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Obiettivi e struttura della lezione “La dimensione internazionale della CSR e l’ impatto delle scelte etiche nel contesto globale” Obiettivo della lezione.

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Presentazione sul tema: "Obiettivi e struttura della lezione “La dimensione internazionale della CSR e l’ impatto delle scelte etiche nel contesto globale” Obiettivo della lezione."— Transcript della presentazione:

1 Obiettivi e struttura della lezione “La dimensione internazionale della CSR e l’ impatto delle scelte etiche nel contesto globale” Obiettivo della lezione Fornire un quadro sintetico di riferimento dei principali strumenti internazionali e/o europei di regolamentazione e implementazione di comportamenti socialmente responsabili, derivanti sia da atti normativi che da accordi volontari tra stati e/o organismi internazionali. Struttura della lezione -Analisi di alcune CSR Public Policies nell’Unione Europea al 2014 -DIRETTIVA 2014/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2014 recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni -Esempi di effetti prodotti da approcci etici in contesti globali

2 CSR Public Policies nell’Unione Europea al 2014: Punto di partenza: “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility (COM(2011)681)” - Enfasi sulla condotta responsabile del business indicata nella policy agenda dell’UE. La strategia descrive le modalità in cui i business possono beneficiare dalla CSR ed apportare valore alla comunità. - Corporate Social Responsibility_Definizione della Commissione UE: “the responsibility of enterprises for their impacts on society”, evoluzione rispetto all’approccio precedente: attraverso la CSR, le imprese integrano le tematiche sociali ed ambientali nelle proprie attività e nelle interazioni con i propri stakeholders su base volontaria. - Un crescente numero di attività imprenditoriali sceglie di porre le strategie di CSR al centro del proprio modello di business.

3 CSR Public Policies nell’Unione Europea al 2014: Strumento di analisi delle policies di alcuni stati membri: “CSR_National Public Policies in the EU_2014” Descrizione di un’ampia gamma di iniziative di CSR government-driven che vanno da implementazioni più “soft” (as es. attività divulgative finalizzate ad accrescere la consapevolezza per tali questioni) ad azioni più incisive determinate da guidelines governative e orientate ad una vera e propria regolamentazione in determinati ambiti. Conseguenza: dimensione unicamente “volontaristica”? Commissione UE e lo European Multistakeholder Forum on CSR: - fornisce uno spazio di dialogo tra stakeholders europei sugli sviluppi in materia di CSR e politiche europee volte a tale fine. -opera attraverso un comitato di coordinamento in cui in sono rappresentati organizzazioni economiche, sindacati, organizzazioni non governative ed altri gruppi di interesse. La commissione UE ospita la seduta plenaria del Forum.

4 CSR Public Policies nell’Unione Europea al 2014: Priorità Comuni ai Paesi UE relative alla CSR In ciascuno stato membro dell’UE lo sviluppo di iniziative di CSR è condizionato da una serie di fattori politici, economici, culturali e istituzionali che determinano le relative priorità di intervento.

5 CSR Public Policies nell’Unione Europea al 2014: Priorità Comuni ai Paesi UE relative alla CSR: - integrare, uniformare o strutturare le policy nazionali in base agli approcci globali alla CSR; - incrementare l’enfasi su business e diritti umani e la gestione responsabile della catena di approvvigionamento; - misure di supporto alle PMI nello sviluppo dell’approccio CSR; - politiche sociali e di impiego finalizzate all’inclusione sociale; - consapevolezza del consumatore e promozione responsabile del business; - reporting e disclosure da parte di imprese di grandi dimensioni in merito alla propria performance in termini di CSR; - public procurement sostenibile: sviluppo da parte di alcune PA di strumenti capaci di garantire procedure di appalto e fornitura “responsabili” (caso linee guida del governo italiano); - investimenti socialmente responsabili; - obblighi di rendicontazione finanziaria e anti-corruzione; - cambiamento climatico e sostenibilità ambientale.

6 CSR Public Policies nell’Unione Europea al 2014: Allineamento con gli approcci CSR a livello Globale Adesione a standard internazionali ed Europei Obiettivo: incentivare le imprese UE ad uniformarsi e agire in conformità alle guidelines di CSR internazionalmente riconosciute, quali: Linee-Guida OCSE per le imprese multinazionali 10 principi dello UN Global Compact; (su Diritti Umani, Lavoro, Anti-corruzione, Ambiente) UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP); ILO Tri-partite Declaration of Principles on Multinational Enterprises and Social Policy; ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility.

