LA DEFINIZIONE DI EFFETTI DIRETTI

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LA DEFINIZIONE DI EFFETTI DIRETTI Università di Pavia POSSIBILITA’ PER IL SINGOLO DI INVOCARE IN GIUDIZIO LA NORMA A SOSTEGNO DELLE PROPRIE PRETESE ≠ APPLICABILITA’ DIRETTA: APPLICABILITA’ DI UNA NORMA ALL’INTERNO DELLO STATO SENZA NECESSITA’ DI ATTI DI ESECUZIONE O DI ADATTAMENTO DA PARTE DI QUEST’ULTIMO

LA SENTENZA VAN GEND & LOOS Università di Pavia EFFETTI DIRETTI DI UNA NORMA DEL TRATTATO I TRATTATI CREANO UN NUOVO ORDINAMENTO A FAVORE DEL QUALE GLI STATI MEMBRI HANNO LIMITATO LA LORO SOVRANITA’ L’EFFICACIA DIRETTA TUTELA I SINGOLI MA E’ ANCHE UNA GARANZIA DEL RISPETTO DEL DIRITTO COMUNITARIO DA PARTE DEGLI STATI

LA NORMA DEVE ESSERE IDONEA AD ATTRIBUIRE DIRITTI AI SINGOLI I PRESUPPOSTI DEGLI EFFETTI DIRETTI Università di Pavia LA NORMA DEVE ESSERE IDONEA AD ATTRIBUIRE DIRITTI AI SINGOLI LA NORMA DEVE ESSERE SUFFICIENTEMENTE CHIARA, PRECISA E INCONDIZIONATA (ES. OBBLIGHI DI NON FACERE)

LE TIPOLOGIE DI EFFETTI DIRETTI Università di Pavia EFFETTI DIRETTI ORIZZONTALI = POSSIBILITA’ DI FAR VALERE IL DIRITTO NEI CONFRONTI DI PRIVATI EFFETTI DIRETTI VERTICALI = POSSIBILITA’ DI FAR VALERE IL DIRITTO NEI CONFRONTI DELLO STATO (INTESO IN SENSO AMPIO)

GLI EFFETTI DIRETTI DEI REGOLAMENTI Università di Pavia IL PROBLEMA DEI REGOLAMENTI INCOMPLETI SE NON VI E’ DISCREZIONALITA’ DELLO STATO NELL’INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO SE VI E’ DISCREZIONALITA’ DELLO STATO NELL’INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO (CHE QUINDI NON E’ CHIARO, PRECISO E INCONDIZIONATO) IN MANCANZA DI MISURE DI ESECUZIONE IL REGOLAMENTO PRODUCE EFFETTI DIRETTI (SENTENZA LEONESIO) IL REGOLAMENTO NON PRODUCE EFFETTI DIRETTI (SENTENZA MONTE ARCOSU)

GLI EFFETTI DIRETTI DELLE DIRETTIVE CONDIZIONI: Università di Pavia CONDIZIONI: SCADENZA DEL TERMINE DI RECEPIMENTO CARATTERE CHIARO, PRECISO E INCONDIZIONATO DELLA DIRETTIVA DIRETTIVE DETTAGLIATE DIRETTIVE CHE IMPONGONO OBBLIGHI DI NON FACERE DIRETTIVE CHE RIBADISCONO UN OBBLIGO DISCENDENTE DAL TRATTATO SENTENZA VAN DUYN (1974)

LA SENTENZA VAN DUYN (41/74, 974) Università di Pavia “ESIGENDO CHE I PROVVEDIMENTI DI ORDINE PUBBLICO SIANO ADOTTATI ESCLUSIVAMENTE IN CONSIDERAZIONE DEL COMPORTAMENTO PERSONALE DELL’INTERESSATO, L’ART. 3, N. 1, DELLA DIRETTIVA N. 221/64 INTENDE LIMITARE IL POTERE DISCREZIONALE CHE LE LEGGI INTERNE NORMALMENTE CONCEDONO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI AMMISSIONE E DI ESPULSIONE DEGLI STRANIERI. L’OBBLIGO RISULTANTE DALLA NORMA TESTÉ CITATA È ASSOLUTO E INCONDIZIONATO, ESSO NON RICHIEDE INOLTRE, PER LA SUA STESSA NATURA, ALCUN PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE O DEGLI STATI MEMBRI”

L’ESCLUSIONE DEGLI EFFETTI DIRETTI ORIZZONTALI Università di Pavia SENTENZA MARSHALL (1986): STATO COME DATORE DI LAVORO LO STATO COME RESPONSABILE DEL MANCATO RECEPIMENTO SENTENZA FACCINI-DORI (1994): ESCLUSIONE DEGLI EFFETTI DIRETTI ORIZZONTALI EFFETTI VERTICALI SOLO ASCENDENTI LA SENTENZA FRATELLI COSTANZO

