Il Fondo Patrimoniale: strumento di protezione del patrimonio familiare Avv. Fabrizio Vedana Vice direttore Generale Unione Fiduciaria.

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Il Fondo Patrimoniale: strumento di protezione del patrimonio familiare Avv. Fabrizio Vedana Vice direttore Generale Unione Fiduciaria

Argomenti macro del corso AGENDA Argomenti macro del corso 1. Caratteristiche generali 2. Costituzione del fondo 3. Amministrazione del fondo e rapporti con i creditori 4. Cessazione ed esaurimento del fondo

L’azienda (avviamento, patrimonio mobiliare ed immobiliare) Il concetto di Patrimonio L’azienda (avviamento, patrimonio mobiliare ed immobiliare) La prima casa, le seconde case (mare, montagna, citta d’arte) Negozi, uffici, magazzini, ecc Locazioni immobiliari Rendite finanziarie ed assicurative Investimenti bancari/finanziari ed assicurativi Gli oggetti preziosi (oro, diamanti, quadri, collezioni d’arte, etc) Beni di consumo (auto, navi, aerei, mobili, oggetti vari) Etc. 3

Definizione di patrimonio Concetto di patrimonio (dal latino patrimonium - derivato da pater, 'padre', e munus, 'compito' - dapprima col significato di 'compito del padre' poi con quello di 'cose appartenenti al padre') In diritto il patrimonio viene definito come l'insieme dei rapporti giuridici, aventi contenuto economico, che fanno capo ad un soggetto giuridico (il titolare). In economia il patrimonio è definito come la ricchezza, espressa in termini monetari, a disposizione di un soggetto in un determinato istante. 4

PATRIMONIO - 3 MOMENTI IMPORTANTI Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Patrimonio PATRIMONIO - 3 MOMENTI IMPORTANTI 1° 2° 3° COSTITUZIONE CONSERVAZIONE TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO matrimonio/convivenza casa di abitazione mutui figli lavoro/carriera accumulo capitale investimenti assicurazioni diversificazione gestione famigliare contratto fiduciario fondi pensione polizze vita (inter vivos) testamento (inter vivos) donazione (inter vivos) trust (inter vivos) patti di famiglia (inter vivos) successione (mortis causa) Sarebbe molto importante prevedere la tutela dei vari momenti (assicurativa e giuridica) tramite una Pianificazione patrimoniale: (azienda e famiglia) 5

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Patrimonio Il bisogno di protezione L’esigenza di proteggere il proprio patrimonio dai rischi connessi con le attività imprenditoriali, le vicende familiari ed altre situazioni che possono metterlo a repentaglio, è sempre più sentita dagli italiani Gli strumenti a disposizione risolvono con soddisfazione queste esigenze. Il metodo generale è quello di porre uno schermo tra le proprietà mobili od immobili e la persona che beneficia del patrimonio. Per mettere in atto questi sistemi di protezione ci si avvale di soggetti giuridici a cui vengono conferiti i beni mobili ed immobili che fanno parte del patrimonio. SOLUZIONE 6

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio La famiglia La famiglia sta cambiando Il rapporto coniugale (comunione e separazione dei beni) I figli legittimi, naturali ed adottivi Le coppie di fatto (i Pacs, i Dico, etc) Le convivenze con e senza figli Le seconde nozze con nuovi figli I divorzi e le separazioni con e senza figli I single, gli scapoli, le zitelle I/le vedovi/e con figli e senza figli

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio L’evoluzione della famiglia La famiglia La società cambia. Negli anni Settanta i matrimoni erano 400mila l’anno, oggi non superano i 270mila (i dati arrivano con due anni di ritardo rispetto alla data di riferimento degli eventi)e nel 2015 si prevede siano sorpassati dal numero dei conviventi che attualmente sono 637mila, circa il 5%. Anche i matrimoni civili sono in crescita: il 32,45%: dieci anni fa erano poco meno del 20%. Un bambino su cinque nasce fuori dal matrimonio e ancora oggi vengono divisi in figli legittimi e figli naturali. In Europa OLTRE IL 50% delle coppie sceglie la convivenza come prima forma di unione in Gran Bretagna, Germania, Francia, Danimarca e Finlandia. Negli Usa sono 50,3% le coppie che scelgono la convivenza come prima unione La società cambia I matrimoni In Europa

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio La famiglia Crisi delle nozze Le nozze si confermano in crisi. Ma solo i primi matrimoni, che in circa 35 anni si sono quasi dimezzati mentre quelle contratte fra divorziati e vedovi vivono floridamente e sono più che raddoppiate in questo periodo (indagine Istat). Unioni miste oggi sono il 15% erano il 4,8% nel 1995. La tipologia più frequente e’ quella in cui lo sposo e’ italiano e la sposa e’ straniera (romene, ucraine, brasiliane le più gettonate) SECONDE NOZZE 13,8% del totale (34.137) MATRIMONI CON CITTADINI STRANIERI MATRIMONI CON RITO CIVILE 36,7% del totale (90.582) 15% del totale (36.918) Fonte: Istat, dati 2008 ANSA CENTIMETRI

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio I matrimoni in Italia Statistiche sui matrimoni in Italia 419.000 Nozze celebrate Fonte: Istat, dati 2008 245.992 250.360 246.613 1972 2006 2007 2008 Prime nozze (incidenza sul totale) Età degli sposi al primo matrimonio 392.000 (93,5%) 212.476 (86,2%) 33 anni maschi 29,9 anni femmine 2008 1972 2008

“Art. 2740. Responsabilità patrimoniale.” Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Codice Civile Il Patrimonio “Art. 2740. Responsabilità patrimoniale.” Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabilite dalla legge.” La regola generale è che l’imprenditore individuale risponde dei debiti relativi alla propria attività con tutto il suo patrimonio, e non solo con quella parte che viene destinata all’esercizio dell’impresa. Per separare il patrimonio personale da quello dell’azienda occorre utilizzare degli strumenti che la legge mette a nostra disposizione. 11

L’imprenditore individuale Il professionista Gli strumenti di Tutela del Patrimonio La responsabilità patrimoniale Il Patrimonio La difesa del patrimonio personale e della famiglia contro i rischi dell’attività lavorativa rappresenta per imprenditori, amministratori , professionisti e dirigenti una priorità. Risponde dei debiti relativi alla propria attività con tutto il suo patrimonio, e così il socio di società di persone L’imprenditore individuale Chi gestisce l’azienda attraverso una società di capitali, pur non rispondendo direttamente dei debiti, deve spesso rilasciare fideiussioni e garanzie personali, e può essere chiamato a rispondere in proprio quale amministratore Il professionista È esposto a richieste di risarcimento da parte dei clienti, specialmente se membro di un collegio sindacale. È esposto a rischi anche chi ha un incarico dirigenziale, in un’impresa o un ente pubblico

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Patrimonio PATTI SUCCESSORI DEFINIZIONE L'articolo 458 del codice civile sancisce la nullità di "ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione"; allo stesso modo, ribadisce, "è del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi". Si tratta del principio del "divieto dei patti successori" che il nostro ordinamento prevede al fine di garantire la massima libertà di disporre in capo a un soggetto, oltre che scongiurare, l'immoralità del desiderio della morte del de cuius. Le ultime disposizioni devono essere date di propria spontanea volontà, per cui qualsiasi tipo di patto relativo all'eredità (patti successori) è nullo. Ciò vale sia per i patti con cui venga disposto in merito alla successione dopo la propria morte, sia per gli accordi con cui si disponga su diritti che potrebbero derivare a una persona da una successione non ancora aperta, inclusa la rinuncia a tali diritti.

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Patrimonio PATTI SUCCESSORI (ART. 458) Tali convenzioni, in questi casi sono meglio conosciute come patti successori. In particolare, esistono tre categorie di patti successori: Patti istitutivi, mediante i quali un soggetto dispone dei diritti rientranti nella propria successione, concludendo con il futuro erede o legatario un vero e proprio contratto (Tizio si mette d’accordo con Caio per lasciargli la sua eredità); Patti dispositivi, mediante i quali un soggetto dispone dei diritti di un altro soggetto prevedendo di acquistarli per successione (Tizio vende a terzi dei beni che gli dovrebbero pervenire dall’eredità di Caio non ancora morto); Patti rinunziativi, mediante i quali un soggetto rinunzia ai diritti che prevede gli saranno attribuiti dalla successione di persona non ancora morta (Tizio rinunzia all’eredità di Caio non ancora morto). Gli accordi in questione sono nulli, per cui, anche se conclusi, non sono vincolanti e non generano effetti tra le parti. Il divieto dei patti successori si ricollega al fatto che la successione ha come fonti: il testamento o la legge. Si esclude quindi la possibilità di una terza fonte, ossia quella convenzionale o pattizia.

