ASSUNZIONI INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE Con la Riforma del mercato del lavoro, Legge n. 92/2012 (c.d. “Legge Fornero”), art. 4 commi 12-15,

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ASSUNZIONI INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE Con la Riforma del mercato del lavoro, Legge n. 92/2012 (c.d. “Legge Fornero”), art. 4 commi 12-15, il legislatore ha definito una disciplina omogenea circa le condizioni di spettanza dei benefici contributivi, introducendo i seguenti principi generali applicabili a tutti gli incentivi:

1° limitazione Esclusione dei benefici contributivi nel caso in cui le assunzioni siano effettuate in attuazione, o in violazione, di preesistenti obblighi normativi (es. diritti di precedenza). Le limitazioni, di cui al punto precedente, non si applicano in caso di richiesta dei benefici previsti dall’art. 13 della L. 68/1999 (assunzione di disabili – vedi infra).

2° limitazione Non sono ammessi i benefici in presenza di sospensioni dell’attività lavorativa per crisi o riorganizzazione (CIGS - CIG in deroga). Restano escluse le ipotesi di assunzioni finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse, da quelle dei lavoratori sospesi, e le assunzioni presso una diversa unità produttiva.

3° limitazione Non sono ammessi i benefici in caso di assunzione (norma già in vigore per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e poi estesa a tutte le altre tipologie di assunzioni agevolate) di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti, in presenza di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero rapporti di collegamento o controllo (art c.c.), ovvero con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo (anche in regime di somministrazione).

4° limitazione Al cumulo dei benefici contributivi fruiti in relazione ad uno stesso lavoratore. Salvo le specifiche ipotesi espressamente previste. Esempio: esonero contributivo L. 190/2014 con agevolazione Garanzia Giovani.

5° Limitazione In caso di Comunicazioni Telematiche Obbligatorie tardive, si perde il diritto all’incentivo per il periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della comunicazione tardiva. Resta escluso il caso di rettifica della C.O.

6° limitazione I benefici contributivi e normativi sono subordinati al possesso della regolarità contributiva da parte del datore di lavoro (DURC interno), oltre all’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni delle norme a tutela delle condizioni di lavoro (di cui all’allegato A del DM 24 ottobre 2007), ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso D.M. in relazione a ciascun illecito (legge Finanziaria 2007).

Esonero contributivo L. 190/2014 E’ rivolto a tutti i lavoratori che nei 6 mesi precedenti risultino privi di occupazione a tempo indeterminato, o che non abbiano avuto rapporti di dipendenza a tempo indeterminato con l’azienda (comprese, collegate e controllate) nei tre mesi antecedenti all’entrata in vigore della Legge (dal 29/09/2014) o per cui l’incentivo sia già stato usufruito. Per il settore agricolo l’esonero è a richiesta ed in base ai fondi stanziati. Possono usufruire dei benefici in commento tutti i datori di lavoro privati (anche studi professionali). L’esonero non è applicabile ai contratti di apprendistato, di lavoro domestico e di lavoro intermittente. L’esonero triennale dal versamento dei contributi previdenziali, riguardante esclusivamente le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 01/01/2015 al 31/12/2015, è concesso nel limite massimo annuo di € 8.060, ad esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail. L’esonero si applica alle varie tipologie contrattuali a tempo intederminato: rapporti di lavoro ripartito, part-time, dirigenti, soci di cooperative lavoro, somministrazione, disabili. È’ possibile usufruire dell’incentivo anche in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato (o da precedente contratto a lavoro intermittente indeterminato) a tempo indeterminato. Non sussiste la 1° limitazione circa i diritti di precedenza. Non rientra del de minimis. Non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (es.: agevolazioni per l’assunzione di lavoratori e lavoratrici over 50 di cui all’art. 4, commi 8 e seguenti, della Legge 92/2012); E’ cumulabile con gli altri incentivi di natura economica, tra i quali: l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili; dei giovani genitori; quello per l’assunzione di beneficiari del trattamento ASPI (art. 2, c. 10 bis, L. 92/12); l’incentivo inerente il programma “Garanzia Giovani”; l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli (art. 5 D.L. 91/12, conv. L. 116/14); Bonus Giovani per la quota non coperta; incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Programma Garanzia Giovani Vi possono accedere i giovani tra 15 e 29 anni che si registrano al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani ( L’incentivo spetta a tutti i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato o anche tempo determinato (anche a scopo di somministrazione se non vi partecipa l’agenzia di somministrazione) di durata pari o superiore a 6 mesi. L’incentivo spetta dal 01/05/2014. L’importo è determinato in funzione alla profilazione del Giovane e dalla tipologia di contratto (nell'ordine profilazione bassa, profilazione media, profilazione alta, profilazione molto alta): – rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi : € € 2.000; – rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a dodici mesi: 0 – 0 - € € 4.000; – rapporto a tempo indeterminato: € € € € Gli importi di cui sopra sono riproporzionati in caso di contratto P.T. L’incentivo è cumulabile: in caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, e con altre agevolazioni di carattere regionale e nazionale (es. esonero contributivo) a condizione che tutti gli incentivi non superi il 50% dei costi salariali. Rientra del de minimis.

