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Trasparenza, P.T.T.I. e P.T.P.C.

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Presentazione sul tema: "Trasparenza, P.T.T.I. e P.T.P.C."— Transcript della presentazione:

1 Trasparenza, P.T.T.I. e P.T.P.C.
Istruzione per l’uso

2 INTRODUZIONE AL CORSO

3 Struttura del seminario on-line
Parte I – Inquadramento normativo (il «sistema» della legge 190/2012 ed i decreti attuativi) Parte II – Gli adempimenti in tema di trasparenza: la pubblicazione delle informazioni in «amministrazione trasparente» Parte III – Il Piano triennale di prevenzione della corruzione: suggerimenti per l’elaborazione Parte IV – le domande

4 Inquadramento normativo
Parte I Inquadramento normativo

5 Anticorruzione Legge 6 novembre 2012 numero 190 (GU 13 novembre 2012 numero 265) In vigore dal 28 novembre 2012 Dipartimento della Funzione Pubblica circolare nr. 1/ gennaio 2013

6 Corruzione Questa definizione, non è «tecnica», ed è ben più ampia della fattispecie del Codice penale (artt. 318, 319 e 319-ter) e comprende: tutti i delitti contro la PA previsti dal CP (concussione, corruzione, malversazione, peculato, abuso d’ufficio, ecc.) ogni malfunzionamento della PA causato dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite

