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La causa: nozione 1. Le difficoltà ed una possibile prospettiva per superarle g. la rocca - corso di diritto civile1.

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Presentazione sul tema: "La causa: nozione 1. Le difficoltà ed una possibile prospettiva per superarle g. la rocca - corso di diritto civile1."— Transcript della presentazione:

1 La causa: nozione 1. Le difficoltà ed una possibile prospettiva per superarle g. la rocca - corso di diritto civile1

2 La causa Le difficoltà (ed i dubbi) … g. la rocca - corso di diritto civile2

3 La causa “che si intenda per causa la legge non spiega e la dottrina è molto incerta nel determinare il significato, tanto che non manca chi crede di essere del tutto superfluo, l’elemento della causa perché esso si confonde con l’oggetto nei contratti onerosi, col consenso in quelli a titolo gratuito” (Coviello [1924]) “il problema della causa nei contratti … ha molto affaticato la dottrina romanistica e civilistica negli ultimi decenni” (Pacchioni [1936]) g. la rocca - corso di diritto civile3

4 La causa “chi si soffermi ad esaminare il panorama offerto dalla dottrina italiana contemporanea sulla causa, ne ricava l’impressione di un cantiere in fecondo movimento … [per la] costruzione di un edificio, che [tuttavia] … non riesce ad assumere ancora un contorno netto …” (Giorgianni [1960]) “Il quadro [della dottrina italiana sulla causa] ha tutti i connotati del labirinto” (Broggini [1995], 26) “la parola causa ricorre nella legge in più di un significato e ciò accresce le difficoltà e le contraddizioni quando se ne parla a proposito dell’autonomia negoziale” (Rescigno, [1996]) La causa è un ippogrifo concettuale (Zweigert- Kotz, 1984) g. la rocca - corso di diritto civile4

5 La causa Alcune opinioni sulla causa … g. la rocca - corso di diritto civile5

6 La causa “le dichiarazioni di volontà privata per produrre effetti giuridici devono avere uno scopo pratico … chiunque aliena rinunzia assume un obbligo … intende far ciò … per donare, per adempiere una precedente obbligazione, per ricevere un prezzo … Ebbene questo scopo pratico è la causa del negozio giuridico … la ragione economico-giuridica del negozio” (Coviello, 470) g. la rocca - corso di diritto civile6

7 La causa “chi promette, dispone, rinunzia, accetta, non intende semplicemente obbligarsi, spogliarsi di un bene, trasmetterlo, acquistarlo senza altro fine, non intende fare tutto ciò per il solo piacere di compiere un atto fine a sé stesso. Ma mira sempre a raggiungere uno degli scopi pratici tipici che governano la circolazione dei beni e la prestazione dei servizi …: ottenere un corrispettivo, scambiare un bene o un servizio con un altro, far credito, donare, adempiere una precedente obbligazione ecc. In ogni negozio analizzato nel suo contenuto si può distinguere logicamente un regolamento di interessi nei rapporti privati e, concretata in esso … una ragione pratica tipica ad esso immanente, una “causa” (Betti [1943], 169) …. g. la rocca - corso di diritto civile7

8 La causa “Questa “ragione pratica” non è fine a sé stessa, ma rappresenta un “interesse sociale oggettivo e socialmente controllabile … come i diritti soggettivi, anche i poteri di autonomia non debbono essere esercitati in contrasto con la funzione sociale cui sono destinati” (Betti, 170) g. la rocca - corso di diritto civile8

9 La causa “la causa di ogni contratto è la rappresentazione intellettuale di un dato rapporto, che spinge egualmente le due parti a porlo in essere, consentendolo. Essa, dunque, si confonde ed identifica col consenso” (Pacchioni, [1936]) “causa del negozio … è la sintesi unitaria degli effetti tipici di un dato negozio giuridico, quali risultano predisposti dalla norma” (Pugliatti, Fatti giur. [1945], 110) “ogni manifestazione di volontà muove da una causa” (Broggini, 31) “la causa è la ragione giustificatrice del contratto; è la sua ratio” (Roppo [2000]) g. la rocca - corso di diritto civile9

