I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI RESPONSABILITA' E DELEGHE NEI SOGGETTI DELLE SOCIETA' Avvocato Pietro Domenichini Modena, 9 Ottobre 2008
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata È una società di capitali che risponde delle obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio Il capitale sociale minimo è di Euro I soci hanno libertà di stabilire nello statuto le caratteristiche, il funzionamento, la gestione e l'organizzazione sociale Il collegio sindacale è facoltativo fino a una certa dimensione I soci hanno ampi poteri di controllo e di informazione L'atto costitutivo può ampliare i poteri dei soci rispetto agli amministratori, oppure derogare al metodo assembleare attraverso la consultazione per iscritto La S.r.l. Può emettere titoli di debito
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata: poteri degli amministratori La gestione e la rappresentanza della società è affidata a un Amministratore Unico (socio o non socio) oppure a più persone, che costituiscono un Consiglio di Amministrazione, siano esse soci o non soci L'atto costitutivo può stabilire le regole di funzionamento, congiuntivo, disgiuntivo, collegiale oppure per consenso scritto L'atto costitutivo può attribuire a singoli soci alcune prerogative dell'amministrazione della società
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata: poteri degli amministratori La legge prevede atti di competenza esclusiva degli amministratori: Redigere il progetto di bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione Redigere i progetti di fusione e scissione Decidere l'aumento di capitale a pagamento Tenere i libri obbligatori per la società Rispettare gli adempimenti pubblicitari presso il registro delle imprese
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata: poteri degli amministratori Ripartizione di competenza fra amministratori e soci I rapporti fra amministratori e soci sono lasciati alle disposizioni dell'atto costitutivo Una minoranza di soci di almeno 1/3 del capitale può sottoporre all'assemblea qualsiasi materia anche se riservata dall'atto costitutivo alla competenza degli amministratori Gli amministratori possono, quando lo ritengono opportuno, - rimettere all'approvazione dei soci alcune materie di loro competenza (art c. 1 c.c.) - imporre ai soci il metodo assembleare per alcune decisioni - impugnare decisioni assembleari contrarie alla legge o all'atto costitutivo
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata: poteri degli amministratori Potere di rappresentanza La legge riconosce a tutti gli amministratori il potere di rappresentanza generale della società (art bis c.c.) L'atto costitutivo può però determinare regole diverse per la rappresentanza, indicando quali amministratori la esercitano ed in quale forma (congiuntiva o disgiuntiva, e per quali atti, ecc.) v. art c.c. L'atto costitutivo può porre limiti diversi al potere di rappresentanza, come ad esempio per valore o per materia di singoli atti Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi di buona fede, salvo che la società provi che essi hanno agito intenzionalmente a danno della società (art bis c.c.)
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata: delega dei poteri I soci possono, con apposita clausola statutaria o con apposita delibera, permettere al C.d.A. di delegare tutti o parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri In caso di delega a più amministratori congiuntamente essi formano il comitato esecutivo In caso di delega disgiuntiva si hanno gli amministratori delegati Possono essere delegati atti o alcune categorie di atti a terzi non amministratori, purché muniti di procura dell'organo amministrativo (con scrittura privata autenticata) È illegittima la nomina di direttori generali che assorbano integralmente i poteri gestori dell'organo amministrativo (non si può ammettere la dissociazione permanente fra titolarità del potere e suo esercizio)
