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La Consulenza Tecnica ed il ruolo del Dottore Commercialista nel processo civile Cosenza 19 Aprile 2012 dott.ssa Renata Carrieri.

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1 La Consulenza Tecnica ed il ruolo del Dottore Commercialista nel processo civile Cosenza 19 Aprile 2012 dott.ssa Renata Carrieri

2 Consulente tecnico del giudice Il consulente tecnico è un organo giudiziario individuale al quale il Giudice può rivolgersi nello svolgimento della propria attività, quando l'oggetto della lite implichi questioni non risolvibili in base alle nozioni di comune esperienza. Nel giudizio civile si distingue tra Consulente tecnico del giudice, o Consulente tecnico d'ufficio (CTU), e Consulente tecnico di parte (CTP). Compito del consulente è quindi quello di rispondere in maniera puntuale e precisa, ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d’Ufficio.

3 Consulente tecnico I Consulenti Tecnici d'Ufficio sono iscritti - dopo una procedura di accertamento dell'esperienza - all'interno di specifici Albi, suddivisi per categorie (ad esempio: Architetti, Ingegneri, Dottori Commercialisti, Geometri, Agronomi, Grafologi, ecc) tenuti dai Tribunali.

4 FAC SIMILE DOMANDA Ill.mo Signor Presidente del Tribunale Cosenza _l_sottoscritt_________________________________nat_a____________il____ ____ residente a ______________________________alla via_________tel.___________ CHIEDE alla S.V. Ill.ma di essere iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio di codesto Tribunale nella categoria (indicare categoria)___________________ Con ossequio Cosenza, lì_____________ Firma

5 Iscrizione Albo consulenti tecnici Documentazione richiesta: 1. Domanda diretta al Presidente del Tribunale di Cosenza (in bollo da € 14,62) 2. Dichiarazione sostitutiva di Certificazione (in bollo da € 14,62) 3. Fotocopia documento riconoscimento 4. Versamento Tasse Concessioni Governative 5. Pagamento diritti cancelleria da versarsi con marche all’atto della presentazione della domanda

6 L'Albo diviso per categorie, cioè per discipline o gruppo di discipline, deve essere istituito presso ogni Tribunale. Esso è tenuto a cura del Presidente del Tribunale ed è formato da un Comitato tra cui figurano il Presidente dell'Ordine o del Collegio a cui appartiene la categoria di esperti della cui iscrizione si tratta. L’albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato deve provvedere alla revisione dell’albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti di legge o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio.

7 L'iscrizione all'albo è possibile se sussistono particolari requisiti: competenza tecnica, specchiata condotta morale. Nella scelta dei consulenti tecnici d'ufficio il Giudice generalmente si avvale dell'Albo dei periti che è un registro nel quale sono iscritti i nomi delle persone, fornite di particolari competenze professionali e tecniche alle quali il giudice può affidare l'incarico di effettuare perizie utili ai fini del giudizio.

8 Il Giudice, dunque, dispone con Ordinanza la consulenza tecnica e nomina del CTU, fissa l’udienza nella quale lo stesso presterà il giuramento si vedrà formulato il quesito. L’udienza sarà notificata all’interessato a cura del cancelliere ed egli potrà rinunciare alla nomina comunicando al giudice nei tre giorni precedenti l’udienza e giusto motivandola.

9 L’Ordinanza oltre a designare il nominativo del consulente ed a fissare l’udienza di comparizione per il giuramento, può indicare già i quesiti da demandargli, adempimento questo che può essere effettuato anche direttamente all’udienza in cui viene raccolto il giuramento alla presenza delle parti, il cui contributo nella fissazione dell’indagine può essere utile.

10 Conferimento dell’incarico e giuramento Il Giudice, dopo il giuramento ed aver formulato il quesito, dovrà fissare tempi e le modalità di svolgimento dell’incarico indicando data e luogo d’inizio delle operazioni peritali ed il lasso di tempo entro cui esse dovranno svolgersi. All’udienza fissata dal Giudice per la nomina, preventivamente notificata, il CTU, ai sensi dell’art. 193 c.p.c., giura di “bene fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità”.

