, intenda espropriare beni mobili soggetti a pegno o ipoteca, salve le procedure di autotutela previste da disposizioni speciali del codice civile (artt. 2797 e 2798 c.c.) che concorrono con il processo esecutivo ordinario, il pignoramento può venire omesso e i termini per l'istanza di vendita o di assegnazione decorrono dal precetto (4). Il principio di conservazione degli atti ha portato a ritenere che la domanda avanzata dal creditore per l'assegnazione di beni insuscettibili di venire immediatamente assegnati si converta in istanza di vendita (5). Nell'espropriazione mobiliare, al ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui beni pignorati (art. 529, ult. co., c.p.c.). L'assegnazione di cose mobili. Normalmente l'assegnazione di cose può essere richiesta solo dopo l'infruttuoso esperimento dell'incanto e il giudice ha il potere discrezionale di rigettare l'istanza quando reputi più vantaggioso disporre una nuova vendita. Fanno eccezione a questa regola i titoli di credito e le altre cose il cui valore risulta da listino di borsa o di mercato, che il creditore può chiedere immediatamente in assegnazione senza necessità di una preventiva vendita (art. 529, 2° co., c.p.c. (68). Se un creditore partecipante presenta domanda di assegnazione il g.e. fissa l'udienza per l'audizione delle parti e può provvedere sull'istanza nei seguenti modi: a) assegna la cosa sull'accordo di tutti i creditori ovvero, in caso di assegnazione-vendita o di assegnazione mista, disponendo il pagamento del prezzo o del conguaglio; b) in ipotesi di pluralità di domande di assegnazione, assegna la cosa al miglior offerente (semmai previa indizione di una gara) (69); c) rifiuta l'assegnazione perché ritiene più conveniente la vendita (con l'onere di motivare il provvedimento). Quando rimangono invenduti oggetti d'oro, d'argento o gioielli in genere, l'assegnazione è necessaria e viene disposta anche d'ufficio dal g.e. per un valore pari a quello intrinseco dei beni (art. 539 c.p.c.) (70). Non può parlarsi, invece, di assegnazione in senso proprio quando viene pignorato denaro avente corso legale nello Stato (per le divise estere vale la disciplina delle cose quotate con listino di borsa): si passa direttamente alla fase di distribuzione, com'è rivelato dall'art. 529, 1° co., c.p.c. (71).

può avvenire in due modi: La vendita a mezzo di commissionario. Modalità di vendita La vendita può avvenire in due modi: La vendita a mezzo di commissionario. Della vendita a mezzo commissionario il giudice si avvale quando lo ritenga conveniente rispetto ad altri tipi di vendita; l'offerta al pubblico è raggiunta attraverso le forme del diritto privato, tant'è che si applicano le regole del contratto di commissione di cui all'art. 1731 c.c., in quanto non espressamente derogate dal codice di rito civile (artt. 532 e 533), pur sempre nel rispetto dei principi del codice civile in tema di vendita forzata (artt. 2912-2924); cosicché il terzo compratore non può invocare la garanzia per vizi della cosa, o impugnare la vendita per lesione. Il commissionario normalmente è un agente di cambio, un mediatore iscritto o un istituto autorizzato alla vendita dei beni mobili pignorati (v. art. 159 disp. att. c.p.c.); ma nulla impedisce che la vendita sia eseguita da altro soggetto che non abbia tali requisiti o dall'ufficiale giudiziario. Per i beni che abbiano un valore di mercato che oscilla da un minimo ad un massimo il giudice può nominare uno stimatore, che presta giuramento; nel provvedimento di vendita va sempre indicato il prezzo minimo per la cui determinazione il giudice rimane vincolato ai prezzi segnati nei listini di borsa o di mercato, sempre che da essi risulti il valore dei beni; se la vendita è fatta in più lotti o in più volte il giudice deve fissare l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita può essere eseguita. Vanno ancora indicati il termine di un mese entro il quale il commissionario è obbligato a provvedere alla vendita e il termine entro il quale egli deve consegnare al cancelliere i documenti dai quali risulti che la vendita è stata disposta. Il giudice inoltre può fissare una cauzione, precisandone l'ammontare ed il modo ed il termine entro il quale essa va versata dal commissionario; per ragioni di economia processuale il compenso dovuto al commissionario può essere determinato preventivamente, in modo da evitare un ulteriore decreto di liquidazione. Quando il commissionario non sia un ufficiale giudiziario la sua responsabilità rimane disciplinata dalle norme comuni, atteso che, quale ausiliario del giudice, è investito di un potere autonomo, che gli consente di vendere in nome dell'ufficio esecutivo. Per la concreta attuazione della vendita l'art. 167 disp. att. c.p.c. regola le modalità di consegna al commissionario delle cose pignorate; il processo verbale è sempre redatto dal cancelliere, anche se esse siano state affidate ad un custode. La descrizione dei singoli beni può essere evitata mediante un rinvio a quella contenuta nell'atto di pignoramento. L'organizzazione della vendita è affidata interamente al commissionario, che è libero di ricorrere alle forme che ritenga più opportune, svolgendo trattative dirette o adottando le forme degli incanti. Diversamente da quanto è previsto dall'art. 1732 c.c. la vendita deve essere fatta solo per contanti; in caso di inosservanza di tale prescrizione la vendita resta efficace ed il commissionario risponde personalmente del prezzo convenuto. I reclami contro l'operato del commissionario vanno proposti dagli interessati con ricorso al giudice, che senza indugio decide con ordinanza, sentiti il ricorrente e le parti (art. 168 c.p.c.). L'effetto traslativo e l'effetto obbligatorio si verificano immediatamente col compimento delle operazioni di vendita documentate mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali va consegnato al cancelliere unitamente al prezzo ricavato; mentre le cose vendute vengono consegnate contestualmente dal commissionario all'acquirente. Laddove la vendita non sia stata eseguita nel termine di un mese dalla data del provvedimento di autorizzazione e tale termine non venga prorogato (su istanza di tutti i creditori intervenuti, compresi i tardivi) si fa luogo alla riconsegna dei beni pignorati nelle mani del custode che, occorrendo, va rinominato. In tal caso si procede alla vendita all'incanto, previa una nuova convocazione delle parti in udienza. Ma rimane sempre salva la facoltà del giudice, ove lo ritenga conveniente, di disporre la vendita in forma diversa, quale potrebbe essere quella sulla base di offerte di terzi invitati dai creditori, depositate in cancelleria o formulate direttamente in udienza. La vendita con incanto. La vendita con incanto può essere disposta in via primaria discrezionalmente dal giudice dell'esecuzione (in base a ragioni di opportunità), o sussidiaria (è obbligatorio vendere all'incanto laddove il commissionario non abbia effettuato la vendita nel termine di un mese e, in mancanza di proroga, abbia dovuto riconsegnare i beni all'ufficio). Nel provvedimento del giudice dell'esecuzione devono essere indicati i soggetti ai quali sono attribuiti i poteri di compiere la vendita: cancelliere, ufficiale giudiziario e istituti appositamente autorizzati con decreto del Ministero di grazia e giustizia. In funzione dell'essenziale pubblicità della vendita nel provvedimento del giudice vanno pure indicati il giorno, l'ora ed il luogo in cui le operazioni (relative alla vendita) verranno compiute. Per il richiamo all'art. 490 c.p.c. (contenuto nell'art. 534) tutti i dati che possono interessare il pubblico devono essere resi noti mediante un avviso compilato dal cancelliere e affisso (dall'ufficiale giudiziario) per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge l'espropriazione; oltre a questa forma di pubblicità obbligatoria, il giudice dell'esecuzione, allorché lo ritenga opportuno, può disporre che l'avviso sia inserito in determinati giornali e che la notizia della vendita venga divulgata con i sistemi della pubblicità commerciale (radio, televisione, manifesti murali o volanti, ecc.). L'omissione della pubblicità ordinaria (art. 490, 1° co.) comporta la nullità della vendita; mentre il mancato compimento delle altre forme di pubblicità o gli errori rilevanti commessi nella divulgazione della notizia possono dare luogo ad un'azione per il risarcimento dei danni nei confronti di chi era tenuto agli adempimenti. Il giudice può in qualsiasi momento revocare il provvedimento o modificare le condizioni della gara, purché di ciò ne venga data successiva notizia. Nell'ordinanza di vendita deve essere contenuto il prezzo base (o minimo) di apertura dell'incanto, che solitamente viene determinato dal giudice dell'esecuzione con riferimento al valore attribuito ai beni dall'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento; ma può essere nominato uno stimatore che presta giuramento, senza tuttavia che la sua opera si svolga nel rispetto delle regole proprie della consulenza tecnica d'ufficio. Per i beni di valore modesto il giudice dell'esecuzione può disporre che la vendita sia fatta al maggiore offerente. In ogni caso laddove venga autorizzata una vendita senza l'indicazione del prezzo minimo l'ufficiale procedente può fissarlo egli stesso, secondo le circostanze, per evitare possibili frodi. Quando si tratta di cose il cui valore risulti da listini di borsa o di mercato, il prezzo base va determinato dal minimo del giorno precedente la vendita; per la vendita di oggetti d'oro, d'argento e gioielli, il codice detta particolari disposizioni; il primo incanto deve essere indetto con la fissazione del prezzo minimo, che non potrà essere inferiore al valore intrinseco del bene, determinato da uno stimatore o in base al listino di mercato; se la cosa resta invenduta non è consentito un nuovo incanto al maggior offerente e non rimane altra via che l'assegnazione ai creditori per il predetto valore intrinseco. Se i creditori a favore dei quali è disposta l'assegnazione sono più uno, si potrebbe prevedere una comunione, ovvero procedersi alla ripartizione dei beni tra di essi o fare ricorso al sistema del conguaglio.

Piccola espropriazione mobiliare La c.d. piccola espropriazione mobiliare si ha quando il valore dei beni pignorati non supera €5.164,57 Bisogna accennare alla piccola espropriazione mobiliare di cui all'art. 525, ult. co. c.p.c. (beni pignorati di valore inferiore a lire dieci milioni), dove ai fini della tempestività dell'intervento bisogna fare riferimento alla data di deposito dell'istanza per l'autorizzazione o per la vendita (anziché a quella dell'udienza per la comparizione delle parti). L'art. 530 c.p.c. stabilisce che se non siano intervenuti creditori sino alla data di presentazione dell'istanza di assegnazione o di vendita il giudice provvede con decreto, senza sentire neppure il debitore. In mancanza di un momento preclusivo per le opposizioni agli atti esecutivi, tali rimedi vanno proposti soltanto nel rispetto del termine di cinque giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.. In tal caso, l’intervento dei creditori è tempestivo se avviene non oltre il deposito dell’istanza di vendita o assegnazione

Espropriazione Immobiliare L’espropriazione Immobiliare ha per oggetto L'espropriazione di mobili insieme con immobili ed il divieto dell'art. 558 c.p.c. Il pignoramento dell'immobile comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata; si tratta di una estensione automatica prevista dall'art. 2912 c.c., che prescinde da una specifica richiesta del creditore procedente. I beni mobili che arredano l'immobile o che siano destinati al suo servizio, ai sensi dell'art. 556 possono essere pignorati insieme con l'immobile solo se il creditore chieda espressamente che si proceda alla loro espropriazione congiunta. L'unitarietà del pignoramento comporta notevoli conseguenze. Innanzitutto, trattandosi di cumulo di forme di espropriazione, il pignoramento deve eseguirsi nelle forme dell'art. 555 per l'immobile e in quelle dell'art. 518 c.p.c. per i mobili che lo arredano, con un'esplicita determinazione del valore di quest'ultimi contenuta nel verbale dell'ufficiale procedente, che redige due atti separati; l'attrazione del pignoramento mobiliare in quello immobiliare comporta la formazione di un unico fascicolo dell'esecuzione; questa si dovrà svolgere davanti il tribunale competente ex art. 16, 3° co., c.p.c.. Poiché l'espropriazione unitaria presuppone un originario pignoramento contestuale, non è possibile riunire due autonomi pignoramenti. La riduzione del pignoramento ex artt. 483 e 496 c.p.c., può essere disposta solo in caso di eccessività del cumulo, ovvero in seguito all'istanza del debitore, ad opposizione ex art. 617 c.p.c., ovvero ad opposizione da parte dei creditori che abbiano privilegio o altro diritto di prelazione sui mobili. In questi ultimi casi il giudice può disporre la separazione. La vendita congiunta comporta che nel prezzo base di incanto, nelle offerte d'acquisto e nell'acquisto medesimo dovrà essere tenuta distinta la parte che riguarda i mobili da quella che riguarda l'immobile, al fine di poter regolare la distribuzione preferenziale in caso di concorso dei creditori aventi diritto di prelazione sui mobili o sugli immobili. L'art. 2911 c.c., come si è già visto, stabilisce che il creditore non possa pignorare immobili diversi da quelli ipotecati in suo favore se prima non sottopone a pignoramento anche questi ultimi; identico divieto è contenuto nell'art. 558 c.p.c.. Si vuole così evitare che il creditore ipotecario, abusando del suo diritto, si soddisfi prima sui beni che non erano stati sottoposti a vincoli di garanzia del suo credito. In questi casi il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore o anche di ufficio, può disporre la riduzione del pignoramento ex art. 496, ovvero sospendere l'emanazione dell'ordinanza di vendita dei beni non ipotecati, che saranno venduti solo se vi è incapienza. Poiché l'art. 558 costituisce una limitazione del potere previsto dall'art. 496, laddove l'istante abbia pignorato solo beni ipotecati, sia pure per valore assai superiore all'ammontare delle spese e del credito per cui agisce, non può procedersi né a riduzione, né a sospensione della vendita; in questi casi se il debitore non abbia chiesto la riduzione delle ipoteche ex art. 2872 c.c., il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di vendita, avvalendosi dei poteri attribuitigli dall'art. 569 c.p.c., può delimitare il compendio dei beni che devono essere assoggettati alla vendita. Le regole sulla limitazione dell'espropriazione si estendono anche alle ipotesi di pegno o di privilegio speciale e valgono anche per l'assegnazione.