L’eredità si devolve per legge o per testamento Attenzione: ECCEZIONE. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Patrimonio IL DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI Nullità di ogni convenzione mediante la quale si dispone della propria successione, e di ogni atto col quale si dispone o rinuncia ai diritti che possono spettare su una successione non ancora aperta L’eredità si devolve per legge o per testamento Il divieto ex art. 458 Cod. Civ. non opera qualora sussista un Patto di famiglia. Attenzione: ECCEZIONE.

Definizione Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Definizione Questo istituto introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, è andato a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.. Istituto giuridico proprio del DIRITTO DI FAMIGLIA disciplinato dagli art. 167 e seguenti del Codice Civile. Art. 167 “Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai BISOGNI DI FAMIGLIA”. STRUMENTO DI SEGREGAZIONE in forza del quale un patrimonio viene espressamente destinato ad uno scopo specifico: il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Il fondo patrimoniale, la cui funzione originale era quella di creare un patrimonio specificamente destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ha assunto, nella prassi, la funzione precipua di sottrarre determinati beni appartenenti ai coniugi alla possibilità si essere sottoposti ad esecuzione forzata in relazione a debiti facenti capo ai coniugi stessi. 16

1 2 Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Definizione È un patrimonio Il Fondo patrimoniale 2 CARATTERISTICHE DEL FONDO PATRIMONIALE 1 2 È un patrimonio In quanto complesso di beni di un certo tipo Con determinata destinazione I bisogni familiari 17

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Definizione Il Fondo patrimoniale IL FONDO PATRIMONIALE Entità economica a sé stante, finalizzata a garantire un’ adeguata conduzione familiare. I beni conferiti sono vincolati ai bisogni della famiglia, così come i loro frutti I beni sono assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione e a limiti di alienabilità da parte dei coniugi ed espropriabilità da parte dei coniugi 18

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Brevi tratti principali del fondo patrimoniale Da una prima lettura della disciplina contenuta negli articoli 167 e s.s si evince che : Il fondo patrimoniale può essere costituito da ciascun o entrambi i coniugi o da un terzo L’oggetto del fondo è rappresentato da beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri, titoli di credito attribuiti ai coniugi in proprietà od anche solo a titolo di godimento Esiste un c.d vincolo di destinazione del fondo patrimoniale rappresentato dalla necessità che i beni conferiti siano vincolati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia 19

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Brevi tratti principali del fondo patrimoniale La disciplina generale del fondo patrimoniale può essere sintetizzata dai seguenti aspetti : I beni di cui i coniugi diventano titolari sono vincolati a far fronte ai bisogni della famiglia I frutti dei beni del fondo sono impiegati per i bisogni della famiglia In assenza di espressa previsione nell’atto di costituzione i beni del fondo non possono essere alienati, ipotecati, concessi in pegno senza il consenso di entrambi i coniugi e con l’autorizzazione del giudice qualora esistano figli minorenni e nei soli casi di necessità od utilità 20

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Brevi tratti principali del fondo patrimoniale La disciplina generale del fondo patrimoniale può essere sintetizzata dai seguenti aspetti : L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia La destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 21

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Definizione Il fondo patrimoniale consiste in un complesso di beni determinati, costituito da uno o da entrambi i coniugi o da un terzo, destinato dal titolare al garantire e soddisfare i bisogni della famiglia , obiettivo, quest’ultimo, raggiunto attraverso i frutti provenienti dall’impiego dei beni del fondo La corte di cassazione con sentenza del 7 gennaio 1984 n. 134, ha provveduto a precisare che, i bisogni familiari tutelati dal fondo patrimoniale non sono rappresentati esclusivamente dalle esigenze di prima necessità, ma ricomprendendo “ anche quelle esigenze volte al mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti puramente speculativi .

NON SEMPRE E’ COSI’ SI VEDRA’ MEGLIO SUCCESSIVAMENTE Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Definizione Il Fondo patrimoniale A seguito della costituzione del Fondo Patrimoniale i beni ivi vincolati ed i relativi frutti, vengono appunto destinati esclusivamente alle necessità ed ai bisogni della famiglia con la conseguenza primaria che i beni non potranno essere aggrediti dai creditori per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Il legislatore garantisce una speciale protezione a determinati beni, che non possono essere aggrediti dai creditori, avuto riguardo alla destinazione che detti beni hanno, considerata di particolare importanza e bisognosa di particolare tutela. IMPORTANTE ! NON SEMPRE E’ COSI’ SI VEDRA’ MEGLIO SUCCESSIVAMENTE 23

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Definizione Il Fondo patrimoniale Il fondo patrimoniale assolve la funzione di costituire un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, e quindi non può essere costituito al di fuori del vincolo familiare

Con il fondo patrimoniale si realizza in sostanza un fondo destinato Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Definizione di fondo patrimoniale Il Fondo patrimoniale Con il fondo patrimoniale si realizza in sostanza un fondo destinato agli specifici bisogni della famiglia. Beni immobili, mobili registrati o titoli di credito

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Definizione di fondo patrimoniale In altre parole mediante la costituzione di un fondo patrimoniale, i coniugi danno vita ad un patrimonio autonomo e separato che non diviene, però, di proprietà del fondo medesimo, essendo tali beni destinati ai bisogni della famiglia, vendendosi in tal modo a configurare una moderna forme di dote matrimoniale, costituita allo scopo di garantire la stabilità economica e patrimoniale della famiglia.

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Definizione di patrimonio separato Per patrimonio separato si intende una entità unitaria, distaccata dal patrimonio di uno o più soggetti, caratterizzata dalla destinazione ad una determinata finalità alla quale consegue la non distraibilità del patrimonio stesso e dei singoli beni dalla destinazione che li unifica La funzione del vincolo è quella di destinare i beni conferiti al soddisfacimento dei diritto di mantenimento , di assistenza esistenti nell’ambito della famiglia

Vincolo di destinazione Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Vincolo di destinazione Fondo patrimoniale = Vincolo di destinazione

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Definizione di “Costituzione di vincoli di destinazione “ Costituzione di un trust ; Stipula di un negozio fiduciario ; Costituzione di un fondo patrimoniale ; Costituzione da parte di una società, di un patrimonio destinato ad uno specifico affare In tale categoria sono riconducibili i negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento , con effetti segregrativi e limitativi della disponibilità dei beni

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il presupposto soggettivo Il Fondo patrimoniale Presupposto per la costituzione del fondo patrimoniale e' la sussistenza della "famiglia" intesa come nella nostra Costituzione all'art.29, vale a dire come  "società naturale fondata sul matrimonio”. Il matrimonio e' quindi presupposto soggettivo indispensabile per poter costituire un fondo patrimoniale. Chi non e' coniugato quindi non può usufruire di questo strumento. 30

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio La realtà Il Fondo patrimoniale La legge permette la creazione di un fondo patrimoniale che preservi e tuteli la compagine familiare da errate ed avventate speculazione economico-finanziarie Anche se la realtà mostra come tale strumento è spesso utilizzato più a scopi elusivi delle ragioni dei creditori che non come ruolo fisiologico di strumento di tutela della famiglia e dei suoi bisogni 31

ATTENZIONE IMPORTANTE Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Costituzione del fondo patrimoniale CIASCUNO O AMBEDUE I CONIUGI, PER ATTO PUBBLICO, O UN TERZO, ANCHE PER TESTAMENTO POSSONO COSTITUIRE UN FONDO PATRIMONIALE, DESTINANDO DETERMINATI BENI, IMMOBILI O MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI O TITOLI DI CREDITO, A FAR FRONTE AI BISOGNI DELLA FAMIGLIA I TITOLI DI CREDITO DEVONO ESSERE VINCOLATI RENDENDOLI NOMINATIVI CON L’ANNOTAZIONE DEL VINCOLO O IN ALTRO MODO IDONEO ATTENZIONE IMPORTANTE Per costituire un fondo patrimoniale occorre essere sposati 32

