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Rete Senza Confini ICS di Curtarolo e Campo San Martino.

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Presentazione sul tema: "Rete Senza Confini ICS di Curtarolo e Campo San Martino."— Transcript della presentazione:

1 Rete Senza Confini ICS di Curtarolo e Campo San Martino

2 dal Paese d’origine… verso altre terre per Emergenze Umanitarie povertà calamità naturali Ricongiunzioni Lavoro guerra Familiari violazione diritti civili Studio Turismo Salute prof.ssa Elisa Marini - www.lacartadilampedusajunior.org2

3 In viaggio… Protezioni Dichiarazioni Diritti Umani a livello: internazionale europeo italiano Regole Leggi: internazionali europee italiane prof.ssa Elisa Marini - www.lacartadilampedusajunior.org3

4 In Italia… Legge n. 943 del 1986 - definisce norme per i lavoratori extracomunitari e famiglie, in riferimento al lavoro subordinato Legge Martelli, n. 39 del 28.02.1990 – introduce norme su rifugiati e diritto asilo, attribuisce diritti non solo legati al lavoro Legge Turco-Napolitano, n. 40 del 06.03.1998 – introduce ulteriori norme per l’integrazione sociale e i diritti-doveri degli stranieri (carta di soggiorno, ricongiunzioni familiari, minori, assistenza sanitaria) Legge Bossi-Fini, n. 189 del 30.07.2002 – sulla base del precedente Testo Unico sull’immigrazione (legge Turco-Napolitano), prevede restrizioni su: - ingresso ( politica dei flussi ) - soggiorno ( durata del permesso di soggiorno ) - richiesta d’asilo (Amnesty International segnala 1425 respingimenti in Libia fra gennaio e ottobre 2005) e facilita l’allontanamento ( espulsioni ) prof.ssa Elisa Marini - www.lacartadilampedusajunior.org4

5 Leggi italiane Testo Unico sull’immigrazione e successive modifiche D.L. 286 – 25 luglio 1998 /GU n. 181 del 18 agosto 1998 Indice degli articoli e argomenti considerati Titolo I - Principi generali Art. 1 - Ambito di applicazione Art. 2 - Diritti e doveri dello straniero Art. 2-bis - Comitato per il coordinamento e il monitoraggio Art. 3 - Politiche migratorie Titolo II - Disposizioni sull’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento dal territorio dello Stato Capo I - Disposizioni sull’ingresso e il soggiorno Art. 4 - Ingresso nel territorio dello Stato Art. 4-bis - Accordo di integrazione Art. 5 - Permesso di soggiorno Art. 5-bis - Contratto di soggiorno per lavoro subordinato Art. 6 - Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno Art. 7 - Obblighi dell’ospitante e del datore di lavoro Art. 8 - Disposizioni particolari Art. 9 - Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo Art. 9-bis - Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro Art. 9-ter - Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE prof.ssa Elisa Marini - www.lacartadilampedusajunior.org5

6 Testo Unico sull’immigrazione e successive modifiche D.L. 286 – 25 luglio 1998 /GU n. 181 del 18 agosto 1998 Capo II - Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione Art. 10 - Respingimento Art. 10-bis - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato Art. 11 - Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera Art. 12 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine Art. 13 - Espulsione amministrativa Art. 13-bis - Partecipazione dell’amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio Art. 14 - Esecuzione dell’espulsione Art. 14-bis - Fondo rimpatri Art. 14-ter - Programmi di rimpatrio assistito Art. 15 - Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l’esecuzione dell’espulsione Art. 16 - Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione Art. 17 - Diritto di difesa Capo III - Disposizioni di carattere umanitario Art. 18 - Soggiorno per motivi di protezione sociale Art. 19 - Divieti di espulsione e di respingimento Art. 20 - Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali Titolo III Disciplina del lavoro Art. 21 - Determinazione dei flussi di ingresso Art. 22 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato Art. 23 - Titoli di prelazione Art. 24 - Lavoro stagionale prof.ssa Elisa Marini - www.lacartadilampedusajunior.org6

