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DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150

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1 DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150
D.Lvo 150/2009 1

2 Struttura del decreto TITOLO I- Principi generali, art. 1 Oggetto e finalità TITOLO II – Misurazione, valutazione e trasparenza della performance. Artt Disposizioni generali – artt. 2-3 Il ciclo di gestione della performance Trasparenza – art. 11 Soggetti del processo di misurazione e valutazione artt TITOLO III - Merito e premi - artt.17 – 31 Disposizioni generali – artt Premi – artt Norme finali e transitorie - artt. 29 – 31 D.Lvo 150/2009

3 Struttura del decreto TITOLO IV – Nuove norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche artt Principi generali – artt. 32 – 36 Dirigenza pubblica – artt Uffici, piante organiche, mobilità, accessi artt. 48 – 52 Contrattazione collettiva nazionale e integrativa artt. 53 – 66 Sanzioni disciplinari e responsabilità artt. 67 – 73 TITOLO V – Norme finali e transitorie - art. 74

4 Titolo I Principi generali (art. 1)
Riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che interviene: Sulla contrattazione collettiva Sulla valutazione del personale e delle strutture Sulla valorizzazione del merito Sulla promozione delle pari opportunità Sulla dirigenza Sulla responsabilità disciplinare D.Lvo 150/2009

5 TITOLO II Valutazione e misurazione della performance delle Pubbliche amministrazioni
Il Titolo II disciplina il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e della performance individuale ed organizzativa. (art. 2) Le Amministrazioni Pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale ed organizzativa. (art. 3) Il rispetto delle presenti disposizioni è condizione necessaria per l’erogazione dei premi legati al merito e alla performance. (art. 3) D.Lvo 150/2009

6 FASI del Ciclo di gestione della performance (art. 4)
Definizione ed assegnazione degli obiettivi da raggiungere,dei risultati attesi e dei rispettivi indicatori (art. 5). Collegamento tra obiettivi ed allocazione delle risorse. Monitoraggio in corso di esercizio ed interventi correttivi in itinere. (art. 6). Misurazione e valutazione della performance individuale ed organizzativa. Utilizzo dei sistemi premianti (valorizzazione del merito). Rendicontazione dei risultati a tutti i soggetti coinvolti ed interessati. D.Lvo 150/2009

7 Monitoraggio della performance (art. 6)
Gli organi di indirizzo politico amministrativo (nella scuola il Consiglio d’Istituto?), con il supporto dei dirigenti, verificano l’andamento delle performance rispetto agli obiettivi, durante il periodo di riferimento e propongono, ove necessario, interventi correttivi in itinere. D.Lvo 150/2009

8 Sistema di misurazione e valutazione (art. 7)
Le PP.AA. (a livello di organo di governo) valutano annualmente la performance organizzativa e individuale adottando, con apposito provvedimento, il Sistema di misurazione e valutazione della performance. La funzione è svolta: Dagli organismi indipendenti di valutazione (art. 14) (no nella scuola). Dalla Commissione per la Valutazione e la trasparenza e l’integrità delle PP.AA. (art. 13). Dai Dirigenti di ciascuna Amministrazione secondo quanto previsto dagli artt. art. 16 e 17 comma 1, lettera e-bis del decreto 165/2001 novellato:” i dirigenti effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti”. D.Lvo 150/2009

9 Il Sistema di misurazione e valutazione (art. 7)
Individua, secondo le direttive della Commissione art. 13: Le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione; Le procedure di conciliazione relative all’applicazione del sistema di misurazione; Le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti; Le modalità di raccordo ed integrazione con i DPEF e le Finanziarie (nella scuola il Programma annuale ed eventuali schede finanziarie dei progetti)? D.Lvo 150/2009

10 Performance organizzativa (art. 8)
Concerne: Attuazione delle politiche, piani e programmi; Grado di soddisfazione degli utenti; Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione e competenze professionali. D.Lvo 150/2009

11 Performance organizzativa (art. 8)
….. continua …. Lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, destinatari dei servizi. L’ efficienza nell’ impiego delle risorse = CONTENIMENTO DEI COSTI! La qualità e quantità dei servizi erogati. La promozione delle pari opportunità. D.Lvo 150/2009

12 Performance individuale (Art.9)
La valutazione della performance individuale per i dirigenti ed il personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, è collegata: agli indicatori di performance organizzativa relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità; al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; alla qualità del contributo assicurato alla performance generale e alle competenze professionali e manageriali dimostrate; alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi. D.Lvo 150/2009

13 Performance individuale (art. 9)
La misurazione e la valutazione della performance del restante personale, svolte dai Dirigenti, sono collegate: al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali: alla qualità del contributo assicurato alla qualità della performance dell’unità organizzativa di appartenenza; alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali ed organizzativi. D.Lvo 150/2009

14 PIANO DELLA PERFORMANCE (art. 10)
È un documento programmatico triennale che ogni amministrazione è tenuta a redigere, annualmente, entro il 31 gennaio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione nonché gli obiettivi assegnati ai dirigenti con i relativi indicatori. Il documento spetta all’organo di governo (nella scuola il Consiglio d’Istituto)? D.Lvo 150/2009