7 Corruzione Il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati (DFP circ.1/2013)

8 I principali attori del sistema
Dato Descrizione CIG Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità Struttura proponente Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente Oggetto del bando Oggetto del lotto identificato dal CIG Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti Aggiudicatario Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti Importo di aggiudicazione Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture Data di ultimazione lavori, servizi o forniture Importo delle somme liquidate Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2013) Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012. (Vedi anche: - Comunicato del Presidente del 22 maggio Comunicato del Presidente del 13 giugno Modulo per la dichiarazione adempimento Legge 190/2012 ) Il CONSIGLIO VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; VISTO l’art. 1, comma 16, lettera b) della legge n. 190/2012, che dispone che le pubbliche amministrazioni assicurano livelli essenziali di trasparenza con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi inclusa la modalità di selezione prescelta ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, Codice dei Contratti Pubblici); VISTO l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, primo periodo, che prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) della stessa legge, le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate; VISTO l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, secondo periodo, che specifica che entro il 31 gennaio di ciascun anno, le informazioni sopra indicate, relative all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici; VISTO l’art. 1, comma 418 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha prorogato, in sede di prima applicazione dell'articolo 1, comma 32 della legge n. 190/2012 il termine del 31 gennaio ivi indicato al 31 marzo 2013; VISTO l’obbligo a carico delle amministrazioni, ai sensi del predetto art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, di trasmettere le informazioni sopra indicate, in formato digitale, all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito, Autorità) che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini; VISTO l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, terzo periodo, che demanda all’Autorità l’individuazione, con propria deliberazione, delle informazioni rilevanti e delle relative modalità di trasmissione; VISTO l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, quarto periodo, che demanda all’Autorità il compito di trasmettere alla Corte dei Conti, entro il 30 aprile di ciascun anno, l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui sopra, in formato digitale standard aperto; VISTO l’art. 1, comma 418 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha prorogato, in sede di prima applicazione dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, il termine del 30 aprile ivi indicato al 30 giugno 2013; VISTO il d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni; VISTO l’art. 62-bis del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), che istituisce, presso l'Autorità, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), definita base di dati di interesse nazionale dall’art. 60 dallo stesso Codice, in cui confluiscono i dati previsti dall'articolo 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici; VISTO l’art. 6-bis, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede che i dati acquisiti ai sensi dell’art. 7, comma 8, del medesimo Codice fanno parte della BDNCP; VISTO l’art. 7, comma 8, lettere a) e b), del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all’Osservatorio dei contratti pubblici i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; VISTO il Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, con il quale sono state definite le modalità telematiche per la trasmissione dei dati dei contratti pubblici di importo superiore alla soglia di euro, ai sensi dell’art. 7, comma 8del Codice dei Contratti Pubblici ; VISTO il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2010 e s.m.i., che ha esteso la rilevazione dei dati ai contratti pubblici di importo inferiore o uguale ai euro, ai contratti “esclusi” di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Codice dei Contratti Pubblici , di importo superiore ai euro e agli accordi quadro e fattispecie consimili; VISTO il Comunicato del Presidente del 15 luglio 2011 che, in attuazione della legge n. 106/2011, ha uniformato a euro la soglia minima di importo per la rilevazione dei dati dei contratti pubblici, per i settori ordinari e speciali, di servizi e forniture a quella dei lavori; VISTO il Comunicato del Presidente del 29 aprile 2013 che ha aggiornato a euro la soglia minima delle comunicazioni ex art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici a far data dal 1° gennaio 2013; VISTO l’art. 8, comma 1 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge  6 luglio 2012, n. 94) che con finalità di trasparenza ha demandato all'Osservatorio dei Contratti Pubblici la pubblicazione dei dati e delle informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b) del Codice dei Contratti Pubblici, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di fornitura; VISTO il Comunicato dell’Autorità del 18 dicembre 2012, con il quale è stata resa nota l’attivazione del Portale Trasparenza ai sensi dell’art.8, comma 1, del d.l. n. 52/2012; CONSIDERATO che in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 bis e 7 del Codice dei Contratti Pubblici e di cui all’articolo 8, comma 1, del d.l. 52/2012, l’Autorità già rileva e pubblica sul proprio sito istituzionale, rispettivamente tramite il sistema di monitoraggio dei contratti pubblici (SIMOG) ed il Portale Trasparenza, per contratti di importo superiore a euro, la gran parte delle informazioni individuate dall’art. 1, comma 32, primo periodo della legge n. 190/2012; CONSIDERATO che l’obbligo di trasmettere l’informazione relativa all’elenco degli operatori partecipanti alle procedure di scelta del contraente è assolto mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS secondo le modalità indicate nella deliberazione dell’Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012; CONSIDERATO che sono pervenute all’Autorità numerose richieste di chiarimento relative all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati ai sensi dell’art. 1, comma 32, legge n. 190/2012; RITENUTO che si rende necessario fornire ai soggetti interessati prime indicazioni operative; DELIBERA Art. 1 Definizioni Ai fini degli adempimenti di cui alla presente delibera, si intende per: TRASMISSIONE, l’invio, in formato digitale, all’Autorità, delle informazioni indicate dal comma 32 dell’art. 1 della legge n. 190/2012, secondo le modalità stabilite dalla presente delibera; PUBBLICAZIONE, l’esposizione, sui siti web istituzionali dei soggetti ricadenti nell’ambito di applicazione della legge n. 190/2012, delle informazioni individuate dall’art. 1, comma 32, della medesima legge, in formato digitale standard aperto, secondo le modalità stabilite dalla presente delibera; ADEMPIMENTO, la pubblicazione completa dei dati sul sito web istituzionale dei soggetti indicati dal comma 32 dell’art. 1 della legge n. 190/2012, e la loro completa trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Alla luce del chiaro disposto del comma 32 richiamato, un adempimento parziale equivale ad inadempimento e comporta l’irrogazione della sanzione prevista dalla legge; FORMATO DIGITALE STANDARD APERTO, il formato dei dati di tipo aperto come definito dall’art. 68, comma 3, del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; AMMINISTRAZIONI, i soggetti individuati dall’art. 1, comma 34, della legge n. 190/2012; BDNCP, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall’art. 62-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; AVCPASS, l’Authority Virtual Company Passport, il servizio realizzato dall’Autorità per la verifica ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice dei Contratti del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario; PORTALE TRASPARENZA, il sistema di pubblicazione dei dati e delle informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b) del Codice, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni mediante filtri di ricerca tra cui l'amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico aggiudicatario e l'oggetto di fornitura, istituito in adempimento del disposto dell’art. 8, comma 1, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n.  52 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 94) e disponibile all’indirizzo PEC, la Posta Elettronica Certificata. Art. 2 Ambito di applicazione Le pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle P.A. e loro controllate ai sensi dell’art c.c. limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea, sono tenute alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale delle informazioni indicate al successivo articolo 3, alla trasmissione delle informazioni all’Autorità e sono sottoposte al suo controllo ai fini della relazione alla Corte dei Conti. Art. 3 Informazioni oggetto di pubblicazione Le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali da parte dei soggetti indicati all’articolo 2 sono le seguenti:                                                        Art. 4 Trasmissione dei dati all’Autorità Gli obblighi di trasmissione all’Autorità delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, come indicate all’articolo 3 della presente delibera si intendono assolti, per i contratti di importo superiore a euro, con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici. Ai fini della semplificazione dell’azione amministrativa, in sede di prima applicazione, per gli appalti di ambito regionale, gli obblighi di trasmissione all’Autorità, previsti dall’’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, relativi alle fasi di aggiudicazione ed esecuzione, sono assolti mediante le comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, all’Osservatorio dei Contratti Pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale Trasparenza. Per i contratti di importo inferiore a euro, i soggetti di cui all’articolo 2 sono tenuti ad effettuare sui loro siti web istituzionali la pubblicazione delle informazioni indicate al precedente articolo 3; in fase di prima applicazione, per l’anno 2013, gli obblighi di trasmissione all’Autorità si intendono assolti mediante l’effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi SMART CIG o SIMOG. Art. 5 Pubblicazione dei dati da parte dell’Autorità L’Autorità provvede a pubblicare le informazioni indicate all’articolo 3 della presente delibera sul proprio sito web attraverso il Portale Trasparenza. È disponibile sul Portale Trasparenza di cui al precedente comma la funzionalità per l’esportazione in formato aperto dei dati già trasmessi all’Osservatorio e pubblicati sul sito web dell’Autorità. Tale funzionalità consente ai soggetti che hanno effettuato le comunicazioni di riacquisire ed integrare i dati già trasmessi in un formato idoneo ad agevolare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti web istituzionali delle informazioni di cui all’articolo 3 della presente delibera, obblighi che restano comunque a carico delle singole stazioni appaltanti. Art. 6 Disposizioni transitorie e finali In sede di prima applicazione, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto i soggetti di cui all’articolo 2  sono tenuti a: trasmettere all’Autorità, entro il 15 giugno 2013, mediante PEC all'indirizzo una comunicazione attestante l’avvenuto adempimento. Tale comunicazione deve riportare obbligatoriamente nella mail i riferimenti a: codice fiscale della Stazione Appaltante e URL di pubblicazione delle informazioni di cui all’articolo 3 in formato digitale standard aperto; pubblicare sul proprio sito web le informazioni di cui all’articolo 3 secondo la struttura definita dall’Autorità e condivisa con CiVIT. L’Autorità entro il 31 maggio 2013 renderà note le specifiche tecniche per la composizione della comunicazione via PEC e per la struttura dati di cui al precedente comma 1. I soggetti che avessero già effettuato trasmissioni di dati all’Autorità e/o pubblicazioni sul proprio sito web istituzionale in modalità difformi da quanto indicato dalla presente deliberazione hanno termine per adeguarsi alle presenti disposizioni entro il 15 giugno 2013. La CIVIT - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle PA (art. 13 d.lgs. 150/2009) oggi ANAC Autorità nazionale anticorruzione Il Dipartimento della Funzione Pubblica – CDM Il Prefetto Il Responsabile della prevenzione della corruzione

