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Le novità dei tributi locali
CAF CNA Le novità dei tributi locali TASI IMU IMI Le novità del Quadro RW VIDEO 23 Maggio 2014
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PROGRAMMA IMU: l’imposta municipale propria dal 1/1/2014
IMI: l’imposta municipale immobiliare Provincia di Bolzano Le novità del Quadro RW TASI: il nuovo tributo sui servizi indivisibili
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Tributo sui servizi indivisibili
TASI Tributo sui servizi indivisibili
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TASI IUC: IMPOSTA UNICA COMUNALE PRESUPPOSTI IMPOSITIVI IUC IL PRIMO:
COSTITUITO DAL POSSESSO DI IMMOBILI E COLLEGATO ALLA LORO NATURA E VALORE (IMU) IL SECONDO: COLLEGATO ALLA EROGAZIONE E ALLA FRUIZIONE DEI SERVIZI COMUNALI: TASI TARI
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+ IUC: IMPOSTA UNICA COMUNALE c. 639/640 PRESSIONE FISCALE IMU/TASI
IMU: di natura patrimoniale dovuta dal possessore con esclusione delle abitazioni principali + TASI (Tributo sui servizi indivisibili): destinato a finanziare i servizi indivisibili e dovuto sia dal possessore che dall’utilizzatore SOGLIA MASSIMA D.L. 16/2014
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TASI PRESUPPOSTO IMPOSITIVO: Possesso o detenzione a qualsiasi titolo:
fabbricati compresa l’abitazione principale aree edificabili N.B.: non si verifica il presupposto impositivo in riferimento ai terreni agricoli e alle aree scoperte Adibiti a qualsiasi uso La definizione degli immobili è la stessa dell’IMU
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TASI SPECIFICHE ESENZIONI
gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio ed i bivacchi i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del DPR 601/1973, e successive modificazioni i fabbricati e le relative pertinenze destinati esclusivamente all'esercizio del culto Segue …
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TASI … segue SPECIFICHE ESENZIONI
i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia i fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, c. 1, lett. c) del TUIR (enti non commerciali) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), della L. n. 222/1985 In riferimento a tali fabbricati sono applicabili le disposizioni di cui all’Art.91 bis del D.L. 1/2012
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TASI POTESTA’ REGOLAMENTARE DEL COMUNE: ESENZIONI
abitazioni con unico occupante abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi annui all’estero locali ad uso non abitativo adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente fabbricati rurali ad uso abitativo Le esenzioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono essere rapportate alla capacità contributiva della famiglia come attestata dall’ISEE da produrre al Comune ai fini dell’agevolazione
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TASI SOGGETTO PASSIVO: Chiunque:
possieda (proprietario, usufruttuario, titolare del diritto di abitazione, coniuge affidatario titolare del diritto di abitazione, superficiario) o detenga a qualsiasi titolo (affittuario, comodatario, ecc.) gli immobili soggetti a TASI UNITÀ IMMOBILIARE OCCUPATA DA SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE: AUTONOME OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE
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TASI PARTICOLARITA’ SOGGETTO PASSIVO:
Pluralità di possessori: solidarietà nell’obbligazione tributaria Pluralità di detentori: solidarietà nell’obbligazione tributaria N.B.: NO SOLIDARIETA’ tra possessori e detentori Detenzione temporanea fino a sei mesi nel corso dello stesso anno solare: imposta dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, abitazione o superficie La
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TASI PARTICOLARITA’ SOGGETTO PASSIVO:
Locazione finanziaria: soggetto passivo è il locatario dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso Durata: periodo intercorrente dalla data di stipula del contratto alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata da verbale di riconsegna Locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati: soggetto passivo tenuto al versamento è il soggetto che gestisce i servizi comuni
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TASI BASE IMPONIBILE: QUELLA PREVISTA PER L’APPLICAZIONE DELL’IMU
Tipologia Immobile Norma applicabile Fabbricati iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano cui è attribuibile autonoma rendita Art. 13, c. 4 D.L. 201/2011 (rendita rivalutata x coefficiente IMU) Fabbricati non iscritti in catasto categoria D interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati Art. 5, c. 3 D.Lgs /1992 (valore contabile per coefficienti annuali) Aree fabbricabili Art. 5, c. 5 e 6 D.Lgs /1992 (valore venale ) Fabbricati di interesse storico/artistico o inagibili: riduzione 50% ??? Occorre previsione regolamentare