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Costituzione del fondo patrimoniale Ai sensi dell’art.167 c.c il fondo patrimoniale può essere costituito da uno dei coniugi, da ambedue o da un terzo. Dottrina dominate ritiene che il fondo patrimoniale si inquadri nel novero delle convenzioni matrimoniali, indipendentemente da chi sia il soggetto costituente dello stesso. Il fondo patrimoniale rappresenta un complesso di norme programmatiche che regolano il comportamento dei coniugi sotto l’aspetto patrimoniale Questo regime patrimoniale non è alternativo agli altri regimi della comunione e della separazione

UN REGIME PATRIMONIALLE ALTERNATIVO O LA SEPARAZIONE LEGALE Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale La convenzione matrimoniale Attraverso la convenzione matrimoniale del fondo i coniugi decidono di sottoporre tutti o alcuni beni della famiglia ad un regime giuridico parzialmente diverso rispetto a quello tipico della comunione legale o a quello della separazione legale IL FONDO PATRIMONIALE NON E’ UN REGIME PATRIMONIALLE ALTERNATIVO MA SI AFFIANCA, INTEGRANDOLO A QUELLO PRINCIPALE ADOTTATO DAI CONIUGI CHE PUO’ ESSERE INDIFFERENTEMENTE LA COMUNIONE O LA SEPARAZIONE LEGALE

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Costituzione del fondo patrimoniale Il Fondo patrimoniale Il fondo patrimoniale, così come tutte le convenzioni matrimoniali, in caso di costituzione per atto tra vivi, deve essere stipulato per atto pubblico e con l’assistenza dei testimoni ai sensi dell’art. 48 della legge notarile. In caso di costituzione del fondo patrimoniale da parte del terzo è necessario il consenso dei coniugi che può anche essere manifestato con atto pubblico successivo. La costituzione del fondo patrimoniale per testamento dà origine di regola ad un legato anche se non può essere esclusa l’istituzione di erede, il testamento può essere pubblico, olografo, segreto o speciale. Con il fondo patrimoniale è possibile proteggere la famiglia da qualunque passività non riconducibile alla vita della famiglia stessa.

MODALITA’ DI COSTITUZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Modalità di costituzione del fondo patrimoniale Ai sensi dell’art. 168 cc comma 1 “ la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo” MODALITA’ DI COSTITUZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE Coniugi Atto pubblico inter vivos Terzi Testamento

1 2 Disposizione testamentaria Nella forma di un atto inter vivos Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Modalità di costituzione del fondo patrimoniale Il fondo patrimoniale può essere stipulato : 1 Disposizione testamentaria Uno dei coniugi 2 CONIUGI Nella forma di un atto inter vivos Entrambi TERZI

I coniugi anche disgiuntamente tra loro Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Modalità di costituzione del fondo patrimoniale I soggetti che possono costituire un fondo patrimoniale : I coniugi anche disgiuntamente tra loro In questo caso la costituzione del fondo può essere rappresentato da una disposizione testamentaria oppure nel caso di atto inter vivos, da una donazione Terzo

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Modalità di costituzione del fondo patrimoniale - Precisazione I beni oggetto del fondo patrimoniale, come osservato dalla Cm 30.11.2000 n.221/CE “ sottoposti ad un vincolo di destinazione, configurano una sorta di patrimonio separato il cui elemento distintivo e caratterizzante è dato dalla sua particolare ed indefettibile destinazione ai bisogni della famiglia “ In considerazione di questo vincolo di destinazione, i coniugi hanno dei limiti nell’utilizzo dei beni ( e relativi frutti) del fondo e non li possono gestire come meglio li aggrada, così come invece avviene per i propri beni, poiché possono e debbono disporne esclusivamente per far fronte ai bisogni della famiglia

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Costituzione del fondo patrimoniale Dal punto di vista giuridico, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale riveste natura negoziale. Al riguardo, con particolare riferimento alla costituzione del fondo ad opera di uno solo dei coniugi, va osservato che, secondo una parte della dottrina, tale costituzione si perfeziona senza necessità dell'accettazione dell'altro coniuge (tesi dell'atto unilaterale), mentre, per altri, trattandosi di una convenzione matrimoniale è necessaria l'accettazione del coniuge (tesi della convenzione bilaterale). Ne discende che, per quanto riguarda la natura giuridica del fondo patrimoniale, se si ritiene non necessario il consenso dell'altro coniuge, si delinea un atto unilaterale di destinazione; Al contrario, se tale consenso è ritenuto necessario, la costituzione del fondo patrimoniale è riconducibile ad un contratto, o meglio, ad una convenzione matrimoniale bilaterale.

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Costituzione del fondo patrimoniale ATTO A TITOLO GRATUITO IL NUOVO REGIME TRA CONIUGI Il fondo patrimoniale realizza un ulteriore e diverso regime patrimoniale tra marito e moglie, a prescindere dalla scelta precedentemente fatta, relativa al regime di comunione ovvero separazione dei beni. La costituzione del fondo patrimoniale è, dunque, una convenzione istitutiva di un nuovo regime giuridico, diverso da quello in precedenza adottato, è un atto costitutivo di beni in un patrimonio, con vincolo specifico di destinazione a carattere reale. La costituzione del fondo patrimoniale viene effettuata per fronteggiare i bisogni della famiglia ed è un atto a titolo gratuito, poiché il conferimento di beni, nello stesso fondo patrimoniale, non è oggetto di alcuna contropartita.

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Costituzione del fondo patrimoniale Si distinguano 4 specifiche ipotesi di costituzione : Costituzione da parte di entrambi i coniugi per atto pubblico inter vivos Costituzione da parte di uno solo dei coniugi per atto pubblico inter vivos Costituzione da parte di un terzo per atto pubblico inter vivos Costituzione da parte di un terzo per testamento

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Costituzione del fondo patrimoniale Costituzione da parte di entrambi i coniugi per atto pubblico inter vivos E’ il contratto più usuale. Entrambi i coniugi partecipano allo stesso e quindi manifestano contestualmente la loro volontà di costituire il fondo su beni di norma di entrambi o cointestati Costituzione da parte di uno dei i coniugi per atto pubblico inter vivos Ciascun coniuge può prendere l’iniziativa di dar vita al fondo, ma affinché si determini l’effetto costitutivo è sempre necessario l’accordo di entrambi i coniugi e l’accettazione (contestuale o successiva ) del coniuge non proprietario

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Costituzione del fondo patrimoniale – Beni di proprietà di un solo coniuge che ne riserva la proprietà Moglie Marito In questo caso la costituzione del fondo implica esclusivamente l’assoggettamento dei beni, già di proprietà di entrambi i coniugi, ad un vincolo di destinazione Cogestisce il fondo con il marito Immobili, mobili registrati, titoli di credito Mantiene la proprietà FONDO Immobili, mobili registrati, titoli di credito CONSIDERAZIONI

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Costituzione del fondo patrimoniale – Beni di proprietà di un solo coniuge che non se ne riserva la proprietà Moglie Marito Se accetta diviene proprietaria del 50% Cogestisce il fondo con il marito Immobili, mobili registrati, titoli di credito Cede la proprietà FONDO Immobili, mobili registrati, titoli di credito

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Costituzione del fondo patrimoniale – Beni di proprietà di entrambi i coniugi Marito Moglie Comproprietà In questo caso la costituzione del fondo implica esclusivamente l’assoggettamento dei beni, già di proprietà di entrambi i coniugi, ad un vincolo di destinazione Immobili, mobili registrati, titoli di credito FONDO Immobili, mobili registrati, titoli di credito CONSIDERAZIONI

Costituzione del fondo patrimoniale – Beni di un terzo che non se ne riserva la proprietà Immobili, mobili registrati, titoli di credito Trasferisce la proprietà FONDO Immobili, mobili registrati, titoli di credito Marito (se accetta diviene proprietario del 50%) Moglie (se accetta diviene proprietario del 50%) Cogestiscono il fondo

Costituzione del fondo patrimoniale – Beni di un terzo che se ne riserva la proprietà Immobili, mobili registrati, titoli di credito NON trasferisce la proprietà FONDO Immobili, mobili registrati, titoli di credito Marito Moglie Cogestiscono il fondo

SCHEMA : Costituzione del fondo patrimoniale – Coniugi Sia in regime di separazione dei beni che in comunione dei beni CONIUGE/I Titolo gratuito Accettazione di entrambi i coniugi Se manca l’accettazione di un coniuge, l’altro può accettare previa autorizzazione giudiziale INTER VIVOS Annotato a margine dell’atto di matrimonio Trascritto nei registri immobiliari ATTO PUBBLICO