Competenza territoriale L’espropriazione immobiliare è sempre di competenza del tribunale del luogo in cui si trova il bene immobile. Il giudice dell'esecuzione viene determinato in base ai criteri stabiliti dagli artt. 21 e 26 c.p.c., tenuto conto delle disposizioni introdotte dalla legge n. 597 del 1973 (sulla riforma tributaria); pertanto è competente quello del luogo dove si trova l'immobile espropriato; quando il bene è compreso in più circoscrizioni giudiziarie la competenza spetta ad ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile. Nell'intento di assicurare un miglior esito della vendita l'art. 578 prevede che il giudice dell'esecuzione (individuato in base alle regole di cui sopra) possa stabilire che, per la parte di immobile ubicata nella circoscrizione di altri tribunale, la vendita all'incanto abbia luogo davanti a quest'ultimo. La vendita delegata è disposta con la stessa ordinanza che dispone l'incanto; copia di tale ordinanza viene trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l'esecuzione della vendita, così come avviene nell'assunzione della prova delegata fuori dalla circoscrizione del giudice adito. La delega rimane limitata all'esperimento della vendita ed ai provvedimenti che si rendano necessari per darvi concreta attuazione (da qui la competenza del giudice delegato a decidere sulle opposizioni agli atti esecutivi riguardanti le operazioni oggetto della delega); per tutto il resto rimane ferma la competenza del giudice dell'esecuzione del tribunale originariamente adito.

Limite dell’ufficiale giudiziario A differenza della espropriazione mobiliare, nella immobiliare la scelta dei beni da sottoporre a vincolo pignoratizio è fatta dallo stesso creditore. La scelta dei beni da pignorare. Diversamente da quanto si verifica nell'espropriazione mobiliare, in quella immobiliare la scelta dei beni da pignorare non è compiuta dall'ufficiale giudiziario al momento del pignoramento ma, anteriormente, dal creditore, il quale ha l'obbligo di indicare esattamente (con gli estremi richiesti dal codice civile per la individuazione dell'immobile ipotecato) i beni ed i diritti immobiliari che intende sottoporre ad esecuzione. Se l'immobile pignorato viene individuato attraverso i soli dati catastale, senza gli altri elementi richiesti dall'art. 555, si configura una semplice nullità sanabile, da far valere nei cinque giorni successivi al compimento dell'atto; invece l'omessa individuazione dell'immobile pignorato comporta un'assoluta inidoneità funzionale del pignoramento, rilevabile di ufficio anche fuori del termine perentorio. E' il caso, di notare che i beni e i diritti immobiliari oggetto dell'esercuzione, ai quali fa riferimento la formula dell'art. 555 c.p.c., sono un numerus clausus e precisamente quelli descritti negli artt. 812 e 813 c.c., che definiscono i beni immobili e quelli reputati tali, estendendo l'applicazione delle regole concernenti i beni immobili ai diritti reali che hanno per oggetto tali beni e le relative azioni. Pertanto dei diritti reali immobiliari possono essere pignorati solo quelli suscettibili di scambio, quali l'usufrutto, la nuda proprietà, la superficie, l'enfiteusi; non sono pignorabili le servitù, l'uso e l'abitazione. Come non possono costituire oggetto del processo di espropriazione i beni del demanio statale (2), in quanto inalienabili ex artt. 822 e 823 c.c., i beni delle regioni, province e comuni soggetti al regime dei beni demaniali (art. 824 c.c.), i diritti demaniali sui beni altrui (art. 825 c.c.), gli immobili facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e delle altre persone giuridiche pubbliche (artt. 826, 828, 830 c.c.); inoltre gli edifici destinati al servizio pubblico del culto cattolico, anche se di proprietà di privati, non possono essere pignorati fino a quando non cessi la loro destinazione (art. 831, 2° co., c.c.). Un particolare limite nella scelta dei beni da pignorare riguarda il creditore ipotecario, che non può sottoporre ad esecuzione altri immobili se prima non pignora anche quelli ipotecati in suo favore (art. 2911 c.c.); inoltre, se egli estende l'esecuzione su beni immobili diversi da quelli gravati da ipoteca, il giudice della esecuzione può ridurre il pignoramento (ai sensi dell'art. 496 c.p.c.), ovvero sospendere la vendita sino a quando non sia stata eseguita quella avente ad oggetto gli immobili ipotecati. La forma del pignoramento e le attività conseguenti. Per quanto riguarda la forma del pignoramento si è visto che si tratta di un atto a struttura complessa e natura mista, essendo contemporaneamente atto di parte e dell'ufficiale giudiziario addetto al tribunale competente per l'esecuzione. La parte redige il cosiddetto "libello" nel quale vanno indicati gli estremi richiesti dall'art. 555 per l'individuazione dei beni da pignorare, l'ammontare del credito per il quale si procede e gli estremi del titolo esecutivo e del precetto. L'ufficiale giudiziario da parte sua provvede alla notificazione del libello, con la contestuale ingiunzione al debitore di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione, con i relativi frutti (art. 492 c.p.c.). L'ingiunzione all'esecutato è dunque atto proprio dell'ufficiale giudiziario, anche se essa si trova inserita in forma scritta nel medesimo "libello". L'ingiunzione costituisce elemento costitutivo del pignoramento immobiliare, anche se per alcuni autori la sua mancanza non provoca la nullità assoluta del pignoramento. La notificazione dell'atto di pignoramento va eseguita secondo le regole generali degli artt. 137 ss. c.p.c., e quindi in tutte le forme ivi previste e disciplinate (3). Subito dopo la notificazione dell'atto di pignoramento l'ufficiale giudiziario deve curarne la trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari. La nota di trascrizione può essere validamente sottoscritta, oltre che dall'ufficiale giudiziario e dal creditore, da qualunque incaricato. Nel caso di notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il pignoramento può essere trascritto anche prima della scadenza del termine di venti giorni dal compimento delle formalità relative. La produzione dell'estratto del catasto e delle mappe censuarie e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato, imposta al creditore istante nel successivo sviluppo del processo esecutivo, svolge, tra le altre, la funzione di consentire al giudice dell'esecuzione di verificare la corrispondenza tra le affermazioni del creditore, contenute nell'atto di pignoramento, e la realtà giuridica emergente da quella documentazione. Il controllo è d'altronde rilevante sotto pià profili. Il giudice, nel determinare l'oggetto della vendita, deve in linea di principio escluderne i diritti reali di godimento gravanti sul fondo, in quanto appaiano dai pubblici registri, anche se non siano stati menzionati nell'atto di pignoramento ed anche se i terzi titolari non abbiano proposto opposizione; con la conseguenza che, nel passaggio dal pignoramento alla vendita, può avere luogo "una precisazione e una restrizione dell'oggetto, in considerazione della sua situazione giuridica". Dato che l'espropriazione immobiliare si svolge davanti il tribunale si rende necessaria la nomina di un difensore munito di procura, che può essere la stessa contenuta nel precetto (4) ovvero rilasciata in calce nelle forme ordinarie o conferita per atto pubblico autenticato; mentre una procura generale alle liti non dovrebbe essere sufficiente. Va infine ricordato che l'art. 557 c.p.c. affida all'ufficiale giudiziario che abbia eseguito il pignoramento l'incarico di depositare immediatamente il relativo atto nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione e, "appena possibile", anche la nota di trascrizione.

Art.2911 c.c. L’unico limite è previsto dall’art 2911 c.c. per il creditore ipotecario che non può pignorare altri immobili se non sottopone a pignoramento prima gli immobili gravati da ipoteca. La funzione della norma Come da tempo si è chiarito in dottrina (Mazzamuto, L’esecuzione forzata, in Tratt. Rescigno, 20, Torino, 1985, 207; Busnelli, in Bigliazzi Geri, Busnelli, Ferrucci, Della tutela giurisdizionale dei diritti, in Comm. cod. civ., VI, 4, Torino, 1980, 264-265), la norma in esame è rivolta ai creditori che siano assistiti da una causa legittima di prelazione incidente su beni determinati, cioè da un diritto reale di garanzia (pegno su mobile o ipoteca su immobile), ovvero da un privilegio speciale (v. artt. 2746 e 2744). Questi, diversamente dai creditori chirografari e/o muniti di privilegio generale, possono soddisfarsi su specifici beni con precedenza rispetto agli altri creditori. In considerazione di questa particolare posizione, l’art. 2911 impone loro, per "pignorare altri beni" (diversi da quelli già vincolati alla loro soddisfazione), l’onere di sottoporre a esecuzione "anche" i beni oggetto di garanzia. La norma — che non esclude la generale garanzia patrimoniale (v. art. 2740) né il correlativo diritto di agire in via esecutiva (v. art. 2910), ma si limita a imporre delle particolari modalità operative ai creditori assistiti da una garanzia specifica — impedisce a questi ultimi di assoggettare a esecuzione esclusivamente beni non vincolati alla garanzia. Ispirata al principio dell’economia processuale ed espressione del favor debitoris, questa disposizione, realizza nel contempo esigenze contrapposte: 1) da una parte, mira a tutelare i creditori chirografari e muniti di privilegio generale che altrimenti subirebbero il concorso dei creditori prelatizi sui beni non vincolati, assicurando così indirettamente anche la par condicio creditorum (v. art. 2741); 2) dall’altra, tende a ridurre allo stretto necessario l’aggravio del debitore esecutato, il quale subirebbe un inutile aggravio nell’ipotesi in cui — soddisfatti solo parzialmente i creditori muniti di garanzia specifica — nel suo patrimonio residuassero beni sottoposti a pegno, ipoteca o privilegio speciale (in forza dello jus sequelae che caratterizza tali cause di prelazione, i beni soggetti a vincoli di garanzia hanno un valore di mercato inferiore a quello che avrebbero se fossero liberi) (Busnelli, 265).