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TASI DETERMINAZIONE IMPOSTA
E’ dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso o di detenzione e si ritiene ai mesi dell’anno nei quali gli stessi si sono protratti Ai fini del calcolo del periodo di possesso o di detenzione si computa per intero il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni calcolo imposta: BASE IMPONIBILE X ALIQUOTA ALIQUOTA DI BASE PARI A 1 PER MILLE POTESTA’ REGOLAMENTARE DEI COMUNI Fabbricati rurali strumentali: aliquota massima 1 per mille (aliquota base)
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TASI ALIQUOTE: POTESTA’ REGOLAMENTARE DEI COMUNI
Il comune può ridurre l’aliquota fino al completo azzeramento Il comune può determinare l’aliquota (anche in aumento) rispettando il vincolo: (IMU + TASI) < all’aliquota massima consentita per l’IMU per ciascuna tipologia di immobile nel 2013 (10,6 – 6) Per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille N.B.: D.L. 16/2014: Per anno 2014 possibilità di incremento misura massima aliquota TASI dello 0,8 per mille Segue …
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TASI Riepilogo ALIQUOTE TASI anno 2014: Immobili Aliquota TASI
Limite IMU + TASI Abitazione principale e relative pertinenze non di lusso da 0 a 3,3 per mille 3,3 per mille Abitazione principale e relative pertinenze di lusso 6,8 per mille Altri immobili (esclusi fabbricati rurali strumentali) 11,4 per mille Fabbricati rurali strumentali da 0 a 1 per mille 1 per mille Fabbricati merce imprese costruzione Terreni agricoli NO 10,6 per mille Considerazioni
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TASI POTESTA’ REGOLAMENTARE DEI COMUNI:
Il Comune può prevedere riduzioni (anche di aliquota) per i fabbricati ad uso abitativo in determinati casi: abitazioni con unico occupante abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi annui all’estero locali ad uso non abitativo adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente fabbricati rurali ad uso abitativo Per l’anno 2014 in riferimento all’abitazione principale e relative pertinenze potranno essere previste specifiche detrazioni Le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività e della tipologia e destinazione degli immobili
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TASI DETRAZIONI Finalità: evitare che il carico fiscale TASI sulle abitazioni principali ed equiparate risulti maggiore di quello prodotto con l’applicazione dell’IMU Sono riconosciute a condizione che il loro finanziamento derivi dall’aumento dello 0,8 per mille Sono riconosciute in riferimento all’abitazione principale e alla unità immobiliari ad esse equiparate Il Consiglio Comunale ne stabilisce l’ammontare e le modalità di applicazione POTESTA’ REGOLAMENTARE DEI COMUNI
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TASI AMPIA POTESTÀ REGOLAMENTARE DEI COMUNI NELLA DEFINIZIONE DELLA MISURA E DELLA MODALITÀ DELLA DETRAZIONE: fissa per ogni punto di aliquota differenziata per scaglioni di rendita catastale percentuale da applicare in riferimento all’imposta dovuta algoritmi per regressione applicati in riferimento alla rendita ecc. Il Comune potrà anche: • agganciare le detrazioni alla situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo • accordare una detrazione rapportata al numero dei figli eventualmente limitandola a quelli esclusivamente a carico • accordare una detrazione in presenza di portatori di handicap • limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti
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TASI MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE:
NON OPERA IN FUNZIONE DELLA QUOTA DI DESTINAZIONE (come in IMU) VA RIPARTITA IN RAGIONE DELLA QUOTA DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA E CIOE’: Solo possessori: in base alla quota di possesso di ognuno Possessore e detentore: in base alla quota determinata dal comune all’interno del range previsto: dal 70 al 90% per i possessori dal 30 al 10% per i detentori
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TASI UNITÀ IMMOBILIARE OCCUPATA DA SOGGETTO DIVERSO DAL PROPRIETARIO
O DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE Occupante: versamento nella misura stabilita dal regolamento comunale che deve essere compresa tra il 10% e il 30% (potestà regolamentare del Comune) dell’ammontare complessivo della TASI Proprietario o titolare del diritto reale: versamento della restante parte N.B.: In caso di detenzione temporanea (non superiore a sei mesi nel corso dell’anno il versamento è dovuto al 100% dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento Dubbio: nascono due obbligazioni autonome in presenza di concessioni, unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali, case assegnate al coniuge affidatario, ecc. ?