Bonus Assunzione Giovani Il bonus riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori tra i 18 e i 29 anni (e 364 giorni) con i seguenti requisiti: 1) privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ( definizione: non hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, ovvero hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata con redditi al di sotto del reddito annuale minimo personale escluso da imposizione); 2) non abbiano conseguito un diploma di scuola superiore o professionale. Le assunzioni devono determinare un aumento della base occupazionale in azienda. L’incentivo è pari a un 1/3 della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, nei limiti di 650 € per lavoratore. L’incentivo spetta nei limiti delle risorse stanziate per ogni regione o provincia autonoma ed è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. La durata del beneficio varia a seconda del contratto: assunzioni a tempo indeterminato - beneficio pari a 18 mesi - trasformazioni a tempo indeterminato beneficio pari a 12 mesi -

Contratto di apprendistato Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani di età compresa tra 15 e 29 anni (fino al giorno precedente al compimento dei 30 anni di età). I datori di lavoro di imprese private appartenenti a tutti i settori di attività. Il Beneficio contributivi per gli apprendisti consiste nell'applicazione dell'aliquota contributiva al 10%. Per le aziende fino a 9 dipendenti il beneficio è del 100% per i primi 3 anni di contratto. Per gli anni successivi al terzo la contribuzione è pari al 10%. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, l’agevolazione contributiva del 10% viene riconosciuta per i 12 mesi successivi. Benefici economici : è possibile inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alla qualifica da conseguire e/o di riconoscere una retribuzione pari ad una percentuale di quella prevista per un lavoratore già qualificato, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato. Benefici fiscali: le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP. Per i contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2015, l’intero costo sostenuto dal datore di lavoro diventa deducibile dalla base imponibile IRAP.

Donne Tutti i datori di lavoro privato possono usufruire degli incentivi in caso di assunzione di: 1) donne di qualsiasi età, ovunque residenti, e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi”. 2) lavoratrici residenti in aree svantaggiate o impiegate in una professione o in un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere, in quest'ultimo caso il requisito si abbassa 6 mesi. L’incentivo spetta in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed in caso di trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. Benefici contributivi: 1) per le assunzioni a tempo determinato la riduzione prevista è del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi; 2) per le assunzioni a tempo indeterminato la riduzione prevista è del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi. In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione. L’incentivo è escluso nelle ipotesi di cui alla L. 92/2012 art. 4 c (Legge Fornero). Sono esclusi dall’incentivo i contratti di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.

Over 50 Tutti i datori di lavoro privato che assumono lavoratori di età pari o superiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi (13 mesi) possono usufruire degli incentivi. L’incentivo spetta in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed in caso di trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. Benefici contributivi: 1) per le assunzioni a tempo determinato la riduzione prevista è del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi; 2) per le assunzioni a tempo indeterminato la riduzione prevista è del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi. In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione. L’incentivo è escluso nelle ipotesi di cui alla L. 92/2012 art. 4 c (Legge Fornero). Sono esclusi dall’incentivo i contratti di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.

Lavoratori in CIGS L’incentivo spetta a tutti i datori di lavoro (comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione) che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori che abbiano fruito della CIGS per almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi. Benefici contributivi: applicazione dell’aliquota a carico del datore di lavoro pari a quella prevista ordinariamente per gli apprendisti (10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) per 12 mesi. Dall’agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti. Benefici economici: contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore. L’incentivo è escluso: 1) per le assunzioni a tempo indeterminato P.T., 2) se l’assunzione è dovuta per una disposizione di legge; 3) per quei datori di lavoro che abbiano sospensioni in atto o abbiano proceduto a riduzione di personale, nei 12 mesi precedenti, salvo che l’assunzione avvenga per acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle sospensioni e riduzioni; 4) per quei lavoratori sospesi in CIGS nei 6 mesi precedenti, da parte di impresa che al momento della sospensione presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.