Fasi del pignoramento Il pignoramento immobiliare avviene attraverso due fasi I termini ex art. 557 c.p.c. Entro cinque giorni dalla notifica del pignoramento il creditore è tenuto a depositare in cancelleria il titolo esecutivo (in originale o in copia ex art. 488 c.p.c.) e l'atto di precetto; ove sia stato lui a curare la trascrizione (art. 555 ult. co.) deve pure provvedere al deposito della nota che gli verrà restituita dal conservatore dei registri immobiliari. I termini stabiliti dall'art. 557 non sono perentori; pertanto la loro inosservanza non comporta nullità . Ma se nessuno provvede ai depositi non si può formare il fascicolo dell'esecuzione, in ogni caso la mancanza dell'originale del pignoramento o della nota di trascrizione impediscono che l'espropriazione possa proseguire; mentre il difetto del titolo, del precetto, o dell'avviso rende inammissibile la successiva istanza di vendita. Nel fascicolo dell'esecuzione vanno inseriti anche altri eventuali pignoramenti sugli stessi beni, per darsi luogo alla riunione delle procedure relative. Decorsi novanta giorni dalla trascrizione del pignoramento, senza che sia stata chiesta la vendita, il giudice dell'esecuzione dispone d'ufficio, con ordinanza di estinzione ex art. 630, la cancellazione della trascrizione; ma per fare ciò deve prima sentire le parti, fissando un'udienza di comparizione in base all'art. 172 disp. att. c.p.c.. Il pignoramento successivo. Il medesimo immobile può essere assoggettato a più pignoramenti. Di tale fenomeno prende atto il conservatore dei registri immobiliari al momento in cui esegue la trascrizione e ne fa menzione nella nota che restituisce all'ufficiale giudiziario ovvero al creditore, laddove sia stato quest'ultimo, ai sensi dell'art. 555 ult. co., a provvedere personalmente alle formalità. Sarà poi cura del cancelliere inserire il pignoramento successivo nel fascicolo formato in base a quello eseguito in data anteriore. Quando il pignoramento successivo sia stato compiuto (rectius: trascritto) in data anteriore a quella della prima udienza fissata nella precedente procedura per l'autorizzazione alla vendita (art. 563), entrambi i pignoramenti convergono in unico processo; ma in base a quanto dispone l'art. 493 restano indipendenti, con la possibilità per i creditori di dare impulso ai singoli atti di esecuzione, dei quali traggono beneficio tutti gli altri beni ulteriori, se compiuto in data ancora utile per l'intervento tempestivo, dà luogo alla formazione di una massa unica da distribuire ai creditori nel rispetto delle regole del concorso; quando, invece, abbia l'effetto di intervento tardivo (per essere stato eseguito dopo la prima udienza per la vendita) occorre procedersi separatamente, con l'onere per i creditori partecipanti alla prima esecuzione di proporre domanda di intervento nella seconda, al fine di partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita dei beni non compresi nel primo pignoramento. La disciplina dell'art. 561 c.p.c. non trova neppure applicazione quando il pignoramento immobiliare venga a concorrere con un sequestro conservativo eseguito anteriormente; la fattispecie viene infatti espressamente regolata dall'art. 158 disp. att. c.p.c., dove è stabilito che "se dall'atto di pignoramento o dai pubblici registri risulta l'esistenza di un sequestro conservativo sui beni pignorati, il creditore pignorante deve fare notificare al sequestrante avviso del pignoramento a norma dell'art. 498 del codice". In tal caso il concorso tra i procedimenti non può che essere regolato dall'art. 686 c.p.c.. Rimane poi da accennare all'ipotesi che il meccanismo di cui all'art. 561 non abbia funzionato. Nessun problema per i processi esecutivi davanti il medesimo ufficio giudiziario, perché il giudice dell'esecuzione, in virtù del potere generale di direzione attribuitogli dalla legge, provvede egli stesso alla riunione (o riferisce al capo dell'ufficio, nei casi in cui i procedimenti non pendono tutti davanti a lui); invece per i processi pendenti davanti ad uffici giudiziari diversi non rimane che ricorrere al meccanismo dell'art. 39 c.p.c., essendo irrilevante che si tratti di litispendenza o di continenza.

Efficacia della trascrizione La trascrizione dell’atto di pignoramento nei pubblici registri immobiliari, produce effetti giuridici diversificati: Nei confronti del debitore: dal momento della notifica Nei confronti dei terzi: dalla data della trascrizione Il momento costitutivo del pignoramento immobiliare. Secondo la Corte di cassazione "il pignoramento è perfetto nei confronti del debitore con la notifica dell'atto ed è da quella data che decorrono alcuni determinati effetti processuali" (1). Ben diversa è, invece, la finalità per la quale è richiesta dalla legge la trascrizione dell'atto, poiché tale adempimento, posto a carico dell'ufficiale giudiziario e non rimesso all'iniziativa del creditore istante, è destinato a rendere operante rispetto ai terzi il vincolo processuale cui i beni sono stati sottoposti sia per evitare la pendenza di più procedure, sia per assicurare all'aggiudicatario la prevalenza del suo diritto rispetto a chi abbia acquistato, medio tempore, direttamente dal proprietario". Tale impostazione non è condivisa da chi osserva che la distinzione tra effetti verso il debitore o processuali, e cioè quelli determinati dalla notifica dell'atto di pignoramento, ed effetti verso i terzi o sostanziali, prodotti dalla trascrizione, non può essere intesa in senso assoluto. Per vero vi sono effetti processuali, come quello della prevenzione tra più pignoramenti successivi sul medesimo bene, sicuramente determinati dalla trascrizione e non già dalla notificazione; ed è alla trascrizione che occorre avere riguardo nella proposizione dell'istanza di vendita, che rimane improcedibile se non è corredata dalla documentazione prevista dall'art. 567, 2° co., c.p.c.. La riprova della funzione determinante che la trascrizione assume nella struttura del pignoramento immobiliare sarebbe infine data dall'art. 562, 1° co., c.p.c., laddove è stabilito che "se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto dall'art. 497, il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all'art. 630 dispone che sia cancellata la trascrizione". Alla luce di quanto si è detto può allora conclusivamente affermarsi che il pignoramento immobiliare è strutturato secondo lo schema della fattispecie a formazione progressiva: l'efficacia inter partes si determina con la mera notificazione dell'atto, che assolve allo scopo di destinare immediatamente i beni o i diritti del debitore all'espropriazione forzata, mentre nei confronti dei terzi il pignoramento è perfetto dalla data della trascrizione ad opera dell'ufficiale giudiziario o dello stesso creditore procedente. In questa prospettiva la trascrizione viene ad atteggiarsi come condizione di validità del pignoramento verso i terzi, assolvendo la funzione di rendere inefficaci nei confronti del creditore procedente (e dei creditori intervenuti nell'esecuzione) gli atti traslativi o costitutivi di diritti sui beni pignorati, che il debitore dovesse compiere dopo che si sia proceduto alla pubblicità nei registri immobiliari. Tuttavia non sembra del tutto corretta la distinzione tra effetti processuali nei confronti del debitore, derivanti dalla notifica dell'atto di pignoramento, ed effetti sostanziali verso i terzi prodotti dalla trascrizione. Per vero anche qeusta produce effetti processuali, come la prevenzione tra più pignoramenti successivi sul medesimo immobile; ed è la trascrizione che condiziona la procedibilità della vendita, dovendo la relativa istanza essere corredata dalla documentazione prevista dall'art. 567, 2° co., c.p.c..

La custodia del bene pignorato Con il pignoramento, il debitore è costituito custode dei beni pignorati e degli accessori compresi pertinenze e frutti senza diritto a compenso Può essere nominato custode anche un soggetto diverso dal debitore pignorato (art 559 c.p.c.) La custodia dei beni pignorati e l'inefficacia del pignoramento. Con la notificazione dell'atto del pignoramento il debitore è costituito a tutti gli effetti custode dell'immobile e degli accessori, comprese le pertinenze ed i frutti (art. 2912 c.c.); in tal modo egli modifica il suo titolo di possesso della cosa, perdendone il diritto di goderne liberamente ma assumendo, nella sua nuova veste di ausiliario del giudice, l'obbligo di diritto pubblico di conservarla e amministrarla con la disciplina del buon padre di famiglia. Su istanza del creditore pignorante o di uno degli intervenuti (anche se non munito di titolo, perché non si tratta di provocare atti di espropriazione), e sentito il debitore, il giudice dell'esecuzione può affidare la custodia a persona diversa. L'ordinanza di nomina e quella di surroga del custode sono sottratte ad ogni tipo di impugnazione (compreso il ricorso ex art. 111 Cost., ed il regolamento di competenza). Per tutto il resto trovano applicazione le regole degli artt. 65, 67, 520, 521 e 171 disp. att. c.p.c., non essendovi rilevanti difformità tra espropriazione mobiliare e immobiliare. Va considerato che a causa dei tempi lunghi del processo di espropriazione immobiliare ogni custodia di immobili oggi finisce col risolversi in una vera e propria amministrazione giudiziaria del bene, con tutte le implicazioni che tale assimilazione comporta. Pertanto la custodia dell'immobile assoggettato ad espropriazione forzata non va più concepita come mera conservazione (e cioè come attività limitata a mantenere lo status quo), perché il custode deve anche pensare a rendere produttivo il bene, a vantaggio della procedura esecutiva pendente. La custodia "attiva" (finalizzata a rendere produttivo il bene pignorato) può anche comportare la necessità di anticipare notevoli spese; ove né il custode, né il creditore procedente fossero disposti a provvedervi, non rimarrebbe altra scelta che ricorrere a sovvenzioni bancarie, da rimborsare con pre-deduzione su ogni altro credito, trattandosi di spese effettuate nell'"interesse comune" dei creditori (artt. 2755 e 2770 c.c.). Per il fondo rustico può risultare vantaggioso per i creditori che il debitore continui nella coltivazione del terreno; a meno che, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, non si preferisca concederlo a terzi in affitto, in mezzadria, o in colonia parziaria, e sempre che tali vincoli non arrechino pregiudizio al creditore istante o agli intervenuti. Identico discorso va fatto per gli immobili urbani evidentemente con riguardo soltanto all'affitto. Il debitore può continuare ad abitare la casa pignorata occupando soltanto i locali strettamente necessari a lui e alla sua famiglia; se dimostra di non potere disporre di altri mezzi di sostentamento può ottenere la concessione di un assegno alimentare sulle rendite dei beni pignorati. Sia il sussidio che il diritto di abitazione vengono a cessare con il decreto di trasferimento degli immobili, che costituisce titolo esecutivo per il loro rilascio a favore dell'acquirente. Il debitore-custode può essere sostituito tutte le volte che non ottempera agli obblighi che gli fanno carico; pertanto quando non abbia accantonato le rendite o i canoni dell'immobile, anche senza averli distratti; se non abbia presentato il rendiconto nei termini previsti dall'art. 593, 1° co., c.p.c., o in quelli stabiliti dal giudice dell'esecuzione (5); quando abbia compiuto atti di gestione in mancanza della debita autorizzazione del giudice dell'esecuzione, tra i quali potrebbe rientrare la locazione dell'immobile pignorato senza l'autorizzazione di cui all'art. 560, 2° co., c.p.c. (6). Va infine detto che, oltre al rimborso delle spese sostenute, al custode (che sia persona diversa dal debitore) spetta un compenso per l'attività svolta, il cui ammontare viene liquidato dal giudice dell'esecuzione, dopo l'approvazione del rendiconto. Al termine della procedura tutte le spese di gestione vanno poste a carico dei creditori e pagate con pre-deduzione. Decorso il termine di cui all'art. 497 (novanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento) senza che sia stata presentata l'istanza di assegnazione o di vendita, e in tutti gli altri casi in cui il pignoramento abbia perduto la sua efficacia per estinzione del processo, il giudice dell'esecuzione dispone la cancellazione della trascrizione. Il provvedimento viene emesso con ordinanza, dopo che siano comparsi in udienza il creditore pignorante, il debitore, gli eventuali intervenuti, e compignoranti, e, occorrendo, il terzo proprietario. Affinché il conservatore dei registri immobiliari possa provvedere alla cancellazione della trascrizione è sufficiente che gli venga consegnata copia dell'ordinanza; ma se questa sia stata assoggettata a reclamo al collegio nei modi previsti dall'art. 630 c.p.c., sarà necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio.

