La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato"— Transcript della presentazione:

1 Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato
Il contratto Efficacia

2 PRINCIPIO CONSENSUALISTICO
NOZIONE: 1376 c.c. Il CONTRATTO PRODUCE i suoi EFFETTI [costitutivi, modificativi o estintivi di rapporti giuridici] grazie al CONSENSO legittimamente prestato e CONTRATTI REALI : ECCEZIONE al principio consensualistico, perché SI PERFEZIONANO CON LA CONSEGNA DELLA COSA c.d. datio rei ES.: mutuo, deposito, comodato. Secondo una diversa ricostruzione: la datio rei non è elemento perfezionativo della fattispecie, bensì mero presupposto per l'eseguibilità della prestazione

3 EFFETTO TRASLATIVO IMMEDIATO:
trasferimento immediato della titolarità dal dante causa all'avente causa, quale effetto del consenso. ES.: a) compravendita; b) cessione del credito pro soluto e pro solvendo; c) trasferimento di titoli di credito; DIFFERITO: trasferimento della titolarità dal dante causa all'avente causa, subordinato ad un fatto o atto successivo, ma pur sempre da ricollegare automaticamente al consenso. ES.: compravendita di cosa generica di cosa futura di cosa altrui

4 sugli atti di autonomia:
NEGOZIALI: VOLUTI DALLE PARTI (NEGOZI GIURIDICI) sono nella disponibilità degli interessati EFFETTI FINALI: PREDETERMINATI DALLA LEGGE (ATTI GIURIDICI) realizzano la concreta funzione perseguita dalle parti AUTOREGOLAMENTAZIONE = la REGOLA predisposta dalle parti diviene regola GIURIDICAMENTE VINCOLANTE CONTROLLO dell'ordinamento sugli atti di autonomia: regole interpretative [1369ss. c.c.] regole di condotta [1375 c.c.] inserzione automatica di clausole [1339 c.c.] clausole d'uso [1340 c.c.] etc. INTEGRAZIONE eteronoma dell'efficacia del contratto Meritevolezza dell'interesse FUNZIONE GIURIDICAMENTE E SOCIALMENTE UTILE 1374 c.c.

5 in senso formale STIPULANTI
"vincolo contrattuale" 1372¹ in senso formale STIPULANTI Il contratto ha forza di legge tra le PARTI. in senso sostanziale DESTINATARI dell'EFFETTO Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per CAUSE ammesse dalla LEGGE. termine essenziale condizione risolutiva recesso invalidità risoluzione rescissione manifestazione di una volontà contraria (c.d. mutuo dissenso) che determina il venir meno degli EFFETTI non ancora esauriti. contratti ad effetti obbligatori non ancora totalmente eseguiti contratti ad effetti reali non ancora totalmente prodottisi ad es.: sottoposti a condizione sospensiva

6 Contratto e terzi 1372² Il contratto non produce effetti rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge. PRINCIPIO della RELATIVITÀ degli EFFETTI NEGOZIALI eccezionalità dell’efficacia diretta rispetto ai terzi Es.: rappresentanza diretta; negotiorum gestio revisione critica del principio dell'intangibilità (o indipendenza) delle sfere giuridiche soggettive per le ipotesi di effetti diretti puramente favorevoli per i terzi… … rilevanza del DIRITTO POSITIVO nel senso di subordinare in ogni caso la produzione dell'effetto puramente favorevole al CONSENSO del destinatario dello stesso: Es.: NATURA CONTRATTUALE della donazione [782]; del comodato [1803]; DISCIPLINA del contratto a favore di terzo [1411]

7 Contratto e terzi PRINCIPIO non assoluto, bensì derogabile,
in considerazione degli interessi in gioco: Es.: - struttura unilaterale della remissione del debito, nell'ipotesi in cui il rapporto obbligatorio da estinguere viva nell'esclusivo interesse del creditore (condizione potestativa ex parte creditoris) - esercizio, mediante negozio unilaterale del potere formativo con incidenza diretta sull'altrui sfera giuridica - contratto c.d. aperto regolato [1332] OPPONIBILITÀ ai TERZI degli effetti negoziali  circolazione dei diritti  CONFLITTI fra più aventi causa dallo stesso autore

8 CRITERI per l'opponibilità erga omnes dell'effetto negoziale:
Tra più aventi causa dallo stesso autore l'ordinamento accorda preferenza a chi per primo ha reso l'acquisto conoscibile ai terzi: natura del contratto natura del bene preferenza ad effetti obbligatori diritto personale di godimento priorità nel godimento o, in mancanza, titolo di data certa anteriore trasferimento di un credito priorità nella notifica della cessione al debitore ceduto o nell'accettazione da parte di costui bene mobile priorità e buona fede nell'acquisto del possesso non registrato o bene immobile priorità nella trascrizione dell'atto d'acquisto

9 1411 Contratto a favore di terzi
1. È valida la stipulazione a favore di un terzo qualora lo stipulante vi abbia INTERESSE. anche non patrimoniale gli stipulanti, negoziando in nome proprio, si accordano affinché altri acquisti uno dei diritti discendenti dal contratto. mancanza o illiceità nullità della stipulazione a favore del terzo (effetti fra le parti) 2. Salvo patto contrario il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione [...] autonomo rispetto a quello dello stipulante senza che occorra l'accettazione del terzo

10 1411 Contratto a favore di terzi
la dichiarazione di "volerne profittare" serve non a perfezionare il contratto, ma – ad impedire la revoca da parte dello stipulante salva l'ipotesi di prestazione da eseguirsi dopo la morte dello stipulante [1412] 3. In caso di […] rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante […] effetti diretti ab initio fra le parti contraenti contratto a favore di terzo e contratto con obbligazioni a carico del solo proponente Art. 1411 affinità soltanto apparente Art. 1333 lo stipulante non assume alcuna obbligazione nei confronti del beneficiario e la REVOCA è POSSIBILE fino all'adesione del terzo. lo stipulante, IRREVOCABILMENTE, si obbliga nei confronti dell'oblato.


Scaricare ppt "Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato"

Presentazioni simili


Annunci Google