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Le Pari Opportunità in parole…. piccolo vocabolario di genere Provincia della Spezia – Assessorato alle Pari Opportunità.

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Presentazione sul tema: "Le Pari Opportunità in parole…. piccolo vocabolario di genere Provincia della Spezia – Assessorato alle Pari Opportunità."— Transcript della presentazione:

1 Le Pari Opportunità in parole…. piccolo vocabolario di genere Provincia della Spezia – Assessorato alle Pari Opportunità

2 Premessa Non si può verificare nessun cambiamento nel mondo senza mettere in discussione il ruolo delle donne nella società e senza che le donne siano protagoniste libere e responsabili nel lavoro, nella vita e nella politica. Nei processi di globalizzazione in atto caratterizzati dal ritorno della guerra, dalla militarizzazione dei territori, delle culture e delle menti, dall’ossessiva volontà di erigere nuovi muri contro ogni diversità, le donne con la loro stessa esistenza quotidiana portano alla luce le contraddizioni tra le scelte del capitalismo globale e i bisogni primari della collettività. La contraddizione di genere offre chiavi d’interpretazione fondamentali per capire i problemi della contemporaneità. Il conflitto di genere, se attivato consapevolmente e responsabilmente, modifica il modo di pensare e agire il cambiamento: la politica ne ha un bisogno sostanziale. Per questo l’obiettivo è quello di giungere ad una società che nel valorizzare le differenze, tra cui quelle di genere, si fondi sull’uguaglianza delle opportunità, sul confronto, la solidarietà e la comunicazione. Le donne devono informarsi ed essere informate sui loro diritti, ma anche sulle opportunità a disposizione nell’ambito della vita lavorativa e sociale. L’Ufficio Pari Opportunità ha voluto realizzare questo piccolo vocabolario con l’intento di fornire uno strumento di aiuto, un promemoria, un mezzo di informazione per chi si vuole avvicinare alle tematiche di pari opportunità e approfondirne la conoscenza. Questa pubblicazione vuole essere uno stimolo per avviare una riflessione più ampia sulle politiche di pari opportunità e iniziare a ragionare nei termini della cultura delle differenze, che non sono una debolezza, ma una risorsa da valorizzare. L’Assessore Provinciale alle Pari Opportunità

3 Analisi di Genere E’ lo studio delle differenze di genere tra uomini e donne all’interno dei ruoli tradizionalmente assegnati, in relazione alle diverse condizioni di vita, di lavoro, di partecipazione ai processi decisionali, di accesso alle risorse, di sviluppo. Audit di Genere Analisi di politiche e programmi applicati secondo criteri basati sul genere

4 Assessorato alle Pari Opportunità Nasce per promuovere e realizzare le pari opportunità tra donne e uomini, sostenendo ed incentivando, attraverso iniziative e progetti la valorizzazione delle differenze e specificità di genere, affinché uomini e donne possano accedere indistintamente alle medesime condizioni di vita, lavoro, istruzione e formazione. Competenze: - promuove la parità nella vita economica e sociale; - promuove il riequilibrio della rappresentanza nei processi decisionali; - promuove la parità di accesso e il pieno esercizio dei diritti sociali da parte di uomini e donne; promuove il superamento degli stereotipi, culturali e sociali, legati al genere.

5 Azioni positive Sono tutte quelle misure progettate e realizzate per destinatari specifici, finalizzate a prevenire e/o eliminare tutte le forme di discriminazione e a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità, passando quindi da una parità formale ad una sostanziale. Normativa di riferimento: Legge 125/91 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo – donna nel lavoro” Legge 215/92 “Azioni positive a favore dell’imprenditoria femminile” D.Lgs. 196/00 “Disciplina sull’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive”