Limitata disponibilità dell’immobile Il debitore o il terzo custode hanno una limitata disponibilità dell’immobile: per darlo in locazione devono ottenere l’autorizzazione del giudice sentite le parti e gli altri interessati

L'intervento dei creditori. Forme di intervento Possono intervenire nel processo esecutivo tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito L'intervento dei creditori. I crediti che si fanno valere con l'intervento nell'espropriazione immobiliare possono essere sottoposti a termine e a condizione. La legge non fa riferimento alla certezza e alla liquidità; pertanto è da ritenere che neppure tali requisiti debbano essere richiesti quale condizione di ammissibilità dell'intervento. La Suprema Corte, ha precisato tuttavia che il credito quanto meno deve essere certo, anche perché tale requisito attiene alla identificazione delle parti. In questo caso la somma corrispondente, in attesa di diventare liquida, dovrebbe essere accantonata dal giudice dell'esecuzione (7). Si ritiene che quanto meno nella fase espropriativa, il creditore possa intervenire limitandosi ad indicare il proprio credito, con la riserva di fornirne, prima che si proceda alla distribuzione del ricavato e con il supporto di documenti, la prova concreta di certezza. Sono legittimati ad intevenire tutti i creditori, abbiano o non abbiano un diritto di prelazione sui beni pignorati; né sul creditore pignorante, né su quelli che nel pignoramento si sono uniti a lui o che abbiano pignorato successivamente, incombe alcun onere di proporre intervento, in quanto per costoro è implicita da domanda di volere partecipare alla distribuzione del ricavato. Per quanto riguarda le facoltà dei creditori intervenuti l'art. 564 c.p.c. costituisce, per l'espropriazione immobiliare, la norma parallela a quella dettata dall'art. 526 per l'espropriazione mobiliare. Lo stesso discorso va fatto circa i limiti dei poteri dei creditori chirografari intervenuti; anche nell'espropriazione immobiliare il termine ad quem per la tempestività dell'intervento è quello della prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o dell'assegnazione; con l'avvertenza che è previsto un ulteriore momento di discriminazione, rappresentato dall'udienza di discussione del progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano. Per vero, ai sensi dell'art. 565 c.p.c., coloro che intervengano prima di quell'udienza, anche se tardivi ai sensi dell'art. 563, hanno diritto di concorrere sulla parte della somma ricavata che sopravanzi dopo che siano stati soddisfatti il creditore pignorante e quelli intervenuti prima dell'udienza dell'art. 563, salvi sempre i diritti di prelazione. Questa ulteriore postergazione comporta, dunque,che i creditori chirografari intervenuti alla udienza per l'approvazione del progetto di riparto possono soddisfarsi soltanto sulla parte di somma residua dopo l'avvenuto pagamento di tutti i creditori iscritti e privilegiati intervenuti in ogni tempo, e dei chirografari intervenuti prima dell'udienza di cui si è appena detto. Ai creditori chirografari intervenuti tardivamente sono equiparati i chirografari che abbiano proceduto tardivamente ad un pignoramento successivo. I creditori iscritti e privilegiati godono del medesimo trattamento preferenziale per essi previsto nell'espropriazione mobiliare. Essi, infatti, ai sensi dell'art. 566 sfuggono alla postergazione rispetto ai creditori intervenuti prima dell'udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione; se intervengono dopo detta udienza, ma prima che la distribuzione sia stata concretamente eseguita, i loro diritti di prelazione non costituiscono più titolo potiore e pertanto sono postergati a tutti, meno che ai chirografari intervenuti tardivamente. Per consentire ai creditori iscritti e privilegiati di intervenire nell'espropriazione immobiliare iniziata da altro creditore l'art. 569 prescrive che questo ultimo per essere autorizzato a vendere i beni pignorati deve informare della pendenza del processo esecutivo i creditori che, avendo sui beni un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri, non siano intervenuti. E' il caso di precisare che il termine finale dato dall'udienza ex art. 596 va inteso nel senso che la preclusione opera solo se la discussione del progetto abbia avuto luogo effettivamente e non quando, per qualsiasi motivo, sia stata rinviata. Con particolare riguardo alla conversione del pignoramento la Suprema Corte ha poi ritenuto che il termine ultimo per gli interventi tempestivi sia costituito dall'udienza ex art. 495, 2° co., c.p.c., nella quale il giudice dell'esecuzione ascolta le parti al fine di determinare l'entità della somma da versarsi in sostituzione (8). I creditori intervenuti tempestivamente assumono la posizione di parti del processo esecutivo; oltre al diritto di concorrere alla distribuzione del ricavato, se muniti di titolo esecutivo possono compiere i singoli atti di impulso, proponendo istanza di vendita, se questa non è stata ancora disposta, e domanda di assegnazione, ma solo dopo che il primo incanto sia andato deserto. Gli stessi poteri sono concessi ai creditori tardivi iscritti e privilegiati muniti di titolo ex art. 566; mentre i creditori intervenuti tempestivamente, ma non muniti di titolo, oltre a partecipare alla distribuzione del ricavato, hanno il diritto di essere ascoltati in sede di autorizzazione della vendita, di chiedere la sostituzione del custode, di partecipare alla deliberazione sull'offerta d'acquisto senza incanto, di proporre istanza di proroga del termine delle offerte nella vendita senza incanto, di essere sentiti sui provvedimenti di assegnazione, sul prospetto di distribuzione della somma ricavata e sull'affidamento al debitore dell'amministrazione giudiziaria dell'immobile.

Avviso ai creditori iscritti. Art.498 c.p.c. Art. 498 c.p.c.: devono essere avvertiti dell’espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. Art. 498 Avviso ai creditori iscritti. Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate. In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita

Termine dilatorio Trascorsi 10 giorni dal pignoramento il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo La vendita forzata. La fase dell'impulso. La vendita forzata è l'atto di impulso processuale che conclude l'espropriazione in senso stretto, provocando la trasformazione del bene pignorato nel bene dovuto, cioè nel denaro liquido da distribuire ai creditori a fini satisfattivi. Quale atto di espropriazione, la vendita forzata può essere richiesta soltanto dal creditore munito di titolo esecutivo e intervenuto tempestivamente (laddove non sia il pignorante). La fase d'impulso costituisce la prima delle tre fasi fondamentali nelle quali si articola il procedimento di vendita dell'immobile; seguono la fase autorizzativa (che si conclude con un provvedimento del giudice dell'esecuzione nella forma dell'ordinanza) ed il vero e proprio esperimento di vendita. Le regole sull'espropriazione forzata in generale stabiliscono che il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento siano trascorsi novanta giorni e non sia stata chiesta la vendita dei beni pignorati; tuttavia la relativa istanza non può essere proposta se non sia decorso il termine dilatorio di dieci giorni dal pignoramento (art. 497 e 501 c.p.c.). Va comunque osservato che per il mancato rispetto del termine dilatorio di dieci giorni non è comminata alcuna nullità ; pertanto il giudice dell'esecuzione può egualmente fissare l'udienza per l'audizione delle parti e dei creditori (di cui all'art. 569 c.p.c.). Legittimati a compiere l'atto di impulso, oltre al creditore procedente, sono tutti quelli muniti di titolo esecutivo; nella specie non dovrebbero sorgere problemi di inammissibilità dell'istanza (proposta da creditori intervenuti tardivamente), stante che è proprio l'udienza per la fissazione della vendita a segnare il discrimine per la tempestività dell'intervento. Al dubbio se i creditori intervenuti posteriormente alla prima udienza, ma prima ancora dell'autorizzazione della vendita, sia egualmente consentito di provocare l'espropriazione, la Suprema Corte ha risposto affermativamente precisando che in questi casi la rinuncia del creditore pignorante e degli intervenuti tempestivamente non estingue il processo (9). L'istanza va proposta nella forma del ricorso, che può essere sottoscritto dal solo creditore, non essendo prevista dalla legge l'intermediazione di un difensore. Nell'istanza il creditore può anche suggerire al giudice dell'esecuzione il metodo di vendita (con o senza incanto), il tempo più adatto per l'esperimento, il prezzo del bene e ogni altra modalità. possono chiedere la vendita dell’immobile pignorato (art 510 c.p.c.)

l’udienza di comparizione La fase autorizzativa della vendita. Poteri del giudice Il giudice può: Ordinare la vendita se non vi sono contestazioni. Fissare l’udienza di comparizione delle parti La fase autorizzativa della vendita. In seguito alla istanza di vendita il giudice provvede, con decreto, a fissare l'udienza per la comparizione del creditore istante, del debitore, dei creditori intervenuti tempestivamente (con o senza titolo), e di quelli aventi un diritto di prelazione che, pur essendo stati avvisati dell'espropriazione ai sensi dell'art. 498 c.p.c., non siano intervenuti. Il decreto viene comunicato a tutti costoro, a cura del cancelliere, ma la comunicazione può essere sostituita dalla notificazione di una copia di esso; ai creditori ipotecari le comunicazioni (o notificazioni) vanno fatte nel domicilio eletto nella nota di iscrizione dell'ipoteca (ex art. 2839 c.c.) e in mancanza si effettuano presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari dove l'iscrizione è stata eseguita (art. 2844, 3° co., c.c.). Per i creditori iscritti si provvede secondo le regole ordinarie degli artt. 136 ss. c.p.c.. L'udienza ha la duplice finalità di consentire alle parti: a) di fare osservazioni in ordine al tempo e alle modalità della vendita; b) di proporre, a pena di decadenza, quelle opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., per le quali non sia già decorso il termine di cinque giorni dal compimento o dalla notificazione dell'atto che si assume viziato. Le osservazioni solitamente vertono sull'opportunità che la vendita assuma la forma dell'incanto o avvenga senza; ovvero sulla convenienza di vendere i beni in blocco o in più lotti. Il giudice dell'esecuzione può tenerne conto nell'ordinanza con cui dispone la vendita, ma non è vincolato in alcun modo dalle richieste delle parti. Così la domanda di rinvio ad opera del creditore procedente, dopo la rituale proposizione dell'istanza di vendita, rientrando tra le "osservazioni in ordine ai modi e al tempo della vendita", può essere disattesa dal giudice che voglia assicurare la concentrazione e la rapida definizione della procedura (11). Rientra pure nei poteri discrezionali del giudice dell'esecuzione quello di nominare un consulente per la valutazione o per il frazionamento degli immobili oggetto dell'espropriazione.

La vendita dell’immobile può essere:

