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Istituzioni di diritto romano La querela inofficiosi testamenti: le origini.

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Presentazione sul tema: "Istituzioni di diritto romano La querela inofficiosi testamenti: le origini."— Transcript della presentazione:

1 Istituzioni di diritto romano La querela inofficiosi testamenti: le origini

2 La querela inofficiosi testamenti La querela inofficiosi testamenti era l’azione mediante la quale i figli ingiustamente diseredati dal testamento paterno o i parenti prossimi che fossero stati trascurati attaccavano il testamento stesso (valido per il diritto civile) sulla base della finzione di follia (color insaniae)

3 La querela inofficiosi testamenti Querela indica la doglianza Testamento inofficioso indica un testamento redatto senza il rispetto dell’officium pietatis L’officium pietatis era il sentimento di rispetto che il cittadino romano doveva nutrire per la sua comunità, gli dei e la famiglia

4 La querela inofficiosi testamenti Le origini della querela inofficiosi testamenti sono avvolte nell’oscurità: numerosi sono stati coloro i quali hanno tentato di chiarirle Un tedesco di nome Gluck, ponendo al centro della sua riflessione il color insaniae, cioè la finzione di follia, deduce che la q.i.t. sarebbe nata direttamente dalla prassi del tribunale centumvirale

5 La querela inofficiosi testamenti Il tribunale centumvirale era quello deputato a giudicare le controversie in materia ereditaria Per Gluck, dunque, la q.i.t. non sarebbe stata introdotta con una legge o prevista dal pretore nel suo editto: sarebbe nata dalla prassi

6 La querela inofficiosi testamenti Una tesi innovativa venne proposta nel XIX secolo da Eisele Eisele, nel tentativo di armonizzare le fonti esistenti e talvolta contraddittorie in tema di q.i.t., sostenne l’esistenza di due tipi di querela:

7 La querela inofficiosi testamenti Querela centumvirale Querela cognitio

8 La querela inofficiosi testamenti La querela centumvirale altro non sarebbe stata che un incidente processuale sollevato dalla parte interessata nel corso di una hereditatis petitio: se i centumviri lo ritenevano opportuno, accoglievano il rilievo dell’infermità di mente sollevato in giudizio e rescindevano il testamento, determinando l’apertura della successione ab intestato

9 La querela inofficiosi testamenti Con questa azione si sarebbe conseguito sia l’effetto rescissorio che il conseguimento dei beni

10 La querela inofficiosi testamenti Il tutto avrebbe seguito la struttura processuale del processo per legis actiones La querela cognitio sarebbe, invece, stata introdotta con legge (lex Glitia) ed esperibile nell’ambito della cognitio extra ordinem L’azione in questo caso non sarebbe stata fondata sul color insaniae, bensì sull’iniuria, sull’offesa arrecata all’escluso e avrebbe avuto lo scopo di rescindere il testamento

11 La querela inofficiosi testamenti Un volta rescisso il testamento, il vincitore avrebbe dovuto esercitare l’hereditatis petitio per conseguire i beni Solo in epoca giustinianea, ritiene Eisele, le due querelae si sarebbero riunite in un’unica azione fondata sulla inofficiosità

12 La querela inofficiosi testamenti La tesi di Eisele riscosse un indubbio successo e i successivi studiosi in parte si rifecero a lui, in parte gli sollevarono delle critiche Fra di loro dobbiamo ricordare la posizione di Marrone Marrone aderì inizialmente alla tesi di Eisele, per discostarsene successivamente

13 La querela inofficiosi testamenti Lo studioso rimase persuaso del fatto che la q.i.t. fosse un incidente di una hereditatis petitio basato sull’affermazione, da parte del querelante, dell’invalidità del testamento stante la presunta follia del de cuius Si sarebbe trattato di un escamotage, di un argomento pretestuoso, ma accolto dal tribunale centumvirale che, altrimenti, non avrebbe potuto rescindere un testamento iure civili perfetto