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Costituzione del fondo patrimoniale Costituzione da parte di un terzo per atto pubblico inter vivos In questo caso siamo di fronte ad un negozio plurilaterale che si perfeziona con l’accettazione di entrambi i coniugi, accettazione che può avvenire anche attraverso atto pubblico successivo . Se uno dei coniugi non vuole prestare il suo consenso, il coniuge che intende perfezionare l’atto, può rivolgersi al giudice I coniugi possono ovviamente rinunciare al loro diritto di accettare la costituzione del fondo da parte del terzo, ma una volta accettato, con relativo perfezionamento dell’atto non potranno revocare l’accettazione

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Costituzione del fondo patrimoniale Costituzione da parte di un terzo per atto testamento La costituzione del fondo può avvenire da parte del terzo anche a mezzo di disposizione testamentaria Può essere utilizzato qualsiasi tipo di testamento In questo caso i beni da costituirsi in fondo si trasferiscono, alla morte del testatore, dal de cuius già sottoposti a vincolo di destinazione La disposizione testamentaria viene a perdere efficacia se il matrimonio non persiste più al momento dell’apertura del testamento

PUBBLICITA’ DICHIARATIVA SCHEMA : Costituzione del fondo patrimoniale – Terzo TERZO ATTO PUBBLICO INTER VIVOS MORTIS CAUSA TESTAMENTO - Accettazione di entrambi i coniugi - Se manca l’accettazione di un coniuge, l’altro può accettare previa autorizzazione del giudice PUBBLICITA’ DICHIARATIVA

LE VARIE POSSIBILITA’ DI COSTITUZIONE DEL FONDO Costituzione del fondo patrimoniale - Schema LE VARIE POSSIBILITA’ DI COSTITUZIONE DEL FONDO Costituzione da parte di entrambi i coniugi per atto pubblico inter vivos È il contratto più usuale. L’atto dovrà contenere la manifestazione di volontà di entrambi i coniugi Costituzione da parte di uno dei coniugi In questo caso la dottrina maggioritaria ritiene necessaria l’accettazione dell’altro coniuge anche quando non venga attuato un trasferimento di proprietà Costituzione da parte di un terzo per atto pubblico inter vivos Non obbliga il costituente fino a quando non è accettata dai coniugi nell’atto costitutivo e , fino a tale momento è sempre possibile la revoca Costituzione da parte di un terzo per testamento In questo caso i beni da costituirsi in fondo si trasferiscono, alla morte del testatore, dal patrimonio del de cuius già sottoposti a vincolo di destinazione. Costituzione da parte di una società Tale possibilità dovrà essere valutata accertando la strumentalità dell’atto rispetto all’oggetto sociale dello statuto sociale

Come può costituirsi il fondo patrimoniale Come può costituirsi il fondo patrimoniale - Schema Come può costituirsi il fondo patrimoniale Ove il costituente sia solo uno dei coniugi è ammissibile Che riservi a se stesso la proprietà Che trasferisca la proprietà al coniuge che conferisca la proprietà nel fondo, con attribuzione della stessa in capo ad entrambi Che il fondo abbia ad oggetto un bene, la cui proprietà sia attribuita ad un terzo Ove i costituenti siano entrambi i coniugi è ammissibile : Che sia attribuito ad uno solo dei coniugi B) che sia riservata in capo ad entrambi Che sia conferito il godimento da parte di entrambi Che il fondo abbia oggetto un bene, la cui proprietà sia attribuita ad un terzo Ove il costituente sia un terzo è ammissibile Che sia attribuita la proprietà ad uno solo dei coniugi Che sia attribuita la proprietà ad entrambi i coniugi Che sia riservato al terzo che il bene, costituito in fondo patrimoniale quanto al godimento, sia dal terzo trasferito ad altro soggetto estraneo ai coniugi

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale La proprietà e l’amministrazione La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che l’atto costitutivo del fondo stesso disponga diversamente L’amministrazione dei beni del fondo segue le stesse norme previste in materia di comunione legale

SECONDO LA GIURISPRUDENZA IL FONDO PATRIMONIALE PROTEGGE I soggetti Funzione del vincolo è quella di destinare i beni conferiti al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, di assistenza e di contribuzione esistenti nell’ambito della famiglia SECONDO LA GIURISPRUDENZA IL FONDO PATRIMONIALE PROTEGGE IMPRENDITORI PER I DEBITI CONTRATTI DAI CONIUGI NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA AMMINISTRATORI, SINDACI E REVISORI PER AZIONI DI RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONISTI PER AZIONI DI RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE 56

I soggetti Presupposto fondamentale e’ l’esistenza di una famiglia legittima. Può essere costituito prima e durante il matrimonio I soggetti che per legge sono legittimati ad istituire un fondo patrimoniale sono : Costituzione da parte di entrambi i coniugi per atto pubblico inter vivos Costituzione da parte di uno dei coniugi Costituzione da parte di un terzo per atto pubblico inter vivos Costituzione da parte di un terzo per testamento I BENIFICIARI Coloro che rientrano nella definizione di “famiglia” ( i figli, legittimi o adottivi, gli affiliati e i minori in affido temporaneo, sia nati che sopravvenuti al tempo della costituzione del fondo

La sentenza della Cassazione La Corte di Cassazione, con sentenza del 7 gennaio 1984, n. 134, ha provveduto a precisare che, i bisogni familiari tutelati dal fondo patrimoniale non sono rappresentati esclusivamente dalle esigenze di prima necessità, ma ricomprendono “anche quelle esigenze volte al mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi”. ATTENZIONE I frutti derivanti dai beni oggetto del fondo patrimoniale devono essere necessariamente utilizzate per i bisogni della famiglia. 58

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Che cosa ci va nel fondo ? Il Fondo patrimoniale Il fondo patrimoniale può essere costituito sui beni di proprietà di uno solo dei coniugi o di entrambi Di solito è utilizzato per gli immobili (case, fabbricati, terreni edificabili o agricoli), ma può comprendere titoli di credito o beni mobili registrati (autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) La costituzione del fondo non comporta il trasferimento dei beni, che restano intestati a chi ne era già proprietario

I beni mobili registrati Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Beni conferibili nel fondo Il Fondo patrimoniale Per quanto disposto dall’articolo 167 c.c possono formare oggetto del fondo patrimoniale : Beni immobili I beni mobili registrati I titoli di credito Beni futuri

NATURA DEI BENI REGIME DI PUBBLICITA’ Beni conferibili nel fondo Per determinare i beni da apportare al fondo patrimoniale, esistono due criteri generali : NATURA DEI BENI REGIME DI PUBBLICITA’ Oltre alla pura identificazione delle classi di beni (immobili o mobili iscritti in pubblici registri) il legislatore non effettua ulteriori disposizioni lascando ampi margini alle interpretazioni A titolo esemplificativo per alcuni i termini “ beni mobili iscritti in pubblici registri” comprenderebbero anche beni immateriali, purché registrati ( marchi e brevetti) L’elemento caratterizzante l’inclusione dei beni nell’elenco di cui all’art. 167 c.c è il regime di pubblicità cui essi sono assoggettati , vale a dire l’iscrizione in un pubblico registro o le forme che, almeno per quanto concerne i titoli di credito

Beni conferibili nel fondo – BENI IMMOBILI I beni immobili costituiscono le principali tipologie su cui viene costituito un fondo patrimoniale I beni in oggetto sono definiti dall’articolo 812 del codice civile ai sensi del quale “ sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi di acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione In realtà l’oggetto del fondo non è il “bene” ma il diritto sullo steso, diritto che non può essere quello di proprietà

Beni conferibili nel fondo – BENI IMMOBILI Si ritiene pacifica la possibilità di costituire un fondo patrimoniale non solo sul diritto di proprietà ma anche altri diritti reali su tali beni , come ad esempio : Il diritto di usufrutto Il diritto di superficie Il diritto di enfiteusi Inoltre il vincolo in oggetto opera anche per i frutti prodotti dai beni menzionati. Questi ultimi devono considerarsi beni del fondo

Beni conferibili nel fondo – BENI MOBILI REGISTRATI I beni mobili registrati sono disciplinati dall’articolo 815 c.c. , il quale tuttavia non da una specifica definizione degli stessi. Si tratta dunque di una categoria aperta, non esistendo un’ elencazione tassativa Sono tali le navi, i macchinari, i galleggianti, gli aeromobili e gli autoveicoli, tutti i beni che sono suscettibili di sfruttamento economico e quindi in grado di produrre frutti utilizzabili in tal senso Possono essere inseriti in detta categoria anche i brevetti per invenzioni industriali e quelli per i marchi i quali a seguito della riforma dell’articolo 2574 c.c possono essere trasferiti indipendentemente dall’azienda.

