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1 I contratti telematici ed il commercio elettronico.

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Presentazione sul tema: "1 I contratti telematici ed il commercio elettronico."— Transcript della presentazione:

1 1 I contratti telematici ed il commercio elettronico

2 2 CONTRATTI TELEMATICI Nozione Contratti stipulati per via elettronica, ossia mediante l’uso di un computer

3 3 TIPOLOGIE DI CONTRATTI TELEMATICI 1°) “Diretti” e “Indiretti” Conclusi ed eseguiti “on-line” (software, brani musicali, data base) Conclusi “on-line” ed eseguiti “off line” (beni materiali)

4 4 2°) Siti internet ed E-mail Con pubblico indeterminato Tra parti determinate

5 5 3°) B. to business e B. to consumer Tra imprenditori (“professionisti”) Tra imprenditore e consumatore

6 6 E-COMMERCE Nozione Ogni tipo di attività commerciale on-line -Diritto di stabilimento e dell’esercizio dell’attività on-line -Responsabilità degli operatori on-line -Comunicazioni commerciali e pubblicitarie -Contratti telematici …

7 7 LA NORMATIVA SULL’E-COMMERCE 1)Direttiva 2000/31/CE dell’ 8.6.2000 2)Legge comunitaria 2001, art. 31 3)D. Lgs 9 aprile 2003, n° 70

8 8 1. Diritto di stabilimento A. Norme regolatrici: country of origin Luogo di esercizio attività, non dove è collocato il server B. No autorizzazione per attività on-line C. Obbligo di informazione: dati per reperibilità, prezzi, ecc.

9 9 2. Comunicazioni commerciali Norme regolatrici : -Direttiva pubblicità ingannevole e comparativa (Dir 84/450/CEE del 1984, mod. 1997 - D. Lgs 25.1.1992, n° 74 mod. 2000) -Direttiva privacy nelle comunicazioni elettroniche

10 10 COMUNICAZIONI COMMERCIALI NELLA DIRETTIVA E-COMMERCE 1. Trasparenza Si deve identificare: - che si tratta di comunicazione commerciale, - il beneficiario, - le offerte promozionali (sconti, omaggi) - concorsi o giochi promozionali

11 11 “SPAMMING”: DUE REQUISITI A.Chiaramente identificabile come tale fin dal ricevimento B.Istituzione di “registri negativi” per chi non desidera riceverla Nel D.Lgs Non si citano i “registri negativi”, ma obbligo di indicare in ogni comunicazione che il destinatario può opporsi al futuro ricevimento

12 12 Responsabilità dei provider Esonero di responsabilità, a certe condizioni, se: -“Mere conduit”: mero trasporto di informazioni, senza intervenire su origine, modifiche, destinazione - Analogamente per - “Hosting” (memorizzazione a richiesta) - “Caching” (memorizzazione automatica per successivo inoltro)

13 13 Contratti telematici nella direttiva e-commerce I.Ambito di applicazione prevalente: 1°)BUSINESS to CONSUMER tramite siti internet - Norme inderogabili 2°)BUSINESS to BUSINESS tramite siti internet - Norme derogabili

14 14 II. Ambito di applicazione residuale (limitato a poche norme): 1°)BUSINESS to CONSUMER via e-mail 2°)BUSINESS to BUSINESS via e-mail

15 15 Contratti telematici nella direttiva e-commerce TRE ASPETTI: 1°)Rilevanza giuridica 2°)Obblighi precontrattuali di informazione 3°)Ordine e avviso di ricevuta dell’ordine

16 16 1°) RILEVANZA GIURIDICA [ principio generale: si applica anche a scambio di e-mail ] Art. 9.1. dir e-commerce " Gli Stati membri provvedono affinché il loro ordinamento giuridico renda possibili i contratti per via elettronica... e che la normativa relativa alla formazione del contratto non osti all'uso effettivo dei contratti elettronici e non li privi di efficacia e validità in quanto stipulati per via elettronica." Art. 13.1. D. Lgs 9.4.2003, n. 70 "Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica."