15 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (art. 10)
È un documento che ogni amministrazione deve adottare entro il 30 giugno, con riferimento all’anno precedente, che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse con rilevazione degli eventuali scostamenti e il bilancio di genere realizzato. D.Lvo 150/2009

16 Piano della performance: SANZIONI (art. 10)
In caso di mancata adozione del piano della performance E’ FATTO DIVIETO di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili e l’amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione. D.Lvo 150/2009

17 Trasparenza e rendicontazione (art
Trasparenza e rendicontazione (art. 11) Trasparenza come accessibilità totale Ogni amministrazione è tenuta a: Redigere il programma triennale per la trasparenza e l’integrità, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: Un adeguato livello di trasparenza anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all’art. 13. La legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. Uso della posta elettronica certificata (PEC). Le PP.AA. garantiscono il massimo della trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance. %%%% D.Lvo 150/2009

18 Trasparenza e rendicontazione (art. 11)
Contabilizzazione dei costi imputati al personale per ogni servizio erogato nonché al loro monitoraggio nel tempo, pubblicando i relativi dati sui siti istituzionali. Presentare il piano e la relazione sulla performance alle Associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca, ecc., nell’ambito di APPOSITE GIORNATE DELLA TRASPARENZA !!??? Ogni Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nell’ apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito” l’elenco dei documenti di cui al comma 8). In caso di mancata realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o mancata pubblicazione, niente retribuzione di risultato al Dirigente. D.Lvo 150/2009

19 Trasparenza e rendicontazione (art. 11, comma 8)
Documenti da pubblicare: Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e il relativo stato di attuazione; Piano e Relazione sulla performance; L’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e quelli effettivamente distribuiti; L’analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti; I curricoli e le retribuzioni dei dirigenti e di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo; Gli incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

20 Attori della misurazione e valutazione della performance (art. 12)
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche art. 13 Organismo indipendente di Valutazione (costituito presso ciascuna Amministrazione(art.14) Organo di indirizzo politico amministrativo (Consiglio d’Istituto?) definisce il piano triennale e gli obiettivi annuali effettua il monitoraggio nomina l’Organismo competente Dirigenti Valutano i lavoratori e sono valutati Lavoratori sono valutati

21 Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche(art. 13) È un organo collegiale centrale composto da 5 componenti nominati con D.P.R., previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la P.A. e l’Innovazione, di concerto con il Ministro per l’Attuazione del Programma di Governo. I compiti della Commissione: Indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale informando annualmente il Ministro per l’attuazione del programma di Governo.

22 Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche(art. 13) La Commissione indirizza, coordina e sovrintende all’esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli organismi indipendenti di cui all’art. 14. Presso la Commissione è istituita la Sezione per l’integrità nelle PP.AA con la funzione di favorire, all’interno della P.A., la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell’integrità. La Sezione predispone le linee guida del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità di cui all’art. 11 e vigila sugli obblighi, in materia di trasparenza, da parte di ciascuna amministrazione.

23 Organismo indipendente di valutazione della performance (art. 14)
È istituito presso ogni amministrazione, anche in forma associata. Sostituisce i servizi di controllo interno. È nominato dall’Organo di indirizzo politico – amministrativo, sentita la Commissione (art.13), per un periodo di 3 anni. Realizza indagini sul personale dipendente anche riferite alla valutazione dei superiori gerarchici. Non è previsto per la scuola. D.Lvo 150/2009

24 Responsabilità dell’organo di indirizzo politico-amministrativo (art
Compiti dell’organo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione: Emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici; Definisce il Piano e la Relazione di cui all’art. 10; Verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici; Definisce il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità di cui all’art. 11.

25 Norme per Enti territoriali e SSN (art. 16)
Si applicano immediatamente le disposizioni relative alla trasparenza. Vanno adeguati gli ordinamenti ai principi generali sulla performance e sulla responsabilità dell’Organo di indirizzo politico. L’adeguamento va attuato entro il 31/12/2010 dopo di che si applicano le disposizioni del Decreto “tout court”.

26 Art. 74, comma 4 Tutte le norme contenute nel titolo II non si applicano, in via immediata, ai docenti per i quali è previsto uno specifico DPCM.

27 Titolo III Merito e premi (art. 17) – Oggetto e finalità
Nel titolo III vengono definiti gli strumenti di valorizzazione del merito, i metodi di incentivazione alla produttività e qualità della prestazione lavorativa, in base a principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e negli incentivi. Il tutto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

28 Criteri e modalità per la valorizzazione del merito(art. 18)
È vietata la distribuzione di incentivi e premi, collegati alla performance, in modo indifferenziato od in base ad automatismi in assenza delle verifiche e delle attestazioni sui sistemi di misurazione e di valutazione.

