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LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE DI COMMIITTENZA ALLA LUCE DELLE RECENTISSIME NOVITA' LEGISLATIVE.

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Presentazione sul tema: "LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE DI COMMIITTENZA ALLA LUCE DELLE RECENTISSIME NOVITA' LEGISLATIVE."— Transcript della presentazione:

1 LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE DI COMMIITTENZA ALLA LUCE DELLE RECENTISSIME NOVITA' LEGISLATIVE

2 PRECISAZIONI La « centrale di committenza » (Cdc) è un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori (art. 3, comma 34°, Codice). Possiamo affermare, allora, che esistono tre tipologie di Cdc: a)la Cdc come “centrale di acquisti”, che gestisce appalti di forniture o servizi, stipulando contratti a beneficio di amministrazioni terze, le quali vi aderiscono per ordinare beni e servizi alle condizioni fissate dalla Cdc ; b)la Cdc come “gestore di procedure di gara”, che gestisce le procedure di gara e giunge all’aggiudicazione di prestazioni, per conto di amministrazioni che le affidano queste funzioni; c)la Cdc come “gestore di accordi quadro”, conclusi sempre a beneficio di amministrazioni terze.

3 PRECISAZIONI La Sua (Stazione unica appaltante), appartiene alla categoria delle Cdc come “gestore di procedure di gara”. Infatti, il Dpcm 30 giugno 2011, attuativo della legge 136/2010, le configura come centrali di committenza, ma finalizzandone l’attività esclusivamente alla gestione delle procedure di gara, come strumento di contrasto contro le influenze negative negli appalti da parte della criminalità organizzata. La Sua è, per essere molto concreti, un ufficio centralizzato specializzato nella gestione degli appalti, che sulla base delle richieste delle amministrazioni, cura integralmente la fase della gara, assumendosi integralmente anche la responsabilità della scelta dei sistemi e criteri da utilizzare, fino alla stipulazione dei contratti e anche all’assistenza all’eventuale contenzioso delle gare.

4 PRECISAZIONI Dalla lettura piana dell’ articolo 33, comma 3-bis, si evince facilmente che esso non disciplina per nulla una Sua, ne una Cdc. Infatti, detto comma si riferisce all’attività contrattuale complessivamente intesa degli enti locali. Il tratto caratteristico del comma 3-bis è quello di porsi come forma associativa, volto ad imporre alle amministrazioni locali di aggregarsi tra loro, per gestire le procedure di gara mediante uffici unici (uffici comuni o delegati), derivanti dalla commistione delle loro risorse ed organici, così da renderli più organizzati e competenti, ai fini di gestioni più efficienti. Ciò è dimostrato dalla circostanza che l’articolo 33, comma 3-bis, impone forme associative ben precise, a differenza, invece, della disciplina generale delle centrali di committenza e delle stazioni uniche appaltanti.

5 PRECISAZIONI Pertanto, a ben vedere, il comma 3-bis non disciplina affatto una centrale di committenza, intesa come soggetto che stipula contratti a favore di terzi che possano di volta in volta aderire alle convenzioni da essa prodotte; né è una Sua, che si limita a realizzare le procedure di gara. Il comma 3-bis obbliga i comuni ad associarsi in unione di comuni o consorzio (?), creando un ufficio comune o delegato che si occupi direttamente dell’acquisizione di lavori, forniture e servizi per gli enti associati, sostituendosi ai singoli uffici. Non è una centrale di committenza vera e propria, perché l’unione o il consorzio svolge le funzioni a beneficio solo degli enti associati, mentre alle convenzioni delle centrali di committenza possono aderire tutte le amministrazioni, senza che debbano conferire in unioni o consorzi i propri uffici.

6 PRECISAZIONI Peraltro, il medesimo comma 3-bis smentisce se stesso e dimostra che appunto quello che disciplina non è una centrale di committenza, né una Sua, ma solo una normale forma associativa, cui affidare la funzione di gestione dell’intera attività contrattuale, dismessa dai comuni associati. Infatti, il comma prevede che, in alternativa alla costituzione di uffici unici in unione o consorzio, i comuni non capoluogo di provincia “ possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento ”.

7 PRECISAZIONI Ovviamente, quest’ultima parte del comma risulta del tutto pleonastica. I comuni non solo possono, ma, ai sensi dell’articolo 1 della legge 135/2012, e dell’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 296/2006, devono effettuare gli acquisti di beni e servizi, mediante le convenzioni ed il mercato elettronico. In realtà, dunque, i comuni potrebbero anche non costituire uffici comuni per gli appalti mediante unioni e consorzi, se si limitassero semplicemente ad adempiere ad obblighi di legge già vigenti.

8 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA Disciplina precedente : In vigore dal 6 dicembre 2011 al 6 luglio 2012 (1) Art. 33, comma 3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.

9 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA Disciplina precedente : In vigore dal 7 luglio 2012 al 14 agosto 2012 (2) Art. 33, comma 3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

10 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA Disciplina precedente : In vigore dal 15 agosto 2012 al 23 aprile 2014 (3) Art. 33, comma 3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125.