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TASI UNITÀ IMMOBILIARE OCCUPATA DA SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE
DEL DIRITTO REALE: Unità immobiliare assegnata al coniuge assegnatario di proprietà 100% del coniuge non assegnatario Soggetto IMU TASI Misura TASI Detrazione Si No Coniuge non assegnatario proprietario X Dal 70 al 90% SI - dal 70 al 90% Coniuge Assegnatario Dal 10 al 30% SI - dal 10 al 30% Aliquota TASI: quella applicabile all’abitazione principale N.B.: necessitano chiarimenti
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TASI UNITÀ IMMOBILIARE OCCUPATA DA SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE
DEL DIRITTO REALE: Unità immobiliare data in locazione Soggetto IMU TASI Misura TASI Detrazione Si No Proprietario locatore X Dal 70 al 90% NO Conduttore (affittuario) Dal 10 al 30% N.B.: necessitano chiarimenti
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TASI UNITÀ IMMOBILIARE OCCUPATA DA SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE
DEL DIRITTO REALE: Unità immobiliare data in comodato al figlio (si condizioni per assimilazione ad abitazione principale) Soggetto IMU TASI Misura TASI Detrazione Si No Proprietario X Dal 70 al 90% SI - dal 70 al 90% Comodatario Dal 10 al 30% SI - dal 10 al 30% N.B.: necessitano chiarimenti
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TASI UNITÀ IMMOBILIARE OCCUPATA DA SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE
DEL DIRITTO REALE: Unità immobiliare strumentale in leasing Soggetto IMU TASI Misura TASI Detrazione Si No Società di leasing X - Utilizzatore 100% N.B.: necessitano chiarimenti
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TASI TERMINI DI VERSAMENTO TASI A REGIME: Art. 9, c. 3, D.lgs 23/2011
«I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno» AMMONTARE SCADENZA RIFERIMENTO Prima Rata 16/6 Sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente Seconda rata 16/12 Conguaglio annuale sulla base degli atti pubblicati sul sito MEF al 28/10
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TASI TERMINI DI VERSAMENTO TASI 2014: REGOLE PARTICOLARI IN BASE:
alla tipologia di immobili: immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale immobili adibiti ad abitazione principale al fatto che entro il 31 maggio 2014 siano state deliberate e/o pubblicate sul sito le deliberazioni delle aliquote e delle detrazioni. DOPPIA VERIFICA Dubbio: e le relative pertinenze? La disposizione normativa non richiama le pertinenze Si ritiene che alle pertinenze siano applicabili le stesse disposizioni applicabili all’immobile di cui costituiscono pertinenze
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ENTRO SETTEMBRE 2014???** TASI TERMINI DI VERSAMENTO TASI 2014:
IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE Delibera NO pubblicazione entro 31/5/2014 Sito MEF Versamento unica rata entro 16 dicembre 2014 Delibera* SI pubblicazione entro 31/5/2014 Versamento due rate nei normali termini: Prima rata: 16/6/2014 Seconda rata: 16/12/2014 ENTRO SETTEMBRE 2014???** (*) Invio telematico al sito del MEF entro 23/5/2014 (**) Comunicato MEF n. 128 del 19/5/2014
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ENTRO SETTEMBRE 2014** TASI TERMINI DI VERSAMENTO TASI 2014:
UNITA’ IMMOBILIARI E RELATIVE PERTINENZE DIVERSE DA ABITAZIONE PRINCIPALE Delibera NO (pubblicazione) entro 31/5/2014 Sito MEF Versamento due rate nei normali termini: Prima rata: 16/6/2014 determinata applicando l’aliquota TASI base (1 per mille) riferibile al semestre interessato Seconda rata: 16/12/2014 saldo a conguaglio determinato applicando le aliquote deliberate successivamente Delibera* SI (pubblicazione) entro 31/5/2014 Prima rata: 16/6/2014 Seconda rata: 16/12/2014 ENTRO SETTEMBRE 2014** (*) Invio telematico al sito del MEF entro 23/5/2014 (**) Comunicato MEF n. 128 del 19/5/2014
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??? PROROGA SCADENZA VERSAMENTO PRIMA RATA TASI
