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Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 La nuova legge regionale in materia di commercio al dettaglio su area privata Linee guida Belluno 22 febbraio 2013.

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1 Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 La nuova legge regionale in materia di commercio al dettaglio su area privata Linee guida Belluno 22 febbraio 2013

2 La nuova legge attua una riforma generale della normativa in materia di commercio al dettaglio in sede fissa ed è caratterizzata da un approccio innovativo e qualitativo che consiste nel:  dedicare particolare attenzione alle politiche attive per la crescita ed il rilancio del settore;  dettare nuovi indirizzi insediativi per lo sviluppo della rete distributiva commerciale

3 La legge si pone in conformità con la normativa europea ed in particolare con la direttiva n. 123 del 2006 (c.d. Direttiva Servizi o Bolkestein) e con i principi di liberalizzazione e semplificazione dell’esercizio dell’attività economica, introdotti dagli interventi normativi statali del 2011 (in particolare il decreto legge n. 138 e il decreto n. 201, meglio noto come decreto Salva Italia).

4 FINALITA’ Salvaguardare la libertà d’impresa e garantire la concorrenza sia nell’accesso al mercato che nel suo funzionamento corretto e trasparente; Promuovere la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del commercio; Fondare lo sviluppo del sistema commerciale sul criterio del minor consumo del territorio, incentivando gli interventi di recupero e riqualificazione urbanistica; Rigenerare l’economia ed il tessuto sociale culturale urbano attraverso la valorizzazione del commercio nell’ambito dei centri storici e urbani;

5 Politiche attive per il commercio La nuova legge promuove un modello di sviluppo del settore volto a valorizzare il commercio nelle città, favorendo l’integrazione delle attività commerciali con le altre funzioni economiche, sociali e culturali. Il commercio diviene fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione delle risorse del territorio per accrescerne l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali. Il nuovo modello di governance promuove la cooperazione fra soggetti pubblici e privati finalizzata alla riqualificazione urbanistica e all’animazione economica e sociale dei sistemi commerciali locali.

6 Politiche attive per il commercio INTERVENTI Programmi integrati di gestione e riqualificazione dei centri storici e urbani. Distretti del Commercio. Luoghi storici del commercio. Commercio tradizionale. Commercio elettronico. Modelli innovativi per modernizzazione del settore. Contributo di sostenibilità a carico del soggetto cui viene rilasciata un’autorizzazione per grande struttura di vendita. Agevolazioni per l’accesso al credito a favore delle PMI commerciali che operano nei centri storici e urbani. Per il perseguimento delle politiche attive è istituito il Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali

7 Definizioni Nuovi limiti dimensionali Superficie di vendita Centro e parco commerciale Outlet e temporary store Centri storici e urbani Motivi imperativi di interesse generale Ampliamento Settori merceologici

8 Centri storici e urbani Centri storici: sono definiti dalla legge regionale urbanistica ( articolo 40 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11) e corrispondono agli «agglomerati insediativi urbani che conservano nell’organizzazione territoriale, nell’impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali». Centri urbani: la definizione data dalla nuova legge parte dall’attuale definizione di centro abitato ai sensi del Codice della strada escludendo le zone produttive e le zone prive di opere di urbanizzazione e di edificazione. Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale

9 MONITORAGGIO Prosegue con la nuova legge l’attività di monitoraggio della consistenza della rete distributiva commerciale veneta, relativa agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita, ubicati all’esterno di grandi strutture di vendita in forma di centro o parco commerciale. La rilevazione presso i Comuni ha cadenza annuale, riferita al 31 dicembre di ciascun anno.

10 Grandi Strutture di Vendita Hanno superficie di vendita superiore a 2500 mq e possono configurarsi in forma di struttura singola oppure in forma di centro o parco commerciale. Nei centri storici: sono insediate senza necessità di una variante di localizzazione e con possibilità di definire con apposita convenzione la dotazione di parcheggi, l’accessibilità pubblica e privata, i percorsi veicolari e pedonali. L’autorizzazione commerciale è rilasciata direttamente dal SUAP del Comune. Al di fuori dei centri storici: sono localizzate in aree classificate idonee dallo strumento urbanistico comunale sulla base di criteri regionali approvati con apposito regolamento. I criteri regionali incentivano la localizzazione all’interno dei centri urbani e favoriscono gli interventi di recupero e riconversione di strutture o aree dismesse e degradate. L’autorizzazione commerciale è rilasciata dal SUAP previa conferenza di servizi fra Comune, Provincia e Regione, che delibera a maggioranza e in presenza del parere favorevole della Regione. Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale

11 Grandi Strutture di Vendita Gli enti locali hanno l’obbligo di adeguare i propri strumenti urbanistici e territoriali al regolamento regionale entro un termine prestabilito. In attesa dell’adeguamento: a ) non è consentita l’approvazione di varianti per individuazione di nuove aree commerciali per grandi strutture o per ampliare le aree esistenti; b) l’autorizzazione commerciale per grandi strutture in aree già classificate dallo strumento urbanistico vigente a destinazione commerciale per grandi strutture di vendita è rilasciata previa verifica da parte della conferenza di servizi di compatibilità dell’area con i criteri fissati dalla Regione nel regolamento;

12 Medie strutture di vendita Hanno una superficie compresa fra 251 e 2500 mq e possono configurarsi in forma di struttura singola oppure in forma di centro commerciale. Con superficie di vendita fino a 1500 mq: possono insediarsi in tutto il territorio comunale purché urbanisticamente compatibili. Sono soggette a SCIA da presentarsi al SUAP. Con superficie di vendita superiore a 1500 mq: possono essere insediate nei centri storici o, al di fuori, in aree classificate idonee dallo strumento urbanistico comunale sulla base di criteri contenuti nel regolamento regionale. Sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP.