29 Criteri e modalità per la differenziazione delle valutazioni (art. 19)
Obbligo per ogni amministrazione di compilare una graduatoria delle valutazioni individuali di tutto il personale, compresi i dirigenti. La graduatoria viene compilata dall’organismo indipendente di cui all’art. 14. A seguito della valutazione, i lavoratori saranno distribuiti in tre fasce di merito. D.Lvo 150/2009

30 Forme di incentivazione e valorizzazione del merito
Le progressioni economiche e di carriera (attualmente automatismi legati all’anzianità), sono inserite tra le forme di incentivazione e valorizzazione del merito. Le altre forme di incentivazione e valorizzazione sono: Il premio annuale per le eccellenze; Il premio per l’innovazione; Il conferimento di incarichi e responsabilità; L’accesso a percorsi di alta formazione e professionalità; Il premio all’efficienza.

31 Fascia di merito alta Fasce di merito (Art. 19)
• Potrà comprendere il 25% dei lavoratori. • 50% del salario accessorio legato alla performance individuale. • Il 5% dei lavoratori compresi in questa fascia potrà accedere al bonus annuale di eccellenza. • La collocazione nella fascia di merito alta per 3 anni consecutivi o per 5 non consecutivi costituisce titolo prioritario per le progressioni orizzontali e verticali. • I lavoratori inseriti in questa fascia potranno partecipare ai corsi di alta formazione. Fascia di merito alta Art. 23 c. 3

32 Fascia di merito intermedia
Fasce di merito (Art. 19) • Potrà comprendere il 50% dei lavoratori • 50% del salario accessorio collegato alla performance individuale. Fascia di merito intermedia

33 Fascia di merito bassa Fasce di merito (art. 19)
• Potrà comprendere il 25% dei lavoratori. • Non hanno diritto alla corresponsione del salario accessorio collegato alla performance individuale. Fascia di merito bassa

34 Contrattazione sulle fasce di merito (art. 19, comma 4)
La contrattazione integrativa potrà: aumentare o diminuire per un massimo di 5 punti la percentuale dei lavoratori inseriti in fascia alta. In questo caso dovranno essere variate le percentuali previste per la fascia intermedia o la fascia bassa. La contrattazione potrà, inoltre, derogare: la composizione percentuale delle fasce intermedia e bassa; la distribuzione delle risorse fra queste due fasce.

35 Esclusioni dalla differenziazione della valutazione (art. 19, comma 6)
Nelle P.A. con un numero di dipendenti non superiore a 8 non si applicano le disposizioni di differenziazione del salario accessorio collegato alla performance individuale e più precisamente (25% fascia alta, 50% fascia intermedia, 25% fascia bassa). Parimenti, la norma non si applica ai dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio non è superiore a 5.

36 Strumenti per premiare (art. 20)
Gli strumenti per premiare il merito e le professionalità sono: il bonus annuale dell’eccellenza (art. 21) il premio annuale per l’innovazione (art. 22) le progressioni economiche (art. 23) le progressioni di carriera (art. 24) l’attribuzione di incarichi responsabilità (art. 25) l’accesso ai corsi di alta formazione e crescita professionale (art. 26)

37 Bonus annuale delle eccellenze (art. 21)
Nell’ambito delle risorse destinate al rinnovo del CCNL, è istituito il Bonus annuale delle eccellenze e ne è specificamente determinato l’ammontare. Può essere destinato, al massimo, al 5% di coloro che si collocano nella fascia di merito alta % di 25% =1,25 ; potrà goderne 1 lavoratore su 100. L’ammontare del bonus è determinato dalla contrattazione collettiva nei limiti delle risorse disponibili. Va assegnato entro aprile dell’anno successivo a cui si fa riferimento.

38 Premio annuale per l’innovazione (art. 22)
Ogni amministrazione istituisce un premio annuale per l’innovazione il cui importo è pari al bonus annuale delle eccellenze (il cui ammontare complessivo è determinato dalla contrattazione collettiva nazionale). Viene assegnato dall’Organismo indipendente di valutazione delle performance al miglior progetto realizzato e concorre al premio nazionale per l’innovazione nella P.A.

39 Progressioni economiche (art. 23)
Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. La collocazione nella fascia di merito alta per 3 anni consecutivi o per 5 anche non consecutivi costituisce titolo prioritario ai fini dell’attribuzione delle progressioni economiche.

40 Progressioni di carriera (art. 24 e art. 62 -1 ter)
Dal 1 gennaio 2010 i posti in dotazione organica possono essere coperti esclusivamente attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50% per il personale interno nel rispetto delle materie vigenti in materia di assunzioni. Per l’accesso alle posizioni economiche apicali nell’ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50% da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso concorso bandito dalla scuola superiore della P.A.

41 Premio di efficienza (Art. 27)
Questo strumento presenta caratteristiche peculiari che lo diversificano dalle altre forme di valorizzazione dei meriti. Una quota fino al 30% dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione delle PP.AA. è destinata, in misura fino a 2/3 a premiare il personale direttamente coinvolto secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione. La norma sembra non prevedere la possibilità di ampliare ai dirigenti la partecipazione a questo compenso. Per Regioni, Autonomie locali e SSN, le risorse possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella relazione di performance.

42 Inderogabilità (art. 29) A partire dai prossimi rinnovi contrattuali, per le Regioni, e anche per Autonomie locali e SSN, le norme del Titolo III e, più precisamente, merito e premi avranno carattere imperativo, non potranno essere derogati dalla contrattazione collettiva e saranno inserite di diritto nei CCNL, ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del Codice Civile.