7 CSR Public Policies nell’Unione Europea al 2014: Allineamento con gli approcci CSR a livello Globale 1.Linee-Guida OCSE per le imprese multinazionali (dal 1976): -Annesse alla Dichiarazione OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese multinazioali. Sono raccomandazioni che forniscono principi e standard per una condotta di business responsabile delle multinazionali operanti in/o da paesi aderenti alla dichiarazione:

8 CSR Public Policies nell’Unione Europea al 2014: Encouraging socially-responsible behaviour in supply chain management; Disclosure of information on social and environmental performance, observance of codes of conduct and relationships with stakeholders; Respect for human rights; Respect for basic individual and collective labour rights; Protection of the environment and public health and safety; Combatting corruption; Respect for consumer health and safety; Transfer and diffusion of science and know how, with due regard to the protection of intellectual property rights; Prevention of anti-competitive practices; Contribution to public finances of the host country.

9 CSR Public Policies nell’Unione Europea al 2014: Allineamento con gli approcci CSR a livello Globale: 2. UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP), adottati nel 2011 e fondati sul riconoscimento: di obblighi degli stati di rispetto, protezione e garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali; del ruolo delle imprese come organismi specializzati della società, vincolate ad un comportamento conforme a tutte le leggi applicabili in materi adi diritti dell’uomo; della necessità di associare diritti ed obblighi ad un adeguato ed efficace sistema sanzionatorio qualora si incorra in violazioni. 3. ISO 26000: standard per la responsabilità sociale di tutte le organizzazioni, prodotto dall’ International Standards Organisation nel 2010. Per assicurare un livello di uniformità ha sottoscritto accordi con l’ILO, il Global Compact, la Global Reporting Initiative (GRI) e l’OCSE. ISO 26000 non fornisce modalità di reporting della performance socialmente responsabile, bensì una struttura per organizzare le proprie attività così da misurarle secondo le indicazioni del GRI.

10 CSR Public Policies nell’Unione Europea al 2014: Analisi di alcune CSR Public Policies nell’Unione Europea al 2014: 1.CSR Reporting e Disclosure 1.Approccio CSR in merito al contrasto dei fenomeni di Cambiamento Climatico ed alla Sostenibilità Ambientale 2.Investimenti Socialmente Responsabili 3.Business e Diritti Umani, e Gestione “Responsabile” della Catena di Approvvigionamento

11 CSR Public Policies nell’Unione Europea al 2014: 1.CSR Reporting e Disclosure Enti (non profit) per i quali la rendicontazione sociale è obbligatoria, secondo la legislazione italiana: enti non commerciali che effettuano raccolte di fondi; fondazioni bancarie; imprese sociali; pubbliche amministrazioni Direttiva 2014/95/UE sulla “non-financial disclosure”: DIRETTIVA 2014/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2014 recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni

12 Direttiva 2014/95/UE sulla “non-financial disclosure”: 1.CSR Reporting e Disclosure Direttiva 2014/95/UE sulla “non-financial disclosure”: DIRETTIVA 2014/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2014 recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento)

13 Direttiva 2014/95/UE sulla “non-financial disclosure”: La direttiva 2014/95/UE modifica la direttiva 2013/34/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento

14 Direttiva 2014/95/UE sulla “non-financial disclosure”: Novità: -Ampliamento delle Categorie di Imprese interessate inserito l'articolo 19 bis Dichiarazione di carattere non finanziario Le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500 includono nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui:

15 Direttiva 2014/95/UE sulla “non-financial disclosure”: a) una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa; b) una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate; c) il risultato di tali politiche; d) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa; e) gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa. Per le imprese che non applicano politiche in relazione a uno o più dei predetti aspetti, la dichiarazione di carattere non finanziario fornisce una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta. Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali (…) purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione nonché dell'impatto della sua attività.

16 Direttiva 2014/95/UE sulla “non-financial disclosure”: - Controllo e Revisione Gli Stati membri provvedono affinché i revisori legali o le imprese di revisione contabile controllino l'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario o della relazione distinta. Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni figuranti nella dichiarazione di carattere non finanziario o nella relazione distinta siano verificate da un fornitore indipendente di servizi di verifica. - Descrizione delle politiche in materia di diversità (modica art. 20) g) una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dall'impresa relativamente ad aspetti quali, ad esempio, l'età, il sesso, o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. Se non è applicata alcuna politica di questo tipo, la dichiarazione contiene una spiegazione del perché di questa scelta; - Tali obblighi non si applicano alle piccole e medie imprese;

17 Direttiva 2014/95/UE sulla “non-financial disclosure”: -inserimento articolo 29 bis: Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (analogo contenuto ma riferito al “gruppo”); - la possibilità di introdurre l'obbligo per le imprese di grandi dimensioni di pubblicare su base annuale una relazione paese per paese, per ciascuno Stato membro e ciascun paese terzo in cui operano, che contenga come minimo informazioni in merito agli utili realizzati, alle imposte pagate sugli utili e alle sovvenzioni pubbliche ricevute. - Articolo 2 Orientamenti in materia di comunicazione: La Commissione elabora orientamenti non vincolanti sulla metodologia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, compresi gli indicatori fondamentali di prestazione generali e settoriali, al fine di agevolare la divulgazione pertinente, utile e comparabile di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese. Nell'elaborazione di tali orientamenti, la Commissione consulta i portatori di interesse. La Commissione pubblica gli orientamenti entro il 6 dicembre 2016.