7 Testo Unico sull’immigrazione e successive modifiche D.L. 286 – 25 luglio 1998 /GU n. 181 del 18 agosto 1998 Art. 25 - Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali Art. 26 - Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo Art. 27 - Ingresso per lavoro in casi particolari Art. 27-bis - Ingresso e soggiorno per volontariato Art. 27-ter - Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica Art. 27-quater - Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE Titolo IV - Diritto all’unità familiare e tutela dei minori Art. 28 - Diritto all’unità familiare Art. 29 - Ricongiungimento familiare Art. 29-bis - Ricongiungimento familiare dei rifugiati Art. 30 - Permesso di soggiorno per motivi familiari Art. 31 - Disposizioni a favore dei minori Art. 32 - Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età Art. 33 - Comitato per i minori stranieri Titolo V - Disposizioni in materia sanitaria, nonché distruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale Capo I - Disposizioni in materia sanitaria Art. 34 - Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale Art. 35 - Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale Art. 36 - Ingresso e soggiorno per cure mediche prof.ssa Elisa Marini - www.lacartadilampedusajunior.org7

8 Testo Unico sull’immigrazione e successive modifiche D.L. 286 – 25 luglio 1998 /GU n. 181 del 18 agosto 1998 Capo II - Disposizioni in materia di istruzione diritto allo studio e professione Art. 37 - Attività professionali Art. 38 - Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale Art. 39 - Accesso ai corsi delle università Art. 39-bis - Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale CAPO III - Disposizioni in materia di alloggio e assistenza sociale Art. 40 - Centri di accoglienza. Accesso all’abitazione Art. 41 - Assistenza sociale Capo IV - Disposizioni sull’integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione del fondo per le politiche migratorie Art. 42 - Misure di integrazione sociale Art. 43 - Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi Art. 44 - Azione civile contro la discriminazione Art. 45 - Fondo nazionale per le politiche migratorie Art. 46 - Commissione per le politiche di integrazione Titolo VI - Norme finali Art. 47 - Abrogazioni Art. 48 - Copertura finanziaria Art. 49 - Disposizioni finali prof.ssa Elisa Marini - www.lacartadilampedusajunior.org8

9 Stranieri in Italia Per entrare Rilascio del visto dall’ambasciata o consolato italiano nel Paese estero Ingresso alla frontiera con controllo dei documenti Per restare oltre i 3 mesi Entro 8 giorni dall’arrivo in Italia, richiesta alla questura del permesso di soggiorno I documenti presentati vengono accuratamente controllati Se tutto è in regola, viene rilasciato il permesso di soggiorno per la durata indicata dal visto di ingresso prof.ssa Elisa Marini - www.lacartadilampedusajunior.org9

10 Il permesso di soggiorno Durata del permesso di soggiorno 6/9 mesi – lavoro stagionale 1 anno – studio o formazione professionale 2 anni – lavoro autonomo o dipendente e ricongiunzioni familiari Esempio documenti richiesti: p. s. per lavoro subordinato passaporto con visto regolare contratto di lavoro (se primo ingresso: vedi disposizione flussi migratori) abitazione idonea marca da bollo da euro 16,00 ricevuta del versamento di euro 27,50 per il rilascio dei titoli di soggiorno in formato elettronico pagamento di euro 30,00 allo sportello postale per le spese di spedizione il pagamento del contributo previsto dall’art 5, comma 2 ter, del TU: a) Euro 80,00 per durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno b) Euro 100,00 per durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni c) Euro 200,00 per permesso di soggiorno CE prof.ssa Elisa Marini - www.lacartadilampedusajunior.org10