43 Norme per Enti territoriali e SSN (art. 31, comma 1)
Entro il 31/12/2010, Regioni, Autonomie locali e SSN adeguano i propri ordinamenti a: Principi generali di valorizzazione del merito e della produttività senza nuovi o maggiori oneri (art. 17, comma 2). Progressioni economiche, per aree funzionali e in misura limitata (art. 23, commi 1 e 2). Progressioni di carriera attraverso copertura posti con concorso pubblico e riserva 50% e accesso posizioni economiche apicali di ogni area (art. 24, commi 1 e 2). Attribuzione di incarichi di responsabilità (art. 25). Accesso percorsi di alta formazione (art. 26). Premio di efficienza (art. 27) .

44 Norme per Enti territoriali e SSN (art. 31, comma 3)
Nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, Regioni, Enti locali e SSN utilizzano gli strumenti indicati nell’art. 20 e cioè: Progressioni economiche Progressioni di carriera Incarichi di responsabilità Accesso a percorsi di alta formazione Il bonus annuale dell’eccellenza e il premio annuale per l’innovazione verranno utilizzati adattandoli alle specificità dei propri ordinamenti.

45 Art. 74, comma 4 Tutte le norme contenute nel titolo III non si applicano in via immediata ai docenti per i quali è previsto uno specifico DPCM.

46 TITOLO IV (artt. 32- 73) PRINCIPI GENERALI (ART. 32)
Si definiscono qui le materie sottoposte alla legge e, sulla base di questa, al potere organizzativo del dirigente nella gestione delle risorse umane e quelle oggetto di contrattazione collettiva. TITOLO IV (artt ) PRINCIPI GENERALI (ART. 32) D.Lvo 150/2009

47 Titolo IV - Nuove norme generali sul lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni (Art. 33) Principio di inderogabilità Le norme sui rapporti di lavoro dei dipendenti delle PP.AA. costituiscono disposizioni a carattere IMPERATIVO e, in caso di nullità di disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative, vengono inserite automaticamente le clausole imposte dal Decreto legislativo (art c.c.) e sostituite le singole clausole nulle (art c.c.) D.Lvo 150/2009

48 Nuove norme generali sul lavoro nelle PP. AA. (art
Nuove norme generali sul lavoro nelle PP.AA. (art. 34) Modifiche all’art. 5 del D.Lvo 165/01 Potere di organizzazione Le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dai dirigenti con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva l’informazione ai sindacati, ove prevista dai contratti di cui all’art. 9. Si affida ai dirigenti la gestione delle risorse umane e dell’organizzazione del lavoro, sottraendole alla contrattazione. D.Lvo 150/2009

49 Nuove norme generali sul lavoro nelle PP. AA. (art
Nuove norme generali sul lavoro nelle PP.AA. (art.35) Modifiche all’art. 6 del D.Lvo 165/01 I documenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari alle strutture cui sono preposti.

50 Prima era oggetto di informazione preventiva e/o concertazione
Titolo IV, Capo II – Dirigenza I Dirigenti Generali (art. 38) Modifiche all’art. 16 del D.lvo 165/01 Propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti del proprio ufficio anche al fine della programmazione triennale del fabbisogno. Concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione dei dipendenti e a controllarne il rispetto. Prima era oggetto di informazione preventiva e/o concertazione

51 I Dirigenti (art. 39) Modifica all’art. 17 del decreto 169/01
Oltre ad applicare quanto già previsto per i Dirigenti Generali, hanno il compito di effettuare la valutazione del personale assegnato ai propri uffici (senza contraddittorio alcuno), nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti. (comma e-bis). D.Lvo 150/2009

52 Responsabilità dirigenziale (art. 41, lett. a)) Modifica all’art
Responsabilità dirigenziale (art. 41, lett. a)) Modifica all’art. 21 del decreto 165/2001 Viene riscritto l’art. 21 del decreto 165/2001: Il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, previa contestazione e sanzioni disciplinari previste dal CCNL, COMPORTANO il non rinnovo dell’incarico dirigenziale e, nei casi più gravi, la rescissione del rapporto di lavoro. D.Lvo 150/2009

53 Responsabilità dirigenziale (art. 41, lett. b)) Modifica all’art
Responsabilità dirigenziale (art. 41, lett. b)) Modifica all’art. 21 del decreto 165/2001 Viene decurtata ,di una quota fino all’80%, la retribuzione di risultato al dirigente che omette, colpevolmente, di vigilare sul rispetto, da parte del personale dipendente, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall’amministrazione conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all’art. 13 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e dell’efficienza e trasparenza delle PP.AA. D.Lvo 150/2009

54 Titolo IV, Capo III (art. 48) Mobilità intercompartimentale
Con D.P.C.M., su proposta del Ministro per la P.A. e l’Innovazione, di concerto con il Ministro dell’Economia, previo parere della Conferenza unificata delle Regioni, SENTITE le Organizzazioni Sindacali, è definita una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai diversi CCNL. D.Lvo 150/2009