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata responsabilità civile degli amministratori (art c.c.) Gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo Rispondono verso la società per i danni derivanti da inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo e verso i singoli soci per i danni causati da loro atti dolosi o colposi Secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza gli amministratori sono responsabili anche verso i creditori sociali per inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata responsabilità civile degli amministratori (art c.c.) Esonero della responsabilità Gli amministratori possono essere esonerati dalla responsabilità a due condizioni: - che dimostrino di essere senza colpa - che, ove a conoscenza dell'atto potenzialmente dannoso che gli altri amministratori stavano per compiere, abbiano comunicato il proprio dissenso rispetto all'operazione. Se il C.d.A. ha delegato le proprie attribuzioni ad alcuni dei suoi membri, i deleganti diventano solidalmente responsabili con gli amministratori delegati se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non abbiano fatto quanto potevano per impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze dannose
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata responsabilità civile degli amministratori (art c.c.) Azione sociale di responsabilità Ciascun socio può promuovere azione di responsabilità contro gli amministratori che, nella gestione della società, ed in violazione dei loro doveri, abbiano causato un danno al patrimonio sociale L'azione si prescrive in 5 anni (il termine decorre dalla data di cessazione dalla carica) La proposizione dell'azione comporta l'inizio di una causa di competenza del Tribunale, secondo il rito speciale previsto per la materia societaria La sentenza che accoglie la domanda e condanna al risarcimento è pronunciata in favore della società e non del socio; la società deve rimborsare al socio le spese di giudizio e di accertamento Ciascun socio può chiedere al Tribunale un provvedimento urgente di revoca degli amministratori in caso di gravi irregolarità di gestione
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata responsabilità civile degli amministratori (art c.c.) Azione di responsabilità dei soci o dei terzi Qualora gli amministratori abbiano, nell'esercizio del loro incarico, dolosamente o colposamente causato un danno diretto ai singoli soci o a terzi, questi, anche individualmente e indipendentemente dalla misura della partecipazione al capitale sociale, possono esercitare un'azione di responsabilità L'azione si propone al tribunale e si prescrive in 5 anni dal fatto dannoso In caso di gravi irregolarità di gestione il socio può richiedere il provvedimento cautelare
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata responsabilità civile degli amministratori (art c.c.) Azione di responsabilità dei creditori sociali La legge, dopo la riforma del diritto societario, non prevede più espressamente una responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali per violazione degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. Vi è tuttavia una corrente di dottrina e giurisprudenza che ritiene applicabile in tal senso per analogia la disciplina delle S.p.a. Alcune decisioni dei Tribunali hanno quindi confermato la legittimazione dei creditori sociali a promuovere l'azione.
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata responsabilità civile degli amministratori (art c.c.) Responsabilità solidale di soci, sindaci e revisore In caso di azione sociale di responsabilità gli amministratori rispondono in via solidale con i soci che hanno deciso o intenzionalmente autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, per i soci o per i terzi. L'intenzionalità si ravvisa per alcuni nella consapevolezza dell'illiceità o dannosità della condotta, per altri nella volontà di arrecare danno alla società Anche i sindaci ed il revisore possono essere chiamati a rispondere se il loro inadempimento abbia agevolato la condotta dannosa degli amministratori.
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata responsabilità penale degli amministratori Soggetti punibili Ai soggetti formalmente investiti della carica prevista dalla legge (amministratore, ecc.) sono equiparati sia coloro che, a prescindere da una investitura formale, svolgono le stesse funzioni, sia coloro che esercitano i corrispondenti poteri in modo continuativo, sia coloro che sono per legge incaricati dall'Autorità Giudiziaria o dall'Autorità pubblica di Vigilanza di amministrare la società (per esempio gli amministratori giudiziari). È invece esclusa la responsabilità penale generalizzata di tutti i membri del C.d.A., quindi il consigliere può essere chiamato a rispondere solo a titolo di concorso (art. 110 c.p.); in ogni caso il consigliere dissenziente deve manifestare la propria volontà (mediante comunicazione tempestiva o dimissioni) Anche terzi estranei possono rispondere dei reati societari, a titolo di concorso (art. 110 c.p.)