10 La causa La chiave per la comprensione g. la rocca - corso di diritto civile10

11 La causa “le difficoltà dipendono in larga misura dallo svolgimento storico del concetto, non sempre uniforme e coerente con le posizioni della dottrina moderna e della legge positiva” (Rescigno) “Il principio della causa non ha sempre avuto il medesimo significato e valore” (Roppo) g. la rocca - corso di diritto civile11

12 La causa Presupposto metodologico: I concetti giuridici – anche (anzi, soprattutto) quando emergono nel diritto positivo – non devono mai essere ritenute astratte teorie, frutto della “accademia”, in quanto rappresentano sempre elaborazioni concettuali di esigenze economiche e politico-ideologiche ben precise, quali si manifestano in un determinato periodo storico g. la rocca - corso di diritto civile12

13 La causa g. la rocca - corso di diritto civile13 Necessità di verificare sul piano storico (ed economico) l’effettivo significato del requisito del contratto denominato nei secoli “causa”

14 La causa 2. Uno sguardo alla storia g. la rocca - corso di diritto civile14

15 La causa Il sistema romano dei contratti si articolava su operazioni economiche ben precise (emptio venditio, locatio conductio, societas, commodatum, depositum et ceteri similes contractus), mentre i contratti innominati - strutturalmente più flessibili riconducibili a diversi schemi di scambio tra prestazioni di dare e fare(do ut des, do ut facias, facio ut facias, facio ut des) – erano ritenuti vincolanti, non al momento del consenso, ma solo dopo che una delle parti avesse eseguito la sua prestazione g. la rocca - corso di diritto civile15

16 g. la rocca - corso di diritto civile16 La causa A partire dalla fine del cinquecento si fa strada una crescente insufficienza degli schemi contrattuali romanistici ereditati dalla tradizione Questa insofferenza è acuita dall’ulteriore sviluppo dei traffici nel seicento e ancor di più nel settecento Si pone così il problema di elaborare una figura generale di contratto, alla quale si procede analizzando e scomponendo gli schemi tipici romanistici g. la rocca - corso di diritto civile16

17 La causa Dunque … Obiettivo di fondo: facilitare i commerci Obiettivo sul piano giuridico: facilitare la conclusione dei contratti e consentire agli operatori di poter fare affidamento sul contratto concluso Strumento tecnico-giuridico: sufficienza della volontà manifestata dall’interessato sull’affare g. la rocca - corso di diritto civile17

18 La causa Procedimento della dottrina: g. la rocca - corso di diritto civile18

19 La causa Analisi dei contratti romani per dimostrare come elemento costante fosse la volontà dei paciscenti e la manifestazione di detta volontà A tal fine si utilizzano gli studi sul votum e sulla promessa condotti dalla Seconda Scolastica Solus consensus obligat ? Dubbi nella pratica commerciale e (quindi) nella dottrina g. la rocca - corso di diritto civile19

20 La causa Domat (1689): “i commerci ed i traffici per l’uso delle persone e delle cose sono di quattro tipi [do ut des, facio ut facias, facio ut des] ovvero uno solo da, o fa, e l’altro né fa, né da alcunché, come nel caso di una persona che gratuitamente si addossa gli affari di un altro, o faccia una donazione per pura liberalità” g. la rocca - corso di diritto civile20

21 La causa “nei primi tre tipi di convenzioni si da luogo ad un traffico in cui niente è gratuito, ma l’obbligo dell’uno è fondamento di quello dell’altro … così l’obbligo che si forma in queste specie di convenzioni in vantaggio dell’uno dei contraenti, ha sempre la sua causa dal lato dell’altro; anzi l’obbligo sarebbe nullo, quando fosse veramente senza causa” g. la rocca - corso di diritto civile21 Domat

22 La causa “nelle donazioni e negli altri contratti in cui uno solamente fa o da, niente dandosi o facendosi dall’altro … l’obbligo di colui che da, ha il suo fondamento in qualche motivo ragionevole e giusto, come un servigio reso, o qualche altro merito del donatario o il solo piacere di beneficare. E questo motivo fa le veci di causa …” g. la rocca - corso di diritto civile22 Domat