Vendita senza incanto Si realizza mediante offerte individuali depositate in cancelleria e quindi senza gara fra concorrenti Se l’offerta è unica deve essere valutata dal giudice e dai creditori Se vi sono più offerte si effettua una gara tra gli offerenti. La vendita senza incanto. La vendita senza incanto è una forma semplificata di vendita pubblica, così come lo sono quella a mezzo commissionario o a trattative private, che non contraddice minimamente all'esigenza fondamentale del concorso dei terzi. Da qui l'esigenza di rendere pubblico l'ordine di vendita, cioè l'atto col quale si mettono in condizione i terzi di conoscere l'imminente vendita e di concorrervi, ove lo vogliano; a ciò si provvede mediante un avviso (o bando, come si diceva nel vecchio codice) da redigersi a cura del cancelliere, il quale ha il compito di desumere dagli atti depositati nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli elementi e i dati occorrenti ad attribuire contenuto all'avviso. L'oggetto del bando viene determinato dall'art. 570 c.p.c., per relationem, cioè con una relatio all'art. 555, completata con l'indicazione del valore stabilito dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 568. L'avviso viene divulgato secondo le forme previste dagli artt. 490 e 173 disp. att. c.p.c. e deve contenere il nome del debitore, l'identificazione dell'immobile pignorato, il valore attribuito allo stesso (cui deve corrispondere la prima offerta), e infine l'avvertimento che maggiori informazioni possono essere assunte presso la cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione; rimane affisso per tre giorni continuativi all'albo dell'ufficio giudiziario presso il quale si svolge l'espropriazione e inserito nel foglio annunzi legali della provincia. Il giudice può anche disporre che l'avviso sia pubblicato una o più volte in determinati giornali e divulgato con le forme della pubblicità commerciale (radio, televisioni, insegne luminose, manifesti murali o volanti, ecc.). La mancanza dell'avviso o eventuali vizi impediscono che possa procedersi alla vendita; e ove questa abbia luogo egualmente la nullità può rilevarsi nelle forme dell'opposizione ex art. 617, da proporsi entro cinque giorni dall'aggiudicazione. Nella vendita senza incanto l'offerta di acquisto dell'immobile pignorato deve essere depositata nella cancelleria del giudice dell'esecuzione; essa consiste in una dichiarazione scritta, proveniente da persona legittimata, con la quale l'offerente indica il prezzo (che non può essere inferiore a quello di valutazione determinato dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 568 c.p.c.), il tempo e il modo del pagamento, e ogni altro elemento utile alla valutazione della serietà e convenienza di essa. L'offerente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale competente per l'esecuzione; in difetto le comunicazioni gli vengono fatte presso la cancelleria. La legge prevede inoltre che l'offerente presti cauzione in denaro o in titoli del debito pubblico nei modi stabiliti per i depositi giudiziari; l'importo della cauzione non può essere inferiore al decimo del prezzo proposto. La mancata ottemperanza a tale prescrizione rende inefficace l'offerta, che pertanto non potrà essere presa in considerazione, a meno che l'offerente senza cauzione sia il solo concorrente. L'offerta è irrevocabile per un periodo di venti giorni, o per quello maggiore in essa indicato; ciò comporta un vincolo per l'offerente, indipendentemente dall'esistenza di altre offerte "anche maggiori" di altri concorrenti. Ma poiché nessuno può essere costretto all'acquisto, se l'offerente recede nel periodo del vincolo risponde della differenza tra il prezzo offerto e l'importo conseguito in sede di successiva aggiudicazione da parte di altri offerenti; di contro dal vincolo non deriva un diritto all'aggiudicazione, atteso che, quale che sia la natura giuridica dell'avviso della vendita senza incanto, è indubbio che l'offerta di acquisto di cui all'art. 570 c.p.c. non può considerarsi come accettazione della proposta proveniente dall'ufficio esecutivo. (Segue). A. Divieto di acquistare per il debitore e ulteriori divieti. Innanzi tutto bisogna distinguere l'acquisto compiuto nell'interesse del debitore, da quello effettivo da parte del terzo, accompagnato da una promessa di vendita all'esecutato (pactum de retrovendendo). Il primo è sicuramente fraudolento rispetto alla legge; entrambi finiscono col dare luogo a turbativa degl incanti. Se gli interessati sono in grado di fornire la prova della frode e/o dell'accordo interpositorio possono instaurare un ordinario giudizio per fare dichiarare invalida l'aggiudicazione; seguirà una nuova vendita nel rispetto delle posizioni determinate in precedenza e quindi con l'esclusione di nuovi creditori. Al divieto dell'art. 571 c.p.c., bisogna aggiungere quelli stabiliti dal codice civile (art. 1441) per gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province e degli altri enti pubblici, sempre che si tratti di beni affidati alla loro cura; per i pubblici ufficiali, in relazione ai beni venduti per loro ministero; per coloro che per legge o per atto della pubblica amministrazione amministrano beni altrui, rispetto ai medesimi; per i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere (salvo quanto prevede l'art. 1395 c.c.). Nelle due prime ipotesi dell'art. 1471 (amministratori e ufficiali pubblici) l'acquisto è nullo; nelle altre (amministratori legali, mandatari) è annullabile. Se tali soggetti si siano limitati a presentare offerte, senza rendersi aggiudicatari degli immobili, la gara sarà perfettamente valida; tuttavia la irregolarità commessa potrebbe dare luogo ad un giudizio di risarcimento dei danni parte dell'aggiudicatario nei loro confronti. Il divieto di acquistare al quale fa riferimento l'art. 1471, oltre che al giudice dell'esecuzione va esteso al custode dei beni pignorati e all'ufficiale giudiziario che abbia eseguito il pignoramento. I parenti dell'esecutato possono avere posizioni economiche del tutto indipendenti; pertanto il divieto dell'art. 572, non si estende a costoro (salvo quanto previsto dall'art. 323 c.c., per i genitori esercenti la potestà sui figli e dell'art. 378 c.c., per il tutore ed il protutore). In presenza di offerte provenienti da soggetti non legittimati, i creditori e gli altri intervenuti possono proporre opposizione agli atti esecutivi; ma scaduti i termini di cui all'art. 617 c.p.c. non può più essere eccepita nessuna irregolarità. (Segue). B. Offerta fatta per persona da nominare. Le offerte possono anche essere fatte per persona da nominare, ad opera del procuratore legale regolarmente iscritto all'albo nel distretto della Corte di appello dove è situato il tribunale competente per l'espropriazione; ciò comporta che il mandato deve essere anteriore alla presentazione dell'offerta. Il procuratore legale entro il termine perentorio di tre giorni dall'aggiudicazione ha l'onere di provvedere alla nominatio, depositando il mandato nella cancelleria del giudice che ha proceduto alla vendita; la brevità del termine trae origine dall'esigenza di evitare che, attraverso l'espediente della nomina di un procuratore, si possa celare un doppio trapasso del bene (ciò anche in relazione alle agevolazioni tributarie previste dall'art. 30, d.p.r. n. 634 del 1972). Se il deposito non viene eseguito nel termine di cui sopra il procuratore diviene aggiudicatario in proprio. Sono ammessi ad offrire all'incanto anche i procuratori legali dei creditori procedenti e di quelli intervenuti nel processo esecutivo (14). L'offerta effettuata da procuratore non abilitato all'esercizio presso il tribunale in cui si svolge l'esecuzione, ma iscritto regolarmente all'albo di un ordine territorialmente diverso, non è nulla; tuttavia la incapacità del procuratore rende invalida l'electio poiché egli non è in grado di nominare efficacemente nessuno (15). Invece l'offerta effettuata dal procuratore oltre i limiti conferitigli dalla procura deve considerarsi inefficace (nonostante la ratifica del rappresentato intervenuta successivamente), con conseguente aggiudicazione dell'immobile al concorrente che abbia proposto valida offerta più alta. Nell'ipotesi in cui il soggetto nominato risulti persona alla quale è fatto divieto di acquisto a norma dell'art. 1471 c.c., o si tratti dello stesso debitore; il giudice deve rifiutare l'aggiudicazione, che rimane consolidata in capo al procuratore. Anche se si tratta di questioni estranee al vero e proprio procedimento di vendita forzata va tenuto presente che il soggetto non nominato può proporre azione per il conseguimento dell'immobile a norma dell'art. 1706 c.c. nei confronti del procuratore che abbia tradito la fiducia di chi gli aveva conferito l'incarico di fare offerte. (Segue). C. Offerta minima. Rientra nei poteri discrezionali del giudice quello di dividere l'immobile in lotti, a meno che esso non costituisca una unità culturale o il frazionamento ne possa impedire la razionale coltivazione. L'udienza va fissata tenendo conto del termine oltre il quale le offerte possono essere revocate (art. 571). Laddove sia stata presentata una sola offerta che non superi di almeno un quarto il valore dell'immobile, determinato a norma dell'art. 568, a farla respingere è sufficiente il dissenso di un solo creditore comparso, purché intervenuto tempestivamente, anche se privo di titolo esecutivo; tale dissenso può essere espresso in udienza e verbalizzato mediante un'opposizione ex art. 617. Il dissenso del debitore è irrilevante, così come l'assenza di un creditore non può essere presa in considerazione. Ma, anche in presenza del consenso di tutti, il giudice dell'esecuzione può egualmente respingere l'offerta, ritenendo più conveniente procedere nelle forme della vendita all'incanto. Invece, ove l'offerta sia superiore al limite di un quarto del valore dell'immobile, il giudice, sempre dopo avere sentito il parere delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti (parere non vincolante), se ritiene che l'incanto non offrirebbe risultati migliori dispone senz'altro il modo del versamento del prezzo ed il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi; una volta che il versamento sia stato effettuato, il giudice dell'esecuzione pronuncia decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario l'immobile oggetto della vendita. Nell'altra ipotesi che le offerte pervenute in cancelleria siano più di una, ma nessuna di esse superi il quarto del valore dell'immobile, il dissenso anche di un solo creditore è sufficiente a farle respingere tutte a provocare l'incanto; altrimenti il giudice dell'esecuzione, sempre che non ritenga più conveniente l'incanto, convoca gli offerenti e li invita ad una gara, nella prospettiva di aumentare l'offerta più alta. La gara, riservata soltanto a coloro che svevano presentano offerte per l'acquisto, può svolgersi senza udienza, col deposito di schede segrete in cancelleria in un termine prefissato e previa comunicazione dell'offerta più alta; ovvero può avere luogo, nel corso di un'udienza all'uopo convocata dal giudice dell'esecuzione, con offerte palesi, mediante il sistema del rilancio. Gli offerenti non hanno alcun obbligo di aderire all'invito (la loro partecipazione alla gara esula dagli impegni assunti con la presentazione dell'offerta), e se nessuno si presenta alla gara il giudice dell'esecuzione, non essendo vincolato dalla maggiore offerta pervenuta, avvalendosi dei suoi ampi poteri discrezionali, può ordinare che si proceda nelle forme tipiche della vendita all'incanto, ovvero disporre egualmente l'aggiudicazione-vendita a favore del migliore offerente. A quest'ultimo riguardo va avvertito che l'"offerta più alta" non deve necessariamente coincidere con quella di importo maggiore; per vero nel determinarla, oltre al mero elemento del prezzo, vanno tenuti presenti anche le forme e i modi di pagamento di esso. Conclusione della vendita senza incanto. Una volta che il giudice dell'esecuzione si sia convinto che la vendita senza incanto abbia avuto esito apprezzabile, a seconda dei casi attribuisce l'immobile all'unico offerente, che abbia ottenuto il consenso di tutti i creditori (art. 572), ovvero al maggiore offerente o al vincitore della gara (art. 573). All'attribuzione si provvede mediante due successivi decreti: con il primo, corrispondente all'aggiudicazione nella vendita con incanto, vengono stabiliti il modo del versamento del prezzo ed il termine entro il quale ad esso si deve provvedere, tenendo presenti le condizioni poste dall'offerente, che non possono essere modificate. Qualora l'aggiudicatario provvisorio non depositi il prezzo nel termine stabilito dal decreto, il giudice dell'esecuzione, nel dichiararne la decadenza e nel disporre l'incanto, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa. L'art. 177 disp. att., inoltre sancisce l'obbligo dell'offerente che sia rimasto inadempiente di pagare la differenza tra il prezzo offerto a quello minore ricavato dalla nuova vendita, aumentato della cauzione; e ciò anche se il prezzo ricavato fosse sufficiente all'integrale soddisfazione dei creditori, atteso che pure il debitore ha diritto al rispetto dell'impegno di acquisto assunto dall'aggiudicatario senza incanto. Se il prezzo ricavato dall'incanto è uguale a quello dell'offerta, l'offerente inadempiente perde il diritto alla restituzione della cauzione; per converso se il ricavato risulta maggiore, l'aggiudicatario inadempiente non può vantare alcun diritto residuo, perché esso va attribuito al debitore. Avvenuto il versamento del prezzo di vendita il giudice dell'esecuzione emette un secondo decreto con il quale determina il trasferimento, secondo la disciplina prevista per la vendita con l'incanto (art. 586). Pertanto viene disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, a meno che queste ultime non si riferiscano ad obbligazioni che l'aggiudicatario, a norma dell'art. 508 c.p.c., abbia assunto d'intesa col creditore ipotecario e previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione. Il decreto di trasferimento inoltre deve contenere l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare all'aggiudicatario l'immobile, e costituisce titolo esecutivo sia per ottenere la trascrizione della vendita presso la conservatoria dei registri immobiliari, che per conseguire il rilascio. Il procuratore legale che sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare entro il termine perentorio di tre giorni deve svelare il nome di chi gli ha conferito il mandato d'acquisto. Con specifico riferimento alla vendita senza incanto la legge prevede infine che se entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 570 c.p.c., non si fa luogo alla vendita, il giudice dell'esecuzione, dopo avere convocato il debitore, il creditore procedente, quelli intervenuti ed i creditori che sui beni pignorati abbiano un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri, dispone l'incanto.