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata responsabilità penale degli amministratori Delega di funzioni In caso di delega la responsabilità penale per le funzioni delegate rimane in capo al delegante, salvo che sussistano i seguenti presupposti, che spostano la responsabilità in capo al delegato (Cass. Pen. 27/5/1996 n. 5242) - prova certa della delega: si ha quando corrisponde a norme interne o statutarie che disciplinano il conferimento e l'accettazione - effettività della delega: deve rispondere a concrete esigenze, e devono sussistere circostanze che ne comprovano l'efficacia, come ad esempio l'idoneità tecnico-funzionale del delegato e la sua autonomia decisionale
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata responsabilità penale degli amministratori Procedibilità: alcuni reati sono procedibili a querela altri sono procedibili d'ufficio Competenza: Tribunale del luogo ove ha sede la società Prescrizione: valgono i termini ordinari (pena massima oltre ai termini di interruzione e sospensione) Circostanza attenuante: in caso di danno di particolare tenuità Confisca: In caso di condanna è soggetto a confisca il prodotto ed il profitto del reato(cioè i beni materiali o l'utilità economica che derivano dal reato)
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata responsabilità penale degli amministratori False comunicazioni sociali senza danno (art c.c.) il reato si commette quando si forniscono informazioni false o qualora si ometta di fornire informazioni obbligatorie nei bilanci o nelle altre comunicazioni sociali obbligatorie La condotta deve essere ingannatoria, ovvero deve avere l'attitudine a indurre in errore i soci o il pubblico sulla reale situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società Il reato è punito con la pena dell'arresto fino a due anni La punibilità è esclusa quando non vengono superate certe soglie: - la falsità non altera in modo sensibile la rappresentazione della situazione - la falsità non determina una variazione del patrimonio netto >1% - la falsità non determina una variazione del risultato economico di esercizio superiore al 5% - il fatto è frutto di valutazioni estimative che non eccedono il 10 % di quella corretta
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata responsabilità penale degli amministratori False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori (art c.c.) La condotta tipica è quella del reato precedente, e così le soglie di punibilità È necessario che venga riscontrato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori; si considera danno per la società anche la perdita di competitività, di opportunità, o la perdita di immagine L'elemento soggettivo è costituito dalla consapevolezza di incidere sul patrimonio dei soci o dei creditori danneggiandolo (dolo generico) Il reato è perseguibile a querela di parte Le sanzioni: il reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni; quando non venga superata la soglia di punibilità il soggetto agente viene sanzionato in via amministrativa
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata responsabilità penale degli amministratori Impedito controllo (art c.c.) La legge punisce gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, se da tale condotta deriva un danno patrimoniale ai soci La sanzione è della reclusione fino a un anno Se dalla condotta tipica non deriva alcun danno l'amministratore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a Euro
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata responsabilità penale degli amministratori Indebita restituzione dei conferimenti (art c.c.) Il reato punisce gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, palesemente o sotto forme simulate, restituiscono i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli Un caso tipico di restituzione simulata è quello di compensazione di un debito del socio nei confronti della società; per configurare la liberazione non è sufficiente l'inerzia degli amministratori, ma occorre un apposito atto negoziale, diretto o simulato L'elemento soggettivo è quello del dolo generico (coscienza e volontà di restituire illegittimamente i conferimenti o di liberare il socio) La pena è della reclusione fino a un anno
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata responsabilità penale degli amministratori Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art c.c.) È il reato degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili effettivamente non conseguiti o destinati per legge a riserva, o che ripartiscono riserve che non possono per legge essere distribuite Tale reato contravvenzionale può essere assorbito da altri delitti più gravi, come l'appropriazione indebita (art. 646 c.p.), o la bancarotta fraudolenta (art. 216 e ss. l. fall.) se dopo la ripartizione illegale si verifica il fallimento della società Si considerano utili fittizi quelli che, in concreto, non rappresentano un'eccedenza di valore del patrimonio netto rispetto al capitale nominale; sono utili non distribuibili quelli realmente conseguiti ma vincolati dalla legge ad una specifica funzione (es. fondi di anzianità, fondi destinati a compensare una perdita del capitale sociale) La pena è dell'arresto fino a un anno; la punibilità è esclusa se vi sia la restituzione prima del termine per l'approvazione del bilancio