SENTENZA MARSHALL (152/84, 1986) Università di Pavia “SECONDO LA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE, IN TUTTI I CASI IN CUI LE DISPOSIZIONI DI UNA DIRETTIVA APPAIONO … INCONDIZIONATE E SUFFICIENTEMENTE PRECISE, I SINGOLI POSSONO FARLE VALERE NEI CONFRONTI DELLO STATO, TANTO SE QUESTO NON HA TRASPOSTO TEMPESTIVAMENTE LA DIRETTIVA, QUANTO SE ESSO L’HA TRASPOSTA IN MODO INADEGUATO. … LO STATO MEMBRO CHE NON HA DOTTATO, ENTRO IL TERMINE, I PROVVEDIMENTI DI ESECUZIONE IMPOSTI DALLA DIRETTIVA NON PUÒ OPPORRE AI SINGOLI L’INADEMPIMENTO, DA PARTE SUA, DEGLI OBBLIGHI CHE ESSA IMPONE. … LA NATURA COGENTE DELLA DIRETTIVA SULLA QUALE È BASATA LA POSSIBILITÀ DI FARLA VALERE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE ESISTE SOLO NEI CONFRONTI DELLO STATO MEMBRO CUI È RIVOLTA. NE CONSEGUE CHE LA DIRETTIVA NON PUÒ DI PER SÉ CREARE OPBBLIGHI A CARICO DI UN SINGOLO E CHE UNA DISPOSIZIONE DI UNA DIRETTIVA NON PUÒ QUINDI ESSERE FATTA VALERE IN QUANTO TALE NEI CONFRONTI DELLO STESSO”.

SENTENZA FACCINI DORI (c-91/92, 1994) Università di Pavia “SAREBBE … INACCETTABILE CHE LO STATO AL QUALE IL LEGISLATORE COMUNITARIO PRESCRIVE L’ADOZIONE DI TALUNE NORME VOLTE A DISCIPLINARE I SUOI RAPPORTI O QUELLI DEGLI ENTI STATALI CON I PRIVATI E A RICONOSCERE A QUESTI ULTIMI IL GODIMENTO DI TALUNI DIRITTI POTESSE FAR VALERE LA MANCATA ESECUZIONE DEI SUOI OBBLIGHI AL FINE DI PRIVARE I SINGOLI DEL GODIMENTO DI DETTI DIRITTI. PER TALE RAGIONE LA CORTE HA AMMESSO LA POSSIBILITÀ DI FAR VALERE NEI CONFRONTI DELLO STATO TALUNE DISPOSIZIONI DELLE DIRETTIVE… ESTENDERE DETTA GIURISPRUDENZA ALL’AMBITO DEI RAPPORTI TRA SINGOLI SIGNIFICHEREBBE RICONOSCERE IN CAPO ALLA COMUNITÀ IL POTERE DI EMANARE NORME CHE FACCIANO SORGERE CON EFFETTO IMMEDIATO OBBLIGHI A CARICO DI QUESTI ULTIMI, MENTRE TALE COMPETENZA LE SPETTA SOLO LADDOVE LE SIA ATTRIBUITO IL POTERE DI ADOTTARE REGOLAMENTI”.

SENTENZA FRATELLI COSTANZO (103/88, 1989) Università di Pavia “ SAREBBE CONTRADDITTORIO STATUIRE CHE I SINGOLI POSSONO INVOCARE DINANZI AI GIUDICI NAZIONALI LE DISPOSIZIONI DI UNA DIRETTIVA AVENTI I REQUISITI SOPRAMENZIONATI [INCONDIZIONATEZZA E SUFFICIENTE PRECISIONE], ALLO SCOPO DI FAR CENSURARE L’OPERATO DELL’AMMINISTRAZIONE, E AL CONTEMPO RITENERE CHE L’AMMINISTRAZIONE NON SIA TENUTA AD APPLICARE LE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA DISAPPLICANDO LE NORME NAZIONALI AD ESSE NON CONFORMI”.

GLI EFFETTI DIRETTI DELLE DECISIONI Università di Pavia DECISIONI CON DESTINATARI DECISIONI SENZA INDICAZIONE DEI DESTINATARI PRODUCONO EFFETTI DIRETTI VERTICALI SE ATTRIBUISCONO DIRITTI AI SINGOLI. SE SI RIVOLGONO SOLO ALLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE NO. QUELLE RIVOLTE AGLI STATI PRODUCONO EFFETTI DIRETTI SOLO VERTICALI