Disoccupazione. Art.3 TUE 3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica.

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Orario, riposo, ferie: dlgs 66 del 2003 e successive modifiche.
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Disoccupazione

Art.3 TUE 3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

Articolo 6 TFUE  L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:  a)….  e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport;  [Art.2 …Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni dei trattati relative a tali settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri]

TITOLO IX OCCUPAZIONE Articolo 145 (ex articolo 125 del TCE) Gli Stati membri e l'Unione, in base al presente titolo, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 147 (ex articolo 127 del TCE) 1. L'Unione contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri. 2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.

TITOLO X POLITICA SOCIALE Articolo 151 (ex articolo 136 del TCE) L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.

Articolo 153 (ex articolo 137 del TCE) 1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 151, l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori: a)… c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori; d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro; … h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 166 (formazione professionale); … j) lotta contro l'esclusione sociale; k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c).

2. A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio: a) possono adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; b) possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. Nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), il Consiglio delibera secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e di detti Comitati. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può decidere di rendere applicabile al paragrafo 1, lettere d), f) e g) la procedura legislativa ordinaria.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA Articolo 34 Sicurezza sociale e assistenza sociale 1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali. 2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. 3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

Gestione della disoccupazione  Politiche attive: garanzie del lavoro  Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.  Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni./Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori  Sostegno economico  Art. 38. lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria

Politiche attive (garanzie del lavoro):  Formazione  Liste preferenziali di collocamento  Sgravi contributivi per l’assunzione di disoccupati  lavoratori “over 50” (art. 2, c. 134 L. 191/2009 e art. 4, commi 8-10 L.92/2012)  donne prive di lavoro (art. 4, c. 11 L. 92/2012/ Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6/8/2008)  lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi (art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990)  lavoratori percettori di ASPI (indennità di disoccupazione) (art. 7, c. 5, lett. b D.L. 76/2013 convertito con modifiche nella Legge 99/2013)  lavoratori in mobilità (art. 8 cc. 2 e 4 e 25 c.9 L. 223/1991)  contratto di apprendistato di lavoratori in mobilità (art. 7, comma 4, della legge n. 167/2011)  Assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria da almeno 3 mesi provenienti da imprese in CIGS da almeno 6 mesi (art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993)  lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga (art. 7-ter, comma 7, della legge n. 33/2009)  Con i d.lgs. di riordino del mercato del lavoro, la materia è di fatto semplificata dall’assorbente previsione della decontribuzione di chiunque venga assunto con contratto a t.c.e da specifiche previsioni in materia di riordino della materia (d-lgs 150/2015, art-29 e ss).  Incentivi all’autoimprenditorialità  Contratti collettivi di riduzione dell’orario di lavoro  Incentivazione del part-time con riduzione dell’aliquote per particolari soggetti o particolari finalità  (Servizi per l’impiego, nuova disciplina ex d.lgs. 150/2015)

Sostegno economico (garanzie del reddito)  TFR/TFS/ buonuscita /premio di fine servizio  Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego  CIG  Ordinaria  Straordinaria  Nelle procedure concorsuali  CIG «in deroga»  Fondi bilaterali di solidarietà  Mobilità (fino al 2016)  Lavori Socialmente Utili (ad esaurimento)  Disoccupazione agricola  Disoccupazione speciale edilizia (fino al 2016)

nASpI (d.lgs.22/2015)  Disoccupazione involontaria (ma anche consensuale su gmo)  8 gg. Carenza  Domanda  Lavoratori subordinati +14 anni (compresi lavoratori a domicilio ed extracomunitari); soci di coop. di lavoro inquadrati come lav. Sub.; apprendisti  No (specifiche disposizioni)  lavoratori PA  Lavoratori agricoli  Giornalisti

Requisiti di accesso  13 settimane di anzianità assicurativa e contributiva nei 4 anni precedenti  30 gg di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti

Prestazione  75% della retribuzione media ultimi 4 anni (con tetto retributivo di €1195); oltre il tetto si calcola il 25% del differenziale e comunque con un tetto di prestazione di €  dal 4° mese riduzione del 3% dell’indennità x ogni mese.  Durata: pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni (= max 104 settimane) dal 2017 max 78 settimane.  Il periodo di disoccupazione vale ai fini pensionistici (contr. Fig.)  Sospensione dello stato di disoccupazione per lavori <6 mesi  Possibilità di mantenere la prestazione in caso di lavoro autonomo entro una soglia di reddito

Finanziamento  Contributi ordinari  Contributo addizionale per i contratti a termine  Contributo in caso di licenziamento: 41% del trattamento massimo mensile iniziale di NASpI per ogni anno di anzianità (max 3).  41% primo anno (=€533)  82% secondo anno  123% dal terzo anno

ASDI – Assegno di disoccupazione  Per coloro che hanno ricevuto la NASPI ma l’hanno terminata  Viene corrisposta a soggetti in condizione di bisogno, con minorenni a carico e/o a lavoratori in età prossima al pensionamento.  Max 6 mesi.  Quanto: 75% dell’ultima indennità con massimale pari all’assegno sociale.  Entro i limiti del finanziato  Provvisorio (x il 2015 e poi…?)

