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2^ Sommario: excursus storico ordinamento professionale tariffe professionali Stato attuale ordinamento professionale tariffe professionali codice deontologico.

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1 2^ Sommario: excursus storico ordinamento professionale tariffe professionali Stato attuale ordinamento professionale tariffe professionali codice deontologico giampiero.canevari@unipv.it Inquadramento professionale

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3 (1) ORDINAMENTO PROFESSIONALE: complesso di norme che disciplinano una determinata istituzione (2) LEGGE ISTITUTIVA: R.D. 23.10.1925 n. 2537 (3) FINALITA’ E CONTENUTI Capo IV – Dell’oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto Art.51 Sono di spettanza della professione d’ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per la costituzione e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo. Art.52 Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909 n.364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere.

4 (4) Evoluzione normativa : DPR 05.10.2001 n.328 Suddivisione in settori: a) civile ambientale b) industriale c) dell’informazione Suddivisione sezioni: - A : titolo = ingegnere - B : titolo = ingegnere junior

5 (5) COMPETENZE Sezione A (art. 46.1): a)per il “settore civile e ambientale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere per difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio; b)Per il settore “ingegneria industriale “: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell’energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medici-chirurgica; Precisazione ed estensione delle competenze (art. 46.2) Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

6 b)Per il settore “ingegneria industriale”: 1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche; 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti; 3) le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

7 c)Per il settore “ingegneria dell’informazione”: 1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni; 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici; 3) le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettrici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

8 Sezione B (art. 46.1): Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma2: a)Per il settore “ingegneria civile e ambientale”: 1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate; 3) i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura; Per il settore “ingegneria industriale”: 1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori,stima e collaudo di macchine ed impianti, comprese le opere pubbliche; 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti; 3) le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva; Per il settore “ingegneria dell’informazione:

9 (6) Insieme di suggerimenti presentati dai proponenti all’attenzione pubblica (7) In attesa di discussione in Parlamento il disegno di legge n.2160 del 24.02.07 “Delega al governo in materia di professioni intellettuali”. Sintesi di ulteriori proposte ed iniziative di diversi parlamentari. (8) E’ in atto una raccolta di firme proposta dal CUP nazionale indirizzata ad una presentazione quale iniziativa dei cittadini.

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11 LAVORI PRIVATI (10) URBANISTICA (11) GIUDIZIARIA (12) CAMPI APPLICATIVI LAVORI PUBBLICI (13)

12 LAVORI PRIVATI legge 02 marzo 1949 n. 143 CAPO I NORME GENERALI ART.1 Estensione ARTT. 1-11 Estensione, tipi di onorari, misura, tipologia, particolarità CAPO II COSTRUZIONI EDILIZIE, STRADALI FERROVIARI, IDAULLICHE, INDUSTRIALI, MECCANICHE, ELETTROTECNICHE Classificazione, prestazioni, collaudi, riparazioni danni di guerra, misure e contabilità dei lavori, aggiornamento dei prezzi, perizie estimative CAPO III INVENTARI, CONSEGNE CAPO IV LAVORI TOPOGRAFICI CAPO V CAVE E MINIERE CAPO VI INGEGNERIA NAVALE Tabella A Onorari e percentuale Tabella B Suddivisione prestazioni Tabella C Collaudi Tabella D Adeguamenti Tabella E Misure e contabilità Tabella F Perizie Tabella G Adeguamento

13 URBANISTICA Circolare LL.PP. 10.01.1969 n.6679 (TARIFFA URBANISTICA) ART. 1 PREMESSA ART. 2 NORME GENERALI ART. 3 PRESTAZIONI ART. 4 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO ART. 5 PRG A LIVELLO COMPRENSIONALE ART. 6 PIANI PARTICOLAREGGIANTI ART. 7 PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE E R.E. ART. 8 PIANI PARTICOLAREGGIATI E DI ZONA ART. 9 PIANI PARTICOLAREGGIATI DI RISANAMENTO E CONSERVAZIONE ART. 10 COMPENSI A TEMPO ART. 11 SPESE DA RIMBORSARE ART. 12 DISPOSIZIONI VARIE

