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Genesi delle consuetudini marittime mediterranee

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Presentazione sul tema: "Genesi delle consuetudini marittime mediterranee"— Transcript della presentazione:

1 Genesi delle consuetudini marittime mediterranee
Gianfranco Purpura Genesi delle consuetudini marittime mediterranee Ostia. Operazioni di carico di grano in una piccola nave mercantile (Isis Geminiana) alla presenza dell’exercitor (forse Abascantus), del mensor e del magister Farnaces. Receptum nautarum con ceirejmbolon [D. 4, 9, 1, 3 (Ulpiano)]

2 Iscrizione etrusca retrograda: Araz Silqetenas Spurianas
Roma. Symbolon. VII/VI sec. a.C. Iscrizione etrusca retrograda: Araz Silqetenas Spurianas

3 Symbolon da Monte Iato (Palermo)
Montlaurès (Museo di Narbona). Symbolon in corallo. Symbolon da Monte Iato (Palermo)

4 Tessera di ospitalità. II sec a. C. Kleistovj limhvn a Cesarea (Israele), grande porto commerciale costruito nel I sec. d. C. da Erode, il grande

5 di due navi fenicie dell’VIII sec. a.C. al largo di Ascalona (Israele)
Rinvenimento di due navi fenicie dell’VIII sec. a.C. al largo di Ascalona (Israele)

6 Anello d’oro spezzato dal relitto di Ulu Burun. XIV sec. a.C.
Tavoletta scrittoria con incisioni trasversali per agevolare l’aderenza del sovrastante strato di cera

7 Reperti dal relitto di Ulu Burun. XIV sec. a. C.

8 Anfore capovolte in un magazzino della città tracia di Mesembria. IV/III sec. a.C. Nell’accordo tra il re pontico Sadala e la città di Mesembria, riferito in un’epigrafe del 280/270 a.C., sembra che la rinuncia alle pretese sui relitti e sulle navi si accompagni al versamento di un’indennità concordata di volta in volta sul valore, una sorta di riscatto

9 Le rotte del Mediterraneo antico erano determinate
Cauno Rodi Le rotte del Mediterraneo antico erano determinate dai venti prevalenti

10 sud-est di Terranova, ad oltre
Il relitto del Titanic Affondato nel 1912, si trova a circa 400 miglia a sud-est di Terranova, ad oltre 4000 metri di profondità

11 Littera Florentina. Titolo de lege Rhodia de iactu (D. 14, 2)

12 D. 14, 2, 1 (Paolo, libro secundo Sententiarum)
D. 14, 2, 1: De lege Rhodia de iactu Paulus libro secundo sententiarum. Lege Rhodia cavetur, ut, si levandae navis gratia iactus mercium factus est, omnium contributione sarciatur quod pro omnibus datum est. Nella Legge Rodia si stabilisce che, se è stato fatto il getto delle merci in mare per alleggerire la nave, si risarcisca con la contribuzione di tutti ciò che è stato dato per il vantaggio di tutti…

13 D. 14, 2, 10: Labeo libro primo pithanon a Paulo epitomatorum.
Si vehenda mancipia conduxisti, pro eo mancipio, quod in nave mortuum est, vectura tibi non debetur… Se ti sei impegnato a trasportare schiavi, per quello schiavo che è morto in nave, non ti spetta compenso per il trasporto…

14 D. 14, 2, 2, 5: Paolo, libro 34 ad edictum. Servorum quoque qui in mare perierunt non magis aestimatio facienda est, quam qui si aegri in nave decesserint aut aliqui se praecipitaverint. Non si da luogo a stima del valore per la contribuzione in caso di schiavi morti in mare, sia che fossero morti per malattia nella nave, o si fossero lanciati da se stessi in mare.

15 Lex Rhodia Si trattava di una leggendaria codificazione, frutto di un’invenzione dei giuristi classici? o di una autentica legge di Rodi riguardante soltanto l’avaria? o di una “codificazione” di usanze marittime e mercantili varie, alle quali i Rodii dal III sec. a. C. avrebbero offerto tutela? o di una legge rodia concernente i dazi doganali ed incidentalmente il getto?