11 In questa sede, in genere, viene fissato anche l’anticipo spese da corrispondere al CTU al primo accesso, al fine di consentirgli di iniziare il lavoro. Nominato il CTU, la parte può farsi assistere da un consulente tecnico di parte, che ne assume appunto la difesa sotto il profilo strettamente tecnico e la cui designazione può avvenire solo entro il termine appositamente assegnato dal G.I.

12 Consulente tecnico di parte Le parti hanno facoltà di nominare consulenti di parte, che affiancano il consulente d’ufficio nel compimento delle operazioni peritali. Sostanzialmente, il consulente di parte svolge un ruolo che lo avvicina a quello del difensore, fornendo alla parte che l’ha nominato le proprie cognizioni tecniche sui fatti oggetto del consulenza tecnica d’ufficio. Si può quindi definire un difensore tecnico, contrapposto all’avvocato, difensore giurista.

13 Consulente tecnico di parte La nomina di un consulente di parte presuppone necessariamente che il Giudice abbia nominato un consulente d’ufficio, anche se nulla vieta che una parte sia di fatto assistita da un consulente di fiducia privo di legittimazione processuale. Il consulente di parte può essere nominato entro il termine indicato dal Giudice istruttore nel provvedimento di nomina del consulente tecnico d’ufficio. Peraltro, tale termine non è perentorio e dunque la parte può nominare in un momento successivo il proprio consulente, il quale ovviamente parteciperà alle operazioni dal momento in cui viene designato.

14 Il CTU è vincolato unicamente dalla richiesta fattagli dal Giudice e non è tenuto, invece, ad eseguire gli accertamenti sollecitati dal consulente di parte che talvolta tende a deviare l’attenzione del consulente d’ufficio dai quesiti conferitigli. In ogni caso, laddove, durante l’effettuazione delle operazioni peritali, sorgano delle questioni relative ai poteri ed ai limiti dell’incarico affidato al consulente, questi deve informare il Magistrato, salvo che le parti non vi provvedano direttamente con proprio ricorso. Tuttavia l’attività del consulente non viene sospesa de iure, ma solo, eventualmente, per motivi di opportunità, ed all’esito del procedimento, il giudice, sentite le parti, emana i provvedimenti che ritiene più opportuni.

15 La facoltà di raccolta di informazioni, di chiarimenti, di materiale documentale non può riguardare fatti ritenuti rilevanti a giudizio del CTU, ma deve essere strumentale all’accertamento di dati di fatto tecnici connessi col quesito, senza che egli possa supplire a carenze probatorie delle parti o raccogliere delle vere e proprie testimonianze. Infatti, anche le informazioni ottenute da terzi costituiscono dei meri indizi, come tali utilizzabili nel procedimento decisorio, sempre che ne risulti la fonte e la possibilità anche per le parti di verificarne la provenienza e l’attendibilità.

16 Verbale di inizio delle operazioni peritali Oggi Marted ì 26 (ventisei) Gennaio 2010 alle ore 16:00, presso lo studio della dott.ssa Renata Carrieri, sito in …………….., in conformit à a quanto stabilito nel verbale di udienza del 19 Gennaio u.s., hanno inizio le operazioni peritali relative alla causa n. …………RGAC: Sono presenti: il CTU, dott.ssa Renata Carrieri per parte attrice: nessuno è presente per parte convenuta: nessuno è presente. Il CTU d à lettura del quesito posto dal Giudice: “…..si quantifichi l ’ esatto dare – avere tra le parti secondo i seguenti criteri di calcolo: 1. per quanto attiene alla decorrenza delle valute, si faccia riferimento alla data effettiva in cui la banca ha perduto o ha acquistato la disponibilit à del denaro, cio è alla data effettiva dell ’ operazione dare – avere contabilizzata sull ’ estratto conto; 2. per quanto attiene alle voci di spesa, si sottraggono dal saldo di conto corrente le somme annotate a titolo commissione di massimo scoperto, di chiusura conto corrente e/o di apertura di credito; 3. per quanto attiene al tasso di interesse, si applichi sul saldo (debitore e/o creditore) di conto corrente l ’ interesse legale di tempo in tempo vigente, senza alcuna capitalizzazione, neppure annuale ”. Analizzati i quesiti, il Consulente procede ad esaminare gli atti ed i documenti di causa contenuti nei fascicoli di parte. Le operazioni peritali hanno termine alle ore 17:00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. Il CTULe Parti dott.ssa Renata Carrieri

