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ETICHETTATURA: INFORMAZIONE AL CONSUMATORE E PUBBLICITA ’

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Presentazione sul tema: "ETICHETTATURA: INFORMAZIONE AL CONSUMATORE E PUBBLICITA ’"— Transcript della presentazione:

1 ETICHETTATURA: INFORMAZIONE AL CONSUMATORE E PUBBLICITA ’

2 C he cosa intendiamo per alimento di “qualità”? La qualità è definita come “l'insieme delle proprietà e caratteristiche di un prodotto che gli conferiscono l'attitudine a soddisfare bisogni espressi o impliciti” (norma UNI EN ISO 8402). Diversi sono i fattori che concorrono a determinare la “qualità totale” di un alimento, tanto è vero che è possibile individuare una: ● Qualità igienico/sanitaria ● Qualità chimico/nutrizionale ● Qualità legale ● Qualità organolettica ● Qualità di origine ● Valore aggiunto (credenze religiose o altre filosofie di vita) ● Metodo di produzione

3 Cos’è l’etichettatura? L’etichettatura è lo strumento con il quale l’azienda produttrice dà delle informazioni al consumatore. Queste informazioni determineranno l’acquisto del prodotto. VALUTAZIONI ORGANOLETTICHE. ETICHETTATURA

4 Offrire al consumatore un inseme di informazioni sulla composizione e sulle caratteristiche del prodotto alimentare, sul corretto uso e consumo e sulla durata. Esistono due tipologie di etichettatura per gli alimenti: ● Generale ● Nutrizionale L’etichettatura deve essere riportata su alimenti preconfezionati ma anche su alimenti preincartati o sfusi.

5 Etichettatura generale dei prodotti alimentari In Italia, i prodotti offerti in vendita al consumatore finale devono riportare in lingua italiana sull'etichetta, sul prodotto, sulla confezione o sul foglio informativo, almeno le indicazioni relative a: ● Denominazione legale o merceologica del prodotto; ● Nome/ragione sociale/marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea; ● Eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose, all'ambiente; ● Materiali impiegati e metodi di lavorazione, nel caso possano essere determinanti per la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto; ● Istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d'uso, se utili ai fini della fruizione e sicurezza del prodotto.

6 ● La denominazione di vendita; ● L'elenco degli ingredienti; ● La quantità; ● TMC o la data di scadenza; ● Indicazioni sul produttore o confezionatore ● Il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; ● Il lotto; ● Le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessario; ● Il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto; Etichettatura generale Prodotti “preconfezionati/ preimballati” Def. regolamento UE 1169/2011. L’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore

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8 Sul guscio dell’uovo oltre a questo codice alfanumerico, è riportata anche: ● la data di scadenza; ● la denominazione dell’azienda di origine e/o di imballaggio; ● la categoria di qualità e di peso delle uova. Esistono infatti diverse categorie di uova: “A”: si tratta di uova fresche, che possono essere consumate tal quali senza sottoporle ad alcun trattamento come lavaggi o pulizia. “B”: sono le uova che non ricadono nella categoria “A”: non sono destinate alla grande distribuzione, ma alle industrie di trasformazione (produttori di maionese e prodotti dolciari, pastifici, dove verranno utilizzate previa pastorizzazione) o a quelle non alimentari. Non esiste un obbligo di etichettatura per le uova di questa categoria, ma i lotti devono essere ben distinguibili con etichette o fasce di colore rosso.

9 Etichettatura generale Prodotti “sfusi o preincartati ” Sono costituiti da quei prodotti come: carni, formaggi, salumi) che vengono incartati e distribuiti direttamente dall’esercente. Questi prodotti soggiacciono a regole di etichettatura meno restrittive rispetto a quelle dei prodotti preconfezionati, in modo tale da facilitare le operazioni di vendita e garantendo, al contempo, l’adeguata informazione e tutela del consumatore. Le indicazioni obbligatorie per questa categoria di prodotti sono: ● Denominazione di vendita; ● Elencazione degli ingredienti, salvo i casi in cui il prodotto ne è esente; ● Negli alimenti surgelati, il peso totale e il peso al netto della glassatura.. Sono costituiti da quei prodotti come: carni, formaggi, salumi) che vengono incartati e distribuiti direttamente dall’esercente.