6 Banca del tempo La Banca del Tempo è un sistema di rete di solidarietà fondata sullo scambio alla pari di prestazioni, attività, servizi e saperi, capaci di soddisfare bisogni legati alla vita quotidiana e al lavoro di cura. Chi aderisce alla banca specifica qual è il servizio che può offrire e acquisisce un credito di ore che potrà recuperare usufruendo delle ore depositate dagli altri aderenti alla banca. Normativa di riferimento: Legge 53/00 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”

7 Barriere invisibili Opinioni diffuse, atteggiamenti, mentalità e condizionamenti derivanti da pregiudizi e luoghi comuni, da norme o da stereotipi che impediscono la responsabilizzazione e la piena partecipazione delle donne nel lavoro e nella società.

8 Buone prassi Per buone prassi si possono intendere attività transnazionali di promozione, di sviluppo e di sperimentazione di metodi, strategie e azioni volte a favorire i cambiamenti di mentalità e a promuovere la dimensione di parità e di opportunità in settori specifici e nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio di tutte le politiche e azioni dell'Unione Europea e degli Stati Membri, nel rispetto delle rispettive competenze. Normativa di riferimento: Decisione 95/593/CE del 22/12/1995 del Consiglio della Comunità Europea

9 Comitato Provinciale Pari Opportunità Il Comitato è un organismo istituzionale rivolto ai dipendenti dell'Amministrazione, previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro degli Enti Locali, con funzione propositiva e consultiva. Sua funzione principale è quella di diffondere i principi di pari opportunità all'interno dell'Ente Provincia, allo scopo di promuovere condizioni di effettiva uguaglianza uomo - donna nelle posizioni di lavoro e di sviluppo professionale

10 Commissione Provinciale Pari Opportunità La Commissione è un organismo permanente, consultivo e di proposta del Consiglio e della Giunta provinciali. Esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per un raccordo con amministratori e consiglieri provinciali e con le donne elette negli Enti locali del territorio provinciale. Scopo principale della Commissione è quello di realizzare un'azione trasversale e congiunta in tutti i settori dell'Amministrazione provinciale, per affermare concretamente in ogni intervento di governo una cultura di effettiva parità e pari opportunità.

11 Conciliazione lavoro e famiglia Misure e interventi che prendono in esame i bisogni e le esigenze delle famiglie (es. congedi parentali, orario di lavoro flessibile…), proponendo soluzioni per la cura dei figli, degli anziani, di chi ha bisogno, agevolando la conciliazione tra la vita lavorativa e quella familiare.

12 Congedo per la formazione Le lavoratrici e i lavoratori subordinati possono chiederlo per completare il proprio percorso scolastico e per partecipare ad attività formative autonomamente scelte e non collegate a quelle provenienti dal datore di lavoro. La durata massima è di 11 mesi da utilizzare frazionati o continui nell’arco dell’intera vita lavorativa. Può essere richiesto solo dopo 5 anni di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, con un preavviso minimo di 30 giorni.

13 Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta o può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva. È un congedo non retribuito, non computabile nell’anzianità di servizio, non cumulabile con le ferie, con malattia e con altri congedi, non coperto a fini previdenziali. Il periodo può essere riscattato o si può scegliere di versare i relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. Durante il congedo viene garantita la conservazione del posto di lavoro.

14 Congedo parentale È il diritto dei lavoratori, uomini e donne, pubblici e privati, di astenersi dal lavoro per un periodo di tempo, per dedicarsi alla cura dei figli. Il congedo può essere richiesto nei primi 8 anni di vita del bambino/a; per un massimo di 6 mesi, continuativi o frazionati, da parte di ciascun genitore e per un periodo complessivo a coppia di 10 mesi. Esiste un premio se il papà usufruisce di almeno tre mesi di congedo: il suo massimo passa a 7 mesi e quello della coppia a 11. Durante il periodo di congedo, generalmente, il trattamento economico è pari al 30% della retribuzione.