17 17 2°)OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PRECONTRATTUALI (prima dell'invio dell'ordine) - fasi tecniche di conclusione del contratto - archiviazione o meno - mezzi tecnici per correzione errori di compilazione - lingue disponibili per l'accordo (non si applicano ad e-mail) - clausole e condizioni generali memorizzabili e riproducibili (si applica anche ad e-mail)

18 18 3°)ORDINE E AVVISO DI RICEVUTA DELL'ORDINE (non si applicano a e-mail) Art. 13.2 Dlgs e-commerce del 9.4.2003, n. 70 (Inoltro dell'ordine) "Il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario"... contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili."... obbligo informativo o elemento costitutivo del contratto ?

19 19 Contratti telematici "Business to Business""Business to Consumer" Disciplina generale sui contratti Legislazione speciale a tutela dei consumatori

20 20 PARTE I Contratti "Business to Business" I. SOGGETTI " Professionista " chi agisce nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale " Consumatore" chi agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale

21 21 Electronic agents QUESITO Quando il computer "partecipa" alla trattativa operando scelte non predeterminate dal titolare, la dichiarazione è imputabile al computer o al suo titolare ? Risposta Nel nostro ordinamento, le dichiarazioni negoziali sono sempre imputabili alle persone e non alle macchine

22 22 II.FORMA ► Con firma digitale o qualificata: forma scritta ► Con firma elettronica semplice:forma libera

23 23 Efficacia probatoria ► Firma digitale o qualificata... scrittura privata (2702 c.c.) ► Firma elettronica semplice... "liberamente valutabile“ ► Senza firma elettronica... riproduzioni meccaniche (2712 c.c.)

24 24 III. FORMAZIONE DEL CONTRATTO Art. 13.1. D.Lgs e-commerce Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi di inoltro dell'ordine per via elettronica Schemi: 1°)Scambio di proposta ed accettazione (1326 c.c.) 2°)Offerta al pubblico (1336 c.c.) 3°)Comportamento concludente (1327 c.c.) 4°)Condizioni generali (1341 c.c.)

25 25 1°) Scambio di proposta ed accettazione Art. 1326 c.c. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte... Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta PARTE APARTE B PARTE A PropostaAccettazione Ricevimento Accettazione

26 26 Esempio E-MAIL ▼ Proposta del compratore via e-mail ▼ E-mail perviene al server del fornitore o del suo provider ▼ Il fornitore invia l'accettazione via e-mail al compratore ═ CONCLUSIONE CONTRATTO: quando e-mail di accettazione perviene al server del compratore o del suo provider * E' sufficiente la "conoscibilità" dell'accettazione: - Art. 1335 c.c.: presunzione di conoscenza se giunge all'indirizzo - Art. 45.2 Codice AD: se reso disponibile all'indirizzo elettronico dichiarato - Art. 11 dir:ricevimento quando si ha la possibilità di accedervi

27 27 2°) Offerta al pubblico (SITO INTERNET) Art. 1336 c.c. L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi Offerta al pubblico estremi ess. senza estremi ess. proposta invito a proporre

28 28 Esempio - SITO INTERNET Di regola, l'offerta sul sito contiene gli elementi essenziali del contratto e, quindi, vale quale PROPOSTA ▼ Fornitore offre al pubblico libri sul proprio sito internet (proposta) ▼Acquirente compila l'ordine di acquisto e invia accettazione con "POINT-AND-CLICK sull'icona ═ CONCLUSIONE CONTRATTO: quando gli impulsi elettronici di accettazione pervengono al server del fornitore o del suo provider OK

29 29 3°) Comportamento concludente Art. 1327 c.c. Se richiesto dal proponente o da natura affare o usi, il contratto è concluso con l'inizio di esecuzione * ESEMPIO: ordine del compratore via e-mail e, senza rispondere, spedizione della merce da parte del fornitore

30 30 4°) Condizioni generali Art. 1341 c.c. Comma 1:Le condizioni generali sono efficaci se conosciute o conoscibili al momento della conclusione del contratto Comma 2:Le clausole vessatorie non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto (c.d. "DOPPIA FIRMA") (Art. 12.3. D.Lgs e-commerce: memorizzabili e riproducibili)