14 GIUDIZIARIA L. 08.02.1980 (TARIFFA GIUDIZIARIA) ART. 1 CLASSIFICAZIONE DI COMPENSI ART. 2 ONORARI FISSI E VARIABILI ART. 3 APPLICAZIONE ANALOGICHE DEGLI ONORARI FISSI E VARIABILI ART. 4 ONORARI COMMISURATI A TEMPO ART. 5 AUMENTO DEGLI ONORARI ART. 6 INCARICHI COLLEGIALI ART. 7 SPESE ART. 8 DURATA DELL’INCARICO ART. 9 INDENNITA’ ART. 10 ADEGUAMENTO PERIODICO DEGLI ONORARI ART. 11 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ART. 12 DETERMINAZIONE PROVVISORIA DEGLI ONORARI ART. 13 ABROGAZIONI ART. 14 ONERE FINANZIARIO (DPR 14.11.1983) APPROVAZIONE TABELLE ONORARI FISSI E VARIABILI

15 LAVORI PUBBLICI DECRETO MINISTERO GIUSTIZIA 04.04.2001 (TARIFFA PUBBLICA) AGGIORNAMENTI DEGLI ONORARI SPETTANTI AGLI INGEGNERI ED ARCHITETTI ART. 1 CORRISPETTIVI RIFERITI ALLA LEGGE 11.02.1994 n.102 ART. 2 ONORARI PER OPERE MINORI DI £ 50.000.000 ART. 3 RIMBORSO SPESE E COMPENSI ACCESSORI ART. 4 AFFIDAMENTO PARZIALE ART. 5 GRADUAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

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17 LEGGE 14 SETTEMBRE 2011 N.148 ART. 3 COMMA 5 Conversione in legge con modificazione del DL 13 agosto 2011 n. 138 recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziario e per lo sviluppo DL. 24 GENNAIO 2012 N.1 ART. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate

18 LEGGE 14 SETTEMBRE 2011 N. 148 ART.3 COMMA 5 Fermo restando l'esame di Stato di cui(all'articolo 33 quinto comma della Costituzione) per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: a) l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio,intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico(tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana)e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale; b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

19 c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente; d) il compenso spettante al professionista e' pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente e' un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia

20 e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti; f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale e' incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente; g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche,ingannevoli, denigratorie.

21 DL. 24 GENNAIO 2012 N.1 Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 3. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

22 5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli Ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente. 6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c) il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi; b) la lettera d) e' soppressa. 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

23 Commenti e massimari. Codice Civile art. 1352;. Codice Civile art. 2233;. Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229 (36). Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti (5) 1352. Forme convenzionali. Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo [c.c. 1324, 1325, n. 4, 1326, 1362, 1367, 2725J.

24 2233. Compenso. Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, [sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene] [c.c. 1657, 1709, 1755, 2225] (1). In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Sono nulli [c.c. 1418], se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali (2). (1) L'inciso deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Le relative funzioni sono ora devolute ai consigli degli ordini in virtù dell'art. l, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, recante norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni interne professiona li. La Corte costituziona le, con sentenza 5- 13 febbra io 1974, n. 32 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1974, n. 48), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma in riferimento all'articolo 24, comma secondo, Cast., all'articolo 3, comma primo, Cast. e all'articolo 101, comma secondo, Cast. (2) Cornma così sostituito dall'art. 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.».

25 36. Nullità di protezione. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di: a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista; b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del profession ista; c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente titolo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea (46). ----------------------------------------------------------------------------------- 46) Comma così rettificato con Comunicato 3 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2006, n. 2).

26 5. Gli inscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine (4) che esercita le seguenti attribuzioni: 1) procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni; 2) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli inscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale; 3) da, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese; 4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli artt. 26, 27, 28 e 30 della L. 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili. ------------------------------------------------------------------------------------------ (4) Vedi anche le norme di cui al Capo I, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, recante norme sui Consigli degli ordini e collegi e sui Consigli nazionali professionali.