14 La querela inofficiosi testamenti Deposero per l’origine centumvirale della q.i.t., cioè per la sua nascita nell’ambito della prassi presso il tribunale centumvirale, anche altri autori: Renier, Di Lella, Ribas-Alba In particolare, Di Lella distingue due momenti: dal I sec. a.C. e sino al II d.C. e dal II d.C. in poi

15 La querela inofficiosi testamenti Nel primo periodo non sarebbe esistita un’azione autonoma di inofficiosità, ma la stessa sarebbe stata sollevata nel corso di un giudizio petitorio e avrebbe avuto come punto focale non la rescissione del testamento, ma la validità delle singole istituzioni di erede Successivamente, nel corso del II sec. d.C., la q.i.t. si sarebbe delineata quale azione autonoma, perché sarebbe divenuta – secondo l’autore – una circostanza giuridicamente rilevante

16 La querela inofficiosi testamenti Giunti a questo punto di sviluppo, la q.i.t. avrebbe avuto l’effetto di rescindere il testamento ed aprire la successione legittima A fondamento dell’incidente sollevato nel corso della hereditatis petitio vi sarebbe stata l’iniuria e il giudizio sarebbe consistito in una comparazione tra la posizione del’escluso o de diseredato e quella dell’istituito

17 La querela inofficiosi testamenti I centumviri avrebbe stabilito chi dei due era più meritevole di conseguire i beni L’insania pure sarebbe stata addotta come elemento, ma il vero fondamento – anche quando la q.i.t. diventa un’azione autonoma – sarebbe rimasto l’iniuria

18 La querela inofficiosi testamenti Sostenitori dell’origine pretoria della q.i.t. furono, invece, Wlassak, La Pira e Voci Ci soffermeremo sugli ultimi due autori La Pira riteneva che al centro di tutto vi fosse il riconoscimento dei legami parentali, riconoscimento fatto dal pretore quando inserì anche i cognati nell’ambito della bonorum possessio

19 La querela inofficiosi testamenti Il particolare il pretore avrebbe concesso ai diseredati o agli esclusi la bonorum possessio, negando l’azione per conseguire i beni a coloro i quali erano stati nominati nel testamento ed erano, pertanto, eredi per il diritto civile Prima di concedere la bonorum possessio però il pretore avrebbe nominato un commissario chiamato a verificare se il testamento era o meno inofficioso

20 La querela inofficiosi testamenti Se il parere del commissario era nel senso di riconoscere l’inofficiosità, il pretore concedeva la bonorum possessio; in caso contrario, la negava La pronuncia non poteva in alcun modo intaccare la validità del testamento, si conseguiva solo l’effetto pratico di assegnare il possesso dei beni ereditari

21 La querela inofficiosi testamenti L’effetto rescissorio si sarebbe raggiunto, secondo La Pira, solo quando la q.i.t. venne recepita dal ius civile con una legge, la lex Glitia: in epoca postclassica l’azione avrebbe portato all’annullamento del testamento e all’apertura della successione legittima In questa epoca elemento fondamentale alla base del quale risiedeva la rescissione sarebbe stato il color insaniae

22 La querela inofficiosi testamenti Per l’epoca precedente (classica), invece, fondamento sarebbe stato l’iniuria, poiché l’obiettivo non era rescindere il testamento, ma rimuovere l’iniuria Anche secondo Voci l’originaria tutela rispetto al testamento inofficioso sarebbe stata offerta dal pretore

23 La querela inofficiosi testamenti Successivamente delineatasi rispetto alle origini, la q.i.t. avrebbe avuto funzione rescissoria rispetto al testamento e determinato l’apertura della successione legittima Il color insaniae avrebbe rappresentato un espediente, ma il reale motivo alla base della rescissione sarebbe stata l’inofficiosità

24 La querela inofficiosi testamenti Dalla ricchezza delle opinioni e delle tesi sviluppate sull’origine, sulla struttura processuale, sul fondamento della q.i.t. si evince quanto le fonti che la riguardano siano complesse e talvolta contraddittorie Partendo proprio dal color insaniae e da una fonte – non direttamente afferente alla q.i.t. – ho provato ad ipotizzare e tracciarne le origini

