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Requisiti del contratto art 1325 c.c.: I requisiti del contratto sono

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Presentazione sul tema: "Requisiti del contratto art 1325 c.c.: I requisiti del contratto sono"— Transcript della presentazione:

0 Modulo di Diritto Privato del Corso integrato di MONITORAGGIO E VALUTAZIONE II
Lezione del 11 maggio 2009 A cura della dott.ssa Cecilia Bondavalli - anno accademico 2008/09 A cura della dott.ssa Bondavalli

1 Requisiti del contratto art 1325 c.c.: I requisiti del contratto sono
1) accordo tra le parti; 2) la causa; 3) l’oggetto; 4) la forma; Accordo tra le parti e tutela del contraente debole Il codice civile disciplina delle regole particolari in caso di contratti in serie con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti e regole a tutela del contraente consumatore. A cura della dott.ssa Bondavalli

2 Art 1341 codice civile Analisi
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilit�à, facoltà� di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facolt�à di opporre eccezioni, restrizioni alla libert�à contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorit�à giudiziaria. Analisi Condizioni generali di contratto: sono un complesso di clausole predisposte unilataralmente da una delle parti (generalmente un imprenditore) al fine di regolare uniformemente il contenuto di tutti i rapporti di natura identica. Es. contratti bancari, contratti per la distribuzione) A cura della dott.ssa Bondavalli

3 Art 1341 codice civile Conoscibilità: prima parte dell’articolo dispone che le condizioni generali sono efficaci per l’altro contraente perché si intendono o conosciute da questi oppure avrebbe dovuto conoscerle con l’ordinaria diligenza ossia con la comune attenzione prestata da chi solitamente stipula quel tipo di contratti. (es. chi acquista un biglietto del treno/autobus stipula contratto di trasporto con fs/azienda trasporti e si vincola alle condizioni generali di trasporto che sono appese in tutte le stazioni) Clausole vessatorie: l’elenco di clausole nella seconda parte dell’articolo sono dette vessatorie perché sono particolarmente gravose per la controparte che si vincola, pertanto queste sono efficaci solo se sono approvate per iscritto. Si presuppone che l’approvazione per iscritto comporti una maggiore attenzione nel vincolarsi. E’ necessario che venga sottoscritta ogni clausola vessatoria oppure che sia predisposta una dichiarazione che richiami ogni clausola con il suo numero e il suo contenuto. A cura della dott.ssa Bondavalli

4 segue Se le clausole vessatorie non vengono sottoscritte sono NULLE.
La Legge 52/1996 ha dato attuazione alla Direttiva Ce 13/93 che ha previsto maggiori garanzie di tutela in caso di clausole vessatorie ma solo per i contratti stipulati tra CONSUMATORE E PROFESSIONISTA in cui tali clausole determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Consumatore: è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta Professionista: persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale utilizza un contratto con cluasole vessatorie A cura della dott.ssa Bondavalli

5 Alcune clausole vessatorie
a) escludere o limitare la responsabilit�à del professionista in caso di morte danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista; b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale; c) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento d'importo manifestamente eccessivo; e) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso; f) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale �è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto; g) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località� diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; A cura della dott.ssa Bondavalli

6 Disciplina La disciplina di queste clausole prevede che se il professionista dimostra di aver spiegato al consumatore clausola per clausola (oggetto di trattativa privata) allora NON sono vessatorie e pertanto sono efficaci. Alcune delle clausole dell’art 1469 bis sono comunque vessatorie quindi INEFFICACI anche se oggetto di trattativa privata e anche se sottoscritte dal consumatore Elenco: a), b), prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non hanno avuto, di fatto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. A cura della dott.ssa Bondavalli

7 Altre normative a tutela del consumatore
Contratti negoziati fuori dai locali commerciali I contratti stipulati fuori dai locali commerciali si caratterizzano per il luogo fisico particolare in cui vengono conclusi: a casa propria, per strada, nel corso di gite organizzate, in hotel e così� via e comunque tutte le volte che il contratto viene firmato al di fuori della sede e dei punti vendita dell'operatore commerciale. Il consumatore può� recedere dal contratto entro 7 giorni dalla sottoscrizione ovvero dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto. Se l'operatore commerciale non fornisce non indica in contratto la facoltà di recedere , il termine per recedere si allunga e diviene di 60 giorni. Per recedere il consumatore deve inviare entro il termine previsto una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo indicato. A cura della dott.ssa Bondavalli

