RINTRACCIABILITA’ DEGLI ALIMENTI
La cooperazione rappresenta circa un quarto delle imprese certificate LA SITUAZIONE Secondo i dati SINCERT (Sistema Nazionale Accreditamento Organismi Certificazione) al 30 marzo 2002 in ITALIA le imprese in possesso di certificazioni della qualità ISO 9000 rappresentano un universo limitato: AGRICOLE 158 ALIMENTARI 2.202 0,3% del totale delle certificazioni 4% del totale delle certificazioni La cooperazione rappresenta circa un quarto delle imprese certificate SIGNIFICATO Solo una porzione ristretta dell’agroalimentare italiano può dimostrare (certificazione) la conformità dei propri SISTEMI DI GESTIONE QUALITA’ (SGQ) alle norme fissate internazionalmente (ISO) in materia di qualità
OBIETTIVO DAL 1° gennaio 2005 SARA’ OBBLIGATORIO ADOTTARE SISTEMI DI RINTRACCIABILITA’ DEGLI ALIMENTI IN TUTTA L’UNIONE EUROPEA IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 STABILISCE INFATTI CHE TRA 30 MESI ENTRERA’ IN VIGORE L’ARTICOLO 18 IL QUALE IMPONE L’OBBLIGATORIETA’ DELLA RICOSTRUZIONE DELL’INTERO PERCORSO DI UN ALIMENTO DAL CAMPO ALLA TAVOLA
LA BABELE DEI CONCETTI SICUREZZA ALIMENTARE QUALITA’ CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ RINTRACCIABILITA’ Si tratta di concetti molto diversi che spesso vengono utilizzati in modo improprio determinando confusione nel confronto sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da attivare, sull’analisi dei costi/benefici da ipotizzare etc..……
SICUREZZA ALIMENTARE E’ una condizione che deve essere garantita dagli operatori della filiera agroalimentare attraverso il rispetto di norme e atti specifici dal quale il consumatore può attendersi, in riferimento agli alimenti utilizzati, un livello di rischio per la propria salute nullo o comunque accettabile
QUALITA’ L’insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto (o di un servizio) che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite. Le esigenze, possono essere di carattere primario (es.: salubrità, sicurezza, gusto, etc. ……) oppure di carattere accessorio (fruibilità eccellente)
CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ Un atto mediante il quale una terza parte indipendente dichiara, con ragionevole attendibilità, che un determinato prodotto, processo o servizio è conforme ai requisiti di una specifica norma o di altro documento normativo (per es. ISO 9000) IN TERMINI PRATICI Se una impresa è certificata vuol dire che ha adottato un sistema di qualità conforme alle norme ISO, che lo ha formalizzato e reso esecutivo e che, successivamente, un ente indipendente accreditato (in Italia il SINCERT) ha verificato che tale sistema è effettivo e operante nell’impresa
oppure di individuare da RINTRACCIABILITA’ Il processo che permette di far risalire da VALLE MONTE oppure di individuare da MONTE VALLE le informazioni distribuite lungo una determinata filiera agroalimentare attraverso idonea documentazione.