23 La causa “di queste specie di convenzioni alcune sono di un uso sì frequente e sì conosciuto dappertutto, che si chiamano con nome proprio (… vendita, affitto, mutuo, deposito, società altre); alcune altre non hanno nome proprio … ma tutte le convenzioni, o che abbiano, o che non abbiano nome, sempre sono valide ed obbligano al [a quanto] convenuto” “Le convenzioni ricevono la loro perfezione dallo scambievole consenso dato e fermato reciprocamente” g. la rocca - corso di diritto civile23 Domat

24 La causa g. la rocca - corso di diritto civile24 In Domat la “causa” già si configura come il corrispettivo, o più in generale il “motivo ragionevole e giusto” che assiste il vincolo conseguente alla manifestazione di una volontà in tal senso

25 La causa g. la rocca - corso di diritto civile25 Regola operazionale lanciata ai “commerci e traffici per l’uso delle persone e delle cose”: esprimete pure senza timore la vostra volontà nella pratica degli affari. Sarà vincolante solo in presenza di una controprestazione

26 La causa Questo sistema è sostanzialmente confermato da Pothier (1701): “ogni obbligazione deve avere una causa onesta. Nei contratti nei quali hanno interesse ambo le parti, la causa dell’obbligazione che contrae ciascuna di esse consiste in ciò che l’altra parte le da o si obbliga di darle … nei contratti di beneficienza, la liberalità di cui una parte vuole usare verso l’altra è causa sufficiente dell’obbligazione da essa contratta. Ma quando l’obbligazione è senza causa … è nulla, e nullo è per conseguenza il contratto che la contiene” g. la rocca - corso di diritto civile26

27 La causa Si afferma così il principio causalista: l’attribuzione di un diritto e l’assunzione di un obbligo non sono ammissibili se non risultano giustificati da una causa Il principio è confermato dal codice francese del 1804, da quello tedesco del 1900, da quelli italiani del 1865 e 1942 v prox diapositiva g. la rocca - corso di diritto civile27

28 La causa V. art. 1274 cod. spagnolo 1889: “nei contratti onerosi si intende causa, per ogni parte contraente la prestazione di una cosa o di un servizio dall’altra parte; e nei contratti remunerativi il servizio o il vantaggio che si remunera; e in quelli gratuiti la mera liberalità del benefattore” La consideration nel common law sostanzialmente ribadisce lo stesso principio g. la rocca - corso di diritto civile28

29 La causa Queste configurazioni iniziali consentono alcune osservazioni sul “labirinto” rappresentato dalla dottrina sulla “causa” g. la rocca - corso di diritto civile29

30 La causa a) La causa si rivela strumento di analisi dell’operazione posta in essere dalle parti. Essa, infatti, sussiste solo se alla prestazione dell’uno si contrappone la prestazione dell’altra. Per verificare la sussistenza della causa occorre dunque indagare su come i contraenti hanno distribuito tra loro le prestazioni, ma anche oneri, rischi e prospettive di guadagno g. la rocca - corso di diritto civile30 Primo rilievo

31 La causa b) La causa apre al giudice - e quindi allo Stato – la possibilità di indagare come in concreto i privati hanno disposto dei loro affari c) Di qui la possibilità che la causa sia utilizzata quale strumento per escludere l’efficacia di contratti che non orientino le operazioni economiche secondo gli indirizzi pianificati dai governi “dirigisti” g. la rocca - corso di diritto civile31 Secondo rilievo

32 La causa d) Per stabilire se sussiste la causa occorre determinare le reciproche prestazioni delle parti. Occorre, allora, avere riguardo allo oggetto/contenuto del contratto perché – si è detto – che l’oggetto del contratto può intendersi anche come prestazione in concreto richiesta a ciascuna parte e) Ma, se per determinare la causa del contratto, occorre ricostruire le prestazioni a carico di ciascuna parte, può anche sostenersi che, in definitiva, per determinare la causa occorre ricostruire gli effetti del contratto g. la rocca - corso di diritto civile32

