Bisogni educativi speciale e disabilità

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Transcript della presentazione:

Bisogni educativi speciale e disabilità Il Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o di apprendimento, dovuta all’interazione dei vari fattori di salute e che necessita di educazione speciale individualizzata. Le risposte a questi bisogni nel tempo sono state diverse. Per quanto riguarda le risposte per gli alunni disabili nel tempo si sono evidenziate quattro modalità: INTERVENTO SPECIALE NELLA LOGICA DELLA SEPARAZIONE INSERIMENTO INTEGRAZIONE INCLUSIONE

La normativa Costituzione (Art 3 e Art 34) Legge 118 /1971inserimento dei disabili nelle classi normali Legge 517/1977 Legge 104/1992 Legge 68/1999 OMS maggio 2002 (ICF) Legge n.170 del 2010 (DSA) DM 27/12/2012 (BES) Invalidità civile Handicap Disabilità (requisiti sanitari per l’accesso al collocamento mirato) Disabilità intesa come una condizione di salute in un ambiente sfavorevole Inserimento Integrazione Inclusione

Altra normativa di interesse TU 297/1994 Legge 59/1999 Autonomia scolastica Dpr 275/1999 DCPM 185/2006 Regolamento per l’individuazione dell’alunno in situazione di h Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità agosto 2009 Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento DM 12 luglio 2011 CM n. 8 prot. 561 6 /3/2013_indicazioni operative_BES Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri Febbraio 2014 Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati(Dicembre2014)  linee orientamento prevenzione bullismo.pdf aprile 2015 Legge 122 /2009 Valutazione Circolare n. 50 del 2010 INVALSI CM n. 24 del 25/03/2011 (Scuola in ospedale)

Costituzione Art 3 e Art 34 si coniuga il diritto allo studio (Art 34) con il principio di uguaglianza (Art 3). Art 34: la scuola è aperta a tutti […] i capaci e i meritevoli anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Art 3 : si fa riferimento al principio di uguaglianza “formale” (prima parte dell’art) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. e uguaglianza “sostanziale” (seconda parte dell’art) È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. uguaglianza “formale”: parità di trattamento di fronte alla legge uguaglianza “sostanziale”: pari dignità sociale Per legge i momenti concreti in cui si esercita il diritto all’istruzione e all’educazione sono il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo individualizzato

Professionalità coinvolte (Ruolo, compiti e relazioni) Dirigente Scolastico Docenti curricolari Docenti di sostegno Assistente educativo Personale ATA Famiglia

Gruppi di lavoro e di sostegno GLIR e GLIP Gruppo di Lavoro Regionale e provinciale (L 104/92, art 15, comma 1) Il GLH d’istituto (L 104/92, art 15, comma 2) GLO Gruppo di Lavoro sul caso (L 104/92, art 12, comma 5) GLI: Gruppo di lavoro per l’inclusione (Circolare n.8 del 2013) CTS: Il   Progetto   "Nuove tecnologie e disabilità"    elaborato    dal   Ministero   della Pubblica Istruzione-Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica  nel 2005 ha istituito la prima rete pubblica di Centri per gli ausili (denominati Centri Territoriali di Supporto – CTS). 

Docente di sostegno come nuovo strumento La figura dell‘insegnante di sostegno è nata giuridicamente con il D.P.R. 970/1975, come docente "specialista", distinto dagli altri insegnanti curricolari È stata ulteriormente definita dalla L. 517/77 che ratifica il diritto alla piena integrazione degli studenti con handicap nella scuola pubblica. Viene confermato nel TU 297/1994 Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti. (legge 104104/92, art 13, comma 6) (L 104/92, art 13, comma 6)

Documentazione: PDF: Profilo dinamico funzionale: indica il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno dimostra di possedere nei tempi brevi e medi PEI: Piano Educativo Individualizzato: documento in cui vengono descritti gli interventi integrati predisposti per l’alunno nell’arco dell’anno scolastico Sono due documenti previsti dalla Legge 104/92 e dal DPR 24 febbraio 1994«Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap" Grazie ad essi deve esser garantito il diritto all’istruzione. PDP: Piano Didattico Personalizzato è uno strumento che nasce per gli studenti con DSA, citato all'interno della legge 170/2010 e delle linee guida seguenti. PAI: Piano Annuale per l’inclusione:  Nota Ministeriale prot.1551 del 27 giugno 2013 il Miur fornisce indicazioni sul Piano Annuale per l’Inclusività, richiamando nello specifico la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la C.M. n.8 del 2013 prot.561_BES