Claims = Nutrizionali: Regolamento (CE) n. 1924/06

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Claims = Nutrizionali: Regolamento (CE) n. 1924/06 Decreto legislativo n. 77/93 = Salutistici: Reg. (CE) n. 608/04 Decreto legislativo n. 111/92 = Mercantili (non benefici):

Claims – Divieto di - Attribuzione di effetti e proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana; - Attribuzione di caratteristiche particolari comuni agli analoghi prodotti; - Attribuzione di effetti o proprietà non possedute; - Induzione in errore sulle caratteristiche dei prodotti.

Pubblicità La pubblicità non deve essere ingannevole e deve essere: a) palese, cioè immediatamente riconoscibile; b) veritiera, cioè deve fornire informazioni esatte e, comunque, non deve contenere omissioni o ambiguità; c) corretta cioè realizzata nel rispetto delle regole stabilite. La pubblicità è ingannevole quando: a) induce o può indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti; b) pregiudica il comportamento economico dei consumatori o lede gli interessi dei concorrenti (basta l’alterazione delle scelte da parte dei consumatori ad opera di un messaggio pregiudizievole, in base al quale viene preferito il prodotto di un’impresa a quello analogo prodotto da un’altra impresa).

Messaggi di qualità Taluni messaggi di qualità rivestono anche funzione nutrizionale, per cui il loro uso è condizionato anche dal rispetto dei parametri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1924/06. Essi comunque devono essere conformi ai principi applicabili ai singoli prodotti.

Messaggi di qualità I messaggi utilizzati a fini commerciali allo scopo di esaltare talune caratteristiche dei prodotti alimentari diverse da quelle nutrizionali, da quelle funzionali e salutistiche, comunque, fanno presa sui consumatori, per cui devono essere conformi ai principi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 109/92. Consideriamo alcuni di questi claims, tra i più usati

Senza zuccheri aggiunti Allegato citato regolamento n. 1924/06. Menzione che, però, non trova applicazione nel caso in cui la definizione del prodotto prevede l’uso di zuccheri nella composizione. Es. Nettare di frutta (succo e polpa) Cioccolato E’ tuttavia possibile la sostituzione degli zuccheri con edulcoranti. In un prodotto di cioccolato, ad esempio, nel quale gli zuccheri sono sostituiti da edulcoranti, può essere utilizzata la dicitura “senza zuccheri aggiunti” (facoltativa), ma è obbligatoria invece la dicitura “con edulcorante” da riportare nella denominazione di vendita.

Senza …(seguito dal nome di una sostanza), Messaggio consentito per indicare la mancata utilizzazione della sostanza nella preparazione del prodotto. Deve, però, trattarsi di una sostanza normalmente utilizzata nel prodotto di cui si tratta.

Esempio: Insaccati stagionati Nell’etichettatura non può essere usata la dicitura “senza polifosfati” o “senza polifosfati aggiunti”, perché questi additivi non trovano applicazione nella produzione degli insaccati stagionati.

Condizioni d’impiego L’uso di diciture, che fanno riferimento ai nutrienti di cui al decreto legislativo n. 77/93, infine, quali senza zuccheri aggiunti oppure senza zuccheri, senza grassi, a ridotto contenuto di grassi oppure a ridotto contenuto di zuccheri, comporta l’obbligo dell’etichetta nutrizionale ed il rispetto delle condizioni prescritte dal regolamento comunitario sui claims nutrizionali e salutistici.

Senza Senza calorie: se il prodotto contiene non più di 4 kcal (17 kJ)/100 ml. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 0,4 kcal (1,7kJ)/dose unitaria equivalente a un cucchiaino di zucchero. Senza grassi: se il prodotto contiene non più di 0,5 g di grassi per 100 g o 100 ml. Senza grassi saturi: se la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non supera 0,1 g di grassi saturi per 100 g o 100 ml. Senza zuccheri: se il prodotto contiene non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml. Senza sodio o senza sale: se il prodotto contiene non più di 0,005 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g.

Messaggi con il “Con” e simili Obblighi Indicazione del QUID dell’ingrediente evidenziato; Rispetto eventuali parametri prescritti da norme specifiche; Rispetto dei requisiti prescritti dal regolamento (CE) n. 1924/06.

Extra, Super e simili. Il termine Extra è disciplinato per taluni prodotti e sottoposto a particolari condizioni: a) pomodori pelati extra e concentrati di pomodoro extra (Decreto del Presidente della Repubblica n. 428/75), b) confetture extra e gelatine di frutta extra (decreto legislativo n. 50/04) c) cioccolato: possono essere usate diciture quali extra o aggettivi che fanno riferimento a criteri di qualità, ma a condizione che il prodotto abbia un più elevato tenore di sostanza secca totale di cacao rispetto al prodotto standard. Negli altri casi le affermazioni di superiorità o di eccezionalità del prodotto rispetto agli analoghi prodotti della concorrenza devono non solo essere precisate nel loro contenuto ma trovare anche rispondenza nella realtà.

