Economia e Gestione della Banca a.c. 2010/2011

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Economia e Gestione della Banca a.c. 2010/2011 L’accordo di Basilea 3 Economia e Gestione della Banca a.c. 2010/2011

L’Accordo di Basilea 3 Cosa cambia con Basilea 3? i requisiti minimi del capitale (con una tempistica graduale a partire dal 2013, ma dovrebbe entrare definitivamente a regime nel 2019/2020).  Oggi, con la vigente normativa le soglie di capitale da rispettare sono tre:  l'8% per il rapporto fra patrimonio totale e attività di rischio ponderate; il 4% requisito minimo per il patrimonio di base (sempre in rapporto alle attività ponderate per il rischi)  Il 2% come minimo necessario per il cosiddetto common equity, vale a dire capitale azionario più riserve. La nuova normativa aumenta e ricompone questi requisiti minimi, puntando ad una crescita della qualità del patrimonio di vigilanza.  Più in generale, per il calcolo del patrimonio si dovranno utilizzare strumenti finanziari più robusti e verranno introdotte deduzioni da patrimonio di vigilanza più severe. 

L’Accordo di Basilea 3 È prevista infatti l'introduzione fra i requisiti esplicitamente definiti di due "cuscinetti patrimoniali":  il primo, stabile , che si chiamerà cuscinetto per la conservazione del capitale: con la funzione di garantire che le banche mantengano un patrimonio di riserva per assorbire le perdite durante lunghi periodi di stress economico e finanziario. Le banche sono autorizzate ad attingere al cuscinetto durante questi periodi di stress, ma più il loro coefficiente patrimoniale si avvicina al requisito minimo, più crescono i vincoli alla distribuzione degli utili. il secondo sarà un cuscinetto "anticiclico" e verrà data ai regulator la facoltà di introdurlo se, e solo se, l'economia tenderà a surriscaldarsi per eccesso di credito (come in Usa alla vigilia della crisi dei subprime).  A questi requisiti patrimoniali si dovrà aggiungere un coefficiente di leva finanziaria, che servirà da protezione aggiuntiva. A luglio, i governatori e i supervisori hanno concordato di sperimentare parallelamente un coefficiente Tier 1 leverage del 3 per cento.

L’Accordo di Basilea 3 Common equity after deductions – coefficiente minimo di azioni ordinarie Tier 1 Capital (patrim base=common equity+altri elementi qualificati) Capitale totale Minimo 4.5 (entro gen 2015) 6.0 (entro gen 2015) 8.0 Buffer supplementare (conservation buffer/cusinetto di protezione) 2.5 (entro gen 2019) Minimo+buffer supplementare 7.0 8.5 10.5 Counter cyclical buffer range /cuscinetto anticiclico 0 - 2.5 A tutt’oggi, mancano le disposizioni di dettaglio per definire il calcolo del patrimonio di vigilanza e non è ancora possibile valutare con precisione l’effettivo impatto dei nuovi standard, sia a livello macro che a livello di singolo Paese.

L’Accordo di Basilea 3: Basilea 3 migliorerà significativamente la qualità del patrimonio delle banche La nuova definizione di patrimonio è non meno importante dell’aumento del livello di patrimonializzazione: Una migliore qualità del capitale implica una maggiore capacità di assorbire le perdite: banche più solide e più resistenti alle fasi di tensione. Quali sono i nuovi requisiti di adeguatezza patrimoniale? Un elemento essenziale è la maggiore rilevanza attribuita al cosiddetto common equity (azioni ordinarie e utili non distribuiti), ossia la componente di migliore qualità del patrimonio di una banca. In base agli standard attuali le banche sono tenute a detenere almeno la metà del patrimonio di vigilanza sotto forma di patrimonio tier 1. La quota restante è costituita da altre voci con minore capacità di assorbimento delle perdite. Inoltre, metà del patrimonio tier 1 deve essere costituita da common equity. La restante metà è parimenti di alta qualità rispetto ad altre componenti della struttura del capitale, sebbene non dello stesso calibro delle azioni ordinarie e degli utili non distribuiti.

L’Accordo di Basilea 3: Basilea 3 migliorerà significativamente la qualità del patrimonio delle banche La definizione di common equity, detto anche “patrimonio core”, è stata resa più restrittiva. Nel sistema attuale alcune tipologie di attività di dubbia qualità sono già dedotte dalla base patrimoniale (ossia dal patrimonio tier 1 e tier 2). Con Basilea 3 queste deduzioni saranno più stringenti, poiché verranno applicate direttamente al common equity. Un ulteriore progresso è rappresentato dal rafforzamento della definizione del patrimonio tier 1 affinché esso includa il common equity e altri strumenti finanziari ammissibili in base a criteri stringenti.

Le CRITICITA’ di BASILEA 2 le caratteristiche qualitative di alcuni strumenti del tier 2 e del tier3 consentono di utilizzare le somme raccolte per far fronte alle perdite solo in caso di default della banca. Al manifestarsi delle perdite di funzionamento si sospende solo la remunerazione. Ne consegue che tali strumenti non sono in grado di assorbire le perdite on going concern basis e, quindi, di permettere la continuazione della operatività della banca Le regole di patrimonializzazione si applicano limitatamente sul mix tra tier1 e tier 2 e non incidono sulla dimensione e composizione del patrimonio netto l’incorporazione dell’accordo di Basilea nelle legislazioni nazionali con appositi provvedimenti delle autorità competenti non risulta omogeneo fra i vari paesi in merito alla computabilità degli strumenti innovativi la trasparenza è scarsa

L’Accordo di Basilea 3 Un altro aspetto di rilievo del Basilea 3 è l’introduzione di nuovi coefficienti minimi globali di liquidità, particolarmente importanti in quanto attualmente non esistono standard internazionali di questo tipo: il liquidity coverage ratio del Comitato, che sarà introdotto il 1° gennaio 2015, accrescerà la resistenza delle banche nel breve periodo a potenziali crisi di liquidità, imponendo loro di mantenere un buffer di attività liquide di alta qualità sufficiente a far fronte ai deflussi di capitali connessi a uno scenario di intense tensioni di breve termine, come definito dalle autorità di vigilanza; l’altro standard minimo di liquidità introdotto dal Basilea 3 è il net stable funding ratio. Tale requisito, che diventerà uno standard minimo entro il 1° gennaio 2018, è volto a far fronte agli squilibri di finanziamento e fornirà incentivi alle banche per utilizzare fonti di provvista stabili per finanziare le proprie attività. Attualmente vi è un’ampia eterogeneità nella gestione del rischio di liquidità a livello globale e nei regimi nazionali di vigilanza sulla liquidità.

Le principali caratteristiche dei nuovi requisiti di adeguatezza patrimoniale del Basilea 3. L’attuazione del Basilea 3: migliorerà significativamente la qualità del patrimonio delle banche; accrescerà notevolmente il livello di patrimonio richiesto; ridurrà il rischio sistemico; sarà sufficientemente graduale da consentire un’ordinata transizione verso il nuovo regime.