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Tassazione del reddito di impresa e delle società – parte seconda

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Tassazione del reddito di impresa e delle società – parte seconda Lezione 4 Scienza delle finanze – CLEP a.a

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Presentazione sul tema: "Tassazione del reddito di impresa e delle società – parte seconda"— Transcript della presentazione:

1 Tassazione del reddito di impresa e delle società – parte seconda
Lezione 12 Scienza delle finanze – CLEP a.a

2 Evoluzione della normativa: tassazione delle società di capitali

3 Principali riforme Riforma 1997-98: Riforma 2001-2004
Abolizione Ilor, patrimoniale, contributi sanitari, altre imposte minori (Iciap, tassa concessione partita Iva etc.) Introduzione dell’Irap Introduzione di un sistema di tassazione duale: Dual Income Tax (Dit) Riforma Abolizione della Dit Introduzione dell’Ires Participation exemption Consolidato fiscale (Thin capitalisation) Legge finanziaria 2008 Riduzione aliquote Ires e Irap Ampliamento base imponibile Legge finanziaria 2009 Robin tax

4 Irap: Imposta regionale sulle attività produttive

5 Irap (1998) Imposta molto innovativa sia nel presupposto che nella definizione della base imponibile Platea molto ampia di contribuenti Base imponibile molto ampia Preleva molto gettito con t relativamente bassa Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività diretta alla produzione o allo scambio di beni e alla prestazione di servizi. Soggetti passivi: imprenditori individuali, società enti commerciali e non commerciali, esercenti arti e professioni, amministrazioni pubbliche, enti e società non residenti (per il valore aggiunto prodotto nel territorio nazionale). NON SOLO IMPRESE E SOCIETA’!!! Platea di contribuenti molto più ampia! Sono esclusi i contribuenti minimi Contenzioso con lavoratori autonomi senza stabile organizzazione

6 Irap (1998) Base imponibile: valore aggiunto tipo reddito-netto. Per un’impresa in contabilità ordinaria: differenza fra il valore della produzione e una serie di costi di produzione (acquisto materie prime, ammortamenti, canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali). Non sono deducibili gli interessi passivi, e il costo del lavoro (con alcune importanti eccezioni, vedi dopo). Sono deducibili i contributi Inail. Per le società di capitali (e per opzione per tutte quelle in contabilità ordinaria) la base imponibile è ricavata direttamente dai dati di bilancio (LF 2008) Criteri diversi di determinazione base imponibile per banche e altri enti finanziari, imprese di assicurazione, pubblica amministrazione, esercenti arti e professioni …. Pubblica Amministrazione: 8,5% sulle retribuzioni annue lorde Banche ed enti finanziari: margine di intermediazione – 50% dividendi; -90% ammortamenti e -90% altre spese amministrative … Esercenti arti e professioni: differenza fra ammontare compensi e costi Tranne interessi e personale dipendente) Aliquota normale: 4,25% (agevolata in agricoltura:1,9%), ridotta a 3,9% con LF Possibilità da parte delle regioni di aumentare aliquota (+ o – 1)

7 Irap La base imponibile è calcolata per sottrazione, ma lo stesso risultato si avrebbe sommando utili, interessi e costo del lavoro (VA come somma dei redditi, invece che come differenza fra ricavi delle vendite e costi per materie prime)

8 Due diversi modi di calcolo del valore aggiunto
Base imponibile IRPEG = Utili = ( ) = 280 Base imponibile IRAP = valore aggiunto tipo reddito netto = per sottrazione: =630 (NB hp deduzione contributi) per addizione: = 630 Ma NB in Italia è calcolata per sottrazione!

9 Irap: agevolazioni Nel tempo si sono stratificate una serie di agevolazioni (che non riguardano mai la PA), tra cui: Deduzione per PMI: pari a 7350 euro con base imponibile fino a ,91 euro, poi decresce fino ad annullarsi a ,91 euro; (9500 per società persone , imprese individuali e esercenti arti e professioni) Due insiemi alternativi di deduzioni, con varie finalità incentivanti: Per lavoratori dipendenti a tempo indeterminato: deduzione contributi previdenziali e assistenziali (inclusi contributi a fondi pensione) (5000 nel 2007) euro per dipendente aumentato a 9200 (10000 nel 2007) nel mezzogiorno; Deduzione spese per apprendisti, contratti FL, disabili; deduzioni per personale addetto a ricerca e sviluppo; per i soggetti con componenti positive della base imponibile che non superano euro, deduzione di 1850 euro per dipendente, con un massimo di cinque; euro se aggiuntivo rispetto al costo del lavoro 2004 (aumentato in alcune aree svantaggiate);

10 Chi paga? Dati Dichiarazione Irap 2005
Gettito complessivo: quasi 40 miliardi di euro nel 2007!

11 Obiettivi dell’IRAP (enunciati dal governo istitutivo)
avvio del decentramento fiscale (Irap destinata alle regioni); semplificazione del sistema fiscale e contributivo; maggiore neutralità a regime del prelievo in ordine alla scelta dei fattori produttivi; diminuzione del costo del lavoro per il complesso dell’economia; riduzione delle imposte dirette gravanti sugli utili e sul patrimonio delle imprese; una diminuzione del vantaggio fiscale all’indebitamento; quindi una maggiore neutralità del sistema tributario in ordine alla scelta dei mezzi di finanziamento delle imprese. L’Irap è neutrale rispetto alle scelte finanziarie.