33 La causa f. Di qui le (asserite) commistioni tra oggetto del contratto e causa, contenuto del contratto e causa, effetti del contratto e causa (ma anche tra causa e consenso). Con il risultato che talvolta si è sostenuto che “la causa non esiste” Conclusione errata due volte: I) la causa non è un fenomeno del mondo reale, di cui si può disputare l’esistenza/inesistenza; II) la causa è uno strumento concettuale per l’analisi di quella particolare relazione sociale denominata “contratto” – come l’oggetto, il contenuto, il regolamento di interessi, gli effetti ecc. – ed è un sintagma che allude ad una particolare prospettiva dalla quale esaminare il contratto g. la rocca - corso di diritto civile33

34 La causa g. la rocca - corso di diritto civile34 v. infatti: Attività di promozione di un dato provvedimento di un dirigente pubblico presso i vertici dell’amministrazione Prestazione in sé lecita (“oggetto” lecito) Causa illecita se compiuta in corrispettivo di una attribuzione patrimoniale da parte del privato interessato al provvedimento

35 La causa 3. La causa nell’ordinamento italiano: 3.1 i riferimenti legislativi g. la rocca - corso di diritto civile35

36 La causa Art. 1343 c.c.: “la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume” Art. 1344: “si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa” Art. 1345: “il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo per un motivo illecito comune ad entrambe” g. la rocca - corso di diritto civile36

37 La causa Osservazioni: g. la rocca - corso di diritto civile37

38 La causa 1. Sono norme che sollecitano ampiamente l’attività dell’interprete, il quale è chiamato a confrontare il “voluto” delle parti con “norme imperative”, “ordine pubblico” “buon costume” 2. Non solo l’interprete deve dare un contenuto alle clausole generali ex art. 1343, ma è sollecitato anche a porsi il dubbio che gli effetti del contratto non si risolvano in una elusione di “norme imperative” 3. È aperta anche l’indagine sugli intenti reconditi, sui bisogni personali che le parti mirano a soddisfare col contratto g. la rocca - corso di diritto civile38

39 La causa Deve poi tenersi conto di una disposizione se possibile anche più incisiva: Art. 1322 2 : “le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela” g. la rocca - corso di diritto civile39

40 La causa g. la rocca - corso di diritto civile40 L’interprete indaga gli interessi perseguiti dalle parti, non già per prenderne atto, ma per sindacarli nel merito e – all’esito di tale sindacato – stabilire se meritino o no la tutela dello Stato v. Allora BETTI: “Questa “ragione pratica” non è fine a sé stessa, ma rappresenta un “interesse sociale oggettivo e socialmente controllabile … come i diritti soggettivi, anche i poteri di autonomia non debbono essere esercitati in contrasto con la funzione sociale cui sono destinati”

41 La causa E v. anche: Art. 41 3 Cost: “la legge determina i programmi ed i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali” Art. 42 2 Cost: “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto e di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale …” g. la rocca - corso di diritto civile41

42 La causa g. la rocca - corso di diritto civile42 Non solo il legislatore fascista ma anche quello democratico si propone di controllare ed indirizzare il contratto privato verso “fini sociali”, ossia eterodeterminati dallo Stato Era il mainstream dell’epoca !

43 La causa 3. La causa nell’ordinamento italiano: 3.2 la causa come strumento operativo nel diritto vigente g. la rocca - corso di diritto civile43

44 La causa Cass. civ., sez. III, 08-05-2006, n. 10490: La causa quale elemento essenziale del contratto non deve essere intesa come mera ed astratta funzione economico sociale del negozio bensì come sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare, e cioè come funzione individuale del singolo, specifico contratto, a prescindere dal singolo stereotipo contrattuale astratto, fermo restando che detta sintesi deve riguardare la dinamica contrattuale e non la mera volontà delle parti g. la rocca - corso di diritto civile44