11 La permanenza in Italia Rinnovo del permesso di soggiorno fotocopia delle pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti fotocopia del permesso di soggiorno in scadenza fotocopia della dichiarazione di ospitalità o contratto di affitto relativi all’alloggio di domicilio fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita (Cud, Unico, etc): ultima dichiarazione dei redditi oppure buste paga relative al periodo di assunzione. prof.ssa Elisa Marini - www.lacartadilampedusajunior.org11

12 La permanenza in Italia Mancato rinnovo del permesso di soggiorno per interruzione del soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di 2 anni, di più di un anno (eccetto interruzioni per obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi) mancanza di requisiti (lavoro, abitazione) mancata richiesta richiesta fuori tempo richiesta illegittima presenza di reati Conseguenze legali procedimento di espulsione dal territorio dello stato immediatamente esecutivo. prof.ssa Elisa Marini - www.lacartadilampedusajunior.org12

13 Leggi europee Accordo di Schengen - 1985 INIZIO 1985 - Lussemburgo, Belgio, Olanda, Francia e Germania Ovest firmano l’Accordo di Schengen per l'abolizione dei controlli alla frontiera L'accordo era fuori dal quadro Ue perché non sottoscritto dai 10 stati membri dell'allora Comunità Europea SVILUPPI Firmano la Convenzione di Schengen: 1990 – Italia 1991 – Spagna e Portogallo 1992 – Grecia 1995 – Austria 1996 – Danimarca, Finlandia e Svezia 1997 – la Convenzione di Schengen rientra nel quadro legale comunitario, integrato a pieno diritto nell' acquis* con il Trattato di Amsterdam OGGI Lo spazio Schengen è composto da 26 paesi europei, di cui 22 membri dell'Ue (*) acquis comunitario = insieme dei diritti ed obblighi che vincola gli Stati membri della Comunità Europea. Gli Stati candidati devono accettare l’»acquis» per aderire all’UE prof.ssa Elisa Marini - www.lacartadilampedusajunior.org13

14 Area Schengen 22 Stati della Comunità Europea 4 Stati non appartenenti alla CE prof.ssa Elisa Marini - www.lacartadilampedusajunior.org14

15 Accordo di Schengen Titolo II: soppressione dei controlli alle frontiere e circolazione delle persone Capitolo 7: responsabilità per l’esame delle domande d’asilo Articolo 28 Le Parti contraenti riaffermano i loro obblighi ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, senza alcuna restrizione geografica della sfera d'applicazione di tali strumenti, e ribadiscono il proprio impegno a collaborare con i servizi dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati per la loro applicazione Articolo 29, comma 3 Qualunque sia la Parte contraente cui lo straniero presenta la domanda di asilo, soltanto una Parte contraente è competente per l'esame della domanda Articolo 30, comma 1a 1. La Parte contraente responsabile per l'esame di una domanda d'asilo determinata nel modo seguente: a) Se una Parte contraente ha rilasciato al richiedente l'asilo un visto, quale ne sia la natura, o un titolo di soggiorno, essa è responsabile per l'esame della domanda. Se il visto è stato rilasciato dietro autorizzazione di un'altra Parte contraente è competente la Parte contraente che ha dato l'autorizzazione prof.ssa Elisa Marini - www.lacartadilampedusajunior.org15

16 Regolamento di Dublino individuazione dello Stato membro responsabile della domanda d’asilo Storia 1990 – Regolamento di Dublino primo regolamento di Dublino: criteri relativi al Paese competente per trattare una domanda d’asilo 2003 – Regolamento di Dublino II - sostituisce il primo Regolamento - ha la funzione di individuare immediatamente lo Stato membro responsabile della domanda d’asilo 2013 – Regolamento di Dublino III - viene applicato dal primo gennaio 2014 - ribadisce i criteri di individuazione di un solo Stato membro responsabile della domanda d’asilo - continua a lasciare poco spazio alle scelte individuali - introduce novità importanti a favore dei richiedenti asilo (specie se minori ) prof.ssa Elisa Marini - www.lacartadilampedusajunior.org16