27 SPECIFICAZIONI LOCALI COGENZA NAZIONALE CODICE DEONTOLOGICO

28 PARTE I PRINCIPI GENERALI Art. 1 REGOLAMENTAZIONE L'esercizio della professione di ingegnere è regolato in via generale dalle vigenti disposizioni legislative in materia ed in particolare, per gli iscritti dell'Ordine provinciale di Pavia, anche delle presenti norme integrative di etica professionale. Art. 2 DOVERI FONDAMENTALI Sono basilari per l' ingegnere la ineccepibile condotta morale, la correttezza, il decoro, la qualificata preparazione scientifica, tecnica e culturale e l‘aggiornamento professionale in relazione anche alla funzione sociale e di pubblica utilità dell'esercizio professionale di ingegneria. PARTE Il RAPPORTI CON L'ORDINE Art. 3 COLLABORAZIONE E' dovere di ogni iscritto di collaborare con gli Organi direttivi dell'Ordine al quale la legge affida la tutela e la vigilanza sulla professione. Gli iscritti all'Ordine devono evitare ogni atteggiamento o critica denigratoria nei confronti dell'Ordine stesso e degli organismi professionali di categoria; ogni eventuale critica o censura devono essere fatti nella dovuta sede, secondo la corretta prassi e nello spirito di costruttiva collaborazione. L’ingegnere deve osservare le norme, regolamenti ed istruzioni emanati dagli Organi direttivi dell'Ordine nell'ambito delle loro attribuzioni, ed ha l'obbligo di fornire tutte le documentazioni, chiarimenti e notizie da essi richiesti. In particolare l’ingegnere dipendente da Amministrazioni pubbliche o private, cui per regolamento o per deliberazione è concesso di svolgere atti di libera professione, deve comunicare all’Ordine l’autorizzazione avuta. Nei casi di inosservanza, il professionista sarà passibile di corrispondente procedimento disciplinare e secondo le prescrizioni vigenti. Art. 4 TUTELA CATEGORIALE L'ingegnere, nel proprio ruolo di appartenenza e compartecipazione all’Ordine, deve improntare la propria azione ed il proprio comportamento nel quadro della più efficace e qualificata tutela del prestigio, del decoro e degli interessi della categoria. In particolare, quale membro di rappresentanza in commissioni di giudizio di pubblici concorsi, oltre al giudizio di merito, dovrà fra l'altro controllare la imparziale osservanza del bando e delle disposizioni di tutela della professione rispondendone responsabilmente agli organi professionali rappresentati CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

29 Art. 5 SUSSIDIARIETA’ A riconoscimento delle pari potestà degli Ordini nel proprio territorio, l’ ingegnere iscritto all’ Ordine di Pavia che svolga attività in altre province dovrà: a) rispettare le norme deontologiche e le direttive tariffarie emanate dall’ Ordine territoriale competente sul luogo ove avverrà l’ opera oggetto della prestazione professionale; b) assumere a tal fine preventivamente le necessarie informazioni presso quest’ultimo Ordine; PARTE III. RAPPORTI CON I COLLEGHI E CON PROFESSIONISTI DI ALTRE CATEGORIE Art. 6 TRASPARENZA L'ingegnere, sia esso libero professionista oppure dipendente di Enti ed Amministrazioni pubbliche oppure dipendente di privati o di Aziende private deve ispirarsi, nei suoi rapporti con i colleghi, alla cordiale lealtà, solidarietà e correttezza, astenendosi in ogni circostanza da critiche od apprezzamenti denigratori. Tale norma deve trovare in particolare un’ aperta applicazione, negli Studi professionali, nelle Aziende private e nelle pubbliche Amministrazioni ed Enti sia in senso discendente che ascendente, con qualsiasi tipo di contratto ed in tutte le diverse gerarchie burocratiche. L'ingegnere deve astenersi da ogni forma reclamistica ritenuta contraria ed offensiva della dignità della professione e non deve ricorrere a mezzi sleali e ad artificiose interferenze per ottenere l'assegnazione di incarichi. Art. 7 TITOLARITA’ L'ingegnere non deve firmare progetti od elaborati non eseguiti sotto la sua direzione, né prestare garanzie professionali per lavori da lui non diretti. Le firme comunque poste su qualsiasi elaborato tecnico, devono portare la loro inequivocabile e personale qualificazione secondo le competenze professionali. Pertanto, qualora un incarico venga svolto in effettiva collaborazione con altri colleghi (anche se regolati da rapporti di dipendenza) dovranno essere indicati sugli elaborati oltre al nominativo del titolare incaricato anche i nominativi dei collaboratori nonchè le specifiche mansioni svolte. Art. 8 COLLABORAZIONE VIETATA E' fatto esplicito divieto agli ingegneri di "abbinare" la loro firma e la loro attività e collaborazione a quella di un tecnico professionalmente non competente Art. 9 COLLABORAZIONE PARZIALE In particolare, qualora all' ingegnere venisse richiesta la sola prestazione parziale della progettazione, del calcolo o della direzione di strutture contenute o facenti parte di progetti altrui, egli dovrà in ogni caso (chiunque sia il richiedente di tale parziale prestazione) accertare preventivamente la paternità del progetto presentato. Potranno allora presentarsi i seguenti tre casi: a) l'autore del progetto ed il direttore dei lavori sono dei colleghi ingegneri od architetti" in tal caso, ovviamente, l'ingegnere sarà libero di prestare l'opera richiestagli, previo accordo con i colleghi; b) l'autore del progetto e il direttore dei lavori o entrambi sono invece tecnici professionalmente non competenti: in tal caso l'ingegnere non dovrà prestare l'opera richiestagli se non alla condizione che il progetto rientri chiaramente nei limiti fissati dalla legge per le attività di tali tecnici. Egli dovrà allora firmare solamente i suoi elaborati con precise ed inequivocabili qualificazioni e potrà dirigere le strutture, ma non potrà abbinare la sua attività e la sua firma sul progetto originario e alla direzione del tecnico non qualificato. c) qualora non fosse possibile accertare la paternità del progetto originario, o del direttore dei lavori, l'ingegnere sarà tenuto a rifiutare la propria opera.