45 La causa Con il sintagma “causa” si designa un procedimento che, muovendo dall’interpretazione del contratto - mira alla determinazione degli interessi, perseguiti col contratto stesso, alla ricostruzione dell’operazione economica in concreto realizzata dalle parti, al fine di stabilire se essa meriti tutela e se contrasti con le clausole generali ex artt. 1343 ss. C.c. g. la rocca - corso di diritto civile45

46 La causa T. Napoli, 10-11-1981. Il contratto non può ritenersi privo di causa, allorquando l’accordo concluso tra le parti sia idoneo a produrre un vantaggio patrimoniale di una di esse, esistendo per l’altra correlativamente un corrispettivo, senza che dal negozio siano violate, norme imperative, l’ordine pubblico o il buon costume; pertanto non può considerarsi illecito, e non manca di causa, il negozio integrato dalla pattuizione per cui un agente trasferisce ad altri verso corrispettivo parte della sua clientela

47 La causa T. Sanremo, 13-12-1993: È nullo per mancanza di causa, o quanto meno per illiceità della stessa, il contratto concluso da un soggetto con un chiromante per ottenere «protezione astrale» g. la rocca - corso di diritto civile47

48 La causa T. Monza, 27-10-1989: È nullo il contratto con cui una donna consente, verso compenso, a ricevere il seme di un uomo e a portare a termine la gravidanza, rinunciando ai suoi diritti di madre (sulla base di tale principio, è stata respinta l’istanza di adempimento avanzata dalla coppia committente ed esclusa la possibilità di ripetere quanto pagato in anticipo a titolo di compenso per la maternità surrogata) g. la rocca - corso di diritto civile48

49 La causa T. Milano, 19-11-2001. L’accordo avente per oggetto una relazione sentimentale tra due soggetti eterosessuali, con la clausola di eludere concepimenti mediante l’uso di contraccettivi, è nullo per illiceità della causa, non potendo la libera scelta procreativa essere oggetto di prestazioni contrattuali; è privo di fondamento il diritto alla scelta della paternità, inteso quale diritto di poter compiere atti procreativi senza procreare, posto che l’ordinamento giuridico riconosce il diritto alla paternità solo come diritto di compiere o no tali atti

50 La causa Cass. civ., sez. II, 19-04-1995, n. 4368. L’emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento - è contrario alle norme imperative contenute negli art. 1 e 2 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall’art. 1343 c.c.; pertanto, non viola il principio dell’autonomia contrattuale sancito dall’art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all’art. 1988 c.c

51 La causa Cass. civ., sez. II, 02-04-2009, n. 8038: Qualora, nel corso di una trattativa per la compravendita di un immobile, la proposta irrevocabile di acquisto, seguita dall’accettazione del venditore, preveda che le parti debbano poi concludere un contratto preliminare, prima della conclusione di tale atto, hanno dato vita ad un contratto qualificabile come preliminare del preliminare, del quale deve essere dichiarata la nullità non essendo ravvisabile una causa meritevole di tutela … (segue) g. la rocca - corso di diritto civile51

52 La causa …. riconoscere come possibile funzione del primo anche quella di obbligarsi... ad obbligarsi a ottenere quell'effetto, darebbe luogo a una inconcludente superfetazione, non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ben potendo l'impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito g. la rocca - corso di diritto civile52

53 La causa 4. Il possibile tramonto della “causa” g. la rocca - corso di diritto civile53

54 La causa Nelle elaborazioni “culte” di un diritto europeo dei contratti (PDEC, Draft common frame of reference, unidroit) manca qualsiasi riferimento alla causa (Mazzamuto, 47) nella legislazione europea v. però art. 101 Trattato UE g. la rocca - corso di diritto civile54

55 La causa Rilievi: Occorre tener conto che il controllo di liceità si può fare sul “contenuto” I contratti sui quali interviene la legislazione europea sono ormai “tipici” in quanto reiterati sui mercati tanto da richiedere una disciplina comunitaria Non si avverte più la necessità di configurare la “causa” come un elemento essenziale del contratto (al più è sottinteso) g. la rocca - corso di diritto civile55