55 Mobilità (art. 49) Modifica art. 30 del D.Lvo 165/2001
E’ prevista la copertura di posti vacanti mediante cessione di contratti di lavoro di dipendenti di altre P.A. che ne facciano domanda. Le P.A. devono, in ogni caso, rendere pubblici i posti da ricoprire e il trasferimento è disposto PREVIO PARERE FAVOREVOLE DEI DIRIGENTI DEGLI UFFICI cui il personale E’ O SARA’ ASSEGNATO. D.Lvo 150/2009

56 Eccedenze di personale (art. 50) Modifica all’art
Eccedenze di personale (art. 50) Modifica all’art. 33 del decreto 165/01 Comma 1 bis ”La mancata individuazione da parte del Dirigente Responsabile dell’eccedenza delle unità di personale, ai sensi del comma 1, è valutabile ai fini della responsabilità per DANNO ERARIALE”. D.Lvo 150/2009

57 Incompatibilità (art. 52, lett. a)) MODIFICA ALL’ART
Incompatibilità (art. 52, lett. a)) MODIFICA ALL’ART. 53 DEL DECRETO 165/01 Comma 1 bis: “Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi 2 anni cariche in Partiti politici o in Organizzazioni Sindacali o che abbiano avuto negli ultimi 2 anni rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette Organizzazioni”. D.Lvo 150/2009

58 Titolo IV, Capo IV (art. 53) Contrattazione Collettiva Oggetto e finalità
Le disposizioni in materia di contrattazione collettiva e integrativa, in coerenza con il MODELLO CONTRATTUALE SOTTOSCRITTO DALLE PARTI SOCIALI, sono finalizzate a conseguire una migliore organizzazione del lavoro e ad assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva. VIENE RIBADITO IL DIVIETO DI INTERVENIRE CON LA CONTRATTAZIONE SULLE MATERIE RISERVATE ALLA LEGGE E AD ATTI ORGANIZZATIVI DEI DIRIGENTI. D.Lvo 150/2009

59 Contrattazione Collettiva (art. 54, c. 1) Modifica dell’art
Contrattazione Collettiva (art. 54, c. 1) Modifica dell’art. 40 del decreto 165/01 Materie escluse dalla contrattazione collettiva: Organizzazione degli uffici; Le materie oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’art. 9; Le materie afferenti le prerogative dirigenziali; Il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali; Materie in cui la contrattazione è consentita nei limiti previsti dalla legge: Sanzioni disciplinari, valutazione, mobilità,progressioni economiche. D.Lvo 150/2009

60 Contrattazione Collettiva (art. 54, c. 2) Modifica dell’art
Contrattazione Collettiva (art. 54, c. 2) Modifica dell’art. 40 del decreto 165/01 Vengono definiti 4 comparti di contrattazione collettiva nazionale e non più di 4 aree separate per la dirigenza. Le PP.AA. attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa con lo scopo di incentivare l’impegno e la qualità della performance. A tal fine destinano al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale, una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali.

61 Contrattazione Collettiva (art. 54, c. 3-ter) Modifica dell’art
Contrattazione Collettiva (art. 54, c. 3-ter) Modifica dell’art. 40 del decreto 165/01 Qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un Contratto Collettivo Integrativo, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, sino alla successiva sottoscrizione. D.Lvo 150/2009

62 Contrattazione Collettiva (art. 54, c. 3-quater) Modifica dell’art
Contrattazione Collettiva (art. 54, c. 3-quater) Modifica dell’art. 40 del decreto 165/01 La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13, entro il 31 maggio di ogni anno, fornisce all’ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali che vengono raggruppati, per settori, su almeno tre livelli di merito. La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito. D.Lvo 150/2009

63 Contrattazione Collettiva (art. 54,c. 3-quinquies) Modifica dell’art
Contrattazione Collettiva (art. 54,c. 3-quinquies) Modifica dell’art. 40 del decreto 165/01 La contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse per la contrattazione integrativa. Le regioni e gli enti locali, possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità. Le PP.AA. non possono sottoscrivere contratti integrativi in contrasto con i vincoli posti dai contratti nazionali o che prevedono oneri non previsti negli strumenti di programmazione di ciascuna amministrazione. D.Lvo 150/2009

64 Contrattazione Collettiva (art. 54,c. 3-quinquies) Modifica dell’art
Contrattazione Collettiva (art. 54,c. 3-quinquies) Modifica dell’art. 40 del decreto 165/01 Nei casi di violazione dei vincoli posti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt e 1419 del codice civile. In caso di accertamento da parte della Corte dei Conti di superamento di vincoli finanziari, è fatto obbligo del recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva.