12 La neutralità del prelievo rispetto alle scelte delle imprese
Scelte di investimento (costo del capitale) Scelte finanziarie (costo del capitale di debito e proprio) Scelte di occupazione (costo del lavoro) Scelte fra fattori produttivi Scelte di localizzazione (tassazione media effettiva) Scelte di distribuzione degli utili Scelte organizzativa (vedi lez.3)

13 La neutralità del prelievo rispetto alle scelte delle imprese: approfondimento
Effetto Ires e Irap: sul costo del capitale sul costo del lavoro

14 Ires e Irap e tassazione del fattore lavoro (1)
Situazione in assenza di imposte: = F(L)-wL FL = cl = w

15 Ires e Irap e la tassazione del fattore lavoro (2)
Con imposte: P = F(L)-wL-Ts Ts = (cp+ci)wL + ts (F(L)- wL- (cp+ci) wL) + tr (F(L)-ciwL) P = [F(L)- wL(1+cp+ci)] (1-ts)- tr (F(L)-ciwL FL (1-tr -ts) = w[(1+cp+ci)(1-ts)-tr ci] NB: aggiungo e tolgo tr (1+cp+ci)

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17 Ires e Irap e tassazione del fattore capitale (1)
Ipotesi bene non ammortizzabile Situazione in assenza di imposte = F(K)-rK FK = cK = r

18 Ires e Irap e la tassazione del fattore capitale (2)
Con imposte, ipotesi finanziamento con debito; deducibilità IP: P = F(K)-rK-Ts Ts = ts (F(K)- rK) + tr F(K) P = (F(K)- rK)(1-ts)- tr F(K) FK (1-tr -ts) = r(1-ts)

19 Ires e Irap e la tassazione del fattore capitale (3)
Con imposte, ipotesi finanziamento con capitale proprio (non deducibilità del relativo costo) P = F(K)-rK-Ts Ts = ts F(K) + tr F(K) P = (F(K)- rK-(ts+ tr)F(K)) FK (1-tr -ts) = r

20 Dual income tax ( ) (1) DIT: una quota reddito impresa pari alla remunerazione ordinaria del capitale (ROC) è tassato all’aliquota del 19%. Il rimanente alle normali aliquote (Irpef o Irpeg, a seconda della società). ROC = r* DE96 r* = tasso di rendimento imputato: fissato dal governo con riferimento a titoli obbligazionari + fino a 3 punti per tenere conto maggior rischio DE96 = incrementi di capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al (quando fu presentata riforma con collegato LF 97). Motivo: consentire una tassazione agevolata (al 19%, invece che al 37%, aliquota Irpeg di allora) del costo imputato del capitale proprio (costo-opportunità) per porlo su un piano di maggior parità rispetto al capitale di debito, il cui costo (IP) è deducibile!

21 Dual income tax (1997-2001) (2) Perché solo incrementi? ROC = r* DE96
Max effetti incentivanti, minimizzazione perdita di gettito. Si arriva a stock nel tempo: NB l’effetto è cumulativo! Moltiplicatori (2000 e 2001) per accelerare il processo Sempre per timore di perdere gettito fino al 2000 vi fu una aliquota media minima del 27%

22 Dual income tax (1997-2001): esempio (r*=7%)

23 Costo del capitale in diverse ipotesi di finanziamento (imposte sulle società) (Investimento=100; r=r*=5%)

24 Il costo del capitale in Italia per fonte di finanziamento e diversi beni capitali (tasso di interesse: 5%; tasso di inflazione: 2%)

25 Decreto legge 185, 28 novembre 2008
Art. 6 (Deduzione dall’IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi) A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione ai sensi dell’articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per cento dell’imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto. Rimborsi… (Problema della deducibilità: giudizio in corso, più volte rinviato, presso la Corte Costituzionale)

26 Legge 102 del 3/8/2009 conv. D. l. 78 del 1/7/2009 Art. 5
Legge 102 del 3/8/2009 conv. D.l. 78 del 1/7/2009 Art. 5. Detassazione degli investimenti in macchinari 1. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno L'agevolazione di cui al presente comma puo' essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti. 2. I soggetti titolari di attivita' industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se e' documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto. 3. L'incentivo fiscale e' revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalita' estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto. 3-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 e' revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. 3-ter. … (vedi dopo) 3-quater. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficolta' finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti.

27 Legge 102 del 3/8/2009 conv. D.l. 78 del 1/7/2009
Art. 5 Detassazione degli investimenti in macchinari ….. 3-ter. Per aumenti di capitale di societa' di capitali o di persone di importo fino a euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.

28 Riferimenti bibliografici
P. Bosi, M.C. Guerra, I tributi nell’economia italiana, Bologna Il Mulino, ed Per saperne di più: P.M.Panteghini, La tassazione delle società, Il Mulino, Bologna, 2005 Ministero dell’Economia e delle Finanze, Commissione di studio sull'imposizione fiscale sulle società, Tributi, Supplemento 3, 2008, S. Giannini, M.C.Guerra, Per chi e perché si taglia il cuneo: le imprese, Rapporto Finanza Pubblica 2007, Il Mulino, Bologna, 2008 Rapporto Finanza Pubblica 2008, Il Mulino, Bologna, 2009


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