IL RICORSO PER INFRAZIONE VOLTO AL CONTROLLO DEL RISPETTO DEL DIRITTO COMUNITARIO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI * NATURA DELLINFRAZIONE (FORMA DELLA VIOLAZIONE, IMPUTABILITA ALLO STATO) * LEGITTIMATI ATTIVI COMMISSIONE E STATI MEMBRI
ART. 226 A) FASE PRECONTENZIOSA ECONOMIA DEI GIUDIZI, DIFESA DELLO STATO,DEFINIZIONE DELLOGGETTO DELLA CONTROVERSIA LETTERA DI MESSA IN MORA PARERE MOTIVATO B) FASE CONTENZIOSA
ART. 227 UNO STATO MEMBRO, PRIMA DI PROPORRE CONTRO UN ALTRO STATO MEMBRO UN RICORSO FONDATO SU UNA PRETESA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CHE A QUESTULTIMO INCOMBONO IN VIRTU DEL TRATTATO, DEVE RIVOLGERSI ALLA COMMISSIONE. LA COMMISSIONE EMETTE UN PARERE MOTIVATO DOPO CHE GLI STATI INTERESSATI SIANO POSTI IN CONDIZIONE DI PRESENTARE IN CONTRADDITTORIO LE LORO OSSERVAZIONI SCRITTE E ORALI QUALORA LA COMMISSIONE NON ABBIA FORMULATO IL PARERE NEL TERMINE DI TRE MESI DALLA DOMANDA, LA MANCANZA DEL PARERE NON OSTA ALLA FACOLTA DI RICORSO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
LA SENTENZA (ART. 228) SI LIMITA AD ACCERTARE LA VIOLAZIONE SE LO STATO NON SI CONFORMA ALLA SENTENZA ULTERIORE RICORSO PER INFRAZIONE CON POSSIBILITA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA FORFETTARIA O DI UNA PENALITA