11 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA Disciplina precedente : In vigore dal 24 aprile 2014 al 23 giugno 2014 (4) Art. 33, comma 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

12 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA DISCIPLINA PRECEDENTE : In vigore dal 24 giugno 2014 al 18 agosto 2014 (5) Art. 33, comma 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.

13 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA DISCIPLINA ATTUALE : In vigore dal 19 agosto 2014 (6) Art. 33, comma 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del D.Lgs n. 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

14 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA DISCIPLINA ATTUALE : In vigore dal 19 agosto 2014 (6) Art. 23-ter. Legge 11 agosto 2014, n. 114 1.Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall’articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto all’acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 2015, quanto all’acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

15 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA DISCIPLINA ATTUALE : In vigore dal 19 agosto 2014 (6) 2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, modificato da ultimo dall’articolo 23-bis del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell’Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell’Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. 3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

16 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA Viene, dunque, nuovamente riscritta, per l’ennesima volta, la disciplina in tema di Centrali di committenza: -ponendo in essere una nuova distinzione tra il regime applicabile ai Comuni non capoluogo di provincia e quello dei Comuni capoluogo, introducendo per i primi una disciplina speciale che riguarda anche l’affidamento di lavori pubblici; -introducendo una disciplina di deroga per gli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell’Abruzzo e dell’Emilia-Romagna; -introducendo una disciplina di deroga per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

17 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA Finalità generale : “ La ratio sottesa alla disposizione è quella di “limitare l’elevata frammentazione del sistema degli appalti pubblici e la concentrazione delle procedure di evidenza pubblica, al fine di ridurre i costi di gestione delle procedure e di far ottenere risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo, per le conseguenti economie di scala” (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Campania, parere 1.890/2014, del 10 luglio 2014).

18 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA Dunque, i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi mediante le seguenti modalità: 1)Nell' ambito delle Unioni dei Comuni, (art. 32 D.Lgs n. 267/2000) ove esistenti. 2)Organizzando una centrale di committenza fra Comuni, mediante una specifica Convenzione, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs n. 267/2000. Invero, la disposizione normativa fa riferimento ad un fantomatico “ accordo consortile ” tra i Comuni. Al riguardo, occorre osservare che il riferimento ai consorzi è in palese contraddizione con la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali (art. 2, comma 186°, lettera “e”, legge 191/2009).

19 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA Art. 2, comma 186°, lettera “e”, legge 191/2009 (comma così modificato dall'articolo 1, comma 1-quater, legge n. 42 del 2010) : Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure: a)soppressione della figura del difensore civico comunale ………………; b)soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale ……………………; c)possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti; d) soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

20 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA “Accordo consortile”: « L’obbligo per i Comuni non costituiti in Unioni di procedere alla selezione del contraente a mezzo di accordo consortile non deve essere inteso come obbligo di costituire un consorzio cui demandare il compito di istituire una propria centrale di committenza, ma come obbligo di istituire direttamente una centrale di committenza comune, tramite un accordo che ne regoli l’attività. La formula della convenzione tra enti locali di cui all’art. 30 del TUEL non contrasta con quella dell’accordo consortile di cui all’art. 33, comma 3-bis, del codice dei contratti ». (Corte conti, sez. Lazio, n. 138/2013; in tal senso, anche Corte conti, sez. Umbria, n. 112/2013).

21 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA N on è richiesto, per la stipulazione dell’accordo consortile (convenzione), il raggiungimento di alcuna classe demografica o territoriale: ” Con riferimento ai primi due quesiti, che possono essere esaminati unitariamente, si può rilevare come il Legislatore abbia previsto il duplice modello procedimentale del ricorso ad una centrale di committenza delegata dai comuni associati ovvero, più direttamente, ad un acquisto diretto fatto dai Comuni tra loro consorziati, a prescindere dal fatto che i medesimi raggiungano o meno una determinata classe demografica o territoriale perché la norma non pone limiti di sorta, riuscendo così a conseguire l’obiettivo prefissato delle economie di scala nell’acquisto di beni e servizi ” (Corte conti, sez. Liguria, n. 44/2013).

22 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA 3) Ricorrendo ad un Soggetto aggregatore; 4) Ricorrendo alle Province, ai sensi della legge n. 56/2014.

23 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA Il Legislatore nazionale è, poi, intervenuto direttamente sul Codice dei contratti pubblici. Con la modifica disposta dall’articolo 9 del decreto legge n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, si è in presenza di una nuova e più stringente disciplina, presentante il seguente assetto: a)Viene confermata l' Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, prevista dall'articolo 33-ter del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorità di Vigilanza.

