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Ruolo degli OSA nella Informazione della Catena Alimentare.

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Presentazione sul tema: "Ruolo degli OSA nella Informazione della Catena Alimentare."— Transcript della presentazione:

1 Ruolo degli OSA nella Informazione della Catena Alimentare.
Contributi pratici. CASALE DI VILLA BATTISTINI Dott.. ROMANO OTELLO AUSL RIETI.

2 Nell'ambito delle norme europee sulla sicurezza alimentare conosciute con il nome di "pacchetto igiene" il coinvolgimento attivo di tutti gli operatori della filiera alimentare è considerato fondamentale per conseguire i più elevati livelli di tutela dei consumatori e lo scambio di informazioni all'interno delle diverse fasi della catena "dai campi alla tavola" rappresenta uno strumento importante per raggiungere gli obiettivi di sicurezza auspicati.

3 Il REG 178/2002 ribadisce che: Per garantire la sicurezza degli alimenti, occorre considerare tutti gli aspetti della produzione alimentare come un unico processo, a partire dalla produzione primaria, passando per la produzione dei mangimi fino alla vendita, per concludere con l’ erogazione di alimenti al consumatore finale.

4 Il reg.852/2004, riprende e rafforza tale concetto:
Ogni operatore del settore alimentare dovrebbe garantire che la sicurezza degli alimenti non venga compromessa; tralasciare anche un solo elemento essenziale quale ad esempio la rintracciabilità degli alimenti e dei relativi ingredienti farebbe venire meno tale garanzia.

5 In che modo si puo garantire la sicurezza?
Attuando tutte le misure necessarie a mantenere sotto controllo i pericoli; L’operatore è tenuto a conservare le registrazioni delle misure adottate per un periodo adeguato e congruo rispetto alla natura e alle dimensioni dell’impresa. (AUTOCONTROLLO; TRACCIABILITA’ E FLESSIBILITA).

6 Che tipo di registrazioni e tenuto a fare e a conservare?
Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o che producono prodotti di origine animale devono tenere registrazioni che riguardano in particolare: La natura e l’origine degli alimenti somministrati agli animali (novità); I prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione (registro dei farmaci); L’insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti alimentari (salmonellosi, brucellosi, ecc.);

7 I risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali (sangue per brucellosi) o su altri campioni prelevati a scopo diagnostico che abbiano rilevanza per la salute umana ( PNR); Tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale (latte) .

8 Ma chi può coadiuvare il lavoro degli OSA?
Gli operatori possono essere assistiti nella loro attività, da figure professionali quali : IL VETERINARIO AZIENDALE, Agronomi, Tecnici agricoli, che oltre a tenere i registri, devono svolgere una importante azione di sensibilizzazione. SENSIBILIZZAZIONE quale presa di coscienza da parte dell’allevatore che le informazioni fornite, rappresentano lo stato di “SALUTE” della sua azienda, e ciò che registra non rappresentano soltanto e solo i famosi “ALTRI PEZZI DI CARTA.”

9 Da parte degli OSA esiste l’obbligo, di fornire informazioni ai titolari degli impianti che ricevono gli animali avviati alla macellazione. Tale obbligo è scattato dal: * 1° gennaio 2006 per il pollame * 1° gennaio 2008 per i suini * 1° gennaio 2009 per i vitelli e gli equini * 1° gennaio 2010 per tutti gli altri animali (diversi dalla selvaggina selvatica) e quindi per i bovini e gli ovi- caprini.

10 Il reg. 853 all. II sez. III stabilisce che:
Gli operatori del settore alimentare che gestiscono i macelli sono tenuti a chiedere, ricevere e controllare le informazioni sulla catena alimentare relativamente agli animali che vi giungono. La comunicazione delle ICA deve precedere l’arrivo degli animali almeno di 24 ore, salvo alcune circostanze in cui le ICA, possono accompagnare gli animali all’arrivo al macello.

11 Punto 7. alleg.II sez.III Specie suina , pollame o selvaggina allevata che siano stati sottoposti ad ispezione Ante-Mortem nella azienda di provenienza corredato da certificato veterinario che ne attesti lo stato di salute; Solipedi domestici Macellazioni di Urgenza accompagnate da certificato del veterinario che attesti di aver effettuato la visita ante-mortem.

12 Reg.1161 del Per facilitare i flussi informativi, tra le aziende e il macello, sono state concesse deroghe al reg. Ce 853; infatti le autorità competenti, laddove hanno dimostrato che tali informazioni possono essere trasmesse al macello unitamente agli animali e che tale informazione sia avvenuta senza intoppi e senza compromissione degli obiettivi dello stesso reg., le ICA possono accompagnare gli animali di qualsiasi specie ai quali si riferiscono al momento dell’arrivo al mattatoio.

13 Nel reg. 1161, è comunque previsto che:
Qualsiasi informazione sulla catena alimentare la cui conoscenza possa turbare gravemente l’attività del macello deve essere comunicata in tempo all’operatore del settore che gestisce il macello prima che gli animali vi arrivino, in modo da consentirgli di organizzare di conseguenza l’attività del macello. Pertanto informazioni quali lo status sanitario di non indennità dell’allevamento (ad esempio da TBC o esiti di positività relativamente a malattie zoonotiche) o qualsiasi altra condizione che possa implicare il differimento nello spazio e nel tempo delle attività Di macellazione o che possa comportare specifiche procedure di autocontrollo o limitazione di destinazione d’ uso delle carni, vanno trasmesse 24 ore prima, dell’arrivo degli animali.(prenotifica).

14 Conclusioni: Di fatto non c’è nulla di nuovo: Gli obblighi da parte degli operatori del settore primario, sono da sempre gli stessi, (registro dei farmaci, registrazione e conservazioni dei risultati di indagine fatte su animali e su prodotti di origine animale) forse gli si può addebitare l’onere di qualche registrazione in più (registro degli alimenti); La trasmissione delle informazioni sullo stato sanitario delle aziende avvengono attraverso il Mod. 4 (ultimamente integrato anche con informazioni previste dal reg. 853); Come le informazioni relative ai trattamenti terapeutici e rispetto dei tempi di sospensione; quando esistono vincoli di natura sanitaria questo viene segnalato sullo stesso modello nella sezione apposita e lo spostamento degli stessi avviene se non dietro autorizzazione da parte del medico veterinario della Ausl di provenienza;

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16 Il mod. 4 accompagna gli animali al mattatoio e
quando esistono situazioni che possono in qualche modo modificare la normale attività dello stesso (ad es. animali affetti da malattie trasmissibili all’uomo, malattie zoonotiche ecc) l’arrivo di questi animali avviene con la prenotifica di almeno 24 ore da parte del Servizio Veterinario.

17 Nella realtà dei fatti però
Non è stato ancora recepito a fondo lo spirito della normativa; Le informazioni della catena alimentare vanno viste in un contesto più ampio, quale parte integrante delle GMPA; la comunicazione tra l’azienda e il gestore del macello anche attraverso la raccolta di informazioni utili è fondamentale a garanzia di una migliore qualità del prodotto. “una sorta di marchio di qualità del mattatoio”

18 E’ necessaria la diffusione di tali pratiche a tutte le attività di produzione primaria, ed in questa direzione,un ruolo fondamentale è svolto dal veterinario aziendale; E’ necessario quindi un cambiamento culturale da realizzare a livello pratico e non solo sotto il profilo formale strettamente attinente alla parte documentale.

19 Grazie per l’attenzione!


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