Dis COLL.– Lavoratori coord. continuativi  Aver accreditato presso la gestione separata dell’Inps almeno tre mensilità nell’anno precedente ed una mensilità nell’anno in corso;  Prestazione: come la NASPI  Durata: metà dei contributi, max 6 mesi

CIG- Cassa Integrazione Guadagni Piccola cronologia  1941: Nascita contrattuale  1945: prima normativa  1968: Estensioni (primo embrione della CIGS)  1975: Razionalizzazione del sistema  ---- : utilizzo abnorme  1991: riforma + mobilità  1993: deroghe alla riforma  ---- : moltiplicazione degli istituti di tutela della sospensione  2012: Riforma

CIG - Fondamenti  Evento protetto: Sospensione del rapporto  Campo di applicazione determinato  Causali tassativamente previste  Provvedimento amministrativo di autorizzazione  Effetti: non applicabilità della mora credendi; prestazione  Scopo: tutela del reddito + mantenimento dell’impresa = ammortizzatore sociale

Evento protetto  Sospensione del rapporto, non cessazione  Sospensione parziale (riduzione delle ore) o totale  In previsione di un superamento del momento di impossibilità a ricevere la prestazione  In previsione di un riutilizzo normale della forza lavoro

Ambito di applicazione  Industria  Edilizia  Commercio (con almeno 50 dipendenti)  Ambito allargato per singoli interventi, per motivi contingenti (1993, imprese radiotelevisive private) oppure per connessione con l’impresa principale in CIG (aziende di commercializzazione del prodotto dell’impresa in crisi, azienda appaltante le pulizie/la mensa dell’impresa in crisi)  Per la CIGS le imprese interessate devono avere almeno 15 dipendenti  Per la CIGO non esiste una norma generale, ma si evince che le imprese devono avere almeno 5 dipendenti.

Soggetti protetti  CIGS:  operai, impiegati, quadri (anche soci o non soci di coop di prod. e lav.)  Con almeno 90 giorni di anzianità di servizio presso l’azienda richiedente il trattamento.  CIGO  Operai, intermedi, impiegati e quadri;  lavoratori assunti con C.F.L. (contratti di formazione lavoro, ora contratti di inserimento) o con C.d.S. (contratti di solidarietà), purché assunti con qualifiche che possano fruire dei relativi interventi;  lavoratori part-time;  lavoratori soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività assimilabile a quella industriale, compresi gli operai di cooperative agricole soggette alle norme che disciplinano la CIGO per il settore industriale.

Causali - CIGO  eventi temporanei e non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori;  situazioni temporanee di mercato;  intemperie stagionali;  crisi di mercato;  mancanza di lavoro;  mancanza di commesse o di ordini;  mancanza di materie prime non dipendente da inadempienze contrattuali dei fornitori o da inerzia del datore di lavoro;  interruzione di energia elettrica dovuta a fatto proprio dell’ente erogatore;  incendio;  eventi naturali diversi dalle intemperie;  sciopero di un reparto per rivendicazioni proprie: non riguardanti la maestranza della quale lo sciopero stesso determina la sospensione o riduzione della attività;  sciopero di altra azienda collegata alla attività produttiva della impresa richiedente.

Causali - CIGS  ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale  crisi aziendale  procedure concorsuali (fino al e solo quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione)

Prestazioni  indennità pari all’80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero ore ed il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali.  Entro un massimale:  € 959,22 lordi mensili per quei lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei di 13 e delle altre eventuali mensilità aggiuntive è inferiore o pari a € 2.075,21 lordi mensili;  € 1.152,90 lordi mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a € 2.075,21 lordi mensili.

Durata  CIGO  3 mesi prorogabili fino a 12 (max 12 mesi nel biennio)  Piccole imprese (5-50 dip.)in aree a declino industriale: 24 mesi in 3 anni  CIGS  Secondo la 223/1991:  Max mesi per crisi aziendale  Max mesi procedure concorsuali  Max mesi altri casi  Non reiterazione (max 36 mesi nel quinquennio)  NUMEROSE DEROGHE  Possibilità di ottenere CIGO e CIGS  Es. Situazione temporanea di mercato (12) + crisi aziendale (24) + Riconversione (48) + fallimento (18) = 8 anni e 6 mesi. + mobilità (da 12 a 48 mesi) = 12 anni + 6 mesi…. (ma per determinati casi mobilità lunga: fino alla pensione)

Procedura  Procedura sindacale  Procedura amministrativa

Altri sistemi di tutela dei lavoratori sospesi  CIG in deroga  Intervento dei fondi bilaterali  Il problema del connubio pubblico/privato nella disoccupazione  Diversità tra interventi privati integrativi e interventi privati sostitutivi (in parte)  Obbligatorietà della costituzione del Fondo presso tutte le imprese con +15 dip.; controllo da parte dell’INPS (controllo diretto); con obbligo di pareggio di bilancio.

Indennità di mobilità  Soggetti licenziati collettivamente all’interno del processo di ristrutturazione  100% della CIGS x 12 mesi; 80% della CIGS successivamente  Durata: Fino a 40 anni (non compiuti) 12 mesi (24 mezzogiorno) Da 40 a 50 anni (non compiuti) 24 mesi (36) Oltre 50 anni 36 mesi (48)

Condizionalità (da aggiornare!!)  40. Il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.  41. Il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando: a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente; b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto.  42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

La pubblica amministrazione Mobilità Collocazione in disponibilità