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata responsabilità penale degli amministratori Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art bis c.c.) Nuova fattispecie introdotta dalla legge sul risparmio (l. 262/2005) che punisce gli amministratori che non comunicano di trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art c.c., e da tale omissione sia derivato un danno alla società L'art c.c. Impone - all'amministratore di comunicare agli altri amministratori e ai sindaci ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata - all'amministratore delegato che abbia un proprio interesse nell'operazione da compiere di non compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale - all'amministratore unico di non compiere l'operazione e di darne notizia alla prima assemblea utile La sanzione è della reclusione da uno a tre anni
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata responsabilità penale degli amministratori Formazione fittizia del capitale (art c.c.) La formazione o aumento fittizio del capitale si può realizzare attraverso le seguenti condotte: - attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore al capitale sociale - sottoscrizione reciproca di azioni o quote (fra diverse società) - sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura (è rilevante se il plusvalore dichiarato supera il quinto del valore effettivo del bene) Possono rispondere del reato come concorrenti i sindaci che avallano la supervalutazione La pena è della reclusione fino a un anno
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata responsabilità penale degli amministratori Infedeltà patrimoniale (art c.c.) È il reato degli amministratori, direttori generali e liquidatori che, essendo in conflitto di interessi, compiono atti di disposizione dei beni sociali con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, provocando intenzionalmente un danno patrimoniale alla società Sono escluse dalla norma: - lo svolgimento di atti che non siano dispositivi ma solo organizzativi - l'inerzia colpevole e interessata dell'amministratore - l'atto di disposizione ad un prezzo favorevole alla società È necessario provare in concreto l'esistenza di un vantaggio personale (Cass. Pen. 30/4/1988) Il reato è procedibile a querela e la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata responsabilità penale degli amministratori Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art c.c.) È la fattispecie corrispondente a quella della corruzione, ma riguarda gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori, i revisori ed i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari Il reato si compie su questi presupposti - dazione o promessa di denaro o altra utilità - atto contrario ai doveri dell'ufficio - danno per la società Il reato è punibile a querela della persona offesa (cioè la società) La pena è della reclusione fino a tre anni
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata responsabilità penale degli amministratori Aggiotaggio (art c.c.) È il reato di chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o artifici concretamente idonei ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari non quotati, o ad incidere sull'affidamento del pubblico verso la stabilità di banche o gruppi bancari Relativamente facile la nozione di notizie false o operazioni simulate, resta da chiarire in cosa consistano gli artifici: - diffusione di notizie false particolarmente credibili, perciò idonee a condizionare il valore di un titolo azionario - simulazione di operazioni per dimostrare un mercato attivo - apparente compravendita di titoli a fiduciari senza vendita reale - acquisti e vendite contestuali con diversi operatori (c.d. Matched others) - vendite di azioni di società di scarso valore per ridurre l'offerta sul mercato Il reato è procedibile d'ufficio e la pena è della reclusione da 1 a 5 anni
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata responsabilità penale degli amministratori Insider trading e manipolazione del mercato (art. da 180 a 187 quaterdecies TUF) Abuso di informazioni privilegiate (Insider trading) : chi ne sia in possesso non deve - acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime, anche per conto terzi - comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio - raccomandare o indurre altri a compiere quelle operazioni La condotta è punita sia come delitto, con la reclusione da 2 a 12 anni e la multa da a di Euro, sia come illecito amministrativo col pagamento di una somma da a 3 milioni di Euro
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata responsabilità penale degli amministratori La manipolazione del mercato (market abuse) È reato la condotta di chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari La pena è della reclusione da 2 a 12 anni e della multa da a 5 mil. È illecito amministrativo la condotta di chi: - tramite mezzi di informazione diffonde informazioni voci o notizie false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari - compie operazioni di compravendita che consentono in concerto fra più persone, di fissare un prezzo anomalo di strumenti finanziari - compie operazioni di compravendita che siano idonee a fornire indicazioni false o fuorvianti sull'offerta o domanda di strumenti finanziari - compie operazioni di compravendita con artifizi o inganni - compie altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito alla offerta, alla domanda e al prezzo di strumenti finanziari