24 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA b)Presso tale Anagrafe, è istituito l' elenco dei soggetti "aggregatori", di cui sono componenti di diritto Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna Regione. Ai sensi del comma 5°, dell'articolo 9, le Regioni devono costituire ovvero designare, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore. In ogni caso, il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35. c)Oltre i predetti componenti di diritto, possono richiedere l'iscrizione all'elenco soggetti diversi, che svolgono attività di centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del Codice, ed in possesso dei requisiti per l’iscrizione, da definire con un futuro DPCM.

25 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI SOGGETTI AGGREGATORI L’art. 9 del DL n. 66/2014 (convertito in legge n. 89/2014) prevede l’istituzione presso l’ANAC dell’ Elenco dei soggetti aggregatori, cui fanno parte CONSIP, una Centrale di Acquisto per ogni Regione e altre Centrali di Committenza il cui ambito sia ritenuto ottimale ai fini dell’aggregazione e della centralizzazione della domanda. Dopo i previsti due DPCM, l’ANAC dovrà indicare, in un proprio provvedimento, le modalità operative per presentare la richiesta di far parte dell’elenco. I “soggetti aggregatori” avranno 45 giorni per presentare la domanda e l’ANAC dovrà verificare la sussistenza dei loro requisiti. Quindi verrà finalmente prodotto l’ elenco dei soggetti aggregatori, secondo un ordine decrescente in base al valore complessivo dei bandi realizzati da ciascuno nel triennio di riferimento, fino ad arrivare al numero massimo di 35.

26 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA Il sistema dei soggetti aggregatori non esclude il sistema dei modelli di organizzazione degli acquisti dei Comuni non capoluogo definito dall’art. 33, comma 3-bis del Codice, ma si integra con lo stesso (cfr. Assemblea ANCI, Milano – 7 Novembre 2014). I Soggetti Aggregatori infatti non sono chiamati a sostituire in toto le precedenti stazioni appaltanti ma dovranno piuttosto svolgere alcune procedure, anno per anno individuate dal tavolo dei Soggetti Aggregatori, anche in relazione alle soglie di importo. A ben vedere, dunque, i soggetti aggregatori non dovranno indire tutte le procedure per l’acquisizione di tutti i beni e servizi acquisibili sul territorio regionale, ma dovranno indire soltanto le “maxi-procedure” necessarie per l’acquisizione di quei beni e di quei servizi che rientrino nelle categorie – e nelle soglie – individuate dal Tavolo nazionale. (Cfr. Convegno ITACA, Torino - 13 novembre 2014).

27 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/11/2014 (G.U. 20/1/2015 n. 15) - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, insieme con il relativo elenco recante gli oneri informativi. - Articolo 2 - Requisiti per la richiesta di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori : 1. Richiedono l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, se in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, i seguenti soggetti o i soggetti da loro costituiti che svolgano attivita' di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con carattere di stabilita', mediante un'organizzazione dedicata allo svolgimento dell'attivita' di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti locali: a) citta' metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e le province; b) associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attivita' ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

28 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA 2. Ai fini dell'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, devono nei tre anni solari precedenti la richiesta, avere pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 200.000.000 euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno. In sede di prima attuazione del presente decreto, rileva ai fini del possesso del requisito il triennio 2011-2012-2013. 3. Ai fini del possesso del requisito relativo al valore delle procedure di cui al comma 2, si tiene conto anche delle procedure avviate: a) per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), dagli enti locali rientranti nell'area territoriale della citta' metropolitana e delle province; b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), dai singoli enti locali facenti parte dell'associazione, unione, consorzio o accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attivita'.

29 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/2014 (G.U. 20/1/2015 n. 15) - Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri informativi

30 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA Sabatini Coletti > OVVERO 1oppure, o anche (quando una possibilità non esclude l'altra): di solito, passo le vacanze al mare, a Capri o a Ischia; 2oppure, o invece ( per alternative che si escludano a vicenda ): o sei sordo o fai finta di non sentire ; 3ossia, cioè (con valore esplicativo, per introdurre un chiarimento o un equivalente): i partenopei o i napoletani.

31 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA Stefano Usai – Scatta l’obbligo degli acquisti centralizzati “La Settimana degli Enti Locali”, n. 25, 1° luglio 2024, p. 9: “ Pertanto, dal primo luglio i Comuni, esclusi i capoluogo di provincia, potranno procedere alle acquisizioni, a pena di impossibilità di esperire la procedura, attraverso una delle seguenti opzioni : - procedere nell’ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti; - costituire un apposito accordo consortile tra comuni e avvalersi dei competenti uffici; - ricorrere ad un soggetto aggregatore; - ricorrere alla province; - utilizzare, per l’acquisto di beni e servizi, gli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento ”.

32 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA In alternativa ai sistemi ora indicati, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Pertanto, di regola, i Comuni non capoluogo di provincia non possono ricorrere a singole procedure autonome, salvo l’utilizzo degli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, dovendo invece ricorrere a modalità centralizzate. La novella versione del comma 3-bis ha, peraltro, non previsto la deroga per gli affidamenti diretti infra 40.000 euro, ad eccezione dei Comuni con popolazione a 10.000 abitanti.