10 Etichettatura generale Prodotti “sfusi o preincartati ” A queste vanno poi aggiunte: ● Per le paste fresche: la data di scadenza; ● Per i prodotti ortofrutticoli: la varietà, l’origine e il calibro/categoria; ● ● Per i prodotti della pesca: la tecnica di produzione (pescato/allevato) e la zona ● di origine; ● Per i prodotti a base di carne: la quantità netta e il lotto; ● Per i prodotti particolarmente deperibili: le modalità di conservazione.

11 In Europa, sino all'emanazione del Regolamento UE n. 1169/2011, l'etichettatura nutrizionale era facoltativa, a meno che sulla confezione o nella pubblicità del prodotto alimentare si facesse riferimento a specifiche indicazioni nutrizionali.. Dal 16 dicembre 2016 invece tutti gli alimenti dovranno riportare l'etichetta nutrizionale, In Europa, sino all'emanazione del Regolamento UE n. 1169/2011, l'etichettatura nutrizionale era facoltativa, a meno che sulla confezione o nella pubblicità del prodotto alimentare si facesse riferimento a specifiche indicazioni nutrizionali.. Etichettatura nutrizionale E informazioni nutrizionali

12 Etichettatura nutrizionale L'etichetta nutrizionale è una dichiarazione riportata sull'etichetta di un prodotto alimentare relativa al: ● Valore energetico; ● Contenuto in proteine, grassi, carboidrati, fibre alimentari, sodio, vitamine e sali minerali; L’obbligo di etichettatura nutrizionale non è previsto per una serie di prodotti o confezioni. Sono esentati: ● I prodotti ortofrutticoli freschi; ● I mono ingrediente non trasformati o solo stagionati; ● Le farine; ● Le acque; ● Aromi, spezie e erbe; ● Dolcificanti; ● Gomme da masticare; ● Integratori alimentari. ● Sono altresì esclusi dall’obbligo di etichetta nutrizionale i prodotti preincartati (gli alimenti porzionati dai reparti interni del supermercato, per intenderci) e quelli contenuti in confezioni piccole,

13 Etichettatura nutrizionale

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15 10 CLAIMS NUTRIZIONALI Sono i claims che informano il consumatore sul possesso o meno di determinati nutrienti in misura maggiore o minore rispetto alla media degli altri alimenti appartenenti alla stessa categoria. I CLAIMS NUTRIZIONALI AMMESSI IN AMBITO COMUNITARIO A BASSO CONTENUTO CALORICO L'indicazione che un alimento è a basso contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 40 kcal (170 kJ)/100 g per i solidi o più di 20 kcal (80 kJ)/100 ml per i liquidi. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 4 kcal (17kJ)/dose unitaria equivalente a un cucchiaino di zucchero. A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO L'indicazione che un alimento è a ridotto contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il valore energetico è ridotto di almeno il 30%, con specificazione delle caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totale dell'alimento.

16 CLAIMS NUTRIZIONALI SENZA CALORIE L'indicazione che un alimento è senza calorie e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 4 kcal (17 kJ)/100 ml. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 0,4 kcal (1,7kJ)/dose unitaria equivalente a un cucchiaino di zucchero. A BASSO CONTENUTO DI GRASSI L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 3 g di grassi per 100 g per i solidi o 1,5 g di grassi per 100 ml per i liquidi (1,8 g di grassi per 100 ml nel caso del latte parzialmente scremato). SENZA GRASSI L'indicazione che un alimento è senza grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di grassi per 100 g o 100 ml. Le indicazioni con la dicitura «X % SENZA GRASSI » sono tuttavia proibite.