25 La querela inofficiosi testamenti E’ attestato che la nozione di testamento inofficioso era già nota nel I sec. a.C. poiché di essa fa menzione, tra gli altri, Cicerone Apparentemente assenti sono invece fonti giuridiche che affrontino la materia Tuttavia esiste una fonte che va, a mio giudizio, rivalutata

26 La querela inofficiosi testamenti La fonte (D. 29.2.60) descrive questa fattispecie: un figlio emancipato è istituito unico erede dal padre e, nel caso in cui lui non accetti l’eredità, viene nominato un sostituto (uno schiavo manomesso e istituito per l’appunto come sostituto). Il figlio non accetta e, asserendo che il padre era come se fosse stato pazzo (tamquam pater demens fuisset) chiede la bonorum possessio ab intestato e il pretore gliela concede

27 La querela inofficiosi testamenti I giuristi discutono se, nel successivo giudizio che si apre, qualora il padre fosse riconosciuto sano di mente, l’eredità vada al figlio (in quanto primo erede istituito) o al sostituto Labeone sostiene la prima ipotesi, Giavoleno e Paolo la seconda, ritenendo che non possa essere considerata pro herede gestio la bonorum possessio ab intestato

28 La querela inofficiosi testamenti Perché il figlio non accetta l’eredità testamentaria e chiede, invece, quella ab intestato? Forse perché il patrimonio era stato disperso in legati e manomissioni che ne riducevano l’importo: chiedere ed ottenere la bonorum possessio ab intestato avrebbe implicato lasciare lettera morta le disposizioni testamentarie

29 La querela inofficiosi testamenti La richiesta del figlio presentata al pretore viene accolta: l’unico fondamento sulla base del quale il magistrato può aver assunto la sua decisione è rappresentato dalla finzione di follia Solo se il pretore avesse ritenuto fondato ciò avrebbe potuto concedere una bonorum possessio che presuppone l’assenza di un testamento

30 La querela inofficiosi testamenti Cosa fa lo schiavo? Avendo il figlio rinunciato, lo schiavo agisce per diventare non solo libero, ma anche erede del patrimonio Quali erano le strade processuali percorribili dallo schiavo? Solo due: o una causa liberalis o una hereditatis petitio

31 La querela inofficiosi testamenti Una causa liberalis è quella in cui lo schiavo avrebbe affermato di essere libero sulla base del testamento Ricordo che la bonorum possessio concessa dal pretore non può in alcun modo determinare la validità del testamento

32 La querela inofficiosi testamenti Nell’ambito della causa liberalis avrebbe potuto essere sollevata incidentalmente la questione di validità del testamento, legata alle condizioni mentali del pater La seconda via che lo schiavo potrebbe aver seguito è quella della hereditatis petitio: il figlio ha rinunciato, per il diritto civile lo schiavo è libero ed erede e può agire in giudizio per conseguire i beni

33 La querela inofficiosi testamenti Anche in questo caso sarebbe stata sollevata dal figlio in giudizio l’invalidità del testamento perché redatto da un quasi furiosus Quale che sia stata la strada processuale percorsa dallo schiavo, il pater viene riconosciuto sano di mente

34 La querela inofficiosi testamenti Accertata la sanità mentale del de cuius, si pone il problema di capire chi, fra i due, sia erede Labeone ritiene che erede sia il figlio, perché se il pater era sano di mente, il testamento è perfetto ed in esso erede è il figlio

35 La querela inofficiosi testamenti Giavoleno e Paolo ritengono invece che, in ragione del fatto che il figlio non ha adito l’eredità ma abbia chiesto la bonorum possessio (non assimilabile alla pro herede gestio), erede sia il sostituto Vi sono alcuni punti sui quali concentrare l’attenzione

36 La querela inofficiosi testamenti Il primo è che il figlio non sostiene la follia del pater, ma una condizione mentale ASSIMILABILE a quella del folle, esattamente come accade nella q.i.t. Nel giudizio che segue, però, si valuta proprio la follia o meno del pater: vi è una dialettica costante tra follia vera e propria e follia pretestuosa, come accade nella q.i.t.