15 Possono usufruire del congedo parentale anche le coppie di fatto, i single. Chi è single o chi lo diventa ha diritto ad usufruire di tutti i 10 mesi previsti per la coppia. Nel caso di parto gemellare i genitori hanno diritto al congedo per ciascun figlio. Normativa di riferimento: Legge 53/00 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” D.Lgs. N 151 del 26/03/01 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” D.Lgs. N 115 del 22/04/03 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53“ Norme specifiche previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di settore

16 Consigliera provinciale di parità È una figura istituzionale nominata dal Ministero del Welfare. Il suo compito è la tutela della donna nell’ambito lavorativo, incidendo sui fattori di ostacolo alla piena parità uomo – donna sul lavoro.Promuove l’occupazione femminile, attraverso la prevenzione e l’eliminazione degli ostacoli che possono discriminare le donne nell’accesso al lavoro e nei luoghi di lavoro. Normativa di riferimento: Legge 125/91 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo – donna nel lavoro” D.Lgs. 196/00 “Disciplina sull’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive”

17 Consulta Provinciale delle elette Organismo politico che comprende tutte le donne elette nel territorio provinciale. promuove e programma politiche rivolte al conseguimento dei principi di uguaglianza e di parità fra uomini e donne e individua nel riequilibrio della rappresentanza un utile strumento per l’attuazione delle politiche di parità.

18 Consulta Provinciale Femminile Organismo rappresentativo delle forze femminili sociali, economiche e politiche presenti sul territorio provinciale e ad esso aderenti. La finalità è quella di promuovere attività e iniziative sulla donna e i suoi ruoli sia nell’ambito della società, sia in quello della vita privata. E’ organo consultivo esterno dell’Amministrazione Provinciale.

19 Dati disaggregati in base al sesso Metodologia di raccolta e diffusione di dati ed informazioni statistiche tenendo conto delle differenze di genere (sono forniti dati specifici relativi alle donne e agli uomini).

20 Desegregazione del mercato del lavoro Insieme di politiche volte a ridurre o eliminare la segregazione occupazionale di genere, sia verticale che orizzontale, all’interno del mercato del lavoro.

21 Direttive sulla parità di trattamento Sono tutte le direttive comunitarie che prevedono la parità di trattamento tra uomini e donne, non solo a livello di retribuzione, come inizialmente era previsto dal Trattato di Roma, ma anche per quel che riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale e alle condizioni di lavoro, ai regimi obbligatori di sicurezza sociale, ai regimi professionali di sicurezza sociale, coloro che esercitano un’attività autonoma (ivi comprese le attività nel settore agricolo), le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e coloro che fruiscono di un congedo parentale.

22 Discriminazione Diretta: si verifica quando un soggetto,in situazione analoga, è trattato in maniera diversa e meno favorevole rispetto ad un altro, a causa dell’appartenenza ad un sesso. Indiretta: si verifica quando una legge, una disposizione, un criterio, una politica, una prassi, apparentemente neutri, pongono in una situazione di svantaggio un soggetto appartenente ad un sesso rispetto ad un uno dell’altro sesso. Non c’è discriminazione indiretta se la situazione di svantaggio deriva da fattori oggettivi, giustificati da una finalità legittima.

23 Normativa di riferimento Legge 125/91 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo – donna nel lavoro” Direttiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all’attuazione del principio di parità di trattamento tra donne e uomini. Tale Direttiva dovrà essere recepita dai singoli Stati membri entro il 5 ottobre 2005.

24 Disparità Situazione o atteggiamento significativamente diverso nei confronti di un singolo soggetto o di un gruppo, rispetto ad altri, in base a determinati criteri. Disparità tra i generi: disparità tra uomini e donne riscontrabili in ogni ambito, riguardo livelli di partecipazione, condizioni di accesso, avanzamento di carriera, diritti, retribuzione ed ogni altro tipo di prestazione.

25 Divario retributivo tra i sessi A parità di qualifica e mansione, consiste nella differenza retributiva tra uomini e donne.