30 Art. 10 VIGILANZA Allo scopo di porre le competenti Autorità in grado di svolgere nei migliore dei modi la loro azione di controllo di cui alle norme vigenti sulle strutture, gli ingegneri interessati dovranno in particolare garantirsi che i costruttori adempiano all'obbligo della presentazione al competente Ufficio della regolare denuncia corredata della prescritta documentazione di progetto. Art. 11 SUBENTRO NELL’INCARICO L'ingegnere, nel caso che sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altri, se ritiene plausibile le ragioni della sostituzione, deve informare l'interessato e deve accertarsi che il collega uscente sia stato regolarmente soddisfatto delle sue competenze o, in mancanza, chiedere l'autorizzazione al Consiglio dell'Ordine. L'ingegnere, proseguendo l'opera iniziata ed interrotta da altro collega, deve astenersi da critiche ingiustificate e da azioni denigratorie. Quando si trovi nelle circostanze di dover criticare l'operato di un collega, dovrà conformare la propria censura a criteri di civile comportamento. PARTE IV RAPPORTI CON I COMMITTENTI Art. 12 LEALTA’ E CORRETTEZZA VERSO LA COMMITTENZA L'ingegnere deve ispirarsi nei suoi rapporti sia con i Committenti privati che pubblici alla massima lealtà ed evitare qualsiasi interferenza diretta od indiretta avente origine da situazioni e condizioni di parentela posizione sociale o gerarchica. Art. 13 TUTELA DELL’INTERESSE LEGITTIMO Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere espletato con diligenza nell'interesse del committente medesimo; il professionista non dovrà però assumere incarichi o svolgere attività che contrastino con la funzione ed il decoro della professione di ingegnere in generale o siano lesive del prestigio personale e della categoria. In particolare, nell'espletamento, di incarichi per conto di Enti o Amministrazioni pubbliche dovrà essere tenuto presente il criterio della tutela dell'interesse generale della collettività in relazione ai fini istituzionali dell'Ente od Amministrazione interessata. Art. 14 CRITERI PRELIMINARI PER L’ATTIVITA’ PROGETTUALE Prima di partecipare a concorsi od assumere incarichi l’ingegnere dovrà: a) attenersi alle decisioni del Consiglio dell’Ordine competente sull’ammissibilità dei bandi cui intende partecipare ; b) rispettare le tariffe professionali vigenti e non accordare quindi riduzioni tendenti fra l’altro a creare motivi di preferenza nei confronti di colleghi; c) valutare scrupolosamente le circostanze che riguardano l’accettazione di incarichi nel territorio oggetto di pianificazione di cui sia titolare, condizionando quindi l’accettazione medianti criteri che escludano qualsiasi dubbio sulla completa indipendenza degli incarichi.