9 Prefetto Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato da CIVIT.

10 Compiti del responsabile
entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012); entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure più appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione;

11 Compiti del responsabile
monìtora l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione; propone modifiche del Piano, anche a seguito di accertate violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

12 Compiti del responsabile
d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio di corruzione; Intese = forma di «mobilità temporanea» per i piccoli enti

13 Compiti del responsabile
entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo politico; nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, quest’ultimo riferirà sull’attività svolta.

14 Trasparenza La legge anticorruzione (art. 1 co. 35) ha delegato il Governo a riordinare la disciplina su pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Risultato: Decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33

15 La Trasparenza (art. 1) è l’accessibilità totale alle informazioni
su organizzazione e attività delle PA allo scopo di favorire forme di controllo diffuso. Concorre alla realizzazione di un’amministrazione aperta al servizio del cittadino. (già nell’art. 11 d.lgs. 150/2009)

16 diritto di chiunque d’accedere alle informazioni
La pubblicazione (art. 2 co. 2) consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle PA. Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque d’accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

17 Le caratteristiche delle informazioni
(art. 7) documenti, informazioni e dati sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del CAD (d.lgs. 82/2005). (art. 4 co. 1) La pubblicazione deve consentire la diffusione, l’indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il riutilizzo.

18 Le caratteristiche delle informazioni
(art. 6) Le PA devono garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità conformità ai documenti originali.

19 Riutilizzo dei dati i dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque (art. 7) sono liberamente riutilizzabili ai sensi dei decreti legislativi 36/2006, 82/2005 (CAD) e 196/2003.

20 Tempestività Entro quanto tempo si devono pubblicare i documenti? (art. 8 co. 1) Non è previsto un termine preciso, certamente entro il Il decreto 33/2013 impone che gli atti siano pubblicati tempestivamente. I dati, inoltre, devono essere mantenuti aggiornati (co. 2).

21 Durata della pubblicazione
(art. 8 co. 3) i dati sono pubblicati per (minimo) cinque anni computati dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui vige l’obbligo di pubblicazione. Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangano efficaci.

22 Durata della pubblicazione
(art. 9 co. 2) Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni di archivio del sito

23 Va inoltrata al responsabile della trasparenza.
L’accesso civico (art. 5) è il diritto riconosciuto chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati. La richiesta di accesso civico può essere avanzata da chiunque senza limitazioni, gratuitamente e non deve essere motivata. Va inoltrata al responsabile della trasparenza.

24 L’accesso civico Entro 30 gg la PA deve inserire nel sito il documento e trasmetterlo al richiedente. Oppure può comunicargli l’avvenuta pubblicazione e fornirgli il link alla pagina web. In caso di ritardo o omessa risposta, il richiedente potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo (art. 2 co. 9-bis legge 241/1990).

25 Il diritto alla conoscibilità
(art. 3) diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente.

26 Limiti alla trasparenza
(art. 4 co. 4) le PA non devono pubblicare: i dati personali non pertinenti; i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione;

27 Limiti alla trasparenza
(art. 4 co. 4) le PA non devono pubblicare: non sono pubblicabili le notizie di infermità, impedimenti personali o famigliari che causino l’astensione dal lavoro del dipendente pubblico; non sono nemmeno pubblicabili le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni; restano fermi i limiti previsti dall’articolo 24 della legge 241/1990, nonché le norme a tutela del segreto statistico.

28 I dati personali, sensibili e giudiziari possono impedire la conoscibilità dei documenti?
(art. 4 co. 4) La conoscibilità non può mai essere negata quando sia sufficiente rendere “anonimi” i documenti, rendere illeggibili dati o parti di documento, applicare mascheramenti o altri accorgimenti idonei a tutelare le esigenze di segreto e i dati personali.

29 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi
La legge anticorruzione (art. 1 co. 49) ha delegato il Governo a modificare la disciplina in matteria di attribuzione di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa Risultato: Decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39

30 Codice di comportamento
DPR 16 aprile 2013 numero 62 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (nuovo articolo 54 del d.lvo 165/2001)

31 Codice di comportamento
il comma 3 dell’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori, “con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”, un proprio Codice di comportamento; il Codice di ciascuna PA può integrare e specificare i contenuti del codice di comportamento varato dal Governo. (Circolare entionline Personale )

32 Codice di comportamento
la violazione dei doveri del Codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare

33 Adempimenti 1- Nomina del responsabile anticorruzione: di norma è il segretario (art. 1 co. 7 legge 190/2012) provvede il sindaco (CIVIT 15/2013); 2- Nomina del responsabile per la trasparenza: di norma è il responsabile anticorruzione (art. 43 d.lvo 33/2013);