Fase conclusiva della vendita E’ caratterizzata dalla emanazione di due decreti da parte del giudice: Decreto di vendita Decreto di trasferimento La conclusione ordinaria della vendita forzata immobiliare. Il trasferimento del bene costituisce il terzo momento del procedimento di vendita; dopo l'aggiudicazione ed il versamento del prezzo non rimane infatti che compiere quell'attività corrispondente alla stipulazione dell'atto pubblico notarile, che nella vendita volontaria segue alla conclusione dell'accordo tra i contraenti. La tesi prevalente, accolta dalla più recente giurisprudenza, esclude che prima del decreto possano verificarsi effetti giuridici in capo all'aggiudicatario, atteso che costui non si troverebbe in una posizione di relazione diretta con il bene ma godrebbe di una mera aspettativa, versando in uno stato di pretesa, giuridicamente tutelata, di ottenere il trasferimento dell'immobile; cosicché l'effetto traslativo si verificherebbe solo al momento dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 586 c.p.c. ed il vincolo di indisponibilità conseguente al pignoramento si scioglierebbe dopo la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti gravanti sull'immobile venduto. L'esattezza di quest'ultima soluzione è confermata dalla legge 12-7-1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), che ha modificato il 1° co. dell'art. 586 c.p.c. introducendo una norma diretta ad evitare speculazioni sulle vendite immobiliari da parte di soggetti collegati ad organizzazioni criminali. Il nuovo testo dell'art. 586 prevede infatti che l'emissione del decreto di trasferimento nella vendita all'incanto, dopo il versamento del prezzo, non costituisca più un dovere del giudice dell'esecuzione ma sia l'oggetto di un potere alternativo a quello di sospendere di ufficio la vendita "quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto". (Segue). A. Il decreto di trasferimento. L'affermata necessità del decreto di trasferimento comporta che se esso risulta affetto da vizi che non diano luogo soltanto a nullità ma ad inesistenza, come nel caso di omessa sottoscrizione del giudice, il debitore rimane proprietario dell'immobile; in tal caso egli può proporre domanda di rivendicazione nei confronti dell'aggiudicatario (nonostante questi abbia pagato puntualmente il prezzo), come se si trattasse di qualsiasi possessore senza titolo (23). Il decreto di trasferimento deve contenere alcuni provvedimenti accessori quale l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto; costituisce titolo esecutivo Cass., 6-5-1986, n. 3024, in FI, 1907, I, 876) per il rilascio all'aggiudicatario, non solo nei confronti di chi sia nel possesso o nella detenzione dell'immobile, ma anche di chi si trovi in questa situazione senza che vi corrisponda la titolarità di un diritto soggettivo (reale o personale) già opponibile al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti (24). Al fine di individuare esattamente l'immobile oggetto della vendita forzata il decreto di trasferimento deve inoltre ripetere la descrizione del bene già contenuta nell'ordinanza di vendita. Laddove sorga controversia sull'esatta individuazione dell'immobile aggiudicato si deve tenere conto che l'oggetto della vendita è determinato dal decreto finale di trasferimento; bisogna quindi attenersi in primis a tale provvedimento e solo in via sussidiaria (per superare eventuali incertezze di confini) riferirsi ai precedenti atti del processo esecutivo (25). Se, ad integrazione del decreto di trasferimento, il giudice dell'esecuzione, con successivo provvedimento, dovesse indicare come ricompresi nell'aggiudicazione altri immobili non menzionati nel decreto, tale secondo provvedimento sarebbe irrilevante, in quanto ciò che conta è solo il decreto nel quale il giudice, trasferendo all'aggiudicatario il bene espropriato, ripete la descrizione contenuta nell'ordinanza con la quale era stata disposta la vendita. In caso di difformità tra le due descrizioni (quella contenuta nell'ordinanza di vendita e quella del decreto di aggiudicazione) prevale la prima; mentre nel contrasto tra dati catastali e dati reali, risultanti inequivocabilmente dagli atti della espropriazione, prevalgono questi ultimi; ai fini della esatta individuazione del bene l'indicazione dei confini prevale sui dati catastali, mentre non può tenersi conto del fatto che la vendita sia a corpo e non a misura, attenendo tale distinzione alla determinazione del prezzo e non alla individuazione del bene. Ribadendo il principio secondo cui l'identificazione del bene assoggettato a pignoramento va effettuata in base agli elementi obiettivi contenuti nel decreto di trasferimento, la Suprema Corte ha affermato che tale regola va pur sempre integrata con l'art. 2912 c.c., dove è stabilito che il pignoramento contiene gli accessori, le pertinenze ed i frutti della cosa pignorata, a meno che la descrizione del bene nel decreto non contenga elementi tali da fare ritenere che, in sede di vendita, si sia inteso escludere l'applicazione di siffatta estensione. Sempre la giurisprudenza, nel caso di incertezza risultante non solo dal decreto finale di trasferimento ma anche dai precedenti atti di esecuzione, ha ammesso che la corretta individuazione dell'immobile possa ottenersi con l'ausilio dell'atto costitutivo dell'ipoteca, e quindi con un atto correlato alla procedura esecutiva, pur se ad essa formalmente estraneo (26). (Segue). B. La cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni. Infine il decreto ex art. 586 dispone la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni del pignoramento in forza del quale si procede, nonché dei pignoramenti successivi che eventualmente abbiano colpito il bene e siano stati riuniti nel processo esecutivo a conclusione del quale il decreto di trasferimento è stato emesso. La previsione relativa alla cancellazione delle iscrizioni contiene un inciso che fa salve le ipoteche inerenti ad "obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'art. 508 c.p.c.". Si tratta di un richiamo alla norma che prevede, nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, che l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, possa concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore. L'ordine di cancellazione che il giudice emette in funzione del cosiddetto effetto purgativo della vendita forzata si estende anche ad ogni altro vincolo del bene (ad esempio al sequestro) e consegue al fatto che il decreto costituisce titolo per la trascrizione della proprietà a favore dell'aggiudicatario. L'ordine di cancellazione ha come detinatario il conservatore dei registri immobiliari, ed è un provvedimento di carattere meramente esecutivo, che vincola il conservatore. L'art. 164 disp. att. dispone che, a seguito dell'alienazione dell'immobile espropriato, il giudice compie in luogo del debitore tutti gli atti necessari al trasferimento del bene all'acquirente, in realtà è il cancelliere che cura la trascrizione del decreto di trasferimento, il pagamento all'imposta di registro e dell'INVIM, e le mutazioni catastali. La trascrizione della vendita e le cancellazioni delle trascrizioni e iscrizioni di cui si è detto devono avvenire contemporaneamente; in ogni caso la cancellazione della trascrizione del pignoramento va eseguita posteriormente a quella della vendita; altrimenti l'immobile potrebbe apparire nella libera disponibilità del debitore esecutato. Quanto al regime processuale del decreto va detto che esso, quale atto (sia pure conclusivo) del processo di espropriazione, è ricorribile esclusivamente con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, salva sempre la possibilità di impugnare, a norma dell'art. 111 Cost., la sentenza che decide sull'opposizione.

(Segue). B. Le offerte nella vendita con incanto. Per la realizzazione del fine dell'espropriazione forzata di trasformare in denaro gli immobili pignorati la vendita all'incanto costituisce l'optimum. Può essere disposta in via primaria discrezionalmente dal giudice dell'esecuzione (quando appaia opportuno procedere all'incanto senza neppure tentare altri tipi di vendita) o sussidiaria, qualora non sia andata a buon fine la vendita senza incanto; si ricorre ancora alla vendita con incanto laddove l'aggiudicatario, in una precedente vendita all'asta, non abbia depositato il prezzo nel termine stabilito. L'ordinanza che stabilisce la vendita dell'immobile è pubblicata a cura del cancelliere e contiene le disposizioni che il giudice dell'esecuzione impartisce per darsi luogo alla vendita stessa. Se l'immobile non costituisce una unità colturale e se dal suo frazionamento non deriva pregiudizio alla utilizzazione razionale del bene medesimo, la vendita può essere fatta in più lotti separati. Per la determinazione del prezzo base dell'incanto il giudice può avvalersi dell'ausilio di un esperto che, nel procedere alla stima, deve tenere conto anche della liberà disponibilità dell'immobile o dei vincoli derivanti da locazione, affitto, o mezzadria; in ogni caso è opportuno che nell'ordinanza si faccia menzione dello stato di fatto in cui esso si trova. Sempre in sede di valutazione va tenuta presente la normativa sul cosiddetto condono edilizio (16), stante che sull'aggiudicatario incombe l'onere di procedere alla sanatoria degli eventuali abusi edilizi. L'ordinanza di vendita, oltre a precisare la data e l'ora dell'incanto, contiene l'indicazione del termine di giorni liberi che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità di cui all'art. 490 c.p.c. e il giorno dell'asta (17). Il termine stabilito per il versamento della cauzione può essere prorogato (anche implicitamente) fino al momento dell'inizio della gara. L'ammontare della cauzione, da versarsi in denaro o in titoli del debito pubblico, nei modi stabiliti per i depositi giudiziari, non può essere inferiore al decimo del prezzo base dell'incanto. Il mancato versamento della cauzione impedisce al giudice di prendere in considerazione l'offerta, a meno che il soggetto che si presenta all'incanto sia il solo concorrente. La legge non contiene alcun riferimento al deposito approssimativo per le spese di vendita all'asta dell'immobile e cioè dei costi inerenti al trasferimento del bene, come l'imposta di registro e l'INVIM. La determinazione dell'entità di tale somma, se non è contenuta nell'ordinanza di vendita, viene rimessa all'offerente, salva la facoltà del giudice dell'esecuzione di accertarne la congruità. Va ancora precisato che nell'effettuare il deposito della cauzione e delle spese occorre indicare il nome del soggetto che offre; ma se costui opera per persona da nominare, nella qualità di procuratore o mandatario, non deve svelare il nome del mandante. Pertanto in questi casi i depositi vengono effettuati a nome del procuratore, il quale è tenuto a dichiarare immediatamente che agisce per conto altrui. Se l'offerente non diviene aggiudicatario la cauzione e il deposito per spese gli vengono restituiti dopo la chiusura dell'incanto, brevi manu, senza che occorra un formale provvedimento del giudice dell'esecuzione. (Segue). A. Adempimenti e provvedimenti necessari alla vendita con incanto. Nel provvedimento che dispone la vendita vanno infine indicati la misura minima degli aumenti da apportare alle offerte e il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere versato, con le modalità del deposito. L'ordinanza di vendita è pubblicata nella sua interessa a cura del cancelliere. In forza del richiamo all'art. 490 c.p.c. (contenuto nell'art. 576) tutti i dati che possono interessare il pubblico devono essere resi noti mediante un avviso compilato dal cancelliere e affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge l'espropriazione; il medesimo avviso è inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia. Oltre a questa forma di pubblicità obbligatoria, il giudice dell'esecuzione, allorché lo ritenga opportuno, può disporre che l'avviso sia inserito in determinati giornali e che la notizia della vendita venga divulgata con i sistemi della pubblicità commerciale (radio, televisione, manifesti murali o volanti, ecc.). L'omissione della pubblicità ordinaria (art. 490, 1° co.) comporta la nullità della vendita all'incanto; mentre il mancato compimento delle altre forme di pubblicità o gli errori rilevanti commessi nella divulgazione della notizia possono dare luogo ad un'azione per il risarcimento dei danni nei confronti di chi era tenuto agli adempimenti. Rilevanti vanno considerati quegli errori che distolgono gli offerenti e possono essere di stampa o provocati da altre forme di divulgazione; solitamente riguardano l'indicazione errata del prezzo, ovvero del luogo dove si svolge la vendita. Il carattere essenzialmente processuale dell'avviso ex art. 490 c.p.c. fa sì che la pubblicità della vendita non fa nascere alcun diritto alla apertura della gara in capo ai terzi potenziali offerenti; pertanto il giudice dell'esecuzione può in qualsiasi momento revocare il provvedimento o modificare le condizioni della gara, purché di ciò ne venga data successiva notizia. Il giudice dell'esecuzione viene determinato in base ai criteri stabiliti dagli artt. 21 e 26 c.p.c., tenuto conto delle disposizioni introdotte dalla legge n. 597 del 1973 (sulla riforma tributaria); pertanto è competente quello del luogo dove si trova l'immobile espropriato; quando il bene è compreso in più circoscrizioni giudiziarie la competenza spetta ad ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile. Nell'intento di assicurare un miglior esito della vendita l'art. 578 prevede che il giudice dell'esecuzione (individuato in base alle regole di cui sopra) possa stabilire che, per la parte di immobile ubicata nella circoscrizione di altri tribunale, la vendita all'incanto abbia luogo davanti a quest'ultimo. La vendita delegata è disposta con la stessa ordinanza che dispone l'incanto; copia di tale ordinanza viene trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l'esecuzione della vendita, così come avviene nell'assunzione della prova delegata fuori dalla circoscrizione del giudice adito. La delega rimane limitata all'esperimento della vendita ed ai provvedimenti che si rendano necessari per darvi concreta attuazione (da qui la competenza del giudice delegato a decidere sulle opposizioni agli atti esecutivi riguardanti le operazioni oggetto della delega); per tutto il resto rimane ferma la competenza del giudice dell'esecuzione del tribunale originariamente adito. (Segue). B. Le offerte nella vendita con incanto. Possono fare offerte all'incanto i medesimi soggetti che l'art. 571 considera legittimati ad offrire nella vendita immobiliare senza incanto. Sono ammessi ad offrire all'incanto anche i procuratori legali regolarmente iscritti all'albo nel distretto della Corte di appello dove è situato il tribunale competente per l'espropriazione. Poiché le offerte si condizionano l'una con l'altra, l'offerta successiva efficacemente formulata agisce automaticamente come condizione risolutiva di quella precedente, che cessa di essere vincolante anche se quella in rilancio è nulla per difetto di legittimazione dell'offerente, per sua incapacità, per vizi della volontà, per difetto di procura, per mancato versamento della cauzione. Per converso il rilancio che non rispetti le proporzioni di aumento fissate dal giudice dell'esecuzione, essendo inefficace non può fare venir meno l'offerta inferiore, che rimane operante e irrevocabile. Tutte queste regole sono dettate dagli artt. 571 e 581 c.p.c. sulle condizioni di efficacia dell'offerta; in particolare l'ult. co., dell'art. 581, in difformità ai principi generali sulla nullità degli atti processuali, stabilisce che se l'offerta è nulla, ma rispetta le proporzioni fissate dal giudice, produce comunque la caducazione della precedente offerta (validamente ed efficacemente formulata), con la conseguente impossibilità di una sua reviviscenza. Se l'incanto non si esaurisce nella udienza fissata, trovando applicazione analogica l'art. 537 c.p.c., l'esperimento di vendita prosegue nel primo giorno seguente non festivo; rimane aggiudicatario colui la cui successiva offerta (superiore alla precedente) sia rimasta senza ulteriore efficace rilancio entro il periodo di accensione delle candele. La legge prevede che l'aggiudicatario dichiari la propria residenza o elegga domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale territorialmente competente per la vendita; a differenza della vendita senza incanto tale onere incombe solo su di lui e non già su tutti gli offerenti (art. 174 disp. att.). L'indicazione può essere raccolta dal cancelliere nel verbale dell'udienza di incanto oppure in separato verbale; la mancata dichiarazione comporta che le notificazioni o le comunicazioni vengono fatte all'aggiudicatario presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione. L'aggiudicazione non richiede un provvedimento ad hoc, ma risulta dalla dichiarazione del giudice, contenuta nel verbale d'udienza, dove sono indicate le singole offerte effettuate in ordine successivo. La legge 302/1998 all'art. 2 ha modificato il sistema delle candele vergini introducendo la più semplice forma temporale: "Trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente". L'aggiudicazione al migliore offerente non è di per sé definitiva, potendosi verificare taluni eventi (aumento di sesto, mancato versamento del prezzo) suscettibili di modificare radicalmente la situazione. Dal momento che nessuna norma prescrive la pluralità, per la validità dell'incanto è sufficiente la presenza anche di un solo acquirente (18), che in tal caso, ove non dichiari di rinunciare all'asta, rimane aggiudicatario per il prezzo che superi quello base nella misura indicata nelle condizioni di vendita. E' invece necessaria la presena all'udienza di almeno una delle parti del processo di espropriazione, la quale abbia il potere di compiere atti di impulso; creditore procedente o intervenuto munito di titolo esecutivo; in mancanza trova applicazione l'art. 631 c.p.c., con il rischio dell'estinzione dell'intero procedimento (19). Anche nella vendita con incanto è possibile procedere ad offerte d'acquisto per persona da nominare mediante un procuratore legale che, entro il termine perentorio di tre giorni dall'incanto, deve dichiarare il nome di chi gli ha conferito l'incarico. La legge 302/1998 ha modificato l’art. 581 c.p.c. eliminando l’oramai anacronistico riferimento al “sistema delle candele vergini”