18 Direttiva 2014/95/UE sulla “non-financial disclosure”: -Revisione La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva che ne esamini, fra altri aspetti, l'ambito di applicazione, con particolare riferimento alle imprese di grandi dimensioni non quotate in borsa, l'efficacia e il livello di orientamenti e metodi forniti. Tale relazione è pubblicata entro il 6 dicembre 2018 ed è corredata, se del caso, di proposte legislative. - Recepimento: Gli Stati Membri devono conformarsi alla presente direttiva entro il 6 dicembre 2016; a decorrere dall'esercizio avente inizio il 1° gennaio 2017 o durante l'anno 2017. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

19 Esempi di effetti prodotti da approcci etici: : Osservazioni: Articolo dell’Economist sui limiti e la portata degli obblighi sempre più stringenti di trasparenza per le imprese multinazionali The Economist_Dec 13th 2014 | Corporate transparency The openness revolution. As multinationals are forced to reveal more about themselves, where should the limits of transparency lie? “The currency of leadership is transparency” (Howard Schultz, Starbucks Chairman & CEO) NGOs: “Transparency International (TI)” e “Global Witness”.

20 Esempi di effetti prodotti da approcci etici: :

21 CSR Public Policies nell’Unione Europea al 2014: 2. Approccio CSR in merito al contrasto dei fenomeni di Cambiamento Climatico ed alla Sostenibilità Ambientale - In base a linee guida emanate dall’OCSE e dall’ONU

22 CSR Public Policies nell’Unione Europea al 2014: 3. Investimenti Socialmente Responsabili -UN Principles for Responsible Investment (UN PRI) -Governo Francese: legislazione vincolante per le società di gestione dei capitali, di accountability delle modalità di adozione e applicazione dei criteri di sostenibilità nelle scelte di investimento

23 Esempi di effetti prodotti da approcci etici: (Barack Obama e Xi Jinping, Pechino 12.11.2014)

24 Esempi di effetti prodotti da approcci etici: Accordo US-China sulla riduzione di emissioni di gas serra: Accordo del 12 novembre 2014 tra Stati Uniti e Cina sulla riduzione delle emissioni di gas serra è stato raggiunto a margine del vertice APEC (Asian-Pacific Economic Cooperation) di Pechino. -Gli Stati Uniti si impegnano a ridurre le proprie emissioni del 26-28 % entro il 2025, rispetto ai livelli del 2005; -la Cina si impegna a stabilire un picco massimo di emissioni di gas serra entro il 2030 e possibilmente prima -senza precisare target quantitativi di riduzione- e ad aumentare la produzione di energia da fonti non fossili al 20% di qui al 2030. - Asimmetria degli impegni definiti dai due paesi: gli US fanno riferimento ai livelli di CO2, la Cina alla struttura energetica. (NB. Nessuno dei due paesi ha ratificato il protocollo di Kyoto!)

25 Esempi di effetti prodotti da approcci etici: -Bank of England si è interrogata sul rischio economico della bolla del carbonio: è la prima banca nazionale a farlo. Il problema della bolla del carbonio, già oggetto della preoccupazione di Ong ambientaliste e parte del mondo della finanza, per la prima volta viene affrontato ufficialmente da una banca nazionale. -Le istituzioni finanziarie si stanno rendendo conto dell'insostenibilità degli investimenti in fossili, non solo ambientale, ma anche economica. Il problema è quello dei cosiddetti stranded asset legati alla 'bolla del carbonio': gran parte degli investimenti in carbone, petrolio e gas, rischiano di rivelarsi disastrosi a causa delle politiche per ridurre le emissioni e della decarbonizzazione del sistema energetico in atto. Di conseguenza la Banca d'Inghilterra si impegna ad analizzare il rischio finanziario che ciò comporta e a far avere al Dipartimento per l'Ambiente una relazione sul tema entro luglio 2015.