34 Adempimenti 3- Pubblicazione dei dati, delle informazione e dei documenti in “amministrazione trasparente”. Tra questi: Pubblicazione dei dati reddituali, patrimoniali dei «politici» entro il ; le sanzioni ex art. 47 si applicano dal giorno 180 successivo all’entrata in vigore del decreto trasparenza; le sanzioni riguardano la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni. Pubblicazione imposte da CIVIT entro il (deliberazione 71/2013)

35 Adempimenti 4- CIVIT 66/2013 regolamentare il procedimento sanzionatorio (si veda la Circolare entionline Affari generali 29 agosto 2013) Nelle more: al responsabile della prevenzione della corruzione, l’istruttoria; al responsabile dell’ufficio disciplinare, l’irrogazione della sanzione. (Legge 689/1981)

36 Adempimenti 5- Avviare e concludere il procedimento «aperto» per la formazione del Codice di comportamento. Il procedimento si deve concludere entro il 16 dicembre 2013 come stabilito nelle Intese del 24 luglio 2013. (CIVIT 75/2013). (Circolare entionline Personale 8 novembre 2013)

37 Adempimenti 6- Relazione del responsabile anticorruzione entro il 15 dicembre 2013. La relazione è prevista dall’art. 1 co. 14 della legge 190/2012. Gli elementi essenziali della relazione sono elencati alle pag del PNA (gestione del rischio, formazione, codice di comportamento, altre iniziative e sanzioni). Pubblicata sul sito e trasmessa al DFP con il PTPC dell’anno successivo.

38 Adempimenti 7- attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, completata e inviata alla CIVIT (oggi ANAC) in formato elettronico entro e non oltre il 31 dicembre 2013. Si veda la deliberazione CIVIT 50/2013 paragrafo 3.

39 Adempimenti 8- Approvazione del PTPC entro il 31 gennaio 2014 (lo schema è in corso di pubblicazione) poi inviato al DFP (art. 1 co. 8 legge 190/2012) 9- Approvazione del PTTI entro il 31 gennaio 2014 (Circolari Affari generali 4, 11 e 19 luglio 2013) da pubblicare in «Amministrazione trasparente»; Gli enti locali comunicano a CIVIT il link (50/2013 pag. 12)

40 Fine della prima parte

41 La pubblicazione delle informazioni in “amministrazione trasparente”
Parte II La pubblicazione delle informazioni in “amministrazione trasparente”

42 Amministrazione trasparente
Nella homepage del sito, l’ente deve attivare una nuova sezione denominata: “Amministrazione trasparente”. (art. 9 d.lvo 33/2013)

43 Amministrazione trasparente
Questo insieme di pagine web deve essere liberamente accessibile da chiunque. E’ vietato installare filtri od altre soluzioni tecniche che impediscano ai motori di ricerca web di effettuare indicizzazioni e ricerche (art. 9 d.lvo 33/2013)

44 Amministrazione trasparente
Come noto, il decreto delegato 33/2013 reca un primo allegato tecnico che organizza in: sottosezioni di primo livello sottosezioni di secondo livello informazioni, dati e documenti da pubblicare.

45 Amministrazione trasparente
L’allegato tecnico specifica che: nel caso sia necessario pubblicare in “amministrazione trasparente” informazioni, documenti o dati già pubblicati in altre parti del sito è possibile inserire “un collegamento ipertestuale” (LINK)

46 Amministrazione trasparente
il DFP potrà definire criteri, modelli e schemi standard per: organizzare, codificare e rappresentare documenti, informazioni e dati da pubblicare, nonché per organizzare la sezione “Amministrazione trasparente” (!!) (art. 48 d.lvo 33/2013)

47 E’ obbligatorio pubblicare dati e notizie in merito a:
Organizzazione dell’ente (art. 13) Organi politici (art. 14) Incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza (art. 15) Dotazione organica, costo del personale a tempo indeterminato (art. 16) Dipendenti con contratti flessibili (art. 17) Incarichi ai dipendenti pubblici (art. 18) Assunzioni e bandi di concorso (art. 19) Perfomance e premi (art. 20) Contrattati collettivi nazionali e decentrati (art. 21)

48 E’ obbligatorio pubblicare dati e notizie in merito a:
Organismi gestionali esterni (escluse le società quotate) (art. 22) Provvedimenti amministrativi (art. 23) Monitoraggio dei procedimenti (art. 24) Controlli sulle attività produttive (art. 25) Sovvenzioni, contributi e sussidi a terzi (art. 26) Elenco dei soggetti beneficiari (art. 27) Spese dei gruppi consiliari provinciali (art. 28)

49 E’ obbligatorio pubblicare dati e notizie in merito a:
Bilanci, contabilità e indicatori (art. 29) Immobili e patrimonio (art. 30) Controlli interni ed esterni (art. 31) Servizi pubblici (art. 32) Tempi medi di pagamento (art. 33) Procedimenti amministrativi (art. 35) Controllo sulle dichiarazioni sostitutive (art. 35) Modalità di pagamento per gli utenti (art. 36)

50 E’ obbligatorio pubblicare dati e notizie in merito a:
Appalti (art. 37) e Opere pubbliche (art. 38) Pianificazione del territorio (art. 39) Tutela ambientale (art. 40) Interventi straordinari e di emergenza (art. 42)

51 CIVIT deliberazione 50/2013 Dopo la consultazione pubblica avviata il 19 maggio 2013, CIVIT, ha pubblicato le “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”. La versione definitiva è riferita al triennio

52 CIVIT deliberazione 50/2013 Affiancando e sommando
i dati elencati nelle linee guida (Allegato 1 – lista degli obblighi di pubblicazione) alle prescrizioni dell’Allegato del decreto legislativo 33/2013 (organizzazione di “Amministrazione trasparente” in sotto sezioni di primo e di secondo livello e norme di riferimento), si ottiene l’elenco esatto (e chiaro) delle informazioni e dei documenti dal pubblicare.