LA RINTRACCIABILITA’ SECONDO L’UNIONE EUROPEA Il Reg. (CE) n.178/2002 fornisce una definizione molto precisa “La rintracciabilità è la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”
OPERATORE SETTORE ALIMENTARE ALTRE DEFINIZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) N.178/2002 ALIMENTO “Qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato destinato ad essere ingerito da esseri umani” (con esclusione dei vegetali prima della raccolta e degli animali vivi) OPERATORE SETTORE ALIMENTARE “Persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto della legislazione alimentare nell’impresa sottoposta al suo controllo” IMPRESA ALIMENTARE “Soggetto che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti”
L’articolo 18 del Reg. (CE) n.178/2002 prevede: LE REGOLE COMUNITARIE L’articolo 18 del Reg. (CE) n.178/2002 prevede: 1 La rintracciabilità è obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2005 2 Gli operatori del settore alimentare debbono essere in grado di individuare: a chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata ad entrare a far parte di un alimento b a chi (imprese) sono stati forniti i propri prodotti 3 Gli alimenti immessi nella U.E. devono essere etichettati o identificati per agevolare la loro rintracciabilità mediante idonea documentazione
FILIERA AGROALIMENTARE PROCESSO COMUNITARIO DELLA RINTRACCIABILITA’ FILIERA AGROALIMENTARE AREA PRODUZIONE A1 A2 A3 A AREA TRASFORMAZIONE (valorizzazione prodotto) B1 B2 B3 B AREA DISTRIBUZIONE C1 C2 C3 C OPERATORE OPERATORE OPERATORE OPERATORE DOCUMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE
NORMATIVA NAZIONALE La delega richiesta dal Governo per l’agricoltura (Legge di orientamento bis) prevede espressamente (testo approvato dalla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati il 23 aprile 2002) la: “definizione degli strumenti relativi alla rintracciabilità e all’etichettatura dei prodotti alimentari favorendo l’adozione di procedure di rintracciabilità differenziate per filiera………..…………..prevedendo adeguati sostegni alla loro diffusione”
QUALITA' LO SCHEMA VIRTUOSO CERTIFICAZIONE PRE-REQUISITI OBIETTIVO VALORE DEL PRODOTTO PRE-REQUISITI Proprietà e caratteristiche standard e/o di eccellenza (plus) SICUREZZA ALIMENTARE RINTRACCIABILITA’ evidenziazione e documentazione del rispetto di NORMATIVE COGENTI NORMATIVE VOLONTARIE
RINTRACCIABILITA’ OBBLIGATORIA E VOLONTARIA La rintracciabilità è certamente un PROCESSO MISTO costituito da un equilibrio tra due elementi: a Componente obbligatoria b Componente volontaria OBBLIGATORIETA’ VOLONTARIETA’ Il problema è: a cosa si deve riferire? Si manifesta attraverso un “plus” di norme autodefinite (applicazione di un disciplinare) da una determinata impresa o filiera agroalimentare per implementare la componente obbligatoria al fine di soddisfare maggiormente il consumatore Alle norme sulla sicurezza alimentare ? Ad altre norme aggiuntive (es. origine della materia prima) ? In sintesi: a quale intensità/livello deve arrivare ? Si tratta, comunque, di rispondere ad esigenze di pubblico interesse Ne deriva che la scelta della volontarietà è legata prevalentemente a considerazioni di marketing
LA RIVOLUZIONE DELLE FILIERE CON L’AVVENTO DELLA RINTRACCIABILITA’ IN ITALIA La RINTRACCIABILITA’ OBBLIGATORIA investe un corpus di imprese di tutto rilievo 2.300.000 agricole 80.000 alimentari 600.000 distributive
RIFLESSI DELLA RINTRACCIABILITA’ (SCENARIO) Costi e innovazioni organizzative per le imprese (raccolta, gestione e documentazione dati) che possono diventare vantaggi competiviti Sviluppo degli accordi di filiera (politica interprofessionale) Premessa indispensabile per il travaso di taluni elementi nell’etichettatura dei prodotti Certificazione Controlli da parte di soggetti terzi e/o pubblici Chances di mercato (nel caso di una forte componente volontaria) Valorizzazione dei prodotti DOP, IGP etc……e tipici Esaltazione delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli (modello cooperativo)
SVILUPPO DELLA TRACCIABILITA’ VOLONTARIA Filiera (aziende, gruppo, distretto) Attraverso la promozione delle Organizzazioni di rappresentanza (es.: Confcooperative) o di altri organismi collettivi Per accordi tra i soggetti di una determinata filiera agroalimentare nel suo complesso ATTENZIONE In questo ultimo caso, di fatto, le norme diventano obbligatorie (per vincolo di rappresentanza o, nel caso di Organizzazioni interprofessionali, per il principio dell’erga omnes) ES. PATTO C.N.E.L.
LE PROPOSTE DELLE ORGANIZZAZIONI AGROALIMENTARI DI RAPPRESENTANZA U.E. Reg. (CE) n.178/2002 PRINCIPI GENERALI NEI PROSSIMI MESI L’ITALIA DEVE APPLICARE NEL NOSTRO PAESE GLI INDIRIZZI COMUNITARI (DELEGA AL GOVERNO) QUALI SARANNO LE SCELTE? DIVERSITA’ DI PROPOSTE TRA LE ORGANIZZAZIONI QUAL’E’ L’ORIENTAMENTO DI CONFCOOPERATIVE?