26 Diversità Termine che indica le differenze tra soggetti per valori, atteggiamenti, orizzonti culturali, credenze, appartenenze etniche, orientamenti sessuali, capacità, abilità,conoscenze, competenze ecc. La diversità non è elemento di discriminazione, ma al contrario rappresenta una risorsa da tutelare e valorizzare. Ciascun individuo è unico perche diverso dagli altri.

27 Divisione del lavoro per sesso Divisione del lavoro, retribuito e non retribuito tra le donne e gli uomini, sia nella sfera privata che in quella pubblica.

28 Eguaglianza tra i sessi Uomini e donne sono uguali, hanno le stesse possibilità di sviluppare le proprie capacità, sono liberi di determinare le proprie scelte di vita, senza distinzioni o limitazioni dovute all’appartenenza all’uno o all’altro sesso. L’eguaglianza tra i sessi è sancita dall’art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana (eguaglianza formale e sostanziale).

29 Empowerment Il termine è stato introdotto nella IV Conferenza Mondiale dell’ONU sulle donne, svoltasi a Pechino nel 1995. La parola deriva dal verbo to empower, cioè dare, o darsi, acquisire potere. Indica tutte le misure, le politiche, le iniziative volte all’attribuzione di maggiori poteri e responsabilità alle donne nei processi decisionali, nella politica, nel mondo economico e sociale. Normativa di riferimento: Direttiva PCM. 27 Marzo 1997 (Direttiva Prodi)

30 Equality L’uso di questo termine ha suscitato discussioni nell’ambito della Piattaforma di Pechino. Significa uguaglianza. Nell’ambito della Piattaforma i Paesi che sostengono l’uso di questo termine, tra cui gli appartenenti all’Unione Europea, non lo intendono come negazione delle differenze, ma come pari opportunità nell’accesso a tutti i diritti: politici, sociali, economici, umani, riproduttivi, legali ecc.

31 Equity Significa equità, ovvero trattamento equo e giusto, ma all’interno di un diverso ruolo “naturale”.

32 Family Friendly Insieme di politiche e misure definite “amichevoli per la famiglia” che si propongono di favorire la conciliazione tra responsabilità professionali e familiari

33 Femminilizzazione della povertà Fenomeno che indica la crescente incidenza e prevalenza della povertà tra le donne rispetto agli uomini.

34 Flessibilità dell’orario di lavoro Formule d’orario che offrono diverse possibilità in relazione al numero di ore lavorate e soluzioni quali rotazioni, turni o organizzazioni del lavoro in base alla giornata, alla settimana, al mese o all’anno.

35 Genere Genere femminile e genere maschile, intesi come derivanti da un complesso di modelli culturali e sociali che caratterizzano ciascuno dei due sessi e ne condizionano il ruolo e il comportamento.

36 Gendere budgeting analysis Analisi del bilancio in un’ottica di genere Il gender budgeting è l’applicazione del principio di gender mainstreaming nella procedura di bilancio. Più semplicemente è l’analisi delle spese di un bilancio pubblico, con riferimento alle diversità di effetti che hanno per le donne e per gli uomini. Un’analisi di questo tipo non implica la produzione di bilanci separati per uomini e donne, né prevede l’aumento delle spese per programmi destinati alle donne.

37 La necessità di fare un’analisi di questo tipo dipende dal fatto che un bilancio non è uno strumento neutro, ma riflette la distribuzione di potere esistente nella società. Nel definire le politiche di entrate e di uscite, le autorità pubbliche di bilancio adottano specifiche decisioni che influiscono sulla società e sull’economia. Normalmente i bilanci pubblici sono costruiti senza tenere conto delle diversità esistenti fra i bisogni di uomini e donne, per questo fare un’analisi di bilancio che tenga conto dell’impatto differenziato prodotto sui generi, serve a demistificare la cosiddetta neutralità dei bilanci pubblici e a fare in modo che questi rispondano a esigenze di equità, trasparenza ed efficienza.