53 Questo lavoro è già stato predisposto da Entionline
Si tratta della Parte III dello schema di PTTI che abbiamo pubblicato in allegato alla circolare Affari generali del 19 luglio 2013 e che riproponiamo tra i documenti di questo corso.

54 sotto-sezione 1 livello n. sotto-sezione 2 livello
Denominazione sotto-sezione 1 livello n. sotto-sezione 2 livello Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013 Contenuti dell’obbligazione Agg Ufficio A B C D E F G 1.Disposizioni generali 1.1 Programma per la Trasparenza e l'integrità (Art. 10 co. 8 lett. a) 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all’art. 9: a)  il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013) (?)

55 Il PTTI per organizzare l’attività
Colonna G = ufficio depositario e/o incaricato di pubblicare dati, informazione e documenti nella sottosezione. L’articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.

56 Il PTTI per organizzare l’attività
Organizzazione dell’attività di pubblicazione: due ipotesi A) Ufficio preposto alla gestione del sito B) Gruppo di lavoro per la gestione del sito (se per la struttura organizzativa dell’ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione).

57 Il PTTI per organizzare l’attività
Organizzazione dell’attività di pubblicazione: Il Responsabile per la trasparenza coordina, sovrintende e verifica l’attività; accerta la tempestiva pubblicazione da parte di ciascun ufficio; assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

58 Redditi e patrimonio dei politici (art. 14)
La CIVIT con la deliberazione numero 65/2013 del 31 luglio 2013 ha chiuso la questione interpretativa della norma che impone la pubblicazione di redditi, valori patrimoniali e spese sostenute per la campagna elettorale dei “titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico”. Per gli enti locali: sindaco, assessori e consiglieri. (lettera f) co. 1 art. 14 del d.lgs. 33/2013)

59 Redditi e patrimonio dei politici (art. 14)
CIVIT, facendo riferimento all’art. 1, punto 5, della legge 441/1982 modificato proprio dal decreto 33/2013, ha escluso i comuni con popolazione fino a abitanti, e le unioni della medesima dimensione, dall’obbligo di pubblicare patrimoni, redditi e relative spese elettorali. In pratica, ha escluso l’obbligo di rendere tutte le dichiarazioni e le attestazioni ex artt. 2, 3 e 4 della legge 441/1982

60 Redditi e patrimonio dei politici (art. 14)
CIVIT ha specificato che le dichiarazioni del coniuge non separato, e dei suoi parenti sino al secondo grado (nonni, figli, nipoti in linea retta, fratelli e sorelle), sono poste in capo al titolare dell’incarico politico. Quest’ultimo deve comunicare i dati patrimoniali relativi a coniuge e parenti. Come è tenuto a dichiarare il “mancato consenso” di coniuge e parenti a rendere le suddette dichiarazioni, di cui l’amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito.

61 Redditi e patrimonio dei politici (art. 14)
Coniuge e parenti possono negare le dichiarazioni dei dati reddituali/patrimoniali che li riguardano, quindi le sanzioni “per mancata o incompleta comunicazione dei dati” (art. 47) si applicano esclusivamente al titolare di incarico politico per l’omissione dei soli dati che lo riguardano.

62 Redditi e patrimonio dei politici (art. 14)
CIVIT ha chiarito che l’articolo 14 del decreto 33/2013, si applica anche: agli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dalla PA, ovvero per i quali la PA nomini gli amministratori; gli enti di diritto privato in controllo della PA, comunque denominati, incluse le fondazioni; le società partecipate anche con quote minoritarie dalle PA, escluse le società quotate in borsa valori e di queste le controllate.

63 Sanzioni Con la deliberazione numero 66 del 31 luglio 2013, CIVIT ha fissato gli elementi del sistema sanzionatorio prefigurato dal decreto trasparenza per la violazione di taluni obblighi di comunicazione e pubblicazione.

64 Sanzioni L’articolo 47 sanziona:
A - la violazione dell’art. 14, co. 1, lett. f) in particolare l’omessa comunicazione dei dati reddituali e patrimoniali da parte del titolare di carica elettiva; B - la violazione dell’art. 22, co. 2, che impone la pubblicazione annuale di dati e informazioni (ragione sociale, misura della partecipazione, ecc.) relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società;

65 Sanzioni L’articolo 47 sanziona:
C - l’inosservanza dell’art. 47 co. 2 che obbliga gli amministratori societari a comunicare ai soci l’incarico ed il compenso entro 30 giorni dalla nomina, e l’indennità di risultato entro 30 giorno da quando è stata percepita.

66 Sanzioni Per la violazione di tali disposizioni, in primo luogo si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro. Rispondono: il soggetto obbligato a comunicare i dati (ipotesi A: il titolare di carica elettiva; ipotesi C: l’amministratore societario); il soggetto tenuto a pubblicare i dati (ipotesi B: se non è individuato un soggetto diverso nel Programma triennale per l’Integrità e la Trasparenza, il responsabile per la trasparenza).

67 Sanzioni La sanzione pecuniaria è certamente la più rilevante e la più temuta dagli operatori. L’articolo 47 si limita a prevedere che sia irrogata “dall’autorità amministrativa competente” in base alla legge 689/1981.