17 a) Facilmente leggibile, comprensibile, trasparente e verificabile da parte degli organi di controllo; b) In lingua italiana c) Non deve indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche del prodotto, sulla sua natura e sulla sua composizione; d)Non deve attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà. e) non deve attribuire al prodotto effetti oproprietà che non possiede,ofarpensaredi possederecaratteristiche particolari, quando poi tutti i prodottialimentarianaloghi possiedonocaratteristiche identiche;

18 Non corrisponde al nome o marchio del prodotto ma dà una definizione dell'alimento sulla base delle indicazioni della normativa, dei trattamenti subiti e dello stato fisico FERRERO ROCHER “Prodotto dolciario a base d cioccolato con ripieno di crema alla nocciola” Non corrisponde al nome o marchio del prodotto ma dà una definizione dell'alimento sulla base delle indicazioni della normativa, dei trattamenti subiti e dello stato fisico CAPPELLETTI “Pasta all'uovo con ripieno di prosciutto”

19 E’ l’indicazione più importante in quanto rappresenta il nome del prodotto e pertanto è SEMPRE OBBLIGATORIA!!!! Alcune denominazioni di vendita sono legali, ossia disciplinate da norme europee (es. olio extravergine di oliva, vino) o nazionali (es. pasta di semola di grano duro), che definiscono le caratteristiche merceologiche dell’alimento per poterle utilizzare. Altre denominazioni di vendita sono merceologiche ovvero fanno riferimento ad alimenti diffusi negli usi (es. pizza, gelato, torrone) e quindi, pur non essendoci una codifica normativa, sono comunemente conosciuti come tali sul mercato nazionale. Infine, altre denominazioni di vendita sono di fantasia (es. Grancereale, Tartufone, ecc.), associate ad un prodotto dell’azienda, per cui devono essere sempre seguite da una breve descrizione sulle caratteristiche del prodotto (ad es. per il Grancereale, la descrizione sarà: Biscotto a base di cereali). 10 DENOMINAZIONE DI VENDITA

20 Quando la legge stabilisce per un determinato alimento una classificazione in categorie di qualità, la denominazione legale dà un’informazione immediata del livello qualitativo del prodotto, che il consumatore può immediatamente valutare: Esempi : Olio extravergine di oliva - olio vergine di oliva - olio di oliva Latte fresco pastorizzato di alta qualità - latte fresco pastorizzato - latte pastorizzato Uovo extra - uovo di categoria A Confettura extra - confettura Succo di frutta - nettare In tutti questi casi il prodotto indicato per primo in elenco ha caratteristiche merceologiche superiori rispetto ai successivi, in base a specifiche di legge. 10 DENOMINAZIONE DI VENDITA

21 Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare ancora presente nel prodotto finito anche se in forma modificata L'elenco degli ingredienti viene compilato secondo regole precise, definite dai regolamenti in vigore

22 Le etichette dei prodotti alimentari devono riportare l’elenco di tutti gli ingredienti impiegati nella realizzazione dell’alimento, in ordine ponderale decrescente riferiti al momento della preparazione del prodotto - partendo, quindi, dalla ricetta e non dall’alimento finito - e devono essere preceduti dalla parola “Ingredienti:” oppure “ingr.:” NON hanno l’obbligo di riportare in etichetta l’elenco degli ingredienti: ● i vini, la birra e i distillatii (quali grappa, rum, cognac e via dicendo); ● i prodotti costituiti da un solo ingrediente (es.: olio extravergine di oliva, latte, ecc.) e nei quali la denominazione di vendita coincide perfettamente con il prodotto; ● gli ortofrutticoli freschi non sottoposti ad alcuna manipolazione; ● il latte fermentato, creme di latte fermentato, formaggi e burro purché non contenenti prodotti di natura diversa dal latte, necessari alla loro fabbricazione ● gli aceti provenienti da una sola materia prima; ● le acque gassate che riportano l’eventuale aggiunta di un altro ingrediente (es.acqua con aggiunta di anidride carbonica”) 10 ELENCO DEGLI INGREDIENTI

23 L’indicazione dell’ingrediente evidenziato è obbligatoria se: ● l’ingrediente e/o la categoria di ingredienti figurano nella denominazione di vendita o per caratterizzare il prodotto (ad es. yogurt alla fragola, succo di arancia/aranciata, formaggio alle noci, bastoncini di merluzzo); ● l’ingrediente è messo in risalto con parole, immagini o rappresentazioni grafiche riportate sulla confezione; ● viene espressamente previsto dalla normativa (ad esempio la pasta all’uovo deve riportare obbligatoriamente in etichetta il contenuto di uova presente in grammi) che, per legge, non deve essere inferiore a 200 g di uova per 1 kg di semola). ● La quantità è indicata in valore percentuale, calcolato al momento del suo utilizzo, e subito dopo il nome dell’ingrediente evidenziato. 10 ELENCO DEGLI INGREDIENTI ES. Taralli al sesamo Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, olio di sansa di oliva, semi di sesamo (6%), sale, lievito di birra.