Aumento del sesto L'aumento di un sesto. Si è visto come l'aggiudicazione al miglior offerente di per sé non sia definitiva, perché soggetta alla condizione che entro dieci giorni dall'utile risultato dell'incanto, non intervengano altre offerte di acquisto superiori di almeno un sesto al prezzo raggiunto. Nonostante la mancanza di una espressa qualificazione normativa, il termine di dieci giorni dall'aggiudicazione per presentare offerte di acquisto non può essere né abbreviato, né prorogato, né sospeso dal giudice dell'esecuzione. Trattandosi di termine di natura processuale tuttavia trova applicazione la normativa sulla sospensione feriale di cui alla legge n. 742 del 7-10-1969. Il 2° co. dell'art. 584, nel prevedere che le offerte in aumento vengano fatte "a norma dell'art. 571" e che prima di procedere alla gara di cui all'art. 573 il cancelliere dia pubblico avviso della offerta più alta, a norma dell'art. 570, contiene un espresso richiamo alle forme di vendita senza incanto; da qui una serie di problemi che sorgono in relazione alla portata di tale richiamo. La questione più delicata e rilevante riguarda la individauzione dei soggetti che possono partecipare alla gara sull'offerta più alta di cui all'art. 573, dal momento che dell'esistenza di tale offerta in aumento il cancelliere deve dare pubblico avviso. Il sistema prescritto dall'art. 584 di dare pubblico avviso dell'offerta più alta trova logica giustificazione nella volontà della legge di assicurare, nell'interesse dei creditori e dello stesso debitore, la massima fruttuosità della vendita forzata attraverso la riapertura della gara sia a coloro che hanno partecipato alla precedente fase d'incanto, sia agli altri possibili interessati che non abbiano potuto tempestivamente presentare offerte in aumento. Le offerte in aumento costituiscono un atto temporalmente successivo alla chiusura dell'incanto e, per quanto riguarda la forma, sono disciplinate dall'art. 571; pertanto vanno proposte nella cancelleria del giudice che ha effettuato la vendita, personalmente o a mezzo di procuratore legale ovvero per persona da nominare (20); legittimati a proporre l'offerta in aumento sono tutti i soggetti che abbiano partecipato alla gara, fatta eccezione per quelli decaduti dal relativo diritto. Le nuove offerte non sono efficaci se non superano di almeno un sesto il prezzo dell'aggiudicazione provvisoria; tuttavia si è ammessa la possibilità della correzione dell'offerta di aumento inferiore al sesto per evidente errore di calcolo, sempre che l'originaria offerta fosse stata accompagnata dal versamento del decimo, proporzionalmente superiore a quello dovuto per un'offerta maggiore del sesto. Va precisato che il richiamo dell'art. 584 alle offerte di acquisto nella vendita senza incanto ("tali offerte si fanno a norma dell'art. 571") deve intendersi limitato al modo di presentazione delle offerte in aumento. Può dunque affermarsi: a) che le regole sull'aumento di sesto non contengono un richiamo all'intera disciplina della vendita senza incanto; b) che dell'offerta in aumento il giudice dell'esecuzione non deve valutare la convenienza ma soltanto la validità; c) che dopo l'aumento di sesto non è ipotizzabile un infruttuoso esperimento della vendita. (Segue). A. Qualificazione dell'aumento di un sesto e fase conclusiva della vendita con incanto. Tutto questo porta a concludere che, anche se l'offerta in aumento non può configurarsi come una normale offerta all'incanto (tant'è che non si applicano le regole dettate dall'art. 581 e la nullità eventuale dell'offerta stessa non distrugge l'avvenuta aggiudicazione), la sua presentazione non determina il passaggio dalla vendita con incanto a quella senza incanto; e ciò perché il fruttuoso esperimento dell'incanto, presupposto indispensabile per darsi luogo all'offerta in aumento, ha ormai cristallizzato irreversibilmente il procedimento. Ne consegue che la gara sull'offerta più alta, alla quale vengono invitati gli offerenti in aumento, non può che essere tra offerte dello stesso modello di quello adottato nel precedente incanto (imposto dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza ex art. 576), anche perché essa va a confrontarsi con quella dell'aggiudicatario provvisorio. Impostato in tal modo il problema, la nuova gara viene ad atteggiarsi come fase ulteriore di individuazione dell'aggiudicatario, e quindi come continuazione dell'incanto ma con il sistema (previsto per la vendita senza incanto) della presentazione in cancelleria delle offerte (in aumento); queste, alla stessa stregua delle altre già intervenute durante l'incanto, vengono considerate quali offerte successive rispetto all'ultima, che ha dato luogo alla aggiudicazione provvisoria. Correttamente, quindi, la giurisprudenza ha deciso: a) nell'affermare che il giudice dell'esecuzione, in caso di mancata adesione alla gara disposta in seguito all'intervenuta offerta di aumento di sesto, non può esercitare il potere discrezionale che l'art. 573 gli attribuisce nell'ipotesi di vendita senza incanto ed è obbligato a disporre la vendita del bene al maggiore offerente in aumento; b) nel ritenere che "non essendo l'art. 572 c.p.c., richiamato dall'art. 584" non vi è luogo a deliberazione circa la convenienza delle offerte in aumento, "onde il giudice dell'esecuzione non è tenuto a sentire le parti, neppure prima di dichiarare la inefficacia delle offerte stesse". Si è visto che, malgrado il contrario avviso di un giudice di merito, l'offerta di aumento di sesto dopo l'incanto non può essere revocata; da ciò dovrebbe conseguire che in caso di diserzione della nuova gara, essendo tale offerta l'ultima e la più alta, chi l'ha fatta rimane necessariamente aggiudicatario definitivo, perché la sua vincolabilità non è minimamente condizionata allo svolgimento della gara. Per le medesime ragioni, se nel periodo intermedio tra l'offerta in aumento e la nuova gara tutti i creditori muniti di titolo esecutivo rinuncino agli atti, provocando l'estinzione del processo, l'offerente in aumento resta aggiudicatario definito dell'immobile (21), e pertanto ha il diritto di ottenere l'emanazione del decreto di trasferimento, dopo avere versato il prezzo (salva, ovviamente, la possibilità di concordare con il debitore una diversa soluzione (22). L'ordinanza con la quale l'immobile viene definitivamente aggiudicato a chi, nella nuova gara, risulti il migliore offerente può essere impugnata, per vizi formali, con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. e non con il ricorso per Cassazione; legittimati a proporre il rimedio sono il procuratore legale che abbia effettuato l'offerta di aumento per persona da nominare, e la stessa persona nominata dal procuratore. Per quanto attiene alla misura della cauzione, anche per l'offerta in aumento vale quanto prescrive l'ordinanza di vendita; va però tenuto presente che mentre nella vendita senza incanto vi è un rapporto di proporzionalità tra prezzo e cauzione, nell'aumento di sesto la cauzione resta quella determinata dall'ordinanza ex art. 576 c.p.c., e costituisce condizione di validità della offerta anche dopo l'incanto.

Mancato versamento del prezzo Se l’aggiudicatario non versa il prezzo nel termine stabilito il giudice con decreto Il versamento del prezzo. La vigente normativa impone al compratore, una volta che l'aggiudicazione sia divenuta definitiva, di consegnare al cancelliere il libretto postale infruttifero a lui intestato, attestante l'avvenuto versamento, secondo le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, nel termine perentorio non superiore a sessanta giorni, che decorre dall'aggiudicazione; il pagamento del prezzo costituisce condizione per l'emanazione del decreto di trasferimento. Il 2° co. dell'art. 585, stabilisce che se l'immobile è gravato da ipoteca l'aggiudicatario può concordare con il creditore ipotecario l'assunzione del debito, con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore. L'accollo presuppone l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, il quale verifica se esso non contenga patti pregiudizievoli o produca effetti dannosi per il processo esecutivo; il creditore che abbia partecipato all'accollo mantiene in vita il proprio diritto di credito, che non potrà essere inserito nel riparto, né soddisfatto dal debitore (ormai liberato): sarà invece garantito dall'ipoteca sull'immobile. Queste regole di carattere generale (art. 508) vanno integrate con quella contenuta nel 2° co. dell'art. 585, dove è stabilito che se l'aggiudicatario viene autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare il versamento a quella parte del prezzo che sia sufficiente a coprire le spese e a soddisfare gli altri creditori "che potranno risultare capienti". In virtù di tale accordo tra aggiudicatario e creditore ipotecario il debitore rimane liberato nei limiti del prezzo che l'aggiudicatario è dispensato dal versare. Allorché debba stabilire se avvalersi o meno del potere che l'art. 585 gli attribuisce, il giudice dell'esecuzione può discrezionalmente effettuare di autorità una compensazione giudiziale, dando preminente rilievo alla futura capienza nel ricavato del creditore ipotecario interessato al decreto. Se vi sono creditori incapienti sembra preferibile una interpretazione restrittiva della norma che ammette la compensazione giudiziale; in tal caso l'aggiudicatario viene autorizzato a non versare l'intero prezzo, purché siano soddisfatte le spese e risultino capienti i creditori privilegiati o di pari grado rispetto all'assegnatario. La statuizione del giudice non può sostituire i provvedimenti in cui viene a concretizzarsi la fase di distribuzione del ricavato, alla quale egualmente si deve pervenire, né può provocare alterazioni nell'ordine dei creditori in riparto, modificando la posizione del creditore ipotecario. Altra previsione è che il creditore ipotecario sia anche l'aggiudicatario; in tal caso si opera una compensazione, non però legale, mediante la quale il giudice autorizza l'aggiudicatario a versare solo parte del prezzo ed a trattenere il resto; al provvedimento deve comunque seguire la fase di distribuzione del ricavato, con l'effetto che il debito del residuo prezzo viene meno solo quando, approvato il progetto di distribuzione, la somma resta definitivamente destinata alla soddisfazione del creditore.