33 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA Con riferimento a quest’ultimo profilo, è interessante notare che la nuova disciplina assume rilevanza sopratutto per gli affidamenti di lavori. Infatti, per l’acquisto di beni e servizi il regime “derogatorio” previsto per l’amministrazione diretta e per l’affidamento diretto non poteva trovare un’effettiva applicazione nella prassi, atteso il tenore preciso e stringente della disciplina contenuta nell’articolo 1, comma 450°, della Legge n.296/2006 in tema di ricorso obbligatorio ai mercati elettronici e/o strumenti telematici gestiti a livello regionale. Così come, infatti, chiarito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, con il parere n.67 del 9 aprile 2014, nell’alveo applicativo della citata disposizione rientrano tutti gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

34 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA “ In assenza di deroghe legislative, si ritiene che i comuni non capoluogo di provincia non possano procedere ad acquisire autonomamente neppure lavori, servizi e forniture d'importo inferiore ad euro 40.000 mediante affidamento diretto, poiché la nuova disposizione di finanza pubblica di cui all'art. 9, c. 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha novellato il c. 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), assume nell'ordinamento carattere di specialità, e quindi di prevalenza, rispetto alla norma generale di cui all'art. 125, commi 8 e 11, dello stesso Codice ” (Corte conti Piemonte, parere n. 144 del 2 luglio 2014).

35 ARTICOLO 30 D.LGS.N. 267/2000 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

36 ARTICOLO 30 D.LGS.N. 267/2000 L’ Ufficio comune è quello che opera con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quale è stato affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche e dei servizi pubblici in luogo degli enti partecipanti all'accordo. Caratteri: -si costituisce un nuovo (cioè non esistente prima) singolo ufficio, composto dal personale distaccato degli enti aderenti; -il personale preposto all’ufficio comune rimane dipendente dell’ente di appartenenza, ed è allo scopo distaccato per lo svolgimento del servizio o della funzione nell’ambito dell’ufficio comune; -tale Ufficio esercita tutte le funzioni ed i servizi del settore per tutti gli Enti aderenti; -diversamente dal Consorzio non ha distinta personalità giuridica, in quanto l’attività viene imputata agli Enti aderenti.

37 ARTICOLO 30 D.LGS.N. 267/2000 L’ Ufficio delegato è quello costituito attraverso l’istituto della delega di funzioni, da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. La delega consiste nel trasferimento dell’esercizio di poteri da un organo (delegante, che ne conserva la titolarità) ad un altro (delegato). I presupposti di legittimità della delega sono: a) l'atto di conferimento in forma scritta da parte dell'organo delegante; b) la sussistenza di una specifica previsione di legge, che autorizzi la delega. Importante: non si crea un nuovo Ufficio, ma ad uno preesistente viene trasferito l’esercizio di poteri o funzioni anche di altri Enti.

38 LA CONVENZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI................ E....................... PER L’ISTITUZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA (art. 33, comma 3-bis, D.Lgs n. 163/2006)

39 LA CONVENZIONE L’anno ……., il giorno………… del mese di ……………….., nel Palazzo Municipale di ……………, sono presenti i signori:....................., nato il ……………, a ………………., agente nel presente atto in qualità di Sindaco – rappresentante legale del COMUNE DI....................... (sede legale, in via ……………..; partita IVA: …………………..), ai sensi dell’articolo 50 del D.Lgs n. 267/2000....................., nato il ……………, a ………………., agente nel presente atto in qualità di Sindaco – rappresentante legale del COMUNE DI......................... (sede legale, in via ……………..; partita IVA: …………………..), ai sensi dell’articolo 50 del D.Lgs n. 267/2000.

40 LA CONVENZIONE: IL PREAMBOLO PREMESSO CHE: -La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori (art. 3, comma 34°, Codice).

41 LA CONVENZIONE: IL PREAMBOLO - La «centrale di committenza», a seguito delle modifiche normative intervenute (art. 23, comma 4, legge n. 214/2011; art. 1, comma 4, legge n. 135/2012; art. 1, comma 343, legge 147/2013; art. 9, comma 4, legge n. 89/2014; art. 23-bis e ter, legge n. 114/2014), è così attualmente disciplinata dal comma 3-bis, dell’articolo 33 del Codice: I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del D.Lgs n. 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

42 LA CONVENZIONE: IL PREAMBOLO - L’articolo 23-ter della legge n. 114/2014 stabilisce quanto segue: 1.Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall’articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto all’acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 2015, quanto all’acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2.Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, modificato da ultimo dall’articolo 23-bis del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell’Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell’Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. 3.I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

43 LA CONVENZIONE: IL PREAMBOLO -I Comuni di................ e....................., hanno espresso la volontà di dar luogo ad un’unica centrale di committenza, in osservanza della normativa ora richiamata, attraverso l’approvazione della presente convenzione. -Lo strumento della “convenzione”, a fronte del non chiaro tenore letterale della norma (art. 33, comma 3-bis Codice), può legittimamente essere utilizzato per l’istituzione della Centrale di committenza. – L’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 dispone che gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. – I Comuni di.............. e...................... hanno approvato la presente convenzione (deliberazioni consiliari …………………)