31 31 "Clausole vessatorie" ("doppia firma") Art. 1341, 2° comma c.c.doppia firma Art. 11 Convenzione di Vienna (vendita internazionale)Non si applica 1341 c.c. - libertà di forma

32 32 IV. GIURISDIZIONE (Reg. CE n. 44/2001) Art. 23 - libertà di scelta delle parti - forma scritta (di regola) - registrazione elettronica durevole della clausola In mancanza di scelta delle parti Art. 2 - foro del convenuto Art. 5.1. - luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio (nella vendita è il luogo di consegna)

33 33 V. LEGGE APPLICABILE (Convenzione di Roma del 1980) Art. 3 - libertà di scelta delle parti : - non è richiesta forma scritta In mancanza di scelta delle parti Art. 4 - legge del paese che presenta il collegamento più stretto con il contratto (4.1) -si presume sia la legge del paese in cui ha sede la parte che deve eseguire la prestazione caratteristica (4.2.)

34 34 PARTE II Contratti "Business to Consumer" Si applica la normativa speciale a tutela del consumatore 1.Contratti a distanza con i consumatori (D. Lgs n. 185 del 1999) 2.Clausole vessatorie nei contratti con i consumatori (Artt. 1469-bis c.c.) 3.Garanzie sulla vendita al consumatore (Art. 1519-bis c.c.)

35 35 1.Contratti a distanza con i consumatori (D. Lgs n. 185 del 1999) A. Si applica a contratti senza presenza fisica del consumatore (es. E-MAIL) B. Informazioni precontrattuali (art. 3): - identità fornitore, caratteristiche bene, prezzo, spese consegna, modalità pagamento, ecc. C. Informazioni contrattuali (art. 4) : - conferma per iscritto delle informazioni precontrattuali, - inoltre: informativa su diritto di recesso, indirizzo geografico per presentazione reclami, ecc. D. Diritto di recesso (art. 5) : - Consumatore può recedere, senza giustificare il motivo, entro 10 giorni (dal ricevimento del bene) - Prolungabili fino a 3 mesi se non riceve le informazioni contrattuali)

36 36 2. Clausole vessatorie nei contratti con i consumatori (Art. 1469-bis c.c.) A. " Vessatorie ":significativo squilibrio contrattuale a sfavore del consumatore B. Si presumono vessatorie : - limitazioni responsabilità professionista - decadenze consumatore - limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni - limitazioni alle facoltà di prova - foro competente diverso da quello del domicilio del consumatore...... ecc. ecc. C. Non sono vessatorie se oggetto di trattativa individuale, salvo alcune eccezioni (improbabile nel caso dei contratti telematici, salvo certi casi di contrattazione via e- mail)

37 37 3.Garanzie sulla vendita al consumatore (Art. 1519-bis c.c.) A. Si applica ad ogni contratto che prevede la fornitura di beni (vendita, somministrazione, appalto, ecc.) B. Obbligo del fornitore di consegnare prodotti conformi al contratto C. Se difetto di conformità: - riparazione o sostituzione del bene - se non perseguibili: riduzione prezzo o risoluzione contratto D. Durata garanzia : - 2 anni da consegna del bene - denuncia difetto entro 2 mesi dalla scoperta

38 38 4. GIURISDIZIONE (Reg. CE n. 44/2001) Art. 16 Il Consumatore può agire davanti ai giudici del- proprio domicilio, o - domicilio del professionista Il Professionista può agire davanti ai giudici del- solo domicilio del consumatore

39 39 5. LEGGE APPLICABILE (Convenzione di Roma, 1980) Art. 5 La scelta della legge applicabile non può privare il consumatore della tutela derivante dalle norme imperative del paese dove risiede abitualmente Se:- proposta specifica o pubblicità nel paese del consumatore (es. SITO INTERNET) e se consumatore ha compiuto in tale paese gli atti per concludere il contratto (es. POINT-AND-CLICK) - o ordine ricevuto da professionista o suo rappresentante nel paese del consumatore


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