37 La querela inofficiosi testamenti Secondo punto di riflessione che lasciamo sospeso è: come abbia potuto un organo giudicante la sanità mentale di una persona già morta Su questo tema si ritornerà alla fine delle nostre riflessioni

38 La querela inofficiosi testamenti Il brano che abbiamo esaminato potrebbe rappresentare un precedente storico di quei meccanismi che vediamo essere attivi nella q.i.t. Questa ipotesi sembrerebbe essere avvalorata da due fonti che affrontano un caso simile a questo

39 La querela inofficiosi testamenti La prima fonte che viene in considerazione è quella di un giurista di nome Ulpiano (D.5.2.8.9) Ulpiano afferma innanzitutto che – se viene lasciata al querelante la quarta parte dei beni ereditari – non può esercitare la q.i.t.

40 La querela inofficiosi testamenti In particolare, se l’erede è istituito come unico erede, gli sarà garantita la quarta parte dei beni sulla base della lex Falcidia Tuttavia Ulpiano sembra segnalare un’eccezione alla regola generale: se un figlio emancipato, istituito erede dal padre, non accetta l’eredità, il patrimonio passa al sostituto, ma il figlio può agire per l’inofficiosità del testamento ed ottenere i beni ab intestato

41 La querela inofficiosi testamenti Perché il figlio dovrebbe fare una cosa del genere? Perché se un patrimonio è composto prevalentemente di schiavi e il pater li manomette nel testamento, il patrimonio perde valore: il figlio è motivato ad ottenere l’eredità ab intestato

42 La querela inofficiosi testamenti La lex Falcidia protegge dai legati, non dalle manomissioni Vi sono dei punti in comune con la prima fonte che abbiamo studiato: 1) in entrambi i brani (sia quello di Giavoleno che quello di Ulpiano) vi è un figlio emancipato istituito erede dal padre che non accetta l’eredità;

43 La querela inofficiosi testamenti 2) vi è il passaggio dell’eredità al sostituto in ragione della mancata adizione dell’emancipato; 3) conseguimento dell’eredità da parte del figlio ab intestato L’altra fonte di cui ci dobbiamo occupare è Paolo Sent. 4.5

44 La querela inofficiosi testamenti Anche in questo brano ritroviamo una fattispecie simile a quella vista sinora Paolo afferma che se un figlio istituito erede non accetta l’eredità, passa al sostituto: il figlio promuove la q.i.t. e non vince Si pone il problema di capire a chi spetti l’eredità, se al sostituto o al fisco

45 La querela inofficiosi testamenti Cerchiamo di capire come queste tre fonti possano essere collegate Nel primo frammento (Giavoleno) si pone il problema di capire a chi spetti il patrimonio ereditario nel caso in cui si scopra che il pater non era pazzo, ma sano di mente

46 La querela inofficiosi testamenti Labeone riteneva che l’eredità spettasse al figlio istituito, mentre Giavoleno e Paolo pensano spetti al sostituto, perché il primo istituito non ha accettato l’eredità Nell’ultimo frammento analizzato (Paolo Sententiae) il problema che si pone è capire chi sia erede tra il sostituto e il fisco, quando il figlio primo istituito non accetti e attacchi il testamento come inofficioso e perda la lite

47 La querela inofficiosi testamenti Nel frammento di Giavoleno, il figlio attacca con pretesto il testamento paterno per ottenere la bonorum possessio ab intestato: in giudizio si scopre però che il pater era sano Se, al contrario, il pater fosse stato riconosciuto pazzo, il figlio avrebbe legittimamente attaccato il testamento e conseguito i beni ab intestato

48 La querela inofficiosi testamenti Nella successiva disciplina relativa al testamento inofficioso, Ulpiano ci dice che se taluno attacca improbe un testamento e perde la lite, l’eredità va al fisco Il brano di Paolo sembra essere la tappa conclusiva di un lungo percorso

