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LA RESPONSABILITA’ IN PARTICOLARE LA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI: RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO, EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA. Giovanni.

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1 LA RESPONSABILITA’ IN PARTICOLARE LA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI: RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO, EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA. Giovanni Angelini

2 LA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI DI S. P. A
LA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI DI S.P.A. LOCALI A PREVALENTE PARTECIPAZIONE PUBBLICA

3 Giurisdizione applicabile
Precedenti orientamenti della Corte di Cassazione: giudice contabile (Corte dei conti): giudizio sugli illeciti compiuti nell’esercizio di funzioni Pubbliche; giudice ordinario: giudizio sugli illeciti realizzati nel compimento di atti d’impresa, come tali retti dal diritto privato.

4 Giurisdizione applicabile
INTERVENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE: Ordinanza nr del ; Sentenza , n 3899.

5 Giurisdizione applicabile
Nelle suddette sentenze si è affermata la responsabilità amministrativa cui soggiacciono gli amministratori anche in relazione all’attività puramente imprenditoriale dell’Ente. Di conseguenza il giudice competente è quello contabile ovvero la magistratura della Corte dei Conti perché…

6 Giurisdizione applicabile
è rilevante la natura pubblica delle risorse utilizzate.

7 LA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI NELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

8 Introduzione di una pluralità di sistemi di amministrazione e di controllo.
Ruolo centrale dell’amministratore quale unico responsabile della gestione. Differenziazione della posizione degli amministratori esecutivi rispetto a quelli non esecutivi;

9 Consacrazione del principio che:
“la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori” Art bis, co. 1, c.c.; Art novies, co. 1, c.c.; Art septiesdecis, co. 1, c.c..

10 DEFINIZIONE DEI CONFINI E PRESUPPOSTI DEL REGIME DI RESPONSABILITA’ (parte 1)
nella nuova disciplina del conflitto di interessi (art c.c.); nella specificazione del grado di diligenza esigibile dagli amministratori: non più quella del mandatario ma quella richiesta “dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze” (artt co. 1°); nell’ampliamento dei doveri degli amministratori a contenuto generico (dovere di gestire con diligenza, dovere di comunicazione, astensione e motivazione posto a carico di amministratori portatori di un interesse non necessariamente confliggente con quello della società, dovere di agire in modo informato (art ult. comma);

11 DEFINIZIONE DEI CONFINI E PRESUPPOSTI DEL REGIME DI RESPONSABILITA’ (parte 2)
nell’ampliamento dei doveri a contenuto specifico posti direttamente dalla legge; nel collegamento tra la violazione di alcuni obblighi specifici e il sorgere della responsabilità sociale (art bis co. 5°, 2485 co. 1° e 2486 co. 2°); nel venir meno dell’esimente della previa autorizzazione assembleare (art co. 1° n. 4).

12 LA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI NELLA S. R. L
LA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI NELLA S.R.L. PRINCIPALI DIFFERENZE Completamente diversa è la disciplina della società a responsabilità limitata: Art co. 7° c.c.: nuovo principio che sancisce la responsabilità solidale con gli amministratori “dei soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci, i terzi”. !!

13 Specificazione del grado di diligenza: dalla diligenza del mandatario alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Art. 2392, co. 1, c.c.: “Nell'adempimento dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto gli amministratori devono usare la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico”

14 Applicazione della regola della solidarietà:
La responsabilità deve essere valutata: in rapporto all’effettivo potere di gestione in rapporto alla posizione di ciascuno dei vari soggetti solidalmente responsabili in relazione ai diversi obblighi che fanno loro capo.

15 Applicazione della regola della solidarietà:
La responsabilità degli amministratori è solidale, ma la solidarietà viene meno quando il danno deriva dall’inosservanza di doveri che sono parte di attribuzioni proprie: del comitato esecutivo; di uno o più amministratori (con delega). Quindi in questi casi gli amministratori privi di delega si esonerano da responsabilità.

16 Applicazione della regola della solidarietà:
La responsabilità solidale degli amministratori privi di deleghe, invece, non viene mai meno quando: Si sono violati specifici obblighi e doveri (es. art. 2381, co. 3, c.c.); Si era a conoscenza di fatti pregiudizievoli e non si è fatto il possibile per impedirne il compimento (art. 2392, co.2, c.c.).

17 Applicazione della regola della solidarietà:
Domanda: La dichiarazione dell’amministratore di non essere a conoscenza di un fatto che ha cagionato un danno alla società può essere un motivo per escluderne la responsabilità?

18 Applicazione della regola della solidarietà:
“Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società”. … sono tenuti ….. = obbligo Art. 2381, co. 7, c.c..

19 Testo (parziale) dell’art. 2364, co. 1, nr. 5 c.c.:
Responsabilità degli amministratori e previa autorizzazione assembleare (art n. 5 c.c.) Testo (parziale) dell’art. 2364, co. 1, nr. 5 c.c.: L’assemblea ordinaria: “ delibera …. sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti”.

20 Obbligo di astensione dal compiere l’ operazione (se AD).
Art c.c. La nuova disciplina degli interessi degli amministratori. Testo in vigore dall’ : Obbligo di dare notizia di qualsiasi interesse: in conflitto o anche convergente. Obbligo di astensione dal compiere l’ operazione (se AD). Testo previgente: Obbligo di dare notizia dei soli interessi in conflitto. Obbligo di astensione dal voto (sempre).

21 Art. 2391 c.c. La nuova disciplina degli interessi degli amministratori.
La comunicazione dell’amministratore di essere portatore di un interesse diverso rispetto a quello della società deve essere data: Agli altri amministratori; Al collegio sindacale. In questo caso scatta un obbligo per tutto il consiglio di amministrazione che all’atto di assunzione della delibera dovrà “adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione”

22 Art. 2391 c.c. La nuova disciplina degli interessi degli amministratori
Nei casi di inosservanza dei suddetti obblighi la delibera del consiglio può essere impugnata: Dagli altri amministratori (quelli che non vi hanno consentito); Dal collegio sindacale E L’amministratore risponde dei danni.

23 Le azioni di responsabilità contro gli amministratori di società per azioni
Il nuovo sistema di responsabilità degli amministratori della s.p.a. . Nuove regole delle azioni di responsabilità: Art c.c. (azione sociale di responsabilità); Art bis c.c. (azione sociale di responsabilità esercitata dai soci); Art c.c. (responsabilità verso i creditori sociali); Art bis c.c. (azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali); Art c.c. (azione individuale del socio e del terzo);

24 L’azione sociale di responsabilità: le principali innovazioni (art
promossa con deliberazione: dall’assemblea; del collegio sindacale a maggioranza di 2/3 (novità “epocale”).

25 L’azione sociale di responsabilità esercitata dalle minoranze (Art
L’azione sociale di responsabilità esercitata dalle minoranze (Art bis c.c.)(novità) Può essere esercitata da tanti soci che rappresentino: almeno 1/5 del capitale sociale (previsione legale); Innalzabile sino ad 1/3 (se previsto dallo statuto); 1/40 nelle società quotate (1/20 sino al 28 dicembre 2005).


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