17 Diritti Umani Dichiarazioni internazionali Dichiarazione Universale dei Diritti Umani – New York 1948 Convenzione di Ginevra – 1951 (in merito a rifugiati e richiedenti asilo) Protocollo di New York – 1967 (in merito a rifugiati e richiedenti asilo) Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo – ONU 1959 Convenzione dei Diritti del Fanciullo – 1989 Europa Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) Carta dei diritti fondamentali: - redatta nel 2000, in occasione del Trattato di Nizza 2001 - dal 2009, giuridicamente vincolante per gli Stati membri Italia Costituzione italiana – 22 dicembre 1947 prof.ssa Elisa Marini - www.lacartadilampedusajunior.org17

18 Diritti Umani e legislazione: accodi o contrasti? * 6/7 giugno 2009 – per accordi con Gheddafi, respingimento in Libia da parte delle autorità italiane * Fra questi immigrati, 11 somali e 13 eritrei ricorrono alla Corte europea dei diritti dell’uomo * 25 febbraio 2012 – la Corte europea condanna l’Italia Europa - Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in riferimento alle disposizioni internazionali (CEDU) : - art. 3 della CEDU – proibizione della tortura, vieta respingimenti in paesi dove c’è rischio di essere torturati (Libia e/o nei Paesi d’origine) - art. 4 del protocollo n.4 – divieto di espulsione collettiva di stranieri, il respingimento del gruppo di stranieri il 6/7 giugno 2009 è stato considerato respingimento collettivo - art. 13 della CEDU – diritto ad un ricorso effettivo, l’esecuzione del respingimento aveva negato il diritto di ricorso Italia – Testo unico immigrazione e accordi bilaterali Italia/Libia: – 2002 – legge Bossi-Fini e nuove disposizioni per accordi bilaterali fra Stati per contrastare immigrazione clandestina – 2000/2002 – primi accordi bilaterali Italia/Libia per contrastare immigrazione clandestina via mare – 2007 – protocollo di Tripoli fra Italia e Libia per contrastare l’immigrazione clandestina con pattugliamento marittimo – 2008 – Trattato di Amicizia/Bengasi, art. 19 ulteriori accordi contro l’immigrazione clandestina – 2009 – protocollo attuativo dell’accordo 2007 e del Trattato di Amicizia prof.ssa Elisa Marini - www.lacartadilampedusajunior.org18

19 Minori stranieri non accompagnati: in Italia succede che… Prima accoglienza (90 giorni) Contatto del minore con i servizi sociali territoriali per contatto spontaneo parenti o connazionali accompagnato da forze dell’ordine, che chiedono affidamento privati cittadini, operatori sociali * Segnalazione a:* Affidamento disposto : - D.G. Immigr. e politiche sociali Ministero Lavoro - dal giudice tutelare e attuato - Procura del Tribunale dei Minori dai servizi sociali (affidamento - Questura per identificazioni, amministrativo o consensuale) permesso di soggiorno, - dal Tribunale per i minorenni richiesta indagini familiari (affidamento giudiziario) prof.ssa Elisa Marini - www.lacartadilampedusajunior.org19

20 Minori stranieri non accompagnati: in Italia succede che… Seconda accoglienza (fino al compimento dei 18 anni) Minore in comunità residenziali a lunga permanenza Progetto per il minore: alfabetizzazioneinserimento scolastico formazione professionaleavviamento al lavoro Dopo i 18 anni Progetti ponte per l’autonomia (continuano le prestazioni assistenziali) Uscita dai percorsi di accoglienza Possibilità di convertire il permesso di soggiorno per minore età - se sono in Italia da tre anni e se hanno seguito per due anni un progetto di integrazione - se ricevono consenso dal Comitato Minori Stranieri (ex art.2 L. 183/84) - Se sottoposti a tutela prof.ssa Elisa Marini - www.lacartadilampedusajunior.org20