16 Edizione Ashburner del Nomos Rhodion Nautikos. (VII sec. d. C.)

17 I governatori della provincia provvedano con attenta
(Ulpiano, De officio proconsulis): Ne piscatores nocte lumine ostenso fallant navigantes, quasi in portum aliquem delaturi, eoque modo in periculum naves et qui in eis sunt deducant sibique execrandam praedam parent, praesides provinciae religiosa constantia efficiant I governatori della provincia provvedano con attenta costanza affinchè i pescatori di notte non ingannino i naviganti con l’ostentare una luce, come se potesse condurre in qualche porto e in tal modo indurre in pericolo le navi e coloro che vi sono imbarcati, procacciandosi una preda esecranda.

18 D. 41, 2, 21, 1 e 2 (Giavoleno, l. 7 ex Cassio):
Quod ex naufragio expulsum est, usucapi non potest, quoniam non est in derelicto, sed in deperdito. Idem iuris esse existimo in his rebus, quae iactae sunt quoniam non potest videri id pro derelicto habitum, quod salutis causa interim dimissum est. Ciò che fu espulso dal naufragio, non può essere usucapito, poichè non è abbandonato, ma perduto. Pari condizione giuridica ritengo competa alle cose gettate dalla nave poichè non può considerarsi abbandonato ciò che per necessità viene momentaneamente allontanato.

19 del corpus dei locali urinatores.
Epigrafe di Ostia del corpus dei locali urinatores. I sec. d.C.

20 Madrague de Giens (Francia).
Relitto del I sec. a.C. dal quale antichi urinatores hanno recuperato anfore, abbandonando ciottoli di fiume utilizzati per la discesa sul fondale

21 D. 14, 2, 9: Volusius Maecianus ex lege Rhodia.
J Ajxivwsi Eujdaivmono Nikomhdevw pro; Ajntwnivnon basile;a: Kuvrie basileu§ Ajntwni§ne, naufravgion poihvsante ejn th§/ Ijkariva/ dihrpavghmen ujpo; tw§ dhmosivwn tw§n tav Kuklavvvvvvda nhvso oijkouvntwn. Ajntwnivno ei\pen Eujdaivmoni: ejgw; me;n tou§ kovsmou kuvrio oJ de; novmo th§ qalavssh. Tw§/ novmw/ tw§n JRodivwn krinevsqw tw§/ nautikw§/, ejn oi mhv ti tw§n h\meterwn aujtw//§ novmo ejnantiou§tai tou§to de; aujto; kai; oJ qeiovtato Au[gousto e[krinen. Petizione di Eudemone di Nicomedia all’imperatore Antonino. Signor imperatore Antonino avendo fatto naufragio in Icaria siamo stati spogliati dai pubblicani delle Cicladi. Antonino dice ad Eudemone: io sono il signore del mondo, la legge del mare. Si giudichi in base alla legge nautica dei Rodii, in quanto non contrasti con le nostre. Così giudicò anche il Divino Augusto.

22 E 18 – F 4: …Nulla sarà riscosso per tutte le imbarcazioni straniere che ripiegano o cercano rifugio o svernano o trasformano qualcosa o restaurano qualche parte o sostituiscono qualcosa o anche parte delle restanti attrezzature dell’imbarcazione che sono inutilizzabili o per le cose a loro mancanti delle quali potrebbero ciascuno di loro avere (bisogno) … o in allestimento per la navigazione o per alcuna scialuppa costruita… Ufficio doganale a Cauno, piccolo porto commerciale rodio. I sec. d.C.

23 Tertulliano, Adversus Marcionem, 3, 6,
2. Atque ita coacta est cum Iudaico errore sociari et ab eo argumentationem sibi struere, quasi Iudaei, certi et ipsi alienum fuisse qui venit, non modo respuerint eum ut extraneum verum et interfecerint eum ut adversarium, agnituri sine dubio et omni officio religionis prosecuturi, si ipsorum fuisset. Scilicet nauclero illi non quidem Rhodia lex, sed Pontica caverat, errare Iudaeos in Christum suum non potuisse, quando, et si nihil tale praedicatum in illos inveniretur, vel sola utique humana condicio deceptui obnoxia persuasisset Iudaeos errare potuisse, qua homines, nec statim praeiudicium sumendum de sententia eorum, quos credibile fuerit errasse. …S’intende che quell’armatore non si atteneva alla legge Rodia, ma alla Pontica…

24 Colonna nel porto di Rodi con il celebre testo di Paolo (D. 14, 2, 1)
Il porto di Rodi nel XVI sec.

25 D. 14, 2, 1: De lege Rhodia de iactu
Paulus libro secundo sententiarum. Lege Rhodia cavetur, ut, si levandae navis gratia iactus mercium factus est, omnium contributione sarciatur quod pro omnibus datum est.

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