17 Redazione della consulenza A norma dell’art. 195 c.p.c., mentre per le indagini compiute con l’intervento del Giudice istruttore, si forma a cura del cancelliere processo verbale il cui contenuto è espressamente disciplinato dall’art. 126 c.p.c., il consulente deve redigere relazione in merito alle indagini compiute senza l’intervento del Giudice in cui devono essere riportate tutte le informazioni raccolte anche allo scopo di rendere edotte le parti dei risultati raggiunti.

18 La relazione assume, quindi, di regola la forma scritta, anche se può in linea teorica essere espletata validamente anche in forma orale (Cass. 9 luglio 1983, n. 4637 che fa leva sul disposto letterale dell’art. 62 c.p.c.). In relazione alle suddette attività difensive il consulente deve inserire nel proprio elaborato le osservazioni e le istanze delle parti, ma l’omissione, secondo la giurisprudenza, non comporta la nullità della consulenza, purchè il consulente ne abbia tenuto conto durante la redazione del proprio atto.

19 Deposito della consulenza tecnica La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine assegnato nel verbale di conferimento dell’incarico (art. 195 comma 3° c.p.c.) e, in caso di mancato deposito nel predetto termine ordinatorio, può essere fatta valere la nullità relativa della consulenza, sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva alla scadenza del termine medesimo; inoltre nella suddetta ipotesi la parte interessata può sollecitare la sostituzione del consulente, a norma dell’art. 196 c.p.c..

20 Poichè, oltre alla nullità appena evidenziata, è prevista, nel caso di ritardato deposito della consulenza, anche una riduzione del compenso del consulente tecnico (art. 8 L. 8\7\1980 n. 3 19 che stabilisce la riduzione di 1\4 degli onorari e la non retribuibilità delle vacazioni maturate successivamente alla scadenza del termine), è bene che il consulente, prima della scadenza del detto termine, chieda al Giudice, a mezzo di apposita istanza scritta depositata in cancelleria, una proroga laddove non riesca a completare la propria relazione e a provvedere al relativo deposito nel termine fissato sempre che ciò dipenda da circostanze sopravvenute, impreviste e non imputabili al consulente. In ogni caso la proroga va chiesta, per iscritto, prima della scadenza del termine assegnato e deve essere motivata sulla scorta di quanto appena evidenziato.

21 Espletato l’incarico da parte del CTU, può sorgere per le parti la necessità di contestarne gli esiti di dimostrarne l’erroneità sotto il profilo sia valutativo, sia accertativo di nuovi fatti non allegati dalle parti. A tale proposito il magistrato concede termini alle parti per eventuali deduzioni e richieste di chiarimenti al CTU in merito al lavoro svolto. Se necessario il consulente dovrà fornire i chiarimenti richiesti dalle parti o intervenendo in udienza o in forma scritta.