56 Il collegamento contrattuale

57 La causa Con il sintagma “causa” si designa un procedimento che, muovendo dall’interpretazione del contratto - mira alla determinazione degli interessi, perseguiti col contratto stesso, alla ricostruzione dell’operazione economica in concreto realizzata dalle parti, al fine di stabilire se essa meriti tutela e se contrasti con le clausole generali ex artt. 1343 ss. C.c. 57g. la rocca - corso di diritto civile

58 La causa L’attenzione posta alla operazione economica effettivamente realizzata fa sì che non ci si debba arrestare all’esame di un singolo contratto posto in essere dalle parti, ma che debba esaminarsi l’insieme dei contratti eventualmente conclusi.

59 Per realizzare la loro operazione economica le parti possono utilizzare un solo contratto o più contratti collegati: c.d. “collegamento contrattuale” Gli strumenti, i concetti di “operazione economica”e di “collegamento contrattuale” consentono di fare emergere i reali e molteplici interessi eventualmente sottesi nelle singole vicende concrete La causa

60 Cass., 18-07-2003, n. 11240:Il collegamento negoziale … è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, … ciascuno dei quale è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi; pertanto, il criterio distintivo tra contratto unico e contratto collegato non è dato da elementi formali, quali l’unità o pluralità dei documenti contrattuali, o dalla contestualità delle stipulazioni, bensì dall’elemento sostanziale dell’unicità … degli interessi perseguiti …” La causa

61 Il contratto come fattispecie “pluralità coordinata di contratti” Volontà espressa “circostanze univoche precise concordanti” Artt. 2727, 2729 c.c.

62 Il contratto come fattispecie Cass., sez. II, 17-12-2004, n. 23470: “Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore,… che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale …

63 Il contratto come fattispecie Il “collegamento contrattuale” è figura di creazione dottrinale e giurisprudenziale. Recentemente peraltro è stata riconosciuta dal legislatore …

64 Il contratto come fattispecie La rilevanza del collegamento contrattuale viene esplicitata nell’art. 34 cdc: “La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende”

65 La causa Nell’art. 77 cdc: il contratto di credito concluso per finanziare l’acquisto della “casa in comproprietà” (art. 69 ss. cdc) si risolve automaticamente in ipotesi di recesso ex art. 73 cdc da quest’ultimo contratto

66 La causa Nell’art. 84 cdc: vendita di “pacchetti turistici”

67 La causa Nell’art. 121, lett. d, tub: «“contratto di credito collegato” indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito; …» g. la rocca - corso di diritto civile67 v. art. 125 quinquies tub

68 La causa Diversa rilevanza del collegamento: la realizzazione dell’interesse del creditore L’interesse del creditore si realizza grazie ad una pluralità di prestazioni riportabili tipologicamente a contratti diversi g. la rocca - corso di diritto civile68

69 La causa V. ad es.:Art. 1510, secondo comma: “salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo di consegna rimettendo al cosa al vettore o allo spedizioniere …” g. la rocca - corso di diritto civile69

70 La causa L’interesse del creditore si realizza attraverso un procedimento caratterizzato da vendita+trasporto Perché nei beni mobili ? g. la rocca - corso di diritto civile70

71 La causa In sintesi: Quando si parla di “causa” si mira a ricostruire l’operazione economica in concreto posta in essere dalle parti. Così si può stabilire se è lecita/meritevole di tutela stabilire se e a quali “tipi contrattuali” si può assimilare il contratto al fine di integrarlo (art. 1374), gestire le sopravvenienze interpretare meglio il contratto (v. art. 1363, 1371)

72 Fattispecie particolari di collegamento: Tesi contrattualistica della società per azioni V. artt. 2082 e 2555 c.c. g. la rocca - corso di diritto civile72

73 La causa Le norme imperative g. la rocca - corso di diritto civile73

74 La causa Le norme imperative che rendono illecita la causa ex art. 1343 c.c. sono quelle che proibiscono direttamente e specificamente ciò che il contratto vuole realizzare g. la rocca - corso di diritto civile74