Lavoratori in mobilità con assunzione a tempo indeterminato L’incentivo spetta a tutti i datori di lavoro (comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione) che assumono a tempo pieno e indeterminato (anche Part-time) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità indennizzata. Beneficio contributivo: aliquota contributiva a carico del datore di lavoro pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti (10%) per la durata di 18 mesi. Dall’agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti. Beneficio economico: per le assunzioni a tempo pieno spetta un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità spettante e non goduta. Sono esclusi dagli incentivi all’assunzione i datori di lavoro che: 1) assumano in attuazione di un preesistente obbligo, o in violazione di un preesistente obbligo di riassunzione di un altro lavoratore; 2) abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva – 3) Legge 92/2012 art. 4 c. 12, lettera c); - 4) presentano assetti proprietari coincidenti, ovvero risultano in rapporto di collegamento o controllo, con l’impresa che ha collocato il lavoratore in mobilità nei 6 mesi precedenti..

Lavoratori in mobilità con assunzione a tempo determinato L’incentivo spetta a tutti i datori di lavoro (comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione) che assumono a tempo pieno e determinato (anche Part-time) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità indennizzata. Beneficio contributivo: aliquota contributiva a carico del datore di lavoro pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti (10%) per la durata di 12 mesi. Dall’agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti. In caso di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto in corso, sia part- time che full-time, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi. Beneficio economico: in caso di trasformazione a tempo indeterminato spetta un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità spettante e non goduta. Sono esclusi dagli incentivi all’assunzione i datori di lavoro che: 1) assumano in attuazione di un preesistente obbligo, o in violazione di un preesistente obbligo di riassunzione di un altro lavoratore; 2) abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva – 3) Legge 92/2012 art. 4 c. 12, lettera c); - 4) presentano assetti proprietari coincidenti, ovvero risultano in rapporto di collegamento o controllo, con l’impresa che ha collocato il lavoratore in mobilità nei 6 mesi precedenti.

Lavoratori in mobilità - apprendista - L’incentivo spetta a tutti i datori di lavoro (comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione) che assumono con contratto di apprendistato professionalizzante finalizzato alla qualificazione/riqualificazione, senza limiti di età, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Beneficio contributivo: aliquota contributiva a carico del datore di lavoro pari al 10% per 18 mesi.

Lavoratori disabili il collocamento mirato è finalizzato a promuovere l’inserimento lavorativo dei disabili in impieghi compatibili con lo stato di salute e con le residue capacità lavorative. I benefici sono previsti dall'art. 13 della L. 68/99. L'incentivo spetta a tutti i datori di lavoro privati, cooperative e consorzi sociali ed organizzazioni di volontariato a prescindere dall'effettivo obbligo di assunzione. Dal 1° gennaio del 2008, per le assunzioni a tempo indeterminato si ha diritto ad i seguenti contributi: a) fino al 60% del costo salariale lordo annuo, per l’assunzione di lavoratori con una percentuale di invalidità non inferiore all’80% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra o con handicap psichico; b) fino al 25% del costo salariale annuo lordo, per l’assunzione di lavoratori con una percentuale di invalidità compresa tra il 67% ed il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra; c) il rimborso forfettario parziale delle spese sostenute per l’adeguamento della postazione di lavoro dei disabili con una percentuale di invalidità superiore al 50% o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o per la rimozione di barriere architettoniche.

Lavoratori in ASpI Tutti i datori di lavoro privati che assumono a tempo pieno e indeterminato un lavoratore percettore della misura di sostegno al reddito, hanno diritto ad un beneficio economico pari pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Lavoratori licenziati da piccole imprese Tutti i datori di lavoro privati che assumono tempo indeterminato o determinato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati, nei 12 mesi precedenti l’assunzione, da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, hanno diritto a 190 € mensili. In caso di assunzione a tempo indeterminato, per un periodo di 12 mesi, riproporzionati per le assunzioni a tempo parziale; In caso di assunzione a tempo determinato, per un periodo massimo di 6 mesi.

Sostituzione per maternità Le aziende con meno di 20 dipendenti che assumono con contratto a tempo determinato (anche con contratto di lavoro temporaneo) in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità/paternità, in congedo parentale e in congedo per malattia del figlio, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo, hanno diritto ad sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi assicurativi INAIL, per un massimo di 12 mesi.

Altre agevolazioni Incentivi in agricoltura per l'assunzione di giovani tra i 18 e 35 anni; Assunzioni agevolate per lavoratori svantaggiati L – Cooperative sociali; Agevolazione per l'assunzione di detenuti e internati; Rientro ricercatori e docenti; Assunzioni agevolate nelle agenzie di somministrazione; Incentivi per l'assunzione di ricercatori o di lavoratori con profili altamente qualificati; Credito d'imposta per le assunzioni finalizzate al potenziamento della ricerca scientifica; Beneficio per il rientro del “cervelli” in Italia; FixO – Contributo per l'assunzione di apprendisti di alta formazione e ricerca.