21 Minori stranieri non accompagnati: alcuni dati Minori stranieri in Italia (SCEP* – 2010): – richiedenti protezione internazionale = 306 – non richiedenti protezione internazionale = 4.500 c.a Prima accoglienza: 59% - resta per almeno un mese 31% - scappa Seconda accoglienza: 15% - viene affidato 7,9% - fugge 10% - non ha permesso di soggiorno Solo per 65% - viene aperta una tutela Solo 11% - Comuni con protocollo intesa per accoglienza * = Separated Children in Europe Programme (NGO-network di 33 organizzazioni da 28 Stati, in Italia: Save the Children) prof.ssa Elisa Marini - www.lacartadilampedusajunior.org21

22 Notizie da… CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione) La storia di Emra - Emra, 22 anni, è nato in Italia ed è residente a San Donà di Piave → rinchiuso nel CIE di Bari Palese - nei primi anni ’90, i genitori di Emra, cittadini "jugoslavi" lasciano il loro paese a causa della guerra nei Balcani → si rifugiano in Italia. - nel 1992, a Secondigliano (NA) nasce Emra. - la famiglia intera, si trasferisce a Mestre → da uno dei campi profughi ricevono aiuto dalla Cooperativa Caracol e dal Comune di Venezia, per trovare una abitazione - nel 2000, la famiglia ottiene la residenza a San Donà di Piave → Emra venne iscritto nella "carta di soggiorno" del padre - Emra, compie 18 anni e deve fare i conti con la normativa italiana: suo padre muore, lui non è cittadino jugoslavo (serbo) → per le autorità italiane è straniero, "entrato irregolarmente" - la Prefettura di Venezia emette nei suoi confronti un provvedimento di espulsione nonostante le autorità serbe avessero accertato che Emra non è cittadino serbo - 25 novembre 2014, Emra è rinchiuso presso il CIE di Bari Palese → il provvedimento risulta una violazione della normativa vigente (art 13 comma 2 bis del TUI) ed è in contrasto con la consolidata giurisprudenza in materia, perché non sono stati considerati: - i vincoli familiari (Emra ha qui tutta la sua famiglia), la durata del suo soggiorno in Italia (Emra è qui da tutta la vita), l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine (che è l’Italia perché Emra non ha mai visto la Serbia) - è stato depositato il ricorso contro questo illegittimo provvedimento di espulsione. prof.ssa Elisa Marini - www.lacartadilampedusajunior.org22

23 Notizie da… CARA (Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo) 14 dicembre 2013, un ragazzo eritreo di 21 anni, Mulue Ghirmay, si impicca all’interno del CARA di Mineo (Sicilia) 19 dicembre 2013, i richiedenti asilo segregati dentro il CARA protestano per le condizioni di vita dentro il centro del calatino dall’apertura nel 2011 del centro di accoglienza più grande d’Europa, gli attivisti siciliani denunciano: - condizioni di estremo sovraffollamento (attualmente circa 4500 migranti, il doppio della capienza prevista) - tempi di attesa infiniti per incontrare le commissioni incaricate di valutare le richieste d’asilo - condizioni di vita indecenti all’interno del CARA - un sistema politico-economico perfettamente ideato per spartire denaro e potere tra istituzioni, politici, consorzi e cooperative a livello nazionale e locale. Dicembre 2014, esplosione dello scandalo "Mafia Capitale", grande business mafioso costruito a danno dei migranti e sulla negazione dei loro diritti L’inchiesta sta svelando un sistema mafioso che include istituzioni, esponenti politici e soggetti del privato Nell’inchiesta, un’enorme macchina di denaro e potere per gestire: - I fondi destinati ai migranti (bandi e concessione appalti alle cooperative non chiari) - la stessa permanenza dei migranti al CARA (lentezza nel procedere con le analisi delle domande) - il loro spostamento da un centro all’altro (sorta di monopolio criminale per avere ciascuno la propria parte e il proprio "compenso«). prof.ssa Elisa Marini - www.lacartadilampedusajunior.org23


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