75 V. infatti …

76 Cass. civ., 10-12-1986, n. 7322. Il contratto concluso per effetto di truffa, penalmente accertata, di uno dei contraenti in danno dell’altro è non già radicalmente nullo (ex art. 1418 c.c., in correlazione all’art. 640 c.p.), sibbene annullabile ai sensi dell’art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, né sotto il profilo intensivo, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall’agente e diretti ad indurre in errore l’altra parte e così a viziarne il consenso

77 Cass., sez. I, 21-02-1995, n. 1877. In base ai principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, l’illiceità (e la conseguente invalidità) del contratto deve essere riferita alle norme in vigore nel momento della sua conclusione e, pertanto, il negozio giuridico nullo all’epoca della sua perfezione, perché contrario a norme imperative, non può divenire valido e acquistare efficacia per effetto della semplice abrogazione di tali disposizioni, in quanto, perché questo effetto si determini, è necessario che la nuova legge operi retroattivamente, incidendo sulla qualificazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore

78 Cass. civ., sez. I, 12-11-2010, n. 23015: L’offerta al pubblico di valori mobiliari di associazione in partecipazione - mediante emissione di certificati rappresentativi della posizione di associato - non costituisce negozio in frode alla legge, ex art. 1344 c.c. in relazione all’art. 2410 c.c. ed alla luce della l. n. 216 del 1974 (disposizioni applicabili, ratione temporis, con riguardo al quadro normativo vigente … g. la rocca - corso di diritto civile78

79 … prima del d.leg. n. 385 del 1993), in quanto la disciplina del prestito obbligazionario è modellata su quella del mutuo, e la diversità rispetto al contratto di associazione in partecipazione, individuabile nel fatto che l’associato rischia il suo apporto, porta ad escludere che l’emissione di buoni rappresentativi da parte dell’associata possa integrare l’elusione dell’art. 2410 c.c. g. la rocca - corso di diritto civile79

80 La causa L’ordine pubblico g. la rocca - corso di diritto civile80

81 La causa g. la rocca - corso di diritto civile81 Utilità della nozione Colpire contratti socialmente dannosi o pericolosi anche se non corrispondenti ad alcuna fattispecie specificamente descritta da norme imperative

82 L’ordine pubblico è la serie di principi politici, sociali, economici che sono alla base dell’ordinamento giuridico in un determinato momento storico

83 La causa Cass., sez. III, 24-10-2007, n. 22312: « locare un immobile costruito senza licenza, nè condonato, non è in contrasto con l'ordine pubblico, da intendere come il complesso dei principi e dei valori che contraddistinguono l'organizzazione politica ed economica della società in un determinato momento storico” g. la rocca - corso di diritto civile83

84 Ordine pubblico politico: contratti che riguardano l’esistenza ed il funzionamento dello stato (es. patti di voto perché alterano i meccanismi di rappresentanza politica ); contratti che incidono sulle libertà ed i diritti fondamentali, ad es. che limitano impropriamente diritti della personalità, status (es. rinuncia alla qualità di figlio legittimo)

85 Ordine pubblico economico: Contratti che ledono la concorrenza, limitano l’iniziativa economica e la libertà professionale, ostacolano “pesantemente” la circolazione e l’utilizzazione produttiva dei beni Ordine pubblico di protezione: contratto che incide negativamente su categoria economico-sociali e su interessi protetti in quanto “deboli”

86 La causa Cass. civ., sez. I, 28-04-2010, n. 10215. Il patto parasociale che impegna i soci a votare in assemblea contro l’eventuale proposta di intraprendere l’azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori, non è contrario all’ordine pubblico, ma agli art. 2392 e 2393 c.c., i quali non pongono principi aventi tale carattere, ma sono norme imperative inderogabili, con conseguente nullità del patto, in quanto avente oggetto (la prestazione inerente alla non votazione dell’azione di responsabilità) o motivi comuni illeciti (perché la clausola mira a far prevalere l’interesse di singoli soci che, per regolamentare i propri rapporti, si sono accordati a detrimento dell’interesse generale della società al promovimento della detta azione, dal cui esito positivo avrebbe potuto ricavare benefici economici); …