44 ART. 1: FINALITA’ ED OGGETTO TUTTO CIO’ PREMESSO E CONFERMATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: I Comuni di............... e......................, per le ragioni indicate in premessa, stabiliscono di istituire, ai sensi dell’articolo 33, comma 3-bis, del D.Lgs n. 163/2006, una Centrale di committenza ( Cdc ), per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture. Alla Centrale di committenza viene delegata, da parte di tutti i Comuni, la funzione di “scelta del contraente” (individuazione del miglior contraente a seguito di gara). Pertanto, la Centrale di committenza si occuperà, in nome, per conto e nell’interesse di tutti i Comuni, delle procedure di scelta del contraente, per l’affidamento di appalto e concessioni, di qualsiasi tipologia ed importi.

45 ART. 2: INDIVIDUAZIONE SEDE CENTRALE DI COMMITTENZA La Centrale di committenza viene individuata ed istituita presso il Comune di............................ Pertanto, la sede è sita presso il Comune medesimo. Il Responsabile della Centrale di committenza viene nominato dal Sindaco di....................... Tale Responsabile, a capo della Cdc quale “ufficio delegato”, sarà coadiuvato dai responsabili di procedimento coinvolti nelle singole specifiche acquisizioni di lavori, servizi, forniture.

46 ART. 3: ATTIVITA’ DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA La Centrale di committenza, individuata presso il Comune di ……………., si obbliga ad effettuare le seguenti attività ed atti, in nome e per conto dei Comuni convenzionati: a)Indizione delle procedure di gara (procedure aperte, ristrette, negoziate), al fine dell’individuazione del miglior operatore economico per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e di concessioni di servizi e lavori. Art. 30, comma 1° (Concessione di servizi) Codice: “Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi”. “ L'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 163/2006) prevede che le concessioni di servizi sono sottratte alla puntuale disciplina del diritto comunitario e del codice medesimo e che ad esse si applicano i principi desumibili dal Trattato, oltre che i principi generali relativi ai contratti pubblici” ( Consiglio di Stato, sez. VI^, 18 luglio 2014, n. 3.864).

47 ART. 3: ATTIVITA’ DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA Art. 33, comma 3-bis: “” I Comuni non capoluogo di provincia procedono all' acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 ….. ACQUISIRE : 1. venire in possesso di qualcosa: acquisire un diritto, la proprietà di un bene | (inform.) ottenere un file digitale da contenuti analogici (p.e. un’immagine, un suono). 2. apprendere, imparare: un concetto dato per acquisito | fare proprio, procurarsi: nel corso degli anni ha acquisito molta esperienza Etimologia: ← tratto da acquisito.

48 ART. 3: ATTIVITA’ DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA MODELLO ANCI ( Documento ANCI 19/1/2015 "Schema" di convenzione per gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 (come riformulatodall’art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014). Art. 1, c. 9: La presente convenzione non si applica: a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d’opera affidati in base a quanto previsto dall’art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome ;

49 ART. 3: ATTIVITA’ DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA b)Redazione di bandi di gara e lettere di invito, ad eccezione dei Capitolati Speciali di competenza del Comune interessato. c)Definizione, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte e dei loro parametri. d)Nomina dell’eventuale commissione di gara. Art. 84, comma 3° - Codice: «La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente».

50 ART. 3: ATTIVITA’ DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA Consiglio di Stato, sez. III^, 12 dicembre 2014, n. 6.139: « L’art. 84, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, che vincola alla nomina come presidente della commissione di un dirigente o di un funzionario con funzioni apicali della stazione appaltante, è concepita e formulata con riferimento a uno schema organizzativo semplice della gestione della gara e, cioè, a un modello in cui l’amministrazione appaltante gestisce anche la procedura. La disposizione, viceversa, per come strutturata, non si adatta a moduli organizzativi, sempre più diffusi e avvertiti come ineludibili, nei quali le procedure vengono centralizzate presso organismi formalmente incardinati presso amministrazioni diverse da quelle contraenti e, nei confronti delle quali, operano come centrali di committenza, secondo il meccanismo rappresentativo descritto all’art. 3, comma 34, d.lgs. cit.».

51 ART. 3: ATTIVITA’ DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA Consiglio di Stato, sez. III^, 12 dicembre 2014, n. 6.139: « Si tratta di formule organizzatorie che si stanno imponendo in tutti i livelli di governo e che assolvono la precipua funzione di ridurre il rischio di fenomeni corruttivi e di standardizzare le procedure comuni a una molteplicità di amministrazioni. La scelta di tali modelli organizzativi implica un disallineamento tra l’amministrazione alla quale saranno imputati gli effetti del contratto e quella che gestisce la procedura. Orbene, in presenza di tali schemi amministrativi, l’esegesi dell’art. 84, comma 3, d.lgs. cit., dev’essere condotta in ossequio a criteri ermeneutici teleologici, più che letterali. L’utilizzo esclusivo di un parametro interpretativo che valorizzi il significato lessicale delle parole imporrebbe di leggere la disposizione nel senso che il presidente della commissione dev’essere scelto tra i dirigenti o tra i funzionari dell’amministrazione che gestisce la procedura, anziché di quella alla quale vengono sostanzialmente imputati gli effetti del contratto oggetto della gara ».