22 Nel caso, poi, nel quale le parti abbiano formulato dei rilievi critici avverso la relazione di CTU, quando il Giudice li ritenga vaghi oppure inattendibili non deve disporre necessariamente altra consulenza d’ufficio ma nella motivazione della sentenza che accoglie le conclusioni del CTU deve esporre analiticamente le ragioni della propria scelta anche in comparazione con le singole critiche mosse dalle parti. A tale onere si può sottrarre solo quando le contestazioni siano generiche o del tutto non dimostrate, come nei casi di denunciata erroneità, scorrettezza, imprecisione, non accompagnati dall’indicazione dei punti contestati e delle ragioni di critica, oppure quando siano state formulate soltanto con la comparsa conclusionale, ossia dopo la precisazione delle conclusioni in difetto di contraddittorio con la controparte. in assenza di domande di assegnazione: 1. Dispone una vendita con incanto alle stesse condizioni; 2. Dispone una nuova doppia vendita a

23 Riforma del processo civile 2009 Modifiche riguardanti la CTU Modalità di nomina - Relazione (o processo verbale) Il Giudice nomina il CTU, formula i quesiti e fissa l’udienza per il giuramento; nell’ordinanza resa all’udienza fissata per il giuramento dovranno essere previsti tre termini: - il primo per l’invio alle parti costituite della relazione; - il secondo per l’invio delle osservazioni scritte dalle parti al CTU; - il terzo per il deposito della relazione, delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione sulle stesse.

24 Riforma del processo civile 2009 Altra importante modifica riguarda la vigilanza sulla distruzione degli incarichi. Il nuovo art. 23 delle disp. att. c.p.c. stabilisce che a nessuno dei consulenti iscritti possono essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affiati all’ufficio. Il Presidente del Tribunale dovrà garantire che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici. Modifiche riguardanti la CTU

25 Liquidazione dei compensi Per quanto riguarda gli onorari dei consulenti si fa riferimento al D.M. 30 05-2002, nonché la Decreto 2 settembre 2010, n. 169. Vi provvede con decreto motivato il Giudice che ha nominato il CTU, previo riscontro fra l’istanza e l’attività svolta, distinguendo gli onorari, le indennità e le spese, ed indicando a carico di quale parte va posto nel corso del giudizio in via provvisoria il relativo onere, tenendo conto dell’interesse processuale a chiedere l’atto o all’accertamento dei fatti attuato mediante CTU.

26 Questo decreto viene comunicato dalla cancelleria alle parti ed al CTU e costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte onerata del pagamento. In mancanza di decreto, la liquidazione verrà operata con la sentenza conclusiva, che può modificare anche il soggetto a carico del quale va posto il pagamento dei compensi e delle spese in favore del CTU sempre in ragione del principio della soccombenza.

27 Responsabilità civile del C.T.U. Il Consulente tecnico nello svolgimento dell’incarico ha l’obbligo di attenersi alle norme deontologiche generali proprie dell’Ordine professionale di appartenenza: Indipendenza professionale ed intellettuale Competenza specifica Obiettività Correttezza e trasparenza del proprio lavoro Diligenza e scrupolosità nello svolgimento dell’incarico

28 L’attività di controllo e di vigilanza sull’operato dei Consulenti Tecnici viene esercitata dal Presidente del Tribunale, il quale d’ufficio o su istanza del Procuratore della Repubblica o del Presidente dell’’associazione professionale può promuovere procedimenti disciplinare nei confronti dei consulenti.

29 Sanzioni disciplinari Ai consulenti posso essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: Avvertimento Sospensione dall’Albo Cancellazione dall’Albo

30 Falsi in perizia - Si concretizza nell’ipotesi in cui il Consulente tecnico d’ufficio dia pareri o interpretazioni mendaci o affermi fatti non conformi al vero; - il Consulente tecnico d’ufficio nasconda al Giudice la sua incompetenza nell’oggetto della perizia o taccia sull’esistenza di causa di incapacità naturale o legale di incompatibilità o di ricusabilità: - affermazioni di cose non vere o intervento materiale nella distruzione di prove incorrendo nel delitto di frode processuale previsto dall’art. 374 c.p. (reclusione).


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