68 Sanzioni Da qui la necessità d’una disciplina interna di dettaglio che individui: il soggetto deputato ad avviare il procedimento sanzionatorio; il soggetto cui compete comminare la sanzione.

69 Sanzioni Qualora le PA non provvedano a normare il procedimento sanzionatorio, sono demandate: al responsabile della prevenzione della corruzione, l’istruttoria; al responsabile dell’ufficio disciplinare, l’irrogazione della sanzione. (Schema di regolamento allegato alla circolare Affari Generali del 29 agosto 2013)

70 Dati e sanzioni Modulo per richiesta dei dati dell’art. 14 lett. f)
lettera per la richiesta di tutte le informazioni previste dall’art. 14 allegati alla circolare Affari Generali del 31 ottobre 2013.

71 Contributi, sussidi, ecc. (art. 26)
L'articolo 26, norma la pubblicazione degli atti di concessione di: sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese; vantaggi economici di qualunque genere a persone enti pubblici e privati ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990.

72 Contributi, sussidi, ecc. (art. 26)
Anche per l'articolo 26 la pubblicazione è condizione legale d'efficacia per i provvedimenti di valore superiore ai mille euro. Nell'articolo 26 non c'è alcun riferimento a "corrispettivi e compensi" per persone, professionisti e imprese.

73 Amministrazione aperta
L'articolo 18 del DL 83/2012 (convertito dalla legge 134/2012) imponeva la pubblicazione sul sito web dell'ente di tutti gli atti di: concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese; attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati; attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ex articolo 12 della legge 241/1990.

74 Articolo 26 L'articolo 18 del DL 83/2013 è stato abrogato dal decreto "trasparenza" (art. 53). L'articolo 26 del decreto legislativo 33/2013 ha sostituito la precedente norma di "amministrazione aperta".

75 Articolo 26 Nell'articolo 26 non c'è alcun riferimento a "corrispettivi e compensi" per persone, professionisti e imprese. Rispetto alla disciplina di "amministrazione aperta", l'oggetto dell'articolo 26 è dato esclusivamente dai provvedimenti d’attribuzione di sovvenzione e contributi normati dal regolamento adottato in forza dell'articolo 12 della legge 241/1990.

76 Articolo 26 Nell'articolo 26 non c'è più alcun riferimento a "corrispettivi e compensi" per persone, professionisti e imprese. Quindi la pubblicazione del provvedimento, con il quale si impegna la spesa per «corrispettivi e compensi» (determinazione), non è più «condizione legale di efficacia» di tali provvedimenti. NB) le determinazioni si devono pubblicare comunque (Consiglio di Stato Sezione V, numero 1370 sulla corretta interpretazione dell’art. 124 TUEL).

77 Art. 35 Procedimenti Un altro adempimento che si sta rivelando particolarmente ostico per gli operatori è fissato dall’articolo 35 del decreto «trasparenza» in tema di «procedimenti amministrativi» Come per ogni altro adempimento in tema di trasparenza, i contenuti sono stati ben definiti dalla CIVIT (oggi ANAC) con la circolare 50/2013.

78 Art. 35 Procedimenti Quindi, invitiamo ancora gli operatori a verificare quanto indicato nella Colonna E (contenuti dell’obbligazione) delle schede che compongono la Parte III dello schema di PTTI che abbiamo pubblicato con la circolare del 19 luglio 2013 Affari generali. La Colonna E elenca puntualmente la documentazione e le informazioni da pubblicare. In particolare si tratta delle Sottosezioni/Paragrafi 8.1 e 8.2

79 Dati aggregati (8.1) Dati aggregati dell’attività amministrativa (Art. 24) Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati. Gli enti locali non devono pubblicare nulla in questa sottosezione.

80 Procedimenti (8.2) 8.2 – Tipologie di procedimenti
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza (…)

81 Per ciascuna tipologia di procedimento:
Procedimenti (8.2) Per ciascuna tipologia di procedimento: breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; unità organizzative responsabili dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale; termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

82 Procedimenti (8.2) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato; ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione; strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale;

83 Procedimenti (8.2) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione; le modalità per eventuali pagamenti (codici IBAN, conto corrente postale, ecc. oltre alle «causali»); risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento.

84 Per i procedimenti ad istanza di parte:
atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni; uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze.

85 Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione:
Procedimenti (8.2) Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione: breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;

86 Procedimenti (8.2) termine per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione; strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge

87 Procedimenti (8.2) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione; le modalità per eventuali pagamenti (codici IBAN, conto corrente postale, ecc. oltre alle «causali»);

88 Procedimenti (8.2) Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa il provvedimenti amministrativi che lo riguardano (art. 1 co. 29 legge 190/2013). Nome del titolare del potere sostitutivo, in caso di inerzia, per la conclusione del procedimento (art. 2 co. 9-bis legge 241/1990).

89 Procedimenti (8.2) Articolo 28 (indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento) del DL 69/2013: nelle comunicazioni di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento, da pubblicare ai sensi decreto legislativo 33/2013 art. 35 è necessario: fare menzione del diritto all'indennizzo; indicare modalità e termini per conseguirlo; indicare il soggetto titolare del potere sostitutivo ed i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.

90 Procedimenti (8.2) Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento del DL 69/2013: è in fase sperimentale per 18 mesi si applica ai soli procedimenti amministrativi relativi “all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa” (SUAP!) (Si veda la circolare Affari generali del 27 giugno 2013)

91 Procedimenti: nuovo regolamento?
Articolo 2 della legge 241/1990: termine ordinario 30 gg; innalzabile fino a 90 gg; Infine, se «tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti», si può arrivare ad un massimo di 180 gg.