24 In etichetta deve essere indicata la natura di OLI e GRASSI ad esempio: oli e grassi vegetali (olio di palma, olio di soia), oli e grassi di origine animale (va specificata la specie animale) 10 ELENCO DEGLI INGREDIENTI

25 Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare ancora presente nel prodotto finito anche se in forma modificata L'elenco degli ingredienti viene compilato secondo regole precise, definite dai regolamenti in vigore

26 Per additivo alimentare si intende “qualsiasi sostanza normalmente non consumata come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, che aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico nelle fasi di produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o immagazzinamento degli alimenti, si possa ragionevolmente presumere che diventi, essa stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti, direttamente o indirettamente” 10 Particolari tipologie di ingredienti: ADDITIVI

27 Gli additivi devono essere designati con il nome della categoria di appartenenza seguito dal codice CEo dal nome specifico (es. Antiossidante E 300 oppure Antiossidante acido ascorbico.) Codice CE:es. “E 150 a” : la lettera “E” sta ad indicare che l’additivo è riconosciuto a livello comunitario; il numero “150” rappresenta la sua classificazione; la lettera “a” la categoria di appartenenza. Tabella – Categorie di additivi ad uso alimentare 10 Particolari tipologie di ingredienti: ADDITIVI

28 10 Particolari tipologie di ingredienti: ADDITIVI Antiossidanti: prolungano la durata degli alimenti impedendo ai grassi, agli oli e a talune vitamine di combinarsi con l’ossigeno nell’aria (Esempio: la vitamina C, chiamata anche acido ascorbico o E300). Coloranti: usati per sostituire il colore naturale che scompare durante la lavorazione o la conservazione in deposito del prodotto, o per dare ai prodotti un colore appropriato. Esempio: Caramello (E150a), utilizzato in prodotti quali salse e bibite. Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti: gli emulsionanti quali le Lecitine (E322) favoriscono la miscela di ingredienti, come l’olio e l’acqua, che altrimenti si separerebbero. Gli stabilizzanti impediscono agli ingredienti miscelati di separarsi nuovamente. Una sostanza gelificante comunemente usata è la pectina (E440), che viene utilizzata per la produzione di marmellate.

29 10 Particolari tipologie di ingredienti: ADDITIVI Gli addensanti danno consistenza agli alimenti, come quando si aggiunge farina ad una salsa perché risulti più spessa. Esaltatori di sapidità: esaltano il sapore di alimenti salati e dolci senza aggiungere un loro sapore specifico (Esempio: Glutammato monosodico (E621), Conservanti: impediscono il deterioramentoe degli alimenti. La maggior parte degli alimenti che si conservano a lungo contengono conservanti, a meno che non sia stato usato un altro metodo di conservazione come congelazione, inscatolamento o essicazione. Esempi: spesso la frutta secca è trattata con anidride solforosa (E220) per impedire alle muffe o ai batteri di formarsi, mentre la pancetta, il prosciutto, la carne in scatola e altre carni stagionate spesso sono trattate con nitriti e nitrati (E249 - E252).

30 10 Particolari tipologie di ingredienti: ADDITIVI Dolcificanti: utilizzati al posto dello zucchero in prodotti quali bibite frizzanti, yogurt e gomma da masticare Esempi: Aspartame (E951), saccarina (E954), acesulfame-K (E950) e sorbitolo (E420).