13 Cosa succede in attesa del regolamento regionale e del successivo adeguamento dello strumento urbanistico comunale? A) Medie strutture di vendita con superficie superiore a 1500 mq In attesa del regolamento regionale e del successivo adeguamento dello strumento urbanistico comunale, il rilascio dell’autorizzazione è consentito solo nel caso di interventi di recupero e riqualificazione urbanistica

14 Cosa succede in attesa del regolamento regionale e del successivo adeguamento comunale? B) Grandi strutture di vendita (GSV) In attesa del regolamento regionale non è consentito il rilascio di autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita, fatta eccezione per le ipotesi disciplinate dalle norme transitorie Successivamente al regolamento, nelle more dell’adeguamento dello strumento urbanistico comunale la conferenza di servizi verifica la compatibilità dell’area urbanisticamente idonea all’insediamento della GSV alla data del 1 gennaio 2013 con i criteri del regolamento. n.b. Per le GSV, escluse quelle contemplate dalle norme transitorie e quelle da ubicarsi nei centri storici, occorre attendere anche la nuova disciplina del procedimento di conferenza di servizi

15 Procedimenti amministrativi disciplinati dalla nuova legge Scia Tutte le fattispecie relative agli esercizi di vicinato (esclusi gli esercizi inseriti all’interno di medi centri commerciali con superficie superiore a mq. 1.500 e all’interno di grandi strutture di vendita in forma di grande centro commerciale o parco commerciale) Tutte le fattispecie relative alle medie strutture di vendita con superficie di vendita non superiore a mq. 1.500 S ubingresso, mutamento del settore merceologico, modifica della ripartizione interna, riduzione della superficie di vendita delle medie strutture con superficie di vendita superiore a mq. 1.500 e delle grandi strutture di vendita La cessazione e la sospensione dell’attività sono soggette a comunicazione

16 Procedimenti amministrativi disciplinati dalla nuova legge Autorizzazione Apertura, ampliamento, trasferimento, trasformazione di tipologia delle medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 1.500 e delle grandi strutture di vendita Nota Per le grandi strutture di vendita, l’autorizzazione commerciale costituisce il presupposto per il titolo edilizio. Per le medie strutture con superficie di vendita superiore a mq. 1.500, il titolo edilizio costituisce il presupposto per l’autorizzazione commerciale.

17 Sono considerate di rilevanza regionale: Aperture ed ampliamenti consistenti di grandi strutture con superficie superiore a 15.000 mq. in aree classificate idonee per l’insediamento di grandi strutture Qualora si renda necessaria apposita variante urbanistica di localizzazione, il limite dimensionale scende a 8.000 mq. Sono considerate, altresì, di rilevanza regionale le aperture di grandi strutture ricomprese negli ambiti ritenuti strategici dal regolamento regionale e qualora si renda necessaria apposita variante localizzativa. Interventi di rilevanza regionale

18 Gli interventi di rilevanza regionale sono soggetti ad un Accordo di programma promosso dalla Regione. Per addivenire all’Accordo, la Regione indice una conferenza di servizi a cui partecipano necessariamente il Comune e la Provincia. La conferenza delibera a maggioranza ed in presenza del parere favorevole del Comune e della Regione. L’accordo sostituisce tutti gli atti di competenza delle singole amministrazioni, ivi compresa l’autorizzazione commerciale.

19 Norme transitorie 1. I procedimenti di autorizzazione per grandi strutture non soggetti a sospensione per effetto della legge regionale n. 30 del 2011 sono disciplinati secondo le disposizioni della legge regionale n. 15 del 2004 2. I procedimenti di autorizzazione per grandi strutture soggetti a sospensione per effetto della legge regionale n. 30 del 2011 sono disciplinati secondo le nuove disposizioni di legge. Fanno eccezione le domande relative a concentrazioni, accorpamenti e mutamenti del settore merceologico, che procedono ai sensi della legge regionale n. 15 del 2004.

20 Norme transitorie 3. Sono consentiti ampliamenti nella misura non superiore al 20% e comunque entro il limite di 2.500 mq delle grandi strutture di vendita e parchi commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore della nuova legge, a condizione che vi sia la conformità urbanistica, che la domanda sia presentata nel termine perentorio di 60 gg dall’entrata in vigore della legge e che i lavori vengano iniziati entro 60 gg dal rilascio dell’autorizzazione. Le domande di autorizzazione sono esaminate dalla conferenza di servizi prevista dalla legge regionale n. 15 del 2004.

21 Norme transitorie 4. La nuova legge regionale prevede la riqualificazione delle strutture di vendita sulla base dei nuovi limiti dimensionali stabiliti all’articolo 3. A tal fine occorre che il Comune proceda con un’apposita ricognizione delle strutture di vendita. N.B. le grandi strutture di vendita con superficie non superiore a mq. 2.500 mantengono la loro qualificazione.


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