8 Altre normative a tutela del consumatore
DECRETO LEGISLATIVO , N.185 Contratti stipulati a distanza I contratti conclusi via Internet, ma anche quelli conclusi tra consumatori e operatori commerciali ( professionisti) grazie ad altri strumenti che possono mettere virtualmente in contatto venditore e cliente : ad esempio teletext televisivo , oppure il classico mezzo telefonico. L'acquirente ha il diritto di recedere, senza penalit�à alcuna e senza motivazione (con lettera A.R. indirizzata alla sede della Societ�à venditrice) entro 10 giorni lavorativi che decorrono: per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore; per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto Esclusione del recesso: In alcuni casi, salvo espressa pattuizione, il consumatore non ha facolt� di recesso. Oltre che per i servizi di scommesse e lotterie � prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore, giornali, periodici e riviste. A cura della dott.ssa Bondavalli

9 Effetti del contratto:
Contratto come atto è fonte di DIRITTI e di OBBLIGAZIONI reciproci tra le parti. Insieme di questi diritti e delle obbligazioni reciproche è il RAPPORTO CONTRATTUALE. Adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto è l’ESECUZIONE del contratto Esecuzione ISTANTANEA Es. vendita vestito Esecuzione DIFFERITA (quando l’esecuzione avviene in un secondo momento rispetto alla conclusione del contratto) Es. vendita a rate (la proprietà del bene passa al compratore solo al momento del pagamento dell’ultima rata) A cura della dott.ssa Bondavalli

10 Effetti del contratto Il contratto ha tra le parti FORZA DI LEGGE cioè quando viene stipulato un accordo le parti sono tenute a rispettarlo allo stesso modo in cui sono tenuti a rispettare la legge. Per sciogliere il contratto ossia l’accordo il diritto prevede due possibilità: 1) Un nuovo atto di consenso al contrario (MUTUO DISSENSO), un nuovo accordo diretto ad estinguere il già costituito rapporto. 2) Tramite il RECESSO ossia il potere in base al quale una parte si scioglie dal vincolo contrattuale. Il recesso può essere previsto dalla legge a favore di un contraente oppure può essere previsto da una apposita clausola inserita dalle parti nel contratto. A cura della dott.ssa Bondavalli

11 Effetti del contratto Contratti Reali e contratti consensuali
Sono quei contratti in cui NON basta solo l’accordo tra le parti per perfezionare il contratto ma è necessaria anche la consegna della cosa che forma oggetto del contratto es. deposito, comodato, mutuo Sono quei contratti che si perfezionano solo con l’accordo tra le parti e in cui la consegna del bene è oggetto del contratto.ù Es. vendita dove il contratto di perfeziona con l’accordo tra venditore e acquirente, la consegna del bene è un obbligazione del venditore A cura della dott.ssa Bondavalli

12 Effetti del contratto:
Contratti a titolo oneroso e contratti a titolo gratuito In questo tipo di contratto la causa è lo scambio tra le prestazioni ossia ogni parte si obbliga ad una prestazione per avere in cambio la prestazione a cui si è obbligata l’altra parte. CONTRATTI A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE: Do perché tu dia; Do perché tu faccia; Do perché tu non faccia In questi contratti solo una parte si obbliga ad una prestazione (nel caso della donazione per spirito di liberalità) A cura della dott.ssa Bondavalli

13 Risoluzione del contratto e responsabilità contrattuale
Nel caso in cui vi sia un DIFETTO in questo rapporto allora ci arriverà allo SCIOGLIMENTO del rapporto stesso e questo può avvenire nei tre casi previsti dal codice: - Inadempimento di non scarsa importanza; - Impossibilità sopravvenuta della prestazione; - Eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. Nel primo caso si avrà la RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE derivante da inadempimento (inesatta o mancata esecuzione della prestazione contrattuale) dovuta a cause imputabili al debitore e all’obbligazione originaria si sostituisce quella di risarcire il danno arrecato al creditore con il proprio inadempimento. A cura della dott.ssa Bondavalli

14 Grazie per l’attenzione.
A cura della dott.ssa Cecilia Bondavalli - anno accademico 2006/07 A cura della dott.ssa Bondavalli


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