31 Es. Conservante E300 acido ascorbico  VITAMINA C Allergeni: Esiste una normativa specifica sugli allergeni che verrà modificata con l’entrata in vigore del novo Reg. CE 1169/2011 Negli ingredienti vengono inseriti anche additivi e segnalata la presenza di allergeni Allergene: Def. sostanza in grado di sviluppare reazioni di sensibilità al soggetto che la ingerisce

32 ELENCO DEGLI ALLERGENI cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati, inclusi i loro prodotti derivati) crostacei e prodotti a base di crostacei; uova pesce e prodotti a base di pesce tranne arachidi e prodotti a base di arachidi; Allergeni Devono essere dichiarate come allergeni sostanze utilizzate come additivi durante il processo di produzione di un secondo alimento, quali ad esempio, proteine presenti nell'albume impiegate per la chiarificazione del vino

33 Allergeni: Etichettatura dei prodotti per persone intolleranti al glutine L’industria alimentare, negli ultimi anni, ha elaborato una vasta gamma di prodotti presentati come “senza glutine” (o con termini equivalenti) diretti alle persone affette da celiachia, ovvero l’intolleranza permanente al glutine. Il glutine - proteina presente nei cereali quali frumento, segale, orzo e avena – è un allergene che può provocare effetti negativi per la salute delle persone intolleranti che devono, quindi evitare ogni contatto con questa sostanza. In alcuni casi l’intolleranza è “totale”, in altri, invece, parziale poiché si possono tollerare piccole quantità di glutine.

34 Allergeni: Etichettatura dei prodotti per persone intolleranti al glutine L’industria alimentare, negli ultimi anni, ha elaborato una vasta gamma di prodotti presentati come “senza glutine” (o con termini equivalenti) diretti alle persone affette da celiachia, ovvero l’intolleranza permanente al glutine. Il glutine - proteina presente nei cereali quali frumento, segale, orzo e avena – è un allergene che può provocare effetti negativi per la salute delle persone intolleranti che devono, quindi evitare ogni contatto con questa sostanza. In alcuni casi l’intolleranza è “totale”, in altri, invece, parziale poiché si possono tollerare piccole quantità di glutine. Il marchio Spiga Barrata identifica tutti i prodotti alimentari, dietetici e convenzionali, che presentano un contenuto di glutine inferiore ai 20 mg/kg. Il marchio registrato è di proprietà dell’AIC – Associazione Italiana Celiachia - ed ha l’obiettivo di consentire una più agevole e facile identificazione degli alimenti idonei alla dieta del celiaco, nonché di garantire un ulteriore controllo sulla effettiva composizione dell’alimento. L’accertamento della compatibilità delle caratteristiche dell’alimento all’utilizzo del marchio verrà condotto dalla stessa AIC attraverso controlli ed analisi svolte da una struttura tecnica dell’Associazione

35 TMC Il Termine Minimo di Conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro”

36 Data di scadenza Sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza; essa deve essere preceduta dalla dicitura “da consumarsi entro” seguita dalla data stessa o dalla menzione del punto della confezione in cui figura.

37 Codice che identifica una partita e permette la tracciabilità e rintracciabilità del prodotto

38 Il lotto è un’indicazione obbligatoria in etichetta e deve essere riportata sulle etichette di tutti i prodotti alimentari ad eccezione di: ● I prodotti etichettati con la data di scadenza o un Tmc indicato con almeno giorno/mese in quanto queste informazioni sono sufficienti per risalire al lotto di produzione; ● I prodotti agricoli che, all’uscita dall’azienda, non sono destinati al commercio ma alla manipolazione; ● I prodotti preincartati o venduti nei luoghi di produzione o di vendita al ● consumatore finale e per la loro vendita immediata (es. affettati incartati al banco di un negozio di alimentari); ● I prodotti confezionati in recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm2;

39 e) i gelati monodose (la dicitura del lotto deve essere tuttavia riportata sull’imballaggio globale). Con il termine “lotto” si identifica una quantità omogenea di prodotto lavorata in condizioni praticamente identiche e viene apposto mediante un codice numerico o alfanumerico attribuito dal produttore e preceduto dalla lettera “L” o dall’indicazione “Lotto”.

40 Queste indicazioni sono fondamentali per garantire il mantenimento delle caratteristiche del prodotto e la sua salubrità. Alcuni alimenti necessitano di informazioni aggiuntive sulle modalità di conservazione, trattamento (es. cottura o congelamento) e gestione della conservazione dopo l'apertura. (shelf life secondario)

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