COMUNICATO STAMPA MEF n. 128 del 19/5/2014 «Dopo aver incontrato l’ANCI, per venire incontro da un lato alle esigenze determinate dal rinnovo dei Consigli comunali, e dall’altro all’esigenza di garantire al contribuente certezza sugli adempimenti fiscali, Il Governo ha deciso che nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote la scadenza per il pagamento della prima rata della TASI è prorogata da giugno a settembre. Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il pagamento della prima rata della TASI resta il 16 giugno»
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TASI MODALITA’ DI VERSAMENTO TASI: D. L. 16/2014
« il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’Art.52 del D.lgs 446/1997, secondo le disposizioni dell’Art. 17 del D.lgs 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato Art. 17 in quanto compatibili» MODELLO F24 (ANCHE SEMPLIFICATO) BOLLETTINO POSTALE CENTRALIZZATO N.B.: Non possono essere utilizzate le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali
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TASI CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE - RISOLUZIONE 46/E DEL 24/4/2014
Codice Tributo Denominazione 3958 “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. 147/2013 e succ. modif.” 3959 “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. 147/2013 e succ. modif.” 3960 “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L /2013 e succ. modif.” 3961 “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L /2013 e succ. modif.” N.B.: in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi vanno versati unitamente all’imposta I codici tributo sopraevidenziati sono utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito di attività di controllo In tali casi, le sanzioni e gli interessi devono essere versati con i codici tributo sottoripotati 3962 “TASI – tributo per i servizi indivisibili – art. 1, c. 639, L. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI 3963 “TASI – tributo per i servizi indivisibili – art. 1, c. 639, L. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI
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DO IT YOURSELF ?!?! TASI MODALITA’ DI VERSAMENTO:
2014: VERSAMENTO PRIMA RATA DO IT YOURSELF ?!?! 2014: MODELLI DI VERSAMENTO PRECOMPILATI
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TASI MODALITA’ DI VERSAMENTO:
N.B.: comma 689 L. 147/2013 istitutiva della IUC prevede: «Con uno o più decreti del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del MEF, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori»
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MANCANO REGOLE TRANSITORIE !!!!!!!!!!
TASI DICHIARAZIONE: « I SOGGETTI PASSIVI DEVONO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL’ANNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI INIZIO DEL POSSESSO O DELLA DETENZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE ASSOGGETTATE AL TRIBUTO» (c. 684 L. 147/2013) « PER LA DICHIARAZIONE TASI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELL’IMU» (c. 688 L. 147/2013) N.B.: VIENE PREVISTA LA REDAZIONE SU MODELLO MESSO A DISPOSIZIONE DAL COMUNE (c. 685 L. 147/2013) MANCANO REGOLE TRANSITORIE !!!!!!!!!!
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PROROGA 730 ? TASI RICHIESTE: 8 MAGGIO 2014
Versamento della prima rata del tributo, indipendentemente dalla pubblicazione delle delibere, al 30 / 9 / 2014 senza applicazione di sanzioni e interessi In subordine: Versamento intero tributo abitazioni principali al 16/12/2014 senza sanzioni e interessi Versamento intero tributo detentori al 16/12/2014 senza sanzioni e interessi Versamento prima rata 16/6/2014 solo per proprietari e titolari diritti reali (calcolo imposta: aliquota base 1 per mille in riferimento al 70% della base imponibile / 2) Possibilità in fase di saldo di compensazione TASI / IMU
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TASI RICHIESTE: INTERVENTO D’URGENZA Differimento termine di pagamento del primo acconto unificandolo con il saldo al 16/12 Richiesta di esenzione o di esclusione dalla TASI per: immobili strumentali delle imprese Immobili merce imprese di costruzione/ristrutturazione Emendamento: no sanzioni per errati/omessi versamenti
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