26 Esempi di effetti prodotti da approcci etici: -Se si adottassero le politiche necessarie a fermare il riscaldamento globale, secondo le stime del gruppo bancario HSBC, il valore di gran parte delle aziende delle fossili crollerebbe del 40-60%. -È questa la bolla del carbonio sulla quale stanno da tempo mettendo in guardia, oltre agli ambientalisti, i report di gruppi bancari e analisti come Citigroup, Deutsche Bank, Kepler Chevreux e Moody’s e che avrebbe effetti economici estremamente negativi considerando che la capitalizzazione legata alle risorse fossili è pari al 20-30% in piazze come Londra, Mosca, Toronto e San Paolo, e che Stati, enti locali e grandi fondi pensione hanno investito e continuano ad investire molto nelle fossili. -Proprio i fondi pensioni e quelli istituzionali, investitori più attenti ai rischi di lungo termine, sono tra i primi che hanno iniziato a disinvestire nelle fossili. Il più grande fondo pensione norvegese, KLP, che gestisce circa 73 miliardi di dollari, abbandonerà totalmente gli investimenti in carbone e sta valutando se liberarsi anche degli asset in petrolio e gas.

27 Esempi di effetti prodotti da approcci etici: Il Government Pension Fund Global, (Oil Fund), è il più grande fondo sovrano al mondo, con circa 857 miliardi di dollari gestiti, e nasce per reinvestire i proventi dell'estrazione di gas e petrolio nazionali ed ha appena pubblicato un report di un gruppo di esperti nominato dal governo di Oslo per valutare quale strategia adottare per tenere conto della sostenibilità economica e ambientale degli investimenti in fossili. -In passato il fondo aveva già escluso dai propri investimenti aziende controverse dal punto di vista etico, come quelle che producono tabacco o armi nucleari, o che violano i diritti umani o producono gravi danni ambientali. Il team di esperti convocato dal Ministero delle Finanze norvegese raccomanda di includere nelle linee guida per la valutazione e l'eventuale esclusione degli asset dal portfolio anche la voce “contributo al cambiamento climatico”. -Il report suggerisce un approccio di “active-ownership”, ovvero adoperarsi per influenzare le compagnie in cui si investe per spingerle a scelte più sostenibili, ma propone anche un meccanismo che escluda dal portfolio del fondo sovrano gli investimenti “gravemente dannosi per il clima”.

28 CSR Public Policies nell’Unione Europea al 2014: 4. Business e Diritti Umani, e Gestione “Responsabile” della Catena di Approvvigionamento - Assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, inclusi quelli relativi al lavoro (salario equo, libertà di associazione, etc.), alle garanzie di salute e sicurezza sul lavoro, assicurare il divieto di lavoro forzato o minorile ed il rispetto dei cittadini delle comunità locali in cui opera l’impresa. - il caso Blood Diamonds e la Certificazione Conflict-free attraverso il Kimberley Process

29 Esempi di effetti prodotti da approcci etici:

30 Il Kimberley Process: -E’ un sistema di certificazione internazionale per i diamanti grezzi finalizzato ad accertare l’origine conflict free dei diamanti commerciati in tutto il mondo e, di conseguenza, a eliminare il legame tra il commercio di diamanti e l’acquisto di armi o equipaggiamenti militari, il traffico di droga e le gravi violazioni dei diritti dell’uomo; questo tipo di commercio è strettamente connesso ai conflitti armati e le guerre civili in alcuni paesi produttori. -Obiettivo primario è quello di impedire il sostegno finanziario, derivante proprio dalla commercializzazione dei dei diamanti, a tali conflitti armati. -I Paesi membri sono 54, rappresentativi di 81 stati (l’UE vi partecipa in rappresentanza di tutti i suoi stati membri) ed hanno situazioni molto diverse tra loro: Canada, Russia, Australia; Paesi quali Sierra Leone, Liberia, Costa d’Avorio, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Centroafricana, attraversati da sanguinosi conflitti; altri Paesi, come la Namibia, il Botswana e il Sudafrica, politicamente più stabili.

31 Esempi di effetti prodotti da approcci etici: Il Kimberley Process: -E’ operante dal 2003 (anno in cui i partecipanti si sono effettivamente uniformati alle disposizioni stabilite) e funziona attraverso un meccanismo di monitoraggio che denominato Peer Review System o Peer Review Mechanism che consiste nella presentazione di rapporti annuali ma soprattutto nelle visite e missioni di riesame: il gruppo di esperti sul monitoraggio visita lo Stato in questione e, con il consenso dello Stato stesso, controlla che sia adempiente agli obblighi del processo di Kimberley. -La disapplicazione di tali obblighi comporta l’espulsione dal sistema: non è più possibile commerciare diamanti con i partecipanti all’accordo. Ciò in virtù del divieto di commercio per i partecipanti con i non partecipanti: al di fuori del sistema non si possono né importare né esportare diamanti.

32 Esempi di effetti prodotti da approcci etici:


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