Le obbligazioni La parola obbligazione ha in sé,evidente,il concetto di legame,di vincolo:”obligatio est iuris vinculum”(l’obbligazione è un vincolo giuridico) Di Pietro Bruna
Gli elementi dell'obbligazione I SOGGETTI Nel rapporto di obbligazione vi sono due parti distinte:il creditore,o soggetto attivo,cioè colui che esercita la pretesa a una determinata prestazione,e il debitore,o soggetto passivo,cioè colui che è tenuto a effettuarla. LA PRESTAZIONE L’oggetto dell’obbligazione è la prestazione,ossia un comportamento che il debitore deve tenere per far conseguire una utilità al creditore.La prestazione può consistere in un dare,in un fare o in un non fare. IL VINCOLO GIURIDICO Il vincolo è l’elemento che conferisce natura giuridica alla pretesa del creditore:è in forza di essa che il debitore viene costretto all’adempimento dell’obbligazione,e sorge per lui,in caso di inadempimento,la responsabilità patrimoniale. Di Pietro Bruna
Fonti delle obbligazioni I fatti giuridici idonei a far sorgere le obbligazioni si dicono fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni possono derivare: da contratto; da fatto illecito; da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico. Di Pietro Bruna
Le obbligazioni rispetto alla prestazione Varie sono le distinzioni che si possono operare tra le obbligazioni dal punto di vista della prestazione. Possono infatti aversi: Obbligazioni divisibili e multiple, queste ultime a loro volta distinguibili in cumulative e alternative; Obbligazioni divisibili e indivisibili; Obbligazioni fungibili e infungibili; Obbligazioni di mezzi e di risultato; Obbligazioni specifiche e generiche.Tra le obbligazioni generiche,poi, un posto a parte è occupato dalle obbligazioni pecuniarie. Di Pietro Bruna
L'adempimento L’adempimento dell’obbligazione è,quindi l’esatta esecuzione della prestazione dovuta.Effetto normale dell’adempimento è l’estinzione dell’obbligazione,con la conseguente liberazione del debitore. Di Pietro Bruna
Modo dell'adempimento Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Oggetto dell’adempimento è la prestazione a cui il debitore è tenuto,la quale deve essere eseguita “esattamente”. Luogo dell’adempimento è riconosciuto valore prevalente alla volontà delle parti,le quali possono stabilire dove la prestazione debba venire eseguita. Tempo dell’adempimento l’obbligazione deve essere adempiuta alla scadenza se vi è un termine;diversamente il creditore può esigere che la prestazione venga eseguita Immediatamente. Di Pietro Bruna
Obbligazioni pecuniarie Una particolare categoria di obbligazioni è rappresentata dalle obbligazioni pecuniarie nelle quali la prestazione consiste nel dare una somma di denaro . Debiti di valore consistono nella liquidazione di una somma di denaro corrispondente al valore di un bene. Debiti di valuta fanno riferimento diretto alle somme di denaro oggetto dell’obbligazione. Di Pietro Bruna
La mora del creditore Si dice che il creditore è in mora quando,senza motivo legittimo,non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dalla legge o non compie quanto è necessario affinchè il debitore possa adempiere l’obbligazione. Di Pietro Bruna
L'inadempimento L’inadempimento dell’obbligazione ha luogo quando il debitore non esegue la prestazione o la esegue inesattamente. Inadempimento assoluto,che si verifica quando il debitore non esegue affatto la prestazione;inadempimento relativo,che si verifica invece allorchè il debitore esegue in modo inesatto o in ritardo. Di Pietro Bruna
Causa dell'inadempimento Il dolo consiste in un comportamento volutamente preordinato (coscienza e volontà del fatto)al fine di non adempiere l’obbligazione. La colpa consiste nell’omissione del dovere di diligenza nell’adempimento,e comprende ogni forma di negligenza o imprudenza o imperizia del debitore. Di Pietro Bruna
La mora del debitore Si verifica mora del debitore quando il debitore effettua la prestazione con ritardo. La mora del debitore produce alcuni effetti specifici. La responsabilità dei danni causati dal ritardo nell’adempimento . Rischio che la cosa oggetto della prestazione,perisca fortuitamente. Di Pietro Bruna