65 Controlli sulla Contrattazione integrativa (art. 55) Modifica dell’art
Controlli sulla Contrattazione integrativa (art. 55) Modifica dell’art. 40 bis del decreto 165/01 Le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito i contratti integrativi stipulati e le relative relazioni, in modo tale da garantirne piena visibilità ed accessibilità da parte dei cittadini. D. Lvo 150/2009

66 Poteri d’indirizzo nei confronti dell’Aran (art. 56) Modifica all’art
Poteri d’indirizzo nei confronti dell’Aran (art. 56) Modifica all’art. 41 del decreto 165/01 I poteri d’indirizzo dei confronti dell’Aran si esercitano mediante comitati di settore. Un Comitato di Settore raggruppa Regioni, Enti dipendenti dalle stesse e SSN. Un Comitato di Settore raggruppa Comuni, Province, Camere di Commercio e Segretari Comunali e Provinciali. D.Lvo 150/2009

67 il Ministro dell’Istruzione i direttori delle Agenzie Fiscali
Poteri d’indirizzo nei confronti dell’Aran (art. 56) Modifica all’art. 41 del decreto 165/01 Per tutte le altre amministrazioni, opera come Comitato di Settore il Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la P.A. e l’Innovazione, sentiti, “a salvaguardia delle specificità e delle categorie di personale ivi comprese”: il Ministro dell’Istruzione i direttori delle Agenzie Fiscali la Conferenza dei Rettori i rappresentanti dei Presidenti degli Enti di Ricerca e degli Enti Pubblici non Economici il Presidente del CNEL D.Lvo 150/2009

68 Trattamento economico (art. 57) Modifica all’art. 45 del decreto 165/01
Il trattamento economico fondamentale ed accessorio sono definiti dai contratti collettivi nazionali. I trattamenti economici sono collegati alla performance individuale ed organizzativa, all’effettivo svolgimento di attività pericolose e nocive per la salute. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del CCNL. I dirigenti sono responsabili dell’attribuzione dei trattamenti economici accessori. D.Lvo 150/2009

69 Procedimento di contrattazione collettiva (art. 59) Modifica all’art
Procedimento di contrattazione collettiva (art. 59) Modifica all’art. 47 del decreto 165/01 Gli indirizzi per la contrattazione collettiva all’Aran sono emanati dai comitati di settore che li sottopongono all’esame del Governo che nei successivi 20 giorni può esprimere le sue valutazioni. L’ipotesi d’accordo è trasmessa dall’Aran ai comitati di settore e al Governo entro 10 gg. dalla sottoscrizione. Acquisito il parere favorevole del Governo, l’Aran trasmette l’accordo alla Corte dei Conti ai fini della certificazione di compatibilità, che delibera entro 15 gg. trascorsi i quali la certificazione s’intende effettuata positivamente. In caso di certificazione non positiva, le parti non possono procedere alla sottoscrizione del contratto ma devono riaprire le trattative su tutto il contratto o firmarlo escludendo le clausole contrattuali non positivamente certificate. D.Lvo 150/2009

70 Tutela retributiva per i dipendenti pubblici (art. 59) Modifica all’art. 47 bis del decreto 165/01
“Decorsi 60 gg. dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale, possono essere erogati in via provvisoria, previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le OO.SS. Rappresentative, salvo conguaglio all’atto della stipulazione dei CCNL”. A decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del contratto, se non si è provveduto ad erogare alcuna somma, è prevista un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti col nuovo CCNL. (indennità di vacanza contrattuale). D.Lvo 150/2009

71 Mansioni (art. 62) Modifica all’art. 52 del decreto 160/01
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla qualifica superiore successivamente acquisita esclusivamente per effetto di procedure selettive per come previsto dall’art. 35, comma 1, lettera a) del decreto 165/2001. D.Lvo 150/2009

72 Progressioni di carriera (art. 62, c. 1 bis)
I dipendenti (con esclusione dei dirigenti e dei docenti della scuola) sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni fra aree avvengono con concorso pubblico con possibilità di riserva sino a 50% dei posti, se in possesso dei titoli di studio necessari all’accesso dall’esterno. Per l’accesso alle posizioni economiche apicali nell’ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50% da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso concorso bandito dalla scuola superiore della P.A. D.Lvo 150/2009

73 Adeguamento Contratti vigenti (art. 65)
Entro il 31/12/2010, le parti adeguano i Contratti collettivi integrativi vigenti alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati alla Legge e alla contrattazione. In caso contrario, questi contratti cessano la loro efficacia dal 01/01/2011. Per le Regioni e le Autonomie Locali, i termini per l’adeguamento sono fissati, rispettivamente, al 31/12/2011 e al 31/12/2012. D.Lvo 150/2009

74 Rappresentanza e RSU (art. 65)
In via transitoria, l’ARAN avvia le trattative contrattuali con le OO.SS. rappresentative sulla base dei dati associativi ed elettorali rilevati per il biennio contrattuale 2008/2009. Conseguentemente, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale (RSU) anche se le relative elezioni sono state già indette (Scuola). Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010. D.Lvo 150/2009

75 Titolo IV, Capo V (art. 68) Sanzioni disciplinari e responsabilità
Le nuove disposizioni costituiscono norme imperative ai sensi e per gli effetti dei già citati artt e 1419 del Codice Civile. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative. Le norme del codice disciplinare debbono essere pubblicate sul sito istituzionale dell’amministrazione e ciò equivale, a tutti gli effetti, all’affissione all’ingresso della sede di lavoro. D.Lvo 150/2009

76 Sanzioni disciplinari
La tipologia delle infrazioni e le sanzioni sono definite dai contratti collettivi. Si applica l’art del codice civile.