Aggiudicatario decaduto L’aggiudicatario decaduto ha l’obbligo di pagare la differenza fra il nuovo prezzo e quello eventualmente inferiore di sua aggiudicazione L'inadempimento dell'aggiudicatario. Le disposizioni sul versamento del prezzo vanno lette in correlazione all'art. 587, che prevede la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione in caso di mancato deposito del prezzo nel termine stabilito. In questi casi il giudice dell'esecuzione, allo scadere del termine, dichiara di ufficio la decadenza del vincitore della gara dal suo diritto ad avere aggiudicato l'immobile, con la correlativa perdita della cauzione a titolo di multa; la decadenza si produce ipso iure, con la conseguenza che l'aggiudicatario inadempiente non può pretendere di versare il prezzo tardivamente, a meno che tutti i creditori non siano d'accordo. Il decreto con il quale il giudice dichiara la decadenza non ha carattere costitutivo; è pronunciato senza che le parti vengano sentite, e comunicato al creditore che abbia proposto istanza di vendita, all'aggiudicatario inadempiente, ai creditori intevenuti e a quelli iscritti non intervenuti. Con lo stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione fissa una nuova udienza ex art. 569 per la determinazione delle modalità del nuovo incanto, sulla base del prezzo già determinato a norma dell'art. 568 e non di quello di aggiudicazione che, probabilmente per il suo eccessivo ammontare, ha scoraggiato il vincitore della gara dall'adempiere. Trattandosi di un atto del processo esecutivo, come tale è assoggettato ad opposizione ex art. 617 c.p.c.. La rivendita si atteggia come prosecuzione dell'espropriazione immobiliare contro il debitore, con tutte le implicazioni che tale costruzione comporta, vi è l'obbligo dell'aggiudicatario inadempiente, vincolato dalla propria offerta, di rispondere della differenza tra il prezzo (minore) conseguito nel nuovo incanto e quello (superiore) da lui offerto nella precedente vendita, nonché delle maggiori spese. Per quello che si è appena detto il nuovo incanto non costituisce una rivendita forzata in danno dell'aggiudicatario inadempiente, ma la prosecuzione dell'originaria espropriazione contro lo stesso debitore, sia pure sotto la responsabilità del compratore. Certo è che l'aggiudicatario inadempiente perde comunque la cauzione, anche se l'immobile viene venduto per un prezzo superiore a quello del precedente incanto, con vantaggio per i creditori ed il debitore esecutato. In ordine alle spese occorrenti per il nuovo procedimento di vendita, nel silenzio della legge deve ritenersi che esse gravino sulla massa, anche se sarebbe più giusto dedurle dal deposito di cui all'art. 580, ove sia sufficiente e, occorrendo, dalla cauzione. Infine, l'art. 177 disp. att. stabilisce che il provvedimento con il quale l'aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita, costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione del ricavato sia stato attribuito il credito portato dal decreto stesso. La disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso che il creditore, il quale abbia diritto al pagamento (in contanti) sul ricavato della vendita, in questi casi debba necessariamente accettare in assegnazione pro solvendo il credito verso l'aggiudicatario inadempiente.

L'amministrazione giudiziaria. Incanto deserto Nel caso in cui l’incanto vada deserto il giudice può assegnare il bene ad un creditore L'amministrazione giudiziaria. L'amministrazione giudiziaria dell'immobile pignorato può essere disposta dal giudice dell'esecuzione per un tempo non superiore a tre anni quando non vi siano domande di assegnazione o egli non ritenga di accoglierle, ovvero se l'assegnatario si sia reso inadempiente all'obbligo di versare il conguaglio e non appaia opportuno ordinare un nuovo incanto. L'immobile sottoposto ad amministrazione giudiziaria non acquista personalità giuridica; pertanto la legittimazione processuale (attiva e passiva) dell'amministratore deve ritenersi limitata agli atti inerenti all'amministrazione e ad essi soltanto (locazioni autorizzate, rapporti di lavoro, procedimenti conservativi, operazioni di amministrazione in senso stretto). L'amministratore è assolutamente estraneo a qualunque altro rapporto e azione relativi all'immobile (azioni di restituzione, rivendicazione, separazione), che pertanto dovranno essere promossi nei confronti del debitore proprietario. Gli atti compiuti dall'amministratore che eccedano i limiti propri della gestione o i limiti posti dal giudice dell'esecuzione sono invalidi e danno luogo ad una responsabilità civile dell'amministratore in proprio; quelli posti in essere legittimamente obbligano il debitore-proprietario, anche se per un motivo qualsiasi venga a cessare il procedimento esecutivo. In ogni caso l'amministratore giudiziario, essendo un ausiliario del giudice, deve eseguire il proprio incarico con la diligenza del buon padre di famiglia. L'amministrazione può essere affidata ad uno o più creditori, ad un isitituto all'uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore, se tutti vi consentano; se custode è il debitore egli può rimanere in carica come amministratore solo con il consenso dei creditori e degli intervenuti, nonché dei creditori iscritti non intervenuti, dei quali deve essere disposta l'audizione ex art. 591; se custode è un terzo egli può divenire amministratore solo se è creditore o se si tratta di un "istituto all'uopo autorizzato". Il testuale richiamo all'art. 65 c.p.c. estende all'amministratore le norme dettate per il custode. Stante l'onerosità dell'incarico, l'amministratore ha diritto al compenso, indifferentemente dalla qualità che rivesta (di debitore o di creditore), non trovando nella specie applicazione quanto dispone l'ult. co. dell'art. 522 c.p.c.. Alla liquidazione del compenso provvede il giudice dell'esecuzione con decreto non impugnabile, così come è stabilito per qualunque altro provvedimento reso nel corso dell'amministrazione giudiziaria. L’amministrazione giudiziaria del bene avrà una durata massima di tre anni, al termine della quale, si procederà all’esperimento di un nuovo incanto.

La distribuzione del ricavato Le regole della distribuzione del ricavato sono quelle già trattate nella parte generale del procedimento espropriativo con la precisazione che, nel caso di specie, la maggiore complessità della distribuzione è data dalla presenza, eventuale La distribuzione del ricavato. Gli artt. da 596 a 598 c.p.c., considerano il caso di pluralità di creditori concorrenti nell'espropriazione immobiliare; se il creditore è uno solo si applica la regola di carattere generale contenuta nell'art. 510, 1° co., c.p.c.. Il piano di riparto (qui chiamato progetto) è formato di ufficio, ed entro trenta giorni dal pagamento del prezzo di vendita deve essere depositato in cancelleria al fine di consentirne l'esame a tutti i creditori e al debitore. Contiene la graduazione dei creditori, effettuata sulla base delle legittime cause di prelazione e la prefissione di una udienza per l'audizione del debitore e di tutti i creditori concorrenti, ammessi e non ammessi al riparto, atteso che anche i non capienti devono essere presi in considerazione nella distribuzione, sia pure negativamente (31). Le disposizioni di attuazione (art. 179) prevedono la possibilità della formazione del piano di distribuzione in due ditinte attività processuali aventi diverso oggetto: l'una rivolta alla formazione del progetto di graduazione e l'altra alla determinazione della cerchia dei creditori utilmente collocati e alla liquidazione dei singoli importi da attribuire concretamente agli aventi diritto, dopo l'approvazione della graduazione. Ma di tale facoltà il giudice dell'esecuzione si avvale soltanto in presenza di prelazioni di rilevante complessità e grado, perché solitamente viene predisposto un solo progetto, nel quale alla distribuzione della somma ricavata si provvede con riguardo dapprima ai crediti assistiti da cause legittime di prelazione (nel rispetto dell'ordine dei privilegi di cui agli artt. 2780 ss. c.c.) e quindi al criterio della proporzionalità, nel rispetto delle norme del codice di rito civile che prevedono un diverso rango dei creditori in relazione alla tempestività o tardività del loro intervento. Evidentemente dovrà tenersi conto di quello che ciascun creditore abbia già ricevuto in forza delle separate distribuzioni. Nell'espropriazione immobiliare la somma da distribuire ai creditori (cosiddetto ricavato) ricomprende, oltre al prezzo o conguaglio dei beni venduti o assegnati, le rendite o i proventi maturati dopo il pignoramento, le multe ed il risarcimento del danno da parte dell'aggiudicatario inadempiente, i frutti naturali degli immobili pignorati e i proventi dell'amministrazione giudiziaria (a meno che non siano stati oggetto di distribuzione parziale ex art. 594). di creditori ipotecari anche di grado diverso e chirografari

(Segue). A. Ulteriori disposizioni della legge 302/1998. Legge 03.08.1998 nr.302 La legge 3.08.1998 nr.302, “Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai”, ha previsto all’art. 591 bis, le modalità per la delega delle operazioni di vendita ai notai. L’art. 591 ter, prevede la ricorribilità al giudice della esecuzione dei provvedimenti adottati dai notai in seno alla vendita immobiliare. Le novità introdotte con la legge 24-8-1998, n. 302. La delega ai notai. Al fine di accelerare e snellire le procedure esecutive, il legislatore, per assicurare il rapido soddisfacimento dei diritti riconosciuti dalla legge, ha introdotto grosse novità, in particolare in tema di espropriazione immobiliare. Si è ritenuto, pertanto, che tale accelerazione delle procedure esecutive immobiliari possa attuarsi attraverso la delega ai notai delle operazioni di liquidazione dei beni. In sintesi si analizzano qui i contenuti di questa riforma. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita, può, sentiti gli interessati, delegare a un notaio con sede nel circondario il compimento delle seguenti operazioni: a) la determinazione del valore dell'immobile ai fini dell'espropriazione, anche mediante l'ausilio di un esperto nominato dal giudice; b) l'autorizzazione all'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario in caso di bene gravato da pegno o ipoteca; c) i provvedimenti relativi alle offerte dopo l'incanto nel termine di dieci giorni dalla vendita (le offerte devono essere superiori di un sesto rispetto al prezzo raggiunto con l'incanto); d) le autorizzazioni in tema di versamento del prezzo e i relativi conguagli in caso di assunzione del debito da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario; e) la fissazione di ulteriori incanti o l'assunzione di provvedimenti relativi all'istanza di assegnazione, oltre la pronuncia della decadenza dell'aggiudicatario inadempiente (in questo ultimo caso il notaio delegato avrà l'onere di comunicare al giudice l'eventuale mancato versamento tempestivo del prezzo); f) la esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, la comunicazione dello stesso alle P.A. negli stessi casi di comunicazione di atti volontari di trasferimento, ed inoltre provvede all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni di pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento; g) il ricevimento o l'autenticazione della dichiarazione di nomina fatta dal procuratore legale rimasto aggiudicatario per persona da nominare; h) la formazione del progetto di distribuzione. In caso di delega il notaio dovrà inoltre provvedere alla redazione dell'avviso contenente le indicazioni stabilite dall'art. 576 c.p.c., 1° co., per il provvedimento che dispone la vendita e alla sua notificazione ai creditori iscritti non intervenuti. Tale avviso dovrà, inoltre, contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno, risultante dal certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 18 legge 47/1985, nonché le notizie di cui agli artt. 17 e 40 della medesima legge. In caso di insufficienza di queste notizie, tali da determinare le nullità di cui agli artt. 17, 1° co. e 40, 2° co., l. 47/1985, deve esserne fatta menzione nell'avviso, con l'avvertenza che l'aggiudicatario potrà avvalersi, ricorrendone i presupposti, delle indicazioni di cui all'artt. 17, 5° co. e 40, 6° co., della medesima legge. Il notaio dovrà inoltre redigere il verbale d'incanto, contenente le indicazioni di tempo e luogo in cui questo si svolge, le generalità delle persone ammesse, la descrizione dell'attività svolta e la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal solo notaio. Qualora insorgano difficoltà nel corso delle operazioni di vendita con incanto, il notaio ha facoltà di rivolgersi al giudice dell'esecuzione che provvederà con decreto reclamabile. (Segue). A. Ulteriori disposizioni della legge 302/1998. Sempre in tema di delega ai notai, importante innovazione in materia è costituita dalle previsioni per la determinazione e liquidazione dei compensi ai notai e per la distribuzione degli incarichi. Il Ministro di grazia e giutizia in concerto con il Ministro del tesoro stabilisce, ogni tre anni, la misura del compenso dovuto ai notai per il compimento delle operazioni sopra citate. Il compenso viene poi liquidato dal giudice e costituisce titolo esecutivo. Il Consiglio notarile distrettuale comunica annualmente ai Presidenti del Tribunale gli elenchi dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita immobiliare con incanto. Sarà compito del Presidente del tribunale controllare l'equa distribuzione degli incarichi tra i notai segnalati in elenco. Le novità introdotte, però, non si limitano alla delega notarile ma riguardano anche altri aspetti della disciplina della procedura esecutiva immobiliare. Si è già detto della riforma dell'antiquato sistema delle candele vergini con il più semplice computo temporale, come pure si è già accennato alla possibilità di sostituire la documentazione ipocatastale (estratto del catasto e delle mappe censuarie, certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 legge 47/1985 di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, certificati di iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato) con un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Alcune novità sono state introdotte anche in tema di conversione del pignoramento. Il legislatore ha previsto che la somma da versarsi in liberazione delle cose pignorate sia pari non solo ai crediti e alle spese di procedura, ma che tenga conto anche degli interessi. La somma deve essere determinata dal giudice non oltre 30 giorni dal deposito dell'istanza di conversione, ed il giudice può anche stabilire che la somma sia rateizzata in un massimo di nove mesi con la maggiorazione però degli interessi. La somma dovrà essere versata immediatamente, ed in caso di rateizzazione potrà essere concesso un ritardo di soli 15 giorni. In difetto, su richiesta anche di uno solo dei creditori muniti di titolo esecutivo, il giudice disporrà la vendita dei beni pignorati. Ulteriore novità introdotta dalla riforma prevede che tali disposizioni siano applicabili, ove compatibili, anche per la vendita con incanto dei beni mobili registrati.