Causa non imputabile al debitore Caso fortuito,ossia un evento non prevedibile e non evitabile,solitamente individuato nelle cosiddette calamità. Forza maggiore,ossia una forza esterna alla quale l’uomo non può opporre resistenza. Di Pietro Bruna
Il risarcimento del danno Il debitore che non esegue esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno,se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Di Pietro Bruna
Clausola penale La clausola penale è una clausola accessoria del contratto,con la quale si determina la prestazione che ,in caso di inadempimento o di ritardo,uno dei contraenti dovrà eseguire a titolo di risarcimento del danno. La clausola penale ha un duplice effetto: Di limitare il risarcimento alla prestazione stabilita; Di esonerare il creditore dalla prova del danno. Di Pietro Bruna
La caparra La caparra confirmatoria consiste in una somma di denaro che una parte dà all’altra,a tale titolo,al momento della conclusione del contratto. La caparra penitenziale viene pattuita e versata nell’ipotesi in cui sia stato stipulato il diritto di sciogliersi dal vincolo contrattuale. Di Pietro Bruna
Modi di estinzione Sono modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento: La compensazione; La confusione; La novazione; La remissione del debito; L’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore; La prescrizione. Di Pietro Bruna
La compensazione La compensazione è l’estinzione,per le quantità corrispondenti,di due debiti che due persone hanno l’una verso l’altra. La compensazione avviene per legge fra due debiti che siano:omogenei,liquidi,esigibili. Di Pietro Bruna
La confusione La confusione è un modo di estinzione dell’obbligazione che si attiva quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona. Di Pietro Bruna
La novazione La novazione è un accordo con il quale le parti sostituiscono un’obbligazione nuova a quella originaria. La novazione può essere oggettiva o soggettiva. Di Pietro Bruna
La remissione del debito La remissione del debito è la rinuncia del creditore al proprio credito. Di Pietro Bruna
L'impossibilità di adempiere L’impossibilità di adempiere è causa di estinzione dell’obbligazione,qualora sia: Sopravvenuta; Oggettiva; Non imputabile al debitore; Totale; Definitiva. Di Pietro Bruna
La prescrizione La prescrizione è un istituto giuridico che produce l’estinzione di un diritto per effetto dell’inerzia di chi ne è titolare e che non lo esercita per il tempo stabilito dalla legge. Di Pietro Bruna
Par condicio creditorum Se vi sono più creditori, tutti hanno uguale diritto sul patrimonio del comune debitore; tutti, debbono di regola subire l’eventuale insufficienza dei beni del debitore, sacrificando una parte proporzionale del rispettivo credito. Di Pietro Bruna
Prelazione La legge assicura a certi creditori una causa legittima di prelazione , ossia attribuisce loro il diritto di soddisfarsi a preferenza degli altri creditori. Di Pietro Bruna
Il privilegio Il privilegio è una prelazione accordata dalla legge in considerazione della causa del credito. Il privilegio nasce unicamente dalla legge , la quale reputa determinati crediti degni di un particolare trattamento di favore. Di Pietro Bruna
Il privilegio Il privilegio generale si esercita su tutti i beni mobili del debitore. Il privilegio speciale si esercita su determinati beni mobili o immobili del debitore,ai quali è connesso il credito privilegiato. Di Pietro Bruna
Il pegno Il pegno è un diritto reale di garanzia su beni mobili, che si costituisce per contratto, mediante consegna della cosa al creditore, e attribuisce al creditore medesimo, in caso di inadempimento, la facoltà di espropriare la cosa per soddisfare il proprio credito a preferenza di altri creditori. Di Pietro Bruna
L'ipoteca L’ipoteca è un diritto reale di garanzia su beni immobili o mobili registrati , che si costituisce mediante iscrizione nei pubblici registri. Di Pietro Bruna