Puro E’ un termine generalmente utilizzato in luogo di solo o esclusivamente. Ne sono esempi: Salame pura carne suina, Mortadella puro suino, intendendo che è sono state utilizzate solo carni suine con esclusione di carni di altre specie animali; Puro cioccolato, intendendo che, nella produzione del cioccolato (non nella preparazione del ripieno), non sono stati utilizzati grassi vegetali diversi dal burro di cacao.

Fresco E’ uno dei termini regolamentati: a) per le paste alimentari fresche (DPR n. 187/01), prendendo a riferimento come unici parametri, per il prodotto preconfezionato, l’umidità e l’attività dell’acqua libera. b) latte fresco pastorizzato” e “latte fresco pastorizzato di alta qualità”, il cui uso è subordinato al rispetto dei parametri prescritti dalla legge n. 169/89 c) prodotti della pesca freschi (regolamento (CE) n. 853/04) riservato a prodotti che non hanno subito alcun trattamento diverso dalla refrigerazione. d) formaggi freschi a pasta filata, prodotti non sottoposti ad alcun trattamento di conservazione, da consumare entro pochi giorni e per i quali vige l’obbligo del preconfezionamento all’origine. e) Uova di categoria A nonchè le carni avicole in conformità alle prescrizioni stabilite nei relativi regolamenti comunitari. Al di fuori dei casi suddetti e simili, l’uso del termine “fresco” potrebbe configurarsi una violazione dell’articolo 2 del decreto n. 109/92. .

Sublime, di alta qualità, altamente nutritivo Sono termini che hanno solo lo scopo di confondere il consumatore sulle caratteristiche del prodotto. Il loro uso necessiterebbe un confronto preciso con analoghi prodotti. Il riferimento all’“ alta qualità”, attualmente, è consentito solo per “il latte fresco pastorizzato di alta qualità”, nel rispetto dei parametri previsti dalla legge n.169/89, e per “il prosciutto cotto” rispondente ai parametri prescritti dal decreto ministeriale 21 settembre 2005 relativo alla produzione ed alla vendita di taluni prodotti di salumeria.

Biologico, ecologico, bio e simili. Tali termini, essendo riferiti al metodo di produzione agricolo, non possono figurare in una denominazione di vendita, nel nome di un prodotto, ma solo nel contesto dell’etichetta evidenziando che il prodotto è stato ottenuto nel rispetto delle norme concernenti l’agricoltura biologica. In altri temini non è lecito dire “fragole biologiche” bensì “fragole ottenute con metodo di produzione biologico” oppure “fragole da agricoltura biologica”. Fuori del campo di applicazione della regolamentazione sull’agricoltura biologica, tali termini non possono essere utilizzati per i prodotti alimentari.

Dietetico Tale è solo il prodotto che risponde alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 111/92 e ai relativi decreti di applicazione.

Genuino, sicuro e igienico Genuino è un prodotto ottenuto in conformità alle norme ad esso applicabili, partendo dalla qualità delle materie prime fino all’ottenimento del prodotto pronto per il consumo. Tutti i prodotti alimentari destinati al consumatore sono per definizione genuini e devono essere sicuri e prodotti nel rispetto delle norme igieniche vigenti. L’uso di questi termini è , quindi, vietato perché applicabili a tutti i prodotti alimentari (Art. 2 decreto legislativo n. 109/92).

Garanzia e garantito. Sono consentiti a condizione che siano accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia da chiunque offerta.

Selezione e selezionato L’uso di questi termini non è vietato, nella misura in cui in etichetta sono precisati nel loro contenuto (codice del consumo).

Lavorato a mano e simili, produzione artigianale. Non sono diciture di qualità. I riferimenti alla produzione artigianale non costituiscono una garanzia di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore. Possono essere usati quando le fasi principali del processo produttivo sono effettuate manualmente, evitando di creare confusione tra le caratteristiche del processo produttivo e le caratteristiche merceologiche del prodotto finito, che non sempre coincidono.

Leggero/light I termini "leggero" e "light" e indicazione aventi lo stesso significato sono soggetti alle condizioni fissate per l’uso del termine "ridotto"; l'indicazione è inoltre accompagnata da una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto "leggero" o "light". Per taluni prodotti detti termini sono parte integrante della denominazione di vendita legale. .

Naturalmente/naturale: Il termine "naturalmente/naturale" può essere inserito all'inizio dell'indicazione, se un alimento soddisfa in natura le condizioni stabilite dall’allegato del regolamento comunitario per l'impiego di un'indicazione nutrizionale. Il termine “naturale”, poi, può essere utilizzato, per casi specifici, con finalità diverse da quelle nutrizionali. Al momento, infatti, esso costituisce parte integrante a) della denominazione di vendita “acqua minerale naturale” di cui al decreto legislativo n. 105/92 b) per la designazione degli “aromi naturali” che rispondono alle specifiche disposizioni previste per l’uso del termine “naturale”. c) della denominazione delle sardine e del tonno al naturale quando, come mezzo di copertura, è stato utilizzato il succo naturale (liquido trasudato dal pesce al momento della cottura) ovvero acqua salata con eventuale aggiunta di erbe, spezie ed aromi naturali.(Regolamenti n. 2136/89 e 1536/92). Da evitare le diciture destinate a disorientare il consumatore, quale “naturale al 100%”.