Beni conferibili nel fondo – TITOLI DI CREDITO Ai sensi dell’articolo 167 c.c. possono essere destinati al fondo patrimoniale anche i titoli di credito Questi devono essere vincolati, rendendoli nominativi “ con annotazione del vincolo o in ogni altro modo idoneo”. E i titoli azionari possono essere conferiti nel fondo ? RISPOSTA : Considerata la natura dei titoli azionari e delle loro modalità di circolazione, del tutto simile a quella dei titoli nominativi, si ritiene che anche le azioni di società (quotate e non) possano costituire oggetto del fondo patrimoniale. In questi casi, evidentemente la pubblicità del vincolo dovrà risultare sia sul titolo che nel registro dell’emittente

Beni conferibili nel fondo – BENI FUTURI Molto controversa appare la possibilità di costituire un fondo patrimoniale su un bene futuro Due le fondamentali argomentazioni a suffragio della tesi negativa : in primo luogo l’art. 167 c.c. Prevede per i coniugi la possibilità di destinare “determinati beni…, a far fronte ai bisogni della famiglia, il che lascerebbe presumere che i beni del fondo debbano essere in concreto esistenti all’atto della sua costituzione A tale teoria si contrappone la tesi positiva, secondo la quale in primis eventuali limitazioni alla possibilità di costituire un fondo patrimoniale su beni futuri dovevano essere previste dallo stesso legislatore. In assenza di tale divieto non si ravvedano, quindi limiti. ESEMPIO : Costituzione fondo patrimoniale su un edificio da costruire su proprietà in regime di comunione di beni

Beni conferibili nel fondo – SCHEMA GENERALE I BENI CONFERIBILI NEL FONDO PATRIMONIALE BENI CONFERIBILI CON CERTEZZA BENI NON CONFERIBILI BENI AMMESSI CON DUBBIO Beni immobili e diritti reali sugli stessi Beni mobili Partecipazioni in srl Beni mobili registrati Aziende Beni futuri Titoli di credito nominativi (comprese le azioni) Titoli di credito al portatore Diritti reali personalissimi (diritto d’uso, abitazione e servitù)

Beni mobili ATTENZIONE I beni mobili non registrati possono essere oggetto del fondo ? ATTENZIONE Non possono essere oggetto del fondo i beni mobili (oggetti di antiquariato, preziosi) , poiché risulta impossibile rendere il vincolo opponibile ai terzi mediante adeguati strumenti pubblicitari. Inoltre la rapida circolazione a cui i beni mobili sono sottoposti renderebbero gli stessi difficilmente compatibili con il vincolo del fondo Fra i beni sui quali non può essere iscritto il fondo rientrano anche quelli di elevato valore non iscritti ai pubblici registri quali gioielli, oggetti d’arte.

Azienda ATTENZIONE L’azienda può essere conferita nel fondo ? Si ritiene che l’azienda non sia conferibile nel fondo per due motivazioni La possibilità di conferire in fondo singoli beni aziendali metterebbero i creditori dell’imprenditore nelle condizioni di non poter mai agire sui beni aziendali il conferimento dell’azienda si porrebbe in contrasto con il principio secondo cui possono essere vincolanti solo i beni con riferimento ai quali il vincolo stesso può essere adeguatamente portato a conoscenza dei terzi. Essendo l’azienda costituita da un insieme di beni immobili, mobili e mobili registrati, parte della stessa non potrebbe mai essere conferita.

Perché fare un fondo patrimoniale ? VINCOLARE DETERMINATI BENI (immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito) componenti il patrimonio di un determinato soggetto a fare fronte ai bisogni della famiglia, di fatto proteggendoli da eventuali future aggressioni di soggetti terzi La legge dispone che i beni compresi nel fondo patrimoniale e i loro redditi non son o soggetti a esecuzione forzata per i debiti che il creditore sapeva essere contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Tra questi rientrano tutti i debiti contratti nell’esercizio di un ‘impresa commerciale o comunque di un’attività professionale, ma anche, secondo l’opinione prevalente, i debiti derivanti da obblighi di risarcimento dei danni, da sanzioni penali o amministrativi . Nei confronti del fisco , però rimane qualche dubbio in quanto secondo alcune sentenze la presenza del fondo non è opponibile all’amministrazione finanziaria.

ATTENZIONE Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Perché fare un fondo patrimoniale ? ATTENZIONE Il fondo patrimoniale non può essere utilizzato per sottrarsi al pagamento di debiti già contratti. Un simile tentativo potrebbe avere rilevanza penale, soprattutto se si tratta di debiti fiscali o nei confronti dello Stato Cassazione penale 23986/2011 art 11 d.lgs 74/2000 – sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – elemento soggettivo dolo specifico; elemento materiale compimento di azione fraudolenta volta avanificare l’esito della esecuzione coattiva tributaria 71

I creditori E’ essenziale precisare che il fondo patrimoniale è uno strumento da adottare in tempi non “sospetti” e cioè non quando l’obbligazione da cui ci si voglia proteggere sia già sorta. L’atto costitutivo del fondo, infatti, se non fatto “ad arte” può essere revocato dai creditori entro cinque anni, come un qualunque atto col quale si ceda a terzi un bene per sottrarlo alla possibile aggressione dei medesimi.

I creditori Il creditore, che è tale dopo la costituzione del fondo, deve avere piena consapevolezza, al momento in cui viene a perfezionarsi l’obbligazione, che essa è estranea alle esigenze familiari. Tale circostanza deve costituire oggetto di prova, da parte di colui che si oppone all'espropriazione forzata. Ciò significa che un creditore ben potrebbe tentare di aggredire beni costituenti il Fondo Patrimoniale, ma, i debitori, nel caso i coniugi, debbono provare che l’obbligazione, da cui deriva l’attività esecutiva, aveva finalità diverse dal soddisfacimento delle esigenze familiari. La prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, essendo sufficiente dimostrare che lo scopo dell'obbligazione appariva come normalmente estraneo ai bisogni della famiglia.

GIURISPRUDENZA PENALE FONDO PATRIMONIALE IN FRODE AL FISCO” – Cass. pen. 21013/2012 Anche se anteriore all’inizio della procedura di riscossione, la costituzione da parte del contribuente-debitore di un fondo patrimoniale - dal quale derivi “idoneo ostacolo” al soddisfacimento della pretesa fiscale - vale a integrare gli estremi del reato p. e p. dall’art. 11 d. lgs. 74/2000: Cass. pen., Sez. III, 31 maggio 2012, n. 21013, Pres. Petti, Rel. ed Est. Gentile Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 15 giugno 2011 n. 23986 Sono sequestrabili, in via preventiva, i beni costituiti in fondo patrimoniale per sottrarli al Fisco. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 23986/2011, rigettando il ricorso di un cittadino indagato per false ed omesse dichiarazioni fiscali oltreché per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. I giudici di Piazza Cavour cominciano col richiamare la previsione dell’articolo 11 del Dlgs 74/2000, secondo il quale il reato è commesso da colui che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e relativi interessi e sanzioni, aliena simulatamente i propri beni o compie altri atti fraudolenti idonei a frustrare l’efficacia della riscossione coatta. Non solo ma spiega la Corte “Nel nuovo reato dell’art. 11, l’evento materiale si trasforma da danno in pericolo essendo sufficiente la idoneità della condotta a raggiungere il fine illecito che il contribuente si prefigura”. In tal modo, “il legislatore ha anticipato la tutela penale del bene protetto non limitandolo alla effettiva riscossione dei tributi, ma anche alla conservazione delle garanzie patrimoniali connesse”. Dunque, è sufficiente la mera “potenzialità” a rendere impossibile il pagamento del debito tributario. E, secondo la Suprema Corte, “la fraudolenta costituzione di un fondo patrimoniale” è “condotta idonea ad ostacolare il soddisfacimento della pretesa fiscale”.