38 Mainstreaming Letteralmente significa “mettere, porre al centro”. È stato introdotto durante la IV Conferenza Mondiale di Pechino nel 1995; è definito dalla Commissione Europea come una prassi corrente che prevede l’applicazione del principio di pari opportunità in tutte le politiche. Nel processo di elaborazione delle politiche si deve tener conto dunque, della prospettiva di genere e del principio di parità, al fine di tenere conto degli effetti all’atto della loro pianificazione e attuazione.

39 Mentoring E’ una sorta di rapporto di “protezione” tra il/la mentor e la persona che si vuole sostenere e proteggere. Il mentor è quel soggetto che sostiene e guida la carriera e lo sviluppo di una’altra persona. Questa pratica viene spesso utilizzata per facilitare lo sviluppo professionale delle donne, soprattutto nell’ambito della creazione d’impresa.

40 Mobbing Il mobbing è un tipico esempio di discriminazione diretta. Si verifica quando un o più soggetti assumono comportamenti negativi, frequenti volti al danneggiamento di un’altra persona. La finalità del mobbing è quella di estromettere il “mobbizzato” dal contesto lavorativo.

41 Molestia sessuale Condotta ed atteggiamenti di natura sessuale nei riguardi di persone non consenzienti che possano offendere la dignità di uomini e donne, inclusa la condotta di superiori e colleghi sul luogo di lavoro.Si tratta di una discriminazione basata sul sesso. Normativa di riefrimento: Direttiva 2002/73/CE Parlamento Europeo e Consiglio relativa all’attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne. Entro il 5 ottobre 2005 tale Direttiva dovrà essere recepita dai singoli Stati membri.

42 Pari Opportunità Assenza di barriere, basate sul sesso, alla partecipazione alla vita economica, politica e sociale. Pensare, lavorare e programmare in una prospettiva di pari opportunità significa riconoscere le differenze, valorizzandole e imparando a gestirle. E’ uno degli obiettivi dell’Unione Europea.

43 Il trattato di Amsterdam ha inserito un nuovo articolo, al fine di rafforzare il principio di non discriminazione in stretto rapporto con le pari opportunità. Tale articolo stabilisce che il Consiglio può prendere i provvedimenti necessari per combattere qualsiasi forma di discriminazione che sia fondata sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle credenze, su un handicap, sull'età o sull'orientamento sessuale. Il principio di pari opportunità può richiedere l’attuazione di un trattamento ineguale per compensare la discriminazione. Per realizzare la valutazione di impatto sulle pari opportunità è necessaria una integrazione della prospettiva di genere in tutte le fasi della sua realizzazione.

44 Partecipazione equilibrata Costituisce un’importante condizione per la parità tra gli uomini e le donne e indica la suddivisione del “potere” e delle posizioni decisionali tra i sessi in ogni ambito della vita.

45 Programmazione secondo specificità di genere Approccio della programmazione che considera il genere quale variabile o criterio fondamentale e che si adopera per integrare la dimensione esplicita di genere nelle strategie di intervento e nelle azioni promosse.

46 Rappresentanza politica femminile Negli anni ‘90 ci fu l’introduzione delle quote (in seguito abolite), per tentare di aumentare la rappresentanza politica femminile. Nel marzo 2003 è stata introdotta la modifica dell’art.51 della Costituzione: al primo comma “Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge” è stato aggiunto il seguente periodo: “a tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.