49 La querela inofficiosi testamenti All’inizio il caso poneva l’unico problema di capire chi, tra figlio e sostituto, fosse erede se il testamento risultava valido Successivamente, nel frammento di Ulpiano, il punto focale è rappresentato dall’esperimento della q.i.t. dal figlio istituito con sostituto che però vince la lite: legittimamente possiede i beni ab intestato

50 La querela inofficiosi testamenti Ulpiano non ci dice cosa sarebbe avvenuto se il figlio avesse perso la lite, anche se lo si può dedurre in maniera indiretta da ciò che egli afferma in via generale: chi attacca improbe il testamento come inofficioso, determina l’acquisto dei beni al fisco Sul punto, però, interviene Paolo: il figlio istituito con un sostituto che attacca il testamento come inofficioso e perde la lite determina l’acquisto dell’eredità in capo al sostituto e non al fisco

51 La querela inofficiosi testamenti Al di là del caso descritto, altro importantissimo punto di contatto tra il brano di partenza di Giavoleno e la q.i.t. è rappresentato dal tamquam pater demens fuisset espressione del tutto affine al quasi demens, quasi furiosus, quasi non sanae mentis presente nelle numerose fonti che si occupano di q.i.t.

52 La querela inofficiosi testamenti Proseguendo con il nostro studio, avremo modo di capire come la finzione di follia, nata in ambiente retorico, si sia diffusa nella prassi del tribunale centumvirale

53 La querela inofficiosi testamenti Numerosi autori sono concordi nel fissare nel I sec. a.C. le origini della q.i.t. e, alcuni tra loro, ritengono che a tale epoca risalirebbe l’introduzione da parte delle scuole retoriche la creazione del color insaniae quale strumento per invalidare i testamenti inofficiosi

54 La querela inofficiosi testamenti Ricordo, infatti, che la q.i.t. era un’azione esperita dai figli ingiustamente diseredati o dai parenti prossimi esclusi per attaccare il testamento redatto contro l’officium pietatis Il testamento inofficioso era però assolutamente perfetto per il diritto civile: serviva, dunque, un espediente per poterlo invalidare

55 La querela inofficiosi testamenti Peraltro, l’accusa pretestuosa di follia veniva impiegata anche in altri contesti, ad es. con lo scopo di dare un curatore al pater Questo fece nascere tra i retori un dibattito relativo a quando questa accusa poteva essere accolta, anche senza che vi fosse pazzia vera e propria, come nel caso dell’inofficiosità

56 La querela inofficiosi testamenti Esistono due brani nei quali si può cogliere per la prima volta l’uso pretestuoso della follia per attaccare un testamento valido: un brano di Cicerone e uno del Retore ad Herennium In questi due brani si può cogliere il sorgere del color insaniae

57 La querela inofficiosi testamenti I due brani sono pressoché identici e descrivono il caso del matricida Malleolo La vicenda si collocherebbe storicamente intorno al 102 – 101 a.C. Malleolo uccide la madre e viene condannato alla pena del culleo

58 La querela inofficiosi testamenti La pena del culleo prevedeva che il parricida venisse chiuso in un sacco all’interno del quale venivano messi un gallo, un cane, una vipera e una scimmia e gettato pro fluentem Prima dell’esecuzione, il parricida è chiuso in carcere dove redige un testamento per aes et libram: istituisce eredi coloro i quali gli sono stati vicini durante il processo ed esclude il fratello a lui ostile

59 La querela inofficiosi testamenti A condanna eseguita, il fratello attacca il testamento per invalidarlo: lui è l’adgnatus proximus e senza testamento è lui erede La questione che si pongono i retori è se Malleolo, già condannato ma non ancora giustiziato, potesse o meno redigere un testamento

60 La querela inofficiosi testamenti Al fine di risolvere la controversia ereditaria nata tra gli eredi indicati nel testamento e quello legittimo, vengono allora in considerazione tre norme, tutte delle XII tavole


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