52 ART. 3: ATTIVITA’ DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA Consiglio di Stato, sez. III^, 12 dicembre 2014, n. 6.139: « L’uso di un criterio finalistico, invece, impone la diversa lettura secondo la quale il presidente della commissione può essere scelto anche (meglio: deve essere scelto) tra i dirigenti o tra i funzionari della diversa (rispetto a quella che gestisce la gara) amministrazione in favore della quale sarà resa la prestazione contrattuale dovuta dall’impresa selezionata e nell’interesse della quale la centrale di committenza ha amministrato la gara L’opzione ermeneutica appena preferita si rivela, infatti, esattamente coerente con la ratio della disposizione di riferimento, che, là dove impone la nomina, come presidente della commissione giudicatrice, di un dirigente o di un funzionario della stazione appaltante, intende realizzare una duplice finalità: il contenimento della spesa pubblica e la trasparenza nel governo della procedura ».

53 ART. 3: ATTIVITA’ DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA Consiglio di Stato, sez. III^, 12 dicembre 2014, n. 6.139: « Il legislatore ha, evidentemente, inteso, con l’introduzione della misura in commento, realizzare, per un verso, un effetto di risparmio e assicurare, per un altro, una gestione imparziale della gara. Orbene, l’esegesi che riconosce il rispetto del precetto in questione anche nell’ipotesi in cui il presidente della commissione di gara venga scelto tra i dirigenti o tra i funzionari dell’amministrazione sostanzialmente beneficiaria degli effetti negoziali del contratto, ancorché formalmente diversa da quella che gestisce la procedura, risulta coerente con entrambe le finalità sopra segnalate. Il presidente della commissione così selezionato, infatti, garantisce sia l’effetto di risparmio (non avendo titolo ad alcun compenso per quell’attività), sia quello di trasparenza (in quanto incardinato nell’amministrazione beneficiaria finale della prestazione dovuta dall’impresa selezionata e, quindi, si presume, esclusivamente portatore dell’interesse pubblico alla corretta gestione della procedura competitiva) ».

54 ART. 3: ATTIVITA’ DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA Consiglio di Stato, sez. III^, 12 dicembre 2014, n. 6.139: « Nel caso in esame, avente ad oggetto la procedura d’appalto per la fornitura di beni in favore delle aziende sanitarie della regione, gestita dal Coordinamento regionale acquisti per la sanità (Cras) quale centrale di committenza regionale, la nomina come presidente della commissione giudicatrice di un dirigente di una delle aziende beneficiarie della prestazione dovuta dall’impre sa appaltatrice si rivela del tutto coerente con l’art. 84, comma 3, cit. ». In riforma della sentenza Tar Veneto, sez. I^, n. 1.173/2014. In senso conforme: CdS, sez. III^, n. 1.498/2014.

55 ART. 3: ATTIVITA’ DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA e) Effettuazione e cura di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici. f) Aggiudicazione provvisoria. g)Attività istruttoria di accertamento e controllo requisiti, oltre che di acquisizione documentale. h)Aggiudicazione definitiva. i)Collaborazione con il Comune interessato, ai fini della stipulazione del contratto. j)Effettua le comunicazioni, le pubblicazioni e le trasmissioni all’Osservatorio dei contratti pubblici limitatamente alla fase della gara, incluse le comunicazioni post gara e le pubblicazioni post gara. k)Decisioni in merito ad eventuali istanze di autotutela.

56 ART. 3: ATTIVITA’ DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA In relazione all’attività, di cui al punto “a”, si stabilisce che la scelta della procedura di gara è di esclusiva competenza del Responsabile dell’Ufficio del Comune sede della Centrale di committenza. Verificata la positiva sussistenza di tutti i requisiti in capo all’impresa aggiudicataria, acquisita la dovuta documentazione e disposta l’aggiudicazione definitiva, la Centrale di committenza comunica al Comune interessato il nominativo dell’impresa vincitrice della gara. Il Comune “ interessato” (quello per il quale viene effettuata e svolta la gara) recepisce, con proprio provvedimento, le risultanze dell’aggiudicazione definitiva e procede alla stipula del contratto. Il Comune interessato può accedere agli “atti di gara”, in conformità alla disciplina prevista dall’articolo 13 del D.Lgs n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

57 ART. 4: ATTIVITA’ DI COMPETENZA DEL COMUNE "INTERESSATO" Resta di esclusiva competenza del singolo Comune interessato sia la fase che precede l’indizione della procedura di gara (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, etc.) sia la fase esecutiva (stipula contratto, consegna appalto, direzione appalto, esecuzione appalto, contabilità, collaudo, etc.), salvo espressa delega anche per questa ultima fase, che potrà comprendere anche la stipula del contratto.