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale , è sufficiente la mera “potenzialità” a rendere impossibile il pagamento del debito tributario. E, secondo la Suprema Corte, “la fraudolenta costituzione di un fondo patrimoniale” è “condotta idonea ad ostacolare il soddisfacimento della pretesa fiscale (Cfr. Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 15 giugno 2011 n. 23986) 75

L’amministrazione del fondo patrimoniale L’amministrazione del fondo spetta ad entrambi i coniugi a prescindere dalla effettiva titolarità dei beni La proprietà dei beni del fondo può essere anche di uno dei coniugi, ma l’amministrazione allo scopo di garantire la parità tra i coniugi spetta ad entrambi

1 2 3 L’amministrazione del fondo patrimoniale Obblighi specifici dei coniugi nell’amministrazione 1 Destinare gli utili prodotti dalla gestione del fondo solo ai bisogni familiari 2 Non alienare, dare in pegno o vincolare i beni senza il consenso di entrambi i coniugi e , in presenza di figli minori, solo con l’autorizzazione del giudice, a meno che tale possibilità sia espressamente prevista nell’atto costitutivo 3 Non destinare i beni e gli utili ad attività estranee alla famiglia quali quelle imprenditoriali o professionali

L’amministrazione del fondo patrimoniale L’amministrazione dei beni che costituiscono il fondo patrimoniale è affidata ad entrambi i coniugi secondo la disciplina della comunione legale e, cioè essenzialmente amministrazione disgiunta per gli atti d’ordinaria amministrazione ed amministrazione congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione. Tra gli atti di straordinaria amministrazione (slide pagina successiva) deve segnalarsi che, in caso di presenza di figli minori, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e con l’autorizzazione del giudice nei soli casi di necessità ed utilità evidente. IMPORTANTE

L’ordinaria amministrazione Per atti di ordinaria amministrazione si intendono solo gli atti di conservazione del fondo e di riscossione e di diposizione delle rendite al fine di utilizzarle per i bisogni della famiglia. Tali atti spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi Sono tali quegli atti inerenti il corrente esercizio dei beni ricompresi nel fondo o alienazione di un bene di modesto valore rispetto alla complessiva consistenza del fondo patrimoniale, o il soddisfacimento dei normali bisogni di vita quali ad esempio vitto, alloggio e vestiario. Rientrano negli atti di ordinaria amministrazione l’utilizzo dei frutti, a condizione che tale utilizzo vada a vantaggio della famiglia.

L’ordinaria amministrazione Gli atti che assicurino il corrente esercizio dei beni ricompresi nel fondo Esempio : L’impiego dei frutti Le obbligazioni contratti per la loro produzione Le spese per la conservazione dei beni L’alienazione di un bene di modesto valore rispetto alla complessiva consistenza del fondo Gli atti rivolti al soddisfacimento dei normali bisogno di vita ( alloggio e vestiario) Ordinaria gestione

L’ordinaria amministrazione Gli atti di ordinaria amministrazione sono ricollegabili alla “ normalità” degli eventi che costituiscono l’oggetto dell’attività considerata Per accertare se un atto possa ritenersi di ordinaria amministrazione, bisogna avere riguardo alla scarsa rilevanza del suo valore economico e soprattutto della relativa rilevanza che esso ha nei confronti della situazione patrimoniale della famiglia

L’ordinaria amministrazione Secondo l’articolo 188 comma 2 del c.c l’utilizzazione dei frutti, impiegati per soddisfare i bisogni della famiglia è un atto che ciascun coniuge può compiere disgiuntamente, senza il consenso dell’altro coniuge, a condizione che tale utilizzazione vada sempre e comunque a vantaggio della famiglia

La straordinaria amministrazione L’articolo 169 del c.c. salvo che non sia diversamente disposto in sede di atto costitutivo , richiede l’accordo di ambedue i coniugi per stipulare atti volti ad alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare i beni del fondo stesso. È richiesta l’autorizzazione giudiziale se vi sono figli minori Rientrano nell’amministrazione straordinaria e sono, quindi sottoposti alla gestione congiunta dei coniugi, tutti quegli atti che possono determinare un mutamento della condizione economica familiare, incidendo sulla consistenza e sul valore patrimoniale del fondo.

Sottoposti alla gestione congiunta dei coniugi La straordinaria amministrazione Sottoposti alla gestione congiunta dei coniugi L’amministrazione straordinaria sono gli atti estranei alle normali esigenze della vita familiare, o che incidono sulla composizione del patrimonio o sulle condizioni di vita della famiglia “ ATTENZIONE Tra gli atti che necessitano il consenso di entrambi i coniugi rientrano gli atti volti a concedere diritti reali di garanzia , l’ipoteca , il pegno ( che può riguardare anche titoli di credito )

ORDINARIA AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE L’amministrazione del fondo patrimoniale L’amministrazione del fondo avviene secondo le norme della comunione legale ORDINARIA AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE Gli atti spettano disgiuntamente a ciascun coniuge Atti di conservazione del fondo e di riscossione e disposizioni delle rendite al fine di utilizzarle per i bisogni della famiglia Gli atti spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi salvo che non sia diversamente scritto nell’atto costitutivo. Se figli minori richiesta l’autorizzazione giudiziale Eccezioni quando uno dei coniugi sia impossibilitato a causa di qualsiasi impedimento 85

Amministrazione di un solo coniuge L’amministrazione del fondo patrimoniale : un solo coniuge Di norma la gestione del fondo spetta ad entrambi i coniugi, congiuntamente per gli atti straordinari, disgiuntamente per quelli di ordinaria amministrazione Tale regola può subire delle eccezioni che si manifestano quando uno dei coniugi sia impossibilitato ad amministrare a causa di un qualsiasi impedimento In queste circostanze il coniuge che non ha nessun impedimento può richiedere al giudice l’autorizzazione al compimento di tutti gli atti necessari alla salvaguardia degli interessi della famiglia. Amministrazione di un solo coniuge 86

1 2 3 L’amministrazione del fondo patrimoniale : un solo coniuge In quali casi ? Lontananza o altro impedimento di un coniuge ad amministrare Rilascio di procure tra coniugi Esclusione di un coniuge dall’amministrazione per cause di forza maggiore (interdizione, malattia, morte, detenzione, latitanza, ecc) 1 2 3 L’autorizzazione giudiziale non è necessaria qualora il coniuge impedito abbia rilasciato, in precedenza, una procura per il compimento di atti di straordinaria amministrazione 87

AMMINISTRAZIONE FONDO L’amministrazione del fondo patrimoniale L’amministrazione dei beni del fondo è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale Art. 168, Co. 3 C.C ENTRAMBI I CONIUGI AMMINISTRAZIONE FONDO ORDINARI (poteri disgiunti) STRAORDINARI (poteri congiunti) Alienazione Trascrizione di ipoteca Costituzione in pegno Iscrizione di vincoli Conservazione Manutenzione Riscossione e disposizione delle rendite

I vantaggi del fondo patrimoniale Consente di separare una parte del patrimonio del soggetto sottraendolo alla garanzia illimitata per le obbligazioni contratte nell’esercizio commerciale; quindi protezione dei beni in oggetto dalle possibili disavventure dell’impresa o comunque dell’attività economica e protezione contro le pretese dei creditori Una parte del patrimonio viene destinata ai bisogni della famiglia e quindi anche alle necessità degli eredi non interessati al governo dell’impresa Permette a certe condizioni la non esecutabilità dei beni di famiglia da parte dei terzi È soggetto a spese solo in fase costitutiva Tutela dei figli minori/invalidi di un genitori/imprenditore o professionista dai rischi dell’attività Flessibilità : rimozione successiva del vincolo a discrezione dei soggetti che lo hanno disposto

Gli svantaggi del fondo patrimoniale È legato indissolubilmente alle sorti del matrimonio (instabilità) e non può essere utilizzato da soggetti non coniugati Per lo scioglimento del fondo è necessario il consenso di tutte le parti della convenzione Possono essere costituire oggetto di un fondo patrimoniale solo “i bisogni della famiglia” Temporaneità della soluzione I beni possono essere alienati, ipotecati solo con il consenso di entrambi i coniugi Aggredibilità dei frutti dai beni del fondo Non possono essere conferiti in un fondo patrimoniale : beni mobili non registrati, denaro, quote sociali, non azionarie e in genere tutti quegli strumenti finanziari che non sono riconducibili con certezza alla categoria dei titoli di credito

Gli svantaggi del fondo patrimoniale A parere dell’ Agenzia delle Entrate: La costituzione di un fondo patrimoniale è soggetta all’ imposta sulle donazioni nel caso in cui sia costituito con beni di un terzo o di proprietà di uno solo dei coniugi che non se ne riserva la proprietà (ricorre quindi l’effetto traslativo). Viceversa non è soggetto all’ imposta sulle donazioni se il fondo è costituito con beni di proprietà di entrambi i coniugi ovvero qualora sia costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi e nell’ atto costitutivo del fondo sia espressamente stabilito che la proprietà rimane in carico allo stesso conferente (non ricorre l’effetto traslativo). 91

Debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia Impignorabilità dei beni I debiti della famiglia possono essere ripartiti in 3 categorie : 1 Debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia 2 Debiti che il creditore ignorava essere estranei ai bisogni della famiglia 3 Debiti contratti per scopi estranei alla vita familiare che il creditore conosceva come tali

Impignorabilità dei beni Affinché i coniugi possano evitare l’azione esecutiva sui beni del fondo patrimoniale è necessario che si verifichino le seguenti condizioni : 1 I debiti siano contratti dai coniugi per beni o prestazioni estranei ai bisogni della famiglia 2 Al momento del perfezionamento dell’obbligazione il creditore fosse consapevole della estraneità del debito rispetto alle esigenze familiari

Impignorabilità dei beni L’articolo 170 c.c stabilisce che i beni conferiti nel fondo patrimoniale possono essere pignorati solo dai creditori le cui obbligazioni siano sorte in relazione a obblighi contratti dai coniugi per le esigenze della famiglia Il fondo sottrae i beni ai creditori i cui crediti siano sorti per ragioni imprenditoriali, professionali o di normale responsabilità civile

ll concetto di estraneità del debito (esemplificazione pratica) CASO: IMPRENDITORE INDIVIDUALE destina a fondo patrimoniale un immobile in comunione legale con la moglie . Banca promuove - previa revoca degli affidamenti e conseguito un titolo esecutivo, - esecuzione forzata la sua quota per ½ dell’immobile costituito in fondo patrimoniale, non applicandosi in via di principio il divieto di esecuzione previsto dall’art. 170 c.c Il divieto in questione opera, difatti, solo allorquando i debiti siano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, bisogni che secondo il citato orientamento giurisprudenziale non vanno intesi in senso restrittivo. Nel caso di specie, le linee di credito sono state erogate in favore dell’imprenditore per esigenze inerenti la sua attività di lavoro autonomo esercitata con una Ditta individuale, attività dalla quale si presume che la famiglia tragga i redditi necessari al suo pieno ed adeguato mantenimento; ed il corrispondente suo debito verso la Banca risulterebbe così contratto anche per soddisfare bisogni della famiglia, oltre che per esigenze connesse all’attività imprenditoriale.

Segue Per converso, la stessa quota di proprietà immobiliare non potrebbe essere aggredita per un eventuale saldo passivo derivante dal rapporto creditizio intrattenuto dalla S.r.l. di cui la moglie dell’imprenditore è socia, rapporto che lo stesso ha garantito con fideiussione, trattandosi di linee di credito concesse ad una Società con personalità giuridica e con conseguente autonomia patrimoniale perfetta, e senz’altro destinate esclusivamente ad esigenze economiche, produttive e/o commerciali della Società stessa. Per ragioni analoghe a quelle di cui sopra, la quota in questione non potrebbe essere aggredita per eventuali debiti contratti dalla S.a.s. di cui l’imprenditore è socio accomandatario ed amministratore, debiti per i quali è, pertanto, solidalmente ed illimitatamente responsabile con la S.a.s. stessa. (?) Difatti, anche la S.a.s., società di persone, benché in quanto tale sprovvista di personalità giuridica, costituisce pur sempre un autonomo soggetto di diritto che può essere centro di imputazione di rapporti contrattuali distinti rispetto alle posizioni dei singoli soci, ed è altresì dotata di una propria parziale autonomia patrimoniale. In conclusione, anche se l’anno prossimo il fondo patrimoniale già costituito si consoliderà, per il decorso del termine quinquennale di prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria, permane il potenziale rischio di espropriazione forzata per la quota di proprietà immobiliare dell’imprenditore, ma unicamente in relazione ad eventuali debiti contratti come Ditta individuale, salvo fornire la prova rigorosa che il debito è del tutto estraneo alle esigenze familiari (prova peraltro “diabolica” se la famiglia non ha altri redditi).  

Impignorabilità dei beni L’impignorabilità riguarda tutti i beni del fondo patrimoniale ma anche i relativi frutti L’esecuzione sui beni e sui frutti non può aver luogo se il creditore era a conoscenza del fatto che i debiti erano stati contratti per scopi estranei al soddisfacimento della famiglia Spetta ai coniugi dimostrare che i creditori erano a conoscenza che le obbligazioni erano state contratte per cause esterne

Impignorabilità dei beni Secondo il Consiglio nazionale del Notariato “ il creditore deve <<positivamente >> essere a conoscenza della estraneità dell’obbligazione alle esigenze della famiglia. Non basta la mera conoscibilità astratta o la dimostrazione che il creditore con la diligenza ordinaria avrebbe conosciuto una siffatta alienità. Né è sufficiente un semplice stato di non conoscenza o di ignoranza del creditore, magari a causa della neutralità dell’obbligazione in questione. La prova di tale conoscenza, anche mediante semplici presunzioni grava sui coniugi; in particolare costoro dovranno provare la non corrispondenza, in modo oggettivo , dell’obbligazione sorta nei confronti dell’esecutante ai bisogni del loro nucleo familiare “.

Impignorabilità dei beni La corte di cassazione con la sentenza 9.04.1996 n.3251 ha precisato che il divieto di esecuzione forzata sui soli crediti estranei alla famiglia si estende non soltanto ai crediti sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma anche quelli sorti prima di tale data

ESPROPRIAZIONE DEL FONDO Impignorabilità dei beni Art 170 c.c L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia ESPROPRIAZIONE DEL FONDO SI NO Debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia Debiti che il creditore ignorava essere estranei ai bisogni della famiglia Debiti contratti per scopi estranei alla vita familiare che il creditore conosceva essere tali

Esecuzione dei beni Natura dei debiti Stato soggettivo del creditore I beni conferiti nel fondo non possono essere oggetto di esecuzione per debiti contratti non in relazione ai bisogni della famiglia Stato soggettivo del creditore Ai fini della non aggredibilità è necessario che al momento della contrazione del debito il creditore fosse a conoscenza del fatto che i debiti erano stati contratti da uno dei coniugi per esigenze diverse da quelle familiari Onere della prova Spetta ai coniugi provare che il creditore era a conoscenza che l’obbligazione sia sorta per fini estranei a quelli della famiglia

Obbligazioni contratte per bisogni della famiglia Nel caso in cui sia stata contratta un’obbligazione da parte di un coniuge e questo abbia agito nel pieno rispetto delle regole sull’amministrazione del fondo, rimane coinvolta nella responsabilità anche la quota dell’altro coniuge, dal momento che tutti gli atti rivolti a soddisfare bisogni essenziali della famiglia, costituiscono gestione del fondo Inoltre i creditori possono rivalersi anche sugli altri beni dei coniugi in comunione legale

Obbligazioni contratte per scopi estranei ai bisogni della famiglia Il fondo patrimoniale non può essere aggredito dai creditori consapevoli che il loro credito trova la sua fonte in una obbligazione sorta per soddisfare interessi personali di un coniuge, estranei alle necessità familiari, cosa che è invece consentita al creditore in buona fede Inoltre i creditori possono rivalersi anche sugli altri beni dei coniugi in comunione legale

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Fallimento dei coniugi Il Fondo patrimoniale Premessa Il fallimento dei coniugi o di uno di essi non costituisce causa di cessazione del fondo patrimoniale -

Art.46 n.3 legge fallimentare Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Fallimento dei coniugi Il Fondo patrimoniale Art.46 n.3 legge fallimentare Sancisce l’esclusione dall’attivo fallimentare dei “ beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi”. Ne deriva che l’acquisizione dei beni e dei frutti costituiti in fondo patrimoniale può avvenire esclusivamente per il soddisfacimento di creditori per debiti contratti nell’interesse della famiglia attraverso la formazione di una massa separata che il curatore fallimentare è eventualmente chiamato a costituire.

In definitiva Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Fallimento dei coniugi Il Fondo patrimoniale In definitiva Non solo il fallimento non è causa di scioglimento del fondo patrimoniale, ma i beni e i frutti in forza di esso vincolati ai bisogni della famiglia non sono appresi nella massa fallimentare e continuano a svolgere la funzione per la quale sono stati destinati in un patrimonio separato anche durante e indipendentemente dal fallimento di uno o di tutti e due i coniugi

In pratica Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Fallimento dei coniugi Il Fondo patrimoniale In pratica Nel caso di fallimento di uno dei coniugi o di entrambi i beni facenti parte del fondo patrimoniale potranno essere appresi “pro quota” all’attivo del fallimento, con una massa separata destinata al soddisfacimento dei creditori ignari che i debiti dei coniugi erano stati contratti per finalità estranee ai bisogni della famiglia.