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI Art. 1 c. 2 Testo Unico Finanza Per "strumenti finanziari" si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti; e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto; f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione; g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f) che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini; h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito; i) contratti finanziari differenziali; j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini. [17][17]
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata responsabilità penale degli amministratori Mendacio bancario (art. 137 c. 1bis D.lgs. 385/93) Soggetto attivo: può essere chiunque abbia rapporti con una banca al fine di ottenere credito per sé o per le aziende da lui amministrate Condotta: consiste nel fornire dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione, o la situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra Sanzione: reclusione fino a un anno e multa fino a Euro
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata responsabilità penale degli amministratori Rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.2 c.p.) I soggetti: gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori, i revisori contabili La condotta: il soggetto che, avendo notizia di un segreto a causa del proprio stato o ufficio, lo rivelano senza giusta causa o lo impiegano a proprio o altrui profitto causando un danno patrimoniale alla società o a terzi Sanzioni: si procede a querela, la pena è della reclusione fino ad un anno e della multa da 30 a 516 Euro
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata responsabilità amministrativa degli amministratori Gli amministratori sono soggetti ad alcuni obblighi imposti dalla legge le cui violazioni sono punite con sanzioni amministrative: False comunicazioni sociali senza danno in caso di mancato superamento delle soglie di punibilità False comunicazioni sociali con danno alla società, ai soci o dei creditori in caso di mancato superamento delle soglie di punibilità
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata responsabilità amministrativa degli amministratori Impedito controllo senza danno ai soci (art.2625 c.1° c.c.) sanzione amm. Pecuniaria fino a euro Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi (art c.c.) sanzione amm. Pecuniaria da 206 a euro Omessa convocazione dell'assemblea (art c.c) sanzione amm. Pecuniaria da a euro Tardivo aggiornamento del libro soci. Sanzione amm. Da 309 a euro Omessa, tardiva o inesatta iscrizione al R.E.A. Se il ritardo è inferiore ai 30 giorni la sanzione è di 30 euro ridotta a 10 euro in caso di pagamento entro 60 giorni; in caso di omissione o ritardo superiore ai 30 giorni, la sanzione è di 154 euro ridotta a 51,33 euro in caso di pagamento entro 60 giorni
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata responsabilità civile degli amministratori di fatto Amministratore di fatto è colui che gestisce3 una società pur senza essere stato formalmente investito di tale potere RESPONSABILITA' CIVILE: la stessa che si applica agli amministratori nei confronti della società. RESPONSABILITA' PENAL E: la stessa che si applica agli amministratori formalmente investiti della carica La responsabilità dell'amministratore di fatto si somma all'amm. di diritto, quando quest'ultimo aveva la generica consapevolezza che l'amministratore di fatto ponesse in essere condotte integranti un reato
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata Collegio sindacale Il collegio sindacale può avere poteri di controllo sulla contabilità e sulla gestione o solo sulla gestione. Il primo caso, previsto a livello statutario, è ammissibile a condizione che tutti i membri del collegio siano iscritti nel registro dei revisori contabili, che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sia tenuta al bilancio consolidato. Il secondo caso è previsto dalla legge e si ricade automaticamente in esso, in assenza di una diversa disposizione statutaria.
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata Collegio sindacale COMPOSIZIONE: da tre o da 5 sindaci effettivi, e in ogni caso da due sindaci supplenti (art c.1 c.c.) Devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili o in altri albi professionali oppure devono essere professori universitari Tutti i sindaci devono inoltre possedere i requisiti personali di eleggibilità e di compatibilità, che garantiscano la loro onorabilità ed indipendenza
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata Collegio sindacale - competenze Vigila in generale sullosservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulladeguatezza dell Esegue il controllo su denuncia dei soci, interviene a seguito della scoperta di irregolarità Verifica lattività degli altri organi sociali e sui fatti e atti della società, emettendo se occorre pareri Controlli sulla gestione Richiede agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere a ispezioni documentando lattività svolta Verifica sulladeguatezza dellassetto contabile adottato dalla società Verifica del bilancio finale di liquidazione Verifiche periodiche (ogni 90 gg.) sulla tenuta di contabilità, sulla corretta rilevazione nelle scritture contabili e sulla corrispondenza fra il bilancio di esercizio e le scritture contabili Controlli contabili (modello senza revisore esterno) Adempimenti preliminari e pubblicitariControlli in occasione della nomina