87 La causa … né l’estensione della nullità all’intero negozio e la conversione del negozio nullo, di cui agli artt. 1419 e 1424 c.c., implicano la violazione dell’ordine pubblico, in quanto l’istituto della nullità non è, di per sé, di ordine pubblico, potendo solo alcune sue ipotesi essere generate dalla violazione di tali principi

88 La causa Buon costume

89 La causa Principi etici condivisi dalla gran parte del corpo sociale “Ordine pubblico” è di matrice legislativa “Buon costume” scaturisce dalla società Clausole generali Storicità delle nozioni; loro prossimità (contratti che implicano degradazione dignità umana, che distorcono i processi della procreazione)

90 Il motivo illecito rilevante Cass. civ., sez. II, 19-10-2005, n. 20197. La norma dettata dall’art. 1345 c.c. che, derogando al principio secondo il quale i motivi dell’atto di autonomia privata sono di regola irrilevanti, eccezionalmente qualifica illecito il contratto determinato da un motivo illecito comune alle parti, in virtù del disposto di cui all’art. 1324 c.c., trova applicazione anche rispetto agli atti unilaterali, laddove essi siano finalizzati esclusivamente al perseguimento di scopi riprovevoli ed antisociali, rinvenendosi l’illiceità del motivo, al pari della illiceità della causa, a mente dell’art. 1343 c.c., nella contrarietà dello stesso a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume; … g. la rocca - corso di diritto civile90

91 … ne consegue che, sussistendone le condizioni di fatto, deve qualificarsi affetto da motivo illecito e quindi nullo, ai sensi dell’art. 1418, 2º comma, c.c., l’atto di recesso da un rapporto di agenzia che, diretto nei confronti di un agente costituito in forma di società di persone, risulti ispirato dalla sola finalità di rappresaglia e di ritorsione nei confronti del comportamento sindacale tenuto dai soci di quest’ultima, dovendosi ritenere un siffatto motivo contrario alle norme imperative poste a tutela delle libertà sindacali dei lavoratori, norme che, in ragione del valore e della tutela che lo stesso dettato costituzionale assegna al «lavoro», nella sua accezione più ampia, appaiono estensibili, al di fuori dei rapporti di lavoro subordinato, a tutti coloro che svolgono attività lavorativa, anche se in forma parasubordinata o autonoma g. la rocca - corso di diritto civile91

92 La frode alla legge: CASS. 16-10-1995, n. 10805 Il contratto di sale and lease back, nella sua struttura socialmente tipica, è un contratto mediante il quale un’impresa o un lavoratore autonomo, al fine di smobilizzare precedenti investimenti e di potenziare la produttività, vende un proprio bene di natura strumentale all’attività esercitata ad un imprenditore finanziario; quest’ultimo acquistandone la proprietà, lo concede contestualmente in leasing all’alienante, che corrisponde un canone per l’utilizzazione del bene e si riserva la facoltà, alla scadenza fissata, di riacquistare la proprietà esercitando un diritto d’opzione per un prezzo predeterminato; in questa configurazione socialmente tipica il contratto di sale and lease back non integra violazione del divieto di patto commissorio ed è anzi meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c … g. la rocca - corso di diritto civile92

93 … Laddove si riscontrino alterazioni dello schema negoziale socialmente tipico tali da denunciare che l’operazione non tende al perseguimento dell’assetto di interessi propri del sale and lease back ma che scopo effettivo è piuttosto quello di dotare il venditore di una provvista finanziaria assistita da garanzia reale, la vendita con locazione finanziaria di ritorno è nulla per violazione del divieto di patto commissorio (nella specie, la corte ha dichiarato nullo il contratto, rinvenendo siffatte alterazioni nella manifesta sproporzione tra prestazioni) g. la rocca - corso di diritto civile93


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