92 Il decreto trasparenza non lo chiede!
Nuovo regolamento? Il decreto trasparenza non lo chiede! Suggerimento per sopravvivere alla «trasparenza» e all’«accesso civico»: entro il 31 dicembre 2013 concentrarsi sui procedimenti che interessano i terzi. Programmare per i primi mesi del 2014 l’analisi di tutti i procedimenti (es. obiettivo per il PDO 2014); programmare, eventualmente, la revisione del regolamento (es. obiettivo PDO 2014).

93 Controllo di Gestione? 8.3 monitoraggio dei tempi procedimentali; 13.2 piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 16.2 costi contabilizzati (dei servizi); 17.1 indicatore della tempestività dei pagamenti (ecc.). Queste sottosezioni sono compilate facilmente dagli enti muniti di un controllo di gestione VERO (…seppur artigianale).

94 Controllo di Gestione? Approccio giuridico = regolamento
Approccio gestionale = controllo di gestione Corso online: Il nuovo sistema dei controlli interni degli enti locali: profili applicativi

95 Liste d’attesa? Sottosezione 16.4 «Liste di attesa» è da compilare (?)
Riguarda solo le strutture sanitarie (art. 41 co. 6) = casa di riposo per anziani; = utile per scuole materne e asili nido. Verificare sempre le colonne D ed E della Parte III del PTTI.

96 La bussola della trasparenza
La bussola della trasparenza dei siti web consente di «verificare» la bontà dei 65 adempimenti previsti.

97 Fine della parte seconda

98 Il PTPC: suggerimenti per l’elaborazione
Parte III Il PTPC: suggerimenti per l’elaborazione

99 PNA - Piano Nazionale Anticorruzione
PNA e PTPC L'11 settembre 2013 CIVIT (ANAC) ha approvato il PNA - Piano Nazionale Anticorruzione (si veda la circolare Affari generali ).

100 PNA e PTPC Il PNA è stato approvato entro il 30 settembre, quindi, in virtù delle “intese” formalizzate in Conferenza unificata il 24 luglio 2013 (si veda la circolare affari generali ), comuni e province dovranno approvare i loro Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPC) entro il 31 gennaio 2014.

101 PNA e PTPC Il Programma triennale di prevenzione della corruzione
ed il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità devono essere collegati e coordinati (art. 10 d.lvo 33/2013); tanto che il secondo è «di norma una sezione del primo»; pertanto possono essere approvati congiuntamente e contestualmente.

102 Chi approva il Piano anticorruzione?
L'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica

103 La giunta approva il Piano
negli enti locali consiglio, giunta e sindaco, che non dispongono di poteri gestionali (ex art. 107 TUEL), sono tutti titolari del potere di indirizzo politico;

104 La giunta approva il Piano
il consiglio è l’organo di indirizzo politico per eccellenza, la cui competenza è però fissata con elencazione tassativa dall’art. 42 TUEL; la giunta ha competenza residuale (art. 48 TUEL).

105 La giunta approva il Piano
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione racchiude (di norma) il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità che ne è una «sezione» (art.10 co. 2 del d.lgs. 33/2013); Il Programma per la trasparenza e l’integrità deve essere formulato in «collegamento con la formulazione strategico operativa» = PEG + PDO + Piano della perfomance

106 La giunta approva il Piano
La norma conferma la tesi che la competenza è della giunta, il legislatore attribuisce la medesima «natura» ai Piani anticorruzione e trasparenza e PEG + PDO + Piano della perfomance

107 Il Piano anticorruzione
a)  individua le attività per le quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti; b)  prevede, per le attività della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; c)  prevede, con particolare riguardo alle attività della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

108 Il Piano anticorruzione
d) prevede forme di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; e)  prevede forme di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

109 Il Piano anticorruzione
f) infine, individua specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge => Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. che costituisce di norma una sezione del Piano anticorruzione (art. 10 del d.lgs. 35/2013). Era già previsto dal d.lgs 150/2009 art. 11 comma 2 (vincolanti per gli EL sono i commi 1 e 3 dell’art. 11).

110 Il Piano anticorruzione
L’attività di elaborazione del Piano non può essere affidata all’esterno (art. 1 co. 8 legge 190/2012); La prefettura, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo (co. 6).

111 Senza spese aggiuntive:
(art. 51 d.lvo 33/2013 ) dall'attuazione del decreto trasparenza “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Le PA adempiono “con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili”.

112 Il Piano anticorruzione
Secondo il PNA (pag. 27), il PTPC ha quale contenuto minimo: la descrizione del processo di approvazione del PTPC; la gestione del rischio di corruzione; la formazione del personale in materia di anticorruzione; il codice di comportamento; le altre iniziative (criteri di rotazione dei dirigenti, norme sull’arbitrato, incarichi vietati, ecc.).

113 Gestione del rischio Il capitolo principale del documento è certamente quello relativo alla “gestione del rischio”. Questo deve riportare: la mappatura delle attività per le quali è più elevato il rischio di corruzione; l’indicazione della metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio.

114 Gestione del rischio Per "gestione del rischio" si intende:
l'insieme delle "attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio". La gestione del rischio di corruzione è lo strumento per diminuire le probabilità che il rischio si concretizzi. La pianificazione, mediante il PTPC, è il mezzo per attuare la gestione del rischio.