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata Collegio sindacale – le responsabilità Linosservanza da parte dei sindaci dei doveri, obblighi e divieti loro imposti può determinare la loro responsabilità ai fini civili, penali e amministrativi. Quando vi è fondato sospetto di gravi irregolarità i fatti possono essere denunciati al Tribunale da una minoranza di soci e in alcuni casi dal Pubblico Ministero. I sindaci devono adempiere ai propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dellincarico. Per la Giurisprudenza il collegio deve svolgere un controllo particolarmente rigoroso quando ricorrono alcuni fattori di rischio: - presenza di uno o più amministratori a cui siano rilasciate ampie deleghe; - coincidenza fra soci e amministratori
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata Collegio sindacale: responsabilità civile Il presupposto è la violazione di un dovere da cui sia derivato un danno Art bis c.1c.c. Singoli sindaci individualmente Omissione di atti di ispezione individuali e di controllo Omessa o tardiva presentazione di denuncie, comunicazioni o depositi presso lufficio del Registro delle Imprese Omessa o negligente redazione: - di verbali relativi alle adunanze del collegio sindacale in occasione di eventi aziendali straordinari; - di relazioni, dichiarazioni e attestazioni ufficiali Cattivo esercizio del potere di amministrazione attiva dei sindaci in sostituzione degli amministratori cessati Art.2407ccFalsità delle attestazioni fatte normaSoggetti coinvoltiTipo di violazione o inadempimento Il collegio sindacale Omissione dellobbligo di sostituire gli amministratori Art.2407ccViolazione del segreto su fatti e documenti di cui si ha conoscenza per ragione dellufficio
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata Collegio sindacale: responsabilità civile Azioni di responsabilità Le azioni di responsabilità esperibili sono le seguenti - azione sociale di responsabilità deliberata dall'assemblea dei soci; - azione sociale di responsabilità promossa dai singoli soci; - azione promossa dai creditori sociali, promossa solo in caso di violazione di norme riguardanti l'integrità del patrimonio sociale; - azione promossa dal singolo socio o dal terzo in caso di omessa vigilanza che abbia permesso all'organo amministrativo di provocare un danno diretto al patrimonio del socio o del terzo. Le azioni di responsabilità possono essere esercitate contemporaneamente e individualmente La responsabilità dei sindaci è solidale; fra di loro la responsabilità può essere ripartita secondo l'effettivo apporto causale e di colpa nel danno creato
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata Collegio sindacale: responsabilità civile Esonero di responsabilità Per esonerarsi dalla responsabilità i sindaci devono provare di avere agito con la diligenza a loro richiesta In caso di responsabilità concorrente con quella degli amministratori devono dimostrare di aver vigilato adeguatamente La diligenza dovuta si valuta in base alle circostanze concrete Per l'esonero dalla responsabilità non sono sufficienti le dimissioni del sindaco: occorre che si sia attivato per impedire il compimento degli atti dannosi o per ridurre l'entità dei danni Non rispondono i sindaci che, non avendo ottenuto l'esibizione dei libri contabili, si siano dimessi
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata Collegio sindacale: responsabilità penale Concorso con gli amministratori I sindaci rispondono a titolo di concorso per mancato impedimento dei reati commessi dagli amministratori Per essere esonerati dalla responsabilità i sindaci devono: - eseguire puntualmente e con diligenza i compiti di legge; - esporre dubbi rilievi e censure al CdA; - in caso di inadempimento o rifiuto del CdA convocare l'assemblea e/o denunciare gli amministratori al Tribunale in caso di illeciti civili; - impugnare le delibere del CdA che possono recare danno alla società; - denunciare il compimento di azioni penalmente rilevanti all'autorità giudiziaria penale
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata Collegio sindacale: responsabilità penale Reati propri dei sindaci Reati derivanti da violazione dei doveri funzionali: - false comunicazioni sociali senza danno; - false comunicazioni con danno alla società ai soci o ai creditori; - infedeltà a seguito di dazione di denaro o utilità; - ostacolo alle autorità di vigilanza; - rivelazione di segreto professionale. Reati generici: - falso in prospetto (in caso di società quotate); - illecita influenza sulle assemblee (art c.c.); - aggiotaggio
I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI La società a responsabilità limitata Collegio sindacale: responsabilità amministrativa I sindaci sono soggetti a responsabilità amministrativa per i seguenti illeciti: a) false comunicazioni sociali senza danno, in caso di mancato superamento della soglia di punibilità b) false comunicazioni sociali con danno, in caso di mancato superamento della soglia di punibilità c) omessa convocazione dell'assemblea d) mancata, tardiva o incompiuta esecuzione degli adempimenti pubblicitari presso il registro delle imprese (salvo il deposito del bilancio, che è compito degli amministratori) e) sottoscrizione della dichiarazione annuale dei redditi o IVA senza denunciare la mancanza delle scritture contabili