77 Procedure di conciliazione (art. 68) Art. 55 decreto 165/2001
La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e, dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo, non è ammessa l’impugnazione davanti ai collegi arbitrali di disciplina. La contrattazione collettiva può, invece, disciplinare procedura di conciliazione non obbligatoria che deve concludersi entro 30 gg. La sanzione, concordemente determinata all’esito di tali procedure, non può essere di specie diversa da quella prevista dalla Legge o dal Contratto e non è soggetta ad impugnazione. Il contratto collettivo determina gli atti che determinano l’inizio e la conclusione della procedura conciliativa. D.Lvo 150/2009

78 Procedimento disciplinare (art. 69) Art. 55 bis decreto 165/01
Per le sanzioni, superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per non più di 10 giorni, il Dirigente della struttura contesta, per iscritto, entro 20 giorni da quando ne ha avuto notizia, l’addebito al dipendente e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante sindacale con un preavviso di almeno 10 giorni. D.Lvo 150/2009

79 Procedimento disciplinare (art. 69) Art. 55 bis decreto 165/01
Il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare memoria scritta o, in caso di grave impedimento, formulare motivata istanza di rinvio. Il procedimento, di norma, si conclude entro 60 giorni dalla contestazione o, in caso di differimento superiore a 10 giorni, per impedimento del dipendente, entro un termine prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto una sola volta nel corso del procedimento e la violazione dei termini comporta, per l’amministrazione, la decadenza dell’azione disciplinare e per il dipendente la decadenza dall’esercizio del diritto di difesa. D.Lvo 150/2009

80 Procedimento disciplinare (art. 69) Art. 55 bis decreto 165/01
Se il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale, ovvero, se la sanzione da applicare è superiore alla sospensione dal servizio per più di 10 giorni, trasmette gli atti, entro 5 giorni dalla notizia del fatto, all’ufficio competente (?) per i procedimenti disciplinari appositamente istituito presso ciascuna amministrazione, dandone comunicazione all’interessato. D.Lvo 150/2009

81 Procedimento disciplinare (art. 69) Art. 55 bis decreto 165/01
Le comunicazioni, relative al procedimento disciplinare, sono effettuate tramite posta elettronica certificata (PEC), nel caso in cui il dipendente disponga di idonea casella di posta, ovvero, tramite consegna a mano. Successivamente alla contestazione, il dipendente può indicare un numero di fax e, infine, in alternativa, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata A.R. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti del procedimento. D.Lvo 150/2009

82 Procedimento disciplinare (art. 69) Art. 55 bis decreto 165/01
Se un lavoratore dipendente o un dirigente della stessa amministrazione dell’incolpato o anche di una diversa, a conoscenza di informazioni rilevanti, rifiutano, nell’ambito di un procedimento disciplinare, la collaborazione richiesta dall’autorità disciplinare, ovvero rendono dichiarazioni false o reticenti, sono soggetti all’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, sino a 15 giorni. D.Lvo 150/2009

83 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale (art
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale (art. 69) Art. 55 ter del decreto 165/01 Il procedimento disciplinare, quando abbia ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. In casi particolarmente complessi o gravi, l’Ufficio competente può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. D.Lvo 150/2009

84 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale (art
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale (art. 69) Art. 55 ter del decreto 165/01 Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e quello penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione, l’autorità competente ad istanza di parte, da proporsi entro 6 mesi, riapre il procedimento disciplinare per confermarlo o modificarlo. In caso esattamente contrario, l’autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive al giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se, dalla sentenza di condanna, risulta che il fatto comporta la sanzione del licenziamento mentre ne è stata applicata una diversa . D.Lvo 150/2009

85 Licenziamento disciplinare (art. 69) art. 55 quater del decreto 165/01
Si applica comunque nei seguenti casi: Falsa attestazione di presenza in servizio, ovvero, giustificazione dell’assenza mediante certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia (licenziamento senza preavviso). Assenza ingiustificata per più di 3 giorni, anche non continuativi, nell’arco di un biennio o comunque per più di 7 giorni negli ultimi 10 anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione. Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze del servizio. D.Lvo 150/2009

86 Licenziamento disciplinare (art. 69) art. 55 quater del decreto 165/01
Documenti o dichiarazioni false, finalizzate all’instaurazione del rapporto di lavoro o alle progressioni di carriera (licenziamento senza preavviso). Reiterazione, sul lavoro, di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui (licenziamento senza preavviso). Condanna penale definitiva in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici (licenziamento senza preavviso). Valutazione di insufficiente rendimento, riferibile ad un arco temporale non inferiore ad un biennio, derivante dalla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa. D.Lvo 150/2009

87 False attestazioni o dichiarazioni (art. 69) art
False attestazioni o dichiarazioni (art. 69) art. 55 quinquies del decreto 165/01 Per queste infrazioni, il dipendente è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da €. 400 ad € ed è tenuto al risarcimento del danno patrimoniale e d’immagine. La medesima pena si applica al medico ed a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. Per il medico, inoltre, è prevista la radiazione dall’Albo e, se dipendente o convenzionato con struttura pubblica, il licenziamento per giusta causa o la decadenza della convenzione. D.Lvo 150/2009