115 Gestione del rischio Le fasi principali della “gestione del rischio” sono: la mappatura dei processi; la valutazione del rischio per ciascun processo; il trattamento del rischio.

116 Mappatura Individuate le attività per le quali è maggiore il rischio di corruzione, oltre a quelle già enucleate dalla legge 190/2012, co. 16 (concessioni e autorizzazioni, affidamento di lavori servizi e forniture, concorsi, erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ecc.), il PNA suggerisce di svolgere la “mappatura dei processi”. Questa consiste nell'individuazione di ciascun processo, delle sue fasi elementari e delle responsabilità per ciascuna fase.

117 Mappatura Per processo si intende
“un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)”.

118 Mappatura Il processo può da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase d'un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

119 Valutazione del rischio
La valutazione del rischio deve essere svolta per ciascun processo o fase di processo mappato. La valutazione prevede: l’identificazione, l'analisi la ponderazione del rischio.

120 Valutazione del rischio
1- Identificazione del rischio Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Richiede che, per ciascun processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

121 Valutazione del rischio
I rischi sono identificati: attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità di ciascuna amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca; valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;

122 Valutazione del rischio
I rischi sono identificati: applicando i criteri di cui all’Allegato 5 del PNA (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine).

123 Valutazione del rischio
L’identificazione dei rischi dovrebbe essere svolta preferibilmente da un “gruppo di lavoro” coordinato dal responsabile della prevenzione delle corruzione. Inoltre, CIVIT raccomanda il coinvolgimento dell'OIV.

124 Valutazione del rischio
2- L'analisi del rischio si stimano le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e si pesano le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicano probabilità per impatto.

125 Valutazione del rischio
L'analisi del rischio l’Allegato 5 del PNA, suggerisce criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio.

126 Valutazione del rischio
Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi I criteri per stimare la "probabilità" sono i seguenti: discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5); rilevanza esterna: nessuna = valore 2; se il risultato si rivolge a terzi = valore 5;

127 Valutazione del rischio
complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5); valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5); frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);

128 Valutazione del rischio
controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati. (DL 174/2012)

129 Valutazione del rischio
Un “gruppo di lavoro” per ogni attività/processo esposto al rischio deve attribuire un valore/punteggio per ciascuno dei sei criteri elencati. La media finale rappresenta la “stima della probabilità” (max 5).

130 Valutazione del rischio
Stima del valore dell’impatto L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull’immagine. l’Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare “l’impatto” di potenziali episodi di malaffare.

131 Valutazione del rischio
Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità organizzativa, tanto maggiore sarà “l’impatto” fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5

132 Valutazione del rischio
Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.

133 Valutazione del rischio
Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.

134 Valutazione del rischio
Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice (da 1 a 5 punti).

135 Valutazione del rischio
Attribuiti i punteggi per ognuno dei quattro voci criteri, la media finale misura la “stima dell’impatto”. L’analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

136 Es.: «probabilità» del permesso di costruire
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato 1

137 Es.: «probabilità» del permesso di costruire
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 5

138 Es.: «probabilità» del permesso di costruire
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1

139 Es.: «probabilità» del permesso di costruire
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5

140 Es.: «probabilità» del permesso di costruire
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1

141 Es.: «probabilità» del permesso di costruire
Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? No, il rischio rimane indifferente = 1 Si, ma in minima parte = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, è molto efficace = 4 Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5 punteggio assegnato 1

142 Es.: «probabilità» del permesso di costruire
Valore stimato della probabilità 2,33 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

143 Esempio: «impatto» Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1

144 Esempio: «impatto» Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1

145 Esempio: «impatto» Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato

146 Esempio: «impatto» Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3

147 Esempio: «impatto» Valore stimato dell'impatto 1,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

148 Esempio: permesso di costruire
Valutazione complessiva del rischio Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,92

149 Valutazione del rischio
livello di rischio di ciascun processo o attività = probabilità x impatto (circolare Affari generali )

150 Valutazione del rischio
La ponderazione del rischio Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla “ponderazione”. In pratica si formula un sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico “livello di rischio”.

151 Valutazione del rischio
I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “classifica del livello di rischio”. Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

152 Valutazione del rischio
Il trattamento La “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”. Il trattamento consiste nel procedimento “per modificare il rischio”. In concreto, individuare e valutare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

153 Valutazione del rischio
Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le “priorità di trattamento” in base al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e finanziario delle misura stessa. L’individuazione delle priorità del trattamento è la premessa per l’elaborazione della proposta di PTPC.

154 Lo schema di entionline
Analisi per aree di attività individuate dal PNA: AREA A – acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e per la progressione in carriera). AREA B – affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture).

155 Lo schema di entionline
Analisi per aree di attività individuate dal PNA: AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni).  AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, ecc.)  

156 Lo schema di entionline
(si suggerisce) AREA E – Specifica per attività tipiche dei soli comuni: provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa, gestione dell’attività di levata dei protesti cambiari, gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS.

157 Area Attività o processo Probabilità Impatto Rischio E Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale 4,00 1,75 7,00 Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa 3,83 6,70 A Selezione per l'affidamento di un incarico professionale 3,50 1,50 5,25 B Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture 2,83 4,25 Gestione delle sanzioni per violazione del CDS 2,17 3,80 Concorso per l'assunzione di personale 2,50 3,75 D Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. C Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica 1,25 3,54 Levata dei protesti cambiari 2,00 Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture 2,33 2,91 Permesso di costruire Concorso per la progressione in carriera del personale

158 Fine della Parte III (e delle relazione)

159 Le vostre domande


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