47 È un primo passo, ma importante perché riconosce al principio di pari opportunità valore costituzionale. Gli ultimi dati statistici indicano che in Italia le donne senatrici rappresentano l’8% del totale, mentre le deputate sono l’11,3%. A livello locale le cose non vanno meglio: la presenza femminile oscilla tra il 13,2% per gli Assessori, all’8,8% per i Consiglieri. Solo il 5% fra i Presidenti di Province sono donne. La Speranza è quella di avviare un percorso che porti ad aumentare il peso politico delle donne in tutti gli ambiti istituzionali. Normativa di riferimento: Modifica art. 51 Cost. Legge Costituzionale n.1 del 30/05/2003

48 Riconciliazione tempi di vita e di lavoro Nuovi schemi e forme di organizzazione del lavoro più vicine alle esigenze di donne e uomini, per contribuire alla creazione di un ambiente organizzativo e lavorativo in grado di armonizzare le responsabilità familiari e professionali. Ci si riferisce anche alla necessità di potenziare i servizi esistenti per la cura dei figli, delle persone anziane ecc… Normativa di riferimento: Legge 8 marzo 2000 n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione, per il coordinamento dei tempi delle città”

49 Segregazione occupazionale Il termine indica una maggiore concentrazione di donne o uomini in determinati tipi o determinati livelli di attività e occupazione. Può essere orizzontale o verticale: orizzontale: si verifica quando donne o uomini sono occupati quasi esclusivamente in determinati settori e attività (produce una disparità in termini di carriera, pensione, benefici accessori, ecc). verticale: si verifica quando donne o uomini vengono concentrati in determinati gradi, livelli di responsabilità o posizioni (produce una disparità retributiva).

50 Sensibile alle specificità di genere Approccio o atteggiamento che tiene conto della specificità di genere. Significativo in relazione al genere Approccio o atteggiamento rilevante o irrilevante per quanto concerne il rapporto di genere/parità tra le donne e gli uomini.

51 Soffitto di cristallo Le cosidette “barriere invisibili” derivanti da una complessa interazione di strutture nell’ambito di organizzazioni a dominanza maschile che impediscono alle donne di accedere a posizioni di responsabilità. Specificità di genere Sono le caratteristiche specifiche e naturali degli uomini e delle donne, riscontrabili in ogni ambito sia pubblico che privato.

52 Statistiche disaggregate per genere Ricerca, raccolta, organizzazione, analisi di dati ed informazioni statistiche per sesso, al fine di avere una visione completa della situazione e permettere di fare analisi comparate. Normativa di riferimento: Direttiva Prodi 27/03/1997, n. 116 Circolare Istat del 2/08/1996

53 Trattamento preferenziale Trattamento di un individuo o di un gruppo di individui che determina un miglioramento sul piano dei benefici, dell’accesso, dei diritti, delle opportunità o dello status rispetto ad altri individui o gruppi. Può essere usato in modo positivo se implica un’azione positiva volta a eliminare una precedente prassi discriminatoria o può avere valenza negativa se intende mantenere differenziali o vantaggi di un individuo/gruppo di individui rispetto ad altri.

54 Ufficio Pari Opportunità L’Ufficio Pari Opportunità svolge una funzione di coordinamento tra gli organismi addetti alle pari opportunità nell’Amministrazione Provinciale e di supporto alle loro attività. Provvede anche al reperimento, acquisto, conservazione e diffusione di materiale bibliografico e documentaristico sulla cultura di genere e sulla condizione femminile. Favorisce la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti le donne, nonché dei risultati delle indagini e delle ricerche condotte dagli altri organismi.

55 Valutazione dell’impatto di genere Concetto introdotto dalla Conferenza Mondiale di Pechino nel 1995 e tradotto in Italia nel 1999 dal Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso le linee di Valutazione di Impatto Strategico delle Pari Opportunità (VISPO). Indica l’adozione di un metodo di analisi e valutazione delle politiche per verificare il diverso impatto di queste su donne e uomini e la possibilità di introdurre correzioni nel caso si verificassero effetti discriminatori,perseguendo l’obiettivo dell’uguaglianza di genere.

56 A cura dell’Ufficio Pari Opportunità della Provincia della Spezia La Spezia, Febbraio 2005


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