31 Art.15 ASSUNZIONE DI INCARICO Prima di assumere un incarico l'ingegnere deve sottoscrivere la seguente “Carta dei Servizi” colla quale si obbliga: a) a sottoporre al proprio committente un “disciplinare d'incarico” (= D.d.I.), documento che indica tutte le attività che il professionista svolgerà in funzione dell'obbiettivo richiesto, che comprenda anche: - quali e quanti documenti produrrà; - il tempo previsto per completare tutte le proprie attività; - la “forbice” di costo (min./max.) della prestazione professionale delineata con il “D.d.I”; b) rispettare scrupolosamente le indicazioni contenute nel “D.d.I”, informando tempestivamente il committente di eventuali variazioni e fornendo adeguate spiegazioni, in particolare se tali variazioni comportano un mutamento di costi; c) informare il proprio committente (contestualmente alla consegna del D.d.I) di tutti gli altri adempimenti (non contemplati nel D.d.I stesso), ma richiesti dalle competenti Autorità per condurre a compimento il progetto; d) assistere il proprio committente nella ricerca della soluzione ottimale di problemi imprevisti, anche se non compresi tra le voci del D.d.I. Se quanto sopra potrà rappresentare un onere, il committente dovrà essere tempestivamente informato; e) sottoporre, nella rosa di possibilità che consentono il raggiungimento dell'obbiettivo, più alternative, delle quali almeno una privilegi:  il costo  il rapporto qualità/costo  la qualità, prescindendo dal costo; f) assistere il proprio committente nei rapporti con l'Autorità pubblica relativamente alla prestazione commessa. Art. 16 DIVIETO di COMMISTIONE DI INTERESSI Nell'espletamento dell'incarico, l'ingegnere, in particolare: a) è tenuto ad informare il cliente nel caso che sia interessato sopra materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori da lui progettati o diretti; b) non può entrare in società nè avere rapporti di interesse con l'impresa chiamata ad eseguire un'opera da lui progettata o diretta per conto di terzi; c) non può accettare da terzi compensi, diretti o indiretti, oltre alle competenze dovutegli dal cliente, senza comunicare a questi, natura, motivo ed entità; d) qualora dipendente da Ente pubblico o privato dovrà astenersi dall’entrare in reazione professionali o di affari con chiunque abbia rapporto con l’Amministrazione da cui dipende. Art. 17 DIVIETO DI ASSUNZIONE DI INCARICO L'ingegnere non deve assumere funzioni di Consulente tecnico d'Ufficio, o di terzo arbitro, o di arbitro unico in vertenze in merito alle quali egli sia già pronunciato, o nelle vertenze in cui sia interessato un suo cliente abituale. Art. 18 RECESSO DA INCARICO L’ingegnere che intenda recedere dall’incarico a prestazioni non ultimate, può farlo solo dopo aver preso provvedimenti idonei a non danneggiare né il committente od il datore di lavoro né i colleghi in caso di incarico collegiale. Art. 19 SEGRETO PROFESSIONALE L'ingegnere è tenuto al segreto professionale.

32 PARTE V NORME DI ETICA AMBIENTALE Art. 20 RISPETTO DELL’ EQUILIBRIO ECOLOGICO Il "collasso ecologico" provocato dal moderno progresso tecnologico pone la figura, l'attività e le responsabilità dell'ingegnere di fronte ad una cosciente e consapevole scelta verso una più qualificata visione globale dei problemi dell'umana civile sopravvivenza nel pieno rispetto degli equilibri ecologici. L'ambiente e gli equilibri ecologici devono essere considerati fondamentali elementi nel calcolo e nelle valutazioni dei processi di produzione e di progresso e come fattori vincolanti nelle progettazioni e negli studi tecnici e scientifici ad ogni livello. Art. 21 INTERVENTO NEL PROCESSO EVOLUTIVO E’ fondamentale per l'ingegnere intervenire nei processi della evoluzione scientifica, tecnica, economica e sociale come elemento di coordinazione delle varie discipline che compongono il quadro generale delle attività e degli studi verso le più idonee ed integrali soluzioni che rendano le realizzazioni e le opere dell'uomo ineccepibili e quindi compatibili con gli equilibri ecologici. Art. 22 DIFESA DEL PATRIMONIO COMUNE L'ingegnere deve contribuire efficacemente ad orientare ed improntare la propria attività sia in sede di studi e progettazione, sia in sede di direzione di formulazioni normative e legislative, alla difesa della natura ed alla lotta contro ogni forma e tipo di inquinamento e manomissione sia degli equilibri ecologici che dei beni culturali, artistici ambientali e naturali ed anche contro ogni indiscriminato sfruttamento e spreco delle risorse naturali.


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