88 Responsabilità disciplinare (art. 69) art. 55 sexies decreto 165/2001
Chi non sanziona è sanzionato Il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, comporta, per i dirigenti responsabili, l’applicazione della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione della gravità dell’infrazione non perseguita, fino ad un massimo di 3 mesi e la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. D.Lvo 150/2009

89 Controlli sulle assenze (art. 69) art. 55 septies del decreto 165/2001
In tutti i casi, la certificazione medica è inviata, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria, all’INPS che, con le medesime modalità, la inoltra immediatamente alla amministrazione interessata. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta la sanzione del licenziamento o decadenza dalla convenzione. D.Lvo 150/2009

90 Controlli sulle assenze (art. 69) art. 55 septies del decreto 165/2001
L’amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore sono stabilite con Decreto del Ministro per la P.A. e l’Innovazione (dal 4 febbraio 2009: 9-13 e 15-18). D.Lvo 150/2009

91 Inidoneità psicofisica (art. 69) art. 55 octies del decreto 165/01
Nel caso di accertata e permanente inidoneità psicofisica, l’amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. D.Lvo 150/2009

92 Inidoneità psicofisica (art. 69) art. 55 octies del decreto 165/01
Per il personale delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici, saranno disciplinate, con regolamento adottato con D.P.R.: la procedura da adottare per la verifica dell’idoneità; la possibilità, per l’Amministrazione, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio in attesa della visita di idoneità; gli effetti, sul trattamento giuridico ed economico, della sospensione; la possibilità di risolvere il rapporto di lavoro in caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi a visita di idoneità. D.Lvo 150/2009

93 Identificazione (art. 69) Art. 55 novies del decreto 165/01
I dipendenti pubblici che svolgono attività di front line, sono tenuti a rendere riconoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi personali o targhe da apporre presso la postazione di lavoro. Possono essere esclusi da questi obblighi, determinate categorie individuate UNILATERALMENTE dalle amministrazioni. L’obbligo decorre dal 90° giorno dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 150. D.Lvo 150/2009

94 TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE (art. 74)
Con decreto del Presidente del Consiglio di concerto col Ministro dell’Istruzione e con il Ministro dell’economia e finanze sono determinati i limiti e le modalità di applicazione dei titoli II (Misurazione, valutazione e trasparenza della performance) e III (Merito e premi) del decreto 150 al personale docente della scuola ……. Resta comunque esclusa la costituzione degli organismi di cui all’art. 14 nell’ambito del sistema scolastico ecc.

95 Le slides presentate sono scaricabili da:

96 Cos’è l’analisi di genere del bilancio?
è l’analisi del bilancio di un ente pubblico in una prospettiva di genere per evidenziare i diversi effetti delle scelte di bilancio (entrate e spese) per uomini e donne (GA) e integrare la prospettiva di genere nel processo di definizione del bilancio (GB) è quindi un potente strumento di mainstreaming di genere che consente di analizzare e contribuire a ridurre le diseguaglianze di genere attraverso un esercizio di trasparenza, democrazia e rendicontazione della gestione e distribuzione delle risorse pubbliche, a vantaggio dell’intera collettività - le scelte di bilancio non sono neutre rispetto al genere: sono il prodotto di scelte politiche che definiscono priorità e obiettivi che possono avere un impatto diseguale su uomini e donne comportando perdite di equità (di genere), di efficienza (maggiori costi sociali) e di efficacia (rispetto agli obiettivi).

97 Attenzione all’art. 1 della Legge15/09
La stesura originale dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 prevedeva la possibilità di derogare, con i CCNL e/o accordi collettivi, alle disposizioni di Legge, regolamento o statuto “salvo che la Legge disponga espressamente in senso contrario”. La modifica introdotta dall’art. 1 della Legge 15/09, prevede la possibilità di derogare “solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla Legge”. Supremazia della Legge rispetto alla contrattazione

98 art. 9 del D.L.vo 165/2001 per come novellato dal decreto 150/2009.
Partecipazione sindacale “Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione”.

99 Art codice civile “L’inosservanza delle disposizioni contenute dei due articoli precedenti può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione”. Art : Diligenza del prestatore d’opera Art : obbligo di fedeltà

100 Capo IX CCNL 29.11.2007 – Norme disciplinari
Art. 91 – Per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.Lvo n. 297/1994 (avvertimento, censura, sospensione fino a 1 mese, sospensione da 2 a 6 mesi, sospensione di 6 mesi, destituzione). Art, 93 - Personale Ata : (rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa, sospensione fino a 10 gg., licenziamento con preavviso, licenziamento senza preavviso)

101 Più legge, meno contratto
Il decreto 150 è un gigantesco puzzle che mette ordine in una materia sulla quale il Governo era già più volte intervenuto (legge 112/2008, finanziarie 2003, 2009) ecc. Cosa manca nel 150? Manca il sindacato legislatore, Manca la concertazione; Manca un vero dialogo sociale; Si è passati dall’efficienza del contratto all’autorità della legge; Quindi: un più alto tasso di legificazione


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