58 ART. 4: ATTIVITA’ DI COMPETENZA DEL COMUNE "INTERESSATO" In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo Comune aderente: a)la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento), ai sensi dell’articolo 10 D.Lgs n.163/2006, relativamente ai procedimenti di gara rimasti di propria competenza. b)le attività di individuazione delle prestazioni da acquisire (lavori, opere, servizi, forniture); c)la redazione e l’approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto;

59 ART. 4: ATTIVITA’ DI COMPETENZA DEL COMUNE "INTERESSATO" d)la stipula del contratto d’appalto; e)l’affidamento della direzione dei lavori e della direzione afferente le prestazioni di servizi o forniture; f)tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dell’appalto ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori, servizi, forniture; g)la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere e dei lavori; h)il “collaudo” o forme equivalenti delle forniture e dei servizi; i)i pagamenti dei corrispettivi di appalto.

60 ART. 4: ATTIVITA’ DI COMPETENZA DEL COMUNE "INTERESSATO" Il Comune aderente può delegare agli Uffici della Centrale l’attività di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico. Il Comune aderente potrà avvalersi del supporto della Centrale di committenza nell’esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto; varianti in corso d’opera). In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune interessato assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni, che la Centrale di committenza riterrà necessario inserire nella Commissione di gara, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal Comune aderente.

61 ART. 5: DISCIPLINA DEI FLUSSI INFORMATIVI Il Comune interessato comunica alla Centrale la volontà di avvalersi della medesima. La comunicazione deve essere corredata da: a)Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo per i lavori ed opere; b)Progetto esecutivo dei lavori ed opere; c)Validazione del progetto; d)Capitolati speciali e relazioni illustrative, in relazione alle forniture e servizi da acquisire; e) Formale dichiarazione di copertura finanziaria dell’appalto, a firma del Responsabile del Settore Finanziario, ove dettagliatamente indicare il codice di intervento della spesa (la Ccd indice la gara, indicando, in sede di determinazione a contrarre, il predetto codice del Comune interessato – alternativa: il Comune interessato corrisponde le somme alla Cdc?? Altra alternativa: il Comune interessato procede ad un proprio impegno di spesa prima dell’indizione della gara); f) Eventuali indicazioni relative alla procedura di scelta del contraente;

62 ART. 5: DISCIPLINA DEI FLUSSI INFORMATIVI La Centrale di committenza si obbliga, entro 30 giorni dalla ricezione della formale comunicazione del Comune interessato, ad ultimare la verifica, volta ad accertare la completezza e la validità delle informazioni e documentazioni ricevute, al fine di poter procedere all’indizione della gara. In caso di incompletezza od irregolarità della documentazione presentata, la Centrale di committenza assegna un congruo termine per le integrazioni. Ultimata la fase di verifica, la Centrale di committenza procede, entro i successivi trenta giorni, all’indizione della gara. In caso di contestuale pluralità di comunicazioni, viene data precedenza alla comunicazione protocollata anteriormente. Sono fatti salvi comprovati motivi di urgenza, soggetti a valutazione discrezionale da parte della Cdc.

63 ART. 6: COSTI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA I costi “vivi” di ogni singola gara (contributo di gara, costi per eventuali pubblicazioni, per nomina della commissione, etc.) sono interamente sopportati dal Comune interessato, che deve corrisponderli alla Centrale di committenza entro 15 giorni dalla relativa comunicazione. OPPURE I costi “vivi” di ogni singola gara (contributo di gara, costi per eventuali pubblicazioni, per nomina della commissione, etc.) sono interamente sopportati dal Comune interessato. Il Comune sede della CdC anticipa tali costi ed il Comune interessato deve corrisponderli alla Centrale di committenza entro 15 giorni dalla relativa comunicazione.

64 ART. 7 – FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI ADERENTI Viene istituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di ……….. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, i quali possono delegare un Assessore. Alla Conferenza partecipano anche il Responsabile della Cdc ed i diversi Responsabili di settore degli altri Comuni. La Conferenza assume provvedimenti a maggioranza assoluta dei presenti e si esprime mediante deliberazioni, al fine di: dirimere, in via preventiva ed amichevole, eventuali divergenze nell’applicazione della presente convenzione; valutare eventuali modifiche o integrazioni alla disciplina della presente convenzione; esprimere l’assenso preventivo all’adesione di altri enti alla Cdc; altre evenienze reputate utili dal Sindaco di …...

65 ART. 8: COPERTURA ASSICURATIVA In ragione della notevole delicatezza e complessità delle attività del Responsabile della Cdc, viene prevista, in favore del medesimo, una copertura assicurativa, per responsabilità civile verso terzi presso primario istituto. Gli oneri dell’assicurazione sono a carico dei Comuni convenzionati, secondo il seguente riparto:.......................:........%;...........................%.