Azione revocatoria La costituzione del fondo può essere sottoposta ad azione revocatoria ordinaria o fallimentare se fatta in frode ai creditori. L’azione revocatoria (art. 2901 c.c) rappresenta un mezzo di conservazione, concesso ai singoli creditori, della garanzia patrimoniale sull’intero patrimonio del debitore , essa consente di ottenere l’inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore che rechino pregiudizio o che mettano anche solo in pericolo il credito stesso

Azione revocatoria In tema di revocatoria fallimentare va rilevato che l’art. 64, RD 16.3.1942, n. 267 (LEGGE FALLIMENTARE) prevede che , in caso di fallimento di uno dei coniugi, l’atto di costituzione del fondo sia inefficace nei confronti dei creditori se compiuto nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento

Azione revocatoria I presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria 1) Sussistenza di un diritto di credito a carico dei coniugi 2) Compimento di un atto di disposizione da parte dei coniugi 3) Pregiudizio arrecato dall’atto alla garanzia de creditore

Sintesi Alla luce della più recente giurisprudenza i fondi patrimoniali sembrano proteggere i beni di : IMPRENDITORI Per debiti contratti dai coniugi nell’esercizio di attività d’impresa PROFESSIONISTI Per azioni di responsabilità civile professionale

Sintesi In conclusione spetterà al giudice di merito se valutare se l’atto compiuto abbia o meno un’effettiva connessione con le esigenze della famiglia, le quali non andranno considerate solo in funzione di vantaggio economico, ma in una prospettiva più ampia, comprensiva di tutte le esigenze volte al pieno mantenimento del nucleo familiare ed al potenziamento delle capacità lavorative dei suoi componenti

Premessa La cessazione del fondo patrimoniale All’atto della costituzione del fondo patrimoniale non è possibile fissare un termine o una clausola risolutiva che limiti la durata del fondo, tanto meno è consentito stipularne la risoluzione convenzionale.

La cessazione del fondo patrimoniale Ai sensi del’art. 171 co. 1 “ la destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio” Il fondo si estingue a causa del venir meno del vincolo matrimoniale che ne aveva consentito la costituzione

Il fondo si scioglie solamente il vincolo matrimoniale La cessazione del fondo patrimoniale Il fondo si scioglie solamente quando viene meno il vincolo matrimoniale

La cause di cessazione 1 2 3 La cessazione del fondo patrimoniale Scioglimento del matrimonio derivante dal divorzio. Mentre la separazione personale dei coniugi non costituisce causa di cessazione del fondo 2 Annullamento del matrimonio o nullità. 3 Morte di uno dei coniugi.

La presenza di figli minori La cessazione del fondo patrimoniale La presenza di figli minori L’articolo 171, comma 2, c.c dispone che in presenza di figli minori “ il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figli” Il giudice potrà nominare il coniuge a cui spetterà l’amministrazione del fondo, il quale potrebbe coincidere con il coniuge affidatario dei figli Il tribunale a seconda delle condizioni economiche della famiglia, può assegnare ai figli una parte di beni costituenti il fondo Soltanto qualora l’ultimo figlio avrà raggiunto la maggiore età, i beni del fondo ritorneranno nella piena disponibilità dei coniugi o degli eredi

Imposizione indiretta del fondo patrimoniale Imposizione indiretta del fondo patrimoniale Tabella riepilogativa (Circ. n 221 del 2000) Tabella riep Tipologia di fondo Imposta donazione Imposta registro a) fondo costituito con beni di proprietà di entrambi i coniugi No Fissa 168,00 b) fondo costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi che se ne riserva la proprietà; c) fondo costituito con beni coniugi che non se ne riserva la proprietà con accettazione Proporzionale 4% oltre franchigia sul 50% Senza d) fondo costituito con beni di un terzo che non se ne Proporzionale (aliquota in base rapporto parentela imponibile 50 % ciascun coniuge) e) fondo costituito con beni di un terzo che se ne riserva la proprietà. (aliquota in base rapporto parentela ed imponibile 50% ciascun coniuge) Imposta di bollo   Qualora il fondo ha per oggetto beni immobili e avviene il trasferimento di proprietà, si applica l’imposta di euro 250,00; quAlora non avvenga il trasferimento, l’imposta di bollo è di euro 155,00 118

Per la registrazione degli atti non assoggettati a tassazione in virtù dell’applicazione delle franchigie, è dovuta l’imposta in misura fissa di euro 168,00 circolare n. 3 del 2008 Agenzia Entrate: 1) qualora la costituzione del fondo patrimoniale non  comporti trasferimento di beni immobili, per la formalità di trascrizione è dovuta l'imposta ipotecaria in misura fissa di cui all'art. 4 della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con d.lgs 31 ottobre 1990, n. 347; 2) qualora, invece, la costituzione del fondo patrimoniale comporti trasferimento di beni immobili, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale nella misura proporzionale stabilita rispettivamente dall'art. 1 della tariffa allegata al suindicato testo unico e dall'art. 10 dello stesso testo unico (ipocatastali con aliquota totale de del 3 % - 2% + 1% - in caso di immobili)

GIURISPRUDENZA in tema di imposta di registro, il regime di tassazione dell’atto costitutivo di un fondo patrimoniale non è né quello stabilito dall’art. 1 della Tariffa Parte I, allegata al d.P.R. (atti traslativi a titolo oneroso), né quello previsto dall’art. 3 della Tariffa al citato d.P.R. n. 131 ( atti di natura dichiarativa) e neppure quell’altro disciplinato dall’art. 9 della stessa Tariffa ( atti divers, aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale), ma va individuato nella categoria residua di atti prevista dall’art. 11 dello stesso testo normativo, tassati nella misura fissa iva prevista. ( Corte di Cass sez. trib. N.8162 del 06/06/2002) Si desume che pertanto l’atto costitutivo del fondo patrimoniale deve essere incluso nella categoria residuale discipèlinato dall’art. 11 della tariffa Parte I allegata al d.P.R. n.131/86 ( imposta in misura fissa)

IMPOSTE DIRETTE Imposte dirette Ai fini reddituali come abbiamo già avuto modo di scrivere, il fondo patrimoniale non costituisce un soggetto giuridico autonomo, centro di imputazione di posizioni giuridiche in questo caso passive. Infatti l’art. 4 del T.U.I.R. ( d.P.R. del 22/12/1986 n. 917) lett b) dispone che i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale dicui agli artt. 167 ss.c.c. sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste dall’art. 171 c.c. ( cause di cessazione del fondo) i redditi dei beni che rimangono destinati al fondo sono imputati per l’intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l’amministrazione del fondo. Dunque ai fini delle imposte dirette, la previsione normativa non lascia alcun dubbio interpretativo, in quanto identifica i soggetti passivi dell’imposta prescindendo dalla effettiva titolarità della proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale, valorizzando il poter di disporre e amministare nell’interesse della famiglia la fonte reddituale a discapito della titolarità giuridica. Tale previsione è ulteriormente confermata dalla seconda parte dell’art. 4 lett b) del T.U.I.R., per le ipotesi di cessazione del fondo in presenza di figli minori. Ebbene iniquesto caso rileva ulteriormente l’irrilevanza del criterio di imputazione dell’imposta con la titolarità giuridica della fonte del reddito posto che in queste ipotesi i redditi dei beni che rimangono destinati al fondo sono imputati per l’intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l’amministrazione del fondo: tale ipotesi si realizza anche nel caso previsto dall’art. 171, 3° co c.c. cioè nel caso in cui il giudice può attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo. Aspetto peculiare ai fini dell’applicazione dell’imposta diretta riveste altrsì l’ipotesi di costituzione del bene da parte di un terzo con riserva di proprietà. Si ritiene che in tal caso si costituisca a favore di coniugi destinatari dell’attribuzione patrimoniale, un diritto reale di godimento sulla cui natura vi sono palesi contrasti dottrinali. I frutti prodotti da questi beni saranno soggetti ad imposizione fiscale e soggetti passivi saranno i coniugi ( a cui spettano) in sintonia d’altra parte con la previsione dell’art. 168 c.c. che stabilisce che i frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia, non distinguendo tra beni conferiti in proprietà e beni conferiti in godimento, con riserva della proprietà