66 ART. 8: COPERTURA ASSICURATIVA L’articolo 43 comma 1 del CCNL autonomie locali del 14 settembre 2000 prevede che “gli enti assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti, ai quali è attribuito uno degli incarichi di cui agli art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto delle effettive capacità di spesa”.

67 ART. 8: COPERTURA ASSICURATIVA Il richiamato articolo 8 del CCNL del 31/03/1999 dispone che gli enti del comparto possono istituire posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali; c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza. La norma contrattuale precisa, inoltre, che tali posizioni “possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all’art. 9”.

68 ART. 8: COPERTURA ASSICURATIVA “Naturalmente deve trattarsi dell’assicurazione per la responsabilità derivante da danni arrecati a terzi (ex art. 28 Costituzione e 93 del TUEL d.lgs. 267/2000), in cui il Comune in quanto responsabile solidale ha un interesse alla stipula del contratto (cfr. Corte dei Conti sez. giurisdizionale per la Sicilia, sentenza n. 734/2008), non della responsabilità amministrativo-contabile del dipendente per i danni arrecati, con dolo o colpa grave, all’amministrazione medesima” (Corte conti, sez. controllo Lombardia, n. 665/2011).

69 ART. 9: DURATA DELLA CONVENZIONE E MODALITA’ DI RECESSO La Convenzione ha durata dal................ sino al....................... I Comuni convenzionati hanno la possibilità di recesso, previo il rispetto del termine di preavviso di mesi tre. Il preavviso deve essere assunto con deliberazione consiliare.

70 ART. 10: EVENTUALE CONTENZIOSO ESTERNO I costi relativi alla gestione dell’eventuale contenzioso verso terzi, connesso all’espletamento di tutte le attività della Centrale di committenza, compresi eventuali risarcimenti danni di qualsivoglia genere, restano di esclusiva competenza del Comune interessato, fermo restando l’obbligo della Centrale di assicurare ampia collaborazione.

71 IL CONTENZIOSO Pur se la Cdc è parte processuale: -“Ai fini della gara, la centrale di committenza è l’unica controparte degli aspiranti gestori: non vi sono contatti tra questi ultimi e le amministrazioni che usufruiranno del servizio” (Tar Lombardia, sez. Brescia II^, n. 1.370/2012). -“Esse, come beneficiano, da un lato, della procedura indetta ed espletata dalla centrale di committenza, sono dall’altro vincolate alle vicende – anche giudiziarie – della gara, vicende che hanno, per disposizione di legge, nella centrale di committenza l’unica protagonista, sul piano sostanziale come su quello processuale, e che possono riverberarsi direttamente, come nel caso dell’art. 122 c.p.a., anche sulla stipula dei successivi contratti” (Consiglio di Stato, sez. III^, n. 3.639/2013; in tal senso, pure CdS, n. 3.402/2012).

72 IL CONTENZIOSO “ I Comuni che aderiscono alla convenzione che istituisce la Centrale Unica di Committenza sono meri beneficiari della procedura indetta ed espletata dalla Centrale di Committenza e sono vincolati alle vicende, anche giudiziarie, della gara. Ne consegue che il ricorso contro la procedura di gara deve essere notificato alla Centrale Unica di Committenza, in qualità di unico soggetto responsabile della gestione della procedura ” (T.A.R. Abruzzo, Sez. I, n. 721 del 16/10/2014).

73 IL CONTENZIOSO “ I Comuni che aderiscono alla convenzione che istituisce la centrale unica di committenza sono meri beneficiari della procedura indetta ed espletata dalla centrale di committenza e sono vincolati alle vicende anche giudiziarie della gara, sicché, mentre gli effetti e i risultati di questa sono imputati al Comuni, l’imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, non può che ricadere sulla centrale di committenza, contraddittore necessario dello stesso, in quanto competente in via esclusiva all’indizione, regolazione e gestione della gara e responsabile della stessa” (T.A.R. Abruzzo, Sez. I, n. 721 del 16/10/2014).

74 IL CONTENZIOSO “La centrale di committenza costituisce un modulo organizzativo, vale a dire uno strumento di raccordo tra Amministrazioni privo di una propria individualità, e non un centro formale di imputazione autonomo, con la conseguenza che gli atti della procedura vanno imputati non solo alla “capofila”, ma anche alle altre Amministrazioni che la compongono, le quali dovranno poi singolarmente formalizzare il rapporto con la ditta aggiudicataria, mediante la redazione di apposito contratto” (Tar Sicilia, sez. Catania II^, 10 febbraio 2009, n. 291).

75 ART. 11 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Le eventuali controversie, afferenti l’interpretazione e l’esecuzione della presente convenzione, dovranno essere risolte primariamente in via amichevole. In caso di insuccesso del tentativo di bonaria composizione, è competente il Foro di ……………….


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